Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Diritto comunitario ° Principi ° Certezza del diritto ° Applicazione da parte della Commissione di norme in materia di concorrenza ° Rispetto, con riguardo a una decisione individuale, dell' interpretazione di un regolamento di esenzione per categoria espressa in una comunicazione della Commissione
2. Concorrenza ° Intese ° Divieto ° Esenzione per categoria ° Regolamento n. 123/85 ° Art. 3, n. 11 ° Intervento di un intermediario tra il distributore e l' utente finale ° Intermediario munito di mandato ° Nozione
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 123/85, art. 3, n. 11]
Massima
1. La Commissione non incorre nella violazione del principio della certezza del diritto laddove emani una decisione in materia di concorrenza che accolga, con riguardo a un regolamento di esenzione per categoria, un' interpretazione identica a quella già espressa per mezzo di una comunicazione pubblicata contemporaneamente al regolamento medesimo, comunicazione di cui la Commissione aveva peraltro precisato il senso e la portata nella corrispondenza inviata all' impresa interessata anteriormente alla detta decisione.
2. L' unico requisito al quale l' art. 3, n. 11, del regolamento n. 123/85, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela, subordina l' attribuzione della qualifica di intermediario è costituito dall' esistenza di un mandato scritto. Il numero dei mandati ricevuti da un intermediario professionale non rappresenta di per sé, in assenza di altri elementi dai quali emerga che l' intermediario svolga un' attività equiparabile alla rivendita, un fattore determinante per qualificare diversamente la natura del suo intervento.
Parti
Nel procedimento C-322/93 P,
Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA, società di diritto francese, con sede a Parigi, rappresentate dall' avvocato X. de Roux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato G. Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 22 aprile 1993 nella causa T-9/92, Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA/Commissione (Racc. pag. II-493),
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Marenco, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avvocato F. Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, che ha concluso per il rigetto in toto del ricorso,
sostenuta da
Eco System SA, società di diritto francese, con sede in Rouen (Francia), rappresentata dagli avvocati R. Collin, del foro di Parigi, e N. Decker, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 16, avenue Marie-Thérèse,
e dal
Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), associazione di diritto belga, con sede in Bruxelles, rappresentata dall' avvocato P. Bentley, barrister of Lincoln' s Inn, e dall' avvocato K. Adamantopoulos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato A. Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,
intervenienti,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler (relatore) e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione d' udienza,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 aprile 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 22 giugno 1993, le società Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA (in prosieguo: la "Peugeot") hanno impugnato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, la sentenza 22 aprile 1993, causa T-9/92, Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA/Commissione (Racc. pag. II-493), con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso, proposto dalla stessa Peugeot, diretto all' annullamento della decisione della Commissione 4 dicembre 1991 relativa ad un provvedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/33.157 ° Eco System/Peugeot, GU 1992, L 66, pag. 1, in prosieguo: la "decisione del 1991").
2 Dagli accertamenti compiuti dal Tribunale nella sentenza impugnata (v. punti 3 e 7) risulta che:
"° Come misura di protezione della sua rete distributiva, che, com' è pacifico rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16, in prosieguo: il 'regolamento n. 123/85' ), la Automobiles Peugeot SA, per il tramite delle sue consociate, inviava il 9 maggio 1989 a tutti gli agenti facenti parte della rete distributiva Peugeot in Belgio, in Francia e in Lussemburgo una circolare proveniente dalla Peugeot SA, in cui si invitavano i concessionari ed i rivenditori autorizzati in questi tre paesi a sospendere le loro forniture alla Eco System ed a non accettare più ordinativi di autoveicoli nuovi di marca Peugeot provenienti dalla detta società, sia che essa agisse per conto proprio sia che lo facesse per conto dei suoi mandanti. La circolare precisava che le medesime istruzioni si sarebbero applicate a qualsiasi altro organismo che avesse agito in condizioni analoghe. Il 25 aprile 1989 la bozza di questa circolare era stata comunicata alla Direzione generale 'Concorrenza' (DG IV) della Commissione, senza però costituire oggetto di una notifica formale.
° Nella controversa decisione 4 dicembre 1991, la Commissione ha dichiarato che l' invio della circolare 9 maggio 1989 dalla Peugeot ai suoi concessionari in Francia, in Belgio e in Lussemburgo, e la sua applicazione da parte di questi ultimi, avendo avuto l' effetto di far cessare le forniture di autoveicoli di marca Peugeot alla Eco System, costituiscono un accordo o, quanto meno, una pratica concordata vietati dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE (art. 1 della decisione). Come motivazione, nella decisione si rileva, in particolare, che l' accordo di cui trattasi 'ha per oggetto e per effetto di restringere il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune ai sensi dell' articolo 85, paragrafo 1, in quanto, messo in opera dall' insieme delle imprese della rete di Peugeot nei paesi interessati, mira ad impedire, ed impedisce effettivamente in maniera generale, l' importazione in Francia di autoveicoli nuovi della marca Peugeot acquistati in Belgio e nel Lussemburgo dagli utilizzatori francesi che ricorrono ai servizi di Eco System. Il carattere sensibile di tale restrizione deriva dall' importanza della marca Peugeot sul mercato della Comunità. Interessando per definizione gli scambi transfrontalieri, tale accordo può pregiudicare il commercio fra Stati membri' . Nella decisione si sottolinea inoltre che, da una parte, 'l' accordo in causa, quale risulta dalla circolare succitata, non beneficia dell' esenzione per categoria prevista dal regolamento (CEE) n. 123/85, in quanto alcune sue disposizioni che vietano l' importazione o l' esportazione di autovetture non figurano fra gli obblighi restrittivi della concorrenza ammessi da tale regolamento' e, dall' altra, che tale accordo non può neanche beneficiare di un' esenzione individuale, per il motivo principale che non è stato notificato".
3 Come risulta dalla sentenza del Tribunale (v. punti 19 e 20), la Peugeot ha fatto sostanzialmente valere dinanzi al Tribunale che:
"° (...) l' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85, stabilisce una deroga al principio della distribuzione selettiva ed esclusiva, in quanto autorizza il distributore a vendere gli autoveicoli della gamma contrattuale o prodotti corrispondenti ad utenti finali che si avvalgono dei servizi di intermediari non autorizzati, a condizione che detti utenti abbiano previamente conferito mandato scritto all' intermediario ad acquistare, in nome e per conto loro, un autoveicolo determinato. Tuttavia, tale disposizione costituirebbe non una contropartita indispensabile all' esistenza di una rete distributiva selettiva, ma, al contrario, un mezzo che consente al costruttore di proteggere la sua rete distributiva, esigendo dall' intermediario il rispetto di talune condizioni.
° (...) la Commissione, precisando nella sua comunicazione del 12 dicembre [concernente il regolamento n. 123/85, GU 1985, C 17, pag. 4, in prosieguo: la 'comunicazione del 1984' ] che 'le imprese della rete distributiva possono essere obbligate a non vendere nessun autoveicolo nuovo (...) a un terzo o tramite un terzo che si presenti come un rivenditore autorizzato di autoveicoli nuovi della gamma contemplata dall' accordo o eserciti un' attività equivalente alla rivendita' , ha limitato il campo di applicazione della deroga posta dall' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85 al principio della distribuzione esclusiva all' interno della rete distributiva stabilito dallo stesso regolamento. Proprio in base a questa interpretazione restrittiva dell' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85 le ricorrenti hanno inviato ai concessionari della rete Peugeot la circolare 9 maggio 1989, avente lo scopo di proteggere il loro sistema di distribuzione selettiva dall' attività equivalente alla rivendita esercitata dalla Eco System. La nozione di attività equivalente alla rivendita non sarebbe una nozione giuridica, ma si riferirebbe ad un' attività che, sul piano economico, produce gli stessi effetti dell' atto di rivendita".
4 La Peugeot ha inoltre sostenuto dinanzi al Tribunale che l' attività commerciale della Eco System sarebbe andata al di là di quella di un prestatore di servizi laddove la detta impresa assumeva, in particolare, una serie di rischi anomali per un semplice mandatario, ma caratteristici dell' attività di rivenditore.
5 Dalla sentenza impugnata (v. punti 65 e 66) emerge inoltre che la Peugeot ha sostenuto dinanzi al Tribunale che:
"(...) la Commissione, per giustificare la divergenza tra la decisione impugnata e l' interpretazione da essa data all' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85 nella comunicazione 12 dicembre, ha emanato il 4 dicembre 1991, cioè alla stessa data della decisione impugnata, una nuova comunicazione interpretativa del regolamento n. 123/85 [in prosieguo: la 'comunicazione del 1991' ]. Questa comunicazione, stabilendo nuovi criteri per la definizione della nozione di intermediario, avrebbe svuotato di ogni significato la nozione di attività equivalente alla rivendita. Per questo motivo, la Commissione avrebbe disatteso il legittimo affidamento della Peugeot sulla conservazione della normativa in materia.
(...) la Commissione ha anche violato il principio dell' irretroattività degli atti comunitari applicando retroattivamente la sua nuova interpretazione del regolamento n. 123/85 ad un comportamento della Peugeot (la circolare 9 maggio 1989) per il quale avrebbe dovuto valere l' interpretazione precedente dello stesso regolamento. L' incertezza giuridica deriva, comunque, secondo le ricorrenti, dal fatto che la Commissione non ha mai dato una definizione chiara e precisa della nozione di attività equivalente alla rivendita".
6 Il ricorso proposto dalla Peugeot ai fini dell' annullamento della decisione del 1991 è stato respinto dalla sentenza impugnata.
Sul primo mezzo di ricorso
7 Con il primo mezzo si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione la comunicazione del 1984 e che, conseguentemente, non avrebbe riconosciuto che la Commissione, non attenendosi, nella decisione del 1991, all' interpretazione dell' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85 espressa dalla medesima nella comunicazione del 1984 ed emanando la comunicazione del 1991, avrebbe violato il principio della certezza del diritto.
8 Per quanto attiene alla prima parte del mezzo relativo alla pretesa omissione consistente nel non aver preso in considerazione la comunicazione del 1984, si deve ricordare che il Tribunale si è fondato sul rilievo che qualsiasi deroga al divieto di intese, del genere previsto dal regolamento n. 123/85, dev' essere oggetto di interpretazione restrittiva.
9 Il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che un atto interpretativo, quale la comunicazione del 1984, non potesse produrre l' effetto di modificare le norme imperative contenute nel regolamento (v. punto 44 della sentenza del Tribunale).
10 Esso ha poi osservato che, con la comunicazione del 1984, la Commissione ha potuto legittimamente precisare i requisiti dei quali l' intermediario munito di mandato dev' essere in possesso al fine di rispondere alle prescrizioni di cui all' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85 (v. punto 46 della sentenza del Tribunale).
11 Il Tribunale ha dedotto che spettasse ad esso esaminare se la Eco System, assumendo i rischi caratteristici dell' attività di rivenditore piuttosto che quelli di intermediario, fosse andata oltre l' ambito della detta disposizione (v. punti 47 e seguenti della sentenza del Tribunale).
12 Dalle considerazioni che precedono emerge che la Peugeot erroneamente censura la sentenza impugnata per non aver preso in considerazione la comunicazione del 1984, laddove il Tribunale vi ha fatto invece espresso riferimento al fine di delimitare la nozione di intermediario di cui all' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85.
13 Per quanto attiene alla seconda parte del mezzo, relativa all' omessa condanna da parte del Tribunale della violazione del principio della certezza del diritto in cui la Commissione sarebbe incorsa non attenendosi, nella decisione del 1991, alla propria comunicazione del 1984 ed emanando la comunicazione del 1991, si deve anzitutto ricordare che il Tribunale ha rilevato come la decisione del 1991 non fosse fondata sulla comunicazione del 1991.
14 Con riguardo all' argomento secondo cui la Commissione, nella decisione del 1991, si sarebbe discostata dalla propria interpretazione dell' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85, già espressa nella comunicazione del 1984, il Tribunale ha ricordato che la nozione di attività equivalente alla rivendita, ai sensi di tale comunicazione, non può essere interpretata in modo tale da restringere la portata della nozione di intermediario munito di mandato scritto, di cui all' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85. Il Tribunale ha aggiunto che la Commissione aveva precisato, in una lettera indirizzata ai ricorrenti nel 1987, che la nozione di attività equivalente alla rivendita non riguardava un' impresa di servizi del genere della Eco System (v. punti 71, 72 e 73 della sentenza del Tribunale).
15 Per pronunciarsi sulla fondatezza degli argomenti dedotti dalla Peugeot nell' ambito del presente ricorso, si deve rilevare che correttamente il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse violato il principio della certezza del diritto. Infatti, come sottolineato dal Tribunale, la decisione del 1991 non poteva legittimamente basarsi sulla comunicazione del 1991. Peraltro, come ancora rilevato dal Tribunale, la Commissione aveva già provveduto a comunicare alla Peugeot, dal 1987, l' interpretazione della nozione di attività equivalente alla vendita, ai sensi della comunicazione del 1984, che la Commissione stessa applicava ai fini della definizione della nozione di intermediario di cui all' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85, interpretazione dalla quale non si è discostata nella decisione del 1991.
16 Alla luce delle osservazioni che precedono, il primo mezzo, con riguardo sia alla prima sia alla seconda parte, dev' essere disatteso.
Sul secondo mezzo di ricorso
17 Con il secondo mezzo, la Peugeot contesta al Tribunale di aver erroneamente interpretato la nozione di intermediario, ai sensi dell' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85. Al riguardo, le ricorrenti deducono quattro argomenti:
° Il regolamento n. 123/85 mirerebbe a tutelare la rete di distribuzione selettiva, anche nei confronti degli intermediari. Tale nozione rivestirebbe, quindi, natura economica e comprenderebbe qualsiasi attività il cui effetto sia equivalente, in termini economici, a quello della rivendita.
° Il Tribunale accoglierebbe, da un lato, una concezione economica della nozione di intermediario, pur ritenendo, dall' altro, erroneamente che l' obbligo di un mandato conferito per iscritto costituisca l' unico mezzo di tutela attribuito al costruttore automobilistico.
° Il Tribunale avrebbe negato la pertinenza della sentenza 3 luglio 1985, causa 243/83, Binon (Racc. pag. 2015), da cui emergerebbe che un intermediario mandatario di un elevato numero di mandanti costituisce un operatore indipendente.
° Il Tribunale non si sarebbe infine pronunciato sugli argomenti della Peugeot diretti ad accertare che la Eco System esercita di fatto un' attività equivalente alla rivendita assumendo, in particolare, i rischi inerenti al trasporto ed al deposito del veicolo prima della consegna, al mancato ritiro dei veicoli da parte dei clienti, al credito concesso in caso di insolvenza degli acquirenti nonché assumendo il rischio economico connesso alle variazioni dei tassi di cambio o all' aumento dei prezzi di acquisto dei veicoli. Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di trarre le debite conseguenze dal fatto che la Eco System abbia realizzato della pubblicità, abbia pubblicato tariffe, abbia esposto veicoli in offerta ed abbia procurato finanziamenti agli acquirenti, circostanze che evidenzierebbero come essa abbia posto in essere attività di rivenditore.
18 Si deve ricordare in proposito che il Tribunale ha rilevato che l' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85 mira a garantire la possibilità di intervento degli intermediari, a condizione che sussista un vincolo contrattuale diretto tra i distributori e l' utente finale (v. punto 40 della sentenza del Tribunale).
19 Atteso che la presentazione di un mandato scritto costituisce l' unica condizione imposta all' intermediario, quest' ultimo non può essere escluso, per il fatto di esercitare la propria attività a titolo professionale, dalla sfera di applicazione dell' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85, senza privare la detta disposizione di qualsiasi effetto utile. Orbene, l' esercizio a titolo professionale dell' attività di intermediario può eventualmente implicare la realizzazione di operazioni promozionali presso il pubblico e l' assunzione dei rischi inerenti ad ogni impresa di prestazioni di servizi (v. punti 41 e 43 della sentenza del Tribunale).
20 Il Tribunale ha rilevato, inoltre, che il passo della comunicazione del 1984 relativo alla nozione di attività equivalente alla rivendita è diretto all' interpretazione non solo del punto 11, bensì anche del punto 10 dell' art. 3 del regolamento n. 123/85 e che, al fine di garantire l' effetto utile del punto 10, vale a dire una tutela effettiva della rete di distribuzione contro le azioni di terzi non autorizzati, la Commissione poteva legittimamente precisare i requisiti di cui l' intermediario munito di mandato deve essere in possesso al fine di rispondere alle prescrizioni del punto 11 (v. punto 46 della sentenza del Tribunale).
21 Il Tribunale ha inoltre esaminato se la Eco System avesse assunto i rischi caratteristici di un rivenditore piuttosto che quelli di un intermediario.
22 In proposito, il Tribunale ha ricordato, in primo luogo, che la Eco System agiva come rappresentante dell' utente finale, che essa non era parte del contratto di vendita concluso con un rivenditore della rete automobilistica e che non acquistava mai la proprietà del veicolo oggetto della compravendita (v. punti 47 e 48 della sentenza del Tribunale).
23 Il Tribunale ha inoltre rilevato che la Eco System non assumeva alcun obbligo di garanzia nei confronti dell' utente finale, ma che tale obbligo era a carico delle imprese appartenenti alla rete di distribuzione aventi un vincolo diretto con l' utente stesso (v. punto 49 della sentenza del Tribunale).
24 Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che l' intermediario non assumeva alcun rischio normalmente derivante dal doppio trasferimento di proprietà, caratteristico dell' attività di acquisto e rivendita, in particolare il rischio di dover provvedere al reperimento di un acquirente in caso di rinuncia da parte dell' utente finale (v. punto 50 della sentenza del Tribunale).
25 Il Tribunale ha ritenuto, in secondo luogo, che il finanziamento concesso dalla Eco System ai clienti, consistente nell' anticipo, effettuato a favore dei clienti stessi, dell' importo pagato, al momento dell' acquisto, al rivenditore, membro della rete di distribuzione, sino al momento della consegna all' acquirente che rimborsa poi tale anticipo, non determini una diversa qualificazione giuridica del mandato (v. punto 51 della sentenza del Tribunale). Al fine di tutelarsi contro il rischio d' insolvenza del cliente, la Eco System non disporrebbe dei mezzi di cui dispone invece un rivenditore autorizzato, vale a dire il diritto di considerare come nulla e non avvenuta la vendita e di disporre del veicolo, bensì delle sole vie legali classiche esperibili dal mandatario, vale a dire l' esercizio del diritto di ritenzione ed i procedimenti giudiziari di pignoramento e di vendita di un bene appartenente a terzi (v. punto 52 della sentenza del Tribunale).
26 Per quanto attiene al rischio di cambio, il Tribunale ha ritenuto, in terzo luogo, che la Peugeot non avesse minimamente provato l' assunzione di tale rischio da parte della Eco System. Il rischio connesso all' obbligo di rifondere l' importo in caso di perdita o di danneggiamento del veicolo durante il suo deposito, anche ammessa la sua esistenza, rientrerebbe nella normalità di un' operazione di tal genere e si distinguerebbe dai rischi connessi alla proprietà (v. punti 53 e 54 della sentenza del Tribunale).
27 Il Tribunale ha ritenuto, infine, che la commissione corrisposta alla Eco System quale corrispettivo dei servizi prestati costituisse una forma di retribuzione, caratteristica di un contratto di mandato di tal genere (v. punto 55 della sentenza del Tribunale).
28 Secondo il Tribunale, da tali considerazioni emergeva come la Eco System non avesse assunto alcun rischio, giuridico od economico, caratteristico dell' attività di acquisto e di rivendita, e non avesse oltrepassato i limiti dei mandati scritti conferitile (v. punti 56 e 60 della sentenza del Tribunale).
29 Inoltre, il Tribunale non ha ritenuto che l' esistenza di un opuscolo pubblicitario potesse creare confusione nell' opinione pubblica, atteso che l' esatta natura dell' attività svolta dalla Eco System vi era chiaramente indicata. In ogni caso, la reazione della Peugeot ai fini della cessazione della distribuzione del detto opuscolo è stata giudicata manifestamente sproporzionata (v. punto 59 della sentenza del Tribunale).
30 Il Tribunale ha infine ritenuto che la menzionata sentenza Binon non potesse essere trasposta all' ipotesi di un mandatario che intervenga in nome e per conto di un utente finale e che un criterio puramente quantitativo, basato sul numero dei mandati ricevuti da un intermediario professionale, non consentisse di negare a tale impresa il riconoscimento della natura di intermediario ai sensi dell' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85 (v. punto 61 della sentenza del Tribunale).
31 Ai fini dell' esame della fondatezza del mezzo dedotto, si deve rilevare che i due primi argomenti fatti valere dalla Peugeot si ricollegano alla censura sostanzialmente rivolta al Tribunale di aver accolto una nozione giuridica dell' intermediario fondata sull' esistenza formale di un mandato, preferendola ad una nozione economica fondata sugli effetti dell' attività dell' intermediario sulla rete di distribuzione.
32 Si deve osservare al riguardo che il Tribunale ha correttamente rilevato che l' esistenza di un mandato scritto costituisce il solo requisito che, secondo lo stesso tenore letterale dell' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85, consente di qualificare una persona come intermediario.
33 Si deve sottolineare inoltre che il Tribunale non si è limitato ad effettuare tale affermazione, bensì ha proceduto ad una approfondita analisi delle circostanze in cui si svolgeva l' attività della Eco System, giungendo alla conclusione che essa non potesse essere equiparata alla rivendita.
34 Per quanto attiene all' argomento secondo cui non sarebbe stata tenuta in debito conto la menzionata sentenza Binon, si deve rilevare che il Tribunale ha correttamente ritenuto che tale giurisprudenza, relativa all' applicazione dell' art. 85 del Trattato ai rapporti tra un' impresa ed un agente commerciale, non trovasse applicazione nell' ipotesi di un mandatario operante per conto di un utente finale e che il numero dei mandati ricevuti da un intermediario professionale non fosse di per sé determinante al fine di modificare la natura dell' operato dell' intermediario stesso.
35 L' argomento secondo cui il Tribunale non avrebbe esaminato se la Eco System, assumendo un rischio di cambio, non esercitasse, di fatto, un' attività equivalente alla rivendita si risolve nel censurare l' accertamento operato dal Tribunale in punto di fatto, secondo cui non risultava acclarato che la Eco System assumesse tale rischio. Per quanto attiene a tale profilo, il mezzo dev' essere quindi dichiarato irricevibile.
36 Per quanto attiene agli altri argomenti, si deve necessariamente rilevare come il Tribunale abbia proceduto ad una dettagliata analisi dei diversi rischi assunti dalla Eco System ed abbia motivato, in modo convincente, come tali rischi non potessero essere considerati, sotto alcun profilo, inusuali per un intermediario e non fossero tali da trasformare l' attività di quest' ultimo in attività equivalente alla rivendita. Così facendo, il Tribunale non ha travalicato i limiti del proprio potere di valutazione dei fatti né ha erroneamente qualificato, sotto il profilo giuridico, la nozione di intermediario munito di mandato scritto, definita all' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85.
37 Il secondo mezzo deve essere quindi dichiarato parzialmente irricevibile e respinto quanto al resto.
38 Atteso che nessuno dei mezzi dedotti può essere accolto, il ricorso deve essere respinto in toto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
39 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e devono essere quindi condannate alle spese del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese relative agli interventi della Eco System e della BEUC.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Le ricorrenti Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA sono interamente condannate alle spese.
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