Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura - Atto introduttivo del ricorso - Requisiti di forma - Esposizione delle conclusioni del ricorso - Conclusioni implicite dirette all' annullamento di un atto di un' istituzione - Ricevibilità
[Regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1, lett. d)]
Parti
- 457.823 -
Nella causa C-388/93,
PIA HiFi Vertriebs GmbH, con l' avv. F. Michael Boemke, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eric L. White, membro del servizio giuridico, e Claus Michael Happe, dipendente pubblico nazionale messo a disposizione della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di restituzione di dazi antidumping,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris (relatore), F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1990, n. 112 (GU L 13, pag. 21), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari, tra l' altro, del Giappone. L' aliquota del dazio antidumping di cui trattasi veniva fissata al 32% del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
2 La società PIA HiFi Vertriebs GmbH, con sede nella Repubblica federale di Germania, e altre due società, con sede rispettivamente nel Regno dei Paesi-Bassi e nel Regno Unito, tutte importatrici indipendenti di lettori di dischi compact prodotti ed esportati dalla società giapponese Accuphase Laboratory, presentavano alla Commissione, ai sensi dell' art. 16 del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1), domande di restituzione dei dazi antidumping versati. Le suddette società facevano valere di aver pagato prezzi all' esportazione nettamente superiori al valore normale.
3 In esito all' esame effettuato, la Commissione constatava che il margine di dumping medio praticato dalla società Accuphase Laboratory era pari al 15,1%, inferiore quindi del 16,9% rispetto all' aliquota del 32% stabilita dal citato regolamento n. 112/90. Di conseguenza, con decisione 9 giugno 1993, 93/363/CEE, relativa a domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone - Amroh BV, PIA HiFi, MPI Electronic (GU L 150, pag. 44), la Commissione ha accolto le succitate domande di restituzione, per un importo corrispondente al 16,9% del valore in base al quale le autorità competenti avevano calcolato l' importo del dazio antidumping di cui trattasi.
4 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 agosto 1993, la società PIA HiFi Vertriebs GmbH presentava un ricorso contro la suddetta decisione della Commissione.
5 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 13 settembre 1993, la Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità del ricorso chiedendo che la Corte si pronunciasse su tale eccezione senza impegnare la discussione nel merito, ai sensi dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura.
6 La Commissione fa valere che l' atto introduttivo non contiene alcuna conclusione. Si configurerebbe pertanto una violazione del requisito di forma sostanziale posto dall' art. 38, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura, il quale prevede che il ricorso debba contenere le conclusioni del ricorrente. Tale disposizione non contemplerebbe quindi la possibilità di regolarizzazione a posteriori dell' atto introduttivo del ricorso, in caso di mancanza di conclusioni formali. Dal n. 7 del medesimo articolo, risulterebbe peraltro che la violazione di un requisito di forma sostanziale costituisce un motivo di irricevibilità.
7 Occorre osservare che, ai sensi dell' art. 91, n. 3, del regolamento di procedura, il procedimento su una domanda presentata a norma del n. 1 del medesimo articolo prosegue oralmente, dopo la presentazione delle osservazioni scritte della controparte, salvo decisione contraria della Corte. Ritenendosi quest' ultima, nella fattispecie, sufficientemente informata, è opportuno statuire sull' eccezione di irricevibilità con ordinanza senza passare alla trattazione orale.
8 L' art. 38, n. 1, del regolamento di procedura prevede che "il ricorso ... deve contenere: ... d) le conclusioni del ricorrente".
9 Nell' atto introduttivo si precisa che il ricorso è presentato "a norma dell' art. 173 del Trattato CEE ... contro la decisione 9 giugno 1993 (K (93) 1447) relativa a domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone ..., comunicata alla ricorrente con lettera 11.6.1993 del ..., pubblicata con il numero 93/363/CEE, il 22.6.1993 sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, L 150, pag. 44" e ha per oggetto "la restituzione di dazi antidumping".
10 Benchè la ricorrente non abbia formulato distintamente conclusioni formali, emerge tuttavia dai passi succitati nonché dall' insieme delle argomentazioni esposte nell' atto introduttivo (v. al riguardo sentenza 10 dicembre 1957, causa 8/56, ALMA, Racc. pag. 177) che il ricorso presentato dalla società PIA HiFi è diretto all' annullamento della suddetta decisione 93/363, nella parte in cui essa limita le restituzioni di dazi antidumping richieste dalla PIA HiFi al 16,9% del valore in base al quale le autorità competenti hanno calcolato l' importo del dazio antidumping di cui trattasi.
11 Ne consegue che la Commissione non può fondatamente sostenere che il ricorso sia irricevibile in quanto non contiene conclusioni.
12 Di conseguenza, l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) L' eccezione d' irricevibilità è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 7 febbraio 1994.
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