Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera circolazione delle merci ° Dazi doganali ° Tasse d' effetto equivalente ° Nozione ° Tributo ad valorem riscosso da uno Stato membro sulle merci in ragione del loro ingresso in una parte del suo territorio ° Inclusione anche sotto l' aspetto della tassazione dei prodotti nazionali
(Trattato CEE, artt. 9, 12 e 13)
2. Libera circolazione delle merci ° Dazi doganali ° Tasse d' effetto equivalente ° Dazio di mare vigente nei dipartimenti francesi d' oltremare ° Decisione del Consiglio che autorizza temporaneamente, dopo l' entrata in vigore del Trattato, il mantenimento in vigore di tale tributo ° Invalidità ° Efficacia nel tempo
(Trattato CEE, artt. 9, 12, 13, 227, n.2, e 235; Decisione del Consiglio 89/688)
Massima
1. Il dazio di mare vigente nei dipartimenti francesi d' oltremare, il cui regime è quello di un tributo proporzionale al valore in dogana dei beni, riscosso da uno Stato membro su tutte le merci introdotte in una regione del suo territorio, costituisce una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione, vietata dagli artt. 9, 12 e 13 del Trattato, non solo in quanto colpisce le merci introdotte in tale regione in provenienza da altri Stati membri, ma anche in quanto grava le merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra regione dello stesso Stato.
In primo luogo, un tributo riscosso ad una frontiera regionale a seguito dell' introduzione di beni in una regione di uno Stato membro pregiudica l' unicità del territorio doganale comunitario e costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci di gravità almeno pari a quella di un tributo riscosso alla frontiera nazionale a seguito dell' introduzione dei prodotti nel complesso del territorio di uno Stato membro. Il pregiudizio arrecato dall' istituzione di una frontiera doganale regionale all' unicità del territorio doganale comunitario non cambia sia che detto tributo colpisca prodotti nazionali, sia che colpisca prodotti provenienti da altri Stati membri che sono gravati da un tributo per il fatto di attraversare detta frontiera. In secondo luogo, l' ostacolo alla libera circolazione delle merci costituito dall' imposizione, sui prodotti nazionali, di un tributo riscosso a seguito dell' attraversamento di detta frontiera non è meno grave di quello costituito dalla riscossione dello stesso tipo di tributo sui prodotti in provenienza da un altro Stato membro, giacché il principio stesso dell' unione doganale, estendendosi al complesso degli scambi di merci, quale previsto dall' art. 9 del Trattato, esige che sia garantita in maniera generale la libera circolazione delle merci all' interno dell' unione e non esclusivamente il commercio tra Stati. Gli artt. 9 e seguenti considerano espressamente solo gli scambi tra Stati membri soltanto in quanto presuppongono l' assenza di ostacoli di natura doganale all' interno dei singoli Stati.
D' altro canto, un tributo che si applichi a tutti i prodotti che attraversano una frontiera regionale, indipendentemente dalla loro origine, non può coerentemente essere definito come una tassa d' effetto equivalente quando colpisce le merci che provengono da un altro Stato membro, sfuggendo invece a tale qualificazione quando colpisce le merci che provengono da un' altra regione del territorio nazionale.
Infine, le procedure amministrative di accertamento, necessariamente lunghe e complesse, che sarebbero rese necessarie da una distinzione dei prodotti importati sulla base della loro origine reale, ai fini dell' applicazione del tributo, costituirebbero di per sé inaccettabili ostacoli alla libera circolazione delle merci.
2. La decisione 89/688, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d' oltremare, è invalida nella parte in cui autorizza la Repubblica francese a mantenere in vigore, sino al 31 dicembre 1992, il regime dei dazi di mare in vigore al momento dell' adozione della decisione stessa.
Infatti, l' art. 227, n. 2, del Trattato va interpretato nel senso che esclude per il Consiglio, a partire dall' entrata in vigore del Trattato stesso, la possibilità di derogare all' applicazione nei dipartimenti d' oltremare delle disposizioni, tra cui in particolare quelle relative alla libera circolazione delle merci, applicabili ad una tassa di effetto equivalente quale il dazio di mare, menzionato al suo primo comma, e l' art. 235 del Trattato non può essere interpretato nel senso che consenta al Consiglio di sospendere, foss' anche temporaneamente, l' applicazione immediata prevista dall' art. 227, n. 2, a meno di privare il primo comma di quest' ultimo di ogni pratica efficacia.
Nei limiti in cui il dazio di mare riscosso tra l' entrata in vigore della decisione 89/688 ed il 31 dicembre 1992 aveva esattamente la stessa natura giuridica del dazio di mare riscosso prima di tale periodo, e cioè quella di tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale riscosso in base al diritto nazionale, la sua limitazione nel tempo decisa dalla Corte nella sentenza 16 luglio 1992, causa C-163/90 (Legros e a.) si applica anche alle domande di restituzione delle somme riscosse, a titolo di dazio di mare, dopo l' entrata in vigore della detta decisione e fino al 16 luglio 1992, data di pronuncia di tale sentenza. Di contro, dato che il governo francese non poteva, dopo la predetta sentenza, continuare ragionevolmente a ritenere che la normativa nazionale in materia fosse conforme al diritto comunitario, e dato che gli interessi degli enti locali sono sufficientemente tutelati dalla limitazione nel tempo sancita nella sentenza 16 luglio 1992, non vi è motivo di limitare nel tempo l' efficacia della sentenza che dichiara invalida la decisione 89/688.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-363/93, C-407/93, C-408/93, C-409/93, C-410/93 e C-411/93,
aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d' appel di Parigi nella causa dinanzi ad essa pendente tra
René Lancry SA
e
Direction générale des douanes,
e le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal d' instance di Saint-Denis (Réunion), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Dindar Confort SA
e
Conseil régional de la Réunion,
Direction générale des douanes de la Réunion,
e tra
Christian Ah-Son
e
Direction régionale des douanes de la Réunion,
Conseil régional de la Réunion,
e tra
Paul Chevassus-Marche
e
Direction régionale des douanes de la Réunion,
Conseil régional de la Réunion,
e tra
Conforéunion SA
e
Conseil régional de la Réunion,
Direction régionale des douanes de la Réunion,
e tra
Dindar Autos SA
e
Conseil régional de la Réunion,
Direction régionale des douanes de la Réunion,
domande vertenti sull' interpretazione degli artt. 9 e seguenti del Trattato CEE, e sulla validità dell' art. 4 della decisione del Consiglio 22 dicembre 1989, 89/688/CEE, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d' oltremare (GU L 399, pag. 46),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward (relatore), presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la René Lancry SA, dagli avv.ti Christian Charrière-Bournazel, Philippe Champetier de Ribes e Jean-Pierre Spitzer, del foro di Parigi, e dall' avv. Pascal Dubois, del foro di Limoges;
° per le società Dindar Confort, Conforéunion e Dindar Autos, dagli avv.ti Jean-Claude Bouchard, Charles-Étienne Gudin e Thierry Vialaneix, del foro di Hauts-de-Seine;
° per il governo francese, dal signor Jean-Louis Falconi, segretario per gli affari esteri, e dalla signora Catherine de Salins, consigliere per gli affari esteri, in qualità di agenti;
° per il governo spagnolo, dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale per il coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, avvocato dello Stato, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti;
° per il Consiglio dell' Unione europea, dal signor Ramon Torrent, direttore del servizio giuridico, e dalla signora Cristina Giorgi, consigliere presso il medesimo servizio giuridico, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Blanca Rodriguez Galindo, membro del servizio giuridico, e Virginia Melgar, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della René Lancry SA, rappresentata dagli avv.ti Christian Charrière-Bournazel, Jean-Pierre Spitzer e Pascal Dubois, delle società Dindar Confort, Conforéunion e Dindar Autos, rappresentate dagli avv.ti Jean-Claude Bouchard, Charles-Étienne Gudin e Thierry Vialaneix, della Regione Réunion, rappresentata dall' avv. Pierre Soler-Couteaux, del foro di Strasburgo, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, in qualità di agente, del Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dal signor Ramon Torrent, in qualità di agente, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Virginia Melgar, in qualità di agente, all' udienza del 27 aprile 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 7 luglio 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 luglio 1993, la Cour d' appel di Parigi ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità della decisione del Consiglio 22 dicembre 1989, 89/688/CEE, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d' oltremare (GU L 399, pag. 46, in prosieguo: la "decisione dazi di mare"). Con sentenze del 23 agosto 1993, pervenute in cancelleria il 1 ottobre 1993, il Tribunal d' instance di Saint-Denis (Réunion) ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli articoli 9 e seguenti del Trattato CEE oltreché alla validità della decisione dazi di mare.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di diverse domande di rimborso di somme riscosse a titolo di dazi di mare.
3 Emerge dagli atti che, al momento dell' entrata in vigore del Trattato, nei dipartimenti francesi d' oltremare (in prosieguo: i "DOM") veniva riscosso un dazio di mare che colpiva, per il fatto del loro ingresso nel DOM interessato, tutte le merci di qualunque origine, incluse quelle provenienti dalla Francia metropolitana. I prodotti della regione erano invece sottratti al dazio di mare e ad ogni tassa nazionale equivalente. É pacifico che il dazio di mare perseguiva due obiettivi, dei quali il primo era la riscossione di entrate fiscali ed il secondo era quello di favorire le attività economiche locali.
4 Dal momento che il dazio di mare aveva suscitato un certo numero di reclami, la Commissione avviava, nel 1984, una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica francese. Essa decideva, in seguito, di sospendere tale procedura, preferendo ricercare una soluzione politica, nell' ambito della quale il Consiglio adottava due decisioni sulla base degli artt. 227, n. 2, e 235 del Trattato.
5 La prima è la decisione del Consiglio 22 dicembre 1989, 89/687/CEE, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all' insularità dei dipartimenti francesi d' oltremare (POSEIDOM) (GU L 399, pag. 39; in prosieguo: la "decisione POSEIDOM"). Nei 'considerando' secondo e quarto di tale decisione si rileva in particolare che i DOM sono soggetti ad un notevole ritardo strutturale, aggravato da numerosi fenomeni, che rendono necessario un maggiore sostegno della Comunità allo scopo di promuovere il loro sviluppo economico e sociale.
6 La seconda decisione è la decisione dazi di mare, che attua la parte fiscale della decisione POSEIDOM. L' art. 1 della decisione dazi di mare prevede che entro il 31 dicembre 1992 le autorità francesi adottino le misure necessarie affinché il regime dei dazi di mare attualmente in vigore nei DOM sia applicabile indistintamente ai prodotti introdotti e a quelli ottenuti in queste regioni. L' art. 4 stabilisce che la Repubblica francese è autorizzata a mantenere in vigore, al massimo fino al 31 dicembre 1992, l' attuale regime dei dazi di mare, purché qualunque progetto di ampliare l' elenco dei prodotti soggetti ai dazi di mare o di aumentare le aliquote di tali dazi sia notificato alla Commissione, che può opporvisi entro un termine di due mesi.
7 Nella causa Legros e a. (sentenza 16 luglio 1992, causa C-163/90, Racc. pag. I-4625), erano state sottoposte alla Corte numerose questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del Trattato riguardo ad un tributo avente le caratteristiche del dazio di mare. In detta sentenza la Corte ha dichiarato che una tassa proporzionale al valore in dogana dei beni riscossa da uno Stato membro sulle merci importate da un altro Stato membro all' atto della loro introduzione in una regione del territorio del primo Stato membro costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio all' importazione, nonostante essa colpisca altresì le merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra parte di questo stesso Stato. La Corte ha nondimeno limitato l' efficacia nel tempo di questa sentenza.
8 Nella causa Legros e a. i fatti erano anteriori alla data di entrata in vigore delle decisioni POSEIDOM e dazi di mare. La Corte non si è dunque pronunciata né sulla loro interpretazione né sulla loro validità.
Sui fatti della causa C-363/93, Lancry
9 La Martinica non produce farina. Tale prodotto perciò è sempre stato importato dalla Francia metropolitana, da altri paesi della Comunità europea o dagli Stati Uniti. Nel 1974 è stato istituito alla Martinica un dazio di mare sulla farina.
10 La società René Lancry SA (in prosieguo: la "Lancry"), che smercia nella Martinica farine provenienti in particolare dal territorio metropolitano, ha esperito diverse azioni giudiziarie. Con sentenze 2 aprile 1985 e 25 aprile 1989 del Tribunal administratif di Fort-de-France, confermate dal Conseil d' État francese con sentenza 2 aprile 1993, la Lancry ha ottenuto l' annullamento delle delibere che fissavano l' aliquota del dazio di mare al 25% ed in seguito al 20%. In forza di dette sentenze, essa otteneva il rimborso della differenza tra l' aliquota annullata e la precedente aliquota del 15%. La Lancry adiva poi il Tribunal d' instance di Fort-de-France al fine di ottenere il rimborso di tutte le somme da essa versate a titolo di dazio di mare nel medesimo periodo.
11 La Lancry adiva inoltre il Tribunal d' instance di Parigi (7e arrondissement) per ottenere dall' amministrazione delle dogane il risarcimento dei danni subiti a seguito della riscossione dei dazi di mare all' ingresso di farine nella Martinica. Poiché tale domanda veniva respinta, la Lancry ricorreva in appello.
12 Nella sua sentenza 7 luglio 1993, la Cour d' appel di Parigi deduceva dalla citata sentenza Legros e a. che, nel regime previgente alla data di adozione della decisione dazi di mare, vale a dire prima del 22 dicembre 1989, i dazi di mare riscossi sulle farine smerciate dalla Lancry dal 1974 costituivano una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale in contrasto con il Trattato di Roma. Essa condannava pertanto l' amministrazione convenuta a restituire alla Lancry il dazio di mare pagato dalla società per lo smercio delle farine dal 1974 al 22 dicembre 1989.
13 La Cour d' appel ha tuttavia osservato che la Corte di giustizia non si era pronunciata sulla validità della decisione dazi di mare e le ha quindi sottoposto la seguente questione pregiudiziale:
"Se sia legittima la decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 dicembre 1989, 89/688/CEE, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d' oltremare, adottata ai sensi degli artt. 227, n. 2, e 235 del Trattato CEE, nella parte in cui la Repubblica francese è stata autorizzata a mantenere in vigore sino al 31 dicembre 1992 l' attuale regime dei dazi di mare che, a termini della sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia delle Comunità europee 16 luglio 1992, costituiscono una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale".
Sui fatti delle cause da C-407/93 a C-411/93, Dindar Confort, Ah-Son, Chevassus-Marche, Conforéunion e Dindar Autos
14 Con atto introduttivo del 26 gennaio 1993, la società Dindar Confort proponeva al Tribunal d' instance di Saint-Denis una domanda di rimborso con gli interessi di talune somme versate a titolo di dazio di mare. Tali somme erano state riscosse su importazioni effettuate dopo la sentenza Legros e a.
15 Con atto introduttivo del 21 dicembre 1992, il signor Christian Ah-Son chiedeva al medesimo giudice la restituzione di una somma versata nel novembre 1992, che rappresentava l' importo di dazi di mare a cui era stato assoggettato a seguito dell' ingresso nel territorio della Réunion di un autoveicolo fabbricato nella Repubblica federale di Germania e acquistato dall' interessato nel territorio metropolitano.
16 Con atti 11 e 12 febbraio 1993, il signor Paul Chevassus-Marche adiva il medesimo giudice per ottenere il rimborso di dazi di mare pagati il 3 dicembre 1992 e gravanti su una fornitura di birra proveniente dal territorio metropolitano.
17 Con atto del 10 marzo 1993, la società Conforéunion proponeva al medesimo giudice una domanda di rimborso di una somma da essa versata a titolo di dazi di mare gravanti su merci introdotte nel territorio della Réunion nel novembre 1992. Di queste merci, alcune provenivano da altre regioni francesi, alcune da altri Stati membri della Comunità ed altre, infine, direttamente da paesi terzi.
18 Con atti in data 26 gennaio e 23 febbraio 1993, la società Dindar Autos adiva il medesimo giudice chiedendo il rimborso di somme corrispondenti al pagamento di dazi di mare su merci introdotte nel territorio della Réunion tra i mesi di luglio e dicembre 1992. Di queste merci, alcune provenivano da altre regioni francesi, alcune da altri Stati membri della Comunità ed altre, infine, direttamente da paesi terzi.
19 Investito di tali controversie, il Tribunal d' instance di Saint-Denis ha sospeso i giudizi e ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se le disposizioni degli artt. 9 e seguenti del Trattato CEE, in quanto sanciscono il principio dell' unicità del territorio doganale comunitario, debbano essere interpretate nel senso che proibiscono la riscossione da parte di uno Stato membro di un tributo proporzionale al valore in dogana dei beni, su merci in provenienza da altre regioni di questo stesso Stato, per il solo fatto della loro introduzione in una regione dello Stato, con la precisazione che tale tributo, in quanto colpiva anche le merci introdotte in tale regione provenienti da altri Stati membri, è stato dichiarato configurante una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione.
2) Se l' art. 4 della decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 dicembre 1989 (89/688/CEE), in quanto autorizza la Repubblica francese 'a mantenere in vigore, al massimo fino al 31 dicembre 1992, il regime di dazio di mare nella sua forma attuale' , alle condizioni che esso indica, sia stato validamente adottato, mentre i dazi di mare derivanti dal regime allora vigente costituivano una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione e mentre risulta dall' art. 227, n. 2, primo comma, del Trattato CEE che le disposizioni del Trattato menzionate in questo primo comma, tra cui quelle relative alla libera circolazione delle merci, sono state applicabili nei dipartimenti d' oltremare fin dall' entrata in vigore del Trattato".
20 Con ordinanza 19 ottobre 1993, emanata a termini dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, le cause C-407/93, C-408/93, C-409/93, C-410/93 e C-411/93 sono state riunite ai fini della procedura scritta e orale e della sentenza. Con ordinanza 8 aprile 1994, ai sensi del medesimo articolo, la causa C-363/93 è stata riunita alle precedenti, ai fini della procedura orale e della sentenza.
21 Occorre esaminare, innanzi tutto, la questione se un tributo quale il dazio di mare costituisca una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale in quanto colpisce le merci provenienti dallo stesso Stato membro e poi la validità della decisione dazi di mare in quanto autorizza il mantenimento in vigore di tale tributo fino al 31 dicembre 1992.
Sull' interpretazione degli artt. 9 e seguenti del Trattato (prima questione pregiudiziale del Tribunal d' instance di Saint-Denis)
22 Con la sua prima questione pregiudiziale, il Tribunal d' instance di Saint-Denis chiede se un tributo proporzionale al valore in dogana dei beni riscosso da uno Stato membro su tutte le merci introdotte in una regione del suo territorio costituisca una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione in quanto colpisca le merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra regione del medesimo Stato.
23 Il Consiglio ritiene che, nei limiti in cui il regime dei dazi di mare si applica alle merci in provenienza da altre regioni del territorio francese, la situazione è completamente circoscritta all' interno di tale Stato membro e, pertanto, le disposizioni di diritto primario che impongono agli Stati membri taluni divieti per quanto riguarda le loro reciproche relazioni non sono applicabili. Più in particolare, secondo il governo spagnolo, il fatto che gli scambi intracomunitari risultino compromessi è un fattore essenziale per l' applicazione delle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci, di modo che gli artt. 9 e seguenti del Trattato non si applicano quando le merci di cui trattasi circolano tra due località del territorio di uno stesso Stato membro.
24 Non è possibile accogliere questo argomento.
25 Infatti, in primo luogo, per giurisprudenza costante, la giustificazione del divieto di dazi doganali e di tasse d' effetto equivalente va ricercata nell' ostacolo che gli oneri pecuniari applicati in ragione del passaggio delle frontiere costituiscono per la circolazione delle merci (v., in particolare, sentenza 1 luglio 1969, cause riunite 2/69 e 3/69, Sociaal Fonds Diamentarbeiders, Racc. pag. 211, punto 14).
26 Nella citata sentenza Legros e a. la Corte ha rilevato (punto 16) che un tributo riscosso ad una frontiera regionale per il fatto dell' introduzione di beni in una regione di uno Stato membro pregiudica l' unicità del territorio doganale comunitario e costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci di gravità almeno pari a quella di un tributo riscosso alla frontiera nazionale a seguito dell' introduzione dei prodotti nel complesso del territorio di uno Stato membro.
27 Orbene, il pregiudizio arrecato dall' istituzione di una frontiera doganale regionale all' unicità del territorio doganale comunitario non cambia sia che detto tributo colpisca prodotti nazionali, sia che colpisca prodotti provenienti da altri Stati membri, per il fatto che essi attraversano detta frontiera.
28 Inoltre, l' ostacolo alla libera circolazione delle merci costituito dalla riscossione, sui prodotti nazionali, di un tributo riscosso a seguito dell' attraversamento di detta frontiera non è meno grave di quello costituito dalla riscossione dello stesso tipo di tributo sui prodotti in provenienza da un altro Stato membro.
29 Infatti, poiché il principio dell' unione doganale si estende al complesso degli scambi di merci, come previsto dall' art. 9 del Trattato, esso esige che sia garantita in generale la libera circolazione delle merci all' interno dell' unione e non esclusivamente il commercio tra Stati. Gli artt. 9 e seguenti contemplano espressamente solo gli scambi tra Stati membri in quanto presuppongono l' assenza di tasse che abbiano il carattere di dazi doganali all' interno dei singoli Stati. Poiché l' assenza di tali tasse è un presupposto indispensabile alla realizzazione di un' unione doganale che copra il complesso degli scambi di merci, gli artt. 9 e seguenti ne implicano parimenti il divieto.
30 In secondo luogo, il problema non si presenta come una situazione in cui tutti i fattori siano interamente circoscritti all' interno di uno Stato membro. Infatti, come ha giustamente fatto osservare il governo francese, la riscossione di un tributo avente le caratteristiche del dazio di mare non può essere qualificata come situazione puramente interna, a meno che il tributo stesso non venga riscosso solo su merci provenienti dal medesimo Stato membro. Orbene, è pacifico che i dazi di mare si applicano a tutti i prodotti immessi nel DOM interessato, indipendentemente dalla loro origine. Di conseguenza sarebbe incoerente dichiarare, da un lato, che i dazi di mare costituiscono una tassa d' effetto equivalente quando colpiscono le merci che provengono da un altro Stato membro e ammettere, dall' altro, che lo stesso tributo non costituisce una tassa d' effetto equivalente quando colpisce merci che provengono dal territorio della Francia metropolitana.
31 Infine, sul piano pratico, dal momento che una tassa quale il dazio di mare colpisce indistintamente tutti i prodotti, sarebbe assai difficile, o addirittura impossibile, operare una distinzione tra prodotti di origine nazionale e prodotti originari di altri Stati membri. Per esempio, un bene che comporti componenti provenienti da un altro Stato membro, ma che sia fabbricato nel territorio nazionale, o un bene importato nel territorio nazionale e, più tardi, smistato verso un DOM, non dovrebbero essere considerati prodotti nazionali. Ciò comporterebbe l' esigenza di determinare in ogni singolo caso, anche nel caso di consegna di prodotti provenienti dal medesimo Stato, se essi non siano in realtà originari di un altro Stato membro della Comunità. Una siffatta procedura di verifica darebbe luogo a procedure amministrative e a ritardi supplementari che costituirebbero, di per sé, ostacoli alla libera circolazione delle merci.
32 Si deve dunque risolvere la prima questione del Tribunal d' instance di Saint-Denis nel senso che un tributo proporzionale al valore in dogana dei beni, riscosso da uno Stato membro su tutte le merci introdotte in una regione del suo territorio costituisce una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione non solo quando colpisce le merci introdotte in tale regione in provenienza da altri Stati membri, ma anche quando grava le merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra regione dello stesso Stato.
Sulla validità della decisione dazi di mare (questione della Cour d' appel di Parigi e seconda questione del Tribunal d' instance di Saint-Denis)
33 La Cour d' appel di Parigi, con la sua questione, ed il Tribunal d' instance di Saint-Denis, con la sua seconda questione, chiedono se la decisione dazi di mare sia valida nella parte in cui autorizza la Repubblica francese a mantenere in vigore sino al 31 dicembre 1992 il regime dei dazi di mare in vigore al momento dell' adozione della decisione stessa.
34 I governi spagnolo e francese, il Consiglio e la Commissione fanno valere che, fondandosi sulla duplice base giuridica costituita dagli artt. 227, n. 2, e 235 del Trattato, il Consiglio poteva legittimamente autorizzare la Repubblica francese a mantenere in essere la tassa in questione sino al 31 dicembre 1992.
35 Occorre, innanzitutto, richiamare la formulazione dell' art. 227, n. 2, del Trattato:
"2. Per quanto riguarda l' Algeria e i dipartimenti francesi d' oltremare, le disposizioni e particolari e generali del presente Trattato, riguardanti:
° la libera circolazione della merci,
° l' agricoltura, escluso l' articolo 40, paragrafo 4,
° la liberalizzazione dei servizi,
° le regole di concorrenza,
° le misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 108, 109 e 226,
° le istituzioni,
sono applicabili fin dall' entrata in vigore del presente Trattato.
Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato saranno definite al più tardi entro due anni dalla entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che delibera all' unanimità su proposta della Commissione.
Le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal presente Trattato e in particolare dall' articolo 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni."
36 Secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, Hansen, Racc. pag. 1787, e sentenza Legros e a., già citata, punto 8), emerge da tale articolo che le disposizioni del Trattato esplicitamente menzionate all' art. 227, n. 2, primo comma, sono applicabili nei DOM sin dall' entrata in vigore del Trattato, mentre per le altre disposizioni è sempre possibile, anche dopo il termine di due anni di cui al secondo comma, la successiva emanazione di provvedimenti specifici al fine di soddisfare le esigenze di detti territori.
37 L' art. 227, n. 2, autorizzando esplicitamente il Consiglio a determinare le condizioni di applicazione soltanto delle disposizioni del Trattato non elencate nel primo comma, esclude la possibilità di derogare all' applicazione nei DOM delle disposizioni ivi contemplate, incluse quelle relative alla libera circolazione delle merci. Interpretare l' art. 235 del Trattato nel senso che esso consente al Consiglio di sospendere, foss' anche temporaneamente, l' applicazione nei DOM degli artt. 9, 12 e 13 del Trattato, equivarrebbe a disattendere la distinzione fondamentale operata dall' art. 227, n. 2, e priverebbe il suo secondo comma di ogni pratica efficacia.
38 Ne consegue che il Consiglio, nella decisione dazi di mare, non poteva legittimamente autorizzare la Francia a mantenere in vigore una tassa quale il dazio di mare, che costituisce una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale e dunque rientra nell' ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.
39 Si devono dunque risolvere le questioni dei giudici proponenti nel senso che la decisione dazi di mare è invalida nella parte in cui autorizza la Repubblica francese a mantenere in vigore, sino al 31 dicembre 1992, il regime dei dazi di mare in vigore al momento dell' adozione della decisione stessa.
Sull' efficacia nel tempo della presente sentenza
40 Il governo francese, sostenuto dalla Regione Réunion, chiede alla Corte, nel caso in cui questa dichiari invalida la decisione dazi di mare, di limitare nel tempo gli effetti della sentenza come essa ha fatto nella citata sentenza Legros e a. Il governo francese ritiene infatti che i presupposti fissati dalla Corte per una simile limitazione, vale a dire, in primo luogo, il rischio di gravi ripercussioni economiche e, in secondo luogo, un' incertezza quanto alla portata delle norme comunitarie, ricorrano nel caso di specie. Quanto al primo presupposto, le conseguenze economiche di una sentenza che dichiarasse illegittima la decisione dazi di mare sarebbero difficilmente sopportabili dagli enti locali beneficiari del dazio di mare in quanto, secondo il governo francese, la limitazione alla quale la Corte ha accettato di far ricorso nella sentenza Legros e a. riguarda soltanto i dazi di mare riscossi unicamente in base al diritto nazionale, mentre non si applica alle somme riscosse sulla base dell' art. 4 della decisione dazi di mare dopo il 22 dicembre 1989, data di adozione della detta decisione. Quanto al secondo presupposto, il governo francese ricorda che la Corte ha dichiarato, nella causa Legros e a., che le particolarità del dazio di mare e le specificità dei DOM hanno creato uno stato di incertezza riguardo alla legittimità di detto tributo alla luce del diritto comunitario, incertezza che, secondo il governo francese, sembrava essere stata eliminata grazie alla decisione dazi di mare.
41 Questo argomento non può essere accolto.
42 Infatti, in primo luogo, occorre ricordare che nella presente sentenza la Corte dichiara invalida la decisione dazi di mare, nella parte in cui autorizza la Repubblica francese a mantenere in vigore il regime dei dazi di mare fino al 31 dicembre 1992. Ne consegue che i dazi di mare riscossi tra l' entrata in vigore della decisione 22 dicembre 1989 ed il 31 dicembre 1992 avevano esattamente la stessa natura giuridica dei dazi di mare riscossi prima di tale periodo, e cioè quella di una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale riscosso in base al diritto nazionale.
43 Ne deriva che la limitazione nel tempo decisa nella sentenza Legros e a. si applica anche a domande di restituzione delle somme riscosse, a titolo di dazi di mare, dopo l' entrata in vigore della decisione 22 dicembre 1989 e fino al 16 luglio 1992, data di pronuncia della detta sentenza.
44 In secondo luogo conviene ricordare che, nelle sue conclusioni del 21 ottobre 1991 e del 20 maggio 1992, l' avvocato generale Jacobs aveva chiaramente esposto la propria opinione secondo cui la decisione dazi di mare era invalida nella parte in cui autorizzava il mantenimento in vigore del regime dei dazi di mare vigente al momento della sua adozione. E' vero che, nella sentenza Legros e a., la Corte non si è pronunciata sulla validità della decisione dazi di mare. Tuttavia, all' udienza della causa Legros e a. tenutasi il 31 marzo 1992, il governo francese ha fatto valere in particolare che la Corte non era chiamata, nell' ambito di tale procedimento pregiudiziale, a pronunciarsi sulla validità di tale decisione. La Repubblica francese non poteva dunque ragionevolmente dedurre dal silenzio della Corte su questo argomento che la decisione dazi di mare l' autorizzava validamente a mantenere in vigore, dopo il 22 dicembre 1989, il regime dei dazi di mare allora vigente.
45 Ne consegue che il governo francese non poteva, dopo il 16 luglio 1992, data della sentenza Legros e a., continuare ragionevolmente a ritenere che la normativa nazionale in materia fosse conforme al diritto comunitario. Inoltre, gli interessi degli enti locali sono sufficientemente tutelati dalla limitazione nel tempo sancita nella sentenza Legros e a. Di conseguenza non vi è motivo di limitare nel tempo l' efficacia della presente sentenza.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
46 Le spese sostenute dai governi spagnolo e francese, dal Consiglio dell' Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, ai quali spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d' appel di Parigi, con sentenza 7 luglio 1993, e dal Tribunal d' instance di Saint-Denis, con sentenze del 23 agosto 1993, dichiara:
1) Un tributo proporzionale al valore in dogana dei beni riscosso da uno Stato membro su tutte le merci introdotte in una regione del suo territorio costituisce una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione non solo quando colpisce le merci introdotte in tale regione in provenienza da altri Stati membri, ma anche quando grava le merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra regione dello stesso Stato.
2) La decisione del Consiglio 22 dicembre 1989, 89/688/CEE, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d' oltremare, è invalida nella parte in cui autorizza la Repubblica francese a mantenere in vigore, sino al 31 dicembre 1992, il regime dei dazi di mare in vigore al momento dell' adozione della decisione stessa.
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