Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione invalidità ° Calcolo delle prestazioni ° Normativa di uno Stato membro che fissa l' ammontare della prestazione sulla base dell' ultima retribuzione ° Lavoratore impiegato in un altro Stato membro al momento del verificarsi dell' invalidità ° Presa in considerazione, per il calcolo dell' importo teorico, dell' ultima retribuzione percepita nello Stato dell' occupazione
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 46, n. 2, lett. a)]
Massima
L' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, nella sua versione codificata dal regolamento n. 2001/83, dev' essere interpretato, tenuto conto del fatto che i lavoratori migranti non devono né perdere diritti a prestazioni di previdenza sociale né subire una riduzione del loro importo per il fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione che è loro riconosciuto dal Trattato, nel senso che, qualora la legislazione applicabile di uno Stato membro faccia dipendere l' importo della prestazione d' invalidità dalla retribuzione di cui disponeva il lavoratore al momento del verificarsi della sua inabilità e il lavoratore interessato non fosse soggetto, in quel momento, al regime di previdenza sociale di tale Stato in quanto lavorava in un altro Stato membro, l' istituzione competente deve calcolare l' importo teorico della prestazione sulla base dell' ultima retribuzione percepita dal lavoratore in quest' altro Stato membro.
Parti
Nel procedimento C-406/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Neufchâteau (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
André Reichling
e
Institut national d' assurance maladie-invalidité (INAMI),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 46, n. 2, lett. a), ultima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco, C.N. Kakouris (relatore), F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Reichling, dall' avv. J. Olivier, del foro di Neufchâteau;
° per l' INAMI, dall' avv. Y. Magerotte, del foro di Neufchâteau;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e dall' avv. Th. Margellos, del foro di Atene,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 13 settembre 1993, pervenuta in cancelleria il 29 settembre successivo, il Tribunal du travail di Neufchâteau ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 46, n. 2, lett. a), ultima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia pendente tra il signor Reichling e l' Institut national d' assurance maladie-invalidité (in prosieguo: l' "INAMI") circa il calcolo da parte di quest' ultimo della pensione d' invalidità del signor Reichling.
3 Prima di esporre gli antefatti da cui trae origine la presente causa, vanno richiamate le pertinenti disposizioni del diritto comunitario.
Sfondo normativo
4 Come emerge dagli atti di causa, le normative degli Stati membri in materia di prestazioni d' invalidità sono di due tipi. Secondo le une, l' importo delle prestazioni d' invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore (regimi cosiddetti di tipo A). Secondo le altre, l' importo di tali prestazioni è in relazione ai periodi di assicurazione (regimi cosiddetti di tipo B).
5 Per risolvere i problemi che possono presentarsi al lavoratore migrante in caso di passaggio da una legislazione di tipo B ad una legislazione di tipo A, l' art. 40, n. 1, del citato regolamento n. 1408/71 prevede che ai lavoratori colpiti da invalidità i quali siano stati soggetti successivamente ai due tipi di legislazione in parola sono applicabili per analogia le disposizioni del titolo III, capitolo 3, del regolamento, relative alle prestazioni in caso di vecchiaia e morte (pensioni), cioè gli artt. 44-51.
6 L' art. 45 consacra il principio del cumulo dei periodi di assicurazione per l' acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni.
7 L' art. 46 detta disposizioni in materia di liquidazione delle prestazioni. Per quanto concerne più specificamente il calcolo dell' importo teorico della prestazione, il n. 2, lett. a), di tale articolo dispone:
"2. L' istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l' acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all' articolo 45 e/o all' articolo 40, paragrafo 3:
a) l' istituzione calcola l' importo teorico della prestazione cui l' interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri, alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l' importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l' importo teorico di cui alla presente lettera".
Nella causa principale la lite fra le parti verte sull' interpretazione di quest' ultima frase.
La controversia nella causa principale
8 Dagli atti di causa emerge che il signor Reichling, cittadino belga, residente a Fauvillers (Belgio), ha svolto attività lavorative, come lavoratore subordinato, prima in Belgio (paese con una legislazione di tipo A) per un periodo di assicurazione di 7 569 giorni, poi in Lussemburgo (paese con una legislazione di tipo B) per un periodo di assicurazione di 734 giorni. L' 8 novembre 1990, il signor Reichling, essendo inabile al lavoro per malattia dall' 11 novembre 1989, ha presentato all' INAMI domanda di concessione di una pensione d' invalidità.
9 Con decisione 20 agosto 1991, l' INAMI gli ha accordato indennità giornaliere, calcolate col sistema della ripartizione proporzionale, di 548,35 BFR a decorrere dall' 11 novembre 1990.
10 Al fine di riconoscergli tale diritto, l' istituzione ha proceduto, a norma dell' art. 45 del regolamento n. 1408/71, al cumulo dei periodi di assicurazione compiuti in Belgio ed in Lussemburgo.
11 Quanto al calcolo dell' importo della prestazione d' invalidità, l' INAMI si è riferito agli artt. 28, n. 1, e 27, n. 2, del regio decreto belga 31 dicembre 1963, che disciplina le indennità.
12 In diritto belga, l' importo della prestazione, indipendentemente dalla durata dei periodi di assicurazione, è calcolato sulla base dell' ultima retribuzione percepita prima del verificarsi del rischio. Dato che al momento del sopraggiungere dell' inabilità, il signor Reichling lavorava a Lussemburgo e non percepiva quindi alcuna retribuzione in Belgio, l' INAMI ha applicato, per il calcolo dell' importo teorico della pensione, l' art. 28, n. 1, del regio decreto già citato, a norma del quale:
"Se al momento del sopraggiungere dell' inabilità al lavoro il titolare ha cessato di essere soggetto da più di quattordici giorni al regime belga di assicurazione malattia e invalidità obbligatoria, la retribuzione sulla base della quale è calcolata l' indennità d' invalidità che sia integralmente o parzialmente a carico di tale regime in forza di una convenzione o di un regolamento internazionale in materia di previdenza sociale è quella di cui all' art. 27, n. 2".
13 L' art. 27, n. 2, dello stesso decreto recita:
"Per il titolare che, al momento del verificarsi della sua inabilità al lavoro non si trova nelle condizioni previste agli artt. 22-27, n. 1, la retribuzione venuta meno corrisponde alla retribuzione minima stabilita per un impiegato di categoria I dalla Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (commissione paritetica nazionale ausiliaria per impiegati), tenuto conto dell' età del titolare alla data di inizio dell' inabilità al lavoro".
14 Poiché l' importo della prestazione così calcolata era inferiore a quello a cui il signor Reichling avrebbe avuto diritto se si fosse adottata la sua ultima retribuzione a Lussemburgo quale base di calcolo dell' importo teorico, l' interessato impugnava la decisione dell' INAMI dinanzi al tribunal du Travail di Neufchâteau. Il signor Reichling ha sostenuto tra l' altro che la decisione dell' INAMI era contraria al diritto comunitario, poiché lo trattava, ai fini del calcolo dell' importo teorico della sua pensione d' inabilità, come un lavoratore senza retribuzione, mentre al momento del verificarsi della sua inabilità egli percepiva una retribuzione a Lussemburgo.
15 Alla luce di quanto precede, il Tribunal du travail di Neufchâteau ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 46, n. 2, lett. a), ultima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, vada interpretato nel senso che l' importo della prestazione è necessariamente ed esclusivamente quello che l' interessato potrebbe pretendere se tutti i periodi di assicurazione fossero stati compiuti nello Stato membro di cui trattasi e in base alla legislazione che si applica alla data della liquidazione della prestazione, cosicché l' ente competente non potrebbe far valere un' interruzione dell' assoggettamento al regime previdenziale dello Stato di cui trattasi per stabilire l' importo della prestazione senza tener conto dell' ultima retribuzione percepita dal lavoratore, vale a dire in un modo diverso da quello valido per i lavoratori che hanno interrotto il lavoro per malattia nello Stato di cui trattasi".
16 Risulta dagli atti di causa che nel corso della causa principale il regolamento n. 1408/71 è stato modificato in taluni punti dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7). Quest' ultimo ha aggiunto segnatamente, a decorrere dal 1 giugno 1992, i punti 9 e 10 nella parte dell' allegato VI del regolamento n. 1408/71 relativo al Belgio. Da tali punti emerge che, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, l' istituzione belga deve basarsi, per il calcolo dell' importo teorico, sulla retribuzione di cui disponeva il lavoratore al momento del verificarsi del rischio, in uno Stato membro diverso dal Belgio. In seguito a tale modifica, l' INAMI ha tenuto conto della retribuzione percepita dal signor Reichling in Lussemburgo ed ha ricalcolato la sua prestazione a decorrere dal 1 giugno 1992 (data di entrata in vigore del regolamento di modifica). La controversia nella causa principale è quindi limitata al periodo precedente tale data, cioè al periodo che va dall' 11 novembre 1990 al 31 maggio 1992.
Sulla questione pregiudiziale
17 Con la questione sollevata, il giudice nazionale cerca sostanzialmente di accertare se l' art. 46, n. 2, lett. a), ultima frase, del regolamento n. 1408/71 vada interpretato nel senso che, qualora la legislazione applicabile di uno Stato membro faccia dipendere l' importo della prestazione d' invalidità dalla retribuzione di cui disponeva il lavoratore al momento del verificarsi della sua inabilità e il lavoratore interessato non fosse soggetto, in tale momento, al regime di previdenza sociale di tale Stato in quanto lavorava in un altro Stato membro, l' istituzione competente deve calcolare l' importo teorico della prestazione sulla base dell' ultima retribuzione percepita dal lavoratore in quest' altro Stato membro.
18 Il signor Reichling e la Commissione rilevano che l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 è diretto ad attuare i principi enunciati all' art. 51 del Trattato CEE. Orbene, quest' ultima disposizione postulerebbe il cumulo dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore ai fini non solo dell' acquisizione e del mantenimento del diritto alle prestazioni, ma anche del calcolo di quest' ultime.
19 Dato che, ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento, l' importo teorico è la prestazione che il lavoratore otterrebbe se avesse compiuto in un solo Stato membro tutti i suoi periodi di assicurazione, tale importo va calcolato, secondo il signor Reichling e la Commissione, trasponendo in maniera fittizia la situazione assicurativa del lavoratore migrante in un altro Stato membro, anche se la legislazione applicabile è una legislazione di tipo A, come la legislazione belga. Se ciò non avvenisse, il lavoratore che ha esercitato il diritto alla libera circolazione attribuitogli dal Trattato sarebbe svantaggiato perché riceverebbe una prestazione d' invalidità inferiore a quella che avrebbe percepito se fosse stato sempre assoggettato alla legislazione belga.
20 L' INAMI riconosce che, a norma del regolamento n. 1408/71, il principio del cumulo dei periodi di assicurazione interviene nel riconoscimento del diritto alle prestazioni (art. 45) nonché nel calcolo dell' importo effettivo (calcolato secondo il sistema della ripartizione proporzionale) della prestazione, qualora il diritto del lavoratore venga acquisito per effetto del cumulo. Tuttavia, la durata dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore non esercita alcuna influenza sulla determinazione dell' importo teorico di cui all' art. 46, n. 2, lett. a), qualora la legislazione applicabile faccia dipendere l' importo della prestazione dall' ultima retribuzione percepita dal lavoratore, come nel caso della legislazione belga. Pertanto, se, al momento del verificarsi della sua inabilità, il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione in Belgio, l' art. 46, n. 2, lett. a), non autorizza l' istituzione competente a calcolare l' importo teorico della prestazione sulla base dell' ultima retribuzione percepita dal lavoratore in un altro Stato membro. In caso contrario, l' art. 46, n. 2, lett. a), ultima frase, sarebbe privo di qualsiasi interesse.
21 Va rilevato in proposito che l' art. 46 del regolamento n. 1408/71, come peraltro ogni disposizione di tale regolamento, va interpretato alla luce dell' art. 51 del Trattato CE.
22 Quest' ultima norma persegue lo scopo di facilitare la libera circolazione dei lavoratori assicurando ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto "il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste".
23 Peraltro lo stesso obiettivo è perseguito dal regolamento n. 1408/71, come risulta dal suo sesto 'considerando' (GU 1971, L 149, pag. 2), formulato in termini analoghi a quelli dell' art. 51 del Trattato.
24 Tale obiettivo implica che i lavoratori migranti non devono né perdere diritti a prestazioni di previdenza sociale né subire una riduzione del loro importo per il fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione che è loro riconosciuto dal Trattato.
25 Orbene, una situazione siffatta può presentarsi in una fattispecie come quella oggetto della causa principale. Infatti è pacifico che, se il signor Reichling avesse sempre lavorato e compiuto la totalità dei suoi periodi di assicurazione in Belgio, egli vi percepirebbe una retribuzione e quindi non verrebbe considerato come un lavoratore senza retribuzione. Egli avrebbe pertanto diritto a una pensione d' invalidità superiore a quella che gli è stata concessa.
26 Nel momento in cui si è verificata la sua inabilità, il signor Reichling non percepiva alcuna retribuzione in Belgio, ma ne percepiva una in un altro Stato membro. L' istituzione competente belga avrebbe dovuto tenere conto di tale retribuzione come se si trattasse di una retribuzione percepita in Belgio, in forza dell' art. 46, n. 2, lett. a), interpretato alla luce dell' obiettivo menzionato al precedente punto 24, in quanto il lavoratore migrante non deve subire una riduzione dell' importo della prestazione che avrebbe ottenuto se non fosse migrante.
27 L' ultima frase della predetta disposizione non è tale da pregiudicare siffatta interpretazione. Il problema a cui essa si riferisce riguarda soltanto, infatti, l' incidenza della durata dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti sull' importo della prestazione.
28 Ne discende che, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, l' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, interpretato alla luce dell' art. 51 del Trattato CE e delle finalità perseguite dal regolamento n. 1408/71, esige che si prenda in considerazione, ai fini del calcolo dell' importo teorico della prestazione, la retribuzione percepita dal lavoratore al momento del verificarsi della sua inabilità, in uno Stato membro diverso da quello sotto la cui legislazione è calcolato l' importo teorico.
29 Tale interpretazione dell' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 è corroborata dalla disposizione inserita dal citato regolamento n. 1248/92 nell' allegato VI del regolamento n. 1408/71, relativo al Belgio (v. precedente punto 16). Infatti, contrariamente a quanto sostiene l' INAMI, che vede in tale disposizione una modifica della normativa esistente e ne trae un argomento a contrario, il regolamento n. 1248/92 si è in realtà limitato a chiarire tale normativa, come viene confermato dal fatto che, nei 'considerando' di tale regolamento, non viene dato nessun chiarimento circa la nuova disposizione.
30 Va rilevato da ultimo che, nella sentenza 28 febbraio 1980, causa 67/79, Fellinger (Racc. pag. 535) è stata adottata un' interpretazione analoga quanto al calcolo delle prestazioni di disoccupazione da accordare a un lavoratore frontaliero.
31 In tale sentenza, infatti, la Corte ha dichiarato che l' art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71, considerato alla luce dell' art. 51 del Trattato e degli obiettivi da esso perseguiti, dev' essere interpretato nel senso che, nel caso di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, l' ente competente dello Stato membro di residenza, la cui legislazione interna stabilisca che il calcolo delle prestazioni è basato sull' importo della retribuzione anteriore, deve calcolare dette prestazioni tenendo conto della retribuzione riscossa dall' interessato per l' ultima attività subordinata da lui esercitata nello Stato membro in cui era occupato immediatamente prima della sua iscrizione nelle liste di collocamento.
32 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la questione sottoposta alla Corte va risolta nel senso che l' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che, qualora la legislazione applicabile di uno Stato membro faccia dipendere l' importo della prestazione d' invalidità dalla retribuzione di cui disponeva il lavoratore al momento del verificarsi della sua inabilità e il lavoratore interessato non fosse soggetto, in tale momento, al regime di previdenza sociale di tale Stato in quanto lavorava in un altro Stato membro, l' istituzione competente deve calcolare l' importo teorico della prestazione sulla base dell' ultima retribuzione percepita dal lavoratore in quest' altro Stato membro.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Neufchâteau con sentenza 13 settembre 1993, dichiara:
L' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev' essere interpretato nel senso che, qualora la legislazione applicabile di uno Stato membro faccia dipendere l' importo della prestazione d' invalidità dalla retribuzione di cui disponeva il lavoratore al momento del verificarsi della sua inabilità e il lavoratore interessato non fosse soggetto, in quel
momento, al regime di previdenza sociale di tale Stato in quanto lavorava in un altro Stato membro, l' istituzione competente deve calcolare l' importo teorico della prestazione sulla base dell' ultima retribuzione percepita dal lavoratore in quest' altro Stato membro.
Full & Egal Universal Law Academy