Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti ° Questione non obiettivamente necessaria ai fini della decisione nella causa principale
(Trattato CEE, art. 177)
Massima
Nell' ambito del procedimento previsto dall' art. 177 del Trattato la Corte è manifestamente incompetente a pronunciarsi su questioni che non vertano su un' interpretazione del diritto comunitario obiettivamente necessaria ai fini della decisione che il giudice nazionale deve adottare nel procedimento del quale è investito.
Tale ipotesi ricorre allorché un giudice delegato per le operazioni di liquidazione di una società sottopone alla Corte questioni relative a norme e principi del diritto comunitario che esso non è chiamato ad applicare nell' ambito del procedimento di liquidazione.
Parti
Nel procedimento C-428/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal giudice del Tribunal de commerce di Romans (Francia) delegato per la liquidazione della società Monin Automobiles: Maison du deux-roues (in prosieguo: la "Monin"), domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30, 85 e 169 del Trattato CEE nonché dei principi di proporzionalità e della libera circolazione delle merci,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias (relatore), F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 1 luglio 1993, pervenuta nella cancelleria il 25 ottobre seguente, il giudice del Tribunal de commerce di Romans, delegato per la liquidazione della società Monin, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' evoluzione della politica comune in materia di importazione di autoveicoli di origine asiatica faccia venir meno qualsiasi 'interesse comunitario' a perseguire uno Stato membro il quale, mediante l' istituzione di ostacoli illeciti alle importazioni parallele di veicoli di talune marche asiatiche, immessi in libera pratica in altri Stati membri, abbia costretto le imprese vittime di tali prassi alla liquidazione giudiziaria.
Se il diritto comunitario consenta di giustificare un comportamento illegittimo di uno Stato membro, concretizzantesi segnatamente nell' imporre doppi controlli tecnici finalizzati a ritardare in modo irragionevole l' immatricolazione dei veicoli di marche escluse dall' accordo cosiddetto di autolimitazione, nel promuovere ingiustamente procedimenti penali nei confronti degli acquirenti di tali veicoli, e così via, unicamente alla luce dell' accordo denominato 'CEE-Giappone' .
2) Se uno Stato membro il quale, al fine di proteggere la propria politica di contingentamento del mercato degli autoveicoli di origine asiatica, non prevista dal Trattato, strutturi tale mercato in modo contrario ai principi della libera concorrenza, favorendo un accordo incompatibile con l' art. 85, possa essere considerato responsabile, indipendentemente dall' azione di inadempimento di cui all' art. 169, segnatamente nei confronti di quelle imprese che siano state costrette, a causa del comportamento illegittimo dello Stato membro in questione, a subire la dichiarazione di insolvenza, dal momento che le autorità e i giudici nazionali hanno l' obbligo di garantire la tutela dei diritti che il Trattato conferisce ai singoli.
3) Se l' istituzione di ostacoli alle importazioni di veicoli giapponesi o coreani provenienti da altri Stati membri nei quali siano stati immessi in libera pratica possa essere giustificata dall' esistenza, sul mercato dello Stato membro interessato, di un sistema di autolimitazione nell' ambito del quale cinque imprese si siano impegnate a non superare una quota globale tra di esse ripartita senza concorrenza reciproca, subordinatamente alla condizione che il mercato stesso sia loro riservato, qualora tale regime abbia per scopo e per effetto di escludere totalmente le importazioni parallele provenienti da altri Stati membri e di impedire l' esercizio dell' attività commerciale di concessionario.
4) Se il ritardo nell' immatricolazione di veicoli presentati singolarmente, qualora l' assenza di omologazione del relativo modello nuovo derivi unicamente da prescrizioni o da ostacoli amministrativi, possa essere imputato dai giudici nazionali a colpa dell' importatore, senza che ciò costituisca un ostacolo supplementare alla libera circolazione delle merci e alle disposizioni delle direttive che disciplinano il settore automobilistico, nel caso in cui i disagi causati e le relative conseguenze finanziarie abbiano carattere dissuasivo per i consumatori che intendano importare tali veicoli, già immessi in libera pratica in un altro Stato membro, e che vengono quindi privati della possibilità di giovarsi del mercato unico, ove la loro scelta sia stata, loro malgrado, sviata verso altre marche.
5) Se la politica di contingentamento di uno Stato membro nel settore delle importazioni di autovetture provenienti da paesi asiatici, concretizzantesi nell' istituzione di una quota riservata a cinque imprese privilegiate che abbiano prestato consenso a tale regime e che ne traggano vantaggio, faccia venir meno le violazioni dell' art. 85. In altri termini, se imprese che fruiscono di un regime cosiddetto di autolimitazione possano valersi, ai fini della legittimazione del loro accordo, dell' assenso dello Stato nel territorio del quale l' accordo stesso è stato attuato, qualora in particolare il regime così istituito faccia sì che il mercato ripartito fra le dette imprese sia loro riservato e che le importazioni parallele siano vietate.
6) Se, per l' osservanza dei principi di proporzionalità e della libera circolazione delle merci, le formalità di omologazione e di immatricolazione di veicoli presentati singolarmente previste nello Stato importatore debbano essere ridotte al minimo quando i veicoli siano omologati per modello in un altro Stato membro".
2 Tali questioni sono in parte identiche a quelle deferite alla Corte dallo stesso giudice delegato per la liquidazione nel procedimento sul quale è intervenuta l' ordinanza 26 aprile 1993 (causa C-386/92, Monin Automobiles, Racc. pag. I-2049). In tale ordinanza la Corte ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, rilevando che l' ordinanza di rinvio si limitava a formulare le questioni pregiudiziali senza fornire una qualsivoglia indicazione in ordine al loro fondamento.
3 Nell' ordinanza di rinvio relativa al presente procedimento, il giudice delegato per la liquidazione descrive anzitutto la situazione della società Monin. Questa società era specializzata nella vendita di veicoli asiatici le cui marche non erano state accreditate nell' ambito del sistema cosiddetto di autolimitazione, in forza del quale l' importazione in Francia di veicoli di origine giapponese è stata limitata ad un massimo del 3% delle immatricolazioni annuali. La Monin è stata pertanto costretta a far ricorso all' espediente delle importazioni parallele. I veicoli importati da altri Stati membri, poiché già immatricolati, erano considerati veicoli usati e dovevano pertanto essere assoggettati ad omologazione separata. Le autorità amministrative francesi non hanno proceduto a tali omologazioni entro termini ragionevoli, con la conseguenza che alcuni automobilisti, che non avevano potuto far immatricolare il loro autoveicolo entro il termine di due mesi prescritto dalla legge, sono stati colti in infrazione dagli agenti di polizia. A fronte del moltiplicarsi delle richieste, da parte degli acquirenti, tese alla risoluzione dei contratti di vendita, alla restituzione del prezzo ed al risarcimento danni, la Monin è stata costretta alla cessazione della propria attività. Tali difficoltà hanno dato causa all' apertura del procedimento concorsuale, disposta con decisione 7 marzo 1990 dal Tribunal de commerce di Romans.
4 Il giudice delegato per la liquidazione sottolinea di essere investito di una funzione giurisdizionale e di essere stato chiamato a conoscere di una controversia, sorta tra la Monin e i suoi creditori, riguardante l' applicazione del diritto comunitario. Da una parte, la Monin argomenta che il giudice delegato per la liquidazione non può eseguire quest' ultima "(...) senza che sia stata preliminarmente risolta la questione se lo stato d' insolvenza sia riconducibile all' illegittimo comportamento dell' amministrazione francese e dei cinque importatori privilegiati, alla luce, rispettivamente, dell' applicazione degli artt. 85 e 30 del Trattato, comportamento dal quale potrebbe scaturire una pretesa risarcitoria nei confronti dello Stato e/o dei partecipanti all' accordo (...)". Dall' altra, i creditori ribattono che "(...) la società ha continuato a sopravvivere artificialmente per un periodo sufficiente, sicché si deve procedere alla liquidazione senza ulteriore indugio". Il giudice delegato per la liquidazione è quindi chiamato a pronunciarsi sulla controversia nell' ambito della sua funzione giurisdizionale.
5 Infine, il giudice delegato fa rilevare come tra le questioni pregiudiziali e la lite sottoposta al suo esame sussista un nesso giuridico, dal momento che la richiesta interpretazione deve metterlo in grado di valutare la pertinenza degli argomenti addotti dalla Monin al fine di ottenere la propria sopravvivenza artificiale fino alla definitiva conclusione della liquidazione. Essa gli consentirà di verificare se i mezzi fondati sul diritto comunitario non abbiano carattere dilatorio. La soluzione fornita alle questioni, se può servire al giudice amministrativo investito di tale questione, presenta altresì un interesse certo per l' applicazione delle norme procedurali concorsuali, che incombe allo stesso giudice. Se, in mancanza di un' interpretazione delle norme comunitarie di cui trattasi, il giudice delegato decidesse la liquidazione della società, la sua decisione avrebbe come conseguenza di porre definitivamente termine ai procedimenti in corso, così che la società Monin, una volta liquidata, non possiederà più una soggettività giuridica e non potrà più far valere una qualsiasi violazione o ottenere il risarcimento del danno subito.
6 Nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, il governo francese manifesta anzitutto delle perplessità sul punto se, nel caso di specie, il giudice delegato per la liquidazione sia da considerare giudice ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE. Infatti, poiché la liquidazione dell' impresa è stata decisa il 4 aprile 1990 con sentenza definitiva del Tribunal de commerce di Romans, il ruolo del giudice delegato per la liquidazione è limitato, in questa fase, alla raccolta ed al coordinamento delle informazioni, essendo il Collegio al quale esso appartiene competente unicamente a dichiarare la chiusura del procedimento.
7 In secondo luogo, il governo francese contesta l' esistenza, nel caso di specie, di una controversia ai sensi dell' art. 177 del Trattato, posto che, da un lato, non vi è stato alcun atto processuale con cui il giudice delegato per la liquidazione è stato investito di una domanda precisa e, dall' altro, alla stregua di questo articolo, il giudice delegato può effettuare un rinvio alla Corte soltanto ove ciò sia necessario per potersi pronunciare su di una lite della quale egli sia stato direttamente investito.
8 La Commissione, da parte sua, osserva, in primo luogo, che nell' ambito della sua funzione di sorveglianza sul procedimento competono al giudice delegato per la liquidazione due tipi di poteri, gli uni di natura giurisdizionale e gli altri di natura puramente amministrativa. Orbene, nell' ordinanza di rinvio non risulta alcun elemento atto a dimostrare che nel caso di specie il giudice delegato sia stato chiamato ad emettere una decisione riferibile alla prima categoria di poteri.
9 In secondo luogo, la Commissione reputa necessario, per la ricevibilità della domanda, da un lato, che al giudice nazionale sia stata sottoposta una controversia e, dall' altro, che la soluzione del problema interpretativo sia necessaria per la soluzione di tale controversia. La Commissione contesta la sussistenza nel caso di specie di una controversia vera e propria, alla luce di quanto viene descritto dal giudice delegato per la liquidazione nell' ordinanza di rinvio. Infatti, quest' ultima non fornisce alcuna indicazione che consenta di individuare i creditori ai quali viene fatto riferimento, l' oggetto delle loro pretese e il contenuto dei loro argomenti.
10 In terzo luogo, la Commissione ravvisa nella presente fattispecie gli estremi di un vero e proprio sviamento di procedura. La Corte ha infatti affermato che una domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata irricevibile quando risulti in modo manifesto che l' interpretazione richiesta non ha alcuna relazione con l' oggetto della causa principale o non è obiettivamente necessaria per decidere quest' ultima (v. ordinanza 26 gennaio 1990, causa C-286/88, Falciola, Racc. pag. I-191).
11 Da ultimo la Commissione fa rilevare che, ad ogni buon conto, gli elementi della causa principale non vengono adeguatamente precisati, ad onta della citata ordinanza di irricevibilità 26 aprile 1993. Questa prescrizione non può invero considerarsi soddisfatta dal richiamo al contesto di fatto e di diritto di controversie delle quali il giudice proponente non è stato investito.
12 Le questioni deferite concernono l' interpretazione degli artt. 30, 85 e 169 del Trattato CEE nonché dei principi di proporzionalità e della libera circolazione delle merci.
13 Si deve rilevare, in prima analisi, che il giudice delegato per la liquidazione, pur menzionando l' esistenza di una connessione giuridica tra le questioni pregiudiziali e il procedimento del quale è investito, non è chiamato ad applicare queste norme giuridiche nell' ambito del procedimento di liquidazione.
14 L' interesse che il giudice delegato riconnette alla soluzione delle questioni pregiudiziali è correlato alla valutazione delle prospettive di accoglimento di un' azione di risarcimento proposta dalla Monin nei confronti dell' amministrazione francese nonché di un' azione esperita dinanzi al consiglio della concorrenza. Tuttavia, nessuna di queste azioni è stata intentata dinanzi al giudice proponente, né potrebbe del resto esserlo.
15 Ciò premesso, si deve ritenere che le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte non vertano su un' interpretazione del diritto comunitario obiettivamente necessaria ai fini della decisione che il giudice delegato per la liquidazione deve adottare.
16 Ne consegue che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata (v. sentenza 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, e ordinanza Falciola, citata), la Corte è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal giudice delegato per la liquidazione del Tribunal de commerce di Romans.
17 Occorre pertanto applicare l' art. 92 del regolamento e dichiarare l' incompetenza della Corte.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
La Corte non è competente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal giudice del Tribunal de commerce di Romans delegato per la liquidazione.
Lussemburgo, 16 maggio 1994.
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