Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Atti delle istituzioni ° Direttive ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Trasposizione di una direttiva senza alcuna attività legislativa ° Presupposti ° Esistenza di un contesto giuridico generale atto a garantire la piena applicazione della direttiva
(Trattato CE, art. 189, terzo comma)
Massima
La trasposizione di una direttiva non esige necessariamente un' attività legislativa in ciascuno Stato membro, a condizione tuttavia che l' ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva ad opera dell' amministrazione nazionale, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali. Quest' ultima condizione è particolarmente importante nel caso in cui la direttiva in questione miri ad attribuire diritti ai cittadini di altri Stati membri.
Parti
Nella causa C-365/93,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Vassileios Kontolaimos, viceconsigliere giuridico presso l' Avvocatura dello Stato, e dalla signora Vassileia Pelekou, procuratore alle liti presso il medesimo ufficio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che la Repubblica ellenica, omettendo di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), e di informarne immediatamente la Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, C.N. Kakouris, J.L. Murray (relatore) e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 12 gennaio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 febbraio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo, depositato in cancelleria il 27 luglio 1993, la Commissione ha proposto alla Corte, in forza dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di adottare e non comunicando alla Commissione, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16; in prosieguo la: "direttiva"), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2 Obiettivo precipuo della direttiva è quello di istituire un sistema generale di riconoscimento dei diplomi in tutti gli Stati membri. Ai sensi dell' art. 12, primo comma, della direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro due anni dalla sua notifica, informandone immediatamente la Commissione. Il predetto termine è scaduto il 4 gennaio 1991.
3 Non essendole state notificate le misure di recepimento, e non disponendo di altri elementi che le consentano di concludere che la Repubblica ellenica abbia adempiuto gli obblighi che le derivano dalla direttiva, la Commissione ha considerato che la convenuta è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 12, primo comma, della direttiva stessa. Di conseguenza, la Commissione ha inviato alla convenuta una lettera di diffida, seguita da un parere motivato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato. Poiché la Repubblica ellenica non si è conformata a tale parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
4 La Commissione riconosce di aver ricevuto dal governo ellenico, il 1 febbraio 1993, vale a dire dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato, comunicazione di un decreto adottato congiuntamente il 24 luglio 1992 dal ministro dell' Economia nazionale e da quello della Sanità, della Previdenza e della Sicurezza sociale, con il quale la direttiva viene parzialmente recepita, ma solo per quanto riguarda le professioni del settore sanitario e previdenziale. Essa ne desume che il recepimento della direttiva è solo parziale e non è sufficiente ad eliminare l' infrazione allegata.
5 Il governo ellenico si oppone alla domanda facendo valere, in primo luogo, di avere inviato alla firma del Presidente della Repubblica un progetto di decreto presidenziale diretto al pieno recepimento della direttiva nell' ordinamento giuridico interno. Esso rileva inoltre che la direttiva è già stata parzialmente recepita mediante l' adozione di tre decreti presidenziali distinti per i settori delle professioni della sanità, degli avvocati e dei revisori d' impresa. Esso fa valere infine che sono già state decise altre misure che assicurano una sufficiente attuazione delle norme della direttiva. Il ministro della Pubblica istruzione e del Culto ha designato il coordinatore e il supplente ai sensi dell' art. 9, n. 2, della direttiva. Lo stesso ministro ha inoltre designato gli organi incaricati di fornire le necessarie informazioni in merito al riconoscimento dei diplomi, conformemente all' art. 9, n. 3, della direttiva. Anche se non sono ancora state designate le autorità competenti di cui all' art. 9, n. 1, della direttiva, le procedure e i servizi esistenti consentirebbero, caso per caso, di istruire efficacemente tutte le domande provenienti da cittadini degli altri Stati membri.
6 Va osservato anzitutto che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, il governo ellenico non aveva disposto tutte le misure necessarie per il completo recepimento della direttiva.
7 La Commissione non contesta l' affermazione secondo cui i decreti presidenziali emanati conformemente alla direttiva per determinati settori professionali configurano un recepimento parziale della direttiva e i requisiti di ordine procedurale sono stati soddisfatti mediante la designazione di un coordinatore ai sensi dell' art. 9, n. 2, e di un centro d' informazione ai sensi dell' art. 9, n. 3, della direttiva. Ciononostante, la direttiva non è stata ancora recepita per tutti i settori professionali ai quali è applicabile.
8 Quanto all' argomento secondo il quale le procedure e gli organi esistenti sarebbero idonei a soddisfare i requisiti previsti dall' art. 9, n. 1, della direttiva, esso non può essere condiviso.
9 In proposito, va ricordato che è pacifico in giurisprudenza (v. sentenza 23 maggio 1985, causa 29/84, Commissione/Germania, Racc. pag. 1661, n. 23) che la trasposizione di una direttiva non esige necessariamente un' attività legislativa in ciascuno Stato membro, a condizione tuttavia che l' ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva ad opera dell' amministrazione nazionale, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali. Quest' ultima condizione è particolarmente importante nel caso in cui la direttiva in questione miri ad attribuire diritti ai cittadini di altri Stati membri.
10 Ora, nel caso di specie, il governo ellenico non ha fornito la prova del fatto che la situazione del proprio ordinamento interno è tale da soddisfare le predette condizioni. Esso, segnatamente, non precisa in quale misura e su quale base gli uffici esistenti sono stati legalmente investiti delle nuove competenze derivanti dalla direttiva. D' altro canto, ammettendo che le autorità competenti di cui all' art. 9, n. 1, non sono "ancora" state designate, esso riconosce implicitamente, ma necessariamente, che il pieno recepimento della direttiva in questo settore non si è realizzato.
11 Dal momento che il recepimento completo della direttiva non è avvenuto nel termine fissato all' art. 12 della direttiva stessa, va riconosciuto l' inadempimento contestato a questo proposito dalla Commissione.
12 Di contro, contrariamente a quanto chiesto dalla Commissione, la Corte non deve tenere conto dell' omessa notifica delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che avrebbero dovuto essere emanate per conformarsi alla direttiva, proprio perché la Repubblica ellenica non ha adottato tali disposizioni nel termine prescritto (v. sentenza 18 maggio 1994, causa C-303/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-1901, punto 6).
13 Di conseguenza, si deve dichiarare che omettendo di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva 89/48, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato, e si deve respingere il ricorso per il resto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la convenuta è risultata soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La repubblica ellenica, omettendo di adottare entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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