Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Presupposti per la concessione ° Danno grave ed irreparabile
(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)
Massima
Il carattere urgente di un provvedimento provvisorio, di cui all' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, deve valutarsi in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente allo scopo di evitare che un danno grave ed irreparabile sia causato dall' applicazione immediata della misura controversa nella causa principale.
Trattandosi di una domanda intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione di un regolamento che modifica, in senso restrittivo, le condizioni di ammissione all' intervento per taluni prodotti agricoli, l' urgenza del provvedimento richiesto al fine di evitare un danno grave ed irreparabile non è provata se l' argomentazione della parte ricorrente poggia su un presunto comportamento economico degli operatori del settore interessato, senza essere suffragata da elementi che consentano di prevedere tale comportamento con un sufficiente grado di probabilità.
Parti
Nella causa C-296/93 R,
Repubblica francese, rappresentata dai signori Ph. Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e J.-L. Falconi, segretario degli Affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori G. Rozet, consigliere giuridico, e Ch. Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor N. Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta dal
Regno Unito, rappresentato dal signor J.D. Colahan, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dalla signora E. Sharpston, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda fondata sull' art. 185 del Trattato CEE e diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione del regolamento (CEE) della Commissione 24 marzo 1993, n. 685, che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89, recante modalità di applicazione delle misure generali e delle misure speciali d' intervento nel settore delle carni bovine (GU L 73, pag. 9),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 25 maggio 1993, la Repubblica francese ha chiesto, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, l' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 24 marzo 1993, n. 685, che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89, recante modalità di applicazione delle misure generali e delle misure speciali d' intervento nel settore delle carni bovine (GU L 73, pag. 9).
2 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 10 giugno 1993, la Repubblica francese ha inoltre chiesto alla Corte, in forza dell' art. 185 del Trattato e dell' art. 83 del regolamento di procedura, di ordinare la sospensione dell' esecuzione del regolamento impugnato sino alla pronuncia della stessa Corte nella causa principale.
3 Con ordinanza 5 luglio 1993 il Regno Unito è stato ammesso ad intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della Commissione.
4 La Commissione ha presentato osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori il 30 giugno 1993, e le difese orali delle parti, compreso l' interveniente, sono state sentite il 5 luglio 1993.
5 Prima di esaminare la fondatezza della domanda di provvedimenti provvisori, va ricordato a grandi linee lo sfondo giuridico dell' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.
6 L' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine è stata istituita col regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805 (GU L 148, pag. 24), più volte modificato, che prevede, tra le altre misure nell' ambito del regime dei prezzi, diverse misure di premio e d' intervento.
7 Le misure di premio sono state profondamente modificate, nell' ambito della riforma della politica agricola comune, dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2066 (GU L 215, pag. 49), per tener conto dei nuovi orientamenti di tale politica e, segnatamente, della diminuzione del prezzo d' intervento nel settore delle carni bovine resosi necessario al fine di raggiungere gli obiettivi di risanamento della situazione dell' agricoltura nel suo complesso.
8 Le misure d' intervento consistono sia in aiuti all' ammasso privato sia in acquisti effettuati dagli organismi d' intervento. Tali misure d' intervento possono essere prese, a norma dell' art. 5, n. 2, del citato regolamento n. 805/68 "per i bovini adulti e per le loro carni fresche o refrigerate, presentate sotto forma di carcassa, mezzena, quarti compensati, quarti anteriori o posteriori, classificati in base alla tabella comunitaria di classificazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1208/81".
9 L' intervento pubblico consiste in tre tipi di misure:
° le misure d' intervento dette normali o tradizionali, poste in essere mediante gare, entro il limite di un quantitativo massimo fissato per tutta la Comunità a un livello annuo decrescente a partire da 750 000 t per il 1993 sino a 350 000 t a decorrere dal 1997; l' avvio di tali acquisti all' intervento, qualora siano soddisfatte le condizioni richieste, rientra nel potere discrezionale della Commissione che decide secondo la procedura detta del comitato di gestione;
° le misure d' intervento dette della rete di sicurezza, che non sono imputabili sul massimale di acquisto sopra menzionato ed il cui avvio scaturisce da una competenza vincolata della Commissione;
° le misure speciali d' intervento a favore delle carcasse leggere (da 150 a 200 kg) di bovini maschi, cui si ricorre solo per un periodo di tre anni (1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1995) e a determinate condizioni.
10 Le modalità di attuazione dell' intervento pubblico in uno Stato membro sono stabilite dal citato regolamento del Consiglio n. 805/68, il cui art. 6, n. 7, elenca le diverse deleghe di competenza attribuite alla Commissione in tale materia.
11 Le modalità di applicazione delle misure d' intervento sono stabilite dal regolamento della Commissione 29 marzo 1989, n. 859 (GU L 91, pag. 5), che descrive in dettaglio la procedura di aggiudicazione e definisce, all' art. 4, le diverse condizioni che i prodotti devono soddisfare per essere acquistati all' intervento. Sono appunto tali condizioni che l' atto impugnato, adottato secondo la procedura detta del comitato di gestione e sulla base dell' art. 6, n. 7, del regolamento n. 805/68, modifica inserendo una limitazione graduale del peso delle carcasse che possono essere accettate all' intervento normale, di modo che possono essere acquistate soltanto carni provenienti da carcasse di peso non superiore a:
° 380 kg a decorrere dalla prima gara del mese di luglio 1993,
° 360 kg a decorrere dalla prima gara del mese di gennaio 1994,
° 340 kg a decorrere dalla prima gara del mese di luglio 1994.
12 Con il detto regolamento n. 685/93 la Commissione ha voluto inviare un segnale ai produttori affinché essi si impegnino a non produrre carcasse pesanti destinate all' intervento. I 'considerando' del regolamento mettono in evidenza un' evoluzione verso un peso sempre maggiore delle carcasse di bovini, grazie in particolare ai progressi in campo genetico, che incoraggia una produzione destinata all' intervento per il fatto che, spesso, tali carcasse non sono richieste sul mercato. Dinanzi alla Corte, la Commissione ha chiarito che un segnale siffatto doveva necessariamente sortire effetti sin dal 1993, dato che le prospettive del mercato sono relativamente favorevoli per tale anno, nonché per il 1994, mentre un ritorno alla fase più elevata del ciclo di produzione dovrebbe registrarsi nel 1995.
13 Ai sensi dell' art. 185 del Trattato, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, conformemente agli artt. 185 e 186 del Trattato, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato od ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
14 Secondo l' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, una decisione che ordini la sospensione dell' esecuzione di un atto o di un provvedimento provvisorio è subordinata all' esistenza di motivi di urgenza e di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima face l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
15 Per quanto riguarda gli argomenti di diritto e di fatto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio, la ricorrente fa valere che il citato regolamento n. 685/93 è viziato da illegittimità.
16 A questo proposito, la ricorrente deduce un certo numero di mezzi relativi alla violazione di talune disposizioni del citato regolamento n. 805/68, particolarmente del suo art. 6, n. 7, all' incompetenza della Commissione ad emanare il regolamento impugnato, nonché alla violazione del principio generale di uguaglianza e del principio di proporzionalità. La ricorrente ritiene inoltre che la valutazione dei fatti che ha portato all' elaborazione del regolamento controverso sia viziata da errore manifesto.
17 A tale riguardo è sufficiente constatare che il ricorso solleva questioni giuridiche complesse che meritano un esame approfondito previa discussione in contraddittorio e che la domanda non appare, prima facie, priva di qualsiasi giustificazione. Essa non può quindi essere respinta per tale motivo.
18 Circa la condizione relativa all' urgenza, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il carattere urgente di un provvedimento provvisorio, di cui all' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, deve valutarsi in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente allo scopo di evitare che un danno grave ed irreparabile sia causato dall' applicazione immediata della misura controversa nella causa principale.
19 A tale proposito, la ricorrente fa valere che l' applicazione immediata delle misure di limitazione del peso delle carcasse ammissibili all' intervento provocherà in Francia, a partire dall' autunno 1993, un danno grave ed irreparabile all' intera categoria degli allevatori di bovini destinati all' ingrasso e comporterà conseguenze altrettanto gravi ed irreparabili sull' assetto territoriale nazionale.
20 Secondo la ricorrente, la limitazione a 340 kg a partire dal luglio 1994 del peso delle carcasse all' intervento avrà come conseguenza che a partire da tale data il 70% delle carcasse non sarà più ammissibile all' intervento e verrà immesso sul mercato che dovrà assorbire un quantitativo supplementare di 100 000 t. Ne deriverebbe una diminuzione dei prezzi del 10% circa.
21 La ricorrente sostiene che gli allevatori francesi specializzati nell' ingrasso dei bovini anticiperanno tale riduzione dei prezzi e limiteranno, sin dall' autunno 1993, i loro acquisti sul mercato dei bovini magri i cui prezzi diminuiranno del 15%. Tale caduta dei prezzi minaccerebbe immediatamente la vitalità economica degli allevatori-riproduttori, operatori molto vulnerabili a causa della loro specializzazione e dell' eseguità delle loro risorse. Per effetto della concentrazione degli allevatori di cui trattasi in determinate regioni (il Limosino, l' Alvernia, la Borgogna) che figurano tra le meno favorite sul piano economico, il regolamento impugnato produrrebbe conseguenze gravi ed irreparabili sull' assetto territoriale francese. La ricorrente aggiunge che gli allevatori-riproduttori non potrebbero limitare in alcun modo le loro perdite, essendo già nati gli animali destinati ad essere macellati nell' autunno 1994.
22 La Commissione, convenuta, contesta l' impatto della misura controversa sul quantitativo di carne bovina che sarà offerta sul mercato nel luglio 1994 e segnatamente la percentuale del 70% addotta dalla ricorrente. Essa fa valere che i produttori francesi sapevano, ben prima dell' adozione del regolamento controverso, che nuovi limiti di peso delle carcasse avrebbero dovuto essere osservati per poter fruire dell' intervento e sostiene anche che gli interessati hanno avuto il tempo sufficiente per adeguare la programmazione, a medio termine, del loro allevamento per produrre carcasse più leggere. Essa ricorda che la limitazione a 340 kg è stata resa applicabile soltanto un anno dopo il 1 luglio 1993, cioè circa 15 mesi dopo l' adozione del regolamento impugnato.
23 La Commissione considera inoltre che gli allevatori specializzati nell' ingrasso dei bovini possono limitare il peso delle carcasse prodotte mediante la macellazione anticipata degli animali e facendo ricorso in modo più contenuto alle razioni proteiche utilizzate per integrare la razione foraggera.
24 Essa sottolinea peraltro di non cercare di condannare la produzione di carcasse pesanti nei limiti in cui queste sono prodotte in relazione a concreti sbocchi sul mercato e non al fine di beneficiare di quel secondo mercato che l' intervento aveva finito per divenire per taluni.
25 La Commissione precisa che, se, contro ogni attesa e nonostante previsioni favorevoli per il 1994, il mercato della carne bovina dovesse crollare, essa farebbe ricorso a tutti i mezzi idonei a sua disposizione, ivi compresa la modifica, se non l' eliminazione dei limiti contestati.
26 Va osservato che l' argomentazione della ricorrente poggia per intero su un presunto comportamento economico degli allevatori specializzati nell' ingrasso dei bovini, allevatori che, anticipando le conseguenze sul mercato della limitazione del peso delle carcasse ammissibili all' intervento, ridurrebbero i loro acquisti di bovini magri. Orbene, essa non ha fornito elementi che consentano di prevedere con un sufficiente grado di probabilità un comportamento siffatto.
27 In primo luogo, la ricorrente non ha spiegato in modo convincente la ragione per cui gli operatori non avrebbero continuato, malgrado le limitazioni di peso per l' intervento, ad orientare la loro produzione verso carcasse più pesanti, dato che, a dire della ricorrente, tali carcasse forniscono una carne di qualità migliore e si vendono meglio sul mercato.
28 In secondo luogo, essa non ha provato che gli allevatori interessati non disponessero di alcuna libertà per mantenere, qualora lo avessero preferito, l' ammissibilità all' intervento della loro produzione, macellando prima i propri animali o limitando il ricorso agli alimenti proteici.
29 Va d' altronde rilevato che i produttori di carne dovrebbero prendere in considerazione, nelle loro previsioni economiche, le prospettive di andamento del mercato relativamente favorevoli per il 1994, nonché, nel caso in cui la situazione del mercato peggiorasse, le possibilità offerte dagli aiuti all' ammasso privato e dalle misure di intervento dette della rete di sicurezza, non soggette alle limitazioni di peso controverse.
30 Dalle considerazioni precedenti risulta che la ricorrente non ha provato l' urgenza del provvedimento richiesto allo scopo di evitare un danno grave ed irreparabile.
31 La domanda di provvedimenti provvisori va pertanto respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 16 luglio 1993.
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