Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CEE, art. 169)
Parti
Nella causa C-336/93,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata, 4, rue des Girondis,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l' applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325, pag. 55), e/o avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 7 di detta direttiva e degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezioni, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward (relatore), presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 dicembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 giugno 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l' applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325, pag. 55), e/o avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 7 di detta direttiva e degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.
2 A norma dell' art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva "gli Stati membri (...) mettono in vigore entro il 1 gennaio 1989 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva". Il n. 2 del medesimo articolo dispone poi che "gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all' applicazione della (...) direttiva".
3 La Commissione fa valere che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono a norma del combinato disposto dell' art. 7 della direttiva e degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato non avendo adottato i provvedimenti necessari per attuare la direttiva nel proprio ordinamento interno.
4 Il governo belga non contesta il fatto che la direttiva non è stata attuata entro il termine prescritto. Esso fa rilevare tuttavia che sta per essere emanato un regio decreto allo scopo di darle attuazione.
5 Poiché l' attuazione della direttiva non è intervenuta nel termine prescritto, va constatato che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato.
6 Per contro, come ha sottolineato l' avvocato generale e contrariamente a quanto ha concluso la Commissione, la Corte non deve tener conto della mancata comunicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che avrebbero dovuto essere adottate per conformarsi alla direttiva, proprio in quanto il Regno del Belgio non ha emanato siffatte disposizioni.
7 Va pertanto dichiarato che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 88/599, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il Regno del Belgio è rimasto soccombente, esso va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l' applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
2) Il Regno del Belgio va condannato alle spese.
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