Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Normativa applicabile ° Lavoratore residente in uno Stato membro diverso dallo Stato competente ° Requisiti per il riconoscimento ai suoi familiari del diritto alle prestazioni di malattia in natura a carico dello Stato di residenza ° Normativa dello Stato in cui il lavoratore è occupato
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 19, n. 2]
Massima
L' art. 19, n. 2, del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che, qualora un lavoratore risieda con i familiari sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è occupato, a norma della cui legislazione è assicurato in forza del regolamento, i requisiti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni di malattia in natura a carico dello Stato di residenza sono disciplinati, per quanto riguarda il lavoratore stesso così come per i suoi familiari, purché essi non abbiano diritto a tali prestazioni in forza della legislazione dello Stato in cui risiedono, dalla legislazione dello Stato in cui il lavoratore è occupato.
Parti
Nel procedimento C-451/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Landessozialgericht per il Saarland, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Claudine Delavant
e
Allgemeine Ortskrankenkasse fuer das Saarland,
in presenza di Valérie e Stéphanie Delavant, intervenienti nella causa principale
intervenienti,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 1, lett. f), 2, n. 1, 3, n. 1, 19, n. 1, lett. a), e n. 2, nonché dell' art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris (relatore), J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per le signore Claudine Delavant, Valérie e Stéphanie Delavant, dal signor Gerhard Schmidt-Delavant;
° per il Regno del Belgio, dal signor Patrick Duray, consigliere aggiunto presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;
° per la Repubblica federale di Germania, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e dal signor Bernd Kloke, Regierungsrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agenti;
° per la Repubblica francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Claude Chavance, addetto principale di amministrazione centrale presso la medesima direzione, in qualità di agenti;
° per il Regno dei Paesi Bassi, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Bernd Schulte, del Max Planck Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht di Monaco di Baviera,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 febbraio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 15 ottobre 1993, pervenuta in cancelleria il 25 novembre seguente, il Landessozialgericht per il Saarland ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 1, lett. f), 2, n. 1, 3, n. 1, 19, n. 1, lett. a), e n. 2, nonché dell' art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6, in prosieguo: il "regolamento").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia che vede opposte una cittadina francese, la signora Delavant, e l' Allgemeine Ortskrankenkasse per il Saarland (Cassa malattia locale del Saarland, in prosieguo: l' "AOK"), in ordine al diritto dei figli dell' interessata a ricevere prestazioni in natura.
3 La signora Delavant esercita un' attività lavorativa subordinata in Francia (a Metz) ed è iscritta, a tale titolo, alla Caisse primaire d' assurance maladie di Metz. La signora Delavant è coniugata con un cittadino tedesco e la coppia ha due figlie minorenni. L' intera famiglia risiede in Germania (a Saarbruecken).
4 L' art. 19 del regolamento così dispone al riguardo:
"1. Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall' articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:
a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell' istituzione competente dall' istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto;
(...)
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono.
(...)".
5 L' art. 1 del regolamento chiarisce la portata di alcuni termini contenuti nella disposizione sopra menzionata:
° il termine "familiare" designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate [art. 1, lett. f)];
° il termine "residenza" indica la dimora abituale [art. 1, lett. h)];
° il termine "istituzione competente" designa l' istituzione al quale l' interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni [art. 1, lett. o), sub i)];
° il termine "istituzione del luogo di residenza" designa l' istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l' interessato risiede, secondo la legislazione che tale istituzione applica o, se tale istituzione non esiste, l' istituzione designata dall' autorità competente dello Stato membro in questione [art. 1, lett. p)];
° infine, il termine "Stato competente" designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l' istituzione competente [art. 1, lett. q)].
6 Risulta dagli atti che l' AOK si era inizialmente rifiutata di prendere a carico le spese di degenza ospedaliera sostenute per uno dei figli della signora Delavant, in considerazione del livello di reddito del coniuge di quest' ultima, decidendo poi di accogliere la domanda di rimborso in seguito ad un reclamo e ad un nuovo calcolo di tale reddito. Essa ha tuttavia respinto la richiesta della signora Delavant diretta ad ottenere il rilascio di una dichiarazione attestante il diritto dei suoi figli ad ottenere dall' AOK, in quanto istituzione del luogo di residenza, indipendentemente dal reddito dei genitori, prestazioni in natura come se fossero ad essa iscritti.
7 A sostegno di tale decisione di rigetto l' AOK ha richiamato l' art. 10, n. 3, del Sozialgesetzbuch, Gesetzliche Krankenversicherung (codice di previdenza sociale, regime obbligatorio di assicurazione contro le malattie, in prosieguo: il "SGB V"), che essa riteneva doversi applicare al caso di specie in forza degli artt. 19 e 1, lett. f), del regolamento. Ai sensi di tale disposizione del SGB V, i figli delle persone iscritte al regime non sono coperti dall' assicurazione qualora il coniuge dell' iscritto, che abbia un vincolo di parentela con i figli di quest' ultimo, non sia iscritto ad una cassa malattia nell' ambito del regime obbligatorio di assicurazione e abbia un reddito mensile complessivo superiore, di norma, a 1/12 della retribuzione massima annua e, di norma, più elevato del reddito complessivo dell' iscritto. Nel caso di specie, il coniuge della signora Delavant è coperto da un' assicurazione malattia privata, poiché il suo reddito supera di norma il limite stabilito nella legislazione di cui trattasi ed è di norma più elevato del reddito della moglie.
8 In seguito al rigetto del ricorso da essa proposto dinanzi al Sozialgericht per il Saarland avverso la detta decisione, la signora Delavant ha interposto appello dinanzi al Landessozialgericht per il Saarland. Ella si basava in particolare sull' art. 19, n. 2, del regolamento, da cui risulta, a suo parere, che i suoi figli sono anch' essi titolari del diritto di chiedere all' AOK prestazioni in natura, per conto dell' istituzione francese, diritto al quale la normativa interna tedesca non può apportare restrizioni legate all' ammontare del reddito dei genitori. L' appellante ha altresì fatto valere che l' ente francese rimborsa del resto da anni le prestazioni erogate in Germania senza mai prendere in considerazione il reddito di suo marito.
9 Il Landessozialgericht, da parte sua, non dubita del fatto che il combinato disposto dell' art. 19, n. 2, e dell' art. 1, lett. f), del regolamento rinvii alla normativa tedesca in materia previdenziale e che la disposizione applicabile nell' ambito di tale normativa, vale a dire l' art. 10, n. 3, del SGB V, ponga quale requisito per la copertura previdenziale dei familiari dell' assicurato, tra l' altro, il reddito dei genitori.
10 Il giudice nazionale si chiede tuttavia se l' applicazione della detta disposizione sia compatibile con il diritto comunitario. Infatti, esso osserva anzitutto che tale disposizione non contiene indubbiamente alcun elemento discriminatorio in base alla nazionalità, ma che nel caso di specie la copertura previdenziale dei figli è condizionata dalle oscillazioni del tasso di cambio, ossia dal rapporto tra il corso del franco francese e quello del marco tedesco, il quale incide sul rapporto tra i redditi della signora Delavant e quelli del marito. Il giudice nazionale rileva, in secondo luogo, che lo spirito del regolamento è quello di porre i lavoratori frontalieri e i loro familiari in una situazione più favorevole. Orbene, nella fattispecie, risulterebbe uno svantaggio per il fatto che, ai sensi della normativa tedesca, la signora Delavant dovrebbe nuovamente versare un contributo affinché i suoi figli possano usufruire del regime obbligatorio di assicurazione contro le malattie in Germania.
11 Alla luce di queste considerazioni, il Landessozialgericht per il Saarland ha deciso di sospendere il giudizio e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se gli artt. 1, lett. f), sub i), 2, n. 1, 3, n. 1, 19, n. 1, lett. a), e n. 2, e 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, contengano un principio giuridico in base al quale sia vietato ad uno Stato membro subordinare l' accesso ad un regime di assicurazione sociale da parte dei figli di una lavoratrice frontaliera assicurata in un altro Stato membro all' ammontare del reddito del coniuge della lavoratrice stessa, oltre che a requisiti relativi alla situazione personale dei detti figli".
12 Emerge da tale questione che il giudice a quo muove dalla premessa che, a norma dell' art. 19 del regolamento, la legislazione applicabile per accertare se i familiari del lavoratore abbiano diritto alle prestazioni in natura è quella dello Stato di residenza della famiglia, anziché quella dello Stato in cui è occupato il lavoratore, dove si trova l' istituzione alla quale questi è iscritto. Prima di esaminare la questione pregiudiziale, occorre quindi valutare se tale premessa sia fondata.
13 Si deve ricordare, in via preliminare, che, ai sensi dell' art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento, la persona che esercita un' attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è, di regola, soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro.
14 Questo principio è stato attuato, in materia di assicurazione contro le malattie, dall' art. 19 del regolamento. Risulta infatti dall' art. 19, n. 1, che il lavoratore che risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui è occupato è soggetto alla legislazione di quest' ultimo Stato per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni. Se tale diritto viene riconosciuto, il lavoratore riceve, nello Stato di residenza e a carico dello Stato in cui è occupato, prestazioni in natura erogate dall' istituzione del luogo di residenza, nei limiti e con le modalità previsti dalla legislazione applicata da quest' ultima, come se vi fosse iscritto.
15 Peraltro, ai sensi dell' art. 19, n. 2, le disposizioni del n. 1 sono applicabili per analogia ai familiari del lavoratore che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, quale definito in precedenza, a condizione che essi non abbiano diritto alle prestazioni di malattia in forza della legislazione dello Stato di residenza. Ne consegue che, fatta salva quest' ultima ipotesi, i familiari del lavoratore sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui il lavoratore è occupato, per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento del loro diritto alle prestazioni; qualora tale diritto venga riconosciuto, essi ricevono, a carico dello Stato in cui il lavoratore è occupato, prestazioni in natura erogate dall' istituzione del luogo di residenza nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa applicata da quest' ultima.
16 Tale interpretazione è avvalorata dall' art. 17 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), a norma del quale "Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell' articolo 19 del regolamento, il lavoratore (...) è tenuto a farsi iscrivere, assieme ai familiari, presso l' istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato in cui si certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari (...)".
17 Secondo l' interpretazione dell' art. 19, n. 2, suggerita dal giudice a quo e propugnata dai governi belga, tedesco, olandese e francese nonché dalla Commissione, tale disposizione rinvia all' art. 19, n. 1, per le persone già riconosciute come familiari del lavoratore. Orbene, il fatto di stabilire se una persona debba essere riconosciuta come tale dipenderebbe, ai sensi dell' art. 1, lett. f), del regolamento, dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate, vale a dire quella dello Stato di residenza. Di conseguenza, in base a tale interpretazione, possono avvalersi dell' art. 19, n. 2, soltanto le persone che sarebbero riconosciute come familiari del lavoratore dalla legislazione dello Stato di residenza, se il lavoratore fosse iscritto al regime obbligatorio di assicurazione contro le malattie di tale Stato.
18 Tale interpretazione non può essere accolta. Infatti, l' art. 1, lett. f), del regolamento non riguarda i requisiti per l' iscrizione o per il riconoscimento del diritto alle prestazioni di previdenza sociale ai familiari di un lavoratore, ma si limita ad operare un rinvio alla legislazione in base alla quale le prestazioni vengono erogate per quanto riguarda la determinazione delle persone considerate come familiari.
19 Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione sollevata dal giudice nazionale dev' essere risolta dichiarando che l' art. 19, n. 2, del regolamento va interpretato nel senso che, qualora un lavoratore risieda con i familiari sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è occupato, a norma della cui legislazione è assicurato in forza del regolamento, anche i requisiti per il riconoscimento ai familiari del detto lavoratore del diritto alle prestazioni di malattia in natura sono disciplinati dalla legislazione dello Stato in cui il lavoratore è occupato, purché gli interessati non abbiano diritto a tali prestazioni in forza della legislazione dello Stato in cui risiedono.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dai governi belga, tedesco, olandese, francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landessozialgericht per il Saarland con ordinanza 15 ottobre 1993, dichiara:
L' art. 19, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev' essere interpretato nel senso che, qualora un lavoratore risieda con i familiari sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è occupato, a norma della cui legislazione egli è assicurato in forza del regolamento, anche i requisiti per il riconoscimento ai familiari del detto lavoratore del diritto alle prestazioni di malattia in natura sono disciplinati dalla legislazione dello Stato in cui il lavoratore è occupato, purché gli interessati non abbiano diritto a tali prestazioni in forza della legislazione dello Stato in cui risiedono.
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