Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario ° Presupposti per la ricevibilità ° Ricorso principale dichiarato irricevibile
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 1)
Massima
Il rigetto per irricevibilità del ricorso principale sul quale si innesti una domanda di provvedimenti provvisori determina l' irricevibilità di quest' ultima.
Parti
Nella causa C-107/93 R,
Asociación Española de Fabricantes de Margarina (AEFMA), associazione di diritto spagnolo, con sede a Madrid, rappresentata dall' avv. Diego López Garrido, del foro di Madrid, con domicilio eletto a Lussemburgo, presso lo studio dell' avv. Silvia López, 26, rue du Curé,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco Santaolalla Gadea, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 28 dicembre 1992, n. 3830, relativo alla soppressione dei diritti doganali e degli elementi fissi negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna, ed all' applicazione da parte della Spagna dei diritti della Tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi, a partire dal 1 gennaio 1993 (GU L 387, pag. 46), nella parte in cui il detto regolamento riguarda i prodotti di cui alla voce 15.17 della Tariffa doganale comune,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1993, l' Asociación Española de Fabricantes de Margarina (AEFMA) ha chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 28 dicembre 1992, n. 3830, relativo alla soppressione dei diritti dogonali e degli elementi fissi negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna, ed all' applicazione da parte della Spagna dei diritti della Tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi, a partire dal 1 gennaio 1993 (GU L 387, pag. 46). L' annullamento del regolamento è stato richiesto unicamente per quanto attiene ai prodotti di cui alla voce 15.17 della Tariffa doganale comune.
2 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1993, la ricorrente ha inoltre proposto domanda ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE ai fini dell' ottenimento o della sospensione dell' esecuzione del menzionato regolamento nella parte riguardante la voce tariffaria 15.17.
3 La Commissione ha presentato osservazioni in ordine alla domanda di provvedimenti provvisori il 30 aprile 1993.
4 Si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 83, n. 1, del regolamento di procedura, la domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione o una domanda di provvedimenti provvisori è ammissibile solamente qualora dinanzi alla Corte il ricorrente abbia impugnato l' atto di cui venga chiesta la sospensione dell' esecuzione ovvero penda una controversia cui siano attinenti i provvedimenti provvisori richiesti. La domanda di sospensione dell' esecuzione o di provvedimenti provvisori non può essere pertanto accolta qualora sia irricevibile il ricorso principale sul quale si innesti la domanda introduttiva del procedimento sommario.
5 Nella specie, con ordinanza 12 luglio 1993, la Corte ha respinto il ricorso principale in quanto irricevibile.
6 La domanda di provvedimenti provvisori è quindi parimenti irricevibile e dev' essere conseguentemente respinta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
7 A termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, le spese sostenute nell' ambito del presente procedimento vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta in quanto irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 16 luglio 1993.
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