Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente ed individualmente ° Regolamento relativo alla soppressione di diritti doganali negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna
[Trattato CEE, art. 173, secondo comma; regolamento (CEE) della Commissione n. 3830/92]
Massima
La possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o persino l' identità dei soggetti di diritto ai quali si applichi un dato provvedimento non implica affatto che tali soggetti debbano essere considerati come individualmente interessati ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, essendo pacifico che il provvedimento trova applicazione sulla base di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall' atto di cui trattasi. Perché tali soggetti possano essere considerati come individualmente interessati, è necessario che il provvedimento influisca sulla loro situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che li caratterizzino rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identifichino in modo analogo al destinatario.
Orbene, un regolamento che preveda la soppressione di diritti doganali per i prodotti soggetti ad un' organizzazione comune dei mercati, negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna, trova applicazione in situazioni oggettivamente determinate e produce effetti giuridici nei confronti di determinate categorie di soggetti in modo generale ed astratto. Tale atto riguarda i produttori spagnoli di margarina unicamente nella loro oggettiva qualità di produttori di una derrata soggetta ad un diritto doganale negli scambi tra la Spagna e il resto della Comunità, al pari di qualsiasi altro operatore che si trovi in identica situazione e né il danno che tali produttori ritengono di dover subire per effetto della soppressione dei diritti doganali di cui trattasi, né il preteso scopo del regolamento de quo, vale a dire la soppressione della protezione tariffaria, consentono ai produttori medesimi di essere considerati quali soggetti individualmente interessati dal detto provvedimento.
Parti
Nella causa C-107/93,
Asociación Española de Fabricantes de Margarina (AEFMA), associazione di diritto spagnolo, con sede a Madrid, rappresentata dall' avv. Diego López Garrido, del foro di Madrid, con domicilio eletto a Lussemburgo, presso lo studio dell' avv. Silvia López, 26, rue du Curé,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco Santaolalla Gadea, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 28 dicembre 1992, n. 3830, relativo alla soppressione dei diritti doganali e degli elementi fissi negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna, ed all' applicazione da parte della Spagna dei diritti della Tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi, a partire dal 1 gennaio 1993 (GU L 387, pag. 46), nella parte in cui il detto regolamento riguarda i prodotti di cui alla voce 15.17 della Tariffa doganale comune.
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1993, l' Asociación Española de Fabricantes de Margarina (AEFMA) ha chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 28 dicembre 1992, n. 3830, relativo alla soppressione dei diritti dogonali e degli elementi fissi negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna, ed all' applicazione da parte della Spagna dei diritti della Tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi, a partire dal 1 gennaio 1993 (GU L 387, pag. 46). L' annullamento del regolamento è stato richiesto unicamente per quanto attiene ai prodotti di cui alla voce 15.17 della Tariffa doganale comune, voce così intitolata: "Margarina, miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516".
2 Le modalità di adesione della Spagna alle Comunità europee sono disciplinate dall' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti del Trattato (GU L 302, pag. 23)
3 L' art. 75, punto 1, lett. b), seconda frase, dell' atto di adesione prevede la graduale soppressione, tra il 1 gennaio 1991 ed il 1 gennaio 1996, dei dazi doganali relativi a talune materie grasse negli scambi tra il Regno di Spagna e il resto della Comunità.
4 I prodotti soggetti a tale regime sono elencati all' art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) 22 dicembre 1966, n. 136, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, 172, pag. 3025); si tratta in particolare
° di grassi e oli di pesce e di mammiferi marini,
° di oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, escluso l' olio d' oliva,
° di grassi e oli animali o vegetali, parzialmente o totalmente idrogenati, e grassi e oli animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati e
° della margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.
5 In considerazione della realizzazione del mercato unico, la Commissione ha emanato il 28 dicembre 1992 il regolamento di cui trattasi, a termini del quale devono essere soppressi, a decorrere dal 1 gennaio 1993, tutti i diritti doganali relativi ai prodotti agricoli sottoposti ad organizzazioni comuni di mercato. La soppressione di tali diritti è prevista dall' art. 1, n. 1, del regolamento, che così recita:
"1. A partire dal 1 gennaio 1993:
° la Spagna sopprime, negli scambi con la Comunità a Dieci, per i prodotti sottoposti ad organizzazioni comuni di mercato, i diritti doganali e gli elementi fissi destinati a proteggere l' industria di trasformazione;
° vengono soppressi i diritti doganali e gli elementi fissi destinati a proteggere l' industria di trasformazione che la Comunità a Dieci applica nei confronti delle importazioni provenienti dalla Spagna.
(...)".
6 Il regolamento ha fatto sì che i diritti doganali relativi ai grassi, sottoposti ad organizzazione comune di mercato nell' ambito della Comunità (v. supra, punto 4), hanno dovuto essere soppressi in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dall' art. 75, n. 1, precedentemente menzionato, e che, conseguentemente, i produttori spagnoli di margarina hanno dovuto far fronte ad una inattesa crescita della concorrenza da parte delle imprese stabilite nel resto della Comunità.
7 Il regolamento si fonda sull' art. 75, n. 4, dell' atto di adesione, disposizione che prevede che i diritti doganali applicabili ai prodotti agricoli soggetti ad organizzazione comune di mercato possono essere soppressi in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dall' atto medesimo. Il detto articolo così recita:
"4. Per i prodotti soggetti all' organizzazione comune dei mercati, può essere deciso, secondo la procedura prevista dall' articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all' organizzazione comune dei mercati agricoli, che:
a) il Regno di Spagna proceda, a sua richiesta:
° all' abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 (...) secondo un ritmo più rapido di quello previsto,
(...)".
8 Il regio decreto 29 dicembre 1992, n. 1626, è stato emanato sulla base di tale regolamento. Il detto decreto, che contiene la nomenclatura tariffaria nonché i diritti doganali applicabili in Spagna nel corso del 1993, prevede, a decorrere dal 1 gennaio 1993, la soppressione dei diritti riscossi sulle importazioni provenienti dal resto della Comunità.
9 L' AEFMA ha chiesto l' annullamento del regolamento con ricorso del 24 marzo 1993; con atto separato di pari data essa ne ha inoltre chiesto, a titolo di provvedimento provvisorio, la sospensione.
10 Il 12 maggio 1993 la Commissione ha sollevato avverso il ricorso d' annullamento un' eccezione di irricevibilità cui la ricorrente ha replicato con memoria del 24 giugno successivo.
11 Ai sensi dell' art. 91, n. 4, del regolamento di procedura, la Corte può statuire, sentito l' avvocato generale, su un' eccezione o incidente dinanzi ad essa sollevati senza impegnare la discussione nel merito.
12 La Corte, considerato che nel fascicolo erano contenuti tutti gli elementi che le consentivano di pronunciarsi sulla questione, ha deciso, ai sensi dell' art. 91, n. 3, del regolamento di procedura, di provvedere senza audizione delle parti.
13 A termini dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardino direttamente e individualmente.
14 Per quanto attiene alla questione se la ricorrente sia individualmente interessata, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o persino l' identità dei soggetti di diritto ai quali si applichi un dato provvedimento non implica affatto che tali soggetti debbano essere considerati come individualmente interessati dal provvedimento medesimo, essendo pacifico che il provvedimento trova applicazione sulla base di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall' atto di cui trattasi.
15 Perché tali soggetti possano essere considerati come individualmente interessati, è necessario che il provvedimento influisca sulla loro situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che li caratterizzino rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identifichino in modo analogo al destinatario (v. ordinanza 24 maggio 1993, causa C-131/92, Arnaud/Consiglio, Racc. pag. I-2573, punti 13 e 14 della motivazione).
16 Orbene, si deve rilevare che, a termini del menzionato art. 1, n. 1, del regolamento impugnato, gli effetti della soppressione dei diritti doganali riguardano tutti i prodotti agricoli soggetti ad un' organizzazione di mercato nell' ambito della Comunità e riguarda, quindi, tutti gli operatori economici che esercitino la propria attività nell' ambito di una siffatta organizzazione.
17 Pertanto, l' atto impugnato trova applicazione in situazioni oggettivamente determinate e produce effetti giuridici nei confronti di determinate categorie di soggetti in modo generale ed astratto.
18 Ne consegue che l' atto di cui trattasi riguarda i membri dell' associazione ricorrente unicamente nella loro oggettiva qualità di produttori di una derrata soggetta ad un diritto doganale negli scambi tra la Spagna ed il resto della Comunità, al pari di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in identica situazione.
19 La ricorrente sostiene che i produttori spagnoli di margarina subiranno un danno considerevole per effetto della soppressione dei diritti doganali e che tale danno, valutato in circa 6 miliardi di PTA, assume, in considerazione della sua natura sostanziale, un carattere sufficientemente individuale per consentire la proposizione di un ricorso ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato.
20 Si deve rilevare al riguardo che il danno dedotto dalla ricorrente non distinguere i membri ad essa aderenti dagli altri operatori economici, attuali o potenziali, la cui posizione economica verrà ad essere modificata per effetto della soppressione della protezione tariffaria di cui beneficiano grazie ai diritti doganali; non può quindi ritenersi fondata l' affermazione della ricorrente secondo cui i membri ad essa aderenti sarebbero, nella specie, individualmente interessati dal preteso danno subito.
21 L' AEFMA fa valere inoltre che il regolamento è stato emanato al solo scopo di sopprimere la protezione tariffaria di cui godevano i produttori spagnoli di margarina e che tale obiettivo implica l' esistenza di un nesso individuale tra i detti produttori e l' atto impugnato.
22 E' sufficiente rilevare al riguardo che le finalità perseguite, secondo la ricorrente, dal regolamento non evidenziano affatto che i detti produttori siano individualmente interessati, bensì indicano, al contrario, come la loro situazione non differisca affatto da quella di tutti gli altri operatori economici che, per effetto dell' emanazione del regolamento, vedono venir meno la protezione tariffaria loro garantita dai diritti doganali.
23 Il ricorso dev' essere pertanto respinto in quanto irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 A termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 12 luglio 1993.
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