Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Carne di animali che vivono allo stato selvatico ma appartengono, per caratteristiche zoologiche e genetiche, alla specie suina domestica ° Classificazione nella sottovoce 02.01 A. III. b) ° Esclusione
Massima
La Tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che, relativamente ad importazioni dalla Bulgaria effettuate tra il 1983 e il 1985, la carne di animali che per caratteristiche zoologiche e genetiche appartengono alla specie suina, certificata dalle autorità competenti della Bulgaria come carne di suini che vivono allo stato selvatico in Bulgaria (suini selvatici di tipo B), non rientra nella sottovoce doganale 02.01 A. III. b) come definita nel regolamento n. 3000/82, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla Tariffa doganale comune (carni di specie suina diversa dalla domestica).
Tenuto conto, infatti, della lettera delle varie sottovoci nelle quali può essere classificata la carne suina, dalle quali risulta che il criterio per la classificazione da compiere tra la carne di animali delle specie suine domestiche e la carne suina di specie diverse da quelle domestiche risiede nella nozione di specie, che designa una categoria definita in base a criteri oggettivi di tipo zoologico e genetico, e non in base allo specifico modo di allevamento degli animali, la sottovoce 02.01 A. III. b) può comprendere solo la carne di specie suine distinte da quelle domestiche per le loro caratteristiche zoologiche e genetiche.
Tale interpretazione non può essere inficiata da una modifica alle note esplicative della nomenclatura combinata introdotta nel 1992, secondo la quale la carne di animali della specie suina, certificata dalle autorità competenti dell' Australia come carne di maiali che vivono in Australia allo stato selvatico, è considerata come carne diversa da quella delle specie domestiche, dato che si tratta di una nota emanata vari anni dopo le importazioni di cui è causa e per l' applicazione di un' altra nomenclatura, che la nota riguarda il caso particolare dell' Australia e che nessun testo del genere è stato emanato per la carne importata dalla Bulgaria.
Parti
Nel procedimento C-393/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Duesseldorf (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Walter Stanner GmbH & Co. KG
e
Hauptzollamt Bochum,
domanda vertente sull' interpretazione della sottovoce 02.01 A. III. b) della Tariffa doganale comune, come definita nel regolamento (CEE) del Consiglio 19 ottobre 1982, n. 3000, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 318, pag. 1),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori Diez de Velasco (relatore), presidente di sezione, C.N. Kakouris e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor J.-L. Falconi, segretario presso la direzione degli affari giuridici dello stesso ministero, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor F. de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, assistito dall' avv. H.-J. Rabe, dei fori di Amburgo e di Bruxelles, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ricorrente, con l' avv. A. Desing, del foro di Fuessen, del governo francese, rappresentato dal signor N. Eybalin, segretario degli affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione all' udienza del 5 maggio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 12 agosto 1993, pervenuta il successivo 27 agosto, il Finanzgericht di Duesseldorf ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione della sottovoce 02.01 A. III. b) della Tariffa doganale comune, come definita nel regolamento (CEE) del Consiglio 19 ottobre 1982, n. 3000, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 318, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la società Walter Stanner GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "Stanner") e lo Hauptzollamt di Bochum in ordine alla classificazione doganale di diverse partite di carne suina importate dalla Bulgaria.
3 Risulta dagli atti che, tra il 21 novembre 1983 e l' 8 marzo 1985, la Stanner, che svolge a Fuessen attività di import-export di selvaggina, ha importato dalla Bulgaria diverse partite di carne della specie suina recanti la denominazione "suini selvatici di tipo B" e le ha dichiarate come appartenenti alla sottovoce doganale 02.01 A. III. b), relativa alle carni della specie suina diverse da quelle della specie domestica. Gli uffici doganali hanno sdoganato le partite di cui trattasi conformemente alla dichiarazione riscuotendo dazi in aggiunta all' imposta sulla cifra d' affari all' importazione.
4 In occasione di un controllo successivo, le autorità doganali tedesche hanno fatto esaminare da diversi periti dei campioni di carne prelevati da dette partite. I periti hanno appurato che la carne esaminata proveniva da animali della specie suina domestica dal punto di vista zoologico e genetico. Lo Hauptzollamt ha pertanto modificato la prima classificazione doganale ed ha classificato la merce importata come "carni della specie suina domestica" nella sottovoce 02.01 A. III. a), per poi prelevare dei dazi supplementari all' importazione.
5 La Stanner ha impugnato tale classificazione dinanzi al Finanzgericht di Duesseldorf sostenendo che la carne in questione proviene da suini selvatici o, per lo meno, non proviene da una specie domestica, dato che i suini di cui trattasi vivono da tempo immemorabile allo stato selvatico nel nord-est della Bulgaria. Si tratterebbe quindi appunto di carne di una specie suina diversa da quella domestica ai sensi della sottovoce 02.01 A. III. b).
6 Lo Hauptzollamt di Bochum sostiene invece che solo i suini di una specie diversa dal punto di vista zoologico possono essere ritenuti "altri" rispetto ai suini domestici ai sensi della sottovoce 02.01 A. III. b), con la conseguenza che la carne in questione deve essere classificata nella sottovoce 02.01 A. III. a), in quanto carne della specie suina domestica.
7 Nella sua ordinanza di rinvio, il giudice nazionale ritiene che la distinzione tra le carni della specie suina domestica e le carni suine di altre specie vada tracciata secondo criteri obiettivi ricavati dalle caratteristiche zoologiche e genetiche delle specie e non secondo criteri quali il modo di allevamento.
8 Lo stesso giudice sottolinea che, nella specie, i "suini selvatici di tipo B" importati dalla Bulgaria dalla ricorrente presentano caratteristiche zoologiche tipiche di specie suine domestiche e che pertanto avrebbero dovuto essere classificati nella sottovoce 02.01 A. III. a). Il Finanzgericht di Duesseldorf dubita però di tale classificazione a causa di una modifica introdotta nel 1992 alle note esplicative concernenti la posizione 02.03 (carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate) della nomenclatura combinata. A tenore di tale nota, "la carne di animali della specie suina, certificata dalle autorità competenti dell' Australia come carne di maiali che vivono in Australia allo stato selvatico è considerata come carne diversa da quella delle specie domestiche" (GU 1992, C 34, pag. 2).
9 Secondo il giudice nazionale, il fatto che la carne di maiale importata dalla Stanner presenti, secondo le risultanze degli esami compiuti, maggiori analogie con la vera carne di maiale selvatico di quante ne presenti la carne di maiale selvatico australiano induce a considerare carne di specie suine diverse da quelle domestiche anche quella certificata dalle autorità competenti della Bulgaria come carne di maiali che vivono in Bulgaria allo stato selvatico.
10 In base a tali considerazioni, il Finanzgericht di Duesseldorf ha sospeso il procedimento ed ha proposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se la voce 02.01 A. III. b) della Tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento (CEE) 19 ottobre 1982, n. 3000 (GU L 318 del 15 novembre 1982, pag. 1), vada interpretata nel senso che la carne di animali della specie suina, certificata dalle competenti autorità della Bulgaria come carne di suini che vivono allo stato selvatico in Bulgaria (suini selvatici di tipo B), va classificata come carne diversa da quella delle specie domestiche".
11 Con tale questione pregiudiziale il giudice a quo mira in sostanza a stabilire se la Tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che la carne di animali che per caratteristiche zoologiche e genetiche appartengono alla specie suina, per la quale le autorità competenti della Bulgaria hanno certificato che si tratta di carne di suini che vivono allo stato selvatico in Bulgaria (suini selvatici di tipo B), rientra nella sottovoce doganale 02.01 A. III. b).
12 Innanzi tutto occorre ricordare che la sottovoce doganale 02.01 A. III. (carni della specie suina) pone una distinzione tra le "carni della specie suina domestica" [sottovoce 02.01 A. III. a)] e le carni suine delle "altre" specie [sottovoce 02.01 A. III. b)]. Tale distinzione corrisponde a quella esistente per gli animali vivi della specie suina nella sottovoce 01.03, che distingue allo stesso modo le "specie domestiche" (01.03 A.) dalle "altre" specie (01.03 B.).
13 Inoltre, le note esplicative relative alla sottovoce 02.01 A. III. b) precisano che la sottovoce comprende solo la carne degli animali rientranti nella sottovoce 01.03 B. Orbene, le note esplicative relative a quest' ultima sottovoce, nella formulazione in essere all' epoca dei fatti, precisavano che essa comprendeva solo i suini vivi delle specie non domestiche, tra le quali si possono menzionare i cinghiali, il facocero, il babirussa e i pecari.
14 Secondo una giurisprudenza consolidata, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite dal testo della voce della Tariffa doganale comune (v. sentenze 14 gennaio 1993, causa C-177/91, Bioforce, Racc. pag. I-45, punto 8, e 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf, Racc. pag. I-1945, punto 11).
15 Sempre secondo la giurisprudenza della Corte, le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale così come le schede di classificazione del comitato per la nomenclatura della Tariffa doganale comune costituiscono strumenti importanti per garantire l' uniforme applicazione della Tariffa e, in quanto tali, forniscono validi elementi per la sua interpretazione (v. sentenze 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber, Racc. pag. 3363, punto 14, e 26 settembre 1985, causa 166/84, Thomasduenger, Racc. pag. 3001, punto 14). Ai fini dell' interpretazione delle voci doganali summenzionate, si deve pertanto tener conto non solo della lettera e del sistema della Tariffa doganale comune, ma anche del contenuto di dette note esplicative.
16 Nella specie, dalla lettera delle sottovoci doganali in questione risulta che il criterio per la classificazione da compiere tra la carne di animali delle specie suine domestiche e la carne suina di specie diverse da quelle domestiche risiede nella nozione di specie, che designa una categoria definita in base a criteri oggettivi di tipo zoologico e genetico, e non in base allo specifico modo di allevamento degli animali.
17 Tale interpretazione è corroborata dall' elencazione che figura nelle suddette note esplicative e che, per quanto non tassativa, si limita a nominare talune specie aventi una certa caratterizzazione zoologica e genetica, senza menzionare il loro modo di vita o di allevamento.
18 Ne discende che la sottovoce 02.01 A. III. b) può comprendere solo la carne di specie suine distinte da quelle domestiche per le loro caratteristiche zoologiche e genetiche.
19 Tale interpretazione non può essere inficiata dalla nota esplicativa riguardante i maiali che vivono in Australia allo stato selvatico, ricordata al precedente punto 8. Infatti tale nota è stata emanata nel 1992, cioè vari anni dopo i fatti di causa, e per l' applicazione di una nomenclatura diversa da quella in vigore all' epoca dei fatti della causa principale. Per di più, la formulazione della nota stessa indica che essa costituisce un caso particolare, riguardante solo il maiale che vive in Australia allo stato selvatico, di modo che non se ne può ricavare alcun criterio generale di classificazione. Infine, nessun testo del genere è stato emanato per la carne dei "suini selvatici di tipo B" importata dalla Bulgaria.
20 La questione proposta dal giudice nazionale va quindi risolta dichiarando che la Tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che la carne di animali che per caratteristiche zoologiche e genetiche appartengono alla specie suina, certificata dalle autorità competenti della Bulgaria come carne di suini che vivono allo stato selvatico in Bulgaria (suini selvatici di tipo B), non rientra nella sottovoce doganale 02.01 A. III. b).
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Duesseldorf con ordinanza 12 agosto 1993, dichiara:
La Tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che la carne di animali che per caratteristiche zoologiche e genetiche appartengono alla specie suina, certificata dalle autorità competenti della Bulgaria come carne di suini che vivono allo stato selvatico in Bulgaria (suini selvatici di tipo B), non rientra nella sottovoce doganale 02.01 A. III. b) come definita nel regolamento (CEE) del Consiglio 19 ottobre 1982, n. 3000, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla Tariffa doganale comune.
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