Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Banane ° Regime delle importazioni ° Contingente doganale ° Ripartizione ° Operatore della categoria C ° Nozione ° Presupposti per la registrazione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, art. 19, n. 1, lett. c); regolamento (CEE) della Commissione n. 1442/93, art. 2, lett. c), e art. 3, n. 2]
Massima
Dal raffronto delle varie versioni linguistiche del regolamento n. 404/93, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, nonché dalla correlazione fra questo regolamento e il n. 1442/93, recante modalità di applicazione del regime d' importazione delle banane nella Comunità, emerge che la definizione dell' operatore della categoria C contenuta nell' art. 2, lett. c), del regolamento n. 1442/93 non è diversa da quella contenuta nell' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento n. 404/93.
Le due disposizioni vanno interpretate nel senso che l' operatore, all' atto della domanda di registrazione nella categoria C, non deve aver già svolto l' attività di commercio di banane e che un operatore può chiedere la registrazione nella categoria C pur avendo l' intenzione di cedere il titolo di importazione a un terzo.
D' altra parte possono essere registrati come operatori della categoria C gli operatori economici che prima del 1992 abbiano stretto rapporti commerciali al fine dell' importazione delle banane di cui all' art. 2, lett. c), del regolamento n. 1442/93 e abbiano importato le dette banane nel 1992 o successivamente.
Infine, l' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1442/93, che esclude dalla nozione di operatore gli agenti economici che si occupano del commercio all' ingrosso e della consegna al consumatore finale, non si applica alla nozione di operatore della categoria C ai sensi dell' art. 2, lett. c), del medesimo regolamento.
Parti
Nel procedimento C-389/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Anton Duerbeck GmbH
e
Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), e dell' art. 2, lett. c), del regolamento della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d' applicazione del regime d' importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Anton Duerbeck GmbH, dall' avv. U.C. Feldmann, del foro di Colonia;
° per il governo tedesco, dai signori E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e B. Kloke, Regierungsrat presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;
° per il governo spagnolo, dal signor A.J. Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor U. Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Anton Duerbeck GmbH, rappresentata dagli avvocati U.C. Feldmann e G. Meier, del foro di Colonia, del governo tedesco, rappresentato dal signor E. Roeder, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora R. Silva de Lapuerta, e della Commissione, rappresentata dal signor U. Woelker, all' udienza del 2 febbraio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 marzo 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 5 agosto 1993, pervenuta alla Corte il 12 agosto 1993, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Germania) ha sottoposto alla Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, cinque questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento del Consiglio"), e dell' art. 2, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d' applicazione del regime d' importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6, in prosieguo: il "regolamento di attuazione").
2 Il regolamento del Consiglio istituisce, al titolo IV, un regime degli scambi con i paesi terzi e apre un contingente doganale annuo per le importazioni di banane di paesi terzi e delle cosiddette banane ACP non tradizionali.
3 Ai sensi dell' art. 19, n. 1, del detto regolamento,
"il contingente tariffario è aperto, a decorrere dal 1 luglio 1993, secondo la seguente ripartizione:
a) il 66,5% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali;
b) il 30% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie e/o ACP tradizionali;
c) il 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali.
(...)".
4 L' art. 15, sub 5), del regolamento del Consiglio precisa che le parole "commercializzare" e "commercializzazione" si riferiscono "all' immissione sul mercato, esclusa la fase in cui il prodotto viene messo a disposizione del consumatore finale".
5 In forza dell' art. 20 del regolamento del Consiglio, la Commissione adotta le modalità di rilascio dei titoli d' importazione e le condizioni di trasmissibilità dei medesimi.
6 L' art. 2 del regolamento di attuazione prevede:
"Per il secondo semestre 1993, il contingente tariffario è aperto nei seguenti limiti:
a) 665 000 t per la categoria degli operatori che prima del 1992 hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali ai sensi dell' articolo 15 del precitato regolamento, in appresso denominata 'categoria A' ;
b) 300 000 t per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali, in appresso denominata 'categoria B' ;
c) 35 000 t per la categoria degli operatori che dal 1992 o successivamente hanno iniziato a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali, in appresso denominata 'categoria C' ".
7 L' art. 3, n. 2, di questo regolamento dispone:
"Non sono considerati operatori per l' esercizio di questa unica attività gli agenti economici che esercitano attività allo stadio del commercio all' ingrosso e allo stadio della consegna al consumatore finale".
8 L' art. 13 del medesimo regolamento autorizza la cessione dei diritti derivanti dai titoli d' importazione da parte degli operatori delle categorie A e B a favore di operatori della categoria C, ma vieta qualunque cessione effettuata da un operatore della categoria C a favore di operatori delle categorie A e B.
9 L' art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) 10 giugno 1993, n. 1443, relativo a misure transitorie per l' applicazione del regime d' importazione delle banane nella Comunità nel 1993 (GU L 142, pag. 16), prevede che gli operatori della categoria C chiedono di essere registrati, prima di una certa data, presso le autorità competenti dello Stato membro e che queste ultime comunicano alla Commissione il numero di operatori registrati.
10 La ditta Anton Duerbeck GmbH importava nella Comunità, tra il 1992 e il giugno del 1993, banane di paesi terzi e ACP non tradizionali. A sua richiesta, tale impresa veniva registrata nel corso del mese di giugno del 1993 dal Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft (ufficio federale dell' alimentazione e delle foreste) come operatore della categoria C e un certo quantitativo di banane le veniva attribuito per il secondo semestre del 1993.
11 Essa presentava opposizione avverso tutte le decisioni di ripartizione e tutti i titoli d' importazione già concessi dal Bundesamt dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno.
12 A sostegno dei suoi ricorsi essa allegava che possono rivendicare lo status di operatore della categoria C, ai sensi dell' art. 2, lett. c), del regolamento di attuazione, unicamente gli operatori che abbiano già importato banane prima della presentazione della domanda. Qualunque altra interpretazione renderebbe impossibile un' importazione di banane sensata dal punto di vista economico e consentirebbe il rilascio di titoli a "prestanome".
13 Accertata la necessità di un' interpretazione della normativa comunitaria al fine di pronunciarsi su una domanda di provvedimenti provvisori, con ordinanza 5 agosto 1993 il Verwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
"Come debba essere interpretato l' art. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1442/93, secondo il quale un contingente tariffario di 35 000 t è aperto per la categoria degli operatori che dal 1992 o successivamente 'hanno iniziato' a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali.
In questo contesto sorgono, in particolare, le seguenti questioni:
1) Se la definizione di operatore di mercato di categoria C adottata nell' art. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1442/93 si differenzi obiettivamente dalla definizione di cui all' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 404/93, secondo la quale sono operatori del mercato di categoria C coloro che a decorrere dal 1992 'hanno iniziato' a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali e, eventualmente, in cosa consista la differenziazione.
2) Se possano considerarsi operatori di mercato ai sensi dell' art. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1442/93 e/o dell' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 404/93 anche quei richiedenti che:
° inoltrano la domanda di registrazione ai sensi dell' art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1442/93 al fine di cedere i titoli di importazione ad altri operatori del mercato della categoria C;
° inoltrano detta domanda allo scopo di rendere possibile lo sfruttamento di detti titoli a operatori dei gruppi A e B o a terzi;
° inoltrano detta domanda, senza avere già sviluppato un' attività commerciale intesa a commercializzare ° per la prima volta ° le banane indicate nell' art. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1442/93.
3) Quali siano, eventualmente, i requisiti cui deve soddisfare un' attività commerciale perché si possa affermare che il richiedente abbia iniziato a commercializzare banane.
4) Se sia possibile registrare come operatori commerciali di categoria C gli operatori che prima del 1992 hanno assunto rapporti commerciali in vista dell' importazione delle banane indicate nell' art. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1442/93 e che nel 1992 o successivamente hanno importato dette banane.
5) Se l' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1442/93 sia applicabile all' ipotesi prevista nell' art. 2, lett. c), dello stesso regolamento".
Sulla prima questione
14 Con la prima questione il giudice nazionale chiede se la definizione di operatore della categoria C di cui all' art. 2, lett. c), del regolamento di attuazione sia diversa da quella di cui all' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio.
15 Si deve notare in primo luogo che nella versione tedesca del regolamento del Consiglio, all' art. 19, n. 1, lett. c), si parla di operatori "(...) die ab 1992 mit der Vermarktung (...) beginnen" (che iniziano a commercializzare), mentre nelle altre versioni linguistiche, nonché in tutte le versioni linguistiche del regolamento di attuazione, compresa la versione tedesca, si parla di operatori che "hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane".
16 Va osservato in secondo luogo che il regolamento di attuazione, come risulta dal titolo e dai 'considerando' , è volto a stabilire le modalità di attuazione del regime d' importazione delle banane predisposto dal regolamento del Consiglio e che l' art. 2 del regolamento di attuazione si limita a riprendere le definizioni delle tre categorie di operatori elencate all' art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio.
17 Dal raffronto delle varie versioni linguistiche nonché dalla correlazione tra il regolamento del Consiglio e il regolamento di attuazione emerge che la definizione dell' operatore della categoria C contenuta nel secondo non è diversa da quella contenuta nel primo.
18 Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che la definizione di operatore della categoria C di cui all' art. 2, lett. c), del regolamento di attuazione non è diversa da quella di cui all' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio.
Sulla seconda questione, terzo trattino, e sulla terza questione
19 Con la seconda questione, terzo trattino, e con la terza questione il giudice rimettente intende in sostanza accertare se l' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio e l' art. 2, lett. c), del regolamento di attuazione vadano interpretati nel senso che, all' atto della domanda di registrazione nella categoria C, l' operatore debba avere già svolto l' attività di commercio di banane.
20 Per stabilire la portata della nozione di operatore della categoria C ci si deve riferire sia al testo dell' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio sia alla finalità di tale disposizione.
21 Le due disposizioni esigono che l' operatore della categoria C non abbia smerciato banane prima del 1 gennaio 1992. Esse non subordinano invece la registrazione come operatore della categoria C alla condizione che l' operatore abbia iniziato lo smercio di banane all' atto della presentazione della domanda.
22 Questa interpretazione è d' altronde conforme alla finalità del regolamento del Consiglio il quale è volto, stando al tredicesimo 'considerando' , a riservare un quantitativo disponibile per i nuovi operatori che hanno recentemente intrapreso o che intraprenderanno un' attività commerciale in questo settore.
23 Il regime di concessione dei titoli d' importazione agli operatori della categoria C è fondamentalmente diverso da quello previsto per gli operatori delle categorie A e B i quali, a norma dell' art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio, devono aver smerciato direttamente un quantitativo minimo di banane, mentre le loro domande d' importazione vengono evase, ai sensi dell' art. 19, n. 2, con riferimento ai quantitativi medi venduti nel corso degli ultimi tre anni.
24 Si deve pertanto risolvere la seconda questione, terzo trattino, e la terza questione dichiarando che l' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio e l' art. 2, lett. c), del regolamento di attuazione vanno interpretati nel senso che l' operatore, all' atto della domanda di registrazione nella categoria C, non deve aver già svolto l' attività di commercio di banane.
Sulla seconda questione, primo e secondo trattino
25 Con tale questione il giudice a quo chiede se l' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio e l' art. 2, lett. c), del regolamento di attuazione debbano essere interpretati nel senso che un operatore può chiedere la registrazione nella categoria C pur avendo l' intenzione di cedere il titolo d' importazione a un terzo.
26 L' art. 20, secondo comma, primo trattino, del regolamento del Consiglio prevede espressamente la possibilità di alienare i titoli d' importazione e autorizza la Commissione a stabilire le modalità di attuazione del trasferimento.
27 L' art. 13 del regolamento di attuazione disciplina in modo dettagliato le varie alienazioni di titoli autorizzate. Tale articolo vieta, al punto 2, la cessione di titoli da parte di un operatore della categoria C a favore di operatori delle categorie A e B.
28 Benché il regolamento di attuazione non contenga disposizioni esplicite in proposito, dalla struttura generale della disciplina comunitaria si desume che la sanzione, in caso di cessione vietata, consiste nell' impossibilità, per il cessionario, di effettuare importazioni di banane collegate ai titoli ceduti.
29 Né il regolamento del Consiglio né il regolamento di attuazione né il citato regolamento n. 1443/93 impongono all' operatore economico che chieda la registrazione nella categoria C di provare che intende utilizzare personalmente il titolo d' importazione o di indicare a quali operatori intende eventualmente alienarlo.
30 Si deve pertanto risolvere la seconda questione, primo e secondo trattino, dichiarando che l' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio e l' art. 2, lett. c), del regolamento di attuazione vanno interpretati nel senso che un operatore può chiedere la registrazione nella categoria C pur avendo l' intenzione di cedere il titolo d' importazione a un terzo.
Sulla quarta questione
31 Con la quarta questione il giudice proponente chiede se gli operatori commerciali che prima del 1992 hanno assunto rapporti commerciali in vista dell' importazione delle banane indicate nell' art. 2, lett. c), del regolamento di attuazione e che nel 1992 o successivamente hanno importato dette banane possano essere registrati come operatori della categoria C.
32 Come già precisato al punto 21, l' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio e l' art. 2, lett. c), del regolamento di attuazione esigono unicamente che l' operatore della categoria C non abbia effettuato vendite di banane prima del 1 gennaio 1992.
33 Nella stessa logica, l' art. 19, n. 1, lett. a) e b), del regolamento del Consiglio e l' art. 2, lett. a) e b), del regolamento di attuazione definiscono gli operatori delle categorie A e B come operatori che hanno commercializzato banane prima del 1992. Ai sensi dell' art. 19, n. 2, secondo comma, del regolamento del Consiglio, il rilascio di titoli d' importazione a questi operatori avviene con riferimento ai quantitativi da essi smerciati nel corso degli anni 1989-1991.
34 L' art. 15, sub 5), del regolamento del Consiglio stabilisce che il termine "commercializzare" si riferisce "all' immissione sul mercato" delle banane.
35 L' operatore che abbia stretto semplici rapporti commerciali senza effettivo smercio di banane prima del 1 gennaio 1992 non ha pertanto iniziato a commercializzare banane prima di tale data.
36 Si deve quindi risolvere la quarta questione nel senso che gli operatori economici che prima del 1992 abbiano stretto rapporti commerciali al fine dell' importazione delle banane di cui all' art. 2, lett. c), del regolamento di attuazione e abbiano importato le dette banane nel 1992 o successivamente possono essere registrati come operatori della categoria C.
Sulla quinta questione
37 Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede se l' art. 3, n. 2, del regolamento di attuazione, che esclude dalla nozione di operatore gli agenti economici che esercitano attività allo stadio del commercio all' ingrosso e allo stadio della consegna al consumatore finale, si applichi alla nozione di operatore ai sensi dell' art. 2, lett. c), del medesimo regolamento.
38 Per risolvere tale questione si deve esaminare l' art. 3, n. 2, del regolamento di attuazione nel suo contesto e alla luce della finalità della disciplina comunitaria.
39 Questa disposizione non precisa se l' esclusione degli agenti economici che svolgono l' attività di commercio all' ingrosso e consegna al consumatore finale valga per le tre categorie di operatori in parola o solo per talune di esse.
40 L' art. 15, sub 5), del regolamento del Consiglio, che per quanto riguarda il regime degli scambi con i paesi terzi stabilisce che le parole "commercializzare" e "commercializzazione" si riferiscono all' immissione sul mercato, esclusa la fase in cui il prodotto viene messo a disposizione del consumatore finale, potrebbe essere invocato a sostegno dell' applicazione dell' art. 3, n. 2, del regolamento di attuazione a tutte le categorie di operatori.
41 Tuttavia, il n. 2 dell' art. 3 fa parte di una disposizione che riguarda esclusivamente gli operatori delle categorie A e/o B e il termine operatori di cui alla detta disposizione è riconducibile agli operatori delle categorie A o B prese in considerazione, espressamente e con l' esclusione di qualunque altra categoria, nel n. 1.
42 Questa interpretazione è altresì consona al sistema generale della normativa comunitaria che si limita a circoscrivere la nozione di operatore della categoria C, esigendo unicamente che tale operatore non abbia effettuato uno smercio di banane prima del 1 gennaio 1992.
43 Stando così le cose, si deve risolvere la quinta questione nel senso che l' art. 3, n. 2, del regolamento di attuazione, che esclude dalla nozione di operatore gli agenti economici che si occupano del commercio all' ingrosso e della consegna al consumatore finale, non si applica alla nozione di operatore ai sensi dell' art. 2, lett. c), del medesimo regolamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
44 Le spese sostenute dai governi tedesco e spagnolo nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Germania) con ordinanza 5 agosto 1993, dichiara:
1) La definizione di operatore della categoria C di cui all' art. 2, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d' applicazione del regime d' importazione delle banane nella Comunità, non è diversa da quella di cui all' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.
2) L' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento n. 404/93 e l' art. 2, lett. c), del regolamento n. 1442/93 vanno interpretati nel senso che l' operatore, all' atto della domanda di registrazione nella categoria C, non deve aver già svolto l' attività di commercio di banane.
3) L' art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento n. 404/93 e l' art. 2, lett. c), del regolamento n. 1442/93 vanno interpretati nel senso che un operatore può chiedere la registrazione nella categoria C, pur avendo l' intenzione di cedere il titolo d' importazione a un terzo.
4) Gli operatori economici che prima del 1992 abbiano stretto rapporti commerciali al fine dell' importazione delle banane di cui all' art. 2, lett. c), del regolamento n. 1442/93 e abbiano importato le dette banane nel 1992 o successivamente possono essere registrati come operatori della categoria C.
5) L' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1442/93, che esclude dalla nozione di operatore gli agenti economici che si occupano del commercio all' ingrosso e della consegna al consumatore finale, non si applica alla nozione di operatore ai sensi dell' art. 2, lett. c), del medesimo regolamento.
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