Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Normativa comunitaria ° Ambito materiale di applicazione ° Regimi speciali dei pubblici impiegati e del personale equiparato ° "Pubblici impiegati" ° Nozione
[Trattato CE, art. 48, n. 4; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 4]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Normativa comunitaria ° Ambito materiale di applicazione ° Regimi speciali dei pubblici impiegati e del personale equiparato ° Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 4)
3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disposizioni del Trattato ° Normativa nazionale che sortisce l' effetto di privare i lavoratori migranti della possibilità di fare valere, ai fini dell' attribuzione di una pensione, taluni periodi di attività dei quali si tiene conto per gli altri lavoratori ° Inammissibilità
(Trattato CE, artt. 48 e 51)
Massima
1. L' espressione "pubblici impiegati" di cui all' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 non si riferisce solo agli impiegati oggetto della deroga di cui all' art. 48, n. 4, del Trattato, come interpretato dalla Corte, ma a tutti gli impiegati di una pubblica amministrazione e al personale assimilato.
Le due disposizioni hanno infatti oggetto e finalità diversi: l' art. 48, n. 4, del Trattato si limita a prevedere la possibilità per gli Stati membri di escludere l' accesso dei cittadini di altri Stati membri a talune funzioni nella pubblica amministrazione connesse all' esercizio dei pubblici poteri e alla tutela degli interessi generali, mentre l' art. 4, n. 4, del regolamento esclude in modo generale dal coordinamento dei regimi previdenziali di cui al regolamento i regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato ed è inteso a tener conto delle caratteristiche particolari dei regimi applicabili negli Stati membri ai pubblici impiegati.
2. Per essere qualificato "speciale" ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, basta che il regime previdenziale considerato differisca dal regime previdenziale generale applicabile ai lavoratori subordinati nello Stato membro ove vige e che copra direttamente tutti i pubblici impiegati o alcune categorie di essi, o faccia rinvio a un regime previdenziale dei pubblici impiegati già esistente nello Stato membro, senza che occorra prendere in esame altri elementi a questo riguardo.
Infatti, il legislatore comunitario, adottando l' art. 4, n. 4, del regolamento, ha inteso escludere i regimi previdenziali creati dagli Stati membri per il personale delle pubbliche amministrazioni o per una sua parte, dal coordinamento dei regimi generali applicabili al resto dei lavoratori.
3. Gli artt. 48 e 51 del Trattato ostano a una normativa nazionale che ponga intralci ai cittadini comunitari qualora desiderino estendere le loro attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro. Essi vanno quindi interpretati nel senso che ostano al rifiuto di computare, ai fini dell' acquisizione del diritto alla pensione, i periodi lavorativi che una persona soggetta ad un regime speciale dei pubblici impiegati o del personale assimilato ha compiuto in ospedali pubblici di un altro Stato membro, quando la legge nazionale consenta il computo di periodi compiuti in istituzioni analoghe sul territorio nazionale. Un tale rifiuto, se non si fonda su alcuna giustificazione meritevole di considerazione, costituisce, a livello del principio del cumulo dei periodi utili ai fini del riconoscimento di una prestazione previdenziale che informa in linea di principio l' art. 51, una discriminazione contro i lavoratori che si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione.
Parti
Nel procedimento C-443/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dall' Elegktiko Synedrio (Grecia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Ioannis Vougioukas
e
Idryma Koinonikon Asfalisseon (IKA)
domanda vertente sull' interpretazione e la validità dell' art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato e aggiornato con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward e G. Hirsch, presidenti di sezione, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann (relatore), P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Vougioukas, dagli avvocati M. Bra, del foro di Bruxelles, e T.M. Margellos, del foro di Atene,
° per l' Idryma Koinonikon Asfalisseon, dall' avv. T.D. Zigras, del foro di Atene,
° per il governo ellenico, dal signor M. Apessos, consigliere giuridico aggiunto, e dalla signora F. Dedousi, procuratore ad lites presso l' avvocatura dello Stato, in qualità di agenti,
° per il governo tedesco, dai signori E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' economia, e B. Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
° per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor C. Chavance, segretario degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti,
° per il Consiglio dell' Unione europea, dal signor A. Sacchettini, direttore presso il servizio giuridico, e dalla signora S. Kyriakopoulou, membro dello stesso servizio, in qualità di agenti,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Vougioukas, rappresentato dall' avv. M. Bra, dell' Idryma Koinonikon Asfalisseon, rappresentato dall' avv. T.D. Zigras, del governo ellenico, rappresentato dal signor M. Apessos, del governo tedesco, rappresentato dai signori E. Roeder e G. Thiele, Assessor presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dal signor C. Chavance, del Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dalla signora S. Kyriakopoulou, della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Patakia, all' udienza del 2 maggio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1º giugno 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con decisione 28 giugno 1993, giunta alla cancelleria della Corte il successivo 16 novembre, l' Elegktiko Synedrio ha proposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione e alla validità dell' art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato e aggiornato con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una causa tra un cittadino ellenico, il signor Vougioukas, e l' Idryma Koinonikon Asfalisseon (ente previdenziale, in prosieguo: l' "IKA"), originata dal rifiuto di quest' ultimo di tener conto, ai fini dell' attribuzione di una pensione di vecchiaia, dei periodi tra il 1964 e il 1969 in cui il signor Vougioukas aveva lavorato in ospedali pubblici nella Repubblica federale di Germania.
3 Risulta dagli atti che il signor Vougioukas è un medico dipendente dell' IKA, che ha personalità giuridica di diritto pubblico. Come tale, egli ha diritto alla pensione ai sensi della legge n. 3163/1955, sulle pensioni del personale dell' IKA, e del decreto legge 4277/1962, sulle pensioni dei medici dell' IKA e di talune altre categorie di lavoratori. Secondo tale disciplina, alle pensioni dei medici dipendenti dall' IKA si applicano per analogia, salvo previsioni contrarie, le disposizioni che regolano le pensioni degli impiegati dell' amministrazione civile.
4 Da tale disciplina si evince che, per riconoscere il diritto alla pensione, può tenersi conto, oltre ai periodi di lavoro presso l' IKA, anche dei periodi di esercizio della professione medica, a condizione del versamento di un contributo speciale di riscatto pari al 5% della retribuzione mensile ordinaria percepita al momento della presentazione della domanda e per un periodo pari alla durata del servizio riconosciuto.
5 Nel 1988 il signor Vougioukas chiese alla direzione delle pensioni del personale dell' IKA di riconoscere, ai fini dell' acquisto del diritto alla pensione, i periodi trascorsi tra il 1964 e il 1969 nelle funzioni di medico in ospedali pubblici tedeschi. Il computo di tali periodi era necessario, al momento in cui la domanda venne presentata, per avere diritto a una pensione di vecchiaia.
6 La direzione delle pensioni del personale dell' IKA respinse la domanda in quanto il servizio prestato dal signor Vougioukas all' estero non rientrava tra quelli espressamente definiti nelle norme applicabili ai medici dell' IKA. Tale decisione venne confermata dalla commissione per l' esame dei reclami contro gli atti adottati ai sensi della normativa pensionistica.
7 Il signor Vougioukas impugnò tale decisione con ricorso dinanzi alla seconda sezione dell' Elegktiko Synedrio. La sezione respinse il ricorso con sentenza n. 2101/1991, in quanto le norme nazionali applicabili in materia pensionistica ai medici dipendenti dall' IKA non prevedevano il riconoscimento del servizio prestato all' estero ai fini dell' acquisto del diritto alla pensione e il regolamento n. 1408/71 non era applicabile, giusta il suo art. 4, n. 4, "ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato", e quindi al regime assicurativo speciale cui erano soggetti i medici dipendenti dall' IKA.
8 Il signor Vougioukas impugnava tale sentenza con un ricorso per cassazione dinanzi al plenum dell' Elegktiko Synedrio. A sostegno di tale ricorso, il signor Vougioukas, tra l' altro, deduceva, in primo luogo, che il regolamento n. 1408/71 era applicabile al suo caso perché l' art. 4, n. 4, del regolamento era incompatibile con gli artt. 48 e 51 del Trattato CE, già Trattato CEE. In secondo luogo, l' art. 4, n. 4, del regolamento andava interpretato in maniera restrittiva e quindi la sua applicazione andava esclusa nel caso di specie. In terzo luogo, i periodi di occupazione trascorsi presso ospedali tedeschi dovevano essere assimilati a periodi di esercizio di una analoga attività in Grecia in forza degli artt. 48 e 51 del Trattato CE.
9 Il plenum dell' Elegktiko Synedrio, ravvisando dubbi sull' interpretazione del diritto comunitario, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Tenuto conto del fatto che i medici di ruolo dell' IKA, nel corso della loro carriera, possono essere talvolta messi a capo dei servizi sanitari del predetto istituto, che anche dirigono, o chiamati a far parte di commissioni sanitarie di primo e secondo grado dello stesso istituto e che quindi, nell' ambito delle funzioni loro conferite come sopra, possono anche adottare decisioni che si ricollegano alla finalità ed al funzionamento dell' IKA,
a) se per questo motivo tali medici si considerino 'pubblici impiegati' nell' accezione del termine usata nel regolamento n. 1408/71 (art. 4, n. 4), cioè se esercitino pubblici poteri, e
b) se, per essere considerati 'pubblici impiegati' nel senso sopra indicato, sia sufficiente che venga loro offerta la possibilità di accedere a detti posti, o se debbano essere effettivamente insediati nell' incarico, anche una sola volta nel corso della loro carriera.
2) In quanto la posizione pensionistica dei medici summenzionati viene disciplinata, a prescindere dall' effettiva occupazione di detti posti, in base ad un regime pensionistico che si riferisce prevalentemente alle norme in materia pensionistica che riguardano i pubblici dipendenti civili e militari, se ciò sia sufficiente per far considerare il regime in questione come regime previdenziale 'speciale' per i pubblici dipendenti, ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, come ora è in vigore. Cioè se sia sufficiente che un regime previdenziale riguardi i pubblici dipendenti o si richiami al regime previdenziale vigente per i pubblici dipendenti di uno Stato membro per essere considerato 'speciale' o se, eventualmente, il senso di 'speciale' richieda ulteriori elementi o norme che in ogni caso non possono essere meno favorevoli dei principi fondamentali del regolamento di cui sopra, come quello dell' art. 51 del Trattato CEE, che si riferisce al cumulo di tutti i periodi lavorativi di cui si tiene conto nelle diverse normative nazionali degli Stati membri per l' acquisizione e la conservazione del diritto a prestazioni previdenziali, come pure per il calcolo del loro ammontare.
3) Qualora si debba ritenere che la nozione di regime 'speciale' di prestazioni a favore dei 'pubblici impiegati' di uno Stato membro, di cui all' art. 4, n. 4, del regolamento succitato, includa una disciplina in base alla quale non si prevede e non si consente il cumulo di periodi lavorativi maturati dall' attuale pubblico dipendente in forza della normativa di uno Stato membro diverso per l' acquisto o la conservazione del diritto a prestazioni previdenziali o per il calcolo del loro ammontare, se la disposizione in questione del regolamento di cui sopra risulti incompatibile con l' art. 51, lett. a), del Trattato CEE, in considerazione del fatto che il disposto dell' art. 48, n. 4, del Trattato in questione 'non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione' , in quanto si riferisce all' accesso ad un impiego nella pubblica amministrazione, non sembra estendersi chiaramente anche al regime delle prestazioni previdenziali fino al punto che l' affiliato a un regime previdenziale speciale a favore dei pubblici dipendenti di uno Stato membro perda il diritto di cui sopra di cumulare i precedenti periodi lavorativi maturati in altri Stati membri per l' acquisto o la conservazione del diritto a prestazioni previdenziali o per il calcolo del loro ammontare, quando per l' appunto lo stesso regime previdenziale nazionale a favore dei pubblici dipendenti ammette il cumulo summenzionato, qualora i periodi lavorativi cumulabili maturati in precedenza siano stati compiuti in patria presso enti pubblici similari".
Sul quadro normativo comunitario
10 Va innanzi tutto rilevato che l' art. 48 del Trattato CE enuncia il principio della libera circolazione dei lavoratori. Tale libertà prevede in particolare, a' termini del n. 2, l' abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l' impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
11 A norma dell' art. 48, n. 4, le disposizioni di tale articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
12 Secondo l' art. 51 del Trattato,
"Il Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l' instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste.
(...)"
13 Sulla base di questo articolo, il Consiglio ha adottato il regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, che coordina le varie legislazioni nazionali in materia, in modo da assicurare che i lavoratori che si avvalgono del diritto alla libera circolazione non subiscano svantaggi rispetto a quelli che svolgono la propria attività in un solo Stato membro.
14 L' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408 esclude dal suo ambito di applicazione i regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato.
15 Per quanto attiene più specificamente alla pensione di vecchiaia, l' art. 45 prescrive, per l' acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, il computo dei periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, mentre l' art. 46, in materia di liquidazione delle pensioni, prevede che l' istituzione competente determini l' importo effettivo della prestazione proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati.
Sulla prima questione
16 Con la prima questione, il giudice a quo sostanzialmente chiede se l' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 si riferisca solo ai pubblici impiegati oggetto della deroga di cui all' art. 48, n. 4, del Trattato, come interpretato dalla Corte, e se, in tal caso, medici come quelli dipendenti dall' IKA vadano considerati impiegati di questo tipo.
17 Il signor Vougioukas sostiene in proposito che l' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 va interpretato in armonia con l' art. 48, n. 4, del Trattato e deve quindi applicarsi solo agli impiegati interessati da quella deroga al principio della libera circolazione dei lavoratori.
18 Tale posizione non può essere accolta.
19 Al riguardo va rilevato che le due disposizioni hanno oggetto diverso. L' art. 48 , n. 4, del Trattato si limita a prevedere la possibilità per gli Stati membri di escludere l' accesso dei cittadini di altri Stati membri a talune funzioni nella pubblica amministrazione (v. sentenza 15 marzo 1989, cause riunite 389 e 390/87, Echternach e Moritz, Racc. pag. 723, punto 14), mentre l' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 esclude in modo generale dal coordinamento dei regimi previdenziali di cui al regolamento i regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato.
20 Anche le finalità delle due norme sono diverse. L' art. 48, n. 4, del Trattato tiene conto dell' interesse legittimo degli Stati membri a riservare ai propri cittadini un complesso di posti connesso all' esercizio dei pubblici poteri e alla tutela degli interessi generali (v. sentenza 17 dicembre 1980, causa 149/79, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3881, punto 19), mentre l' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, è inteso a tener conto delle caratteristiche particolari dei regimi applicabili negli Stati membri ai pubblici impiegati.
21 La prima questione va quindi risolta nel senso che l' espressione "pubblici impiegati" di cui all' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 non si riferisce solo agli impiegati oggetto della deroga di cui all' art. 48, n. 4, del Trattato, come interpretato dalla Corte, ma a tutti gli impiegati di una pubblica amministrazione e al personale assimilato.
22 Considerata la soluzione data alla prima parte della questione, non occorre indagare se, nel caso di specie, la deroga di cui all' art. 48 del Trattato si applichi a medici come quelli dell' IKA.
Sulla seconda questione
23 Con la seconda questione, il giudice nazionale sostanzialmente chiede alla Corte di interpretare la nozione di "regimi speciali dei pubblici impiegati" di cui all' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71.
24 Il signor Vougioukas sostiene che tale nozione va interpretata in modo restrittivo. Il fatto che un regime previdenziale si applichi solo ai pubblici impiegati e al personale assimilato non basterebbe a qualificarlo "speciale" ai sensi del regolamento n. 1408/71. Tale qualifica dovrebbe basarsi anche su altri criteri oggettivi, come l' impossibilità o la difficoltà, a causa delle sue particolari caratteristiche, di assoggettare il regime in questione alle regole contenute nel regolamento n. 1408/71.
25 Tale interpretazione non può essere accolta.
26 Come osservato dall' avvocato generale al paragrafo 15 delle conclusioni, il legislatore comunitario, adottando l' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, ha inteso escludere i regimi previdenziali creati dagli Stati membri per il personale delle pubbliche amministrazioni o per una sua parte, dal coordinamento dei regimi generali applicabili al resto dei lavoratori.
27 La seconda questione va quindi risolta nel senso che, per essere qualificato "speciale" ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, basta che il regime previdenziale considerato differisca dal regime previdenziale generale applicabile ai lavoratori subordinati nello Stato membro ove vige e che copra direttamente tutti i pubblici impiegati o alcune categorie di essi, o faccia rinvio a un regime previdenziale dei pubblici impiegati già esistente nello Stato membro, senza che occorra prendere in esame altri elementi a questo riguardo.
Sulla terza questione
28 Con la terza questione pregiudiziale, il giudice a quo chiede sostanzialmente se l' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, escludendo i regimi speciali dei pubblici impiegati dall' ambito di applicazione del regolamento, vada considerato in conflitto con gli artt. 48 e 51 del Trattato, in quanto implica il rifiuto di computare, ai fini dell' acquisizione del diritto alla pensione, i periodi lavorativi compiuti da una persona soggetta a un regime speciale di pubblici impiegati o di personale assimilato, come un medico dipendente dell' IKA, in ospedali pubblici di un altro Stato membro, quando la legislazione nazionale consenta il computo di periodi compiuti in istituzioni analoghe sul territorio nazionale.
29 Secondo il signor Vougioukas, l' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 è in conflitto con gli artt. 48 e 51 del Trattato, perché il suo ambito di applicazione è più ampio di quello dell' art. 48, n. 4. Una diversa interpretazione avrebbe il risultato di permettere al Consiglio di limitare a talune categorie di lavoratori l' esercizio del diritto alla libera circolazione.
30 Va osservato al riguardo che, per assicurare l' esercizio effettivo del diritto alla libera circolazione sancito dall' art. 48 del Trattato, il Consiglio è tenuto, in forza dell' art. 51 del Trattato, ad instaurare un sistema che permetta ai lavoratori di superare gli ostacoli per essi derivanti dalle norme nazionali relative alla previdenza sociale. Il Consiglio ha assolto questo obbligo in linea di principio adottando il regolamento n. 1408/71 (v. sentenza 18 maggio 1989, causa 368/87, Hartmann Troiani, Racc. pag. 1333, punto 20).
31 Va tuttavia rilevato che il legislatore comunitario non ha ancora adottato i provvedimenti necessari per estendere l' ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 ai regimi speciali dei pubblici impiegati e del personale assimilato, e quindi l' art. 4, n. 4, lascia persistere un sostanziale vuoto nel coordinamento comunitario dei sistemi previdenziali.
32 Come l' avvocato generale ha rilevato al paragrafo 21 delle conclusioni, l' esclusione dei regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato dall' ambito materiale di applicazione del regolamento poteva, all' epoca dell' adozione del regolamento n. 1408/71, giustificarsi con l' esistenza di differenze profonde, causa di difficoltà che il legislatore comunitario, accingendosi al loro coordinamento, ha potuto ritenere insormontabili.
33 L' esistenza di tali difficoltà tecniche non può però giustificare all' infinito l' assenza di qualsiasi coordinamento dei regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato a fronte del compito affidato al Consiglio dall' art. 51 del Trattato. Tanto più che il Consiglio ha ricevuto nel dicembre 1991 una proposta della Commissione di un regolamento modificativo del regolamento n. 1408/71, intesa in particolare a inserire tali regimi nel suo ambito materiale di applicazione (GU 1992, C 46, pag. 1).
34 In ogni caso, è giocoforza constatare che il Consiglio, non avendo adottato, dalla fine del periodo transitorio previsto per la libera circolazione dei lavoratori, alcuna misura di coordinamento in materia, non ha assolto completamente l' obbligo impostogli dall' art. 51 del Trattato.
35 Le considerazioni che precedono non hanno tuttavia l' effetto di inficiare la validità dell' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 in quanto, nel garantire il coordinamento dei regimi speciali dei pubblici impiegati e del personale assimilato, il Consiglio, tenuto conto dell' ampia discrezionalità di cui dispone nella scelta delle misure più adatte per ottenere il risultato di cui all' art. 51 del Trattato, rimane libero di discostarsi, almeno in parte, dagli strumenti attualmente previsti dal regolamento n. 1408/71.
36 La validità così definita dell' art. 4, n. 4, non implica il rigetto di una domanda di cumulo che possa essere accolta direttamente in applicazione degli artt. 48-51 del Trattato, senza dover ricorrere a regole di coordinamento emanate dal Consiglio.
37 In proposito, il signor Vougioukas e la Commissione sostengono che i periodi di lavoro compiuti in ospedali pubblici tedeschi devono essere equiparati ai periodi analoghi compiuti in Grecia, in applicazione degli artt. 48 e 51 del Trattato. Secondo loro, costituirebbe un grave ostacolo alla libera circolazione delle persone riconoscere, ai fini dell' acquisizione del diritto alla pensione, solo i periodi di servizio compiuti in ospedali pubblici greci, ad esclusione dei periodi compiuti in analoghe istituzioni di altri Stati membri.
38 Va preliminarmente osservato che la cittadinanza greca del ricorrente nella causa principale non influisce sull' applicazione del principio della libera circolazione dei lavoratori sancito all' art. 48 del Trattato. Infatti, la norma in questione si applica a qualsiasi cittadino comunitario, a prescindere dal suo luogo di residenza e dallo Stato membro di appartenenza, che abbia usufruito del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e che abbia esercitato una attività lavorativa in un altro Stato membro (v. sentenza 23 febbraio 1994, causa C-419/92, Scholz, Racc. pag. I-505, punto 9).
39 Successivamente, va osservato che, secondo la giurisprudenza della Corte, le norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte a facilitare ai cittadini comunitari l' esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità, ed ostano ad una normativa nazionale che li ostacoli qualora desiderino estendere le loro attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro (v. sentenza 7 luglio 1988, causa 143/87, Stanton e a., Racc. pag. 3877, punto 13). Lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato, infatti, non sarebbe realizzato se, a seguito dell' esercizio del diritto alla libera circolazione, i lavoratori perdessero i vantaggi previdenziali garantiti loro dalla normativa di uno Stato membro; una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe, pertanto, un ostacolo a tale libertà (v. sentenza 20 settembre 1994, causa C-12/93, Drake, Racc. pag. I-4337, punto 22).
40 Tale effetto dissuasivo si produce sul lavoratore quando una normativa nazionale stabilisce che, ai fini dell' acquisizione del diritto alla pensione, possono essere riconosciuti solo periodi di servizio compiuti in ospedali pubblici nazionali, mentre analoghi periodi compiuti negli ospedali pubblici di altri Stati membri non possono essere riconosciuti a tali fini.
41 Una simile normativa crea una disparità di trattamento tra i lavoratori che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e i lavoratori migranti, a scapito di questi ultimi, perché il problema del riconoscimento dei periodi compiuti in altri Stati membri della Comunità si pone solo per i lavoratori che si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione.
42 Poiché dagli atti di causa non risulta alcun elemento tale da giustificare questa disparità di trattamento tra i lavoratori migranti e quelli che non si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione, tale disparità va considerata discriminatoria e pertanto contraria alle norme fondamentali del Trattato miranti a garantire la libera circolazione dei lavoratori.
43 Ciò vale a maggior ragione in quanto l' applicazione di norme nazionali quali quelle in questione nel caso di specie porta a discostarsi dal principio del cumulo stabilito all' art. 51 del Trattato, in una situazione in cui il rifiuto del cumulo dei periodi in questione è motivato dal fatto che tali periodi sono stati compiuti in un altro Stato membro e non nello Stato membro interessato, e in cui la limitazione del diritto al cumulo per i lavoratori migranti non è giustificata da alcun elemento presentato alla Corte nel presente procedimento.
44 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere al giudice nazionale che gli artt. 48 e 51 del Trattato vanno interpretati nel senso che essi ostano al rifiuto di computare, ai fini dell' acquisizione del diritto alla pensione, i periodi lavorativi che una persona soggetta ad un regime speciale dei pubblici impiegati o del personale assimilato, come un medico dipendente dell' IKA, ha compiuto in ospedali pubblici di un altro Stato membro, quando la legge nazionale consenta il computo di periodi compiuti in istituzioni analoghe sul territorio nazionale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
45 Le spese sostenute dai governi ellenico, tedesco e francese, dal Consiglio dell' Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Elegktiko Synedrio con decisione 28 giugno 1993, dichiara:
1) L' espressione "pubblici impiegati" di cui all' art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato e aggiornato con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, non si riferisce solo agli impiegati oggetto della deroga di cui all' art. 48, n. 4, del Trattato, come interpretato dalla Corte, ma a tutti gli impiegati di una pubblica amministrazione e al personale assimilato.
2) Per essere qualificato "speciale" ai sensi dell' art. 4, n. 4, del citato regolamento n. 1408/71, basta che il regime previdenziale considerato differisca dal regime previdenziale generale applicabile ai lavoratori subordinati nello Stato membro ove vige e che copra direttamente tutti i pubblici impiegati o alcune categorie di essi, o faccia rinvio a un regime previdenziale dei pubblici impiegati già esistente nello Stato membro, senza che occorra prendere in esame altri elementi a questo riguardo.
3) Gli artt. 48 e 51 del Trattato vanno interpretati nel senso che essi ostano al rifiuto di computare, ai fini dell' acquisizione del diritto alla pensione, i periodi lavorativi che una persona soggetta ad un regime speciale dei pubblici impiegati o del personale assimilato, come un medico dipendente dell' IKA, ha compiuto in ospedali pubblici di un altro Stato membro, quando la legge nazionale consenta il computo di periodi compiuti in istituzioni analoghe sul territorio nazionale.
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