Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Questioni pregiudiziali ° Ricevibilità ° Questione esulante dall' ambito della causa principale ° Questione sollevata senza alcuna precisazione circa l' ambito di fatto e di diritto
(Trattato CEE, art. 177)
Massima
L' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse.
Quindi, sono, nel loro complesso, manifestamente irricevibili questioni pregiudiziali alcune delle quali risultano esulare dall' ambito della lite sottoposta al giudice nazionale, mentre le altre menzionano documenti non comunicati alla Corte od omettono di esporre i fatti da cui hanno origine.
Parti
Nel procedimento C-378/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal giudice delegato dell' amministrazione controllata della SARL La Pyramide (in prosieguo: "La Pyramide") presso il Tribunal de commerce di Saint-Omer (Francia) e vertente sull' interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet (relatore), F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 30 luglio 1993, pervenuta in cancelleria il 3 agosto successivo, il giudice delegato dell' amministrazione controllata della SARL La Pyramide, giudice presso il Tribunal de commerce di Saint-Omer (Francia), ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE:
"1) In due sentenze in data 13 luglio 1989 (Pubblico ministero/Tournier, causa 395/87; Lucazeau e a./SACEM, cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88) la Corte di giustizia si è pronunciata su due criteri che identificano l' abuso di posizione dominante di una società di gestione collettiva di diritti d' autore come la SACEM, cioè il confronto delle tariffe europee e la struttura dei costi di gestione (spese di funzionamento).
Si chiede alla Corte di dare chiarimenti al Tribunale chiamato a valutare i diritti di credito della SACEM, rispondendo alle seguenti ulteriori questioni:
a) Se i lavori della Commissione, riportati nella relazione del 7 novembre 1991 che completa la tabella rimessa dalla Commissione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché gli studi di settore effettuati dalla Covec e dalla Ernst e Young su domanda delle discoteche, possano essere considerati come corrispondenti ai requisiti da essa posti in materia di confronto delle tariffe.
b) Se dal confronto con la media europea si deduca la prova che la SACEM impone condizioni di transazione non eque.
c) Se la nozione di costo unitario della musica per cliente, accolta dal Copyright Tribunal inglese in materia di determinazione della tariffa equa che le discoteche sono tenute a pagare, debba servire come riferimento per la determinazione del massimale della remunerazione equa esigibile dalle discoteche e dell' abuso di posizione dominante.
d) Se la remunerazione equa che può richiedere un' impresa di gestione collettiva di diritti d' autore come la SACEM, in posizione di monopolio su una parte sostanziale del mercato comune, debba essere definita a partire dal livello dell' onere economico sopportabile da ciascuna impresa utilizzatrice di musica.
2) Se la remunerazione possa implicare, per il suo carattere eccessivo, la responsabilità della società di gestione collettiva, qualora una procedura collettiva quale l' amministrazione controllata sia avviata per tale motivo, e ponga ostacolo all' applicazione della normativa nazionale in materia di contraffazione a causa delle circostanze che la rendono incompatibile con l' art. 86 del Trattato.
3) Se la concertazione tra società d' autori europee e la creazione del GESAC, in quanto esse hanno per oggetto e per effetto di pervenire ad un aumento del prezzo da pagare da parte degli utilizzatori nell' interesse individuale di queste imprese di prestazione di servizi, costituiscano un' intesa ai sensi dell' art. 85 del Trattato, dato che la ripartizione per paese, risultato dei contratti di rappresentanza reciproca conclusi tra società d' autori nazionali, impedisce agli utilizzatori di metterle in concorrenza per il repertorio mondiale per il quale esse sono abilitate a dare l' autorizzazione di utilizzo della musica.
Se il carattere eccezionale della posizione dominante della SACEM, che impedisce ogni trattativa con gli utilizzatori, porti a condannare gli accordi o pratiche che impediscono agli utilizzatori di mettere in concorrenza le società d' autori al fine di ottenere le migliori condizioni.
4) Se la nozione di interesse comunitario sia lasciata senza controllo alla discrezione della Commissione e se il principio di sussidiarietà possa essere validamente invocato dalla Commissione, senza pregiudizio dei principi generali di diritto comunitario, nel caso di denunce delle quali essa apparentemente si occupa da 14 anni, per scaricare in ultima analisi il problema sui giudici nazionali, invitati a ricercare le violazioni degli artt. 85 e 86, mentre essa non ignora il disordine della giurisprudenza francese e mentre i mezzi di investigazione, sul piano europeo, giustificano il mantenimento del problema a livello comunitario.
5) Se la Commissione, dopo aver constatato, al termine della sua indagine riportata nella relazione 7 novembre 1991, che le differenze sensibili tra la tariffa francese e le tariffe degli altri Stati membri (nel senso che la prima era più volte superiore alle seconde) erano accertate e confermate (per ammissione della SACEM stessa risultante in un documento intitolato allegato VII della controrelazione COVEC), potesse astenersi dal prendere posizione e non dovesse rilevare essa stessa l' infrazione all' art. 86 del Trattato, dal momento che la Corte di giustizia delle Comunità europee nelle sue sentenze 13 luglio 1989 ha dichiarato che 'una società nazionale di gestione di diritti d' autore che occupa una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune impone condizioni di transazione non eque, qualora le tariffe da essa applicate alle discoteche siano sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri' ".
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una procedura di amministrazione controllata ("redressement judiciaire") concernente l' impresa La Pyramide.
3 Risulta dall' art. 14 della legge francese 25 gennaio 1985, n. 85-98, relativa all' amministrazione controllata ed alla liquidazione giudiziaria delle imprese che, nell' ambito di tale procedura, è designato un giudice delegato ("juge-commissaire") allo scopo di vigilare sullo svolgimento rapido della procedura e sulla tutela degli interessi in gioco. Secondo l' art. 101 di tale legge, il compito del giudice delegato è, segnatamente, quello di decidere circa l' ammissione o il rigetto dei crediti.
4 Nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, La Pyramide ritiene che le questioni sollevate dal giudice delegato siano ricevibili. Essa fa valere in proposito che quest' ultimo va considerato come un giudice di uno Stato membro, che è effettivamente investito di una controversia. Nel caso di specie, egli avrebbe il compito di decidere un conflitto tra La Pyramide e la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (in prosieguo: la "SACEM") relativamente al credito di quest' ultima. Infatti La Pyramide contesta l' importo di tale credito in quanto le tariffe praticate dalla SACEM costituirebbero un abuso, ai sensi dell' art. 86 del Trattato, della posizione dominante che questa società detiene, soprattutto grazie alle intese con le società di diritti d' autore stabilite in altri Stati membri, intese che sarebbero contrarie all' art. 85.
5 Peraltro, secondo La Pyramide, non occorreva che il giudice delegato motivasse specificamente le sue questioni. Infatti, l' avvio della procedura di ammissione del credito sarebbe sufficiente a spiegare la ragione per cui il giudice chiamato a valutare il credito della SACEM, e quindi a pronunciarsi sulla tariffa di quest' ultima, è giunto a chiedere alla Corte un' interpretazione degli artt. 85 e 86. In ogni modo, nell' ambito delle cause che sono sfociate nelle sentenze 9 aprile 1987, causa 402/85, Basset (Racc. pag. 1747), e 13 luglio 1989, causa 395/87, Tournier (Racc. pag. 2521), e cause riunite 110/88, 241/88, e 242/88, Lucazeau e a. (Racc. pag. 2811), la Corte avrebbe già avuto modo di conoscere il problema sottoposto ai giudici francesi chiamati a decidere in materia di diritti d' autore.
6 Nelle sue osservazioni scritte, la SACEM ritiene innanzi tutto che la presente domanda di interpretazione in via pregiudiziale sia inutile nei limiti in cui la Corte è già stata investita della controversia tra la SACEM ed i gestori di discoteche ed ha già pronunciato il 13 luglio 1989, in tali cause, le due citate sentenze Tournier e Lucazeau e a.
7 In secondo luogo, la SACEM fa valere che la decisione di rinvio pregiudiziale deve contenere una motivazione che esponga gli elementi di fatto e di diritto caratterizzanti la controversia sottoposta al giudice nazionale, in modo da far emergere lo sfondo giuridico nel quale dovrà inserirsi l' interpretazione richiesta e da consentire agli interessati di presentare osservazioni e di esprimere il proprio parere. Essa ricorda che nella sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. pag. I-393), e nell' ordinanza 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero (Racc. pag. I-1085), la Corte ha ritenuto irricevibili le questioni pregiudiziali sottopostele con un' ordinanza di rinvio che richiamava in modo troppo impreciso gli elementi di fatto e di diritto. Secondo la SACEM, il carattere generico di una questione e la mancanza di elementi concreti che consentano di individuare i dubbi del giudice proponente devono indurre la Corte a dichiararsi nell' impossibilità di rispondere alla questione sollevata. Ora, nel caso di specie, il giudice delegato non farebbe alcun riferimento allo sfondo giuridico nel quale deve inserirsi l' interpretazione richiesta ed a una qualsiasi fattispecie su cui si fondino le sue questioni. Quest' ultime menzionerebbero poi pretese pratiche discriminatorie, senza precisarne né gli elementi costitutivi né il contenuto. A causa del carattere impreciso delle situazioni di fatto e di diritto cui si è riferito il giudice nazionale, la Corte non sarebbe in grado di fornire un' interpretazione del diritto comunitario che possa risultargli utile. La SACEM ritiene quindi che le questioni pregiudiziali siano irricevibili.
8 Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ammette che il giudice delegato possiede certamente la qualità di giudice, poiché esso, in presenza di opposti interessi, deve stabilire l' esistenza e l' entità del diritto di ogni creditore, eventualmente in esito ad un contraddittorio, ed esercita da solo tale competenza. Dal fascicolo trasmesso dal giudice delegato risulterebbe inoltre che lo stesso è investito di una lite, dato che La Pyramide contesta il credito della SACEM, in quanto le tariffe praticate da questa società di diritti d' autore costituirebbero un abuso di posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato.
9 Tuttavia, sottolinea la Commissione, l' ordinanza non precisa le ragioni che hanno spinto il giudice delegato a chiedersi se i comportamenti della SACEM siano compatibili col diritto comunitario ed a ritenere necessario sollevare alcune questioni pregiudiziali al riguardo. Orbene, secondo la sentenza 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke (Racc. pag. I-4871), Telemarsicabruzzo e a. e l' ordinanza Banchero, già citate, nonché l' ordinanza 26 aprile 1993, causa C-386/92, Monin Automobiles (Racc. pag. I-2049), il giudice delegato avrebbe dovuto esporre gli antefatti della lite di cui è stato investito ed evidenziare, sul piano dell' interpretazione del diritto comunitario, i problemi la cui soluzione gli appariva necessaria per risolvere detta lite. Nella fattispecie, il giudice delegato si sarebbe limitato a riprodurre le questioni pregiudiziali suggerite da La Pyramide. La Commissione sottolinea poi che il giudice delegato non ha neppure trasmesso alla Corte gli studi della Covec e della Ernst e Young, nonché la relazione della Commissione 7 novembre 1991 cui si riferiscono le sue questioni. Pertanto la Commissione ritiene che la Corte non debba pronunciarsi su tali questioni.
10 Va ricordato in proposito che il provvedimento previsto all' art. 177 è uno strumento di cooperazione tra la Corte ed i giudici nazionali (giurisprudenza costante).
11 Come risulta dalle citate sentenze 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. pag. I-4673, punto 17) e Meilicke, citata (punto 25), lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del procedimento in parola implica che il giudice nazionale tenga presente la funzione di cui la Corte è investita, che è quella di contribuire all' amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche.
12 Con riguardo a tale funzione, la Corte ha dichiarato di non potersi pronunciare su una questione pregiudiziale sollevata dinanzi ad un giudice nazionale qualora l' interpretazione del diritto comunitario non avesse alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale (v. sentenze 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, punto 6, e Lourenço Dias, citata, punto 18).
13 Per tale motivo la Corte, allo scopo di accertare se l' interpretazione del diritto comunitario richiestale avesse una relazione con l' effettività e l' oggetto della causa principale, ha giudicato indispensabile, nella stessa sentenza Lourenço Dias (punto 19), che il giudice nazionale chiarisca le ragioni per cui esso considera che la soluzione delle sue questioni è necessaria alla soluzione della controversia.
14 Va infine precisato che l' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenza Telemarsicabruzzo e a., punto 6, ed ordinanza Banchero, punto 4, citate; ordinanza Monin, punto 6, citata).
15 Come rilevato dalla Corte in queste pronunce, tali esigenze valgono in modo del tutto particolare in alcuni settori specifici, quale quello della concorrenza, caratterizzati da situazioni di fatto e di diritto complesse.
16 L' ordinanza di rinvio si limita ad esporre le questioni pregiudiziali.
17 Ammesso che il giudice a quo sia competente a statuire sul carattere equo delle tariffe della SACEM, va rilevato che alcune delle sue questioni esulano dall' ambito della controversia così definita (questioni 2, 3, 4 e 5), menzionano documenti che il medesimo giudice non ha comunicato alla Corte [questione 1, lett. a) e c)] ovvero omettono di esporre i fatti da cui hanno origine [questione 1, lett. b) e d)].
18 Di conseguenza, si deve constatare che, ai sensi dell' art. 92 del regolamento di procedura, le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte sono, nel loro complesso, manifestamente irricevibili.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice delegato nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal giudice delegato dell' amministrazione controllata della SARL La Pyramide, con ordinanza 30 luglio 1993, è irricevibile.
Lussemburgo, 9 agosto 1994.
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