Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura ° Regole di concorrenza ° Regolamento n. 26 ° Deroga prevista per gli accordi, le decisioni e le pratiche di società cooperative appartenenti ad un unico Stato membro ° Portata autonoma ° Accordo o decisione, che non può fruire della deroga rientrante nell' ambito di applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato e che non ha costituito oggetto di un' esenzione ° Nullità ipso iure ° Effetto retroattivo
(Trattato CE, artt. 39 e 85; regolamento del Consiglio n. 26, art. 2, n. 1)
2. Agricoltura ° Regole di concorrenza ° Regolamento n. 26 ° Accordi, decisioni e pratiche di società cooperative appartenenti ad un unico Stato membro ° Attuazione ° Ripartizione delle competenze tra la Commissione e i giudici nazionali
(Trattato CE, art. 85; regolamento del Consiglio n. 26, art. 2, n. 1)
Massima
1. Risulta sia dalla genesi sia dalla motivazione del regolamento n. 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, che l' inapplicabilità dell' art. 85 del Trattato agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni delle dette associazioni è subordinata unicamente alle condizioni enunciate all' art. 2, n. 1, seconda frase, del detto regolamento. Se un accordo o una decisione rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato e non ricorrono i presupposti della deroga di cui all' art. 2, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 26 né una possibilità di esenzione a norma dell' art. 85, n. 3, l' accordo o decisione è nullo ipso iure e tale nullità ha effetto retroattivo.
Infatti, un' interpretazione della seconda frase che non attribuisse a quest' ultima alcuna portata autonoma sarebbe esattamente all' opposto della volontà del legislatore, in quanto agli accordi che dovrebbero essere assoggettati ad un regime più flessibile verrebbero ad applicarsi condizioni più rigorose, dovendo essi soddisfare sia le condizioni enunciate nella prima frase sia quelle menzionate nella seconda. Inoltre, difficilmente la Commissione potrebbe accertare che un accordo comprometta la realizzazione degli obiettivi dell' art. 39 del Trattato se, in forza della deroga enunciata nella prima frase, fosse già stabilito che tale accordo o decisione è indispensabile per la realizzazione di questi obiettivi.
2. Un giudice nazionale, dinanzi al quale venga fatta valere la nullità della clausola contenuta nello statuto di una cooperativa agricola per contrarietà all' art. 85, n. 1, del Trattato, mentre la cooperativa invochi l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, può proseguire il procedimento e statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente ogniqualvolta sia evidente che non ricorrono i presupposti per l' applicazione dell' art. 85, n. 1, oppure può dichiarare la nullità della clausola controversa, a norma dell' art. 85, n. 2, ove esso abbia acquisito la certezza che la detta clausola non soddisfa i requisiti per fruire della deroga prevista all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26 né di una esenzione a norma dell' art. 85, n. 3. In caso di dubbio, il giudice nazionale può, ove ciò risulti opportuno e in conformità delle norme procedurali nazionali, richiedere ulteriori ragguagli alla Commissione o porre le parti in condizioni di chiedere alla Commissione di pronunciarsi.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-319/93, C-40/94 e C-224/94,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Gerechtshof di Leeuwarden e dall' Arrondissementsrechtbank di 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) nelle cause pendenti dinanzi a questi giudici tra
Hendrik Evert Dijkstra (C-319/93)
e
Friesland (Frico Domo) Cooeperatie BA,
tra
Cornelis van Roessel e altri (C-40/94)
e
De cooeperatieve vereniging Zuivelcooeperatie Campina Melkunie BA,
e tra
Willem de Bie e altri (C-224/94)
e
De Cooeperatie Zuivelcooeperatie Campina Melkunie BA,
domande vertenti sull' interpretazione dell' art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, n. 30, pag. 993),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Dijkstra (C-319/93), dall' avv. P.E. Mazel, del foro di Leeuwarden;
° per la Friesland (Frico Domo) Cooeperatie BA (C-319/93), dall' avv. M.B.W. Biesheuvel, del foro dell' Aia;
° per i signori de Bie e altri (C-224/94), dall' avv. I.W. VerLoren van Themaat, del foro di Amsterdam;
° per la De cooeperatieve vereniging Zuivelcooeperatie Campina Melkunie BA (C-40/94 e C-224/94), dall' avv. T.R. Ottervanger, del foro di Rotterdam;
° per il governo olandese (C-40/94), dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per il governo francese (C-319/93), dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor J.-M. Belorgey, su incarico della stessa direzione, in qualità di agenti;
° per il governo danese (C-40/94), dal signor P. Biering, direttore presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee (C-319/93, C-40/94 e C-224/94), dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor H.E. Dijkstra (C-319/93), rappresentato dall' avv. P.E. Mazel, dei signori C. van Roessel e altri (C-40/94), rappresentati dall' avv. P.J.L.J. Duijsens, del foro dell' Aia, della Friesland (Frico Domo) Cooeperatie BA (C-319/93), rappresentata dall' avv. M.B.W. Biesheuvel, della De Cooeperatieve vereniging Zuivelcooeperatie Campina Melkunie BA (C-40/94), rappresentata dall' avv. T.R. Ottervanger, del governo olandese, rappresentato dal signor J.W. de Zwaan, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dal signor J.-M. Belorgey, e della Commissione, rappresentata dal signor B.J. Drijber, all' udienza del 21 febbraio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 settembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con tre ordinanze in data 12 maggio 1993, 21 gennaio e 29 luglio 1994, pervenute in cancelleria rispettivamente il 18 giugno 1993, il 31 gennaio e il 2 agosto 1994, il Gerechtshof di Leeuwarden (C-319/93) e l' Arrondissementsrechtbank di 's-Hertogenbosch (C-40/94 e C-224/94) hanno sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, divenuto Trattato CE, varie questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, n. 30, pag. 993; in prosieguo: il "regolamento n. 26").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie sorte tra allevatori di bestiame da latte e le cooperative agricole delle quali erano soci, in ordine all' obbligo loro imposto dallo statuto di queste ultime di versare un' indennità di uscita in caso di recesso o di esclusione dalla cooperativa.
3 Al momento dello scioglimento del loro rapporto sociale, i detti allevatori si sono visti imporre il versamento di un' indennità di uscita di importo pari, a seconda dei casi, al 10% del prezzo del latte corrisposto loro dalla cooperativa in media ogni anno nel corso degli ultimi cinque esercizi o al 4% del prezzo del latte pagato loro nel corso dell' esercizio precedente l' anno in cui avevano cessato di essere soci.
4 Nell' ambito dei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali gli attori nelle cause principali hanno sostenuto che il regime dell' indennità di uscita è incompatibile, segnatamente, con gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE. In particolare alcuni di essi hanno fatto valere che l' indennità di uscita pretesa dalle cooperative si risolve di fatto in un obbligo di consegna esclusiva per un periodo indeterminato, atto a restringere la libertà economica dei suoi soci, e costituisce pertanto un ostacolo per i concorrenti della cooperativa.
5 Inoltre, essi hanno richiamato il procedimento avviato dalla Commissione nei confronti della Zuivelcooeperatie Campina BA ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE. Tale procedimento si è concluso mediante l' accettazione di un impegno assunto dalla cooperativa di modificare le clausole del proprio statuto che disciplinano le condizioni di cessazione della qualità di socio, onde consentire ai soci di porre termine al loro rapporto sociale in tre diverse date nel corso di un esercizio, con un preavviso di due anni, senza dover versare alcuna indennità di uscita, oppure il 1 aprile, con un preavviso di tre mesi, con l' obbligo di versare un' indennità di uscita pari al 4% (XXI Relazione sulla politica di concorrenza, 1991, punti 83 e 84).
6 Infine, gli attori nelle cause principali hanno sostenuto che il controverso sistema dell' indennità di uscita non può giovarsi della deroga prevista all' art. 2 del regolamento n. 26, ai cui termini:
"1. L' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all' articolo precedente che costituiscono parte integrante di un' organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell' articolo 39 del Trattato. Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l' obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l' utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell' articolo 39 del Trattato.
2. Previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o associazioni di imprese interessate od ogni altra persona fisica o giuridica che essa reputi necessario interpellare, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, è sola competente per accertare, mediante decisione da pubblicarsi, per quali accordi, decisioni e pratiche ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1.
3. La Commissione procede a tale accertamento d' ufficio o su richiesta di un' autorità competente di uno Stato membro oppure di un' impresa o associazione d' impresa interessate.
(...)".
7 Al riguardo essi rilevano, in primo luogo, che non ricorrono i requisiti di cui all' art. 2, n. 1, prima frase, e, in secondo luogo, che la seconda frase di questa stessa disposizione non ha una portata autonoma, nel senso che le cooperative agricole vanno assoggettate agli stessi requisiti ai quali la prima frase subordina l' applicazione del regime derogatorio.
8 I giudici nazionali segnalano che l' applicazione dell' art. 2, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 26 ha sempre sollevato dubbi e dato luogo a due diverse interpretazioni.
9 Secondo una prima interpretazione, che si fonda su un' analisi testuale, l' art. 2, n. 1, seconda frase, non avrebbe alcuna portata autonoma. L' espressione "in particolare" posta all' inizio della frase significherebbe che essa si limita a fornire un esempio degli accordi che possono giovarsi del regime di deroga stabilito dall' art. 1, n. 2, prima frase. In alcune sue decisioni la Commissione avrebbe adottato questa interpretazione.
10 Secondo una seconda interpretazione, che si fonda sulla genesi del regolamento n. 26 e che è stata seguita dalla Commissione nelle sue prime decisioni nonché in alcune decisioni più recenti, l' art. 2, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 26 avrebbe una portata autonoma. Data l' importanza delle cooperative nel settore agricolo, essa enuncerebbe infatti un' eccezione distinta dalle ipotesi di inapplicabilità dell' art. 85 previste nella prima frase. Questa seconda frase stabilirebbe peraltro un' inversione dell' onere della prova a favore delle associazioni di imprenditori agricoli, posto che, in caso di accordi come quelli menzionati nella seconda frase, incomberebbe alla Commissione di provare che essi escludono la concorrenza o compromettono gli obiettivi del Trattato. La finalità della disposizione sarebbe quella di istituire un regime più flessibile per le cooperative agricole, mentre una diversa interpretazione si risolverebbe nell' addossare alle medesime un onere più gravoso, in quanto dovrebbero essere soddisfatte le condizioni della prima e quelle della seconda frase.
11 Atteso quanto sopra, i giudici nazionali, ritenendo che le controversie dinanzi ad essi prospettassero problemi relativi all' interpretazione del diritto comunitario, hanno disposto la sospensione dei procedimenti ed hanno sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
° Nei procedimenti C-319/93, C-40/94 e C-224/94:
"1) Se l' art. 2, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli, che si riferisce ad accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, associazioni di imprenditori agricoli o associazioni delle dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, abbia portata autonoma, con la conseguenza che il giudice nazionale deve presumerne la validità fintantoché la Commissione non abbia accertato che in tal modo la concorrenza è esclusa o che sono compromessi gli obiettivi di cui all' art. 39 del Trattato CEE.
2) In caso di soluzione affermativa, se tale accertamento debba essere contenuto in una decisione formale della Commissione adottata a norma del disposto del n. 2 dello stesso articolo.
3) In caso di soluzione negativa, se il giudice nazionale debba sottoporre la questione al giudizio della Commissione, qualora in un procedimento pendente dinanzi al detto giudice sia fatta valere la nullità di un accordo o di una decisione di una cooperativa agricola per violazione dell' art. 85 del Trattato e la cooperativa invochi il disposto di cui all' art. 2, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 26/62".
° Nel procedimento C-224/94 sono state poste le seguenti questioni complementari:
"(I) Se il combinato disposto degli artt. 2, n. 2, e 1 del regolamento n. 26/62 debba essere interpretato nel senso che, fintantoché la Commissione non abbia accertato con decisione, in conformità a tali disposizioni, che un accordo risponde alle condizioni positive di esenzione fissate all' art. 2, n. 1, l' art. 85, n. 1, del Trattato è direttamente efficace in forza dell' art. 1 del predetto regolamento.
(II) Se il quesito precedente vada risolto in modo diverso in presenza di un accertamento da parte della Commissione, conformemente all' art. 2, n. 1, seconda frase (in fine), del regolamento n. 26, secondo cui la concorrenza è esclusa o sono compromessi gli obiettivi dell' art. 39 del Trattato.
(III) In caso di soluzione negativa del primo e del secondo quesito, se il giudice sia ciononostante competente a pronunciarsi sull' inapplicabilità del regime eccezionale di cui all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26, dal momento che la Commissione, in forme diverse da quelle di una decisione, ha già fatto sapere che l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26 non è applicabile, ovvero debba chiedere alla Commissione una decisione formale e sospendere il procedimento fino al momento in cui la Commissione non si sia pronunciata mediante decisione".
12 Con ordinanza 1 dicembre 1994 la Corte, conformemente all' art. 43 del regolamento di procedura, ha riunito i procedimenti C-319/93 e C-40/94 ai fini della trattazione orale e della sentenza.
13 Con ordinanza 14 luglio 1995 la Corte, conformemente all' art. 43 del regolamento di procedura, ha riunito i procedimenti C-319/93, C-40/94 e C-224/94 ai fini della sentenza.
14 Dall' esame delle questioni poste emerge che i giudici nazionali si interrogano, da un lato, sull' interpretazione dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26, in particolare della sua seconda frase, e, dall' altro, sulle rispettive competenze della Commissione e dei giudici nazionali nell' ambito dell' applicazione di detto articolo.
Sull' interpretazione dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26
15 Va ricordato, preliminarmente, che ai sensi dell' art. 42 del Trattato le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, di cui all' elenco dell' allegato II del Trattato (art. 38, n. 3), soltanto nella misura determinata dal Consiglio.
16 Sulla base di queste disposizioni il Consiglio ha adottato il regolamento n. 26, il quale stabilisce all' art. 1 che gli artt. 85-90 del Trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro attuazione, si applicano a tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti di cui trattasi, fatte salve le disposizioni dell' art. 2 dello stesso regolamento.
17 Al riguardo si deve rilevare che, per l' interpretazione dell' art. 2, n. 1, seconda frase, occorre tener conto sia della genesi sia della motivazione del regolamento n. 26.
18 Risulta anzitutto dalla genesi del regolamento che il legislatore, aggiungendo su richiesta del Parlamento europeo questa seconda frase che non figurava nell' originaria proposta di regolamento della Commissione, ha inteso stabilire un' eccezione a favore degli accordi, delle decisioni e delle pratiche di imprenditori agricoli, qualora questi soddisfino i presupposti ivi enunciati, salvo che la Commissione accerti che l' intesa esclude la concorrenza o compromette gli obiettivi dell' art. 39 del Trattato.
19 Tale intento di proteggere le cooperative agricole si rinviene inoltre nella motivazione del regolamento n. 26, in particolare nel quarto 'considerando' , ai cui termini è opportuno riservare una particolare attenzione alla situazione delle associazioni di imprenditori agricoli.
20 Un' interpretazione della seconda frase che non attribuisse a quest' ultima alcuna portata autonoma sarebbe esattamente all' opposto della volontà del legislatore, in quanto agli accordi che dovrebbero essere assoggettati ad un regime più flessibile verrebbero ad applicarsi condizioni più rigorose, dovendo essi soddisfare sia le condizioni enunciate nella prima frase sia quelle menzionate nella seconda. Inoltre, difficilmente la Commissione potrebbe accertare che un accordo comprometta la realizzazione degli obiettivi dell' art. 39 del Trattato se, in forza della deroga enunciata nella prima frase, fosse già stabilito che tale accordo o decisione è indispensabile per la realizzazione di questi obiettivi.
21 Va inoltre disatteso l' argomento secondo il quale gli accordi de quibus potrebbero giovarsi di una validità provvisoria fintantoché la Commissione non abbia accertato che la concorrenza veniva esclusa o che gli obiettivi dell' art. 39 erano compromessi, posto che l' art. 2, n. 1, seconda frase, si limita a stabilire un' inversione dell' onere della prova a favore degli imprenditori agricoli.
22 Ne consegue che, ove si constati che un accordo o una decisione rientra nella sfera di applicazione dell' art. 85, n. 1, e che i presupposti della deroga di cui all' art. 2, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 26 non sono soddisfatti né ricorre una possibilità di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato, tale accordo o decisione è nullo ai sensi dell' art. 85, n. 2. La nullità ha effetto retroattivo (v., in particolare, sentenza 6 febbraio 1973, causa 48/72, Brasserie de Haecht, Racc. pag. 77, punto 27).
23 Il Consiglio, allorché ritiene opportuno prevedere una deroga al principio secondo cui la nullità degli accordi vietati dall' art. 85, n. 1, ha effetto retroattivo, tiene per l' appunto conto di questo regime. Del resto, è per tale motivo che il regolamento del Consiglio 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (GU L 166, pag. 1), dispone all' art. 17 che una decisione che constata, ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 26, che l' art. 85, n. 1, del Trattato è applicabile ad accordi previsti da questo regolamento è applicabile solo a decorrere dalla data in cui è avvenuta la constatazione.
24 Ciò posto, occorre risolvere la prima questione nel senso che l' inapplicabilità dell' art. 85 del Trattato agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni delle dette associazioni è subordinata unicamente alle condizioni enunciate all' art. 2, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 26. Se un accordo o una decisione rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato e non ricorrono i presupposti della deroga di cui all' art. 2, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 26 né una possibilità di esenzione a norma dell' art. 85, n. 3, l' accordo o decisione è nullo ipso iure e tale nullità ha effetto retroattivo.
Sulla competenza ad applicare l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26
25 In ordine alla ripartizione delle competenze tra la Commissione e i giudici nazionali per l' applicazione dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26, occorre anzitutto sottolineare che, in forza dei nn. 2 e 3 di questo stesso articolo, la Commissione gode di una competenza esclusiva, fermo restando il sindacato della Corte, per accertare che un accordo soddisfa le condizioni enunciate al n. 1.
26 Per contro, la Commissione non dispone di alcuna competenza esclusiva per l' applicazione dell' art. 85, n. 1. Come la Corte ha affermato nella sentenza 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis (Racc. pag. I-935, punto 45), la Commissione a questo riguardo divide la sua competenza nell' applicazione di tale disposizione con i giudici nazionali. Infatti, come ha precisato la Corte nella sentenza 30 gennaio 1974, causa 127/73, BRT (Racc. pag. 51), l' art. 85, n. 1, esplica diretta efficacia nei rapporti tra i singoli e attribuisce direttamente a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
27 Vanno quindi esaminate le conseguenze di questa ripartizione di competenze per la concreta applicazione delle norme comunitarie di concorrenza da parte dei giudici nazionali, alla luce dei principi enunciati dalla Corte nella citata sentenza Delimitis.
28 Sotto tale aspetto occorre tener presente che i giudici nazionali dinanzi ai quali venga asserito che un accordo fra imprenditori agricoli o le loro associazioni rientra nell' ambito della deroga specifica prevista dal regolamento n. 26 potrebbero adottare decisioni antitetiche a quelle adottate o progettate dalla Commissione per l' applicazione dell' art. 2, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 26 o, se del caso, dell' art. 85, nn. 1 e 3. Siffatte decisioni contraddittorie sarebbero tuttavia contrarie al principio generale della certezza del diritto e vanno pertanto evitate allorché i giudici nazionali si pronunciano su accordi o pratiche che possono ancora costituire oggetto di una decisione della Commissione.
29 Per contemperare la necessità di evitare decisioni tra loro contrastanti e all' obbligo per il giudice nazionale di statuire sulle pretese fatte valere in giudizio dalla parte che allega la nullità ipso iure di un accordo, il giudice nazionale può tener conto delle considerazioni seguenti nell' ambito dell' applicazione dell' art. 85.
30 Se i presupposti per l' applicazione dell' art. 85, n. 1, manifestamente non ricorrono, il giudice nazionale può proseguire il procedimento e statuire sull' accordo controverso.
31 Se, al contrario, il giudice nazionale reputa che l' accordo soddisfi i presupposti per l' applicazione dell' art. 85, n. 1, esso deve accertare se, conformemente all' art. 2, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 26, si tratti di accordo tra imprenditori agricoli, associazioni di imprenditori agricoli o associazioni delle dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro che, pur non contenendo l' obbligo di praticare un determinato prezzo, riguardi la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l' utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli.
32 Se il giudice nazionale accerta che l' accordo soddisfa tali presupposti e risulta evidente che l' accordo esclude la concorrenza o compromette gli obiettivi dell' art. 39, tenuto conto dei criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte e della prassi della Commissione, la quale non è del resto limitata alle decisioni di quest' ultima, ma abbraccia altresì le sue relazioni sulla politica della concorrenza e le sue comunicazioni, esso può dichiararne la nullità a norma dell' art. 85, n. 2, del Trattato, se l' accordo in questione non può fruire in nessun caso di un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3.
33 Al riguardo va ricordato che un accordo può costituire oggetto di una tale decisione di esenzione solo quando sia stato notificato o sia esonerato dall' obbligo di notificazione. Un accordo è esonerato dall' obbligo di notificazione, ai sensi dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 17, quando vi prendano parte solo imprese appartenenti ad un unico Stato membro e non riguardi né l' importazione né l' esportazione tra Stati membri. Lo statuto di cooperative di produttori di latte può rispondere a tali requisiti.
34 Se, invece, il giudice nazionale ritiene che l' accordo controverso potrebbe rientrare nella deroga di cui all' art. 2, n. 1, seconda frase, esso può disporre la sospensione del procedimento vuoi per consentire alle parti interessate di richiedere alla Commissione una decisione a norma del n. 3 dello stesso articolo, vuoi per ottenere direttamente informazioni sullo stato del procedimento che questa istituzione abbia eventualmente avviato e sulla probabilità che la medesima si pronunci in via ufficiale sull' accordo controverso, vuoi infine per ottenere la trasmissione dei dati economici e giuridici che questa istituzione sia in grado di fornirgli.
35 In ogni caso, il giudice nazionale può sospendere il procedimento e ordinare il rinvio alla Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell' art. 177 del Trattato.
36 Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che un giudice nazionale, dinanzi al quale venga fatta valere la nullità della clausola contenuta nello statuto di una cooperativa agricola per contrarietà all' art. 85, n. 1, del Trattato, mentre la cooperativa invochi l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26, può proseguire il procedimento e statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente ogniqualvolta sia evidente che non ricorrono i presupposti per l' applicazione dell' art. 85, n. 1, oppure può dichiarare la nullità della clausola controversa, a norma dell' art. 85, n. 2, ove esso abbia acquisito la certezza che la detta clausola non soddisfa i requisiti per fruire della deroga prevista all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26 né di una esenzione a norma dell' art. 85, n. 3. In caso di dubbio, il giudice nazionale può, ove ciò risulti opportuno e in conformità delle norme procedurali nazionali, richiedere ulteriori ragguagli alla Commissione o porre le parti in condizioni di chiedere alla Commissione di pronunciarsi.
37 Alla luce delle risposte fornite per la prima e la terza questione pregiudiziale, non è necessario risolvere le altre questioni.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Le spese sostenute dai governi olandese, francese e danese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Gerechtshof di Leeuwarden con ordinanza 12 maggio 1993 (C-319/93) e dall' Arrondissementsrechtbank di 's-Hertogenbosch con ordinanze 21 gennaio e 29 luglio 1994 (C-40/94 e C-224/94), dichiara:
1) L' inapplicabilità dell' art. 85 del Trattato agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di imprenditori agricoli, associazioni di imprenditori agricoli o associazioni delle dette associazioni è subordinata unicamente alle condizioni enunciate dall' art. 2, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 26. Se un accordo o una decisione rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato e non ricorrono i presupposti della deroga di cui all' art. 2, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 26 né una possibilità di esenzione a norma dell' art. 85, n. 3, l' accordo o decisione è nullo ipso iure e tale nullità ha effetto retroattivo.
2) Un giudice nazionale, dinanzi al quale venga fatta valere la nullità della clausola contenuta nello statuto di una cooperativa agricola per contrarietà all' art. 85, n. 1, del Trattato, mentre la cooperativa invochi l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26, può proseguire il procedimento e statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente ogniqualvolta sia evidente che non ricorrono i presupposti per l' applicazione dell' art. 85, n. 1, oppure può dichiarare la nullità della clausola controversa, a norma dell' art. 85, n. 2, ove esso abbia acquisito la certezza che la detta clausola non soddisfa i requisiti per fruire della deroga prevista all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26 né di una esenzione a norma dell' art. 85, n. 3. In caso di dubbio, il giudice nazionale può, ove ciò risulti opportuno e in conformità delle norme procedurali nazionali, richiedere ulteriori ragguagli alla Commissione o porre le parti in condizioni di chiedere alla Commissione di pronunciarsi.
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