Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso d' annullamento ° Ricorso proposto avverso una decisione meramente confermativa di una decisione precedente ° Irricevibilità
(Trattato CE, art. 173)
Massima
Una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non è un atto impugnabile con ricorso d' annullamento.
Parti
Nel procedimento C-480/93 P,
Zunis Holding SA, società di diritto lussemburghese, con sede a Lussemburgo,
Finan Srl, società di diritto italiano, con sede a Bergamo (Italia),
Massinvest SA, società di diritto svizzero, con sede a Mendrisio (Svizzera),
con gli avv.ti Nicholas Forwood, QC, del foro di Inghilterra e del Galles, e Stanley Crossick, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 15, Côte d' Eich,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso volto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 28 ottobre 1993 nella causa T-83/92, Zunis Holding e a./Commissione (Racc. pag. II-1169),
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico, e Richard Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann e P. Jann, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 6 luglio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 settembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 28 dicembre 1993, la Zunis Holding SA, la Finan Srl e la Massinvest SA (in prosieguo: le "ricorrenti"), ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE della Corte di giustizia hanno impugnato la sentenza 28 ottobre 1993, causa T-83/92, Zunis Holding e a./Commissione (Racc. pag. II-1169; in prosieguo: la "sentenza impugnata"), con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il loro ricorso diretto all' annullamento della decisione che allegavano essere contenuta nella lettera 31 luglio 1992, inviata dalla Commissione alle ricorrenti, lettera nella quale si negava la riapertura del procedimento nella pratica n. IV/M.159 ° Mediobanca/Generali (GU 1991, C 334, pag. 23).
2 Come si evince dalla sentenza impugnata (punti 1-6), il 27 novembre 1991 la Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA (in prosieguo: "Mediobanca") ha notificato alla Commissione, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rettificata pubblicata nella GU 1990, L 257, pag. 14; in prosieguo: il "regolamento n. 4064/89"), l' operazione mediante la quale ha aumentato la propria partecipazione nel capitale delle Assicurazioni Generali SpA (in prosieguo: le "Generali") dal 5,98% al 12,84%.
3 Con decisione 19 dicembre 1991 la Commissione, a norma dell' art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89, ha disposto che l' operazione notificatale non rientrava nell' ambito di applicazione del regolamento, atteso che, a seguito di tale operazione, Mediobanca non sarebbe stata in grado di svolgere, da sola o insieme ad altre imprese, un' "influenza determinante" sulle Generali.
4 Il 19 marzo 1992 il quotidiano italiano Il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo recante il testo integrale di un accordo, che fino ad allora sarebbe rimasto segreto, sottoscritto a Parigi il 26 giugno 1985 tra le Generali, Mediobanca, loro azionista principale, e la Lazard Frères de Paris (in prosieguo: la "Lazard"), la cui controllata Euralux SA era il secondo azionista delle Generali con il 4,77% del capitale. L' accordo prevedeva in particolare l' istituzione di un comitato direttivo, composto da rappresentanti delle Generali e dai loro due principali azionisti, incaricato di esaminare i problemi di interesse comune delle Generali e di intervenire nella nomina di una parte dei componenti degli organi amministrativi e direttivi di tale società.
5 Le ricorrenti, che affermano di aver avuto conoscenza di tale articolo "verso la fine di marzo o l' inizio di aprile del 1992", il 6 maggio 1992 hanno preso contatto ufficiosamente con i servizi della Commissione, prima di proporre una formale domanda di riapertura del procedimento con lettera 26 giugno 1992. Nella domanda hanno dedotto essenzialmente che la decisione 19 dicembre 1991 si fondava su una valutazione erronea dell' influenza e del controllo effettivamente esercitati da Mediobanca, da sola o insieme alla Lazard, prima dell' aumento della sua quota, valutazione che poteva dipendere soltanto dal fatto che la Commissione fosse insufficientemente o erroneamente informata del contenuto dell' accordo stipulato tra Mediobanca, Lazard e Generali.
6 Con lettera 31 luglio 1992 la Commissione, a firma del direttore generale della concorrenza, ha respinto la domanda replicando, in particolare, che la decisione 19 dicembre 1991 non era affatto fondata su informazioni erronee, come veniva allegato, in quanto "la Commissione era al corrente dell' accordo di Parigi del 1985 e ne (aveva) tenuto conto nell' adottare la decisione".
7 Il 30 settembre 1992 le ricorrenti hanno proposto al Tribunale un ricorso d' annullamento avverso la decisione che asserivano essere contenuta nella lettera 31 luglio 1992. I motivi su cui si fonda il ricorso sono esposti ai punti 19-21 della sentenza impugnata.
8 La Commissione ha eccepito l' irricevibilità del ricorso, deducendo in particolare (v. punti 14-18 della sentenza impugnata) che la lettera 31 luglio 1992 non costituiva un atto che riguardasse direttamente e individualmente le ricorrenti, atteso che queste non erano legittimate a contestare la decisione iniziale 19 dicembre 1991 né a chiedere la riapertura del procedimento sfociato nella decisione in parola.
9 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto l' eccezione sollevata dalla Commissione, dichiarando il ricorso irricevibile.
10 Le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di respingere l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e di rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul merito.
11 Occorre anzitutto accertare se la lettera 31 luglio 1992 costituisca un atto impugnabile. La questione è stata peraltro sollevata dalla Commissione tanto dinanzi al Tribunale quanto dinanzi alla Corte.
12 Occorre rilevare in proposito che la pubblicazione dell' articolo sul quotidiano Il Sole 24 Ore, all' origine delle domande sottoposte dalle ricorrenti alla Commissione, non ha costituito, considerate le circostanze del caso, un fatto nuovo. Si evince infatti dal testo stesso della decisione 19 dicembre 1991, come pubblicato, e ancor più nella versione riservata di tale decisione, resa nota alle ricorrenti nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, che la Commissione era al corrente dell' accordo menzionato dal quotidiano italiano allorché ha adottato la decisione 19 dicembre 1991. D' altra parte, le ricorrenti non contestano in realtà nell' ambito della presente impugnazione che la Commissione fosse al corrente dell' accordo al momento in cui ha adottato la decisione, ma censurano la valutazione che la Commissione ha compiuto di tale accordo.
13 In questo contesto, la risposta fornita dalla Commissione il 31 luglio 1991 costituiva, come la stessa sostiene, una decisione meramente confermativa della propria decisione 19 dicembre 1991. Essa si limitava infatti a comunicare alle ricorrenti che la Commissione era al corrente dell' accordo e che non riteneva necessario, pertanto, modificare la propria decisione.
14 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non è un atto impugnabile (v., in particolare, sentenze 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, punto 4, e 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement/Commissione, Racc. pag. 6473, punto 16).
15 Alla luce di quanto sopra, il ricorso proposto dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale era irricevibile e poteva soltanto essere respinto. Ne consegue che il dispositivo della sentenza impugnata, seppure per motivi di diritto diversi da quelli esposti dal Tribunale, è fondato (v. ordinanza 3 dicembre 1992, causa C-32/92 P, Moat/Commissione, Racc. pag. I-6379, punto 11).
16 Il ricorso proposto avverso la sentenza de qua deve essere pertanto respinto, senza che occorra esaminare i motivi dedotti dalle ricorrenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e devono pertanto essere condannate alle spese del presente grado del giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
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