Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione contro l' invalidità ° Presupposti per l' erogazione delle prestazioni ° Normativa dello Stato membro competente che stabilisce una condizione relativa allo stato di salute del lavoratore al momento della sua iscrizione ° Obbligo di tener conto dei periodi di iscrizione compiuti ai sensi della normativa di un altro Stato membro
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 38, n. 1)
Massima
L' art. 38, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che, qualora la normativa vigente in uno Stato membro subordini l' attribuzione di prestazioni di invalidità in particolare alla condizione che lo stato di salute del lavoratore, al momento della sua iscrizione al regime da essa stabilito, non abbia fatto presumere all' ente, a breve scadenza, l' insorgere della sua inabilità al lavoro, seguita da invalidità, l' ente competente deve tener conto anche dei periodi di assicurazione compiuti dall' interessato in base alla normativa di un altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti in base alla normativa che esso applica.
Infatti, poiché non è che l' espressione in materia di assicurazione contro l' invalidità della regola del cumulo dei periodi di assicurazione, di residenza o di occupazione, che costituisce uno dei principi fondamentali del coordinamento comunitario dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri, mirante a garantire che l' esercizio del diritto alla libera circolazione conferito dal Trattato non abbia l' effetto di privare un lavoratore dei vantaggi previdenziali ai quali egli avrebbe potuto aver diritto se avesse compiuto la sua carriera in un unico Stato membro, l' art. 38, n. 1, osta a che l' ente competente consideri l' inizio dell' assicurazione in base alla normativa che esso applica come il dies a quo dei periodi di assicurazione da prendere in considerazione ai fini della liquidazione delle prestazioni di invalidità.
Parti
Nel procedimento C-481/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dall' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
R. Moscato
e
Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 13, n. 2, lett. a), e 39, nn. 1 e 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A.M. La Pergola
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, dal signor C.R.J.A.M. Brent, direttore della sezione amministrazione e affari giuridici dell' associazione "Gemeenschappelijk Administratiekantoor", in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia e dal signor B.J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, rappresentato dal signor F.W.M. Keunen, collaboratore giuridico dell' associazione "Gemeenschappelijk Administratiekantoor", e della Commissione, rappresentata dal signor B.J. Drijber, all' udienza del 4 maggio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 giugno 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 15 ottobre 1992, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 1993, l' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 13, n. 2, lett. a), e 39, nn. 1 e 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra il signor Moscato e la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (nuova associazione professionale generale) in ordine all' attribuzione di indennità per inabilità al lavoro.
3 Durante gli anni 1979 e 1980, il signor Moscato, cittadino italiano, ha lavorato in Belgio, durante sei mesi, come minatore. Successivamente, pur conservando la sua residenza in detto paese, egli ha prestato la sua attività lavorativa dal 10 marzo 1981 al 28 febbraio 1985 presso la società Sphinx NV a Maastricht. Venuto a cessare detto rapporto di lavoro per via di una riorganizzazione dell' impresa, il signor Moscato ha beneficiato, dal 28 febbraio 1985 al 13 novembre 1987, in quanto ex lavoratore frontaliero, di prestazioni di disoccupazione a carico del competente ente belga in forza dell' art. 71, n. 1, lett. a), punto ii), del regolamento n. 1408/71.
4 A partire dal 13 novembre 1987 egli ha lavorato temporaneamente presso la fabbrica Chesswick a Roermond (Paesi Bassi).
5 Il 9 febbraio 1988 il signor Moscato ha cessato ogni attività lavorativa a causa di disturbi psichici. A decorrere da detta data fino all' 8 febbraio 1989 ha ricevuto prestazioni di malattia, in base alla Ziektewet (legge sulle indennità di malattia, in prosieguo: la "ZW"), a carico della Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, responsabile dell' applicazione di detta legge.
6 Nel maggio 1989 quest' ultima associazione comunicava al signor Moscato che aveva deciso di non accordargli, a decorrere dal 9 febbraio 1989, le indennità per inabilità al lavoro in forza dell' Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 11 dicembre 1975 (legge generale sull' inabilità al lavoro, Stb 674, in prosieguo: l' "AAW") o della Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 18 febbraio 1966 (legge sull' assicurazione contro l' inabilità al lavoro, Stb 84, in prosieguo: la "WAO").
7 Detto provvedimento si basava sul fatto che lo stato di salute del signor Moscato in data 13 novembre 1987, data dell' inizio della sua ultima occupazione lavorativa nei Paesi Bassi, faceva manifestamente presumere che l' inabilità al lavoro sarebbe sopraggiunta entro sei mesi da detta data.
8 L' AAW, entrata in vigore il 1 ottobre 1976, si applica in via di principio ai residenti di età inferiore ai 65 anni, nonché ai non residenti, di età inferiore ai 65 anni e che sono soggetti all' imposta sul reddito per un lavoro subordinato svolto nei Paesi Bassi.
9 La WAO, entrata in vigore il 1 luglio 1967, disciplina l' assicurazione sociale obbligatoria contro l' inabilità al lavoro per i lavoratori subordinati di età inferiore ai 65 anni ed equiparati.
10 In caso di cumulo di una prestazione AAW con una prestazione WAO, viene erogata soltanto la prestazione WAO, salvo qualora la prestazione AAW sia ad essa superiore, nel qual caso la prestazione AAW viene erogata come supplemento per la differenza fra le due prestazioni (art. 36 bis dell' AAW).
11 Per negare al signor Moscato le prestazioni in forza dell' AAW o della WAO, l' associazione di categoria si è basata sugli artt. 21, n. 1, initio e lett. c), dell' AAW e 30, n. 1, initio e lett. b), della WAO.
12 Dette norme stabiliscono che l' associazione di categoria è autorizzata a non tener conto, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, dell' inabilità al lavoro subentrata entro sei mesi dal momento in cui l' assicurazione si è iniziata, qualora lo stato di salute dell' interessato all' inizio dell' assicurazione facesse manifestamente presumere che l' inabilità al lavoro sarebbe sopraggiunta entro sei mesi.
13 Il signor Moscato ha proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego dell' associazione professionale dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, il quale ha ritenuto che la soluzione della controversia sollevasse questioni relative all' interpretazione degli artt. 13, n. 2, lett. a), e 39, nn. 1 e 5, del regolamento n. 1408/71, in particolare alla luce di varie sentenze della Corte di giustizia emesse in materia di determinazione della normativa applicabile in base alle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71. Si tratta delle sentenze 12 giugno 1986, causa 302/84, Ten Holder, (Racc. pag. 1821), 21 febbraio 1991, causa C-140/88, Noij (Racc. pag. 387), 21 febbraio 1991, causa C-245/88, Daalmeijer (Racc. pag. 555), e 29 giugno 1988, causa 58/87, Rebmann (Racc. pag. 3467).
14 Di conseguenza, l' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
1) "Se l' art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, tenuto conto anche della sentenza Rebmann, debba essere interpretato nel senso che il ricorrente, durante il periodo in cui ha ricevuto in Belgio un' indennità di disoccupazione, è rimasto soggetto alla legislazione olandese".
2) "Qualora la questione 1) venga risolta affermativamente, se l' art. 39, n. 5, del regolamento (CEE) n. 1408/71 impedisca di ritenere, tenuto conto anche delle sentenze Noij e Daalmeijer, che il ricorrente sia rimasto soggetto alla legislazione olandese in materia di prestazioni di invalidità, in quanto, come lavoratore frontaliero da lungo tempo disoccupato, egli riceveva una prestazione di disoccupazione dall' ente del suo paese di residenza".
3) "Se il disposto di cui all' art. 39, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, tenuto conto altresì del principio della libera circolazione dei lavoratori, che peraltro sta alla base del regolamento (CEE) n. 1408/71, osti a che al ricorrente venga opposta la 'disposizione sulla selezione dei rischi' contenuta negli artt. 30, n. 1, lett. b), della WAO, e 21, n. 1, lett. c) dell' AAW".
Sull' ambito normativo comunitario
15 Ai fini del coordinamento dei regimi di invalidità degli Stati membri, il regolamento n. 1408/71 effettua una distinzione a seconda che il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente a normative dette "di tipo A" o ad almeno una normativa detta "di tipo B" (artt. 37-43).
16 In base alla normativa di tipo A, l' importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione (artt. 37-39). Le normative nazionali in materia di invalidità di tipo A sono menzionate nell' allegato IV del regolamento.
17 Per contro, nella normativa di tipo B l' importo delle prestazioni di invalidità è fissato in funzione della durata dei periodi di assicurazione (art. 40).
18 Se il lavoratore è stato soggetto esclusivamente a normative di tipo A, l' ente dello Stato membro la cui normativa era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l' inabilità al lavoro seguita da invalidità determina, secondo le disposizioni di tale normativa, se l' interessato soddisfa le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni (art. 39, n. 1).
19 Qualora detta normativa subordini l' acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l' ente deve applicare le norme sul cumulo dettate dall' art. 38 del regolamento.
20 Pertanto, i periodi di assicurazione o di residenza compiuti in base alle varie normative alle quali il lavoratore è stato soggetto sono cumulati e presi in considerazione, per quanto necessario, come se si trattasse di periodi compiuti in base alla normativa applicata dall' ente debitore della prestazione.
21 Peraltro, l' interessato che soddisfa le condizioni della normativa qui sopra considerata ottiene le prestazioni esclusivamente dall' ente competente, di modo che siano evitati i cumuli delle normative nazionali di tipo A, applicabili alla liquidazione delle prestazioni di invalidità, e le complicazioni che possono risultarne (art. 39, n. 2).
Sulle circostanze rilevanti del caso di specie
22 Nella fattispecie, dal fascicolo del procedimento nazionale trasmesso alla Corte emerge che il signor Moscato è stato esclusivamente soggetto, in materia di invalidità, alle normative olandese e belga, le quali, come risulta dall' allegato IV del regolamento, costituiscono entrambe normative di tipo A.
23 Si deve del pari rilevare che il 9 febbraio 1988, data in cui è insorta la sua inabilità al lavoro, seguita da invalidità, il signor Moscato era soggetto alla normativa dei Paesi Bassi a causa dell' esercizio di un' attività subordinata sul territorio di questo Stato.
24 Dagli elementi sopra riassunti discende, in primo luogo, che la liquidazione delle prestazioni di invalidità alle quali il signor Moscato può aver diritto rientra nell' ambito d' applicazione degli artt. 38 e 39 del regolamento e, in secondo luogo, che la normativa olandese è la normativa esclusivamente applicabile per la liquidazione di tali prestazioni a favore del signor Moscato, a norma dell' art. 39, nn. 1 e 2.
25 Tenuto conto di quanto precede, occorre affrontare la terza questione sollevata dal giudice nazionale prima di esaminare le prime due questioni.
Sulla terza questione
26 Con la terza questione il giudice a quo mira, in sostanza, ad avere chiarimenti sulle implicazioni, per l' ente competente, delle norme sopra ricordate del regolamento n. 1408/71 e del principio della libera circolazione dei lavoratori, qualora, come nella specie, la normativa che il detto ente applica disponga che quest' ultimo è autorizzato a non tener conto, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, dell' inabilità al lavoro subentrata entro sei mesi dall' inizio dell' assicurazione del lavoratore se, in tale momento, lo stato di salute del lavoratore faceva presumere che l' inabilità al lavoro sarebbe sopraggiunta entro sei mesi.
27 Va subito ricordato che l' art. 51 del Trattato ha affidato al Consiglio il compito di adottare, in materia di sicurezza sociale, le misure necessarie per l' instaurazione della libera circolazione dei lavoratori. Alla luce di questo obiettivo si devono pertanto interpretare le disposizioni del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, sentenza 9 agosto 1994, causa C-406/93, Reichling, Racc. pag. I-4061, punto 21).
28 La regola del cumulo dei periodi di assicurazione, di residenza o di occupazione, enunciata dall' art. 51, lett. a), del Trattato, quale attuata, in particolare, dall' art. 38, n. 1, del regolamento n. 1408/71 in materia di assicurazione contro l' invalidità, costituisce uno dei principi fondamentali del coordinamento comunitario dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri, mirante a garantire che l' esercizio del diritto alla libera circolazione conferito dal Trattato non abbia l' effetto di privare un lavoratore dei vantaggi previdenziali ai quali egli avrebbe potuto aver diritto se avesse compiuto la sua carriera in un unico Stato membro. Una conseguenza del genere potrebbe infatti dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (v., in particolare, sentenza 5 ottobre 1994, causa C-165/91, Van Munster, Racc. pag. I-4661, punto 27).
29 Di conseguenza, qualora la normativa dello Stato competente subordini l' attribuzione delle prestazioni di invalidità al fatto che, al momento dell' inizio dell' assicurazione, lo stato di salute dell' assicurato non abbia fatto presumere, a breve scadenza, un' inabilità al lavoro, seguita da invalidità, è compito dell' ente competente, a norma dell' art. 38, n. 1, del regolamento, tener conto anche dei periodi di assicurazione compiuti dall' interessato in base alla normativa di un altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti in base alla normativa che esso applica.
30 L' art. 38, n. 1, del regolamento osta quindi a che l' ente competente consideri l' inizio dell' assicurazione in base alla normativa che esso applica come il dies a quo dei periodi di assicurazione da prendere in considerazione ai fini della liquidazione delle prestazioni di invalidità.
31 Alla luce delle precedenti considerazioni, la terza questione dev' essere risolta dichiarando che l' art. 38, n. 1, del regolamento dev' essere interpretato nel senso che, qualora la normativa vigente in uno Stato membro subordini l' attribuzione di prestazioni di invalidità in particolare alla condizione che lo stato di salute del lavoratore, al momento della sua iscrizione al regime da essa stabilito, non abbia fatto presumere, a breve scadenza, l' insorgere della sua inabilità al lavoro, seguita da invalidità, l' ente competente deve tener conto anche dei periodi di assicurazione compiuti dall' interessato in base alla normativa di un altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti in base alla normativa che esso applica.
Sulla prima e sulla seconda questione
32 Tenuto conto della soluzione data alla terza questione, non si devono risolvere le prime due questioni sollevate dal giudice a quo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam con ordinanza 15 ottobre 1992, dichiara:
L' art. 38, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) 2 giugno 1983, n. 2001, dev' essere interpretato nel senso che, qualora la normativa vigente in uno Stato membro subordini l' attribuzione di prestazioni di invalidità in particolare alla condizione che lo stato di salute del lavoratore, al momento della sua iscrizione al regime da essa stabilito, non abbia fatto presumere, a breve scadenza, l' insorgere della sua inabilità al lavoro, seguita da invalidità, l' ente competente deve tener conto anche dei periodi di assicurazione compiuti dall' interessato in base alla normativa di un altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti in base alla normativa che esso applica.
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