Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Tariffa doganale comune ° Valore in dogana ° Spese di quota pagate dal compratore per quote personali cedute gratuitamente al venditore ° Inclusione ° Spese di quota pagate per quote cedute da un terzo o per quote personali cedute al venditore a titolo oneroso ° Esclusione ° Obbligo di indicare separatamente all' atto della dichiarazione del valore in dogana le spese di quota escluse da questo ° Insussistenza ° Obbligo del compratore di provare la natura delle spese di quota
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80)
2. Tariffa doganale comune ° Valore in dogana ° Importazione di prodotti tessili provenienti da Taiwan ° Spese relative a quote cedute da un terzo ° Trattamento identico a quello che si applica alle importazioni provenienti da paesi terzi in generale
[Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1224/80, 4134/86 e 4136/86]
Massima
1. Il regolamento n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci, in particolare il suo art. 3, nn. 1 e 3, deve essere interpretato nel senso che le spese di quota pagate dal compratore al venditore per quote personali cedute gratuitamente a quest' ultimo sono incluse nel valore in dogana, a differenza delle spese pagate per quote cedute da terzi o per quote personali assegnate all' esportatore a titolo oneroso. Infatti, gli importi fatturati per quote personali cedute gratuitamente al venditore si riferiscono a spese relative a quote fittizie, che costituiscono in realtà un elemento mimetizzato del prezzo della merce, la cui detrazione dal prezzo fatturato per quest' ultima, se effettuata, comporterebbe una diminuzione artificiosa del valore in dogana.
Anche se le spese di quota non incluse non devono essere indicate separatamente all' atto della dichiarazione del valore in dogana, il compratore il quale intenda escluderle deve dimostrare che si tratta di quote cedute da terzi o di quote personali assegnate all' esportatore a titolo oneroso.
2. Per quanto riguarda il valore in dogana delle importazioni provenienti da Taiwan disciplinate dal regolamento n. 4134/86, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan, le spese relative a quote cedute da terzi devono essere trattate allo stesso modo delle spese di quota relative ad importazioni disciplinate dal regolamento n. 4136/86, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.
Parti
Nel procedimento C-340/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Duesseldorf (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Klaus Thierschmidt GmbH
e
Hauptzollamt Essen,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1980, n. 3193 (GU L 333, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Klaus Thierschmidt GmbH, dall' avv. Guenther Kroemer II, del foro di Duesseldorf;
° per il governo del Regno Unito, dalla signora Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, assistita dalla signora Sarah Lee, Counsel;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Hans-Juergen Rabe, dello studio legale Schoen Nolte Finkelnburg & Clemm, con sedi in Amburgo e Bruxelles;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 24 marzo 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 aprile 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 18 maggio 1993, pervenuta alla Corte il 1 luglio seguente, il Finanzgericht di Duesseldorf (Repubblica federale di Germania) ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1980, n. 3193 (GU L 333, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la Klaus Thierschmidt GmbH (in prosieguo: la "Thierschmidt") e lo Hauptzollamt di Essen (in prosieguo: lo "Hauptzollamt") in seguito alla decisione di quest' ultimo di includere nel valore in dogana delle merci le spese fatturate dall' esportatore per le quote utilizzate per l' esportazione di prodotti tessili di paesi terzi con i quali la Comunità ha stipulato accordi per la limitazione delle esportazioni.
3 Dagli atti di causa si evince che dal 1987 al 1989 la Thierschmidt faceva confezionare in Hong Kong e in Taiwan capi di abbigliamento femminili da essa poi importati nella Comunità. I dazi all' importazione relativi allo stesso periodo erano oggetto di un controllo compiuto dal Betriebspruefungsstelle Zoll fuer den Oberfinanzbezirk di Duesseldorf (in prosieguo: il "BpZ").
4 Al termine di questo controllo, gli agenti del BpZ constatavano, per quanto riguarda le importazioni da Hong Kong, che le spese di quota fatturate dall' esportatore J. Wong & Co. (in prosieguo: la "JW") non erano state indicate nella dichiarazione del valore in dogana ed era impossibile accertare per le varie categorie di prodotti tessili se le somme versate si riferissero all' uso di licenze di esportazione della JW (in prosieguo: le "quote personali") o a spese sostenute dalla JW per l' acquisto da terzi di quote di esportazione (in prosieguo: le "quote cedute da terzi"). Per quanto riguarda le importazioni da Taïwan, gli agenti del BpZ constatavano anche che le spese di quota non erano state dichiarate.
5 Ritenendo che le spese di quota andassero incluse nel valore in dogana, con avviso di rettifica fiscale con acclusa ingiunzione di pagamento del 15 luglio 1991 lo Hauptzollamt chiedeva alla Thierschmidt il pagamento di dazi doganali per un importo di 813 162,54 DM e di imposte sulla cifra d' affari all' importazione per un importo di 159,99 DM.
6 L' opposizione presentata dalla Thierschmidt avverso questa decisione veniva respinta dallo Hauptzollamt, in quanto questo riteneva che le spese relative a quote personali non potessero essere trattate allo stesso modo di quelle relative a quote cedute da terzi. Al riguardo esso affermava che la JW disponeva di quote personali e che la Thierschmidt avrebbe dovuto dimostrare che le spese di quota fatturate da questa impresa erano spese per l' acquisto di quote cedute da terzi, le sole a non essere incluse nel valore in dogana. Lo Hauptzollamt rilevava inoltre che non esiste un commercio legale di quote in Taiwan, per cui le spese di quota dovevano far parte del prezzo d' acquisto.
7 La Thierschmidt presentava un ricorso dinanzi al Finanzgericht di Duesseldorf. Essa sosteneva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le spese di quota per le importazioni provenienti da Hong Kong non aumentano il valore in dogana. Non si può far dipendere l' inclusione o meno di queste spese nel valore in dogana dal fatto che esse siano indicate nella dichiarazione relativa al valore in dogana delle merci. Peraltro, le spese di quota sarebbero state fatturate per quote cedute da terzi, in quanto la JW ha avuto quote personali solo in casi particolari. Infine, da uno scambio di corrispondenza tra la Thierschmidt e la Taiwan Textile Federation (organizzazione incaricata della gestione delle licenze di esportazione in Taiwan) si evincerebbe che a Taiwan esiste un commercio legale di quote.
8 Tenuto conto di questi elementi, il Finanzgericht di Duesseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se i pagamenti effettuati dal compratore al venditore per le licenze di esportazione (quote di esportazione) cedute al venditore vadano inclusi nel valore in dogana.
2) Se le spese di quota debbano essere indicate separatamente.
3) Se le spese di quota conseguenti all' applicazione del regime comunitario istituito dal regolamento (CEE) n. 4134/86 debbano essere trattate allo stesso modo delle spese di quota derivanti dal regime istituito dal regolamento (CEE) n. 4136/86".
Sulla prima questione
9 Come risulta dagli atti di causa, le quote personali sono cedute al venditore dalle autorità competenti a titolo oneroso o gratuitamente a seconda del paese esportatore.
10 Dalle considerazioni svolte dal giudice a quo per quanto riguarda la prima questione emerge che questa verte unicamente sulle quote personali cedute gratuitamente al venditore.
11 Il giudice nazionale osserva che la giustificazione fornita dalla Corte nelle sentenze 9 febbraio 1984, causa 7/83, Ospig (Racc. pag. 609), e 28 marzo 1990, causa C-219/88, Malt (Racc. pag. I-1481), per la non inclusione nel valore in dogana delle spese relative a quote cedute da terzi potrebbe essere estesa alle quote personali e consentirebbe anche l' esclusione delle spese relative a queste ultime dal valore in dogana. In primo luogo, l' art. 8 del regolamento n. 1224/80, che elenca le spese ulteriori ricomprese nel valore in dogana, non indica né le quote cedute da terzi né le quote personali. In secondo luogo, le spese per le quote personali, in quanto vantaggio quantificabile in denaro per l' esportazione della merce, non dovrebbero far parte del valore in dogana poiché derivano esclusivamente dai regimi comunitari relativi alla limitazione ed al controllo delle importazioni. Queste spese non avrebbero alcuna correlazione diretta con le merci e le quote personali potrebbero essere oggetto di scambio indipendentemente da queste ultime.
12 Secondo il giudice a quo, la prova che i pagamenti effettuati riguardano quote personali e non quote assertivamente cedute da terzi sarebbe difficile da fornire, in quanto i funzionari competenti degli Stati membri non possono procedere agli accertamenti all' uopo necessari. Peraltro, potrebbero essere commesse frodi consistenti in uno scambio di quote personali tra imprese collegate che vendono le stesse merci, consentendo così a queste imprese di fatturare quote cedute da terzi senza che le amministrazioni doganali degli Stati membri siano in grado di scoprire tali fatti.
13 Il Finanzgericht di Duesseldorf adduce poi vari argomenti a sostegno dell' inclusione delle spese relative a quote personali nel valore in dogana. In primo luogo, secondo l' interpretazione dell' art. 3, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1224/80 accolta dal Bundesfinanzhof nella decisione del 24 aprile 1990 (Az. VII R 55/89 ZfZ 1990, pag. 357), le spese relative a quote personali andrebbero incluse nel valore in dogana, in quanto sono connesse direttamente al contratto di vendita e non costituiscono un corrispettivo per diritti acquisiti diversamente. In secondo luogo, se le spese relative a quote personali non dovessero essere incluse nel valore in dogana, le parti del contratto di vendita potrebbero influenzare il valore in dogana e quindi i dazi doganali da pagare in occasione della fissazione del prezzo di acquisto e delle spese di quota connesse all' uso di quote concesse gratuitamente al venditore. Orbene, tale possibilità di accordo svincolato dal prezzo di acquisto sarebbe in contrasto con lo scopo perseguito dall' accordo relativo all' applicazione dell' art. VII dell' Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, sottoscritto a Ginevra il 12 aprile 1979, approvato con decisione del Consiglio 10 dicembre 1979, 80/271/CEE, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979 (GU 1980, L 71, pag. 1 e ° testo dell' accordo ° pag. 107; in prosieguo: l' "accordo relativo all' applicazione dell' art. VII del GATT"), e dal regolamento n. 1224/80, scopo che consiste nell' istituire un sistema equo, uniforme e neutrale di determinazione del valore in dogana delle merci per l' applicazione della Tariffa doganale comune. Per di più, il valore in dogana non sarebbe più determinato partendo da criteri semplici, vale a dire l' importo totale pagato dal compratore al venditore.
14 Infine, il giudice a quo sottolinea che l' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80 definisce il valore in dogana come il valore di transazione, vale a dire il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l' esportazione, e che questa definizione è conforme a quella contenuta nell' art. 1, punto 1, dell' accordo relativo all' applicazione dell' art. VII del GATT, in base al quale altri Stati firmatari di questo accordo ricomprendono le spese di quota nel valore in dogana.
15 Si deve sottolineare anzitutto che ai sensi dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80:
"Il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l' esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, dopo rettifica conformemente all' articolo 8 (...)".
16 L' art. 3, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1224/80, come modificato dal citato regolamento n. 3193/80, dispone che:
"Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest' ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore o dal compratore a una terza persona per soddisfare un' obbligazione del venditore. Il pagamento non deve necessariamente essere fatto in denaro. Esso può essere fatto anche mediante lettere di credito o strumenti negoziabili e può inoltre essere effettuato direttamente o indirettamente".
17 Dal combinato disposto degli artt. 3, n. 1, e n. 3, lett. a), del regolamento n. 1224/80 risulta quindi che il valore in dogana comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire come condizione della vendita delle merci importate dal compratore al venditore o dal compratore ad una terza persona per adempiere un obbligo del venditore.
18 Peraltro, l' art. 8 del regolamento n. 1224/80, al quale si richiama il citato art. 3, n. 1, prevede che occorre aggiungere al "prezzo effettivamente pagato o da pagare" varie spese accessorie. L' elenco di queste spese è tassativo ai sensi dell' art. 8, n. 3.
19 Benché le quote concesse gratuitamente possano avere per il venditore un valore commerciale, esse non comportano affatto spese per costui. Così, gli importi fatturati per queste quote si riferiscono, come ha osservato a buon diritto la Commissione, a spese relative a quote fittizie, che costituiscono in realtà un elemento mimetizzato del prezzo della merce. Se tali importi fittizi dovessero essere detratti dal prezzo fatturato per la merce, il valore in dogana verrebbe artificiosamente diminuito, diversamente da quanto previsto dall' art. 2, n. 4, lett. g), del regolamento n. 1224/80.
20 Avendo la natura di elementi del prezzo, gli importi di cui trattasi rientrano nell' art. 3, n. 3, lett. a), di detto regolamento. Essi esulano dalla sfera di applicazione dell' art. 8 del regolamento n. 1224/80, il cui n. 3 non si applica quindi nei loro confronti.
21 Contrariamente a quanto sostiene la Thierschmidt, la motivazione addotta dalla Corte nei punti 13 e 14 della citata sentenza Ospig e basata sulla differenza degli scopi perseguiti dalla disciplina comunitaria intesa a controllare i quantitativi di prodotti tessili importati da taluni paesi terzi e dal regolamento n. 1224/80 non può applicarsi alle spese relative a quote personali concesse all' esportatore a titolo gratuito. Infatti, in questo caso il sistema delle quote non comporta alcuna spesa a carico del venditore.
22 La prima questione pregiudiziale deve essere, dunque, risolta dichiarando che le spese di quota pagate dal compratore al venditore per quote personali cedute gratuitamente a quest' ultimo sono incluse nel valore in dogana.
Sulla seconda questione
23 Con la seconda questione, il Finanzgericht di Duesseldorf mira ad accertare se le spese di quota non incluse nel valore in dogana debbano essere indicate separatamente all' atto della dichiarazione ad esso relativa.
24 Il giudice a quo rileva che la normativa doganale vigente non contiene alcuna norma che imponga espressamente l' indicazione separata delle spese che non devono essere incluse nel valore in dogana. Analogamente, le citate sentenze Ospig e Malt non conterrebbero alcuna indicazione al riguardo. Tuttavia, la sentenza Malt (punto 13) consentirebbe di affermare che le spese per l' acquisto delle licenze di esportazione sono indipendenti dal prezzo che dev' essere preso in considerazione dal punto di vista del diritto del valore in dogana e che, pertanto, non devono neppure essere prese in considerazione all' atto della dichiarazione del valore in dogana. L' indicazione separata delle spese di quota risulterebbe tuttavia auspicabile da un punto di vista pratico. Ai sensi dell' art. 10 del regolamento n. 1224/80 i funzionari potrebbero esigere dall' importatore che questi fornisca una prova inconfutabile delle spese di quota dichiarate.
25 Si deve osservare che le spese relative a quote cedute da terzi, nonché le spese relative a quote personali rilasciate all' esportatore a titolo oneroso, non devono essere indicate separatamente all' atto della dichiarazione del valore in dogana.
26 Infatti dagli artt. 3, n. 4, e 15 del regolamento n. 1224/80 risulta che talune spese non ricomprese nel valore in dogana devono essere indicate separatamente. Orbene, le spese di quota non sono interessate da queste due disposizioni. Ne consegue che nel silenzio del regolamento n. 1224/80 non si può imporre agli importatori l' obbligo di dichiarare separatamente le spese relative a quote cedute da terzi e le spese relative a quote personali concesse all' esportatore a titolo oneroso.
27 Tuttavia, come hanno osservato a buon diritto il governo del Regno Unito e la Commissione, il compratore il quale indenda escludere spese di quota dal valore in dogana deve dimostrare che si tratta di quote cedute da terzi o di quote personali assegnate all' esportatore a titolo oneroso.
28 La seconda questione pregiudiziale deve dunque essere risolta dichiarando che le spese di quota non incluse nel valore in dogana non devono essere indicate separatamente all' atto della dichiarazione ad esso relativa.
Sulla terza questione
29 Con la terza questione il Finanzgericht di Duesseldorf chiede se, per quanto riguarda il valore in dogana delle importazioni provenienti da Taiwan disciplinate dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4134, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan (GU L 386, pag. 1), le spese relative a quote cedute da terzi debbano essere trattate allo stesso modo delle spese di quota relative ad importazioni disciplinate dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4136, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU L 387, pag. 42).
30 Il giudice nazionale osserva che il regime previsto dal regolamento n. 4134/86 non coincide con quello previsto dal regolamento n. 4136/86. Infatti quest' ultimo istituisce un sistema di doppio controllo delle licenze di esportazione non previsto dal regolamento n. 4134/86. Il Finanzgericht di Duesseldorf si chiede se tale differenza possa, dal punto di vista del valore in dogana, giustificare una disparità di trattamento delle spese di quota nell' ambito del regolamento n. 4134/86.
31 La Thierschmidt sostiene che dalla lettera del Bundesminister fuer Wirtschaft (ministro federale dell' Economia) del 10 marzo 1993 si evince che il regime del doppio controllo, istituito dal citato regolamento n. 4136/86, si applica per analogia ai contingenti di importazione provenienti da Taiwan e che le spese per l' acquisto delle quote corrispondenti devono essere trattate proprio come quelle basate sul regime di cui al regolamento n. 4136/86.
32 Senza che sia necessario esaminare se il sistema del doppio controllo delle licenze di esportazione vada applicato nell' ambito delle importazioni di prodotti tessili originari di Taiwan, è sufficiente rilevare che un' eventuale differenza dei regimi di controllo non può in alcun modo incidere sul trattamento delle spese di quota con riguardo al valore in dogana, come ha giustamente affermato la Commissione.
33 La terza questione pregiudiziale deve dunque essere risolta dichiarando che, per quanto riguarda il valore in dogana delle importazioni provenienti da Taiwan disciplinate dal regolamento n. 4134/86, le spese relative a quote cedute da terzi devono essere trattate allo stesso modo delle spese di quota relative ad importazioni disciplinate dal regolamento n. 4136/86.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Duesseldorf con ordinanza 18 maggio 1993, dichiara:
Il regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1980, n. 3193, dev' essere interpretato nel senso che:
1) Le spese di quota pagate dal compratore al venditore per quote personali cedute gratuitamente a quest' ultimo sono incluse nel valore in dogana.
2) Le spese di quota non incluse nel valore in dogana non devono essere indicate separatamente all' atto della dichiarazione ad esso relativa.
3) Per quanto riguarda il valore in dogana delle importazioni provenienti da Taiwan disciplinate dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4134, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan, le spese relative a quote cedute da terzi devono essere trattate allo stesso modo delle spese di quota relative ad importazioni disciplinate dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4136, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.
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