Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Azienda situata su terreni di proprietà e presi in affitto, situati in parte in uno Stato membro diverso da quello che ha attribuito il quantitativo di riferimento - Collegamento del quantitativo di riferimento all'insieme dei terreni
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, artt. 2, n. 1, e 12, lett. c) e d)]
2 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Norme relative al trasferimento dei quantitativi di riferimento a seguito del trasferimento della proprietà o del possesso - Sfera di applicazione - Restituzione alla scadenza del contratto di affitto di un'azienda la cui gestione non viene proseguita dall'affittuario uscente - Inclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, art. 7, n. 1; regolamenti (CEE) della Commissione nn. 1371/84, art. 5, punto 3, e 1546/88, art. 7, n. 1, punto 3]
Massima
3 Gli artt. 2, n. 1, e 12, lett. c) e d), in combinato disposto fra loro, del regolamento n. 857/84, relativo all'applicazione del prelievo supplementare sul latte, pongono il principio secondo cui il quantitativo di riferimento viene attribuito ai terreni purché sia determinato con riferimento all'insieme dei terreni, situati nel territorio geografico della Comunità, che un produttore ha gestito durante l'anno di riferimento ai fini della produzione di latte. Infatti, in primo luogo, un imprenditore agricolo che produce il quantitativo di latte consegnato nell'insieme dei terreni di sua proprietà e di quelli presi in affitto e che gestisce egli stesso tali terreni in qualità di proprietario e, rispettivamente, in qualità di affittuario, è un produttore ai sensi dell'art. 12, lett. c), del suddetto regolamento e, in secondo luogo, la nozione di azienda di cui all'art. 12, lett. d), dello stesso regolamento non è subordinata alla condizione che, in caso di affitto, le unità di produzione in questione siano situate nel territorio dello Stato membro nel quale viene fornito il latte e che ha attribuito il quantitativo di riferimento.
Ne consegue che il quantitativo di riferimento attribuito nel 1984 da uno Stato membro al produttore nell'ambito del regime del prelievo supplementare sul latte è collegato all'insieme dei terreni di proprietà o presi in affitto, gestiti dal produttore ai fini della produzione di latte durante il periodo di riferimento, anche quando una parte dei terreni è situata in un altro Stato membro.
4 Nel caso di un complesso di unità di produzione di latte preso in affitto che costituisce un'azienda ai sensi dell'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84, le questioni relative al contratto di affitto, e in particolare alla risoluzione di questo, rientrano nel diritto nazionale da applicare, mentre è il regime comunitario del prelievo supplementare a prevedere, per quel che riguarda i quantitativi di riferimento esenti dal prelievo, le conseguenze da trarne. A questo proposito, la riconsegna, alla scadenza del contratto di affitto, di un siffatto complesso di unità di produzione produce effetti giuridici analoghi, ai sensi dell'art. 5, punto 3, del regolamento n. 1371/84, che è divenuto l'art. 7, n. 1, punto 3, del regolamento n. 1546/88, agli effetti determinati dal trasferimento di un'azienda in seguito alla conclusione del contratto di affitto.
Più in particolare, quando, alla scadenza del contratto di affitto, l'ex affittuario non intende continuare la produzione di latte, il quantitativo di riferimento di cui questo dispone ritorna al locatore.
Parti
Nel procedimento C-463/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Verwaltungsgericht di Duesseldorf (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten
e
Landwirtschaftskammer Rheinland, con l'intervento di: Arnold Derksen, Johann Thyssen,
domanda vertente sull'interpretazione del regime del prelievo supplementare sul latte istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 90, pag. 13), nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 68, pag. 1), nonché dal regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch (relatore), e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten, dall'avv. Juergen Lukanow, del foro di Euskirchen;
- per il signor Derksen, dall'avv. signora Mechtild Duesing, del foro di Muenster;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten, rappresentata dall'avv. Juergen Lukanow, della Landwirtschaftskammer Rheinland, rappresentata dalla signora Adelheid Hensen, Assessorin, del signor Derksen, rappresentato dall'avv. signora Mechtild Duesing, e della Commissione, rappresentata dalla signora Claudia Schmidt, all'udienza del 2 maggio 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 maggio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 18 novembre 1993, pervenuta in cancelleria il 13 dicembre successivo, il Verwaltungsgericht di Duesseldorf ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regime del prelievo supplementare sul latte istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 90, pag. 13), nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 68, pag. 1), nonché dal regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta, dopo la scadenza di un contratto di affitto, tra la Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten (in prosieguo: la «Kirchengemeinde»), che è una parrocchia, e la Landwirtschaftskammer Rheinland (in prosieguo: la «Landwirtschaftskammer») a proposito del collegamento di un quantitativo di riferimento a terreni presi in affitto tanto in Germania quanto nei Paesi Bassi.
3 La Kirchengemeinde, secondo le proprie dichiarazioni, è proprietaria di terreni di una superficie foraggiera netta di circa 23,7 ha. La parte più vasta, circa 17,7 ha, si trova nei Paesi Bassi, e l'altra parte in Germania. L'insieme dei terreni è affittato da molto tempo. L'affittuario, a sua volta proprietario di un'azienda di circa 1,07 ha situata in Germania, ha utilizzato tali terreni per produrre latte che ha consegnato ad una latteria tedesca.
4 Al fine di limitare la produzione di latte e latticini nella Comunità, il regolamento n. 856/84 ha inserito nel regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), l'art. 5 quater, che prevede un prelievo supplementare nel caso in cui i quantitativi di latte prodotti superino un quantitativo di riferimento da determinarsi. Secondo la formula A di tale regime, per la quale la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi hanno optato, il quantitativo di riferimento esente dal prelievo supplementare è, in linea di principio, pari al quantitativo di latte consegnato durante l'anno di riferimento dal produttore. La Repubblica federale di Germania ha scelto il 1983 come anno di riferimento.
5 L'art. 5 quater, n. 3, del regolamento n. 804/68 dispone: «La somma dei quantitativi di riferimento (...) non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%».
6 Nel 1984 la Landwirtschaftskammer ha attribuito al predetto affittuario un quantitativo di riferimento. Calcolato sulla base della totalità della produzione di latte dell'interessato durante l'anno di riferimento, tale quantitativo ammontava, allora, a 182 000 kg.
7 A seguito del decesso dell'affittuario, nel 1989, il quantitativo di riferimento fissato, previa correzione, in 191 004 kg, veniva inizialmente trasferito dalla Landwirtschaftskammer a una società semplice fondata dall'erede dell'affittuario e dal signor Derksen, interveniente nella causa principale, al fine di gestire in comune i loro quantitativi di riferimento. Indi, dopo lo scioglimento della società, il 15 novembre 1990, derivante dalla risoluzione del contratto di affitto, al signor Derksen sono stati trasferiti, su domanda 13 dicembre 1990, in aggiunta ai suoi quantitativi di riferimento, quelli detenuti dall'erede dopo aver acquistato i terreni appartenenti a quest'ultima nonché i suoi quantitativi di riferimento.
8 Il 5 dicembre 1991 la Kirchengemeinde chiedeva, per quanto riguarda i terreni situati nei Paesi Bassi, il rilascio di un'attestazione ai sensi dell'art. 9, n. 2, punto 3, del regolamento vertente sui quantitativi di latte garantiti (Milch-Garantiemengen-Verordnung) nella quale si certificasse che, alla risoluzione del rapporto di affitto di fondi rustici e a seguito del trasferimento a suo vantaggio dell'utilizzazione delle superfici agricole situate nei Paesi Bassi, le sarebbero stati attribuiti i quantitativi di riferimento.
9 Tale domanda veniva respinta dalla Landwirtschaftskammer con la motivazione che il principio secondo cui il quantitativo di riferimento è collegato alla superficie utilizzata è, a causa dell'attribuzione di un quantitativo globale garantito a ciascuno Stato membro di cui ciascun quantitativo di riferimento fa parte, necessariamente limitato al territorio nazionale, di guisa che non è consentito collegare una quota di latte tedesca a terreni situati al di fuori della Germania.
10 Di conseguenza, la Kirchengemeinde ha adito il Verwaltungsgericht. Nell'ordinanza di rinvio quest'ultimo esprime dubbi quanto alla legittimità del diniego della Landwirtschaftskammer. Risulta dall'ordinanza che tale giudice ritiene che, qualora i terreni considerati non fossero situati nei Paesi Bassi, ma in Germania, la Landwirtschaftskammer sarebbe tenuta a rilasciare un attestato di trasferimento di una parte del quantitativo di riferimento proporzionale alle superfici appartenenti alla parrocchia.
11 Il Verwaltungsgericht di Duesseldorf ha quindi sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la seguente questione pregiudiziale:
«Se il quantitativo di riferimento attribuito il 2 aprile 1984 a un produttore tedesco di latte che gestiva un'azienda agricola in Germania, nonché taluni terreni presi in affitto in Germania e nei Paesi Bassi, e consegnava latte a un acquirente tedesco, potesse essere in parte collegato ai terreni da lui presi in affitto nei Paesi Bassi, con la conseguenza che il quantitativo di riferimento corrispondente, alla scadenza del contratto di affitto, è trasferito al locatore, o se la quota attribuita al produttore di latte tedesco potesse essere collegata solo ai terreni tedeschi».
12 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza, in primo luogo, a quali quote dei terreni presi in affitto in Germania, utilizzati ai fini della produzione di latte, viene collegato un quantitativo di riferimento nel caso in cui una parte delle terre sia situata in un altro Stato membro. In secondo luogo, il giudice nazionale chiede che si precisi il regime applicabile a tale quantitativo di riferimento in caso di risoluzione del contratto di affitto.
Sul collegamento della quota di latte a terreni situati in un altro Stato membro
13 Risulta dall'ordinanza di rinvio che la questione si riferisce al principio che disciplina il regime delle quote di latte secondo il quale un quantitativo di riferimento viene collegato, al momento della sua attribuzione, ai terreni utilizzati dal titolare nella produzione di latte. Tale principio, secondo il giudice nazionale, sarebbe posto dalla normativa comunitaria vigente in materia di prelievo supplementare.
14 A questo proposito si deve rilevare che il principio del collegamento del quantitativo di riferimento ai terreni risulta dall'art. 2 del regolamento n. 857/84, combinato con l'art. 12, lett. c) e d), dello stesso regolamento.
15 Nell'ambito della formula A, l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 857/84 dispone che «Il quantitativo di riferimento (...) è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell'anno civile 1981, aumentato dell'1%».
16 Secondo la definizione data dall'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, il produttore è un «imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità (...)». L'art. 12, lett. d), dello stesso regolamento contempla, con il termine «azienda», «il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità».
17 Dalle definizioni della nozione di «produttore» e, di conseguenza, di «azienda» di cui all'art. 12, lett. c) e d), del regolamento n. 857/84 risulta, secondo la sentenza 9 luglio 1992, causa C-236/90, Maier (Racc. pag. I-4483, punto 11), che la nozione di produttore si riferisce unicamente all'imprenditore agricolo che, ai fini della produzione di latte, gestisca un complesso di unità produttive sotto la propria responsabilità.
18 Se, nella citata sentenza Maier, punti 11 e 12, la Corte ha riconosciuto all'affittuario, a differenza del locatore, la qualità di produttore, lo stesso deve valere per un imprenditore agricolo quando produce il quantitativo di latte consegnato nell'insieme dei terreni di sua proprietà e di quelli presi in affitto e gestisce egli stesso tali terreni in qualità di proprietario e, rispettivamente, in qualità di affittuario.
19 Per quanto riguarda in particolare le condizioni che devono essere soddisfatte dall'insieme delle unità di produzione gestite dal produttore, e cioè dalle varie parcelle di terreno di proprietà e prese in affitto, la Landwirtschaftskammer, nelle osservazioni orali, e il signor Derksen ritengono che il quantitativo di riferimento possa essere collegato unicamente ai terreni situati nello Stato membro che l'ha attribuito. Tale limitazione del collegamento a terreni situati nello Stato membro che ha concesso la quota di latte sarebbe necessaria per garantire la stabilità del quantitativo globale garantito a ciascuno Stato membro. Per contro, la Kirchengemeinde e la Commissione respingono la tesi di un qualsiasi principio di territorialità al momento dell'attribuzione della quota di latte.
20 Quest'ultima tesi dev'essere accolta.
21 Risulta infatti dalla sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 9), che l'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84 fa riferimento ad ogni complesso di unità di produzione che soddisfi due requisiti, ossia che le unità siano gestite da un produttore, vale a dire da un soggetto che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore o che effettua consegne all'acquirente [art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84], e siano situate nel territorio geografico della Comunità.
22 La nozione di azienda non è quindi subordinata alla condizione che, in caso di affitto, le unità di produzione in questione siano situate nel territorio dello Stato membro nel quale viene fornito il latte e che ha attribuito il quantitativo di riferimento. Quindi, il regime dei quantitativi di riferimento non osta a che una parte delle unità di produzione sia situata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova la latteria cui il latte viene consegnato.
23 Di conseguenza, si deve concludere che gli artt. 2, n. 1, e 12, lett. c) e d), letti congiuntamente, pongono il principio secondo cui il quantitativo di riferimento viene attribuito ai terreni purché sia determinato con riferimento all'insieme dei terreni che un produttore ha gestito durante l'anno di riferimento ai fini della produzione di latte.
24 Tale principio di collegamento del quantitativo di riferimento ai terreni gestiti al momento della sua attribuzione ha d'altronde trovato, nel caso in cui sia ceduta parte di un'azienda, espressione specifica nel principio generale secondo cui il quantitativo di riferimento è attribuito al cessionario in proporzione ai terreni ceduti (v. sentenza 19 maggio 1993, causa C-81/91, Twijnstra, Racc. pag. I-2455, punto 25).
25 Quanto agli effetti di tale interpretazione, si deve poi rilevare che il regime dei quantitativi di riferimento, così interpretato, non contrasta, nel caso di specie, né con la necessità di garantire la conservazione della stabilità dell'attribuzione dei quantitativi globali garantiti a ciascuno Stato membro, invocata dalla Landwirtschaftskammer e dal signor Derksen, né, in particolare, con lo scopo perseguito dal regime dei quantitativi di riferimento, che è quello di limitare la produzione comunitaria di latte.
26 A tenore dell'art. 5 quater, n. 3, del regolamento n. 804/68, la somma dei quantitativi di riferimento individuali attribuiti da uno Stato membro non può superare il quantitativo globale garantito allo stesso Stato membro. Così, il quantitativo globale garantito ha l'effetto di limitare ciascuna produzione nazionale ai quantitativi di latte prodotti nel 1981.
27 Supponendo che nel 1981 - e nessun elemento del fascicolo lo contraddice - la totalità della produzione di latte del produttore, compresa la quota di produzione corrispondente ai terreni situati nell'altro Stato membro, sia stata consegnata ad una latteria dello Stato membro interessato, essa si trova - a differenza dei fatti all'origine della causa Graff (sentenza 14 luglio 1994, causa C-351/92, Racc. pag. I-3361) - inserita nel calcolo del quantitativo globale garantito di questo Stato membro. Se in seguito viene attribuito un quantitativo di riferimento corrispondente al quantitativo così preso in considerazione all'atto della determinazione del quantitativo globale garantito, risulta escluso qualsiasi rischio di superamento del quantitativo globale garantito.
28 La prima parte della questione va quindi risolta nel senso che il quantitativo di riferimento attribuito nel 1984 da uno Stato membro a un produttore nell'ambito del regime del prelievo supplementare è collegato all'insieme dei terreni di proprietà o presi in affitto, gestiti dal produttore ai fini della produzione di latte, anche quando una parte dei terreni è situata in un altro Stato membro.
Sul regime che si applica in caso di risoluzione del contratto di affitto
29 Per dare una soluzione utile alla parte della questione relativa al regime che si applica in caso di risoluzione del contratto di affitto, occorre anzitutto rilevare che dall'art. 7 dei regolamenti nn. 857/84 e 1546/88 risulta che, in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento, in linea di principio, viene trasferito totalmente o in parte all'acquirente, al locatario o all'erede.
30 In caso di scadenza del contratto di affitto, la Corte ha interpretato nella citata sentenza Wachauf, punto 13, l'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 857/84, considerati congiuntamente, nel senso che il legislatore comunitario ha inteso che, in linea di principio, alla scadenza del contratto il quantitativo di riferimento ritorni al locatore che rientra nel godimento dell'azienda, fatta salva tuttavia la facoltà degli Stati membri di attribuire il quantitativo di riferimento, per intero o parzialmente, all'affittuario uscente.
31 Più in particolare, in base all'art. 5, punto 3, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), applicabile all'epoca dei fatti della causa principale, che è divenuto l'art. 7, n. 1, punto 3, del regolamento n. 1546/88, la Corte ha affermato nella citata sentenza Wachhauf, punto 15, che la riconsegna, alla scadenza del contratto, di un'azienda affittata produce effetti giuridici paragonabili, ai sensi dell'art. 5, punto 3, del regolamento n. 1371/84, agli effetti determinati dal trasferimento di detta azienda in seguito alla conclusione del contratto di affitto, poiché le due operazioni comportano un mutamento nel possesso delle unità di produzione di cui trattasi nell'ambito dei rapporti contrattuali istituiti dal contratto di affitto. Di conseguenza, la riconsegna, alla scadenza del contratto di affitto, di un complesso di unità di produzione agricola concesso in affitto rientra nella sfera di applicazione dell'art. 5, punto 3, del regolamento n. 1371/84 se il suo trasferimento risultante dalla conclusione del contratto di affitto rientra nel campo di applicazione del punto 1 dello stesso articolo, come avviene qualora trattasi di un'«azienda» ai sensi dell'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84, come interpretato sopra nella soluzione data alla questione sollevata dal giudice nazionale.
32 Da queste considerazioni risulta che, se le questioni relative al contratto di affitto, e in particolare alla risoluzione di questo, rientrano nel diritto nazionale che si applica nella fattispecie di cui alla causa principale, è il regime comunitario del prelievo supplementare a prevedere, per quel che riguarda i quantitativi di riferimento, le conseguenze da trarne.
33 Quindi, come ha osservato l'avvocato generale nel paragrafo 26 delle sue conclusioni, i quantitativi di riferimento di cui dispone un affittuario tornano, in via di principio, al proprietario quando l'affittuario lascia un'azienda, a meno che gli Stati membri non si avvalgano della facoltà loro conferita dall'art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, nella versione di cui al regolamento n. 590/85, e dall'art. 7, punto 4, del regolamento n. 1546/88.
34 Nel caso di specie, la questione se si sia fatto uso, a favore dell'affittuario uscente, della facoltà conferita dall'art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, nella versione di cui al regolamento n. 590/85, e dall'art. 7, punto 4, del regolamento n. 1546/88, è irrilevante. Risulta in particolare dal testo dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, modificato, che tale facoltà si riferisce solo al caso in cui l'affittuario uscente intenda continuare la produzione di latte. Orbene, dal fascicolo di causa risulta che dopo la vendita della sua azienda l'erede non prevede più di produrre latte.
35 Occorre quindi concludere che, alla scadenza del contratto di affitto, il quantitativo di riferimento ritorna al locatore quando l'ex affittuario non intende continuare la produzione di latte.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
36 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Duesseldorf con ordinanza 18 novembre 1993, dichiara:
Il quantitativo di riferimento attribuito nel 1984 da uno Stato membro a un produttore nell'ambito del regime del prelievo supplementare è collegato all'insieme dei terreni di proprietà o presi in affitto, gestiti dal produttore ai fini della produzione di latte, anche qualora una parte dei terreni sia situata in un altro Stato membro. Alla scadenza del contratto di affitto il quantitativo di riferimento ritorna al locatore quando l'ex affittuario non intende continuare la produzione di latte.
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