Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile
(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)
Massima
L' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori, di cui all' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire in via provvisoria onde evitare che l' applicazione immediata del provvedimento oggetto del ricorso nella causa principale cagioni un pregiudizio grave ed irreparabile.
Con riferimento ad una domanda volta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione di un regolamento che modifica, in senso restrittivo, i requisiti per l' ammissione all' intervento di taluni prodotti agricoli, non ricorre l' urgenza del provvedimento richiesto al fine di evitare un pregiudizio grave e irreparabile allorché il rischio dedotto di crollo del mercato di cui trattasi non sia dimostrato dalla ricorrente con un sufficiente grado di probabilità e allorché la Commissione, che veglia costantemente sulla situazione di tale mercato, disponga di strumenti che le consentano, in caso di bisogno, di reagire tempestivamente per ristabilirne l' equilibrio.
Parti
Nella causa C-307/93 R,
Irlanda, rappresentata dall' avv. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti James O' Reilly, Senior Counsel, e Richard Law Nesbitt, Barrister-at-Law, del foro d' Irlanda, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Irlanda, 28, route d' Arlon,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, e Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor John D. Colahan, in qualità di agente, assistito dall' avv. Eleanor Sharpston, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda fondata sugli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, volta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione del regolamento (CEE) della Commissione 24 marzo 1993, n. 685, che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure generali e delle misure speciali di intervento nel settore delle carni bovine (GU L 73, pag. 9),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 4 giugno 1993 l' Irlanda ha chiesto, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, l' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 24 marzo 1993, n. 685, che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure generali e delle misure speciali di intervento nel settore delle carni bovine (GU L 73, pag. 9).
2 Con separata istanza, depositata presso la cancelleria della Corte il 13 giugno 1993, l' Irlanda ha inoltre chiesto alla Corte, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato e 83 del regolamento di procedura, di disporre la sospensione dell' esecuzione del regolamento impugnato fino all' esito della causa principale.
3 Con ordinanza 5 luglio 1993, il Regno Unito è stato ammesso ad intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della Commissione.
4 La Commissione ha presentato osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 30 giugno 1993 e le osservazioni orali delle parti, ivi comprese quelle della parte interveniente, sono state sentite il 5 luglio 1993.
5 Prima di esaminare la fondatezza della domanda di provvedimenti urgenti, occorre rammentare a grandi linee il contesto normativo dell' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.
6 L' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine è stata istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805 (GU L 148, pag. 24), più volte emendato, che prevede, oltre ad altre misure nell' ambito del regime dei prezzi, vari provvedimenti di premio e di intervento.
7 Le misure di premio sono state profondamente modificate, nell' ambito della riforma della politica agricola comune, dal regolamento (CEE) 30 giugno 1992, n. 2066 (GU L 215, pag. 49), per tener conto dei nuovi orientamenti di tale politica ed in particolare della diminuzione del prezzo d' intervento nel settore delle carni bovine resasi necessaria per conseguire gli obiettivi di risanamento della situazione dell' agricoltura in generale.
8 Le misure d' intervento consistono tanto in aiuti all' ammasso privato quanto in acquisti effettuati dagli organismi d' intervento. Dette misure d' intervento possono essere prese, secondo l' art. 5, n. 2, del citato regolamento n. 805/68, "per i bovini adulti e per le relative carni fresche o refrigerate presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori o quarti posteriori, classificati in base alla tabella comunitaria di classificazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1208/81".
9 L' intervento pubblico consiste in tre tipi di provvedimenti:
° Le misure d' intervento dette normali o tradizionali, attuate mediante gara, entro il limite di un quantitativo massimo fissato per tutta la Comunità ad un livello annuale decrescente che parte da 750 000 t per il 1993, per attestarsi a 350 000 t a partire dal 1997; l' avvio di questi acquisti all' intervento, qualora ricorrano i presupposti richiesti, rientra nel potere discrezionale della Commissione, che statuisce secondo la procedura detta del comitato di gestione;
° le misure d' intervento dette della rete di sicurezza, che non vengono imputate nel massimale d' acquisto innanzi menzionato e la cui attuazione risulta da una competenza vincolata della Commissione;
° le misure speciali d' intervento in favore delle carcasse leggere (da 150 a 200 kg) di bovini maschi, che sono ammesse soltanto per un periodo di tre anni (1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1995), a determinate condizioni.
10 Le modalità di attuazione dell' intervento pubblico in uno Stato membro sono determinate dal citato regolamento del Consiglio n. 805/68, il cui articolo 6, n. 7, prevede le diverse deleghe di competenza attribuite in materia alla Commissione.
11 Le modalità di applicazione delle misure d' intervento sono disciplinate dal regolamento (CEE) della Commissione 29 marzo 1989, n. 859 (GU L 91, pag. 5), che descrive dettagliatamente la procedura di gara e detta, all' art. 4, le diverse condizioni che i prodotti devono soddisfare per essere acquistati all' intervento. Proprio dette condizioni sono state modificate dall' atto impugnato ° adottato secondo il procedimento detto del comitato di gestione e sulla scorta dell' art. 6, n. 7, del regolamento n. 805/68 ° che ha introdotto una limitazione graduale del peso delle carcasse che possono essere ammesse all' intervento normale, talché possono essere acquistate soltanto carni provenienti da carcasse il cui peso non superi i seguenti livelli:
° 380 kg a decorrere dalla prima gara del mese di luglio 1993,
° 360 kg a decorrere dalla prima gara del mese di gennaio 1994,
° 340 kg a decorrere dalla prima gara del mese di luglio 1994.
12 Con questo regolamento, la Commissione ha voluto lanciare un segnale ai produttori affinché questi si impegnino a non produrre carcasse pesanti per l' intervento. I 'considerando' del regolamento attestano un' evoluzione verso l' appesantimento delle carcasse bovine, reso possibile in particolare dal progresso genetico, il che incoraggia una produzione destinata all' intervento in quanto, spesso, dette carcasse non sono richieste sul mercato. Dinanzi alla Corte, la Commissione ha spiegato che un segnale del genere doveva necessariamente produrre effetti a partire dal 1993, dato che le prospettive di mercato sono relativamente favorevoli per quell' anno nonché per l' anno 1994, laddove nel 1995 dovrebbe registrarsi un ritorno verso la fase più elevata del ciclo di produzione.
13 Ai sensi dell' art. 185 del Trattato, i ricorsi proposti alla Corte non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, conformemente agli artt. 185 e 186 del Trattato, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato ovvero i provvedimenti provvisori necessari.
14 Secondo l' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, la decisione che disponga la sospensione dell' esecuzione di un atto o un provvedimento provvisorio è subordinata all' esistenza di motivi di urgenza, nonché di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
15 Per quanto riguarda gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione del provvedimento provvisorio, la ricorrente afferma che il citato regolamento n. 685/83 è viziato da illegittimità.
16 In proposito la ricorrente deduce una serie di mezzi vertenti, in particolare, sull' incompetenza della Commissione ad adottare il regolamento impugnato nonché sulla violazione del principio di non discriminazione, del principio di uguaglianza, del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità. Essa deduce altresì l' eccesso di potere e la violazione di forme essenziali.
17 Sul punto basti rilevare che il ricorso solleva questioni giuridiche complesse, le quali meritano un esame approfondito dopo una discussione in contraddittorio e che l' istanza non appare, prima facie, priva di qualsivoglia giustificazione. Essa non può pertanto essere respinta per questo motivo.
18 Per quanto riguarda il requisito dell' urgenza, va ricordato che, per giurisprudenza costante della Corte, l' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori, di cui all' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire in via provvisoria onde evitare che l' applicazione immediata del provvedimento oggetto del ricorso nella causa principale cagioni un pregiudizio grave ed irreparabile.
19 A questo proposito, la ricorrente deduce il pregiudizio grave ed irreparabile che subirebbero i produttori di carni bovine in Irlanda se la limitazione a 380 kg del peso delle carcasse acquistabili all' intervento prevista dal regolamento impugnato entrasse in vigore fin dalla prima gara del mese di luglio 1993. Questa limitazione escluderebbe dall' intervento il 32% della produzione bovina irlandese che arriverà sul mercato tra il mese di settembre e il mese di novembre 1993, in piena stagione di macellazione, determinando una forte caduta dei prezzi che si ripercuoterebbe su tutti i produttori.
20 La ricorrente sottolinea il carattere estensivo dell' allevamento in Irlanda al fine di dimostrare che i produttori non avrebbero alcun margine di manovra per adattare a breve termine la propria produzione ai nuovi requisiti per l' intervento: l' allevamento fondato sul pascolo comporterebbe una crescita lenta dei bovini (da due a tre anni per giungere a maturità) e la necessità di abbattere il bestiame d' autunno, prima che i pascoli divengano umidi.
21 La ricorrente osserva che nessun produttore irlandese poteva ragionevolmente prevedere questa limitazione di peso nel momento in cui ha proceduto agli accoppiamenti e ha iniziato l' ingrassamento del bestiame.
22 La Commissione, convenuta, afferma che i produttori irlandesi sanno, fin dall' apertura delle discussioni in seno al comitato di gestione nel dicembre 1992, che devono predisporre i modi per far fronte ai nuovi limiti. Essi avrebbero dunque avuto tempo sufficiente per prevedere la macellazione anticipata del proprio bestiame al fine di fruire delle misure d' intervento.
23 La Commissione contesta il rischio di un crollo del mercato delle carni bovine in Irlanda per l' autunno 1993, tenuto conto dell' attuale miglioramento di questo mercato nella Comunità. Osserva che il mercato interno irlandese consuma soltanto il 13% della produzione, mentre il resto è stato quasi sempre esportato, dato che l' Irlanda ricorre raramente all' intervento. Rileva in proposito la mancanza di offerte in Irlanda nelle ultime quattro gare, cioè dal maggio 1993.
24 La Commissione aggiunge che qualora, contrariamente alle attese e a dispetto delle favorevoli previsioni per il 1993 e il 1994, il mercato delle carni bovine dovesse crollare, essa spiegherebbe tutti i mezzi adeguati di cui dispone, ivi compresa la modifica o la soppressione dei limiti contestati.
25 Occorre osservare che la ricorrente non ha dimostrato con un grado di probabilità sufficiente il rischio di crollo delle carni bovine in Irlanda nell' autunno del 1993, a causa della rigidità del ciclo d' allevamento nel paese, che impedirebbe ai produttori di adattarsi ai nuovi requisiti per l' intervento.
26 In primo luogo, la ricorrente non ha dimostrato che i produttori irlandesi siano stati nell' impossibilità di macellare il proprio bestiame anticipatamente per fruire delle misure d' intervento. Né essa ha spiegato in modo convincente come una macellazione anticipata potrebbe diminuire la qualità della carne al punto da impedirle di essere ammessa all' intervento.
27 In secondo luogo, la ricorrente non ha fornito elementi che inducano a ritenere che i produttori irlandesi, nella grande maggioranza, siano nell' impossibilità di mantenere vivo il proprio bestiame durante l' inverno in attesa di migliori condizioni di mercato.
28 Inoltre, la ricorrente non prende in considerazione gli aiuti all' ammasso privato previsti dalla disciplina comunitaria, che consentono ai produttori obbligati ad abbattere il proprio bestiame di attendere condizioni più favorevoli di commercializzazione delle carcasse.
29 Queste possibilità di differire l' immissione sul mercato di una parte della produzione dovrebbero apparire tanto più interessanti ai produttori in caso di calo dei prezzi nell' autunno 1993 in quanto le prospettive di evoluzione del mercato per il 1994 sono piuttosto buone.
30 Occorre rilevare altresì che la produzione irlandese di carni bovine consiste in gran parte di carne di ottima qualità destinata all' esportazione. Se dette carni dovessero incontrare significative difficoltà di smercio, le carni di qualità inferiore si troverebbero in una situazione ancor più difficile e ciò non soltanto sul mercato irlandese ma nell' insieme della Comunità. La Commissione, che veglia costantemente sulla situazione del mercato, non resterebbe certamente inerte e, come essa stessa sottolinea, potrebbe proporre una modifica della normativa impugnata, o la sua abolizione; una decisione del genere potrebbe essere adottata ed entrare in vigore entro termini brevissimi, in quanto rientra nella procedura del comitato di gestione.
31 Dalle considerazioni che precedono risulta che la ricorrente non ha dimostrato l' urgenza del provvedimento richiesto al fine di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile.
32 La domanda di provvedimenti urgenti dev' essere pertanto respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 16 luglio 1993.
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