Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Pigiami a maglia, per donna o ragazza, ai sensi della voce 6108 della nomenclatura combinata ° Assortimenti di due indumenti destinati, per il loro aspetto esteriore, ad essere essenzialmente indossati a letto ° Inclusione ° Possibilità di siffatta utilizzazione ° Circostanza non sufficiente per la classificazione come pigiami
Massima
La voce 6108 [(...) pigiami (...) a maglia, per donna o ragazza] della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti dal regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, e dal regolamento n. 3174/88, che lo modifica nel suo allegato I, dev' essere interpretata nel senso che possono essere considerati come pigiami non solo gli assortimenti di due indumenti a maglia che, per il loro aspetto esteriore, sono destinati ad essere indossati esclusivamente a letto, ma anche gli assortimenti essenzialmente utilizzati a tal fine. Invece, il fatto che sia semplicemente possibile indossare anche a letto un assortimento di due indumenti a maglia, secondo la prassi generalmente seguita nello Stato membro di cui trattasi all' epoca dello sdoganamento, non basta a consentire di classificarlo in tale voce.
Parti
Nel procedimento C-395/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht dell' Assia (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Neckermann Versand AG
e
Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost,
domanda vertente sull' interpretazione della voce 6108 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), e dal regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, R. Joliet e G.C. Rodríguez Iglesias (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate per la Commissione delle Comunità europee dal signor Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Hans-Juergen Rabe, dei fori di Amburgo e di Bruxelles,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 luglio 1993, pervenuta in cancelleria il 3 settembre successivo, il Finanzgericht dell' Assia (Germania) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della voce 6108 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), e dal regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1), ed in particolare alla classificazione degli indumenti a maglia per donna o ragazza (pigiami).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Neckermann Versand e lo Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost in ordine ad una domanda di pagamento di dazi integrativi per l' importazione di taluni indumenti nel 1988 e nel 1989. Tali indumenti, dichiarati come pigiami, venivano riclassificati dall' amministrazione tedesca come pantaloni e giacche e, in un caso, come insieme, il che comportava l' applicazione di un' aliquota doganale più elevata.
3 La società ricorrente nella causa principale impugnava la decisione di riclassificazione delle merci dinanzi al Finanzgericht dell' Assia, che decideva di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la voce 6108 della nomenclatura combinata vada interpretata nel senso che vanno considerati come pigiami soltanto gli assortimenti di due indumenti a maglia che, in base al loro aspetto esteriore, appaiano esclusivamente destinati ad essere indossati a letto.
2) In caso di soluzione negativa della questione n. 1):
Se il semplice fatto che, conformemente alla prassi generalmente seguita nello Stato membro interessato al momento dello sdoganamento, un assortimento di questo tipo possa comunque essere indossato anche a letto sia sufficiente a classificarlo come pigiama, ad esempio alla voce 6108 31 90 0000".
Sulla prima questione
4 Al fine di risolvere tale questione, occorre rilevare che, per la classificazione di merci nella nomenclatura combinata, le versioni della Tariffa doganale comune in vigore nel 1988 e nel 1989 sono i citati regolamenti nn. 2658/87 e 3174/88.
5 Secondo una giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite dal testo della voce della TDC e delle note delle sezioni e dei capitoli (sentenza 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber, Racc. pag. 1395, punto 13). Allo stesso modo, è giurisprudenza costante, ai fini dell' interpretazione della Tariffa doganale comune, che tanto le note che precedono i capitoli della TDC quanto le note esplicative della NCCD (nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale) costituiscono mezzi importanti per garantire l' applicazione uniforme di tale tariffa e come tali possono essere considerate strumenti validi per l' interpretazione della stessa (sentenza 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber, Racc. pag. 3363, punto 14).
6 Il testo della voce 6108 della Tariffa doganale comune "pigiami (...) a maglia, per donna o ragazza" non contiene alcuna definizione. Una definizione del termine pigiama non è neppure fornita nelle note esplicative della Tariffa doganale comune né nelle note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale.
7 In assenza di una definizione del genere, la caratteristica obiettiva di un pigiama, che è tale da distinguerlo rispetto ad altri insiemi, può essere cercata solo nell' uso cui un pigiama è destinato, ossia quello di essere indossato a letto come indumento da notte.
8 Poiché tale caratteristica obiettiva può essere verificata al momento dello sdoganamento, la circostanza che anche un altro uso dell' indumento sia possibile non è tale da escludere la qualificazione giuridica di pigiama.
9 Ne consegue che, per la sua classificazione doganale come pigiama, non è necessario che un indumento sia unicamente o esclusivamente destinato ad essere indossato a letto. Basta che tale uso costituisca la sua destinazione essenziale.
10 Tale interpretazione è corroborata da diversi elementi rilevati dalla Commissione nelle sue osservazioni.
11 In primo luogo, le note esplicative del consiglio di cooperazione doganale relative alla voce 6112 ["tute sportive (trainings)"] caratterizzano tali merci come articoli a maglia composti di due pezzi, non foderati, a volte cardati all' interno, che per il loro aspetto generale e la natura del tessuto mostrano di essere destinati ad essere indossati esclusivamente o essenzialmente nell' ambito di un' attività sportiva. Un criterio analogo si applica per analogia alla classificazione dei pigiami.
12 In secondo luogo, i criteri utilizzati dalla Commissione in vari regolamenti di classificazione doganale dei pigiami ° in particolare il regolamento (CEE) della Commissione 6 maggio 1991, n. 1176, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 114, pag. 27), il regolamento (CEE) della Commissione 9 luglio 1992, n. 1911, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 192, pag. 23), e, soprattutto, il regolamento (CEE) della Commissione 13 aprile 1993, n. 893, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 93, pag. 5) ° rivelano che possono essere classificati come pigiami solo gli articoli che, alla luce del loro aspetto generale e della natura del loro tessuto, sono destinati ad essere indossati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte.
13 In terzo luogo, il comitato della nomenclatura tariffaria e statistica della Commissione (settore dei tessili), nel corso della sua riunione del 12 e 13 ottobre 1993, ha inserito nelle note esplicative relative alla nomenclatura combinata una definizione che riprende i citati criteri, nei limiti in cui ha deciso che la voce 6108 riguarda i pigiami a maglia, per donna o ragazza, che, per il loro aspetto generale e la natura del tessuto, mostrano di essere destinati ad essere indossati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte.
14 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione proposta dichiarando che la voce 6108 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti dai regolamenti nn. 2658/87 e 3174/88, dev' essere interpretata nel senso che possono essere considerati come pigiami non solo gli assortimenti di due indumenti a maglia che, per il loro aspetto esteriore, sono destinati ad essere indossati esclusivamente a letto, ma anche gli assortimenti essenzialmente utilizzati a tal fine.
Sulla seconda questione
15 Dalla soluzione della questione precedente risulta che un insieme a maglia dev' essere classificato come pigiama, qualora sia destinato ad essere esclusivamente o essenzialmente indossato a letto. Il solo fatto che un indumento possa essere indossato a letto non è quindi sufficiente.
16 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione proposta nel senso che il fatto che sia possibile indossare anche a letto un assortimento di due indumenti a maglia, secondo la prassi generalmente seguita nello Stato membro di cui trattasi all' epoca dello sdoganamento, non basta a classificarlo come pigiama.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht dell' Assia con ordinanza 28 luglio 1993, dichiara:
1) La voce 6108 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti dal regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, e dal regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, dev' essere interpretata nel senso che possono essere considerati come pigiami non solo gli assortimenti di due indumenti a maglia che, per il loro aspetto esteriore, sono destinati ad essere indossati esclusivamente a letto, ma anche gli assortimenti essenzialmente utilizzati a tal fine.
2) Il fatto che sia possibile indossare anche a letto un assortimento di due indumenti a maglia, secondo la prassi generalmente seguita nello Stato membro di cui trattasi all' epoca dello sdoganamento, non basta a classificarlo come pigiama.
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