SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
23 marzo 1994 ( *1 )
Nella causa T-8/93,
Michelle Huet, agente temporaneo della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Bleid (Lussemburgo), con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
contro
Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai signori Jean-Marie Steiner e Jan Inghelram, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso la sede della Corte dei conti, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Corte dei conti che negano l'attribuzione di una pensione di orfano per i figli della ricorrente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, D.P.M. Barrington e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: H. Jung,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 settembre 1993 e del 12 gennaio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti e sfondo giuridico della controversia
1
La ricorrente è agente temporaneo della Corte dei conti delle Comunità europee (in prosieguo: la «Corte dei conti»). Ella ha due figli il cui padre è deceduto prima che ella entrasse in servizio presso le Comunità. Non viene contestato che i figli siano a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 2 dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).
2
L'art. 37, quinto comma, del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»), rendendo applicabili a questi ultimi il disposto dell'art. 80, quarto comma, dello Statuto, recita:
«In caso di decesso del coniuge, che non sia funzionario o agente temporaneo, di un agente temporaneo o di un ex agente titolare di una pensione di anzianità o di invalidità, i figli del coniuge superstite, riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto, hanno diritto ad una pensione di orfano fissata conformemente al quarto comma dell'articolo 80 dello Statuto».
3
La Corte dei conti ritiene che tali disposizioni vadano interpretate nel senso di non ammettere la concessione di una pensione di orfano nel caso in cui il decesso del coniuge non dipendente di ruolo né agente temporaneo sia intervenuto prima dell'entrata in servizio del coniuge superstite presso le Comunità. Essa ha evidenziato tale interpretazione al punto 15.28 del rapporto annuale relativo all'esercizio 1989 nei seguenti termini:
«Il Parlamento, il Consiglio, la Commissione e il Comitato economico e sociale hanno concesso pensioni d'orfano in virtù dell'articolo 80, quarto comma, dello Statuto a figli di funzionari il cui coniuge era deceduto prima della loro assunzione da parte delle Comunità. In tutti i casi queste pensioni hanno avuto effetto a partire dal giorno dell'assunzione. A parere della Corte tale pratica è irregolare in quanto detta disposizione può riguardare solo situazioni successive alla nomina dei funzionari. Questa prassi è inoltre contraria alla sana gestione del sistema pensionistico comunitario, il quale assicura, in cambio di contributi, contro i rischi di decesso o d'invalidità sopravvenuti durante il periodo di iscrizione, e non anteriormente sotto un altro regime di previdenza sociale. Per le stesse ragioni, inoltre, gli orfani in causa dovrebbero normalmente già beneficiare di una pensione, corrisposta da una cassa nazionale, la quale si verrebbe allora a cumulare con i pagamenti comunitari. Il controllo ha messo in luce 26 casi del genere il cui costo annuale a carico del bilancio può essere stimato pari a 4,2 milioni di BFR (98296 ECU)».
4
Il collegio dei capi di amministrazione nella conclusione n. 200/91, adottata il 27 settembre 1991 e portata a conoscenza del personale della Corte dei conti nel mese successivo, ha seguito una diversa interpretazione della disposizione in questione. Il paragrafo I.1 di tale testo dispone:
«Al fine di armonizzare l'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 80, quarto comma, dello Statuto, e per evitare di creare discriminazioni, occorre considerare che le situazioni seguenti (...) decesso del coniuge o dell'ex coniuge prima dell'entrata in servizio del funzionario (...) danno luogo alla concessione e/o conservazione della pensione di orfano a motivo del carattere personale della stessa».
5
II paragrafo II di tale documento dispone:
«Occorre applicare alla pensione di orfano, per analogia con gli assegni familiari previsti all'articolo 67, paragrafo 1, dello Statuto, la regola anticumulo enunciata al paragrafo 2 di questo stesso articolo, quando l'interessato può pretendere una pensione della stessa natura prevista da un regime diverso».
6
Con nota 28 novembre 1991, la ricorrente presentava una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto per farsi riconoscere il diritto a una pensione di orfano per i propri figli.
7
Non avendo ricevuto risposta a tale domanda, il 29 aprile 1992 la ricorrente presentava un reclamo contro la decisione implicita di diniego.
8
II reclamo veniva respinto con nota 16 ottobre 1992.
Procedimento e conclusioni delle parti
9
In questa situazione, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 1993, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame contro la decisione recante diniego dell'attribuzione di una pensione di orfano.
10
La fase scritta del procedimento è terminata il 19 maggio 1993 con la rinuncia della convenuta al deposito della controreplica.
11
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
12
Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 14 settembre 1993.
13
Con ordinanza 19 ottobre 1993, il Tribunale ha disposto la riapertura della fase orale.
14
In pari data il Tribunale ha rivolto alle istituzioni delle Comunità europee il seguente quesito:
«Il Tribunale desidera sapere se le istituzioni continuano a versare una pensione di orfano, ai sensi dell'art. 80, quarto comma, dello Statuto o dell'art. 37, quinto comma, della normativa applicabile agli altri agenti, fino al limite di età indicato dall'art. 2 dell'allegato VII dello Statuto, quando il genitore superstite cessa il servizio presso le Comunità senza poter godere di una pensione di anzianità o di invalidità».
15
Soltanto alla Corte di giustizia si era presentato il caso prospettato nel quesito ed essa ha risposto che
«la Corte ha conosciuto un unico caso nel quale veniva versata una pensione di orfano a norma dell'art. 80, quarto comma, dello Statuto del personale delle Comunità e nel quale il dipendente superstite ha cessato il servizio senza godere di una pensione di anzianità o di invalidità.
Tale dipendente ha goduto dapprima di un periodo di aspettativa per motivi personali ed in seguito si è dimesso. In questo caso la Corte ha continuato a versare la pensione di orfano durante il periodo di aspettativa del dipendente. Quando questi si è dimesso, la pensione è stata soppressa».
16
La Commissione, pur senza disporre di precedenti, ha risposto che, «dato che si ammette che l'art. 80 dello Statuto conferisce ai figli di un dipendente o ex dipendente un diritto autonomo che trae origine direttamente dallo Statuto e nasce dalla loro situazione giuridica di figli di dipendente o ex dipendente al momento del decesso del genitore non dipendente, sarebbe logico e conseguenziale continuare a versare loro la pensione di orfano quando il dante causa cessa il servizio presso le Comunità senza poter godere di una pensione di anzianità o di invalidità».
17
Pur non essendosi mai trovato a dover trattare un simile caso, il Consiglio ha risposto che
«il Consiglio è del parere che, nel caso si presentasse tale situazione, non dovrebbe continuarsi il versamento della pensione di orfano per i seguenti motivi:
A norma dell'art. 80, quarto comma, dello Statuto, l'attribuzione della pensione di orfano è legata a quella degli assegni per figli a carico previsti dall'art. 2 dell'allegato VII dello Statuto. Orbene, il dipendente che cessa dalle funzioni senza poter godere di una pensione di anzianità o di invalidità perde il diritto alla retribuzione che, a norma dell'art. 62 dello Statuto, comprende stipendio base, assegni familiari ed indennità. Egli cessa ugualmente, ipso facto, di percepire la pensione di orfano».
18
Le parti si sono pronunciate una seconda volta all'udienza del 12 gennaio 1994, sulle risposte fornite dalle istituzioni ai quesiti del Tribunale.
19
La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia dichiarare e statuire:
la decisione che nega la pensione di orfano ai suoi figli è annullata;
la resistente è condannata alle spese.
20
La resistente ha concluso che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
statuire sulle spese secondo diritto.
Nel merito
21
La ricorrente adduce due motivi a sostegno del proprio ricorso. Il primo è la violazione degli artt. 80, quarto comma, dello Statuto e 37, quinto comma, del RAA. Il secondo motivo è la violazione del principio di non discriminazione.
Primo motivo: violazione degli artt. 80, quarto comma, dello Statuto e 37, quinto comma, del RAA
22
La ricorrente sostiene che la pensione di orfano di cui agli artt. 80, quarto comma, dello Statuto e 37, quinto comma, del RAA può essere concessa anche quando il decesso del coniuge è intervenuto prima dell'entrata in servizio del genitore superstite presso le Comunità. Tale interpretazione delle norme suddette è condivisa dal collegio dei capi di amministrazione, che su di essa ha fondato la propria conclusione n. 200/91, oltre che dalla maggioranza delle istituzioni della Comunità. Questa tesi nasce dall'assunto che la «pensione» versata in applicazione delle dette norme costituisce non una pensione, ma un assegno della stessa natura dell'«assegno per figlio a carico». Infatti, a differenza delle pensioni previste dai primi tre commi dell'art. 80 dello Statuto, che rinviano per la quantificazione delle prestazioni all'art. 21 dell'allegato VIII dello Statuto, relativo alle pensioni, la pensione prevista dal quarto comma di tale disposizione fa riferimento ad un raddoppio dell'assegno per figli a carico.
23
La Corte dei conti ritiene, invece, che la pensione prevista dalle predette disposizioni possa venire concessa solo quando il decesso del coniuge sopravviene dopo l'entrata in servizio del genitore superstite. Tale tesi nasce dall'assunto che la pensione in questione costituisce una vera e propria pensione, la cui concessione è subordinata al versamento di contributi.
24
Il Tribunale constata, preliminarmente, che la ricorrente ammette che quelle previste dai primi tre commi dell'art. 80 sono vere e proprie pensioni. Conseguentemente, occorre esaminare se la pensione prevista dal quarto comma dell'art. 80 costituisca, a differenza delle altre, un assegno avente la stessa natura degli assegni per figli a carico, come sostiene la ricorrente.
25
Al riguardo, il Tribunale rileva che solo due elementi distinguono le pensioni previste dai primi tre commi da quella prevista dal quarto comma dell'art. 80 dello Statuto. Si tratta del fatto che quest'ultima è dovuta in conseguenza del decesso non del dipendente, ma del coniuge, e del fatto che l'importo di tale pensione non viene determinato a norma dell'art. 21 dell'allegato VIII dello Statuto, relativo alle pensioni, ma con riferimento all'importo degli assegni per figli a carico.
26
Occorre sottolineare subito che l'art. 80, quarto comma, non stabilisce alcun, nesso tra la corresponsione dell'assegno per figlio a carico e quello della pensione da esso istituita, ma si limita a definire l'importo di questa con riferimento all'importo dell'assegno.
27
Il Tribunale considera che la differenza esistente tra i metodi per calcolare la pensione prevista dal quarto comma dell'art. 80 e quelle previste dagli altri commi è priva di rilevanza perché deriva dal fatto che la prima viene assegnata a causa del decesso non del dipendente, ma del suo coniuge. Infatti, il motivo per cui la pensione prevista dal quarto comma non viene calcolata mediante rinvio all'art. 21 dell'allegato VIII, che concerne le pensioni di reversibilità, è che la pensione viene concessa all'orfano non a causa del decesso del dipendente, ma a causa del decesso del coniuge di questi, evento che non può dare luogo alla corresponsione di una pensione di reversibilità a carico del regime comunitario.
28
Pertanto, la sola differenza che qui interessa tra le pensioni previste dai primi tre commi dell'art. 80 e quella prevista dal quarto comma è l'evento che fa sorgere il diritto alla pensione di orfano: il decesso del dipendente o quello del suo coniuge. È vero che tale differenza può derivare dal fatto che le pensioni corrisposte a causa del decesso del dipendente perseguono uno scopo diverso dalla seconda, in quanto le une servono ad assicurare il mantenimento degli orfani grazie ai contributi versati dal dipendente prima di morire, mentre l'altra ha la funzione di aiutare il dipendente vedovo a far fronte ai maggiori oneri derivanti dal suo stato. Tuttavia non è meno vero che tale ultimo scopo può essere perseguito tanto attraverso la corresponsione di una pensione ai figli quanto con il versamento di un assegno familiare aggiuntivo al genitore superstite. Questa differenza, quindi, non depone né a favore né contro la tesi della ricorrente.
29
Il Tribunale ritiene che la «pensione di orfano» prevista dall'art. 80, quarto comma, dello Statuto sia una vera e propria pensione per i seguenti motivi.
30
In primo luogo, dalla collocazione sistematica dell'art. 80, quarto comma, risulta che i suoi autori intendevano conferire alla pensione ivi contemplata il carattere di pensione e non di assegno aggiuntivo per figli a carico. Infatti, se così non fosse, la disposizione sarebbe stata inserita non nell'art. 80, che tratta unicamente di pensioni e si trova nel capitolo 3 del titolo V dello Statuto, intitolato «Pensioni», ma piuttosto nel capitolo 1 del titolo V, intitolato «Retribuzione e rimborso spese», ove si trovano le norme relative agli assegni familiari.
31
In secondo luogo, dal testo della citata disposizione risulta che, come ha rilevato la Commissione nella risposta al quesito del Tribunale, il titolare della pensione prevista dall'art. 80, quarto comma, dello Statuto è l'orfano stesso, come nel caso delle pensioni di cui ai tre commi precedenti, e non il genitore superstite, come sarebbe accaduto se si fosse trattato di un assegno aggiuntivo per figlio a carico, il quale, a norma dell'art. 62 dello Statuto, fa parte della retribuzione del dipendente. Occorre, d'altronde, sottolineare al riguardo che, oltre alla pensione di orfano percepita dal figlio ed il cui importo è fissato «al doppio dell'importo dell'assegno per figli a carico» (art. 80, quarto comma), il genitore superstite riceve, come elemento della retribuzione, il normale importo dell'assegno per figli a carico.
32
Da quanto esposto discende che l'art. 80, quarto comma, dello Statuto non attribuisce al dipendente un'integrazione dell'assegno per figli a carico, ma assegna una pensione agli orfani.
33
Orbene, la caratteristica specifica del sistema pensionistico comunitario è la copertura, in cambio di contributi, dei rischi di morte o di invalidità che si verificano durante il periodo di iscrizione.
34
Conseguentemente, la pensione di cui all'art. 80, quarto comma, dello Statuto può essere corrisposta solo se la morte del coniuge del dipendente è sopravvenuta dopo l'entrata in servizio di quest'ultimo, momento a partire dal quale egli è iscritto al sistema pensionistico comunitario.
35
Tale interpretazione dell'art. 80, quarto comma, dello Statuto è corroborata dal testo della disposizione nelle versioni danese, greca, inglese, portoghese, spagnola e tedesca, che fanno menzione della morte del coniuge al presente indicativo o ad un tempo del congiuntivo che esprime l'idea del futuro. In tal modo, queste versioni linguistiche indicano che, perché i figli possano godere della pensione contemplata dall'art. 80, quarto comma, il dipendente doveva essere in servizio presso le Comunità al momento del decesso del coniuge. È vero che le versioni francese, italiana ed olandese usano il passato quando parlano del decesso del coniuge, ma occorre sottolineare che le versioni francese ed olandese lo usano anche nel primo e nel terzo comma dell'art. 80 con riferimento ad una ipotesi (morte del dipendente o del titolare di pensione di anzianità o di invalidità) che può verificarsi solo dopo l'entrata in servizio dell'interessato, mentre la versione italiana usa espressioni che rendono un presente o un futuro. Pertanto la ricorrente non può invocare queste versioni linguistiche a sostegno della propria tesi.
36
Dato che alla ricorrente non si applica l'art. 80, quarto comma, dello Statuto, ma l'art. 37, quinto comma, del RAA, bisogna esaminare se tra le due disposizioni vi siano differenze di collocazione e testuali tali da giustificare una diversa soluzione per i dipendenti di ruolo e per gli agenti temporanei.
37
L'art. 37 si trova nel titolo II del RAA, che riguarda gli agenti temporanei, e, all'interno di questo titolo, nel capitolo 6, «Sicurezza sociale», sezione B, «Copertura dei rischi di invalidità e di decesso» — il che conferma che esso riguarda pensioni che tutelano gli iscritti da determinati rischi — mentre, se si fosse riferito ad una pensione avente la stessa natura dell'assegno per figlio a carico, sarebbe stato collocato nel capitolo 5 «Retribuzione e rimborso spese», dove si trova l'art. 21 che tratta degli assegni familiari, i quali fanno parte della retribuzione. Pertanto, la collocazione di tale norma nel RAA conferma che anche per essa vale l'interpretazione data dal Tribunale all'art. 80, quarto comma, dello Statuto.
38
Per quanto attiene al testo dell'art. 37, il Tribunale rileva che il quinto comma dello stesso — come il quarto comma dell'art. 80 dello Statuto — impiega in francese il passato, mentre il primo comma usa il presente laddove il primo comma dell'art. 80 dello Statuto impiega un passato.
39
Considerato che il terzo comma dell'art. 37 impiega il passato per indicare un'ipotesi che può verificarsi solo dopo l'entrata in servizio dell'interessato e che i commi primo, secondo, terzo e quinto dell'art. 37 ed i primi quattro commi dell'art. 80 dello Statuto hanno un'identica finalità, non vi è motivo di interpretare queste norme diversamente, tanto più che la ricorrente non ha rilevato tali differenze di redazione né ha addotto ragioni che giustifichino interpretazioni diverse.
40
Da quanto sopra esposto discende che, poiché la ricorrente non era iscritta al sistema pensionistico comunitario al momento della morte del coniuge, essendo questi deceduto prima dell'entrata in servizio della ricorrente presso le Comunità, i suoi figli non possono godere della pensione di orfano prevista dagli artt. 80, quarto comma, dello Statuto e 37, quinto comma, del RAA.
41
La ricorrente non può sostenere che tale interpretazione degli artt. 80, quarto comma, dello Statuto e 37, quinto comma, del RAA sia in via di principio contraria all'equità. Infatti, se è vero che essa le è sfavorevole, cionondimeno è favorevole ad altri dipendenti di ruolo od agenti temporanei, come quelli che devono cessare il servizio presso le Comunità senza poter godere di una pensione di anzianità o di invalidità e i cui figli conservano, grazie a questa interpretazione, la pensione di orfano fino al compimento dell'età fissata dall'art. 2 dell'allegato VII dello Statuto, benché il genitore superstite non percepisca più assegni per figli a carico.
42
Pertanto, il primo motivo va rigettato.
Secondo motivo: violazione del principio di non discriminazione
43
La ricorrente sostiene di essere vittima di una discriminazione rispetto, da un lato, ai dipendenti delle altre istituzioni che godono della pensione ex art. 80, quarto comma, dello Statuto, anche se il coniuge è deceduto prima della loro entrata in servizio presso le Comunità, e, dall'altro, ai dipendenti il cui coniuge è deceduto dopo la loro entrata in servizio presso le Comunità.
44
II Tribunale ritiene, in primo luogo, che la ricorrente non possa, per affermarsi vittima di una discriminazione, richiamarsi al fatto che altri dipendenti traggono beneficio da una situazione illegale. Dalle considerazioni che hanno condotto il Tribunale a rigettare il primo motivo emerge infatti che gli artt. 80, quarto comma, dello Statuto e 37, quinto comma, del RAA non consentono di corrispondere la pensione da essi contemplata ai figli di dipendenti di ruolo o agenti temporanei il cui coniuge è deceduto anteriormente alla loro entrata in servizio presso le Comunità.
45
Il Tribunale rileva, in secondo luogo, che la ricorrente non può sostenere di essere vittima di una discriminazione rispetto ai dipendenti di ruolo e agenti temporanei il cui coniuge sia deceduto successivamente alla loro entrata in servizio presso le Comunità. Infatti, il principio di non discriminazione esige che una differenza di trattamento tra diverse categorie di dipendenti di ruolo o di agenti temporanei sia giustificata in base ad un criterio oggettivo e ragionevole e sia proporzionata allo scopo con essa perseguito.
46
Al riguardo, basta osservare che il criterio di distinzione è obiettivo, in quanto si fonda sulla data del decesso del coniuge e su quella dell'entrata in servizio del dipendente di ruolo o dell'agente temporaneo presso le Comunità; che tale criterio è ragionevole, perché si fonda sul fatto che la prestazione considerata è una pensione; e che la differenza di trattamento è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito, ossia che i rischi coperti dal sistema pensionistico comunitario abbiano, in linea di massima, un riscontro nei contributi versati al sistema.
47
Pertanto, il motivo va rigettato.
48
Da tutte le considerazioni che precedono discende che il ricorso va respinto.
Sulle spese
49
A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a tenore dell'art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Kalogeropoulos
Barrington
Lenaerts
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 marzo 1994.
Il cancelliere
H. Jung
Il presidente
A. Kalogeropoulos
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Full & Egal Universal Law Academy