Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Ricorso per inadempimento ° Inottemperanza a una decisione della Commissione relativa a un aiuto di Stato ° Validità della decisione risultante dal rigetto di un ricorso d' annullamento ° Eccezione opponibile al ricorso ° Impossibilità assoluta di esecuzione
(Trattato CEE, art. 93, n. 2, secondo comma)
2. Aiuti concessi dagli Stati ° Decisione della Commissione che accerta l' incompatibilità di un aiuto con il mercato comune ° Difficoltà di esecuzione ° Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato
(Trattato CEE, artt. 5 e 93, n. 2, primo comma)
Massima
1. Quando la Commissione, in base all' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato, propone un ricorso per inadempimento contro uno Stato membro perché questo non ha dato esecuzione a una decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il Trattato e ne ordina la ripetizione ° decisione impugnata con un ricorso di annullamento che è stato respinto °, la sola eccezione che possa essere sollevata dal detto Stato membro è quella dell' impossibilità assoluta di eseguire correttamente la decisione.
2. Lo Stato membro il quale, al momento dell' esecuzione di una decisione che accerta l' incompatibilità di un aiuto col mercato comune, si trovi di fronte a difficoltà impreviste e imprevedibili ovvero si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione della stessa, proponendo opportune modifiche della decisione stessa. In questo caso, la Commissione e lo Stato membro, in ossequio alla norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione ° norma che informa in particolare l' art. 5 del Trattato °, devono collaborare in buona fede per sormontare le difficoltà attenendosi rigorosamente alle disposizioni del Trattato, e in particolare a quelle relative agli aiuti.
Parti
Nella causa C-349/93,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Antonino Abate, consigliere giuridico principale, e Vittorio Di Bucci, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, omettendo di esigere il rimborso degli aiuti indebitamente versati nel 1987 alla società Aluminia e alla società Comsal, del gruppo EFIM, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CEE e, in particolare, della decisione della Commissione 24 maggio 1989, 90/224/CEE, relativa agli aiuti erogati dal governo italiano a Aluminia e Comsal, imprese appartenenti al settore pubblico dell' alluminio (GU 1990, L 118, pag. 42),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 gennaio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria della Corte il 7 luglio 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, omettendo di esigere il rimborso degli aiuti indebitamente versati nel 1987 alla società Aluminia e alla società Comsal, del gruppo EFIM, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato e, in particolare, della decisione della Commissione 24 maggio 1989, 90/224/CEE, relativa agli aiuti erogati dal governo italiano a Aluminia e Comsal, imprese appartenenti al settore pubblico dell' alluminio (GU 1990, L 118, pag. 42, in prosieguo: la "decisione").
2 In detta decisione la Commissione ha constatato che gli aiuti concessi dal governo italiano alle società Aluminia e Comsal erano incompatibili con il mercato comune ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato, in quanto erano stati concessi in violazione dell' art. 93, n. 3, del Trattato. Essa ha deciso che il governo italiano era tenuto a sopprimere detti aiuti e a esigerne il rimborso da parte delle imprese beneficiarie (art. 1). Il governo italiano doveva informare la Commissione, entro due mesi dalla data della notifica di detta decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi (art. 2).
3 Con sentenza 3 ottobre 1991 (causa C-261/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4437), la Corte ha respinto il ricorso di annullamento proposto avverso detta decisione.
4 In data 26 giugno 1992, la Commissione, dopo aver chiesto invano al governo italiano di informarla dei provvedimenti che, a seguito della sentenza della Corte, intendeva adottare per conformarsi alla decisione, indirizzava a detto governo una lettera di diffida invitandolo a dare esecuzione alla decisione entro la fine del mese di luglio 1992.
5 Con lettera 14 ottobre 1992, le autorità italiane chiedevano una proroga supplementare, deducendo la necessità di affrontare la questione del rimborso degli aiuti nel più generale contesto del programma di privatizzazione delle imprese pubbliche al quale il governo italiano si proponeva di dare corso.
6 Con lettera 10 marzo 1993, la Commissione fissava al 31 marzo 1993 la data limite di esecuzione della decisione.
7 Poiché a detta lettera non veniva dato seguito alcuno, la Commissione adiva la Corte di giustizia con un ricorso ai sensi dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato.
8 A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce che la Repubblica italiana ha violato l' art. 93, n. 2, del Trattato, in quanto alla data del deposito del ricorso, cioè a più di cinque anni e mezzo dal versamento degli aiuti illegittimi, non aveva ancora posto termine all' infrazione.
9 La Repubblica italiana, senza contestare l' obbligo di dare esecuzione alla decisione, fa menzione di difficoltà obiettive di esecuzione dovute alla procedura di liquidazione dell' EFIM e all' attuazione del programma di ristrutturazione del settore dell' alluminio. L' esecuzione della decisione dovrebbe essere realizzata nel contesto di una leale collaborazione con la Commissione, alla quale era stato trasmesso il progetto di ristrutturazione del settore affinché ne fosse valutata la compatibilità con l' art. 92 del Trattato.
10 Per statuire sulla fondatezza del ricorso proposto dalla Commissione, si deve constatare che la decisione ha fissato in termini chiari l' obbligo del governo italiano di esigere il rimborso degli aiuti.
11 Conformemente alla costante giurisprudenza, uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per sottrarsi all' esecuzione degli obblighi a esso incombenti in base al diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 18).
12 Il solo motivo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell' art. 93, n. 2, del Trattato è quello dell' impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (v. sentenze 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 89, punto 14, 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania, Racc. pag. 175, punto 8, e 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. 3131, punto 10).
13 Tuttavia uno Stato membro, il quale, in occasione dell' esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste o imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di questa, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso la Commissione e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l' art. 5 del Trattato, debbono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato, e soprattutto di quelle relative agli aiuti (v. le citate sentenze 15 gennaio 1986, Commissione/Belgio, punto 16, 2 febbraio 1989, Commissione/Germania, punto 9, e 10 giugno 1993, Commissione/Grecia, punto 19).
14 A questo proposito si deve constatare che, fino al 14 ottobre 1992, cioè a più di un anno dalla sentenza con la quale la Corte aveva respinto il ricorso di annullamento, la Repubblica italiana non ha dato seguito ai ripetuti inviti della Commissione a eseguire la decisione.
15 Nella specie, il governo convenuto si è limitato a rendere la Commissione partecipe delle difficoltà giuridiche e pratiche che l' attuazione della decisione presentava, senza intraprendere una qualsiasi iniziativa presso le società considerate per il recupero dell' aiuto e senza proporre alla Commissione modalità alternative per l' attuazione della decisione che consentissero di superare le asserite difficoltà. Infatti, il governo italiano si è limitato a menzionare, in termini molto generali, difficoltà connesse con la liquidazione dell' EFIM e a giustificare il mancato recupero degli aiuti in questione con la procedura di esame dei nuovi aiuti previsti nel programma di ristrutturazione.
16 Ciò considerato, si deve constatare che la Repubblica italiana non può allegare l' impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione. Essa non ha neppure provato l' esistenza di difficoltà impreviste e imprevedibili né dimostrato di aver collaborato con la Commissione per superare eventuali difficoltà di siffatta natura.
17 Da quanto precede consegue che si deve dichiarare l' inadempimento nei termini risultanti dalle conclusioni della Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, omettendo di esigere il rimborso degli aiuti indebitamente versati nel 1987 alla società Aluminia e alla società Comsal, appartenenti al gruppo EFIM, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CEE e, in particolare, della decisione della Commissione 24 maggio 1989, 90/224/CEE, relativa agli aiuti erogati dal governo italiano a Aluminia e Comsal, imprese appartenenti al settore pubblico dell' alluminio.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy