Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Vino ° Designazione e presentazione dei vini ° "Qualitaetsweine mit Praedikat" (vini di qualità con menzione) ° Ripetizione sull' etichetta delle diciture "Kabinett", "Spaetlese" o "Auslese" come elementi costitutivi di un marchio ° Ammissibilità ° "Qualitaetsweine b.A." (vini tedeschi di qualità prodotti in regioni determinate) ° Ripetizione sull' etichetta della dicitura "Weissherbst" come elemento costitutivo di un marchio ° Ammissibilità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2392/89, art. 40; regolamento (CEE) della Commissione n. 3201/90, art. 3, nn. 2 e 3, primo comma, lett. a), e secondo comma]
Massima
L' art. 3, n. 2, del regolamento n. 3201/90, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, dev' essere interpretato nel senso che non si oppone a che l' etichetta dei "Qualitaetsweine mit Praedikat" (vini di qualità con menzione) riproduca di nuovo le diciture "Kabinett", "Spaetlese" o "Auslese", in aggiunta alla loro indicazione obbligatoria (in caratteri dello stesso tipo e della stessa altezza di quelli utilizzati per il nome della regione determinata o per il nome dell' unità geografica più piccola della regione determinata), con veste grafica differente e caratteri di dimensioni maggiori i quali, in particolare, le identificano a prima vista come elementi costitutivi di un marchio.
Allo stesso modo l' art. 3, n. 3, primo comma, lett. a), primo trattino, e secondo comma, di detto regolamento dev' essere interpretato nel senso che non si oppone, per i "Qualitaetsweine b.A." (vini tedeschi di qualità prodotti in regioni determinate), a che la dicitura "Weissherbst" sia riportata sull' etichetta, oltre alla sua indicazione in caratteri utilizzati per la designazione della regione determinata, di nuovo in caratteri di dimensioni maggiori i quali, in particolare, la identificano a prima vista come elemento costitutivo del marchio.
Infatti la normativa comunitaria, nelle sue disposizioni specifiche relative all' utilizzo dei marchi sull' etichettatura, che figurano in particolare all' art. 40 del regolamento n. 2392/89, non prevede alcuna limitazione circa il tipo dei caratteri e le dimensioni di un marchio rispetto all' indicazione sull' etichetta del nome della regione determinata o dell' unità geografica più piccola della regione determinata. Di conseguenza, non si può ritenere che un marchio, per il fatto che è presentato in maniera attraente, sia tale da creare confusione o da indurre in errore le persone alle quali si rivolge, e ciò anche se contiene una parola designata dalla normativa di cui trattasi come un' indicazione che può essere utilizzata nella denominazione di un vino di qualità prodotto in una regione determinata.
Parti
Nel procedimento C-456/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dall' Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Zentrale zur Bekaempfung unlauteren eV
e
Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 40, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), e dell' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.L. Murray (relatore) e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Zentrale zur Bekaempfung unlauteren Wettbewerbs eV, dall' avv. Hans Heinrich Kerst, del foro di Francoforte sul Meno;
° per la Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, dall' avv. Hubert Schmidt, del foro di Treviri;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Zentrale zur Bekaempfung unlauteren Wettbewerbs eV, con gli avv.ti Hans Heinrich Kerst, Thomas Kittner e Brigitte Kerst-Wuerkner, del foro di Francoforte sul Meno, della Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 2 febbraio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 marzo 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 16 settembre 1993, pervenuta alla Corte il 6 dicembre successivo, l' Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, quattro questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 40, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13, in prosieguo: il "regolamento n. 2392/89"), e dell' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 3201/90").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che oppone la Zentrale zur Bekaempfung unlauteren Wettbewerbs eV, con sede a Francoforte sul Meno (in prosieguo: l' "attrice"), alla Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "convenuta").
3 La convenuta commercializza Qualitaetsweine mit Praedikat (vini tedeschi con denominazione di qualità), recanti le menzioni "Kabinett", "Spaetlese" e "Auslese", nonché un Qualitaetswein b.A. (vino tedesco di qualità prodotto in una regione determinata) con la denominazione "Weissherbst", che sono tutti vini di qualità prodotti in una regione determinata (in prosieguo: i "v.q.p.r.d."). Queste menzioni, nonché la designazione "Portugieser Weissherbst" sono riportate sul bordo inferiore delle etichette in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione della denominazione della regione determinata o della denominazione dell' unità geografica più piccola. Inoltre, al centro di queste etichette appaiono, in maniera da attirare immediatamente l' attenzione, in caratteri circa tre volte più grandi, i marchi "Erben Kabinett", "Erben Spaetlese", "Erben Auslese" e "Erben Weissherbst".
4 L' attrice, sulla base dell' art. 1 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge sulla concorrenza sleale) del 7 giugno 1909, ha avviato un' azione dinanzi al Landgericht di Francoforte sul Meno contro la convenuta, al fine di impedire l' utilizzo da parte di quest' ultima dei marchi soprammenzionati.
5 Essa ritiene innanzitutto che l' indicazione delle diciture "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese" e "Weissherbst" come elementi costitutivi dei marchi soprammenzionati, il tipo di caratteri utilizzato per queste diciture nonché la dimensione, più rilevante, dei caratteri non sono conformi all' art. 3, nn. 2 e 3, del regolamento n. 3201/90. L' art. 3, n. 2, richiede che le diciture "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese" siano indicate in caratteri dello stesso tipo e della stessa altezza di quelli utilizzati per il nome della regione determinata e, se del caso, per il nome dell' unità geografica più piccola della regione determinata. Relativamente al n. 3, esso riguarda in particolare la dicitura "Weissherbst", che dev' essere indicata in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelle dei caratteri utilizzati per l' indicazione della regione determinata.
6 In secondo luogo la convenuta avrebbe violato l' art. 40 del regolamento n. 2392/89, in base al quale i marchi non possono contenere parole, parti di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare confusione o da indurre in errore le persone cui si rivolgono. I marchi utilizzati dalla convenuta, per le diciture che essi mettono in rilievo, creerebbero nel consumatore l' impressione che il prodotto presenti una qualità particolare, cosa che non corrisponde alla realtà.
7 Poiché il Landgericht ha respinto il reclamo, l' attrice ha presentato appello dinanzi all' Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno. Secondo questo giudice, le diciture "Kabinett", "Spaetlese" e "Auslese" nonché "Portugieser Weissherbst", in quanto sono riportate sul bordo inferiore delle etichette in caratteri dello stesso tipo e della stessa altezza di quelli utilizzati per il nome della regione determinata o il nome di un' unità geografica più piccola della regione determinata, rispettano l' art. 3 del regolamento n. 3201/90. Per quanto riguarda la ripetizione di queste diciture in caratteri di un tipo diverso e di dimensioni più rilevanti come elementi costitutivi del marchio utilizzato sulle etichette, essa non indurrebbe il consumatore in errore e non vi sarebbe quindi alcuna violazione dell' art. 40 del regolamento n. 2392/89.
8 Nutrendo tuttavia dubbi sull' interpretazione da dare alle disposizioni soprammenzionate, l' Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3201/90 debba essere interpretato nel senso che è vietata, nell' etichettatura di vini v.q.p.r.d., la ripetizione delle diciture 'Kabinett' , 'Spaetlese' o 'Auslese' , in aggiunta alla loro indicazione obbligatoria (in caratteri dello stesso tipo e della stessa altezza di quelli utilizzati per il nome della regione determinata o per il nome dell' unità geografica più piccola della regione determinata), con veste grafica differente e caratteri di dimensioni maggiori, in particolare ove ciò avvenga ponendo le dette diciture in risalto sull' etichetta come elementi costitutivi di un marchio.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se al divieto ai sensi della prima questione possa essere opposto un comprovato possesso qualificato del marchio ° come ad esempio nell' ipotesi disciplinata dall' art. 40, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2392/89, per i marchi contenenti una denominazione geografica ° acquisito in buona fede per effetto dell' incontestata utilizzazione, nell' etichettatura di vini v.q.p.r.d., di diciture incluse con risalto nel marchio.
3) Se l' art. 3, n. 3, primo capoverso, lett. a), primo trattino, nel combinato disposto con il successivo secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 3201/90 debba essere interpretato nel senso che è vietata la ripetizione, nelle etichette di vini pregiati tedeschi prodotti in una regione determinata, della dicitura 'Weissherbst' , oltre alla sua indicazione in caratteri di dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati per l' indicazione della regione determinata, mediante caratteri grafici di dimensioni maggiori, in particolare ove tale dicitura sia inclusa con risalto in un marchio quale sua componente.
4) In caso di soluzione affermativa della terza questione: se al divieto ai sensi della terza questione possa essere opposto un comprovato possesso qualificato del marchio ° come, ad esempio, nell' ipotesi disciplinata dall' art. 40, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2392/89 ° acquisito in buona fede per effetto dell' incontestata utilizzazione, nell' etichettatura dei relativi vini, della denominazione 'Weissherbst' inclusa con risalto nel marchio".
Sulla prima e terza questione
9 Al fine di risolvere la prima e terza questione occorre esaminare il contesto normativo nel quale si inserisce l' art. 3 del regolamento n. 3201/90.
10 L' art. 15, nn. 1, primo comma, 2, lett. a), e 7, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1989, n. 2043 (GU L 202, pag. 1), stabilisce:
"1. Le diciture comunitarie enumerate al secondo comma e le menzioni specifiche tradizionali ammesse, conformemente al paragrafo 2, dalle disposizioni nazionali dello Stato membro produttore per designare taluni vini possono essere utilizzate soltanto per i rispettivi vini di cui all' articolo 1, paragrafo 2.
(...)
2. Fatte salve le diciture complementari ammesse dalle legislazioni nazionali, le diciture specifiche tradizionali di cui al paragrafo 1, primo comma, sono ° a condizione che le disposizioni nazionali concernenti i vini in parola siano rispettate ° le seguenti:
a) per la Repubblica federale di Germania:
le indicazioni di provenienza dei vini accompagnate dalla denominazione 'Qualitaetswein' o dalla denominazione 'Qualitaetswein mit Praedikat' , unite ad una delle seguenti diciture: 'Kabinett' , 'Spaetlese' , 'Auslese' , 'Beerenauslese' , 'Trockenbeerenauslese' o 'Eiswein' ;
(...)
7. Un vino di cui all' articolo 1, paragrafo 2, non può essere commercializzato se non sono indicati:
(...)
° una dicitura comunitaria di cui al paragrafo 1, secondo comma, o una dicitura specifica tradizionale di cui al paragrafo 2 (...)".
11 L' art. 72 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1), prevede l' adozione di norme generali concernenti la designazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo. Su tale base, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2392/89.
12 Il quinto 'considerando' del regolamento n. 2392/89 indica che, per evitare interpretazioni troppo divergenti, "si è dimostrato utile stabilire norme di designazione alquanto complete; che, per assicurare l' efficacia di tali norme, occorre inoltre stabilire il principio in base al quale per la designazione dei vini e dei mosti di uve sono ammesse soltanto le indicazioni previste dalle norme stesse o dalle relative modalità di applicazione".
13 Il regolamento n. 2392/89 opera per il seguito una distinzione tra le indicazioni obbligatorie, necessarie per l' identificazione del prodotto, e le indicazioni facoltative, intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche o a qualificare il prodotto.
14 L' art. 11, n. 1, del regolamento n. 2392/89 stabilisce regole secondo cui le indicazioni obbligatorie devono figurare a titolo di designazione sull' etichettatura. Queste indicazioni obbligatorie comprendono, in particolare, diciture di cui all' art. 15, n. 7, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 823/87 [sub b)].
15 L' art. 11, n. 2, del regolamento n. 2392/89 prevede che la designazione sull' etichettatura può essere completata dall' indicazione di talune informazioni, in particolare di un marchio, secondo le condizioni di cui all' art. 40 dello stesso regolamento [sub c)], e delle menzioni tradizionali complementari, purché esse siano utilizzate alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro produttore e iscritte in un elenco da adottare [sub i)].
16 Ai sensi dell' art. 12, n. 1, del regolamento n. 2392/89, le indicazioni di cui all' art. 11 sono, prescindendo da talune eccezioni che non rientrano nella fattispecie, le uniche ammesse per la designazione di un v.q.p.r.d. sull' etichettatura.
17 Il regolamento n. 3201/90 è stato adottato al fine di fissare le modalità di applicazione recanti le necessarie precisazioni e le norme specifiche di attuazione dei principi enunciati dai regolamenti nn. 822/87, 823/87 e 2392/89. Esso stabilisce, all' art. 1, le modalità di collocazione delle indicazioni obbligatorie e facoltative sull' etichetta.
18 L' art. 3, nn. 1, 2 e 3, primo comma, lett. a), e secondo comma, di questo regolamento, prevede:
"1. Le diciture 'vino di qualità prodotto in una regione determinata' o 'v.q.p.r.d.' o una dicitura equivalente in un' altra lingua ufficiale della Comunità o, eventualmente:
° 'Qualitaetswein' e 'Qualitaetswein mit Praedikat' ,
(...)
di cui all' articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 823/87, sono indicate sull' etichetta in caratteri le cui dimensioni non superino quelle dei caratteri utilizzati per indicare la regione determinata.
(...)
2. Le diciture 'Kabinett' , 'Spaetlese' , 'Auslese' , 'Beerenauslese' , 'Trockenbeerenauslese' e 'Eiswein' sono indicate in caratteri dello stesso tipo e della stessa altezza di quelli utilizzati per il nome della regione determinata e, se del caso, per il nome dell' unità geografica più piccola della regione determinata.
3. Le diciture di cui all' articolo 11, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CEE) n. 2392/89 che possono completare quelle indicate al paragrafo 1 sono le seguenti:
a) per quanto riguarda i v.q.p.r.d. tedeschi:
° 'Weissherbst' ,
(...)
Tali diciture figurano in caratteri di dimensione uguale o inferiore a quella dei caratteri utilizzati per l' indicazione della regione determinata".
19 Dall' insieme di questa normativa deriva che l' uso delle diciture "Kabinett", "Spaetlese" e "Auslese" come indicazioni obbligatorie è disciplinato dall' art. 3, n. 2, del regolamento n. 3201/90 e che l' uso della dicitura "Weissherbst" come indicazione facoltativa è disciplinato dall' art. 3, n. 3, primo comma, lett. a), e secondo comma, dello stesso regolamento.
20 Per contro, l' uso delle diciture "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese" e "Weissherbst" come elementi costitutivi di un marchio è disciplinato dall' art. 11, n. 2, lett. c), del regolamento n. 2392/89, che rinvia alle condizioni di cui all' art. 40 dello stesso regolamento.
21 Adottando nel regolamento n. 2392/89 norme distinte sull' uso dei marchi sull' etichetta, il legislatore comunitario ha mostrato la sua volontà di limitare la portata dell' art. 3 del regolamento n. 3201/90 all' uso delle diciture come indicazioni che figurano nella designazione di un v.q.p.r.d. e non come elementi costitutivi di un marchio.
22 Questa interpretazione deriva anche dalla formulazione stessa di questo articolo che non fa alcun riferimento alla composizione ed alla presentazione dei marchi.
23 Inoltre, prevedendo che le indicazioni di cui all' art. 11 del regolamento n. 2392/89 sono le uniche ammesse sull' etichetta per la designazione di un v.q.p.r.d., l' art. 12, n. 1, di questo stesso regolamento vi include la possibilità di completare la designazione di un v.q.p.r.d. con un marchio.
24 Per quanto riguarda questa possibilità di completare la designazione o la presentazione di un vino mediante marchi, l' art. 40, n. 2, del regolamento n. 2392/89 stabilisce che questi ultimi non possono comportare parole, parti di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare confusione o indurre in errore le persone cui si rivolgono [punto a)] o che possano essere confusi dalle persone cui sono destinati con la designazione totale o parziale di un v.q.p.r.d. [punto b)].
25 Sorge allora la questione se ci si trovi in presenza di una di queste ipotesi quando il marchio apposto sull' etichetta del prodotto comporta, in caratteri tre volte più grandi, una parola che figura già sulla stessa etichetta come un' indicazione che fa parte della denominazione del v.q.p.r.d.
26 A tal riguardo, l' attrice e la Commissione sostengono che l' aggiunta delle diciture controverse in maniera particolarmente visibile sull' etichetta rischia di creare confusione o indurre in errore i consumatori, in particolare quelli che risiedono al di fuori della Germania.
27 Su tale punto occorre constatare anzitutto che la normativa comunitaria, e in particolare l' art. 40 del regolamento n. 2392/89, non prevede alcuna limitazione circa il tipo dei caratteri e le dimensioni di un marchio rispetto all' indicazione sull' etichetta del nome della regione determinata o dell' unità geografica più piccola della regione determinata.
28 Di conseguenza, non si può ritenere che un marchio, per il fatto che è presentato in maniera attraente, sia tale da creare confusione o da indurre in errore le persone alle quali si rivolge, e ciò anche se contiene una parola designata dalla normativa di cui trattasi come un' indicazione che può essere utilizzata nella denominazione di un v.q.p.r.d.
29 Inoltre la formulazione dell' art. 40 del regolamento n. 2392/89 indica che il fine di questa disposizione è principalmente di vietare l' uso menzognero dei marchi, uso che non è in discussione nella fattispecie.
30 Occorre quindi risolvere la prima e terza questione nel senso che:
1) L' art. 3, n. 2, del regolamento n. 3201/90 dev' essere interpretato nel senso che non si oppone a che l' etichetta dei "Qualitaetsweine mit Praedikat" (vini di qualità con menzione) riproduca di nuovo le diciture "Kabinett", "Spaetlese" o "Auslese", in aggiunta alla loro indicazione obbligatoria (in caratteri dello stesso tipo e della stessa altezza di quelli utilizzati per il nome della regione determinata o per il nome dell' unità geografica più piccola della regione determinata), con veste grafica differente e caratteri di dimensioni maggiori i quali, in particolare, le identificano a prima vista come elementi costitutivi di un marchio.
2) L' art. 3, n. 3, primo comma, lett. a), primo trattino, e secondo comma, del regolamento n. 3201/90 dev' essere interpretato nel senso che non si oppone, per i "Qualitaetsweine b.A." (vini tedeschi di qualità prodotti in regioni determinate), a che la dicitura "Weissherbst" sia riportata sull' etichetta, oltre alla sua indicazione in caratteri utilizzati per la designazione della regione determinata, di nuovo in caratteri di dimensioni maggiori i quali, in particolare, la identificano a prima vista come elemento costitutivo del marchio.
Sulla seconda e quarta questione
31 In considerazione delle soluzioni date alla prima e terza questione, non occorre esaminare la seconda e quarta questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza 16 settembre 1993, dichiara:
1) L' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, dev' essere interpretato nel senso che non si oppone a che l' etichetta dei "Qualitaetsweine mit Praedikat" (vini di qualità con menzione) riproduca di nuovo le diciture "Kabinett", "Spaetlese" o "Auslese", in aggiunta alla loro indicazione obbligatoria (in caratteri dello stesso tipo e della stessa altezza di quelli utilizzati per il nome della regione determinata o per il nome dell' unità geografica più piccola della regione determinata), con veste grafica differente e caratteri di dimensioni maggiori i quali, in particolare, le identificano a prima vista come elementi costitutivi di un marchio.
2) L' art. 3, n. 3, primo comma, lett. a), primo trattino, e secondo comma, del regolamento n. 3201/90, soprammenzionato, dev' essere interpretato nel senso che non si oppone, per i "Qualitaetsweine b.A." (vini tedeschi di qualità prodotti in regioni determinate), a che la dicitura "Weissherbst" sia riportata sull' etichetta, oltre alla sua indicazione in caratteri utilizzati per la designazione della regione determinata, di nuovo in caratteri di dimensioni maggiori i quali, in particolare, la identificano a prima vista come elemento costitutivo del marchio.
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