Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Atti che producono effetti giuridici vincolanti ° Parere indirizzato dalla Commissione agli organi nazionali incaricati di adottare i provvedimenti prescritti da un regolamento nell' ambito della politica agricola comune
(Trattato CEE, art. 173)
2. Eccezione di illegittimità ° Carattere incidentale ° Ricorso principale irricevibile ° Irricevibilità dell' eccezione
(Trattato CEE, art. 184)
Massima
1. Costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE soltanto i provvedimenti che abbiano effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente.
Non rientra in tale ipotesi il parere indirizzato dalla Commissione alle autorità di uno Stato membro che, oltre al fatto di contenere una mera presa di posizione provvisoria in merito a una bozza di disciplina nazionale e di limitarsi a ricordare la portata di un regolamento comunitario, rientra nell' ambito di una collaborazione fra la Commissione e le autorità nazionali inerente e indispensabile ad un' efficace gestione della politica agricola comune e, pertanto, non può essere considerato produttivo di effetti giuridici nei confronti dei privati.
2. La facoltà, offerta dall' art. 184 del Trattato, di invocare l' inapplicabilità di un regolamento non costituisce un diritto di azione autonomo e può essere esercitata solo in via incidentale. La dichiarazione di irricevibilità del ricorso principale determina pertanto l' irricevibilità della domanda proposta in base all' art. 184 del Trattato.
Parti
Nella causa C-64/93,
1. Donatab Srl, società di diritto italiano con sede in Caserta,
2. Reditab Srl, società di diritto italiano con sede in Roma,
3. Società Tabacchi Industrie Varie (STIV) Srl, società di diritto italiano con sede in Capaccio,
4. Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI), con sede in Roma,
con gli avv.ti Emilio Cappelli e Paolo De Caterini, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Charles Turk, 13B, avenue Guillaume,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio De March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, diretto all' annullamento di una telecopia inviata il 20 gennaio 1993 dalla Commissione alle autorità italiane, nonché alla dichiarazione di inapplicabilità, ai sensi dell' art. 184 del Trattato CEE, del regolamento (CEE) della Commissione 1 dicembre 1992, n. 3477, relativo alle modalità d' applicazione del regime di quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994 (GU L 351, pag. 11),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 marzo 1993, la società Donatab, altre due società che trasformano tabacco ed un' associazione professionale (in prosieguo: le "ricorrenti") hanno chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento di una telecopia inviata il 20 gennaio 1993 dalla Commissione alle autorità italiane, nonché la dichiarazione di inapplicabilità, ai sensi dell' art. 184 del Trattato CEE, del regolamento (CEE) della Commissione 1 dicembre 1992, n. 3477, relativo alle modalità d' applicazione del regime di quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994 (GU L 351, pag. 11).
2 Con i regolamenti (CEE) 30 giugno 1992, n. 2075, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, pag. 70), n. 2076, che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché i limiti di garanzia ripartiti per gruppi di varietà e per Stato membro (GU L 215, pag. 77), e n. 2077, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (GU L 215, pag. 80), il Consiglio ha proceduto alla riforma dell' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.
3 Il citato regolamento (CEE) n. 2075/92 dispone, nell' art. 20, n. 1, che
"Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio. A tal fine notificano alla Commissione, entro i sei mesi successivi all' adozione del presente regolamento, le disposizioni pratiche di gestione e di controllo che intendono adottare. Entro i tre mesi successivi a tale notifica la Commissione approva tali disposizioni o ne chiede gli opportuni adeguamenti. In quest' ultimo caso lo Stato membro provvede quanto prima ad adeguare le proprie misure (...)".
4 Il 1 dicembre 1992 la Commissione ha emanato il citato regolamento (CEE) n. 3477/92, il quale istituisce un sistema di certificati di coltivazione da rilasciarsi dall' impresa di trasformazione ai produttori in base alle consegne di tabacco effettuate nelle stagioni 1989, 1990 e 1991. L' art. 9, n. 2, del detto regolamento stabilisce che
"gli Stati membri definiscono la procedura per il rilascio dei certificati di coltivazione e le misure di prevenzione delle frodi, a norma dell' articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92".
5 L' 8 gennaio 1993 il ministero dell' Agricoltura e delle Foreste della Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione, a norma dell' art. 20, n. 1, del citato regolamento (CEE) n. 2075/92, una "bozza di decreto nazionale per l' attuazione del regime delle quote relativo al raccolto 1993 (regolamenti (CEE) n. 2075/92 del Consiglio e n. 3477/92 della Commissione)".
6 Nella lettera di accompagnamento le autorità italiane hanno richiamato l' attenzione della Commissione su taluni punti precisi della bozza di decreto ed hanno reiterato alcuni quesiti già posti alla Commissione in una precedente nota del dicembre 1992. Facendo presenti gravi difficoltà nell' applicazione dell' art. 9, n. 3, del citato regolamento (CEE) n. 3477/92, esse hanno chiesto una proroga del termine prescritto per l' attribuzione delle quote di trasformazione.
7 Il 20 gennaio 1993 la Commissione ha risposto alle autorità italiane con una telecopia, redatta in francese, che così suona nella traduzione italiana:
"Facendo riscontro alla Sua telecopia di cui all' oggetto mi pregio portare a Sua conoscenza la prime reazioni dei servizi della Commissione, riservandomi di completare la risposta dopo aver esaminato in modo più completo ed approfondito le disposizioni comunicateci.
1. Per quanto riguarda l' ultimo considerando e l' articolo 8, paragrafo 3, nonché l' articolo 16, lettera b), siamo di fronte ad una limitazione della libertà del produttore di concludere un contratto di coltivazione con un trasformatore diverso da quello che gli ha rilasciato il certificato di coltivazione.
Tali disposizioni sono contrarie al disposto dell' articolo 10, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92 la cui formulazione è precisa: infatti, a norma del paragrafo 3, i quantitativi coperti da un certificato di coltivazione devono essere trasferiti ad un' impresa di trasformazione diversa da quella che ha rilasciato il certificato qualora il produttore decida di concludere un contratto di coltivazione con quest' altra impresa. In tal caso, la quota di trasformazione di questa seconda impresa è maggiorata dei quantitativi indicati nei certificati di coltivazione rilasciati da altre imprese, la quota delle quali è parallelamente ridotta. Tale principio vale sia per le vecchie imprese di trasformazione che per le nuove.
I servizi della Commissione prendono atto delle difficoltà incontrate dall' amministrazione italiana, in particolare in merito al riconoscimento delle nuove imprese e alla definizione della rispettiva capacità di trasformazione, nonché della valutazione dei casi specifici di cui all' articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92. Sarà pertanto proposta al comitato di gestione una proroga del termine previsto per la ripartizione delle quote del 1993".
8 Ritenendo che tale telecopia costituisse una decisione che le riguardava direttamente e individualmente, le imprese e l' associazione menzionate in epigrafe hanno proposto il ricorso d' annullamento in oggetto, nell' ambito del quale hanno anche chiesto alla Corte, ai sensi dell' art. 184 del Trattato CEE, di dichiarare inapplicabile il citato regolamento (CEE) n. 3477/92.
9 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 6 aprile 1993, la Commissione ha eccepito, ai sensi dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, l' irricevibilità del ricorso.
10 Poiché il fascicolo contiene tutti gli elementi che le consentono di statuire, la Corte ha deciso di pronunciarsi senza aprire la fase orale, ai sensi dell' art. 91, nn. 3 e 4, del regolamento di procedura.
11 A sostegno dell' eccezione di irricevibilità la Commissione deduce, in via principale, che la telecopia della quale si chiede l' annullamento non costituisce una decisione idonea a produrre effetti giuridici né nei confronti della Repubblica italiana, destinataria della telecopia, né tanto meno nei confronti delle ricorrenti. Essa conterrebbe una semplice opinione degli uffici della Commissione sull' interpretazione del citato regolamento (CEE) n. 3477/92, che si inquadra nel contesto della cooperazione fra i detti uffici e le autorità nazionali. In subordine la Commissione sostiene che, anche ammettendo che la telecopia di cui trattasi possa essere considerata una decisione, questa non riguarderebbe direttamente e individualmente le ricorrenti. Poiché il ricorso d' annullamento è quindi, secondo la Commissione, irricevibile, altrettanto dovrebbe valere per la domanda incidentale diretta a far dichiarare inapplicabile il regolamento (CEE) n. 3477/92.
12 Le ricorrenti controdeducono che i provvedimenti nazionali di cui trattasi sono stati comunicati alla Commissione ai sensi dell' art. 9, n. 2, del citato regolamento (CEE) n. 3477/92 e dell' art. 20, n. 1, del parimenti citato regolamento (CEE) n. 2075/92 e sono condizionati dalla previa approvazione della Commissione. Nell' atto impugnato la Commissione chiederebbe taluni adeguamenti, il che attesterebbe che esso ha il contenuto materiale di una decisione produttiva di effetti giuridici vincolanti. Inoltre l' atto impugnato riguarderebbe direttamente e individualmente le ricorrenti; infatti, i regolamenti che hanno riformato l' organizzazione del mercato del tabacco avrebbero creato immediatamente in capo alle imprese trasformatrici il diritto a quote di trasformazione e l' obbligo di redigere certificati di coltivazione destinati ai produttori; l' atto impugnato riguarderebbe le ricorrenti anche individualmente poiché il regime di cui trattasi concernerebbe le sole imprese di trasformazione che storicamente hanno prodotto tabacco, incentivato col premio di trasformazione, nel triennio 1989-1991.
13 Per statuire sulla fondatezza dell' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE soltanto i provvedimenti che abbiano effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente (v. in particolare, ordinanza 8 marzo 1991, cause C-66/91 e C-66/91R, Emerald Meats/Commissione, Racc. pag. I-1143; ordinanza 13 giugno 1991, causa C-50/90, Sunzest/Commissione, Racc. pag. I-2917).
14 A questo proposito si deve rilevare anzitutto che con la telecopia del 20 gennaio 1993 la Commissione non si pronuncia esaurientemente e definitivamente sulla bozza di decreto trasmessale, ma si limita a partecipare alle autorità italiane le sue prime reazioni, riservandosi di completare la risposta dopo un esame più completo ed approfondito.
15 Inoltre, per quanto riguarda l' applicazione del citato regolamento (CEE) n. 3477/92, la Commissione si limita a ricordare la portata dell' art. 10, nn. 2 e 3.
16 Infine, anche ammettendo che la telecopia di cui trattasi possa essere considerata come un atto con cui la Commissione chiede degli adeguamenti dei provvedimenti nazionali proposti, tale tipo di atti rientra nell' ambito di una collaborazione fra la Commissione e le autorità nazionali inerente e indispensabile ad un' efficace gestione della politica agricola comune e non può essere considerato produttivo di effetti giuridici nei confronti dei privati.
17 Ne consegue che la telecopia del 20 gennaio 1993 non possiede i connotati di un atto produttivo di effetti giuridici nei confronti dei privati e che, pertanto, il ricorso contro di esso proposto ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato, dev' essere dichiarato irricevibile.
18 Per quanto riguarda l' eccezione d' illegittimità, occorre ricordare che l' art. 184 del Trattato CEE consente a ciascuna parte, nell' ambito di una controversia che metta in discussione un regolamento del Consiglio o della Commissione, di valersi dei motivi previsti dall' art. 173, primo comma, del Trattato per dedurre dinanzi alla Corte l' inapplicabilità del regolamento stesso.
19 Secondo la giurisprudenza della Corte, la facoltà, offerta dall' art. 184, di dedurre l' inapplicabilità di un regolamento non costituisce un diritto di azione autonomo e può essere esercitata solo in via incidentale (sentenza 16 luglio 1981, causa 33/80, Albini/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2141).
20 La dichiarazione di irricevibilità del ricorso proposto ai sensi dell' art. 173 del Trattato determina nel caso presente l' irricevibilità della domanda proposta in base all' art. 184 del Trattato.
21 Alla luce di quanto precede il ricorso dev' essere dichiarato interamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
Lussemburgo, 28 giugno 1993.
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