Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ° Misure di salvaguardia all' importazione di uve secche ° Tassa di compensazione diretta a far applicare il prezzo minimo all' importazione ° Calcolo ° Fondamento giuridico ° Regolamento n. 2742/82 delimitato conformemente alla sentenza della Corte nel procedimento 77/86
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 2742/82, art. 2, n. 2]
2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ° Misure di salvaguardia all' importazione nella Comunità di uve secche e di amarene ° Applicazione di una tassa di compensazione in caso di inosservanza del prezzo minimo all' importazione ° Determinazione del prezzo effettivo all' importazione ° Competenze attribuite dalla Commissione, in forza di delega, alle autorità degli Stati membri ° Portata ° Legittimità
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 516/77, art. 14, n. 2, e n. 426/86, artt. 9, n. 6, e 18, n. 2; regolamenti della Commissione n. 2742/82, art. 4, n. 3, n. 1626/85, art. 3, n. 3, e n. 2237/85, art. 2, n. 3]
3. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ° Misure di salvaguardia all' importazione di amarene ° Esportatore del paese d' origine del prodotto ° Nozione
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1626/85, art. 3, n. 3]
Massima
1. L' art. 2, n. 2, del regolamento n. 2742/82, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di uve secche, continua a costituire il fondamento giuridico per il calcolo di una tassa di compensazione imposta per la prima volta dopo la sentenza della Corte 11 febbraio 1988 nel procedimento 77/86, nei limiti in cui l' importo calcolato non ecceda la differenza tra il prezzo minimo e l' effettivo prezzo all' importazione. Infatti la detta sentenza ha annullato tale disposizione solo nei limiti in cui l' importo fisso della tassa di compensazione ivi prevista ecceda la differenza tra i detti due prezzi.
2. Alla luce dell' importanza basilare che il prezzo effettivo all' importazione assume ai fini del buon funzionamento del meccanismo di salvaguardia, fondato su un prezzo minimo all' importazione e su una tassa di compensazione, applicabile all' importazione di uva secca e di amarene, l' art. 4, n. 3, del regolamento n. 2742/82, l' art. 2, n. 3, del regolamento n. 2237/85, e l' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85, che riguardano, i primi due, la determinazione del prezzo effettivo all' importazione di uva secca e, il terzo, la determinazione dello stesso prezzo per talune varietà di amarene, vanno interpretati nel senso che le autorità competenti, se nutrono dubbi quanto alla veridicità del prezzo all' importazione dichiarato, possono adottare tutti i provvedimenti necessari per stabilire tale prezzo.
Tenuto conto inoltre della varietà e della complessità delle situazioni che le autorità nazionali devono fronteggiare, la Commissione, conferendo alle autorità nazionali, mediante i tre articoli menzionati, la detta competenza, non ha ecceduto la delega attribuitale dal Consiglio, rispettivamente con i regolamenti n. 516/77 e n. 426/86. Infatti tale competenza costituisce
per quanto riguarda il citato articolo del regolamento n. 2742/82, una misura necessaria ai sensi dell' art. 14, n. 2, del regolamento n. 516/77;
per quanto riguarda il citato articolo del regolamento n. 2237/85, una modalità d' applicazione ai sensi dell' art. 9, n. 6, del regolamento n. 426/86, che ha sostituito il regolamento n. 516/77;
riguardo infine al citato articolo del regolamento n. 1626/85, una misura necessaria ai sensi dell' art. 18, n. 2, del detto regolamento n. 426/86.
3. L' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di talune varietà di amarene, deve essere interpretato nel senso che con l' espressione "l' esportatore nel paese di origine del prodotto" si deve intendere esclusivamente l' esportatore la cui impresa è stabilita nel paese di origine della merce.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-351/93, C-352/93 e C-353/93,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
H.A. van der Linde
e
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
e fra
Tracotex Holland BV
e
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
domande vertenti, nel procedimento C-351/93: sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 2, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 30 luglio 1985, n. 2237, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all' importazione delle uve secche (GU L 209, pag. 24), e sull' interpretazione dell' art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 febbraio 1986, n. 426, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 49, pag. 1); nel procedimento C-352/93: sull' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1988, n. 994, relativo all' applicazione di una tassa di compensazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2742/82, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di uve secche (GU L 99, pag. 12), sull' interpretazione e la validità dell' art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 13 ottobre 1982, n. 2742, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di uve secche (GU L 290, pag. 28), nonché sull' interpretazione dell' art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 73, pag. 1); nel procedimento C-353/93: sull' interpretazione e la validità dell' art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di marasche (GU L 156, pag. 13), e sull' interpretazione dell' art. 18, n. 2, del citato regolamento n. 426/86,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, G.F. Mancini, C.N. Kakouris (relatore) e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H.A: Ruehl, amministratore principale, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la H.A. van der Linde, dall' avv. T.R. Ottervanger, del foro di Bruxelles,
° per il governo dei Paesi Bassi, del signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
° per il governo ellenico, dal signor V. Kontolaimos, consigliere giuridico aggiunto presso l' avvocatura dello Stato, e dalla signora V. Pelekou, rappresentante in giudizio dell' avvocatura dello Stato, in qualità di agenti,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Th. van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Tracotex Holland BV, rappresentata dal signor N.P.J. Ooyevaar e dalla signora M.E. van Hilten, collaboratori della KPMG Meijburg & Co., consulenti tributari, del governo ellenico, rappresentato dal signor V. Kontolaimos, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Th. van Rijn, all' udienza del 14 luglio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 settembre 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 23 aprile 1993 (procedimento C-351/93), pervenuta in cancelleria il 12 luglio successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione e la validità dell' art. 2, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 30 luglio 1985, n. 2237, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all' importazione della uve secche (GU L 209, pag. 24), e sull' interpretazione dell' art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 febbraio 1986, n. 426, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 49, pag. 1).
2 Con ordinanza 23 aprile 1993 (procedimento C-352/93), pervenuta in cancelleria il 12 luglio successivo, rettificata con ordinanza 27 ottobre 1993, pervenuta il 12 novembre successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali sull' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1988, n. 994, relativo all' applicazione di una tassa di compensazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2742/82, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di uve secche (GU L 99, pag. 12), sull' interpretazione e la validità dell' art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 13 ottobre 1982, n. 2742, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di uve secche (GU L 290, pag. 28), nonché sull' interpretazione dell' art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 73, pag. 1).
3 Con ordinanza 23 aprile 1993 (procedimento C-353/93), pervenuta in cancelleria il 12 luglio successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione e la validità dell' art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di marasche (GU L 156, pag. 13) e sull' interpretazione dell' art. 18, n. 2, del citato regolamento n. 426/86.
4 Le questioni nei procedimenti C-351/93 e C-352/93 sono state sollevate nell' ambito di due controversie tra, segnatamente, la H.A. van der Linde, commissionaria doganale, e il Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ministro dell' agricoltura, del patrimonio naturale e della pesca), in merito al pagamento di una tassa di compensazione imposta alla Van der Linde in quanto questa non si sarebbe attenuta al prezzo minimo all' importazione di varie partite di uva secca originarie della Turchia.
5 Le questioni di cui al procedimento C-353/93 sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società "chiusa" a responsabilità limitata Tracotex Holland BV, con sede a Rotterdam (in prosieguo: la "Tracotex"), e il Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, in merito al pagamento di una tassa di compensazione imposta alla Tracotex in quanto questa non si sarebbe attenuta al prezzo minimo all' importazione di varie partite di amarene originarie dell' allora Iugoslavia.
6 Con ordinanza 6 settembre 1993, il presidente della Corte ha disposto la riunione dei tre procedimenti ai fini della fase scritta, della trattazione orale e della sentenza, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura.
7 Poiché talune delle questioni sollevate riguardano disposizioni comunitarie entrate in vigore successivamente, occorre esaminare i tre procedimenti seguendo l' ordine cronologico della normativa comunitaria in questione. L' esame del procedimento C-352/93 precederà quindi quello dei procedimenti C-351/93 e C-353/93.
Sul procedimento C-352/93
La normativa comunitaria
8 Agli atti risulta che l' importazione oggetto della controversia principale risale al giugno 1984. A quell' epoca erano applicabili le seguenti disposizioni.
9 L' art. 14, n. 1, del citato regolamento n. 516/77 prevede la possibilità di applicare adeguate misure di salvaguardia negli scambi con i paesi terzi se, nella Comunità, il mercato di uno o più prodotti oggetto del regolamento subisce o rischia di subire, in conseguenza d' importazioni o di esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell' art. 39 del Trattato. A norma del secondo comma del n. 1, le modalità di applicazione di tale norma devono essere decise dal Consiglio su proposta della Commissione.
10 L' art. 14, n. 2, dello stesso regolamento autorizza la Commissione a decidere le misure necessarie qualora si verifichi la situazione di cui al n. 1.
11 Sulla base dell' art. 14, n. 1, è stato adottato il regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 521, che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 73, pag. 28). L' art. 2, n. 1, lett. c), di tale regolamento prevede che, per tutti i prodotti, si possono adottare le seguenti misure:
"° un sistema di prezzi minimi al di sotto dei quali le importazioni possono essere subordinate alla condizione che esse avvengano ad un prezzo per lo meno pari al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione,
° la sospensione totale o parziale delle esportazioni".
12 A seguito di perturbazioni nel mercato dell' uva secca durante la stagione di commercializzazione 1981/82, la Commissione adottava, sulla base dell' art. 14, n. 2, del regolamento n. 516/77, il precitato regolamento n. 2742/82. L' art. 2 di quest' ultimo regolamento stabilisce il prezzo minimo all' importazione dell' uva secca (n. 1), nonché l' importo, di entità fissa, della tassa di compensazione da applicarsi in caso di inosservanza del prezzo minimo (n. 2).
13 L' art. 4, n. 1, dello stesso regolamento, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 5 aprile 1984, n. 936 (GU L 96, pag. 13), dispone che il prezzo all' importazione è costituito dai seguenti elementi: a) il prezzo fob nel paese di origine e b) i costi di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.
14 L' art. 4, n. 3, come a sua volta modificato dal citato regolamento n. 936/84, recita:
"Se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall' esportatore nel paese di origine del prodotto o se le autorità non ritengono che il prezzo dichiarato rifletta il prezzo fob nel paese di origine, le autorità competenti dello Stato membro adottano i provvedimenti necessari per determinare tale prezzo, in particolare con riferimento al prezzo di rivendita praticato dall' importatore"
15 Il carattere fisso dell' importo della tassa di compensazione è stato all' origine di controversie che hanno messo in discussione la validità del regolamento n. 2742/82. Nella sentenza 11 febbraio 1988 pronunciata nella causa 77/86, National Dried Fruit Trade Association (Racc. pag. 757), la Corte ha dichiarato che il regolamento n. 2742/82 era invalido nella parte in cui aveva istituito una tassa di compensazione di entità fissa.
16 A seguito di tale sentenza, la Commissione ha adottato il citato regolamento n. 994/88. A norma del suo art. 1, gli operatori che hanno pagato la tassa di compensazione stabilita dal regolamento n. 2742/82 hanno diritto al rimborso della differenza tra:
"a) l' importo della tassa di compensazione riscosso in applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/82 e delle sue eventuali modifiche,
b) e l' importo che risulta dalla differenza tra il prezzo minimo fissato all' articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento e il prezzo all' importazione al momento dell' immissione in libera pratica".
La causa principale e le questioni pregiudiziali
17 La Van der Linde, agendo in nome della società Fitmay Limited, importava nei Paesi Bassi partite di uva secca originarie della Turchia. La dichiarazione di importazione veniva presentata il 25 giugno 1984 ed accettata dalla dogana. Tuttavia, a seguito di un accertamento rinviato a causa di un' indagine necessaria, l' Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (Ispettorato dei dazi all' importazione e delle accise, in prosieguo: l' "Ispettorato") invitava la Van der Linde, con provvedimento 17 febbraio 1989, a pagare una tassa di compensazione.
18 Detto provvedimento era basato sull' esito di un' indagine compiuta nel 1984 e nel 1985 dal FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, servizio ispettivo ed informativo in materia fiscale), in merito ad un' eventuale frode all' importazione di uve secche dalla Turchia. Dagli atti risulta che, secondo il convenuto nella causa principale, uno dei motivi che avevano reso necessaria tale inchiesta consisteva nel fatto che, all' atto dell' importazione nei Paesi Bassi di uve secche turche, non veniva quasi mai applicata la tassa di compensazione, nonostante i prezzi di mercato di dette uve secche fossero (di gran lunga) inferiori al prezzo minimo all' importazione. L' indagine ha rivelato che venivano impiegati vari artifici per eludere la tassa di compensazione. Questi consistevano in particolare nell' interposizione di diverse imprese straniere nella catena delle fatturazioni al fine di creare artificialmente un prezzo elevato all' importazione, superiore al prezzo minimo all' importazione. La Fitmay Limited era una di tali imprese straniere interposte.
19 In particolare, secondo il convenuto nella causa principale, i controlli compiuti avevano dimostrato che Alpaslan Besikcioglu, esportatore turco di uve secche, vendeva la merce alla società Fitmay Limited, con sede a Londra, ad un prezzo superiore al prezzo minimo all' importazione. La relativa fattura veniva allegata alla dichiarazione per l' importazione, emessa dalla Fitmay Limited in qualità di importatore. Dopo l' importazione l' uva secca veniva rivenduta alla Izmir Fig Packers, società turca nella quale il 99% delle quote è detenuto da Alpaslan Besikcioglu. Il prezzo della rivendita alla Izmir Fig Packers era leggermente superiore al prezzo di acquisto pagato dalla Fitmay Limited. La Izmir Fig Packers rivendeva in seguito l' uva secca alla società Stolp International, uno dei principali importatori di uva secca nei Paesi Bassi, ad un prezzo molto inferiore al prezzo minimo all' importazione. Il prezzo di rivendita praticato dalla Stolp ai suoi acquirenti era anch' esso inferiore al prezzo minimo all' importazione. La Izmir Fig Packers subiva quindi perdite sulle proprie vendite. Queste venivano coperte, in particolare, mediante versamenti di Alpaslan Besikcioglu sul conto bancario della Izmir Fig Packers.
20 La Fitmay Limited e la Van der Linde hanno presentato ricorso dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven contro il provvedimento dell' Ispettorato. Nel corso del giudizio esse hanno in particolare contestato che il citato regolamento della Commissione n. 994/88 potesse servire come base giuridicamente legittima per il calcolo della tassa di compensazione. Esse hanno altresì messo in dubbio la validità dell' art. 4, n. 3, del citato regolamento n. 2742/82, in quanto esso conferisce alle autorità degli Stati membri il compito di determinare esse stesse il prezzo all' importazione qualora non siano persuase della veridicità del prezzo dichiarato.
21 Il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha pertanto deciso di sospendere il procedimento sino a quando la Corte non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se il regolamento (CEE) n. 994/88 debba essere interpretato nel senso che esso va considerato valido fondamento giuridico per il calcolo di una tassa di compensazione che viene imposta per la prima volta, in luogo della disposizione del regolamento (CEE) n. 2742/82 dichiarata invalida con sentenza della Corte 11 febbraio 1988 nella causa 77/86.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, se il menzionato regolamento debba essere interpretato nel senso che la tassa di compensazione deve essere calcolata in base alla differenza tra il prezzo minimo all' importazione ed il prezzo all' importazione accertato, oppure se si debba prendere come punto di partenza la base di imposizione forfettaria, dichiarata invalida, eventualmente corretta in seguito ai sensi del disposto del summenzionato regolamento.
3) Se l' art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione n. 2742/82 debba essere interpretato nel senso che, qualora le autorità doganali non siano persuase che il prezzo dichiarato rifletta il prezzo fob nel paese di origine,
a) possono essere raccolte esclusivamente prove di fatto per determinare quale sia il prezzo all' importazione effettivamente convenuto e direttamente o indirettamente pagato tra l' esportatore e l' importatore;
o nel senso che
b) le autorità competenti sono autorizzate a ricostruire esse stesse, per la transazione di cui trattasi, un prezzo all' importazione, come indicato all' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2742/82, e al riguardo a tener conto:
° di transazioni diverse da quelle tra l' esportatore e l' importatore, le quali, a loro parere, abbiano come fine esclusivo o come uno dei loro fini quello di evitare l' imposizione di qualsiasi tassa di compensazione all' atto dell' importazione, o che, comunque, non si farebbero, se non rendessero totalmente o parzialmente impossibile la riscossione della tassa di compensazione; e
° dell' evoluzione dei prezzi del prodotto, così come essa si è svolta dopo l' importazione nei successivi scambi commerciali.
4) Se la menzionata disposizione, nell' ipotesi indicata sub 3, lett. b), sia invalida per il motivo che il regolamento del Consiglio non autorizza la Commissione a concedere alle competenti autorità nazionali un così ampio potere discrezionale, per accertare se in un determinato caso il prezzo all' importazione sia o meno inferiore al prezzo minimo all' importazione".
Sulla prima questione
22 Con la prima questione il giudice nazionale chiede quale sia il fondamento giuridico per il calcolo di una tassa di compensazione imposta per la prima volta dopo la citata sentenza 11 febbraio 1988, National Dried Fruit Trade Association, che ha dichiarato parzialmente invalido l' art. 2, n. 2, del regolamento n. 2742/82, poiché il precitato regolamento n. 994/88 ha determinato solo l' importo da rimborsare agli operatori che avevano pagato la tassa di compensazione di entità fissa in base all' articolo dichiarato parzialmente invalido.
23 Secondo la Van der Linde, il regolamento n. 2742/82, che ha istituito la tassa di compensazione, è stato dichiarato invalido dalla Corte e, inoltre, non è possibile fondare su un regolamento del 1988 una tassa di compensazione imposta su merci importate nel 1984. Per di più, un regolamento riguardante il rimborso dell' indebito da parte degli Stati membri non può fungere da base giuridica per il sorgere di un obbligo di pagamento.
24 Il governo olandese e la Commissione osservano che la Corte, nella citata sentenza 11 febbraio 1988, ha dichiarato invalido il regolamento n. 2742/82, non interamente, ma solo nella parte in cui ha istituito la tassa di compensazione di entità fissa. Ne discenderebbe che l' art. 2, n. 2, del regolamento n. 2742/82 rimaneva sì in vigore in quanto fondamento giuridico, ma doveva essere applicato in modo conforme alla sentenza della Corte. Il regolamento n. 994/88 avrebbe giustamente precisato, all' art. 1, n. 1, lett. b), il modo in cui la tassa di compensazione doveva essere calcolata dopo la sentenza della Corte. Conseguentemente, il fondamento di una tassa di compensazione imposta per la prima volta dopo la sentenza della Corte sarebbe costituito dal combinato disposto dell' art. 2, n. 2, del regolamento n. 2742/82 e dell' art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 994/88.
25 Occorre rilevare che la Corte, nella sentenza 11 febbraio 1988, dopo avere constatato che lo scopo della tassa di compensazione era quello di fare rispettare il prezzo minimo, al fine di garantire la preferenza comunitaria nel commercio dell' uva secca, e non quello di penalizzare economicamente l' importatore che avesse proceduto a un' operazione ad un prezzo inferiore a quello minimo, ha statuito che l' istituzione di una tassa di compensazione di entità fissa, imposta anche nel caso di una differenza minima del prezzo all' importazione rispetto al prezzo minimo, costituisce una penalizzazione economica (punto 32 della sentenza). Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato che il regolamento n. 2742/82 era invalido nella parte in cui ha istituito la tassa di compensazione ad aliquota fissa.
26 Ne discende che l' art. 2, n. 2, del regolamento n. 2742/82 non è stato annullato completamente, ma solo per la parte in cui l' importo fisso della tassa di compensazione ivi prevista eccedeva la differenza tra il prezzo minimo ed il prezzo all' importazione. Pertanto, dopo la sentenza della Corte, l' art. 2, n. 2, ha continuato a costituire il fondamento giuridico di una tassa di compensazione pari alla differenza tra i detti due prezzi.
27 Proprio sulla base di tale considerazione, il regolamento n. 994/88 ha disposto il rimborso agli operatori che avevano pagato la tassa ad importo fisso della parte della cifra pagata che eccedeva la differenza tra il prezzo minimo applicabile ed il prezzo all' importazione. Tale regolamento non ha quindi inciso sulla situazione giuridica degli operatori che, alla data della pronuncia della menzionata sentenza della Corte, non erano ancora soggetti al pagamento della tassa di compensazione.
28 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che il fondamento giuridico per il calcolo di una tassa di compensazione imposta per la prima volta dopo la citata sentenza 11 febbraio 1988, National Dried Fruit Trade Association, è l' art. 2, n. 2, del regolamento n. 2742/82, per la parte in cui esso non è stato annullato dalla detta sentenza.
Sulla seconda questione
29 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda.
Sulla terza questione
30 Con tale questione il giudice nazionale chiede se l' art. 4, n. 3, del regolamento n. 2742/82 vada interpretato nel senso che, al fine di determinare il prezzo all' importazione effettivamente pagato, le autorità competenti possono tenere conto non solo degli elementi di fatto riguardanti il prezzo effettivamente concordato e pagato tra l' esportatore e l' importatore, ma anche di altri elementi, quali altre operazioni compiute per evitare il pagamento della tassa di compensazione e l' evoluzione del prezzo del prodotto in fasi di smercio successive all' importazione.
31 La Van der Linde osserva che le autorità nazionali non possono basarsi su elementi successivi all' importazione per determinare il prezzo all' importazione. La tesi opposta sarebbe in contrasto con i principi della certezza del diritto e di non discriminazione e sortirebbe l' effetto di trasformare il meccanismo comunitario del prezzo minimo all' importazione in un sistema di prezzi minimi di mercato per i prodotti importati.
32 I governi olandese ed ellenico nonché la Commissione, basandosi tanto sul testo dell' art. 4, n. 3, del regolamento n. 2742/82, quanto sullo scopo della disciplina comunitaria, ritengono che le autorità nazionali, qualora non siano persuase della veridicità del prezzo dichiarato, possano adottare tutte le misure necessarie, compresa la ricostruzione del prezzo effettivamente concordato tra l' esportatore e l' importatore.
33 Occorre ricordare in limine che le misure di salvaguardia mirano ad impedire che le uve secche importate siano vendute a prezzi anormali e che questo obiettivo può essere conseguito istituendo un prezzo minimo per le importazioni nella Comunità e applicando una tassa di compensazione ai prodotti che non rispettino tale prezzo (terzo e quarto 'considerando' del regolamento n. 2742/82).
34 Poiché il regolamento mira a far sì che i prodotti in questione siano importati nella Comunità a un prezzo almeno pari al prezzo minimo, il prezzo effettivo all' importazione riveste un' importanza fondamentale per il corretto funzionamento del sistema istituito.
35 Occorre ricordare inoltre che l' art. 4, n. 3, del regolamento n. 2742/82, come modificato dal regolamento n. 936/84, dispone espressamente che, se le autorità non ritengono che il prezzo dichiarato nella fattura presentata rifletta il prezzo fob nel paese di origine, "le autorità competenti dello Stato membro adottano i provvedimenti necessari per determinare tale prezzo, in particolare con riferimento al prezzo di rivendita praticato dall' importatore".
36 Da tale disposizione risulta che le autorità competenti, se nutrono dubbi quanto alla veridicità del prezzo dichiarato, possono stabilire il prezzo effettivamente pagato tenendo conto di tutti gli elementi utili.
37 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre risolvere la terza questione come segue: l' art. 4, n. 3, del regolamento n. 2742/82 deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti, se nutrono dubbi quanto alla veridicità del prezzo all' importazione dichiarato, possono adottare tutti i provvedimenti necessari per stabilire tale prezzo.
Sulla quarta questione
38 Con tale questione il giudice nazionale chiede se, tenuto conto dell' interpretazione di cui sopra dell' art. 4, n. 3, del regolamento n. 2742/82, tale disposizione sia invalida per il fatto che il citato regolamento n. 516/77 non dà alla Commissione il potere di conferire alle autorità nazionali una discrezionalità così ampia per satbilire il prezzo all' importazione.
39 La Van der Linde osserva che tale disposizione è invalida in quanto il regolamento base n. 516/77 non autorizza la Commissione a conferire un potere discrezionale alle autorità nazionali.
40 I governi olandese ed ellenico nonché la Commissione ritengono invece che la disposizione in esame sia valida. Essi si basano in particolare sulla necessità di garantire l' efficacia della disciplina comunitaria del prezzo minimo di fronte alla molteplicità di pratiche messe in atto dagli operatori per eludere la tassa di compensazione. La Commissione adduce a sostegno della propria tesi anche la ripartizione delle competenze nella materia di cui trattasi tra la Comunità e gli Stati membri.
41 Al riguardo occorre notare che il regolamento della Commissione n. 2742/82, come risulta dal suo secondo 'visto' , è stato adottato sulla base dell' art. 14, n. 2, del citato regolamento n. 516/77. Tale disposizione prevede che, se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti oggetto del regolamento subisce o rischia di subire, in conseguenza di importazioni o di esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi di cui all' art. 39 del Trattato, "la Commissione decide, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili".
42 E' pacifico nella causa principale che all' epoca dell' adozione del regolamento n. 2742/82 nel mercato comunitario dell' uva secca sussisteva la situazione prevista dall' art. 14, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 516/77. E' altresì pacifico che le autorità nazionali hanno il potere di verificare se il prezzo indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica rispecchi quello effettivo. L' unica questione che si pone è se il potere conferito dalla Commissione alle autorità nazionali di stabilire, in caso di dubbio, il prezzo all' importazione effettivamente pagato adottando tutti i provvedimenti necessari costituisca una misura necessaria ai sensi dell' art. 14, n. 2, del regolamento n. 516/77.
43 Tenuto conto dell' importanza che assume ai fini del buon funzionamento del meccanismo di salvaguardia la necessità di determinare il prezzo effettivo all' importazione e, inoltre, della varietà e della complessità delle situazioni che le autorità nazionali devono fronteggiare, il potere conferito dalla Commissione alle autorità nazionali di determinare, se del caso, il prezzo all' importazione costituisce, tenuto conto della necessità di garantire la buona applicazione delle misure adottate per eliminare la perturbazione del mercato dell' uva secca, una misura necessaria ai sensi dell' art. 14, n. 2, del regolamento n. 516/77.
44 Conseguentemente, occorre dichiarare che l' esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dell' art. 4, n. 3, del regolamento n. 2742/82.
Sul procedimento C-351/93
La normativa comunitaria
45 Dagli atti di causa risulta che l' importazione oggetto della controversia principale risale al 1989. A quell' epoca vigevano le seguenti disposizioni.
46 Il citato regolamento n. 426/86 ha sostituito dal 1º marzo 1986 il citato regolamento base del Consiglio n. 516/77.
47 L' art. 9, n. 1, del regolamento n. 426/86 prevede l' applicazione di un prezzo minimo all' importazione di taluni prodotti, tra i quali l' uva secca. Tale prezzo non è più imposto a titolo di misura di salvaguardia, ma permanentemente. L' art. 9, n. 3, prevede l' applicazione di una tassa di compensazione in caso di inosservanza del prezzo minimo.
48 A tenore dell' art. 9, n. 5, del medesimo regolamento, le norme generali di applicazione di detto articolo vengono decise dal Consiglio su proposta della Commissione.
49 Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1985, n. 2089, che stabilisce le norme generali relative al regime di prezzo minimo all' importazione per le uve secche (GU L 197, pag. 10), emanato in base al precedente regolamento base del Consiglio, vale a dire il regolamento n. 516/77, è stato mantenuto in vigore dall' art. 25, n. 2, del regolamento n. 426/86, ai sensi del quale "i richiami al regolamento (CEE) n. 516/77 sono da intendersi riferiti al presente regolamento".
50 A norma dell' art. 1 del regolamento n. 2089/85, il prezzo minimo all' importazione per le uve secche è fissato prima dell' inizio della stagione di commercializzazione. L' art. 2, n. 1, dello stesso regolamento dispone che le tasse di compensazione sono fissate tenendo conto di una scala di prezzi all' importazione.
51 Il precitato regolamento della Commissione n. 2237/85 è stato adottato sulla base del precedente regolamento base del Consiglio n. 516/77. Esso è stato mantenuto in vigore dall' art. 25, n. 2, del nuovo regolamento base n. 426/86, già menzionato. A norma dell' art. 1, n. 2, del regolamento n. 2237/85, gli elementi costitutivi del prezzo all' importazione sono: a) il prezzo fob nel paese di origine, b) il costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità. Lo stesso articolo, al n. 3, definisce il "prezzo fob".
52 L' art. 2, n. 2, del regolamento prevede che il prezzo all' importazione sia indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, che deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare tale prezzo.
53 L' art. 2, n. 3, dispone:
"Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo all' importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato dall' importatore:
a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall' esportatore nel paese di origine dei prodotti,
b) se le suddette autorità non sono persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione corrisponda al prezzo all' importazione effettivo, o
c) se il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all' articolo 1, paragrafo 4".
La causa principale e le questioni pregiudiziali
54 La Van der Linde, agendo in nome della società Fitmay Limited, importava nei Paesi Bassi partite di uva secca originarie della Turchia. La dichiarazione di importazione veniva presentata il 15 febbraio 1989.
55 A seguito di un accertamento, l' Ispettorato, con provvedimento 21 febbraio 1989, invitava la Van der Linde a pagare una tassa di compensazione. Tale provvedimento si fondava sui risultati dell' indagine condotta dal FIOD (v. supra, punti 18 e 19).
56 La Fitmay Limited e la Van der Linde hanno presentato ricorso dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven contro il provvedimento dell' Ispettorato. Nel corso del giudizio esse hanno in particolare contestato la validità dell' art. 2, n. 3, del regolamento n. 2237/85 in quanto questo conferisce alle autorità degli Stati membri il compito di determinare esse stesse il prezzo all' importazione quando le stesse non siano persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica corrisponda al prezzo effettivo all' importazione.
57 Il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha pertanto deciso di sospendere il procedimento sino a quando la Corte non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 2, n. 3, parte iniziale, lett. b), e parte finale, del regolamento (CEE) della Commissione n. 2237/85, in considerazione in particolare dell' art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 426/86, debba essere interpretato nel senso che, qualora le autorità competenti non siano persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione per l' immissione in libera pratica della merce corrisponda al prezzo all' importazione effettivo,
a) possono essere raccolte esclusivamente prove di fatto per determinare quale sia il prezzo all' importazione effettivamente convenuto e direttamente o indirettamente pagato tra l' esportatore e l' importatore;
o nel senso che
b) le autorità competenti sono autorizzate a ricostruire esse stesse per la transazione di cui trattasi un prezzo all' importazione, come indicato all' art. 1, n. 2, del regolamento n. 2237/85, e al riguardo a tener conto
° di transazioni diverse da quelle tra l' esportatore e l' importatore, le quali a loro parere abbiano come fine esclusivo o come uno dei fini quello di evitare l' imposizione di qualsiasi tassa di compensazione all' atto dell' importazione, o che, comunque, non si farebbero, se non rendessero totalmente o parzialmente impossibile la riscossione della tassa di compensazione; e
° dell' evoluzione dei prezzi del prodotto, così come essa si è svolta dopo l' importazione nei successivi scambi commerciali.
2) Se la menzionata disposizione, nell' ipotesi indicata sub 1, lett. b), sia invalida per il motivo che il regolamento del Consiglio non autorizza la Commissione a concedere alle competenti autorità nazionali un così ampio potere discrezionale, per accertare se in un determinato caso il prezzo all' importazione sia o meno inferiore al prezzo minimo all' importazione".
Sulla prima questione
58 A parte le disposizioni considerate, la formulazione di detta questione è analoga a quella della terza questione nel procedimento C-352/93. In particolare, le disposizioni in esame del regolamento n. 2237/85, benché diverse da quelle considerate nella terza questione del procedimento C-352/93, in sostanza coincidono con queste ultime. In ogni caso, tenuto conto dei fatti di cui alla causa principale, le poche divergenze testuali non possono incidere sull' interpretazione i cui sopra. Per questo motivo ciascuna parte ha presentato osservazioni comuni per la terza questione nel procedimento C-352/93 e per la presente questione.
59 Va segnalata soltanto la seguente differenza. Come risulta dal suo secondo 'visto' , il regolamento n. 2237/85, del cui art. 2, n. 3, si chiede l' interpretazione, era stato adottato sulla base dell' art. 4 bis, n. 7, del regolamento base n. 516/77, come inserito dall' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 988, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (GU L 103, pag. 11). All' atto dell' entrata in vigore del nuovo regolamento base n. 426/86, il riferimento all' art. 4 bis del regolamento n. 516/77, contenuto nel secondo 'visto' del regolamento n. 2237/85, è stato sostituito col riferimento all' art. 9 del regolamento n. 426/86, identico quanto al contenuto all' art. 4 bis del regolamento n. 516/77 (v. art. 25, n. 2, del regolamento n. 426/86, nonché la tabella di concordanza di cui all' allegato V del regolamento). Per questo motivo, la questione in esame fa riferimento all' art. 9 del regolamento n. 426/86.
60 Di conseguenza, e per i motivi indicati sopra ai punti 34-36, validi mutatis mutandis, l' art. 2, n. 3, del regolamento n. 2237/85 deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti, se nutrono dubbi quanto alla veridicità del prezzo all' importazione dichiarato, possono adottare tutti i provvedimenti necessari per stabilire tale prezzo.
Sulla seconda questione
61 A parte le disposizioni considerate, la formulazione di detta questione è identica a quella della quarta questione del procedimento C-352/93. Ciascuna parte ha presentato osservazioni comuni per la quarta questione nel procedimento C-352/93 e per la presente questione.
62 L' art. 9, n. 6, del regolamento n. 426/86 dispone che "il prezzo minimo all' importazione, l' importo della tassa di compensazione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all' articolo 22". Si tratta della cosiddetta procedura "del comitato di gestione", in base alla quale la Commissione stabilisce misure che sono immediatamente applicabili, le quali però, se difformi dal parere del comitato, sono subito comunicate al Consiglio, che può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.
63 La questione che si pone è quella di stabilire se l' art. 2, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2237/85, come interpretato sopra nel punto 60, costituisca una modalità di applicazione ai sensi dell' art. 9, n. 6, del regolamento n. 426/86.
64 Tenuto conto dell' importanza che assume ai fini del buon funzionamento del sistema del prezzo minimo, istituito dall' art. 9 del regolamento n. 426/86, la necessità di determinare il prezzo effettivo all' importazione e, inoltre, della varietà e della complessità delle situazioni che le autorità nazionali devono fronteggiare, il potere conferito dalla Commissione alle autorità nazionali di determinare, se del caso, il prezzo all' importazione costituisce, tenuto conto della necessità di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento n. 426/86 relative al prezzo minimo, una modalità di applicazione ai sensi dell' art. 9, n. 6, di detto regolamento.
65 Conseguentemente, occorre dichiarare che l' esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dell' art. 2, n. 3, del regolamento n. 2237/85.
Sul procedimento C-353/93
La normativa comunitaria
66 Detto procedimento riguarda l' importazione di ciliege agre (amarene) provenienti dall' allora Iugoslavia, per il periodo dicembre 1986 - agosto 1988. A quell' epoca vigevano le seguenti disposizioni.
67 L' art. 9 del regolamento n. 426/86, che prevede un prezzo minimo all' importazione per taluni prodotti, non si applica alle amarene. Tuttavia, l' obbligo di rispettare un prezzo minimo all' importazione è stato imposto per le amarene a titolo di misura di salvaguardia dalle seguenti disposizioni.
68 L' art. 18, nn. 1 e 2, primo comma, del regolamento n. 426/86 recita:
"1. Se, nella Comunità, il mercato di uno o più prodotti fra quelli cui si riferisce l' articolo 1 subisce o rischia di subire, in conseguenza d' importazioni o di esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell' articolo 39 del Trattato, negli scambi con i paesi terzi, possono essere applicate misure adeguate finché la perturbazione o il rischio della medesima non siano scomparsi.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti nei quali gli Stati membri possono prendere provvedimenti cautelativi.
2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione decide, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili".
69 L' art. 25 dello stesso regolamento ha abrogato il regolamento n. 516/77 ed ha disposto che i richiami a detto regolamento erano da intendersi riferiti al regolamento n. 426/86.
70 Per effetto di detto articolo, l' art. 14, n. 2, del regolamento n. 516/77, indicato nel secondo 'visto' del regolamento n. 1626/85, corrisponde all' art. 18, n. 2, del regolamento n. 426/86.
71 L' art. 1 del regolamento n. 1626/85 stabilisce il prezzo minimo all' importazione delle amarene (n. 1); prevede inoltre l' applicazione di una tassa di compensazione in caso di inosservanza del prezzo minimo (n. 2).
72 L' art. 3, nn. 1 e 3, dello stesso regolamento dispone:
"1. Il prezzo all' importazione è determinato sulla base dei seguenti fattori:
a) prezzo fob nel paese di origine, e
b) costi di trasporto e di assicurazione sino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.
2. (omissis)
3. Se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall' esportatore nel paese di origine del prodotto, o se le autorità non ritengono che il prezzo dichiarato rifletta il prezzo fob nel paese di origine, le autorità competenti dello Stato membro adottano i provvedimenti necessari per determinare tale prezzo, in particolare con riferimento al prezzo di rivendita praticato dall' importatore".
La causa principale e le questioni pregiudiziali
73 La società Tracotex effettuava, in qualità di commissionario in dogana, varie dichiarazioni di immissione in libera pratica di partite di amarene originarie dell' allora Iugoslavia. Essa agiva per conto della società importatrice De Leeuw' s Handelsonderneming BV, con sede a Barendrecht (Paesi Bassi).
74 Le dichiarazioni di importazione erano state effettuate nel periodo 17 dicembre 1986 - 8 agosto 1988. Parte di tali dichiarazioni era corredata di una fattura proveniente da un venditore non stabilito nell' allora Iugoslavia. Le altre dichiarazioni erano corredate di una fattura proveniente da un venditore stabilito nell' allora Iugoslavia, il quale però nella fattura chiedeva che il pagamento venisse effettuato sul conto di una terza impresa, con sede nella Repubblica federale di Germania, o comunque non nell' allora Iugoslavia.
75 Nel corso dell' anno 1989 il FIOD iniziava un' indagine presso la società importatrice. Con provvedimento 23 novembre 1989, l' Ispettorato invitava la Tracotex a versare una tassa di compensazione.
76 La Tracotex ha presentato ricorso dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven contro il provvedimento dell' Ispettorato. Nel corso del giudizio essa ha in particolare contestato la validità dell' art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione n. 1626/85, in quanto esso conferisce alle autorità degli Stati membri il compito di determinare esse stesse il prezzo all' importazione quando non siano persuase della veridicità del prezzo dichiarato.
77 Il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha deciso pertanto di sospendere il procedimento sino a quando la Corte non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l' art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1626/85, in considerazione in particolare dell' art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 426/86, debba essere interpretato nel senso che, qualora le autorità doganali non siano persuase che il prezzo dichiarato rifletta il prezzo fob nel paese di origine,
a) possono essere raccolte esclusivamente prove di fatto per determinare quale sia il prezzo all' importazione effettivamente convenuto e direttamente o indirettamente pagato tra l' esportatore e l' importatore;
o nel senso che
b) le autorità competenti sono autorizzate a ricostruire esse stesse per la transazione di cui trattasi un prezzo all' importazione, come indicato all' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1626/85, e al riguardo a tener conto
° di transazioni diverse da quelle tra l' esportatore e l' importatore, tra cui in particolare transazioni nella catena commerciale tra l' esportatore e l' importatore,
e
° del prezzo al quale la merce viene rivenduta dall' importatore, deducendone un certo numero di voci forfettarie, non derivate dalla contabilità dell' importatore e/o dell' intermediario, per spese (importi fissi per 100 kg lordi) e per profitto (8% in caso di intermediazione).
2) Se la menzionata disposizione, nell' ipotesi indicata sub 1, lett. b), sia invalida poiché il regolamento del Consiglio non autorizza la Commissione a concedere alle competenti autorità nazionali un così ampio potere discrezionale per accertare se in un determinato caso il prezzo all' importazione sia o meno inferiore al prezzo minimo all' importazione.
3) Se l' art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione n. 1626/85 debba essere interpretato nel senso che per 'l' esportatore nel paese di origine' deve intendersi esclusivamente l' esportatore la cui impresa è stabilita nel paese di origine".
Sulla prima questione
78 A parte le disposizioni considerate, la formulazione di detta questione è analoga a quella della terza questione nel procedimento C-352/93. Le disposizioni in esame del regolamento base n. 426/86 e del regolamento n. 1626/85 hanno contenuto identico, rispettivamente, a quello dell' art. 14, n. 2, del regolamento base n. 516/77 e dell' art. 4, n. 3, del regolamento n. 2742/82, come modificato dal regolamento n. 936/84. Tanto la Commissione quanto i governi olandese ed ellenico hanno presentato osservazioni comuni per la terza questione nel procedimento C-352/93 e per la presente questione.
79 All' udienza la Tracotex ha rilevato che il presente procedimento differisce dagli altri due. In particolare, essa ha sottolineato di non avere legami con l' intermediario dal quale ha acquistato le amarene e neanche con i suoi rivenditori. Sarebbe peraltro pacifico che il suo mandante, vale a dire la società De Leeuw' s Handelsonderneming, ha acquistato e rivenduto le amarene ad un prezzo superiore a quello minimo.
80 Nel suo caso si sarebbe proceduto alla ricostruzione del prezzo d' importazione non perché fosse impossibile determinare il prezzo effettivamente pagato, ma solamente perché il prezzo era stato determinato da un intermediario. Orbene, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con l' interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza 2 agosto 1993, pronunciata nella causa C-81/92, Dinter (Racc. pag. I-4601).
81 In ogni caso, la ricostruzione del prezzo d' importazione dovrebbe avvenire in modo ragionevole e non arbitrariamente. L' attribuzione alle autorità doganali di un margine del tutto discrezionale in proposito sarebbe incompatibile con la certezza del diritto e svierebbe le correnti commerciali.
82 Occorre preliminarmente ricordare che nella citata sentenza Dinter la Corte ha considerato (punti 17 e 18) che il metodo per determinare il prezzo all' importazione, da applicare a norma dell' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85, nel caso in cui la fattura presentata alle autorità doganali non sia stata redatta dall' esportatore nel paese di origine del prodotto, vale solo in mancanza di altri elementi, o nel caso in cui le autorità doganali nutrano dubbi quanto al prezzo indicato nella fattura. Nella stessa sentenza la Corte ha dichiarato che la tassa di compensazione non può essere riscossa nemmeno se la merce è stata acquistata dall' importatore presso un intermediario non stabilito nel paese di origine della merce, quando è certo che sia il prezzo pagato dall' importatore all' intermediario, sia il prezzo di vendita praticato successivamente dall' importatore sono superiori al prezzo minimo, perché in tale caso è raggiunto l' obiettivo di protezione perseguito dalle misure di salvaguardia.
83 Per contro, in caso di dubbio sulla veridicità del prezzo dichiarato, i motivi che sono sottesi all' interpretazione dell' art. 4, n. 3, del regolamento n. 2742/82 (v. supra, punti 34 e 36) valgono anche per l' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85, tenuto conto dell' identità di contenuto delle due disposizioni.
84 Occorre pertanto risolvere la presente questione dichiarando che l' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85 deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti, se nutrono dubbi quanto alla veridicità del prezzo all' importazione dichiarato, possono adottare tutti i provvedimenti necessari per determinare tale prezzo.
Sulla seconda questione
85 A parte le disposizioni considerate, tale questione è identica alla quarta questione del procedimento C-352/93. Anche le disposizioni in esame del regolamento base n. 426/86 e del regolamento n. 1626/85 hanno contenuto identico alle corrispondenti disposizioni oggetto della detta quarta questione. Tanto la Commissione quanto i governi olandese ed ellenico hanno presentato osservazioni comuni per la quarta questione nel procedimento C-352/93 e per la presente questione.
86 All' udienza la Tracotex ha rilevato che il regolamento n. 426/86 non consente alla Commissione di attribuire alle autorità nazionali un potere tanto ampio in materia di determinazione del prezzo all' importazione.
87 Per i motivi di cui sopra ai punti 41-43, validi mutatis mutandis, occorre risolvere la questione nel senso che il suo esame non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dell' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85.
Sulla terza questione
88 Il governo olandese e la Commissione ritengono che l' esportatore di cui all' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85 possa essere solo quello stabilito nel paese di origine della merce.
89 La Tracotex suggerisce di risolvere negativamente tale questione. Essa sostiene che, tenuto conto della finalità del regolamento n. 1626/85 e della sentenza Dinter, il luogo di stabilimento dell' intermediario non è un criterio pertinente per applicare l' art. 3, n. 3, quando sia dimostrato che l' importatore ha acquistato e rivenduto la merce ad un prezzo superiore a quello minimo.
90 Questa obiezione si basa sulla interpretazione secondo la quale per applicare la tassa di compensazione è sufficiente che l' esportatore non sia stabilito nel paese di origine del prodotto. Orbene, tale interpretazione non è esatta. Infatti, come risulta dalla citata sentenza Dinter, quando è certo che sia il prezzo pagato dall' importatore all' intermediario, sia il prezzo di vendita praticato successivamente dall' importatore sono superiori al prezzo minimo, la tassa di compensazione non può essere riscossa (v., supra, punto 82).
91 Per il resto, è sufficiente rilevare che, tenuto conto dei termini chiari ed univoci dell' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85, l' espressione "l' esportatore nel paese di origine del prodotto" può riferirsi solo all' esportatore la cui impresa è stabilita nel paese di origine della merce.
92 Di conseguenza, occorre risolvere tale questione come segue: l' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85 deve essere interpretato nel senso che con l' espressione "l' esportatore nel paese di origine del prodotto" si deve intendere esclusivamente l' esportatore la cui impresa è stabilita nel paese di origine della merce.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
93 Le spese sostenute dai governi olandese ed ellenico nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con tre ordinanze 23 aprile 1993, dichiara:
Nel procedimento C-352/93
1) Il diritto comunitario dev' essere interpretato nel senso che il fondamento giuridico per il calcolo di una tassa di compensazione imposta per la prima volta dopo la sentenza 11 febbraio 1988, pronunciata nella causa 77/86, National Dried Fruit Trade Association (Racc. pag. 757), è l' art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 13 ottobre 1982, n. 2742, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di uve secche, nella parte in cui non è stato annullato dalla detta sentenza.
2) L' art. 4, n. 3, del regolamento n. 2742/82 deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti, se nutrono dubbi quanto alla veridicità del prezzo all' importazione dichiarato, possono adottare tutti i provvedimenti necessari per determinare tale prezzo.
3) L' esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dell' art. 4, n. 3, del regolamento n. 2742/82.
Nel procedimento C-351/93
1) L' art. 2, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 30 luglio 1985, n. 2237, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all' importazione delle uve secche, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali, se nutrono dubbi quanto alla veridicità del prezzo all' importazione dichiarato, possono adottare tutti i provvedimenti necessari per determinare tale prezzo.
2) L' esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dell' art. 2, n. 3, del regolamento n. 2237/85.
Nel procedimento C-353/93
1) L' art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di marasche, deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti, se nutrono dubbi quanto alla veridicità del prezzo all' importazione dichiarato, possono adottare tutti i provvedimenti necessari per determinare tale prezzo.
2) L' esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dell' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85.
3) L' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85 deve essere interpretato nel senso che con l' espressione "l' esportatore nel paese di origine del prodotto" si deve intendere esclusivamente l' esportatore la cui impresa è stabilita nel paese di origine della merce.
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