Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Trasporti ° Navigazione interna ° Risanamento strutturale ° Premi di demolizione ° Concessione entro i limiti delle disponibilità finanziarie previste per il tipo di natanti interessato
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1101/89, artt. 3, n. 3, e 5, n. 1; regolamento (CEE) della Commissione n. 1102/89, artt. 1, n. 2, e 8]
2. Trasporti ° Navigazione interna ° Risanamento strutturale ° Premi di demolizione ° Richieste di premio ° Esclusione del silenzio-assenso per le richieste che superino il massimale stabilito dalla normativa comunitaria
(Regolamento della Commissione n. 1102/89, art. 6, n. 4)
Massima
1. L' art. 5, n. 1, del regolamento n. 1101/89, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, non va interpretato nel senso che una richiesta debitamente presentata di un premio di demolizione deve essere accolta a condizione che il complesso delle disponibilità finanziarie globalmente esistenti presso i fondi degli Stati membri interessati sia sufficiente. Detta norma non va nemmeno interpretata nel senso che una richiesta di un premio di demolizione per uno spintore va accolta se i mezzi finanziari disponibili presenti nel conto comune per battelli da carico secco e spintori, di cui all' art. 3, n. 3, del suddetto regolamento, sono globalmente sufficienti.
Infatti, secondo il sistema stabilito da detto regolamento, i premi di demolizione concernenti un certo tipo o una certa categoria di natanti possono essere concessi dai fondi solo entro i limiti di bilancio stabiliti dalla Commissione per conseguire lo scopo della riduzione di stiva adeguata a ciascun tipo o categoria di battelli.
Pertanto, gli artt. 1, n. 2, e 8 del regolamento n. 1102/89, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento n. 1101/89, vanno interpretati nel senso che una richiesta debitamente presentata di un premio di demolizione per uno spintore va respinta se i mezzi finanziari necessari al suo accoglimento superano il bilancio di 5 milioni di ECU, stabilito all' art. 1, n. 2, per gli spintori, nonostante il fatto che gli altri importi indicati nella medesima disposizione per i battelli da carico secco e/o per le navi cisterna non siano esauriti dopo l' accoglimento di tutte le richieste di premi di demolizione riguardanti questi due tipi di natanti.
Tali disposizioni del regolamento n. 1102/89 non sono incompatibili con l' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1101/89. Infatti, quest' ultima disposizione prevede due conti distinti, l' uno per le navi cisterna e l' altro comune per i battelli da carico secco e per gli spintori, solo per le necessità connesse alla solidarietà finanziaria stabilita tra i fondi di demolizione, e ciò non implica assolutamente che i mezzi finanziari necessari per la concessione dei premi di demolizione non possano essere stabiliti separatamente per ciascuno dei tre tipi di natanti interessati.
2. In considerazione degli scopi del regolamento n. 1101/89, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, e del regolamento n. 1102/89, che stabilisce talune norme di attuazione del precedente, l' art. 6, n. 4, del regolamento n. 1102/89 va interpretato nel senso che la richiesta di un premio di demolizione per una percentuale superiore al 70% delle aliquote stabilite per ciascun tipo o categoria di natanti non deve essere considerata accolta se le autorità del fondo di demolizione non hanno comunicato, per iscritto, al richiedente l' esito della sua richiesta anteriormente al 1 settembre 1990.
Parti
Nel procedimento C-414/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
F.D. Teirlinck
e
Minister van Verkeer en Waterstaat,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116, pag. 25), sull' interpretazione e sulla validità degli artt. 1, n. 2, e 8, nonché sull' interpretazione dell' art. 6, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 27 aprile 1989, n. 1102, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento n. 1101/89 (GU L 116, pag. 30), e sulla validità della lettera della Commissione n. 56765, datata 29 giugno 1990, inviata al Regno dei Paesi Bassi, che stabilisce le richieste di premi di demolizione che possono essere accolte da parte dei fondi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora C. O' Reilly e dal signor M. van der Woude, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor F.D. Teirlinck, con l' avv. M.J. Van Dam, del foro di Rotterdam, del governo olandese, rappresentato dal signor J.S. Van den Oosterkamp, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione all' udienza del 26 gennaio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 marzo 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 13 agosto 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 ottobre successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, sei questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116, pag. 25, in prosieguo: il "regolamento del Consiglio"), sull' interpretazione e sulla validità degli artt. 1, n. 2, e 8, nonché sull' interpretazione dell' art. 6, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 27 aprile 1989, n. 1102, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento n. 1101/89 (GU L 116, pag. 30, in prosieguo: il "regolamento della Commissione"), e, infine, sulla validità della lettera della Commissione n. 56765, datata 29 giugno 1990, inviata al Regno dei Paesi Bassi, che stabilisce le richieste di premi di demolizione che possono essere accolte da parte dei fondi.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor Teirlinck e il Minister van Verkeer en Waterstaat (ministro dei Trasporti e delle Acque, in prosieguo: il "ministro") in merito al rigetto di una richiesta di premio di demolizione per uno spintore, opposto al richiedente per la ragione che le disponibilità finanziarie del conto riservato a detto tipo di battelli non erano sufficienti al suo soddisfacimento.
3 Il regolamento del Consiglio mira a realizzare una riduzione sostanziale delle sovraccapacità strutturali nel settore della navigazione interna. Esso prevede a tal fine un complesso di azioni di demolizione coordinate a livello comunitario concernente, ai sensi dell' art. 2, sia i battelli da carico sia gli spintori.
4 In forza dell' art. 3, n. 1, di detto regolamento, ciascuno degli Stati membri le cui vie navigabili sono collegate con quelle di un altro Stato membro e la cui flotta dispone di un tonnellaggio superiore a 100 000 tonnellate deve istituire un fondo di demolizione.
5 Ai sensi dell' art. 4, n. 1, il proprietario versa, per ciascun natante soggetto al regolamento, un contributo a uno di tali fondi.
6 L' art. 5, n. 1, dispone che, qualora il proprietario di un battello proceda alla sua demolizione, ottiene dal fondo da cui dipende, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili, un premio di demolizione alle condizioni previste all' art. 6.
7 A norma del n. 1 di quest' ultimo articolo, "la Commissione stabilisce, separatamente per i battelli da carico secco e per le navi cisterna, nonché per gli spintori:
° l' aliquota dei contributi annuali che devono essere versati al fondo per ciascun natante,
° l' aliquota dei premi di demolizione,
° il periodo dell' azione di demolizione durante il quale sono corrisposti i premi di demolizione e le condizioni alle quali gli stessi possono essere ottenuti,
° i coefficienti di valorizzazione per i diversi tipi e le diverse categorie di materiale fluviale (...)".
In base all' art. 6, n. 4, le aliquote dei contributi devono essere stabilite "ad un livello che consenta ai fondi di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per contribuire efficacemente alla riduzione degli squilibri strutturali tra l' offerta e la domanda nel settore della navigazione interna, tenuto conto della sua difficile situazione economica". Ai sensi del n. 5, il periodo di demolizione durante il quale possono essere concessi i premi nonché le condizioni per la loro attribuzione sono stabiliti dalla Commissione in funzione degli obiettivi da raggiungere, secondo le diverse categorie di natanti e tenendo conto delle disponibilità finanziarie dei fondi.
8 L' art. 7 del regolamento del Consiglio istituisce infine un prefinanziamento dei fondi da parte degli Stati membri interessati, sotto forma di prestiti, onde consentire l' avvio immediato di un' azione di demolizione coordinata. A tenore dell' art. 3, n. 3, del medesimo regolamento, ciascun fondo deve prevedere due contabilità distinte, una per i battelli da carico secco e gli spintori, l' altra per le navi cisterna. L' art. 5, n. 2, dispone che una solidarietà finanziaria è stabilita tra i fondi per quanto riguarda le contabilità distinte di cui all' art. 3, n. 3, e che detta solidarietà interviene al momento del rimborso dei prestiti senza interesse di cui all' art. 7, per garantire che il termine per il rimborso di detti prestiti sia uguale per tutti i fondi. Ai sensi dell' art. 6, n. 6, la Commissione stabilisce le modalità della solidarietà finanziaria prevista all' art. 5, n. 2.
9 Il regolamento della Commissione stabilisce talune norme di attuazione dell' art. 6 del regolamento del Consiglio. A termini del suo art. 1:
"1. Il presente regolamento stabilisce segnatamente i contributi annui, i premi di demolizione e le condizioni di concessione dei medesimi per i natanti di cui all' articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1101/89, tenendo conto della necessità di ridurre la capacità delle flotte del 10% per quanto riguarda i battelli da carico secco e gli spintori e del 15% per quanto riguarda le navi cisterna.
2. Per realizzare tale obiettivo si stima necessario un bilancio globale pari a 130,5 milioni di ECU, di cui 81,2 milioni di ECU per i battelli da carico secco, 44,3 milioni di ECU per le navi cisterna e 5,0 milioni di ECU per gli spintori".
10 L' art. 3, n. 1, del regolamento della Commissione stabilisce le aliquote dei contributi annui ai fondi di demolizione separatamente per i tre tipi di natanti interessati, i battelli da carico secco, le navi cisterna e gli spintori. Analogamente, l' art. 5, n. 1, di tale regolamento determina, per ciascuno dei tre tipi di natanti, le aliquote dei premi di demolizione che possono essere richieste e prescrive che l' importo globale di detti premi oscilli tra il 70% e il 100% di dette aliquote.
11 Conformemente all' art. 6, n. 2, del regolamento della Commissione, il richiedente deve indicare nella sua richiesta la percentuale dell' aliquota che egli desidera ricevere quale premio per la demolizione del proprio natante. Detta percentuale, denominata "percentuale del premio", può oscillare fra il 70% e il 100% dell' aliquota applicabile.
12 L' art. 6, n. 3, prima parte, dispone inoltre che le richieste debitamente presentate per premi di demolizione corrispondenti al 70% delle aliquote di cui all' art. 5 sono da considerarsi accolte dal fondo nei limiti delle disponibilità di bilancio dei diversi conti, di cui all' art. 1, n. 2. Se la richiesta è superiore al 70% delle suddette aliquote, le autorità del fondo, in osservanza del n. 4, comunicano per iscritto al richiedente, anteriormente al 1 settembre 1990, se la richiesta è stata accettata o respinta.
13 Se i mezzi finanziari necessari per soddisfare le richieste debitamente presentate sono inferiori alle disponibilità di bilancio dei vari conti, di cui all' art. 1, n. 2, le richieste sono considerate accolte, in forza dell' art. 8, n. 4, nelle percentuali del premio in esse indicate. Se viceversa i mezzi finanziari necessari per soddisfare le richieste di premi di demolizione debitamente presentate sono superiori alle disponibilità di bilancio dei vari conti, il n. 1 del medesimo articolo dispone che "la percentuale del premio indicata dal proprietario del battello nella richiesta funge da criterio di selezione, dandosi la precedenza alle richieste che presentano le percentuali più basse". A tal fine il n. 2 impone alla Commissione, in collaborazione con le autorità dei vari fondi, di redigere tre "elenchi comuni", in cui vengono classificate, per ordine progressivo di aliquota, le richieste di premi di demolizione debitamente presentate per i tre tipi di natanti. Secondo il n. 3, "i premi di demolizione vengono accordati dai vari fondi in base all' elenco summenzionato nei limiti delle disponibilità di bilancio dei vari conti, di cui all' articolo 1, paragrafo 2 (...)".
14 Il signor Teirlinck è proprietario di uno spintore immatricolato sotto il nome "Tonny". Il 27 aprile 1990 egli, in osservanza dell' art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio, presentava una richiesta per un premio di demolizione riguardante detto natante, domandando in tal sede la corresponsione del 97% dell' aliquota di livello più elevato di cui all' art. 5 del regolamento della Commissione. Egli presentava inoltre, il giorno stesso, una richiesta di premio di demolizione per un battello da carico secco denominato "Neptunus III".
15 In data 2 luglio 1990 il ministro accoglieva la richiesta riguardante il natante Neptunus III, mentre, il 19 settembre 1990, cioè dopo la scadenza del termine di cui all' art. 6, n. 4, del regolamento della Commissione, respingeva la richiesta relativa al natante Tonny, per il fatto che le disponibilità finanziarie del conto riservato agli spintori non erano sufficienti a soddisfarla. Detta affermazione si fondava sulla lettera n. 56765, inviata in data 29 giugno 1990 dalla Commissione alle autorità olandesi.
16 Da tale lettera si evince che il 15 giugno precedente i rappresentanti degli Stati interessati e dei fondi di demolizione si erano riuniti per esaminare gli elenchi di richieste di premi di demolizione presentate ai vari fondi nazionali.
17 Sulla base di detti elenchi si constatava che, per i battelli da carico secco e per le navi cisterna, l' importo necessario per soddisfare tutte le richieste di premi di demolizione debitamente inoltrate era inferiore alle disponibilità finanziarie previste nei conti per tali categorie di natanti. Pertanto, in osservanza dell' art. 8, n. 4, del regolamento della Commissione, tutte le richieste debitamente presentate venivano accolte per le percentuali del premio in esse indicate.
18 Per gli spintori, viceversa, l' importo globale dei premi di demolizione richiesti risultava superiore alle disponibilità finanziarie stabilite per tale categoria. Veniva pertanto applicata la procedura di selezione di cui all' art. 8, nn. 1, 2 e 3, del regolamento della Commissione. Quest' ultima istituzione, in collaborazione con le autorità dei fondi, redigeva un elenco delle richieste debitamente presentate, che veniva successivamente allegato alla lettera n. 56765. Dati i limiti delle risorse finanziarie disponibili, si decideva per l' accoglimento delle sole richieste presentate per una percentuale del premio pari al 70% dell' aliquota applicabile. Veniva pertanto respinta la richiesta riguardante il natante "Tonny", nella quale veniva indicata una percentuale del premio pari al 97%.
19 Il signor Teirlinck impugnava innanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven la decisione del ministro datata 19 settembre 1990 che respingeva la sua richiesta di un premio di demolizione concernente il natante "Tonny".
20 Nella causa principale il signor Teirlinck deduce innanzi tutto l' ingiustizia del rigetto della sua richiesta di premio di demolizione, motivata con l' insufficienza delle disponibilità finanziarie del conto riservato agli spintori, di cui all' art. 1, n. 2, del regolamento della Commissione. Egli afferma al riguardo che il premio di demolizione richiesto avrebbe dovuto essere imputato al conto comune di cui all' art. 3, n. 3, del regolamento del Consiglio per i battelli da carico secco e per gli spintori, dotato di mezzi complessivamente sufficienti. Egli ritiene questa una soluzione obbligata, tanto più che il "Tonny" e il "Neptunus III" venivano adoperati solo e soltanto l' uno unitamente all' altro per il trasporto di carichi secchi.
21 Il signor Teirlinck ritiene inoltre che il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8 del regolamento della Commissione sia incompatibile con l' art. 3, n. 3, del regolamento del Consiglio, per la parte in cui istituisce un conto distinto per gli spintori, e che pertanto occorra dichiarare invalido il primo regolamento.
22 L' interessato deduce infine la nullità della decisione con cui il ministro aveva respinto la sua richiesta in quanto adottata in data 19 settembre 1990, in violazione quindi dell' art. 6, n. 4, del regolamento della Commissione.
23 Giudicando che la controversia sollevasse questioni vertenti sull' interpretazione o sulla validità di talune disposizioni dei regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché sulla validità di talune disposizioni del regolamento della Commissione e della decisione di quest' ultima, contenuta nella lettera n. 56765 datata 29 giugno 1990, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha deciso di sospendere il giudizio e di chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni seguenti:
"1) Se quanto disposto nell' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1101/89 debba essere interpretato nel senso che una richiesta debitamente presentata di premio di demolizione per un natante per la navigazione interna, cui detto regolamento si applica, non possa essere respinta, fintantoché non siano esauriti i mezzi finanziari globalmente disponibili per le azioni coordinate di demolizione.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se l' art. 5, n. 1, del regolamento n. 1101/89 debba essere interpretato nel senso che una domanda di premio di demolizione debitamente presentata per uno spintore non deve essere respinta, fintantoché non siano state esaurite le disponibilità finanziarie globali dei fondi nel conto comune per i natanti da carico secco e gli spintori, di cui all' art. 3, n. 3, di detto regolamento.
3) Se il combinato disposto dell' art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1102/89 e dell' art. 8 di detto regolamento debba essere interpretato nel senso che una domanda debitamente presentata di premio di demolizione relativo ad uno spintore debba essere respinta qualora i mezzi finanziari, necessari per soddisfarla, eccedano l' importo di 5 milioni di ECU di cui all' art. 1, n. 2, per gli spintori degli Stati membri interessati, a prescindere dalla circostanza che l' importo previsto in detta disposizione per i natanti da carico secco e/o quello previsto per le navi cisterna non sia stato esaurito con l' accoglimento di tutte le richieste di premi di demolizione relative alle due predette categorie.
4) In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 2 e 3, se le summenzionate disposizioni del regolamento n. 1102/89 siano compatibili con il diritto comunitario, in particolare con l' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1101/89, ai sensi del quale ciascun fondo deve prevedere due contabilità distinte.
5) Se la lettera della Commissione n. 56765, datata 29 giugno 1990, sottoscritta per conto del direttore generale dei Trasporti e indirizzata al Regno dei Paesi Bassi, debba essere considerata un atto valido.
6) Se, decorso il termine stabilito nell' art. 6, n. 4, del regolamento n. 1102/89 della Commissione, la richiesta di premio di demolizione debba considerarsi accolta".
Sulla prima e seconda questione
24 Con la prima questione, il giudice di rinvio vuol sapere se l' art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio vada interpretato nel senso che una richiesta debitamente presentata di un premio di demolizione deve essere accolta a condizione che le disponibilità finanziarie globali esistenti presso i fondi degli Stati membri interessati siano sufficienti. In caso di soluzione negativa di tale questione, il giudice di rinvio chiede se il medesimo art. 5, n. 1, va interpretato nel senso che una richiesta di un premio di demolizione per uno spintore vada accolta se i mezzi finanziari disponibili presenti nel conto comune per spintori e battelli da carico secco, di cui all' art. 3, n. 3, del regolamento, sono globalmente sufficienti.
25 Per risolvere tali questioni occorre esaminare il sistema elaborato mediante il regolamento del Consiglio per realizzare il risanamento strutturale del settore della navigazione interna.
26 Come illustrato nel sesto 'considerando' di detto regolamento, le sovraccapacità strutturali di stiva delle flotte operanti sulle vie navigabili degli Stati interessati si manifestano in tutti i settori del mercato dei trasporti per via navigabile. In base a tale constatazione, si raccomanda che i provvedimenti da adottare per conseguire una riduzione sostanziale di detta sovraccapacità abbiano carattere generale e riguardino tutti i battelli da carico e gli spintori. Nel terzo 'considerando' il Consiglio sottolinea la necessità di avviare a tale scopo un' azione di demolizione coordinata a livello comunitario.
27 Si evince pertanto che il regolamento del Consiglio mira ad ottenere un risanamento del mercato attraverso una riduzione programmata ed equilibrata di tutti i tipi o categorie di natanti.
28 Ai sensi dell' art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio, il proprietario che procede alla rottamazione dello scafo del suo battello (battello da carico o spintore) ottiene dal fondo da cui tale natante dipende un premio di demolizione nei limiti dei mezzi finanziari disponibili e alle condizioni previste all' art. 6.
29 In forza del n. 1 di quest' ultima disposizione, la Commissione stabilisce, separatamente per le tre categorie di natanti che costituiscono le flotte interne, cioè i battelli da carico secco, le navi cisterna e gli spintori, le aliquote dei contributi annuali che devono essere versati al fondo per ciascun natante e le aliquote dei premi di demolizione. L' art. 6, n. 4, secondo comma, dispone inoltre che il pagamento dei contributi non può superare un periodo di dieci anni.
30 Da tutti questi elementi discende che, secondo il sistema istituito dal Consiglio, la Commissione deve determinare in anticipo la misura dei mezzi finanziari destinati a garantire o, quanto meno, ad agevolare una riduzione effettiva delle eccedenze di stiva. Ciò implica che la Commissione individui previamente un obiettivo da conseguire riguardo alla riduzione delle flotte eccedentarie. In quest' ottica l' art. 6, n. 5, impone alla Commissione di stabilire una pluralità di obiettivi riguardanti la riduzione di stiva. Ebbene, pur essendo teoricamente possibile impostare obiettivi del genere in modi diversi, è nondimeno conforme allo spirito del sistema che essi vengano fissati in funzione di un quantitativo di stiva da ridurre, predeterminato per ciascun tipo o categoria di natante. Di conseguenza, sarà necessario destinare alla realizzazione di ognuno di detti obiettivi un bilancio adeguato, nei limiti ovviamente di tutti i mezzi finanziari a disposizione dei fondi di demolizione, destinati al risanamento del mercato interessato.
31 Ne discende che i premi di demolizione concernenti un certo tipo o una certa categoria di natanti possono essere concessi dai fondi solo entro i limiti di bilancio stabiliti dalla Commissione per conseguire lo scopo della riduzione di stiva adeguata a ciascun tipo o categoria di battelli.
32 Occorre pertanto, pena il mancato rispetto degli obiettivi di riduzione coordinata ed equilibrata di stiva stabiliti dalla Commissione, respingere la tesi del signor Teirlinck, secondo la quale la richiesta di un premio formulata dal proprietario di uno spintore debba essere accolta quando i mezzi finanziari del conto comune ai battelli da carico secco e agli spintori, di cui all' art. 3, n. 3, del regolamento del Consiglio, sono globalmente sufficienti, anche nel caso in cui siano già esaurite le disponibilità di bilancio destinate dalla Commissione ai soli spintori.
33 Occorre aggiungere al riguardo che scopo dell' art. 3, n. 3, del regolamento del Consiglio non è precisare i limiti dei mezzi destinati al finanziamento dei premi di demolizione, bensì rendere operativa la solidarietà finanziaria tra i fondi nazionali per i due conti distinti ivi indicati, l' uno riguardante i battelli da carico secco e gli spintori, l' altro concernente le navi cisterna.
34 Secondo il disposto dell' art. 5, n. 2, del regolamento del Consiglio, detta solidarietà finanziaria interviene al momento del rimborso dei prestiti senza interesse che gli Stati membri interessati concedono al fondo istituito sul proprio territorio, onde consentire l' avvio immediato di un' azione di demolizione coordinata, e ha lo scopo di garantire che il termine per il rimborso di detti prestiti sia uguale per tutti i fondi.
35 Il motivo per cui l' art. 3, n. 3, prevede conti distinti per i battelli da carico secco e per le navi cisterna consiste nel fatto che, come rilevato dall' ottavo 'considerando' del regolamento del Consiglio, il mercato dei trasporti dei carichi secchi differisce, in termini economici, da quello dei trasporti di carichi liquidi. La Commissione ha d' altronde spiegato che gli spintori sono stati inclusi nel conto destinato ai battelli da carico secco in quanto sono generalmente adoperati per spingere chiatte da carico secco e formano un mercato troppo ristretto per giustificare uno strumento finanziario distinto.
36 Ciò posto, occorre risolvere la prima e la seconda questione pregiudiziale dichiarando che l' art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio non va interpretato nel senso che una richiesta debitamente presentata di un premio di demolizione deve essere accolta a condizione che le disponibilità finanziarie globali esistenti presso i fondi degli Stati membri interessati siano sufficienti. Detta norma non va nemmeno interpretata nel senso che una richiesta di un premio di demolizione per uno spintore va accolta se i mezzi finanziari disponibili presenti nel conto comune per battelli da carico secco e spintori, di cui all' art. 3, n. 3, del suddetto regolamento, sono globalmente sufficienti.
Sulla terza questione
37 Con la terza questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se gli artt. 1, n. 2, e 8 del regolamento della Commissione vadano interpretati nel senso che una richiesta debitamente presentata di un premio di demolizione per uno spintore va respinta se i mezzi finanziari necessari al suo accoglimento superano il bilancio di 5 milioni di ECU, stabilito all' art. 1, n. 2, per gli spintori, nonostante il fatto che gli altri importi indicati nella medesima disposizione per i battelli da carico secco e/o per le navi cisterna non siano esauriti dopo l' accoglimento di tutte le richieste di premi di demolizione riguardanti questi due tipi di natanti.
38 Dall' art. 1 del regolamento della Commissione discende che, per ridurre la capacità delle flotte del 10% per quanto riguarda i battelli da carico secco e gli spintori, e del 15% per quanto riguarda le navi cisterna, si è stimato necessario un bilancio globale pari a 130,5 milioni di ECU, di cui 81,2 milioni di ECU per i battelli da carico secco, 44,3 milioni di ECU per le navi cisterna e 5,0 milioni di ECU per gli spintori.
39 Sono stati quindi istituiti conti distinti per i battelli da carico secco, per le navi cisterna e per gli spintori. Ciascun conto dispone di un determinato importo per la corresponsione dei premi di demolizione riguardanti il tipo di natante per cui è stato creato. Dato che tali importi sono destinati al finanziamento dei premi di demolizione che devono essere pagati per ridurre la sovraccapacità nella percentuale prevista, i mezzi di cui un conto, specificamente destinato a un certo tipo di natanti, può disporre non possono essere adoperati per finanziare premi di demolizione concernenti un altro tipo di battelli. Ciò trova conferma nell' art. 8 del suddetto regolamento.
40 Di conseguenza, la terza questione pregiudiziale va risolta dichiarando che gli artt. 1, n. 2, e 8 del regolamento della Commissione vanno interpretati nel senso che una richiesta debitamente presentata di un premio di demolizione per uno spintore va respinta se i mezzi finanziari necessari al suo accoglimento superano il bilancio di 5 milioni di ECU, stabilito all' art. 1, n. 2, per gli spintori, nonostante il fatto che gli altri importi indicati nella medesima disposizione per i battelli da carico secco e/o per le navi cisterna non siano esauriti dopo l' accoglimento di tutte le richieste di premi di demolizione riguardanti questi due tipi di natanti.
Sulla quarta questione
41 Con la quarta questione, il giudice di rinvio chiede in sostanza se il regolamento della Commissione sia invalido per violazione, ad opera dei suoi artt. 1, n. 2, e 8, dell' art. 3, n. 3, del regolamento del Consiglio.
42 Come già precedentemente ricordato, quest' ultima norma prevede un conto comune per i battelli da carico secco e per gli spintori, mentre, ai sensi degli artt. 1, n. 2, e 8 del regolamento della Commissione non deve concedersi nessun premio di demolizione per spintori quando i mezzi finanziari necessari per la sua assegnazione superano l' importo di 5 milioni di ECU di cui all' art. 1, n. 2, per gli spintori, anche nel caso in cui i mezzi finanziari del conto riservato ai battelli da carico secco siano sufficienti allo scopo, dopo l' accoglimento di tutte le richieste di premi di demolizione debitamente presentate per quest' ultima categoria di natanti.
43 Secondo il giudice di rinvio, gli artt. 1, n. 2, e 8 del regolamento della Commissione disciplinerebbero pertanto l' assegnazione delle disponibilità finanziarie secondo modalità più specifiche e più limitative di quelle di cui all' art. 3, n. 3, del regolamento del Consiglio.
44 E' già stato precedentemente rilevato in merito che l' art. 3, n. 3, del regolamento del Consiglio istituisce due conti distinti solo per i bisogni connessi alla solidarietà finanziaria stabilita tra i fondi e che esso non concerne la questione dei mezzi finanziari necessari per la concessione dei premi di demolizione. I bilanci, di cui all' art. 1, n. 2, del regolamento della Commissione, stabiliti in funzione di ciascun tipo distinto di natante in considerazione degli scopi da raggiungere secondo i differenti tipi di battello, in osservanza dell' art. 6, n. 5, del regolamento del Consiglio, costituiscono infatti i "mezzi finanziari disponibili", oggetto dell' art. 5, n. 1, del medesimo regolamento.
45 Gli artt. 1, n. 2, e 8 del regolamento della Commissione non sembrano pertanto incompatibili con l' art. 3, n. 3, del regolamento del Consiglio.
46 E' quindi opportuno risolvere la quarta questione dichiarando che l' analisi dei problemi sollevati non ha evidenziato nessun elemento tale da inficiare la validità del regolamento della Commissione.
Sulla quinta questione
47 Con la sua quinta questione, il giudice di rinvio chiede se la lettera n. 56765, inviata in data 29 giugno 1990 dalla Commissione al governo olandese, in base alla quale il ministro ha respinto la richiesta del signor Teirlinck di un premio di demolizione per il "Tonny", costituisca un atto valido.
48 Da tale lettera si evince che la Commissione si è limitata ad applicare la procedura di cui all' art. 8, nn. 1, 2 e 3, del regolamento della Commissione. Dato che dette disposizioni sono valide e che non sembra che la Commissione abbia commesso un errore all' atto della loro applicazione o nell' interpretazione delle norme sostanziali in materia, non può porsi in dubbio la validità della lettera della Commissione.
49 Occorre pertanto risolvere la quinta questione dichiarando che l' analisi dei problemi sollevati non ha evidenziato nessun elemento tale da inficiare la validità dell' atto contenuto nella lettera n. 56765, inviata in data 29 giugno 1990 dalla Commissione al governo olandese.
Sulla sesta questione
50 Con la sesta questione, il giudice nazionale chiede se l' art. 6, n. 4, del regolamento della Commissione vada interpretato nel senso che la richiesta di un premio di demolizione per una percentuale superiore al 70% delle aliquote stabilite nell' art. 5 per ciascun tipo o categoria di natante debba essere considerata accolta se le autorità del fondo non hanno comunicato, per iscritto, al richiedente l' esito della sua richiesta anteriormente al 1 settembre 1990.
51 L' omessa risposta da parte delle autorità nazionali cui incombe la gestione dei fondi nei termini di cui all' art. 6, n. 4, del regolamento della Commissione non implica l' accoglimento automatico della richiesta.
52 La soluzione opposta sarebbe in conflitto con gli scopi dei regolamenti del Consiglio e della Commissione. Come osservato dal governo olandese, i premi di demolizione in tal modo concessi rischierebbero infatti di superare le disponibilità finanziarie dei fondi interessati. Una soluzione del genere risulterebbe per di più contraddittoria a fronte di altre disposizioni del regolamento della Commissione, secondo le quali i premi di demolizione possono essere corrisposti solo entro i limiti dei mezzi finanziari disponibili.
53 Occorre peraltro rilevare che l' art. 6, n. 3, del regolamento della Commissione prevede espressamente che le richieste debitamente presentate di premi di demolizione corrispondenti al 70% delle aliquote di cui all' art. 5, nn. 1 e 2, sono da considerarsi accolte dal fondo nei limiti delle disponibilità di bilancio dei diversi conti di cui all' art. 1, n. 2, e che, in tale ipotesi, le autorità del fondo forniscono ai richiedenti conferma dell' accoglimento della loro richiesta nei due mesi successivi alla ricezione.
54 Ebbene, nessuna disposizione della normativa comunitaria in materia istituisce una procedura di accoglimento di tal genere per le richieste di premi di demolizione le cui percentuali siano superiori al 70% delle aliquote di cui all' art. 5 del regolamento della Commissione.
55 Tale regolamento istituisce quindi due regimi distinti a seconda che la percentuale delle richieste di premi di demolizione sia pari o superiore al 70% delle aliquote indicate dall' art. 5.
56 Di conseguenza, occorre risolvere la sesta questione pregiudiziale dichiarando che l' art. 6, n. 4, del regolamento della Commissione va interpretato nel senso che la richiesta di un premio di demolizione per una percentuale superiore al 70% delle aliquote stabilite per ciascun tipo o categoria di natante non deve essere considerata accolta se le autorità del fondo non hanno comunicato anteriormente al 1 settembre 1990, per iscritto, al richiedente l' esito della sua richiesta
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
57 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con sentenza 13 agosto 1993, dichiara:
1) L' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, non va interpretato nel senso che una richiesta debitamente presentata di un premio di demolizione deve essere accolta a condizione che il complesso delle disponibilità finanziarie globalmente esistenti presso i fondi degli Stati membri interessati sia sufficiente. Detta norma non va nemmeno interpretata nel senso che una richiesta di un premio di demolizione per uno spintore va accolta se i mezzi finanziari disponibili presenti nel conto comune per battelli da carico secco e spintori, di cui all' art. 3, n. 3, del suddetto regolamento, sono globalmente sufficienti.
2) Gli artt. 1, n. 2, e 8 del regolamento (CEE) della Commissione 27 aprile 1989, n. 1102, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, vanno interpretati nel senso che una richiesta debitamente presentata di un premio di demolizione per uno spintore va respinta se i mezzi finanziari necessari al suo accoglimento superano il bilancio di 5 milioni di ECU, stabilito all' art. 1, n. 2, per gli spintori, nonostante il fatto che gli altri importi indicati nella medesima disposizione per i battelli da carico secco e/o per le navi cisterna non siano esauriti dopo l' accoglimento di tutte le richieste di premi di demolizione riguardanti questi due tipi di natanti.
3) L' analisi dei problemi sollevati non ha evidenziato nessun elemento tale da inficiare la validità del regolamento della Commissione.
4) L' analisi dei problemi sollevati non ha evidenziato nessun elemento tale da inficiare la validità dell' atto contenuto nella lettera n. 56765, inviata in data 29 giugno 1990 dalla Commissione al governo olandese.
5) L' art. 6, n. 4, del regolamento della Commissione va interpretato nel senso che la richiesta di un premio di demolizione per una percentuale superiore al 70% delle aliquote stabilite per ciascun tipo o categoria di natante non deve essere considerata accolta se le autorità del fondo non hanno comunicato anteriormente al 1 settembre 1990, per iscritto, al richiedente l' esito della sua richiesta.
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