Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parti
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Nel procedimento C-19/93 P,
Rendo NV, società di diritto olandese, con sede in Hoogeveen (Paesi Bassi),
Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV, società di diritto olandese, con sede in Almelo (Paesi Bassi),
Regionaal Energiebedrijf Salland NV, società di diritto olandese, con sede in Deventer (Paesi Bassi),
con l' avv. T.R. Ottervanger, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. S. Oostvogels, 13, rue Aldringen,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 18 novembre 1992, nella causa T-16/91, Rendo e a./Commissione (Racc. pag. II-2417),
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven NV, società di diritto olandese, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), con gli avv.ti M. van Empel e O.W. Brouwer, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. M. Loesch, 8, rue Zithe,
interveniente,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, F.A. Schockweiler (relatore), P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Il 19 ottobre 1995, la Corte (Sesta Sezione) ha pronunciato una sentenza nella causa C-19/93 P.
2 La sentenza contiene un' inesattezza evidente che occorre rettificare d' ufficio in forza dell' art. 66 del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
così provvede:
1) Il testo rettificato del punto 15 è il seguente:
"Quanto al secondo capo dell' eccezione sollevata, si deve ricordare che, nella sentenza Almelo e a., la Corte ha dichiarato che, per tanto che il giudice nazionale abbia accertato l' esistenza di una posizione dominante collettiva, sia l' art. 85 sia l' art. 86 del Trattato ostano all' applicazione da parte di un' impresa di distribuzione regionale di energia elettrica di una clausola di approvvigionamento esclusivo contenuta nelle condizioni generali di vendita, che vieta a un distributore locale di importare energia destinata alla pubblica distribuzione. La detta sentenza impone dunque al giudice a quo di dichiarare la nullità della clausola di cui trattasi nei rapporti contrattuali tra le parti della controversia principale, per tanto che esso accerti che la restrizione della concorrenza non è necessaria per consentire alla detta impresa di distribuzione di adempiere il suo compito di interesse generale ai sensi dell' art. 90, n. 2, del Trattato".
2) L' originale della presente ordinanza è allegato all' originale della sentenza rettificata. Di questa ordinanza va fatta menzione a margine dell' originale della sentenza.
Lussemburgo, 24 aprile 1996.
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