Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario ° Presupposti per la ricevibilità ° Ricorso principale dichiarato irricevibile
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 1)
Massima
L' irricevibilità del ricorso principale cui è collegato un ricorso per provvedimenti provvisori rende irricevibile anche il secondo.
Parti
Nel procedimento C-64/93 R,
Donatab Srl, società di diritto italiano con sede in Caserta (Italia),
Reditab Srl, società di diritto italiano con sede in Roma (Italia),
Società Tabacchi Industrie Varie - STIV Srl, società di diritto italiano con sede in Capaccio (Italia),
Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani - APTI, con sede in Roma (Italia),
con gli avv.ti Emilio Cappelli e Paolo De Caterini, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Charles Turk, 13B, avenue Guillaume,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio De March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere che la Corte, da un lato, ordini la sospensione dell' esecuzione della telecopia inviata dalla Commissione il 20 gennaio 1993 alle autorità italiane nonché del regolamento (CEE) della Commissione 1º dicembre 1992, n. 3477, relativo alle modalità d' applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994 (GU L 351, pag. 11), e, dall' altro, disponga provvedimenti provvisori per obbligare la Commissione ad impartire determinate istruzioni alle autorità italiane,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 marzo 1993, la società Donatab, due altre società che trasformano tabacco ed un' associazione di categoria (in prosieguo: le "ricorrenti") hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento di una telecopia inviata dalla Commissione il 20 gennaio 1993 alle autorità italiane, nonché alla declaratoria di inapplicabilità, ai sensi dell' art. 184 del Trattato, del regolamento (CEE) della Commissione 1º dicembre 1992, n. 3477, relativo alle modalità d' applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994 (GU L 351, pag. 11).
2 Con separata istanza, depositata nella cancelleria della Corte il 18 marzo 1993, le ricorrenti hanno inoltre proposto una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere che la Corte, da un lato, ordini la sospensione dell' esecuzione della telecopia summenzionata nonché degli artt. 3, n. 3, 9 e 10, del regolamento citato e, d' altro lato, disponga provvedimenti provvisori per obbligare la Commissione ad impartire istruzioni alle autorità italiane affinché esse attribuiscano senza indugio le quote di trasformazione ed autorizzino, nell' ambito di tali quote, la conclusione dei relativi contratti di coltivazione.
3 Il 16 aprile 1993 la Commissione ha presentato osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori.
4 E' opportuno ricordare che, conformemente all' art. 83, n. 1, del regolamento di procedura, una domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione o una domanda di provvedimenti provvisori è ammissibile solo se la Corte sia investita di un ricorso con il quale il ricorrente impugna l' atto del quale è richiesta la sospensione dell' esecuzione ovvero di una causa alla quale i provvedimenti provvisori siano collegati. Ne consegue che una domanda di sospensione o di provvedimenti provvisori non può essere accolta in caso di irricevibilità del ricorso nella causa principale al quale è collegata la domanda di provvedimenti provvisori.
5 Nel caso di specie la Corte, con ordinanza 28 giugno 1993, ha dichiarato il ricorso nella causa principale irricevibile e va respinta.
6 La domanda di provvedimenti provvisori è pertanto anch' essa irricevibile e va respinta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
7 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese relative al presente procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
Lussemburgo, 9 luglio 1993.
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