Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione di invalidità ° Calcolo delle prestazioni ° Prestazione autonoma ° Definizione ° Prestazione calcolata applicando le regole comunitarie del cumulo e del pro rata ° Esclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 46, n. 1]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Prestazioni ° Norme anticumulo nazionali ° Inopponibilità ai beneficiari di prestazioni della stessa natura liquidate a norma del regolamento n. 1408/71 ° Prestazioni della stessa natura ° Criteri ° Indennità percepita per un periodo limitato in ragione di una incapacità lavorativa dovuta a malattia e pensione di invalidità ° Prestazioni di natura diversa
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 12, n. 2)
3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Prestazioni ° Norme anticumulo nazionali ° Qualificazione di una prestazione versata in virtù della legge di un altro Stato membro ° Questione di diritto nazionale
Massima
1. Per "prestazione autonoma" deve intendersi una prestazione determinata ai sensi dell' art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, vale a dire il cui importo corrisponde alla durata totale dei periodi contributivi o di residenza da prendere in considerazione sulla base della normativa dello Stato membro dell' istituzione competente, senza ricorrere alla contabilizzazione dei periodi compiuti sulla base delle normative di altri Stati membri cui l' interessato sia stato soggetto. Tale non è il caso di una prestazione di invalidità determinata per effetto del sistema del cumulo dei periodi assicurativi e del calcolo pro rata delle prestazioni.
2. Le prestazioni in materia previdenziale devono essere considerate della stessa natura, ai sensi dell' art. 12, n. 2, ultima frase, del regolamento n. 1408/71, qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici. Tale requisito non sussiste nell' ipotesi in cui un lavoratore migrante percepisca, in uno Stato membro, prestazioni dirette a compensare una perdita del reddito derivante da inabilità al lavoro causata dal verificarsi di una malattia e, in un altro Stato membro, una prestazione di invalidità determinata sulla base del cumulo dei periodi assicurativi e della ripartizione pro rata delle prestazioni con aggiunta di un importo integrativo della pensione diretto a garantire all' interessato l' importo della pensione nazionale minima. Pertanto, l' art. 12, n. 2, del regolamento citato non osta all' applicazione di una norma anticumulo nazionale alle prestazioni di questo tipo.
3. Nell' applicazione delle norme anticumulo di uno Stato membro, la qualificazione di una prestazione previdenziale pagata in un altro Stato membro va compiuta a norma della legge nazionale applicabile, tenendo conto delle norme concernenti i conflitti di leggi, atteso che le disposizioni comunitarie non sono in tal caso pertinenti.
Parti
Nel procedimento C-325/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Union nationale des mutualités socialistes
e
Aldo Del Grosso,
causa in cui è intervenuto l' Institut national d' assurance maladie-invalidité,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini e J.L. Murray (relatore), giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Aldo Del Grosso, dal signor Daniele Rossini, rappresentante sindacale,
° per l' Institut national d' assurance maladie-invalidité, dall' avv. Jean-Jacques Masquelin, del foro di Bruxelles,
° per il governo italiano, dall' avv. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, e dal signor Théophile Margellos, funzionario nazionale distaccato presso il servizio medesimo, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dell' Institut national d' assurance maladie-invalidité e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 24 marzo 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 aprile 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 giugno 1993, pervenuta alla Corte il 24 giugno seguente, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una serie di questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra l' Union nationale des mutualités socialistes ed il signor Aldo Del Grosso, cittadino italiano.
3 Quest' ultimo, nel periodo compreso tra il 1938 ed il 1946, svolgeva attività lavorativa in Italia ed era ivi assicurato. Successivamente svolgeva attività lavorativa in Belgio, ove veniva assoggettato al regime belga di previdenza sociale dei lavoratori dipendenti.
4 Essendo divenuto inabile al lavoro il 10 gennaio 1977, percepiva in Belgio, a decorrere dalla detta data e per la durata di un anno, prestazioni di malattia dette indennità di inabilità primaria, e successivamente l' indennità di invalidità.
5 Atteso che il resistente nella causa principale era stato assicurato in Italia, l' istituto belga competente, l' Institut national d' assurance maladie-invalidité (in prosieguo: l' "INAMI"), inoltrava domanda di pensione d' invalidità presso l' omologo ente italiano, l' Istituto nazionale della previdenza sociale (in prosieguo: l' "INPS"). A seguito di tale domanda, l' INPS concedeva al signor Del Grosso, con effetto dal 1 febbraio 1978, una pensione di invalidità determinata ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
6 Nel periodo compreso tra il 1 novembre 1978 e l' 8 marzo 1979 il signor Del Grosso cercava di riprendere la propria attività lavorativa; conseguentemente, durante tale periodo l' ente belga non riconosceva l' invalidità e sospendeva il versamento delle relative indennità.
7 A decorrere dal 9 marzo 1979, veniva nuovamente riconosciuto al signor Del Grosso il godimento delle indennità assicurative malattia-invalidità belghe. Vi è contestazione in ordine alla data in cui avrebbe abbandonato il regime di inabilità primaria per beneficiare di nuovo delle indennità di invalidità. Il signor Del Grosso ritiene, infatti, di aver goduto delle indennità di invalidità solamente a decorrere dal 1 aprile 1980, mentre l' INAMI sostiene che le dette indennità gli sarebbero state concesse a decorrere dal 9 marzo 1980.
8 A seguito di tale seconda inabilità, l' INPS riceveva da parte dell' INAMI una nuova domanda di pensione ed emanava, il 12 novembre 1980, una decisione da cui risulta, da un lato, la concessione senza soluzione di continuità della pensione di invalidità italiana, compreso il periodo durante il quale il signor Del Grosso aveva ripreso l' attività lavorativa in Belgio e, dall' altro, che la detta pensione era maggiorata dal 1 novembre 1978 al 31 marzo 1980 di un importo integrativo diretto a garantire all' interessato il raggiungimento della pensione minima italiana.
9 Sulla base delle informazioni ottenute, l' INAMI procedeva, con decisione 23 dicembre 1980, in considerazione delle disposizioni anticumulo di cui alla legge belga 9 agosto 1963 (art. 70, secondo comma), alla nuova determinazione delle differenti prestazioni dovute, da cui emergeva l' indebito versamento al signor Del Grosso della somma di 67 921 FB.
10 L' ente assicurativo, nella specie l' Union nationale des mutualités socialistes, proponeva, in assenza di arretrati italiani sui quali rivalersi, azione di ripetizione dell' indebito dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles.
11 Il signor Del Grosso contestava l' importo dell' indebito e, in particolare, la possibilità di applicare le norme anticumulo belghe con riguardo all' importo integrativo italiano percepito durante il secondo periodo di inabilità primaria. Egli sosteneva che sulle norme anticumulo belghe prevarrebbero quelle contenute nell' art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71.
12 Il giudice nazionale, ritenendo che la controversia dinanzi ad esso pendente sollevasse problemi interpretativi del diritto comunitario, disponeva la sospensione del procedimento e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se la prestazione previdenziale italiana detta "pensione di invalidità" possa qualificarsi "prestazione autonoma";
2) se l' art. 46, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati che si spostano all' interno della Comunità, si applichi in caso di concorso tra, da un lato, una siffatta prestazione ° calcolata secondo il sistema del cumulo e della ripartizione proporzionale (pro rata) per raggiungere, mediante aggiunta di un' integrazione, il livello dell' importo mensile delle pensioni minime contemplate dall' assicurazione obbligatoria contro l' invalidità e la vecchiaia dei lavoratori subordinati ° e, dall' altro, un' indennità assicurativa contro la malattia o l' invalidità (detta "primaria") belga, ovvero
3) se detta "integrazione" della pensione di invalidità italiana costituisca o meno il risarcimento dello stesso danno ai sensi dell' art. 70, secondo comma, divenuto, per effetto dell' art. 30, terzo comma, della legge belga 30 dicembre 1988, art. 76 quater, secondo comma, della legge 9 agosto 1963, che istituisce ed organizza un regime di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l' invalidità, come modificato dall' art. 1, primo comma, del RD 4 dicembre 1978, n. 19, ed abbia quindi o meno la sua stessa natura (e sia dunque o meno con esso cumulabile).
Sulla prima questione
13 Con tale questione, il giudice di rinvio chiede se la prestazione sociale italiana definita "pensione di invalidità" costituisca una "prestazione autonoma" ai sensi dell' art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
14 Dalla giurisprudenza della Corte (v. in particolare le sentenze 17 dicembre 1987, causa 323/86, Collini, Racc. pag. 5489, punti 10 e 15, e 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande, Racc. pag. I-3851, punto 20) risulta che per "prestazione autonoma" deve intendersi una prestazione determinata ai sensi dell' art. 46, n. 1, vale a dire il cui importo corrisponde alla durata totale dei periodi contributivi o di residenza da prendere in considerazione sulla base della normativa dello Stato membro dell' istituzione competente, senza ricorrere alla contabilizzazione dei periodi compiuti sulla base delle normative di altri Stati membri cui l' interessato sia stato soggetto.
15 Orbene, come riconosciuto nelle osservazioni scritte presentate alla Corte dallo stesso resistente nella causa principale, il diritto alla prestazione di invalidità italiana era stato acquisito sulla base del suo assoggettamento consecutivo ai regimi italiano e belga e, quindi, per effetto del sistema del cumulo dei periodi assicurativi e del calcolo pro rata delle prestazioni.
16 La circostanza che a tale prestazione sia stata successivamente aggiunta un' integrazione al fine di raggiungere l' importo della prestazione minima prevista dalla normativa italiana resta irrilevante quanto al metodo di calcolo della prestazione medesima e, pertanto, alla sua qualificazione.
17 La prima questione deve essere quindi risolta nel senso che una prestazione di invalidità, quale la "pensione di invalidità" italiana, non costituisce una prestazione autonoma ai sensi dell' art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, qualora sia determinata in base al sistema del cumulo dei periodi assicurativi e della ripartizione pro rata delle prestazioni.
Sulla seconda questione
18 Dal fascicolo emerge che, con la detta questione, il giudice di rinvio chiede sostanzialmente di accertare se il diritto comunitario osti all' applicazione di una norma anticumulo nazionale nell' ipotesi in cui uno stesso lavoratore migrante percepisca, in uno Stato membro, prestazioni erogate a causa dello stato di inabilità al lavoro derivante da malattia e, in un altro Stato membro, una prestazione di invalidità determinata in base al cumulo dei periodi assicurativi ed alla ripartizione pro rata delle prestazioni con l' aggiunta di un' integrazione destinata a garantire l' importo della pensione nazionale minima.
19 La questione dell' opponibilità delle norme nazionali anticumulo è disciplinata dall' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
20 Tale articolo prevede infatti che le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro sono opponibili al beneficiario della prestazione medesima.
21 Tale principio di opponibilità è tuttavia soggetto a talune deroghe. Esso non trova applicazione qualora l' interessato goda di prestazioni di pari natura di invalidità, vecchiaia, morte o malattia professionale, erogate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46, 50, 51 ovvero dell' art. 60, n. 1, lett. b).
22 Pertanto, per potersi pronunciare sull' opponibilità della clausola anticumulo menzionata dall' art. 70, n. 2, della legge belga 9 agosto 1963, occorre verificare se le prestazioni di cui trattasi siano di pari natura, se corrispondano ciascuna ad una prestazione "di invalidità, di vecchiaia, di morte (pensioni) o per malattia professionale" e, infine, se esse siano erogate ai sensi degli articoli 46, 50, 51 ovvero dell' articolo 60, n. 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71.
23 Occorre, quindi, verificare preliminarmente se la prestazione per inabilità primaria belga e le prestazioni italiane presentino o meno la stessa natura.
24 In proposito, è giurisprudenza costante della Corte che le prestazioni in materia previdenziale devono essere considerate della stessa natura qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici (v. in particolare la sentenza 6 ottobre 1987, causa 197/85, Stefanutti, Racc. pag. 3855, punto 12).
25 Per quanto attiene alla prestazione belga, si deve rilevare che essa si fonda sul verificarsi di un rischio e che il suo oggetto consiste nella compensazione del pregiudizio economico derivante dall' inabilità al lavoro conseguente ad una malattia. Essa rappresenta la frazione della retribuzione perduta dal lavoratore a causa della propria inabilità al lavoro per ogni giorno lavorativo del periodo di un anno decorrente dalla data iniziale dello stato di inabilità stessa ed è calcolata in base ai periodi assicurativi compiuti in Belgio.
26 Quanto alla prestazione italiana principale, è pacifico che essa costituisca una pensione di invalidità determinata sulla base del sistema del cumulo dei periodi assicurativi e della ripartizione pro rata delle prestazioni. Essa non può essere pertanto considerata della stessa natura della detta prestazione belga.
27 Parimenti, si deve rilevare che l' importo integrativo della pensione italiana con riguardo al quale il signor Del Grosso contesta, in particolare, l' applicazione delle norme anticumulo belghe, è diretto a garantire al beneficiario l' importo mensile delle pensioni minime previste dalla normativa italiana. Esso rappresenta, quindi, la differenza aritmetica tra l' importo della pensione, calcolata in base al sistema pro rata, percepita dall' interessato e l' importo minimo garantito della pensione in Italia. Inoltre, il detto importo integrativo è concesso a prescindere dai periodi assicurativi compiuti dal beneficiario. Conseguentemente, esso non può in alcun modo costituire una prestazione di natura pari a quella belga.
28 Per quanto attiene agli altri due requisiti precedentemente menzionati, si deve rilevare che la prestazione di inabilità primaria belga percepita dal resistente nella causa principale costituisce un' indennità di malattia del tipo "prestazioni in natura" ai sensi degli artt. 19 e seguenti di cui al capitolo 1 del titolo III del regolamento n. 1408/71, calcolata sulla base dell' art. 23 del regolamento medesimo. Essa non rappresenta pertanto un' indennità di invalidità, vecchiaia, morte o per malattia professionale erogata ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46, 50 e 51 o dell' art. 60, n. 1, lett. b).
29 Dalle considerazioni che precedono emerge che l' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non osta all' applicazione di una norma anticumulo nazionale nell' ipotesi in cui un lavoratore migrante percepisca, in uno Stato membro, prestazioni dirette a compensare una perdita del reddito derivante da inabilità al lavoro causata dal verificarsi di una malattia e, in un altro Stato membro, una prestazione di invalidità determinata sulla base del cumulo dei periodi assicurativi e della ripartizione pro rata delle prestazioni con aggiunta di un importo integrativo della pensione diretto a garantire all' interessato l' importo della pensione nazionale minima.
Sulla terza questione
30 Con tale questione si chiede alla Corte di qualificare la prestazione italiana con riguardo all' art. 70, secondo comma, della legge belga 9 agosto 1963.
31 Al riguardo è sufficiente ricordare che la Corte ha già affermato, nella sentenza 5 ottobre 1978, causa 26/78, Viola (Racc. pag. 1771), che, nell' applicazione delle norme anticumulo nazionali, spetta al giudice di rinvio qualificare le prestazioni di cui trattasi secondo i criteri forniti dalla legislazione nazionale da applicarsi, tenendo conto delle norme concernenti i conflitti di leggi, atteso che le disposizioni comunitarie non sono in tal caso pertinenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail de Bruxelles con ordinanza 17 giugno 1993, dichiara:
1) Una prestazione di invalidità, quale la "pensione di invalidità" italiana, qualora sia determinata sulla base del sistema del cumulo dei periodi assicurativi e della ripartizione pro rata delle prestazioni, non costituisce una prestazione autonoma ai sensi dell' art. 46, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità.
2) L' art. 12, n. 2, del medesimo regolamento n. 1408/71 non osta all' applicazione di una norma anticumulo nazionale nell' ipotesi in cui un lavoratore migrante percepisca, in uno Stato membro, prestazioni dirette a compensare una perdita del reddito derivante da inabilità al lavoro causata dal verificarsi di una malattia e, in un altro Stato membro, una prestazione di invalidità determinata sulla base del cumulo dei periodi assicurativi e della ripartizione pro rata delle prestazioni con aggiunta di un importo integrativo della pensione diretto a garantire all' interessato l' importo della pensione nazionale minima.
3) Nell' applicazione delle norme anticumulo nazionali, spetta al giudice di rinvio qualificare le prestazioni di cui trattasi secondo i criteri forniti dalla legislazione nazionale da applicarsi, tenendo conto delle norme concernenti i conflitti di leggi, atteso che le disposizioni comunitarie non sono in tal caso pertinenti.
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