Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Atti delle istituzioni ° Scelta del fondamento giuridico ° Criteri ° Prassi di un' istituzione ° Irrilevanza alla luce delle norme del Trattato
2. Commissione ° Raccolta delle informazioni necessarie all' espletamento dei suoi compiti ° Regolamento del Consiglio che a tal fine impone agli Stati membri di istituire registri armonizzati delle imprese ° Fondamento giuridico ° Art. 213 del Trattato ° Effetti accessori sul funzionamento del mercato interno ° Irrilevanza
[Trattato CE, art. 213; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2186/93]
3. Diritto comunitario ° Principi ° Proporzionalità ° Portata - Trasgressione da parte del regolamento (CEE) n. 2186/93, che impone agli Stati membri di istituire registri armonizzati delle imprese ° Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 2186/93)
Massima
1. Nell' ambito del sistema delle competenze della Comunità, la scelta del fondamento giuridico di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tra questi elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell' atto.
Una mera prassi del Consiglio non vale a derogare a norme del Trattato e non può quindi costituire un precedente che vincoli le istituzioni quando, prima dell' emanazione di un provvedimento, sono tenute a individuare a tal fine il corretto fondamento giuridico.
2. L' art. 213 del Trattato, ai sensi del quale, per l' esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato, può di per sé solo, malgrado l' assenza di regole sulle deliberazioni e la mancata previsione sia di un potere di iniziativa da parte della Commissione sia dell' intervento del Parlamento europeo o del Comitato economico e sociale, costituire un fondamento giuridico per l' adozione di un atto del Consiglio.
Il Consiglio era legittimato ad emanare, fondandosi unicamente sul detto articolo, il regolamento n. 2186/93, che impone agli Stati membri di istituire registri armonizzati delle imprese allo scopo di consentire alla Commissione di raccogliere informazioni statistiche attendibili e confrontabili per l' assolvimento dei vari compiti specifici affidatile dal Trattato.
Infatti, sebbene il detto regolamento esplichi parimenti effetti sull' instaurazione e sul funzionamento del mercato interno, tali effetti sono meramente accessori, talché l' art. 100 A del Trattato CEE non può costituire un fondamento giuridico appropriato per la sua adozione, atteso che il semplice fatto che un atto possa avere conseguenze del genere non basta a giustificare il ricorso a questo articolo come fondamento giuridico di tale atto.
3. Al Consiglio non può essere addebitata l' inosservanza del principio di proporzionalità per avere imposto agli Stati membri, con il regolamento n. 2186/93, di istituire registri armonizzati delle imprese volti a consentire alla Commissione la raccolta di informazioni statistiche affidabili e confrontabili.
Infatti, al fine di stabilire se una norma di diritto comunitario sia conforme al principio di proporzionalità, si deve accertare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo. Ora, non risulta che il detto regolamento imponga di raccogliere dati inutili al fabbisogno di informazioni statistiche connesse ai vari compiti della Commissione né che gli oneri gravanti sugli Stati membri a causa dell' istituzione dei detti registri siano manifestamente sproporzionati rispetto ai vantaggi che la Comunità trae dalla loro disponibilità.
Parti
Nella causa C-426/93,
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, e dall' avv. Hans-Joerg Niemeyer, del foro di Bruxelles,
ricorrente,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dalla signora Jill Aussant e dal signor Klaus Borchers, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentato dal signor Juergen Grunwald, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2186, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 196, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 15 marzo 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 giugno 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 21 ottobre 1993, la Repubblica federale di Germania ha proposto, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2186, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 196, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento").
2 Il regolamento, fondato sull' art. 213 del Trattato CEE, fa obbligo agli Stati membri di istituire, a fini statistici, uno o più registri armonizzati secondo le definizioni e con la copertura di cui al regolamento medesimo (art. 1).
3 In forza dell' art. 3 devono essere repertoriate tutte le imprese che esercitano un' attività economica e contribuiscono alla formazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, le unità giuridiche che ne rispondono e le unità locali che ne dipendono. Talune attività, come quelle esercitate da nuclei familiari, ne sono escluse, mentre l' iscrizione nei registri di imprese operanti nei settori dell' agricoltura, delle foreste, della caccia, della pesca, della pubblica amministrazione, della difesa e delle assicurazioni sociali è facoltativa. In base al procedimento previsto all' art. 9 viene deciso in quale misura sono da repertoriare le piccole imprese prive di rilevanza statistica per gli Stati membri.
4 Le imprese nonché le unità giuridiche e locali sono repertoriate entro i termini di cui all' allegato I (n. 2), vale a dire, le imprese, entro il 1 gennaio 1996 e le unità giuridiche e locali, entro il 1 gennaio 1997. Tuttavia la registrazione separata delle unità giuridiche è facoltativa, purché tutte le informazioni concernenti tali unità siano incluse nelle registrazioni relative alle imprese (n. 3).
5 L' art. 4 rinvia all' allegato II per quanto riguarda l' enumerazione delle caratteristiche da repertoriare. Trattasi in particolare del nome e dell' indirizzo dell' impresa, del suo statuto giuridico, della sua attività economica principale, del numero di persone occupate, dell' importo netto del giro d' affari (facoltativo per un giro d' affari non superiore a due milioni di ecu) e degli utili netti (facoltativo). Le informazioni devono, per quanto riguarda alcuni punti, essere aggiornate almeno una volta l' anno (art. 5, n. 1).
6 Su richiesta della Commissione, previa consultazione del comitato di cui all' art. 9, gli Stati membri effettuano analisi statistiche del registro e ne trasmettono i risultati all' istituto statistico delle Comunità europee (art. 6).
7 L' art. 7 autorizza gli istituti nazionali di statistica a raccogliere, a fini statistici e alle condizioni stabilite dalle norme nazionali, le informazioni registrate negli schedari amministrativi o giuridici costituiti nel territorio nazionale.
8 Le modalità applicative del regolamento devono essere adottate in base al procedimento previsto dall' art. 9. Dopo aver ottenuto il parere del comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito con decisione del Consiglio 19 giugno 1989, 89/382/CEE, Euratom (GU L 181, pag. 47), la Commissione può adottare misure che sono immediatamente applicabili. Se esse non sono conformi al parere del Comitato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa.
9 Il governo tedesco contesta al Consiglio di aver prescelto l' art. 213 del Trattato come fondamento giuridico del regolamento e assume inoltre che quest' ultimo è contrario al principio di proporzionalità.
Sul motivo relativo all' erroneità del fondamento giuridico
10 Il governo tedesco sostiene, in via principale, che l' art. 213 del Trattato non può costituire un fondamento giuridico autonomo per l' adozione di un atto del Consiglio.
11 In primo luogo, dallo stesso tenore letterale dell' art. 213 risulta evidente che quest' ultimo articolo si applica solo in combinato con altre disposizioni, poiché attribuisce alla Commissione il potere di raccogliere informazioni solo "per l' esecuzione dei compiti affidatile". Inoltre, questo articolo non contiene alcuna norma procedurale che deve essere seguita dal Consiglio nello stabilire i limiti e le condizioni del potere della Commissione di raccogliere informazioni, ma si limita ad imporre al Consiglio di operare "conformemente alle disposizioni del presente Trattato". La mancanza di norme procedurali conferma la dipendenza dell' art. 213 da altre disposizioni del Trattato che a loro volta contengono siffatte norme procedurali.
12 In secondo luogo, la funzione dell' art. 213 è quella di chiarire che il Consiglio, allorché opera sulla base delle varie norme autorizzative del Trattato, può adottare provvedimenti integrativi volti a consentire alla Commissione di procurarsi le informazioni delle quali necessita. Tali provvedimenti devono quindi anch' essi essere fondati sulla norma autorizzativa rappresentata dal fondamento giuridico del provvedimento medesimo. Il governo tedesco ritiene che lo stesso Consiglio abbia mosso da questo ragionamento allorquando ha adottato un programma di lavoro della Commissione riguardante un progetto sperimentale per la raccolta, il coordinamento e l' uniformazione dell' informazione sullo stato dell' ambiente e delle risorse naturali nella Comunità. Nella decisione 27 giugno 1985, 85/338/CEE (GU L 176, pag. 14), esso si è infatti fondato sull' art. 235 del Trattato CEE. Nella successiva decisione 22 marzo 1990, 90/150/CEE (GU L 81, pag. 38), recante modifica della decisione 85/338 e adottata dopo l' entrata in vigore dell' Atto unico, esso si è fondato sull' art. 130 S. Orbene, poiché la raccolta e la messa a disposizione di informazioni costituivano elementi essenziali di questa disciplina, il Consiglio, ove avesse ritenuto che l' art. 213 potesse costituire un fondamento giuridico, avrebbe dovuto parimenti far ricorso a questo articolo.
13 In terzo luogo, l' assunto secondo il quale l' art. 213 non costituisce un fondamento giuridico per l' adozione di atti normativi da parte del Consiglio è avvalorato dal raffronto di questo articolo con altre norme autorizzative del Trattato. Le disposizioni che autorizzano l' adozione di norme sostanziali, quali gli artt. 49, 57, 63, n. 2, 69, 75, 87 e 100 A, hanno in comune il fatto di imporre alle istituzioni di collaborare tra loro a tal fine. Esse presentano dunque strutture ampiamente comparabili e dettano norme procedurali analoghe, in forza delle quali il Consiglio statuisce su proposta della Commissione e, in generale, previa consultazione del Comitato economico e sociale, nonché previa consultazione del Parlamento europeo o in cooperazione con quest' ultimo. Vincoli particolarmente stretti legano quindi la Commissione al Consiglio e ciò anche nelle norme autorizzative che derogano al potere esclusivo di iniziativa della Commissione, quali gli artt. 126 e 153 del Trattato che consentono al Consiglio di adottare atti normativi solo dopo aver richiesto il parere della Commissione. L' art. 213, invece, non contempla né un potere di proposta in capo alla Commissione né la consultazione o la cooperazione del Parlamento europeo, né infine la partecipazione del Comitato economico e sociale.
14 In quarto luogo, il governo tedesco sostiene che la collocazione dell' articolo di cui trattasi nella struttura del Trattato costituisce ugualmente conferma del fatto che esso non attribuisce al Consiglio alcun potere di adottare atti normativi. Infatti, l' art. 213 è situato nella parte del Trattato intitolata "Disposizioni Generali e Finali" che, fatta eccezione per l' art. 235, contiene soltanto norme intese ad integrare le altre norme del Trattato, mentre quelle idonee ad autorizzare atti normativi fanno sempre riferimento diretto ad un obiettivo concreto.
15 Questa argomentazione non può essere accolta.
16 Ai sensi dell' art. 213 del Trattato,
"per l' esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato".
17 Come ha rilevato il Consiglio, la precisazione secondo la quale esso deve operare "conformemente alle disposizioni del presente Trattato" rimanda in particolare all' art. 189 del Trattato CEE, che enumera i diversi atti che il Consiglio e la Commissione possono adottare nell' esecuzione dei compiti loro affidati nell' ambito del Trattato. Fra questi atti figurano i regolamenti.
18 Per quanto riguarda poi l' assenza di regole sulle deliberazioni nell' art. 213, va rilevato che essa non impedisce di fondare un atto del Consiglio su questo articolo. Invero, come ha osservato la Commissione, l' art. 148, n. 1, del Trattato, ai cui termini "salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono", sarebbe superfluo ove l' assenza di specifiche regole sulle deliberazioni in una disposizione del Trattato impedisse a quest' ultima di fungere da fondamento giuridico per un atto del Consiglio. La circostanza che l' art. 213 del Trattato non preveda né un potere di iniziativa da parte della Commissione né l' intervento del Parlamento europeo o del Comitato economico e sociale non è atta ad infirmare questa conclusione. Invero, come ha correttamente sottolineato il Consiglio, è certo che altre norme del Trattato, come l' art. 217, possono fungere da fondamento giuridico per l' adozione di un atto del Consiglio pur non prevedendo la partecipazione di altre istituzioni al processo decisionale.
19 D' altra parte, dall' espressione "per l' esecuzione dei compiti affidatile", di cui all' art. 213, emerge che tale articolo attribuisce alla Commissione un potere generale di raccogliere qualsiasi informazione all' uopo necessaria, così che, contrariamente a quanto asserisce il governo tedesco, il Consiglio non è tenuto a fondare tali atti sulle varie norme del Trattato che demandano alla Commissione compiti specifici. Inoltre, come ha rilevato l' avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, sarebbe quantomeno illogico che il Consiglio fosse tenuto ad adottare una serie di atti in materia di raccolta di informazioni attenendosi a norme procedurali differenti, soprattutto per il fatto che determinati tipi di informazioni riguardano diversi settori di attività della Commissione.
20 Occorre aggiungere che tale carattere generale dei poteri della Commissione in materia di raccolta di informazioni rende altresì ragione della collocazione dell' art. 213 nella parte sesta del Trattato, che reca il titolo "Disposizioni generali e finali" e che incontestatamente contiene altre disposizioni atte a conferire una competenza normativa.
21 In ordine all' argomento relativo alla prassi anteriore del Consiglio, è sufficiente ricordare che una mera prassi del Consiglio non vale a derogare a norme del Trattato e non può quindi costituire un precedente che vincoli le istituzioni della Comunità (v., ad esempio, sentenza 23 febbraio 1988, causa 68/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. 855, punto 24).
22 Risulta dalle considerazioni che precedono che l' art. 213 può di per sé solo costituire un fondamento giuridico per l' adozione di un atto del Consiglio.
23 In subordine il governo tedesco fa valere che, supponendo anche che l' art. 213 possa costituire un fondamento giuridico autonomo per l' adozione di un atto del Consiglio, non è su questo articolo che esso avrebbe dovuto fondare il regolamento controverso. L' articolo in questione si limita infatti ad autorizzare il Consiglio a fissare i limiti e le condizioni del potere della Commissione di raccogliere le informazioni contenute nei registri di imprese esistenti negli Stati membri, vale a dire ad adottare le norme che disciplinano direttamente la raccolta di informazioni da parte della Commissione e quelle che autorizzano ad effettuarla. Per contro, l' istituzione dei registri nell' ambito di una prima fase precedente quella della raccolta delle informazioni e l' armonizzazione dei registri esistenti esulano dalla sfera dell' art. 213. Nondimeno, precisamente questi sono gli obiettivi essenziali perseguiti dal regolamento.
24 Sul punto il governo tedesco osserva che dal primo e dal decimo 'considerando' risulta che, per consentire la comparabilità delle informazioni, il regolamento prevede l' uniformizzazione del contenuto dei registri grazie a definizioni comuni ed all' armonizzazione delle unità di base. Del resto, il titolo stesso del regolamento, "relativo al coordinamento comunitario" dello sviluppo dei registri di imprese (...), è indice del fatto che il regolamento non riguarda prioritariamente l' acquisizione di informazioni da parte della Commissione, ma mira al ravvicinamento dei registri esistenti e/o dell' istituzione di nuove strutture. Analogamente, le norme sostanziali riguardano in massima parte la struttura dei registri da istituire o da armonizzare (artt. 1-5) al fine di consentire alla Commissione la successiva raccolta delle informazioni di cui necessita. Anche se alcuni 'considerando' del regolamento fanno parallelamente menzione di elementi relativi alla trasmissione di dati statistici, il regolamento contiene in realtà un' unica disposizione relativa alla raccolta di informazioni da parte della Commissione, vale a dire l' art. 6, che attribuisce a questa istituzione il potere di richiedere agli Stati membri di effettuare analisi statistiche dei registri e di trasmetterne i risultati all' istituto statistico delle Comunità europee.
25 Il governo tedesco sostiene inoltre che è conforme alla prassi finora adottata dal Consiglio il fatto di non fondare sull' art. 213, quantomeno non in via esclusiva, atti che vadano oltre la richiesta di informazioni. Così, il Consiglio ha fondato congiuntamente sull' art. 235 e sull' art. 213 la decisione 3 dicembre 1981, 81/971/CEE, che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e riduzione dell' inquinamento marino da idrocarburi (GU L 355, pag. 52), la quale non si limitava soltanto a disciplinare la richiesta di informazioni da parte della Commissione, ma prevedeva altresì la creazione di nuove strutture.
26 Infine, il governo tedesco sostiene che, poiché l' obiettivo primario di un atto giuridico viene normalmente enunciato nel suo primo 'considerando' , si deve constatare che l' obiettivo primario del regolamento è quello di contribuire all' instaurazione ed al funzionamento del mercato unico nonché all' uniformizzazione delle statistiche delle imprese; orbene, un regolamento relativo all' istituzione o al funzionamento del mercato unico rientra per ciò stesso nell' ambito di applicazione dell' art. 100 A del Trattato.
27 Anche questi argomenti vanno respinti.
28 In primo luogo, nella formulazione letterale dell' art. 213 del Trattato non consta alcun elemento idoneo ad avvalorare l' interpretazione secondo la quale questo articolo autorizzerebbe la Commissione solo a raccogliere informazioni già contenute nei registri esistenti negli Stati membri. Come ha fatto rilevare il Consiglio, simile interpretazione restrittiva vanificherebbe, o quantomeno limiterebbe al minimo denominatore comune, la raccolta di dati confrontabili da parte della Commissione, talché a questa istituzione sarebbe impossibile espletare il proprio compito.
29 In secondo luogo, secondo una giurisprudenza consolidata (v., segnatamente, sentenza 17 marzo 1993, causa C-155/91, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-939, punto 7), nell' ambito del sistema di ripartizione delle competenze della Comunità la scelta del fondamento giuridico di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tra questi elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell' atto.
30 Con riguardo allo scopo perseguito, nel primo 'considerando' del regolamento si legge che "il mercato unico accresce la necessità di migliorare la comparabilità delle statistiche prodotte per rispondere alle esigenze comunitarie e che, per migliorare tale comparabilità, è necessario adottare definizioni e descrizioni comuni del campo delle imprese e delle altre unità la cui attività è oggetto di rilevamento statistico". Nel terzo 'considerando' si rileva che "esiste un fabbisogno crescente di informazioni sulla struttura delle imprese, fabbisogno che non può essere soddisfatto nell' attuale stato della statistica comunitaria" mentre nel quarto 'considerando' si afferma che "i registri di imprese utilizzabili a fini statistici rappresentano uno strumento necessario per la verifica delle modificazioni strutturali dell' economia risultanti da operazioni quali alleanza, partnership, acquisti, fusioni o assorbimenti".
31 In ordine al contenuto del regolamento, va rilevato che, sebbene la maggior parte delle sue disposizioni riguardi l' istituzione di registri armonizzati, tale armonizzazione ha lo scopo di consentire alla Commissione la susseguente raccolta di informazioni attendibili, ai sensi dell' art. 6 del regolamento, ai fini dell' espletamento di vari compiti specifici affidatile dal Trattato.
32 Come ha osservato l' avvocato generale ai paragrafi 37 e 38 delle conclusioni, i compiti nell' assolvimento dei quali la Commissione verrà agevolata dalla disponibilità di statistiche compilate in base a criteri uniformi possono essere desunti, in particolare, dalla natura delle informazioni da registrare a norma dell' allegato II del regolamento. Così, informazioni come quelle relative al numero di imprese operanti in un particolare settore, alla quota di mercato detenuta da determinate imprese o al numero di persone occupate in un particolare settore saranno di ausilio per la Commissione nell' assolvimento di un gran numero di compiti specifici ad essa affidati in vari settori, come ad esempio l' ambiente, l' industria o la politica sociale, che vanno ben oltre il semplice funzionamento del mercato comune.
33 Emerge dai suddetti elementi che il regolamento, considerato dal punto di vista dello scopo e del contenuto, persegue come principale obiettivo l' istituzione di registri di imprese atti a consentire alla Commissione di raccogliere efficacemente le informazioni necessarie per l' assolvimento dei vari compiti affidatile dal Trattato. Pur essendo innegabile che il regolamento esplica parimenti effetti sull' instaurazione e sul funzionamento del mercato interno, tali effetti sono meramente accessori rispetto all' obiettivo principale sopra descritto, talché l' art. 100 A del Trattato CEE non può, contrariamente a quanto asserisce il governo tedesco, costituire un fondamento giuridico appropriato per la sua adozione. Infatti, la Corte ha già statuito che il semplice fatto che un atto possa avere effetti sull' instaurazione e sul funzionamento del mercato interno non basta a giustificare il ricorso a questo articolo come fondamento giuridico di tale atto (v., in particolare, sentenza Commissione/Consiglio, citata, punti 18 e 19).
34 Con riguardo all' argomento relativo alla prassi anteriore del Consiglio, è sufficiente ricordare la giurisprudenza citata al punto 21 della presente sentenza, secondo la quale una mera prassi del Consiglio non può derogare a norme del Trattato né può, di conseguenza, creare un precedente vincolante per le istituzioni.
35 Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che il regolamento è stato validamente adottato sulla base del solo art. 213 del Trattato. Il motivo relativo all' erroneità del fondamento giuridico deve pertanto essere respinto.
Sul motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità
36 Secondo il governo tedesco, il regolamento è contrario al principio di proporzionalità sotto due profili.
37 In primo luogo, gli artt. 2, n. 1, lett. a, e 3 del regolamento, nonché l' allegato II di quest' ultimo, enumerano una serie di informazioni da registrare, ancorché queste non siano necessarie per il raggiungimento degli scopi menzionati nel preambolo.
38 Secondo il governo tedesco, questo rilievo vale anzitutto per l' obbligo di repertoriare le "unità giuridiche" e vari dati riguardanti queste ultime. Infatti, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 15 marzo 1993, n. 696, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76, pag. 1), al quale fa rinvio l' art. 2 del regolamento per la definizione di questa nozione, il controllo e l' analisi dell' economia comunitaria si fondano sulle "unità statistiche" definite nell' elenco di cui alla sezione 1 dell' allegato di quest' ultimo regolamento, il quale non menziona le "unità giuridiche", che costituiscono solo uno dei tre criteri per la definizione delle "unità statistiche". Poiché le "unità giuridiche" non esistono come unità statistiche ai sensi del regolamento n. 696/93, nulla impone di raccogliere informazioni specifiche che le riguardino.
39 Il governo tedesco aggiunge che, supponendo anche che le "unità giuridiche" costituiscano un criterio per l' individuazione dell' unità statistica "impresa", la loro registrazione autonoma e distinta è superflua. E' sufficiente, infatti, che il regolamento indichi per ciascuna impresa i dati da registrare, lasciando gli Stati liberi di aggregare tali dati come meglio credono, eventualmente con l' ausilio di determinate indicazioni relative alle unità giuridiche.
40 Secondo il governo tedesco, non è neppure necessario includere nei registri, come criteri per risalire alle dimensioni di un' impresa, sia il giro d' affari sia il numero delle persone occupate. Infatti, da un punto di vista statistico, l' indicazione del numero delle persone occupate è più che sufficiente poiché riflette chiaramente l' importanza economica e le dimensioni di un' impresa. Inoltre, in alcuni settori economici, come il settore bancario e quello assicurativo, il giro d' affari costituisce un criterio inattendibile sul piano statistico.
41 Questi argomenti non possono essere accolti.
42 Secondo la giurisprudenza della Corte, al fine di stabilire se una norma di diritto comunitario sia conforme al principio di proporzionalità, si deve accertare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo (v., ad esempio, sentenza 11 marzo 1987, cause riunite 279, 280, 285 e 286/84, Rau e a./Commissione, Racc. pag. 1069, punto 34).
43 Orbene, è pur vero che l' unità giuridica non figura tra le otto "unità statistiche del sistema produttivo" elencate nella sezione I dell' allegato del menzionato regolamento n. 696/93, ma ciò non significa necessariamente che essa sia irrilevante ai fini statistici.
44 Come ha fatto rilevare la Commissione, l' unità giuridica rappresenta un elemento determinante per la definizione, figurante nello stesso allegato, dell' unità statistica "impresa" in quanto "più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un' unità organizzativa per la produzione di beni e servizi che fruisce di una certa autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti" (sezione III, punto A). Pertanto, contrariamente a quanto asserisce il governo tedesco, l' inclusione delle unità giuridiche nei registri può considerarsi necessaria per il raggiungimento dell' obiettivo consistente nell' istituzione di registri intesi a riflettere la struttura delle imprese (terzo 'considerando' ) e le modificazioni strutturali dell' economia risultanti da operazioni quali alleanze, partnership, acquisti, fusioni o assorbimenti (quarto 'considerando' ). A ciò si aggiunga che, ai sensi dell' art. 3, n. 3, del regolamento, la registrazione separata delle unità giuridiche è facoltativa, purché tutte le informazioni concernenti tali unità siano incluse nelle registrazioni relative alle imprese.
45 Quanto alla necessità di registrare il giro d' affari come criterio di individuazione delle dimensioni di un' impresa, basti rilevare che l' annotazione del giro d' affari, oltre ad essere facoltativa quando quest' ultimo non sia superiore a due milioni di ECU, consente incontestabilmente di accrescere l' attendibilità delle stime, mentre la menzione del numero di persone occupate non mette necessariamente in risalto l' importanza economica e le dimensioni di un' impresa.
46 In secondo luogo, il governo tedesco sostiene che il regolamento non ha tenuto conto a sufficienza delle conseguenze finanziarie derivanti per gli Stati dall' armonizzazione e/o dall' istituzione di registri intesi ad ottenere statistiche comunitarie attendibili. Il denaro e il tempo investiti per l' attuazione e l' aggiornamento periodico dei registri nei vari Stati membri non sono commisurati allo scopo perseguito dal regolamento e ai vantaggi che l' istituzione dei registri può procurare.
47 A sostegno della propria tesi il governo tedesco cita uno "studio di fattibilità relativo all' elaborazione e alla gestione, a fini statistici, di registri di imprese esaurienti e armonizzati nella Repubblica federale", effettuato dallo Statistisches Bundesamt (ufficio federale di statistica), dal quale risulterebbe che i costi per l' istituzione di un registro di imprese, calcolati nel caso di specie in base ai prezzi del 1977, sono estremamente elevati e che il 75% di tali costi è rappresentato dai costi per il personale.
48 L' argomento del governo tedesco non può essere accolto.
49 Va rilevato, al riguardo, che il governo tedesco non ha dimostrato la pertinenza dello studio sopra richiamato ° che è stato realizzato in base a dati rilevati nel 1977 in determinati settori economici ° per quanto riguarda l' attuazione del regolamento controverso, mentre soprattutto i progressi verificatisi nell' informatica consentiranno di ridurre considerevolmente i costi di personale derivanti dall' istituzione e dall' aggiornamento dei registri di imprese previsti dal regolamento. D' altra parte, come ha correttamente rilevato il Consiglio, l' art. 7 del regolamento, autorizzando ciascun istituto nazionale di statistica a raccogliere a fini statistici le informazioni in questione negli schedari amministrativi o giuridici costituiti nel territorio nazionale, consentirà esso pure di realizzare una notevolissima economia nei costi relativi alla costituzione dei nuovi registri.
50 Infine, il governo tedesco non è riuscito a dimostrare che i costi connessi all' istituzione e all' aggiornamento dei registri di imprese di cui trattasi siano manifestamente sproporzionati rispetto ai vantaggi che la Comunità trae dalla disponibilità di dati statistici attendibili da utilizzare per la realizzazione dei vari obiettivi assegnatile dal Trattato.
51 Il motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità va pertanto disatteso.
52 Poiché nessuno dei motivi dedotti dal governo tedesco è stato accolto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
53 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda e la Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente, quest' ultima va condannata alle spese. Ai sensi del n. 4, primo comma, del medesimo articolo, la Commissione delle Comunità europee, parte interveniente, sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
3) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.
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