Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Normativa nazionale che vieta l' immissione in commercio di terminali di telecomunicazioni non omologati, ancorché presentati come destinati alla riesportazione ° Ammissibilità ° Corollario del potere attribuito agli Stati membri dalla direttiva 88/301
(Trattato CEE, art. 30; direttiva della Commissione 88/301, art. 3)
Massima
Né l' art. 30 del Trattato né la direttiva 88/301, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni, di cui alcune disposizioni costituiscono attuazione del detto articolo del Trattato, ostano ad una normativa nazionale che vieti agli operatori economici, a pena di sanzioni, di importare ai fini dell' immissione al consumo, di detenere ai fini della vendita, di vendere o distribuire apparecchi terminali non omologati, nonché di pubblicizzarli, ancorché sia chiaramente specificato da parte degli importatori, detentori o venditori che si tratta di apparecchi destinati unicamente alla riesportazione, laddove non sia garantita l' effettiva riesportazione di tali apparecchi e quindi l' impossibilità di allacciarli alla rete pubblica, ma, al contrario, dagli accertamenti effettuati dal giudice nazionale emerga che la maggior parte di essi non viene riesportata.
Infatti, l' art. 3 della direttiva, se è pur vero che riconosce agli operatori economici il diritto di importare e commercializzare gli apparecchi terminali, consente agli Stati membri di assoggettare gli apparecchi medesimi a controlli di conformità diretti a verificare se essi corrispondano a taluni requisiti essenziali, quali, in particolare, la sicurezza degli utenti, la sicurezza del personale delle imprese che gestiscono la rete pubblica di telecomunicazioni, la protezione delle reti pubbliche di telecomunicazioni da qualsiasi tipo di danno e l' interazione delle apparecchiature terminali, in casi motivati. Orbene, il potere attribuito in tal modo agli Stati membri risulterebbe privato di ogni effetto ove sussistesse la possibilità di procedere alle dette attività senza che vi sia effettiva garanzia di riesportazione degli apparecchi di cui trattasi.
Parti
Nel procedimento C-314/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Reims (Francia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
François Rouffeteau,
Robert Badia,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 30 del Trattato CEE e della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU L 131, pag. 73),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg (relatore) e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo francese, dal signor J.-M. Belorgey, incaricato ad hoc presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora C. de Salins, consigliere per gli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor A.C. Jessen, membro del servizio giuridico, e dalla signora V. Melgar, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo francese e della Commissione, rappresentata dalla signora V. Melgar, in qualità di agente, assistita dal signor A. Jaume, funzionario con mansioni scientifiche, all' udienza del 2 marzo 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 aprile 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 18 maggio 1993, pervenuta alla Corte il 14 giugno seguente, il tribunal de grande instance di Reims (Francia) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 30 del Trattato nonché della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU L 131, pag. 73), al fine di poter accertare la compatibilità con le dette disposizioni del regime istituito dal decreto francese 11 luglio 1985, n. 85-712, recante attuazione della legge 1 agosto 1905, relativo ai materiali idonei ad essere allacciati alla rete di telecomunicazioni dello Stato (JORF del 14 luglio 1985, pag. 7976), e dalla legge 31 dicembre 1989, n. 89-1008, relativa allo sviluppo delle imprese commerciali ed artigianali ed al miglioramento del loro ambiente economico, giuridico e sociale (JORF del 2 gennaio 1990, pag. 9).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale a carico dei signori Rouffeteau e Badia, imputati, il primo, di aver pubblicizzato, detenuto e posto in vendita, e, il secondo, di aver detenuto e posto in vendita, nel mese di settembre 1991, materiale telefonico senza essere in possesso dell' omologazione o di altro documento che provasse la conformità del materiale medesimo ai requisiti prescritti per i materiali idonei ad essere allacciati alla rete pubblica, violazioni previste e punite dal decreto n. 85-712 e dalla legge n. 89-1008, precedentemente citati. I signori Rouffeteau e Badia hanno eccepito l' illegittimità della detta normativa con riguardo all' art. 30 del Trattato ed alla menzionata direttiva 88/301.
3 Ai sensi del decreto n. 85-712, i materiali idonei ad essere allacciati alla rete pubblica possono essere fabbricati per il mercato interno, importati ai fini dell' immissione al consumo, detenuti ai fini della vendita, posti in vendita o distribuiti solamente ove siano conformi alle disposizioni del decreto medesimo e ove rispondano a taluni requisiti diretti a garantire il buon funzionamento della rete e la sicurezza degli utenti (artt. 2, 3 e 4). Ai fini della prova della conformità degli apparecchi a tali requisiti, gli operatori interessati devono presentare o una relazione redatta da un organo autorizzato dal ministro dell' Industria, o un' omologazione rilasciata ai sensi del codice delle poste e telecomunicazioni, o un certificato attestante le specifiche tecniche rilasciato ai sensi della legge sulla tutela e l' informazione dei consumatori o, infine, un altro documento giustificativo riconosciuto equivalente con decreto del ministro dell' Industria (art. 6). L' art. 7 del decreto precisa le sanzioni a carico di coloro che contravvengono a tali obblighi probatori.
4 Ai sensi dell' art. 8 della legge n. 89-1008, è vietata e passibile di ammenda qualsiasi pubblicità relativa a materiali idonei ad essere allacciati alla rete di telecomunicazioni dello Stato di cui non risulti provata la conformità alle disposizioni regolamentari relative ai materiali medesimi.
5 Ritenendo che la controversia sollevasse un problema di interpretazione della normativa comunitaria di cui trattasi, il Tribunal correctionnel di Reims sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 30 del Trattato CEE e la direttiva 88/301/CEE debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale, quale quella francese, persegua penalmente qualsiasi importazione, detenzione ai fini della vendita ovvero qualsiasi vendita di apparecchi telefonici non omologati, anche qualora sia chiaramente indicato dall' importatore, dal possessore o dal venditore degli apparecchi medesimi, nella specie di telefoni senza filo e di segreterie telefoniche, che si tratti di materiale destinato unicamente alla riesportazione, e quindi non idoneo ad essere allacciato alla rete pubblica nazionale".
6 L' art. 3, prima frase, della direttiva 88/301 riconosce agli operatori economici il diritto di importare e commercializzare gli apparecchi terminali. Ai sensi della seconda frase della disposizione medesima, gli Stati membri hanno tuttavia facoltà di assoggettare gli apparecchi terminali a controlli di conformità diretti a verificare se essi corrispondano a taluni requisiti essenziali come quelli elencati all' art. 2, punto 17, della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/361/CEE, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell' omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 217, pag. 21), vale a dire in particolare la sicurezza degli utenti, la sicurezza del personale delle imprese che gestiscono la rete pubblica di telecomunicazioni, la protezione delle reti pubbliche di telecomunicazioni da qualsiasi tipo di danno e l' interazione delle apparecchiature terminali, in casi motivati.
7 Si deve ricordare al riguardo che la direttiva 88/301 è stata emanata dalla Commissione nell' esercizio del potere normativo, attribuitole dall' art. 90, n. 3, del Trattato, di emanare norme generali specificanti gli obblighi che discendono dal Trattato, norme vincolanti per gli Stati membri per quanto attiene alle imprese di cui ai precedenti due capoversi del detto articolo (sentenza 19 marzo 1991, causa C-202/88, Francia/Commissione, detta "Terminali", Racc. pag. I-1223, punto 14). L' art. 3 di tale direttiva rientra nelle disposizioni che costituiscono attuazione dell' art. 30 del Trattato (v., in tal senso, i punti 37-39 della stessa sentenza).
8 Il potere attribuito in tal modo agli Stati membri risulterebbe privato di ogni effetto ove sussistesse la possibilità di importare apparecchi non omologati ai fini dell' immissione al consumo, di detenerli ai fini della vendita, di porli in vendita o di distribuirli nonché di pubblicizzarli senza che vi sia effettiva garanzia della loro riesportazione.
9 Secondo il governo francese, la maggior parte degli apparecchi non omologati posti in commercio in uno Stato membro vengono successivamente effettivamente allacciati alla rete pubblica, ancorché l' acquirente al momento della vendita venga alle volte informato, per iscritto o a voce, del fatto che si tratta di apparecchi destinati alla riesportazione e dei quali non è consentito l' allacciamento alla rete pubblica.
10 Spetta al giudice nazionale accertare la veridicità di tale affermazione.
11 Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione sollevata dal giudice nazionale dev' essere risolta nel senso che né l' art. 30 del Trattato né la direttiva 88/301 ostano ad una normativa nazionale che vieti agli operatori economici, a pena di sanzioni, di importare ai fini dell' immissione al consumo, di detenere ai fini della vendita, di vendere o distribuire apparecchi terminali non omologati, nonché di pubblicizzarli, ancorché sia chiaramente specificato da parte degli importatori, detentori o venditori che si tratta di apparecchi destinati unicamente alla riesportazione, laddove non sia garantita l' effettiva riesportazione di tali apparecchi e quindi l' impossibilità di allacciarli alla rete pubblica.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Reims con ordinanza 18 marzo 1993, dichiara:
Né l' art. 30 del Trattato né la direttiva 88/301 ostano ad una normativa nazionale che vieti agli operatori economici, a pena di sanzioni, di importare ai fini dell' immissione al consumo, di detenere ai fini della vendita, di vendere o distribuire apparecchi terminali non omologati, nonché di pubblicizzarli, ancorché sia chiaramente specificato da parte degli importatori, detentori o venditori che si tratta di apparecchi destinati unicamente alla riesportazione, laddove non sia garantita l' effettiva riesportazione di tali apparecchi e quindi l' impossibilità di allacciarli alla rete pubblica.
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