Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Decisione sulla compatibilità di un' operazione di concentrazione con il mercato comune ° Rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate ° Legittimazione ad agire limitata, in linea di principio e salvo circostanze eccezionali, al controllo del giudice comunitario sull' osservanza da parte della Commissione dei loro diritti procedurali
[Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 18, n. 4; direttiva del Consiglio 77/187/CEE]
2. Concorrenza ° Concentrazioni ° Esame da parte della Commissione ° Obblighi della Commissione nei confronti dei terzi qualificati ° Rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate ° Informazione relativa all' esistenza di un progetto di concentrazione notificato ° Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 18, n. 4; direttiva del Consiglio 77/187, art. 6)
Massima
1. Una decisione della Commissione sulla compatibilità di un' operazione di concentrazione con il mercato comune, adottata sulla scorta del regolamento n. 4064/89, interessa individualmente, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato, i rappresentanti, riconosciuti in base al diritto nazionale, dei lavoratori delle imprese interessate, per il solo fatto che detto regolamento ° che consente alla Commissione di prendere in considerazione l' impatto sociale della concentrazione qualora sia tale da pregiudicare gli obiettivi sociali di cui all' art. 2 del Trattato ° li designa espressamente come terzi in possesso di un interesse sufficiente a essere sentiti dalla Commissione nel corso del procedimento di esame del progetto di concentrazione e ciò indipendentemente dalla loro effettiva partecipazione a tale procedimento.
In linea di principio e salvo circostanze eccezionali, una decisione del genere non li riguarda invece direttamente. Infatti, una decisione che autorizza una concentrazione, dopo essere stata esaminata in riferimento al diritto comunitario della concorrenza, non comporta di per sé alcuna conseguenza sui diritti propri dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese interessate, diritti che, com' è previsto dalle pertinenti disposizioni comunitarie, potranno essere esercitati al momento del trasferimento di azienda, conseguente alla concentrazione, secondo le modalità definite dal diritto nazionale. Peraltro, essa non pregiudica direttamente gli interessi dei lavoratori di cui trattasi, in quanto solo indirettamente gli interessi di questi ultimi possono essere pregiudicati dalla cessione di una parte delle attività della loro azienda, cessione che non può di per sé, come risulta dalla direttiva 77/187 relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, comportare una modifica del rapporto di lavoro disciplinato dal contratto di lavoro e dagli accordi collettivi. Qualora all' operazione di concentrazione facessero seguito provvedimenti lesivi degli interessi dei lavoratori, essi sarebbero riconducibili alle sole imprese interessate e saranno sottoposti al controllo del giudice nazionale per quanto riguarda la loro compatibilità con la normativa sociale, in ambito comunitario e nazionale.
Tuttavia, poiché il regolamento n. 4064/89 conferisce ai rappresentanti dei lavoratori alcune garanzie procedurali e tali diritti possono essere sanciti dal giudice comunitario solamente al momento del controllo della regolarità della decisione definitiva della Commissione, detti rappresentanti devono disporre di un mezzo di impugnazione limitato alla tutela dei loro diritti procedurali e va quindi riconosciuta la loro legittimazione ad agire avverso detta decisione allo scopo preciso di far verificare dal giudice comunitario se le garanzie procedurali alle quali avevano diritto nel corso del procedimento amministrativo, ai sensi dell' art. 18 del regolamento n. 4064/89, siano state disattese. Nell' ambito di tale impugnazione, soltanto la violazione sostanziale dei loro diritti procedurali, fatti salvi i motivi attinenti alla violazione delle norme sancite dal regolamento n. 4064/89, può comportare l' annullamento della decisione della Commissione.
2. Benché in forza dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89 i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate da un' operazione di concentrazione abbiano il diritto di presentare le proprie osservazioni, a loro richiesta, dinanzi alla Commissione, quest' ultima non è tenuta ad informarli relativamente all' esistenza di un progetto di concentrazione notificatole da una delle imprese interessate.
In forza dell' art. 6 della direttiva 77/187, relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, incombe alle imprese interessate l' obbligo di tenere informati i rappresentanti dei lavoratori, mentre il controllo dell' adempimento di tale obbligo compete alle autorità nazionali.
Parti
Nella causa T-12/93,
Comité central d' entreprise de la société anonyme Vittel, organo di rappresentanza del personale ai sensi delle disposizioni del libro IV del codice del lavoro francese, con sede in Vittel (Francia),
Comité d' établissement de Pierval, organo di rappresentanza del personale ai sensi della normativa citata, con sede in Vittel, e
Fédération générale agroalimentaire, organizzazione sindacale, membro della Conféderation française démocratique du travail, con sede in Parigi,
con gli avv.ti François Nativi, Hélène Rousseau e Françoise Bienayme-Galaz, del foro di Parigi, assistiti dall' avv. Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 32, Grand-rue,
ricorrenti,
sostenuti da
Comité central d' entreprise de la Société générale des grandes sources, organo di rappresentanza del personale ai sensi delle disposizioni del libro IV del codice del lavoro francese, con sede in Parigi,
Comité d' établissement de la Source Perrier, organo di rappresentanza del personale ai sensi della normativa citata,
Syndicat CGT (Confédération générale du travail) de la Source Perrier, organizzazione sindacale ai sensi della normativa citata,
Comité de groupe Perrier, organo di rappresentanza del personale ai sensi della normativa citata,
tutti con sede in Vergèze (Francia),
con gli avv.ti Jean Méloux, nel corso della fase scritta del procedimento, e Alain Ottan, nel corso della trattazione orale, del foro di Montpellier, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Guy Thomas, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
intervenienti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco Enrique González Díaz, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 22 luglio 1992, 92/553/CEE, relativa a una procedura a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (Caso n. IV/M.190 ° Nestlé/Perrier; GU L 356, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 ottobre 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 Il 25 febbraio 1992 la Nestlé SA (in prosieguo: la "Nestlé") notificava alla Commissione, in conformità all' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 4064/89"), un' offerta pubblica di acquisto (in prosieguo: "OPA") delle azioni della Source Perrier SA (in prosieguo: la "Perrier"). Tale OPA era stata lanciata il 20 gennaio 1992 dalla Demilac SA (in prosieguo: la "Demilac"), società controllata congiuntamente dalla Nestlé e dalla banca Indosuez. La Nestlé e la Demilac si sarebbero impegnate, in caso di esito positivo dell' OPA, a vendere al gruppo BSN una delle consociate della Perrier, la società Volvic.
2 Il 25 marzo 1992 la Commissione, dopo aver esaminato la notificazione, decideva, ai sensi dell' art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, di avviare il procedimento in quanto l' operazione di concentrazione notificata suscitava seri dubbi in ordine alla sua compatibilità con il mercato comune. Secondo la Commissione sussisteva il rischio che l' operazione creasse una posizione dominante vuoi in capo all' entità separata Perrier-Nestlé vuoi per il complesso della Perrier-Nestlé e della BSN.
3 Il 25 maggio 1992 la Nestlé e la BSN venivano sentite dalla Commissione in qualità di "parti interessate".
4 Il 22 luglio 1992 la Commissione, alla luce degli impegni presi dalla Nestlé nei suoi confronti, emanava la decisione 92/553/CEE, relativa a una procedura a norma del regolamento n. 4064/89 (Caso n. IV/M.190 ° Nestlé/Perrier; GU L 356, pag. 1, in prosieguo: la "decisione"), e dichiarava la concentrazione compatibile con il mercato comune. La decisione subordina tale dichiarazione di compatibilità al rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi contenuti negli impegni assunti dalla Nestlé (v. il 'considerando' n. 136 e l' art. 1 del dispositivo della decisione). Tali condizioni ed obblighi, che hanno l' obiettivo di agevolare l' accesso al mercato francese dell' acqua in bottiglia di un concorrente valido e dotato di risorse adeguate per competere efficacemente con la Nestlé e la BSN, possono essere riassunti nei termini seguenti:
° la Nestlé si impegna a cedere a tale concorrente i marchi e le fonti Vichy, Thonon, Pierval, Saint-Yorre ed alcune altre fonti locali;
° la scelta dell' acquirente, che dovrà disporre di risorse finanziarie e di una competenza sufficiente nel settore delle bevande o dei prodotti alimentari di marca, dovrà essere sottoposta all' approvazione della Commissione;
° la Nestlé si asterrà dal fornire qualsiasi dato risalente all' ultimo periodo annuale sui propri volumi di vendita ad associazioni di categoria o ad altri operatori che potrebbero renderli accessibili ad altri concorrenti fino a quando persisterà l' attuale struttura oligopolistica ristretta sul mercato francese dell' acqua in bottiglia;
° la Nestlé dovrà gestire separatamene tutte le attività e gli interessi acquisiti dalla Perrier, fino a quando non sarà stata completata la vendita dei marchi e delle sorgenti di cui sopra;
° la Nestlé si asterrà dall' apportare, per tutta la durata del suddetto periodo, qualsiasi modificazione strutturale all' interno della Perrier, senza il previo assenso della Commissione;
° la Nestlé si impegna a non trasmettere ad altre entità del proprio gruppo informazioni commerciali o industriali o diritti di proprietà di carattere riservato o interno alla società, ottenuti dalla Perrier;
° la Nestlé si impegna a non vendere la Volvic alla BSN fino a quando non sarà conclusa la vendita dei marchi e delle fonti sopra menzionati;
° la Nestlé si impegna a non riacquistare, direttamente o indirettamente, per un periodo di dieci anni, i marchi e le fonti oggetto della cessione ed è tenuta ad informare la Commissione, per un periodo di cinque anni dalla data della decisione, di ogni sua eventuale acquisizione di entità presenti sul mercato francese delle acque in bottiglia la cui quota di mercato sia superiore al 5%.
5 La sorgente Pierval che la Nestlé deve cedere in virtù della decisione è gestita da uno degli stabilimenti della Vittel SA (in prosieguo: la "Vittel"), lo stabilimento di Pierval, nel quale lavorano 119 dipendenti. Secondo le indicazioni fornite dai ricorrenti, la Vittel è diventata, nel 1992, una consociata del gruppo Nestlé.
6 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 1993, il comité central d' entreprise della Vittel SA (in prosieguo: il "CCE Vittel"), il comité d' établissement de Pierval (in prosieguo: il "CE Pierval") e la Fédération générale agroalimentaire-CFDT (in prosieguo: la "FGA-CFDT") hanno chiesto, a norma dell' art. 173 del Trattato CE, l' annullamento della decisione "in quanto tale decisione impone alla Nestlé condizioni relative al riconoscimento della compatibilità con il mercato comune dell' operazione di concentrazione Nestlé-Perrier, mentre tali condizioni sono irregolari e superflue", in particolare in quanto esse comportano "la cessione da parte della Vittel SA di un ramo completo di attività, costituito dalla fabbrica Pierval".
7 Con separato atto, registrato nella cancelleria del Tribunale il 2 marzo 1993, i ricorrenti hanno inoltre proposto, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere, in via principale, la sospensione dell' esecuzione della decisione e, in subordine, la sospensione della decisione in ragione del fatto che essa esige la cessione della Pierval, fino all' esito del procedimento di merito. Con ordinanza 2 aprile 1993, il presidente del Tribunale ha ordinato alla Commissione di informare il Tribunale, non appena sarà in possesso degli elementi relativi, della sussistenza del complesso delle condizioni relative alla cessione delle attività previste nella decisione e, in particolare, della rimozione degli ostacoli al trasferimento dei diritti di sfruttamento delle fonti Vichy e Thonon. Con la stessa ordinanza ha deciso di sospendere l' esecuzione della detta decisione, in quanto comporta la cessione dello stabilimento della Pierval, onde consentire, alla luce delle informazioni che gli verranno comunicate dalla Commissione, una pronuncia in sede di procedimento sommario sulle domande di sospensione dell' esecuzione (causa T-12/93 R, CCE Vittel e CE Pierval/Commissione, Racc. pag. II-449). A seguito della comunicazione delle dette informazioni, il 14 giugno 1993, le domande di provvedimenti urgenti di cui sopra sono state respinte con ordinanza del presidente del Tribunale 6 luglio 1993. Le spese sono state riservate (causa T-12/93 R, Racc. pag. II-785).
8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 giugno 1993, il comité central d' entreprise de la Société générale des grandes sources (in prosieguo: il "CCE Perrier"), il comité d' établissement de la Source Perrier di Vergèze (Francia, in prosieguo: il "CE Perrier"), il syndicat CGT de la Source Perrier (in prosieguo: il "CGT Perrier") e il comité de groupe Perrier (in prosieguo: il "CG Perrier") hanno chiesto di intervenire nella causa a sostegno dei ricorrenti. Tali domande di intervento sono state accolte dal Tribunale con ordinanza 16 dicembre 1993.
9 Gli intervenienti hanno presentato i motivi e gli argomenti a sostegno delle loro conclusioni il 14 marzo 1994. Visto che i ricorrenti non avevano depositato osservazioni sulla memoria di intervento entro il termine stabilito, la fase scritta si è conclusa con il deposito delle osservazioni della convenuta, il 27 aprile 1994.
10 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La fase orale si è svolta il 7 ottobre 1994.
Conclusioni delle parti
11 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
° ordinare alla Commissione di produrre tutti i documenti da essa utilizzati a fondamento della sua decisione;
° dichiarare che il presente ricorso è volto all' annullamento di tale decisione in quanto impone alla Nestlé talune condizioni per la dichiarazione di compatibilità con il mercato comune dell' operazione di concentrazione Nestlé-Perrier, le quali comportano la cessione da parte della Vittel della fabbrica di Pierval, mentre la Commissione avrebbe dovuto prendere una decisione di compatibilità dell' operazione di concentrazione con il mercato comune pura e semplice, senza imporre condizioni di alcun tipo;
° di conseguenza, annullare la decisione impugnata con tutte le conseguenze di ordine giuridico.
12 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare i ricorrenti in solido alle spese.
13 Gli intervenienti concludono che il Tribunale voglia:
° accogliere le conclusioni dei ricorrenti volte all' annullamento della decisione;
° condannare la Commissione alle spese del presente intervento.
Sulla ricevibilità
Sintesi degli argomenti delle parti
14 Nel merito, la Commissione eccepisce l' irricevibilità del presente ricorso. Essa fa valere, in via preliminare, che la ricevibilità di un ricorso è subordinata non solo alla sussistenza dei due requisiti previsti dall' art. 173 del Trattato CE in forza del quale l' atto impugnato deve riguardare i ricorrenti direttamente e individualmente, ma anche alla prova che essi abbiano interesse ad agire (v. sentenze della Corte 31 marzo 1977, causa 88/76, Exportation des sucres/Commissione, Racc. pag. 709, e 10 luglio 1986, causa 282/85, DEFI/Commissione, Racc. pag. 2469). Nel caso di specie, la Commissione ritiene che i ricorrenti non abbiano dato prova di tale interesse, vista la finalità essenziale del regolamento n. 4064/89, che è volto a salvaguardare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune. Essa ammette, certamente, che la sua valutazione delle conseguenze di una operazione di concentrazione sulla concorrenza deve iscriversi nell' ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cui all' art. 2 del Trattato, compreso quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità di cui all' art. 130 A del Trattato, come ricordato dal tredicesimo 'considerando' del regolamento n. 4064/89. Tuttavia, quest' ultimo 'considerando' non impone un' analisi dettagliata dell' impatto di una concentrazione sulla situazione dell' occupazione in un' impresa determinata, ma la presa in considerazione dei suoi effetti prevedibili sulla situazione dell' occupazione nella Comunità nel suo complesso ovvero in una sua parte. A parere della Commissione, i rappresentanti dei lavoratori sarebbero quindi in possesso di un interesse degno di tutela solamente se fossero in grado di dimostrare, quanto meno prima facie, che una operazione di concentrazione, autorizzata da tale istituzione, è atta ad arrecare un grave pregiudizio agli obiettivi di carattere sociale previsti dall' art. 2 del Trattato CE.
15 La Commissione sostiene peraltro che i ricorrenti non sono legittimati ad agire in quanto sono sprovvisti dei due citati requisiti di ricevibilità di cui all' art. 173 del Trattato. In primo luogo, essa contesta che la decisione riguardi i ricorrenti individualmente. Essa rammenta, a tal proposito, che i terzi possiedono tali requisiti solo qualora la decisione in questione li ostacoli in ragione di talune qualità loro proprie ovvero di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identifichi in modo analogo al destinatario. Essa ne deduce che i terzi interessati, che non sono intervenuti nel corso del procedimento amministrativo, non sono legittimati ad agire contro la decisione adottata in esito a tale procedimento. Essa afferma che in materia sia di concorrenza sia di aiuti di Stato, di dumping e di sovvenzioni la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad agire dei terzi adottando garanzie di ordine procedurale, allo scopo, segnatamente, di consentire a questi ultimi di controllare il rispetto di tali diritti procedurali (v. sentenze 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fediol/Commissione, Racc. pag. 2913, e 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391). Ammettere la legittimazione attiva di un ricorrente che non abbia inteso far valere i propri diritti procedurali porterebbe quindi ad istituire un procedimento alternativo a quello previsto dalla normativa comunitaria, vale a dire dall' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89.
16 Nel caso di specie, la Commissione respinge l' argomento dei ricorrenti, secondo il quale essi sarebbero stati informati tardivamente della cessione dello stabilimento della Pierval e non avrebbero pertanto potuto avvalersi della facoltà di essere sentiti prevista dall' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89. Essa fa valere che tale informazione tardiva non può esserle imputata, in quanto il regolamento n. 4064/89 non le impone alcun obbligo di tale tipo. Tale tardività dovrebbe essere addebitata vuoi alla negligenza dei dirigenti della Nestlé, vuoi alla inadeguatezza della legislazione francese. Essa non potrebbe, pertanto, giustificare la ricevibilità del ricorso, giacché, così facendo, il controllo del giudice non verterebbe più sul rispetto, da parte della Commissione, dei diritti procedurali dei terzi garantiti dalla normativa comunitaria.
17 Inoltre, la Commissione contesta, nel controricorso, che la FGA-CFDT costituisca un rappresentante riconosciuto dei lavoratori della Vittel, ai sensi dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89. Occorrerebbe infatti che il diritto nazionale conferisse ai rappresentanti dei lavoratori, desiderosi di avvalersi del detto articolo, il compito di rappresentare gli interessi della totalità del personale dell' impresa e non solo quelli dei propri membri. Nella controreplica, la Commissione prende atto di quanto sostenuto dai ricorrenti nella replica, cioè che le organizzazioni sindacali hanno lo scopo, in forza della normativa francese sul lavoro, di difendere gli interessi collettivi della categoria. Essa precisa che, sebbene spetti al Tribunale risolvere la questione relativa all' interpretazione della nozione comunitaria di "rappresentanti riconosciuti dei lavoratori", l' applicazione di tale nozione dà luogo ad una valutazione, all' interno di ogni Stato membro, del ruolo riconosciuto ai sindacati dal diritto nazionale.
18 In secondo luogo, la Commissione contesta che l' atto impugnato riguardi direttamente i ricorrenti. Essa sostiene, anzitutto, che i ricorrenti lamentano per la prima volta, nella replica, la lesione dei loro interessi da parte della decisione controversa. Tale motivo ritenuto nuovo dovrebbe quindi essere dichiarato irricevibile a norma dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. La Commissione ritiene, comunque, che i ricorrenti non siano portatori di interessi propri ° a parte il rispetto delle garanzie processuali previste dall' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89 ° diversi dagli interessi collettivi dei lavoratori che essi sono chiamati a rappresentare.
19 La Commissione sostiene, inoltre, che i possibili licenziamenti nell' ambito dei servizi centrali della Vittel, dovuti alla cessione della Pierval, così come asserito dai ricorrenti, non sono causati direttamente dalla decisione. A tal proposito, la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26, in prosieguo: la "direttiva 77/187"), dispone all' art. 4, n. 1, che il trasferimento di un' impresa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario.
20 Per quanto riguarda l' asserita rimessa in discussione dei vantaggi di cui fruiscono i lavoratori della Pierval in virtù del contratto aziendale in vigore alla Vittel, la Commissione fa osservare che, ai sensi dell' art. L. 132-8 del codice del lavoro francese, in caso di cessione di un' azienda, qualsiasi contratto o accordo collettivo in tale azienda continua ad applicarsi per un anno o fino all' entrata in vigore di un accordo sostitutivo. Se nessun contratto viene concluso nel corso dell' anno successivo al trasferimento, i lavoratori conserverebbero i vantaggi individuali acquisiti in applicazione dell' accordo.
21 I ricorrenti, da parte loro, sostengono che l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione non è fondata. Essi contestano che il loro ricorso possa essere dichiarato irricevibile per mancanza di interesse ad agire. Sostengono, anzitutto, che l' art. 173 del Trattato non subordina la ricevibilità di un ricorso alla sussistenza di un interesse ad agire. Essi fanno osservare, inoltre, che in ogni caso il loro interesse ad agire non può essere messo in dubbio. Asseriscono, in particolare, che i comitati aziendali assolvono, in Francia, un ruolo importante di salvaguardia dello strumento industriale nell' interesse dei lavoratori e dispongono, a tal fine, di reali poteri di controllo e di intervento nell' attività economica, finanziaria e commerciale dell' impresa. In questo contesto, sarebbe contrario al tempo stesso al Trattato CE, che mira, all' art. 130 A, al rafforzamento della coesione economica e sociale all' interno della Comunità, e al principio della buona amministrazione della giustizia effettuare una "discriminazione", per quanto riguarda l' accesso al giudice comunitario, fra le società commerciali e le persone giuridiche preposte alla difesa degli interessi dei lavoratori, sia che si tratti dei sindacati sia dei comitati aziendali.
22 Per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità previste dall' art. 173 del Trattato, i ricorrenti ritengono che, nel caso di specie, una "presunzione di ricevibilità derivi dalla legge e dalla giurisprudenza della Corte". Essi fanno valere, in primo luogo, che la decisione adottata nell' ambito del regolamento n. 4064/89 li riguarda individualmente giacché tale regolamento tutela i diritti collettivi dei lavoratori delle imprese interessate. In primo luogo, l' art. 18, n. 4, del detto regolamento sancisce il diritto dei rappresentanti riconosciuti di tali lavoratori di essere sentiti a loro richiesta nel corso del procedimento amministrativo. Orbene, per giurisprudenza consolidata, allorquando un regolamento conferisce diritti di natura procedurale a terzi nel corso del procedimento amministrativo, questi ultimi disporrebbero di un mezzo d' impugnazione a tutela dei propri interessi legittimi (sentenze Metro/Commissione, Fediol/Commissione e Cofaz e a./Commissione, citate).
23 A tal proposito i ricorrenti precisano che la nozione comunitaria di rappresentanti riconosciuti dei lavoratori di un' impresa si riferisce non solo ai rappresentanti eletti da questi ultimi, ma anche, come peraltro avrebbe ammesso la stessa Commissione, a qualsiasi organo il cui scopo giuridico sia di rappresentare gli interessi del personale dell' azienda nel suo complesso e non solo dei propri membri. Questo accadrebbe nel caso della FGA-CFDT, la cui rappresentatività sarebbe riconosciuta a livello nazionale. Tale federazione sindacale sarebbe così deputata a difendere tutti i lavoratori del settore di attività agroalimentare, di cui fa parte la Vittel. A norma dell' art. L. 411-11 del codice del lavoro francese, la FGA-CFDT potrebbe, alla stregua di qualsiasi sindacato, esercitare, dinanzi ad un qualsiasi giudice, tutti i diritti riservati alla parte civile relativamente ai fatti che arrecano un pregiudizio diretto o indiretto agli interessi collettivi della categoria che essa rappresenta.
24 Peraltro, i ricorrenti contestano che, qualora i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori non chiedano di essere sentiti dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, essi non possano essere considerati individualmente interessati dalla decisione finale. Infatti, l' accesso al giudice comunitario non può essere subordinato all' esercizio della facoltà di essere sentiti, attribuita dal regolamento n. 4064/89, a meno di privare del loro diritto di agire le persone direttamente e individualmente interessate da una decisione, che non abbiano esercitato tale facoltà, il che sarebbe in contrasto con l' art. 173 del Trattato. In pratica, la tesi della Commissione porterebbe ad obbligare qualunque soggetto eventualmente interessato da una decisione a chiedere di presentare le proprie osservazioni nel corso del procedimento amministrativo al solo fine di mantenere la possibilità di proporre, se del caso, un ricorso di annullamento.
25 Ad ogni modo, nel caso di specie, i ricorrenti non avrebbero avuto la possibilità di esercitare i loro diritti procedurali, ai sensi dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89. Essi sarebbero stati informati, dal loro datore di lavoro, della cessione di un certo numero di sorgenti, tra cui la Pierval, solo dopo l' adozione della decisione, come risulta dal punto 24 della citata ordinanza del presidente del Tribunale 2 aprile 1993.
26 In secondo luogo, i ricorrenti precisano che l' obbligo di prendere in considerazione i diritti dei lavoratori nell' ambito del regolamento n. 4064/89 è confermato dal trentunesimo 'considerando' del regolamento medesimo, il quale dispone che esso "non pregiudica assolutamente i diritti collettivi dei lavoratori quali sono riconosciuti nelle imprese interessate". Nel caso di specie, non vi sarebbero dubbi sul fatto che gli organi rappresentativi dei lavoratori della Vittel sarebbero individualmente interessati, giacché una delle condizioni imposte dalla decisione per accertare la compatibilità dell' operazione di concentrazione in questione con il mercato comune consiste nella cessione di un intero settore di attività della Vittel, lo stabilimento della Pierval. Questa cessione imporrebbe una separazione artificiale di una comunità di dipendenti esistente da lunga data e pregiudicherebbe i diritti da essa acquisiti. La decisione colpirebbe in tal modo i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori della Vittel in ragione delle qualità che sono loro proprie e della situazione di fatto che li caratterizza in modo analogo all' impresa Vittel, la quale sarebbe una delle imprese interessate dalla decisione, alla stessa stregua del suo destinatario, la Nestlé.
27 Inoltre, i ricorrenti sostengono che la decisione li riguarda direttamente. Essi fanno valere che la cessione di una parte dell' impresa Vittel, imposta dalla detta decisione, lede sia i diritti propri a loro attribuiti, in quanto rappresentanti riconosciuti dei lavoratori, sia i diritti dei lavoratori.
28 Nella loro replica i ricorrenti deducono, in via principale, che la decisione incide in modo diretto e inevitabile sui loro propri diritti. Da un lato, tale decisione "pregiudicherebbe la struttura economica, industriale, tecnica e finanziaria dell' impresa mediante l' obbligo imposto alla Vittel di cedere il suo stabilimento di Pierval, indipendentemente dalle conseguenze sull' insieme dei lavoratori e sui loro diritti". Dall' altro, essa comporterebbe la "scomposizione degli organi di rappresentanza del personale ricorrenti, a causa della sparizione, all' interno della Vittel, del comitato aziendale della Pierval e, di conseguenza, la perdita nell' ambito del comité central d' entreprise dei rappresentanti espressi dallo stabilimento della Pierval con il cambiamento della natura giuridica del comité central d' entreprise che diverrebbe un comité d' entreprise". La decisione inciderebbe in tal modo sui diritti che la normativa francese attribuisce al comité central d' entreprise. Per quanto riguarda la FGA-CFDT, che rappresenta il sindacato largamente maggioritario della Vittel, essa sarebbe direttamente interessata dalla decisione, nell' esercizio del suo potere di rappresentanza in seno a detta società, in quanto la cessione dello stabilimento della Pierval comporterà, in virtù dell' art. L. 122-2 del codice del lavoro francese, il trasferimento del personale ivi impiegato.
29 I ricorrenti sostengono inoltre che la decisione pregiudica direttamente i diritti dei lavoratori della Vittel e della Pierval, che subiscono le conseguenze giuridiche della cessione del settore d' attività da essa imposta. Lo stabilimento della Pierval rappresenterebbe una parte importante del patrimonio della Vittel e "la contropartita legittima della garanzia dell' occupazione". Orbene, la decisione si riproporrebbe di autorizzare il cessionario sulla sola base dei criteri relativi allo sviluppo della concorrenza. Inoltre, i lavoratori subirebbero perdite occupazionali, a causa dei provvedimenti di licenziamento conseguenti alla concentrazione. Peraltro, i lavoratori della Pierval sarebbero direttamente colpiti dalla perdita dei vantaggi collettivi di cui fruiscono alla Vittel. Per quanto riguarda la prova di tali pregiudizi diretti, i ricorrenti rinviano espressamente al loro ricorso d' urgenza e ai documenti depositati in udienza, nell' ambito del procedimento sommario.
30 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulterebbe che i ricorrenti sono, in quanto rappresentanti riconosciuti dei lavoratori, leggitimati ad adire il Tribunale, per la tutela dei diritti collettivi dei lavoratori garantita dal regolamento n. 4064/89. I ricorrenti precisano a tal proposito che, sebbene il diritto francese consenta ai rappresentanti dei lavoratori di adire il giudice in casi di irregolarità di una cessione di azienda, essi non possono viceversa contestare dinanzi ai tribunali nazionali l' esecuzione di una decisione della Commissione, la cui regolarità può essere sindacata solamente dal giudice comunitario.
31 Gli intervenienti aderiscono all' insieme dei motivi sulla ricevibilità invocati dai ricorrenti. Essi rammentano che l' art. 173 del Trattato consente, a qualsiasi persona direttamente e individualmente interessata da tale decisione, di proporre ricorso contro una decisione di una istituzione. Nell' ambito del regolamento n. 4064/89, la menzione espressa di talune persone "privilegiate" fra i terzi in possesso di un interesse sufficiente costituirebbe una vera presunzione di ricevibilità dei ricorsi proposti da tali terzi avverso la detta decisione. Il fatto che il regolamento n. 4064/89 non preveda alcun procedimento a querela di parte nonché la mancanza di partecipazione dei terzi di cui sopra al procedimento dinanzi alla Commissione sarebbero a tal proposito del tutto irrilevanti. Gli intervenienti deducono che, dalla giurisprudenza invocata dalla Commissione, si evince che la dimostrazione di un interesse sufficiente e la partecipazione effettiva al procedimento amministrativo sono state considerate dalla Corte condizioni di ricevibilità alternative e non cumulative.
32 A tal proposito, gli intervenienti rilevano che, sebbene l' art. 15, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1990, n. 2367, relativo alle notificazioni, ai termini ed alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89 (GU L 219, pag. 5), attribuisca a taluni soggetti il diritto di essere sentiti a loro richiesta, lo stesso articolo, al n. 3, permette in ogni caso alla Commissione di prendere l' iniziativa di sentire il punto di vista di qualsiasi terzo. Orbene, nel caso di specie, la Commissione non avrebbe ritenuto necessario sentire i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori.
33 Per quanto riguarda in modo specifico l' incidenza diretta della decisione sulla situazione giuridica dei ricorrenti, gli intervenienti fanno osservare che questi ultimi lamentano giustamente un "pregiudizio composito", sia in ragione del loro status di persone giuridiche sia della loro finalità legale di tutela dei diritti collettivi dei lavoratori. Essi deducono a tal proposito che una decisione che incida sul livello o sulle condizioni di lavoro reca necessariamente pregiudizio ai diritti propri dei rappresentanti riconosciuti dei lavoratori, e viceversa. L' invocazione di tali diritti propri da parte dei ricorrenti, nella replica, non costituirebbe pertanto un motivo nuovo.
34 Nel merito, gli intervenienti sottolineano che i ricorrenti sono direttamente interessati dalla decisione in quanto essa impone la cessione dello stabilimento della Pierval, il che inciderebbe, da un lato, sul livello e sulle condizioni di lavoro del personale della Pierval e, dall' altro, sui diritti propri dei rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate. Infatti, questi ultimi avrebbero dovuto essere informati "in tempo utile" di tale operazione, ai sensi della normativa nazionale e della citata direttiva 77/187. Orbene, la Commissione non avrebbe provveduto a fornire tale informazione ed avrebbe deliberatamente omesso di informarsi sulla situazione sociale presso i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori dell' impresa interessata, contravvenendo in tal modo al combinato disposto delle norme del Trattato (artt. 2, 117, 118, 118, lett. a), e 118, lett. b), della carta comunitaria del 9 dicembre 1989, della carta sociale europea del 18 ottobre 1961 e della direttiva 77/187. Peraltro, i ricorrenti sarebbero pregiudicati finanziariamente dall' incidenza della cessione della Pierval sul loro bilancio di funzionamento e sul bilancio sociale. Infine, la rappresentanza dei lavoratori al CCE della Vittel sarebbe diminuita a seguito della detta cessione.
Giudizio del Tribunale
35 Ai sensi dell' art. 173 del Trattato, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un' altra persona solamente se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente. Considerato che la decisione impugnata è rivolta alla Nestlé, occorre accertare se essa riguardi i ricorrenti direttamente e individualmente.
36 A tal proposito, la semplice circostanza che un atto possa incidere sulla situazione giuridica dei ricorrenti non è sufficiente a far ritenere che esso li riguardi direttamente e individualmente. Per quanto riguarda, in primo luogo, il requisito della ricevibilità riguardante l' individualizzazione dei ricorrenti, è necessario inoltre, per giurisprudenza consolidata, che il provvedimento impugnato li riguardi a motivo di determinate qualità che sono loro peculiari ovvero di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identifichi in modo analogo al destinatario (v. sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, in particolare pag. 220, e 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione, Racc. pag. 459, punto 7, nonché sentenza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-83/92, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. II-1169, punti 34 e 36).
37 Nel caso di specie occorre pertanto verificare se la decisione impugnata riguardi i ricorrenti a motivo di determinate qualità che sono loro peculiari ovvero di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identifichi in modo analogo a un destinatario.
38 A tal fine, si deve rilevare anzitutto che, nel sistema del regolamento n. 4064/89, la priorità accordata all' instaurazione di un regime di libera concorrenza può in taluni casi conciliarsi, nell' ambito della valutazione della compatibilità di una operazione di concentrazione con il mercato comune, con la presa in considerazione delle conseguenze sociali di tale operazione, qualora queste ultime siano atte ad incidere sugli obiettivi sociali previsti dall' art. 2 del Trattato. In tal senso, la Commissione può essere indotta a verificare se l' operazione di concentrazione possa ripercuotersi, anche indirettamente, sulla situazione dei lavoratori delle imprese interessate, in modo da incidere sul livello o sulle condizioni di lavoro all' interno della Comunità ovvero su una parte significativa di quest' ultima.
39 L' art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89 impone, infatti, alla Commissione di effettuare un bilancio economico dell' operazione di concentrazione di cui trattasi, il che può comportare, se del caso, considerazioni di ordine sociale, come confermato dal tredicesimo 'considerando' del regolamento medesimo, il quale dispone che "la Commissione deve procedere alla valutazione nell' ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cui all' articolo 2 del Trattato, compreso quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità di cui all' articolo 130 A del Trattato". In tale contesto giuridico, l' art. 18, n. 4, del regolamento, che concreta il principio enunciato dal diciannovesimo 'considerando' , sancisce il diritto dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese interessate di essere sentiti, a loro richiesta, esprimendo così la volontà di assicurare la presa in considerazione degli interessi collettivi dei detti lavoratori nel corso del procedimento amministrativo.
40 Alla luce di quanto precede, il Tribunale rileva che, nel sistema del regolamento n. 4064/89, la situazione dei lavoratori delle imprese che formano oggetto dell' operazione di concentrazione di cui trattasi può, in taluni casi, essere presa in considerazione dalla Commissione all' atto dell' emanazione della sua decisione. Per questo motivo il regolamento identifica i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori di tali imprese, i quali costituiscono una categoria chiusa e chiaramente delimitata nel momento dell' adozione della decisione, e conferisce loro, in modo espresso e specifico, il diritto di presentare osservazioni nel corso del procedimento amministrativo. Tali organi, che sono incaricati della difesa degli interessi collettivi dei lavoratori che essi rappresentano, sono infatti in possesso di un interesse specifico rispetto alle considerazioni di ordine sociale di cui la Commissione può eventualmente tener conto nell' ambito della sua valutazione della regolarità dell' operazione di concentrazione alla luce del diritto comunitario.
41 Stando così le cose, i ricorrenti fanno giustamente valere che, nell' economia del regolamento n. 4064/89, la designazione espressa dei rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate da una operazione di concentrazione come terzi in possesso di interesse sufficiente per essere sentiti dalla Commissione basta a caratterizzarli rispetto a qualsiasi altro terzo, senza che sia necessario dimostrare, come sostiene l' istituzione convenuta, ai fini della valutazione della ricevibilità del ricorso, se, quantomeno prima facie, tale operazione sia atta a pregiudicare gli obiettivi sociali previsti dal Trattato. Quest' ultima questione comporta, infatti, una valutazione di merito.
42 Ne deriva che i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate da una operazione di concentrazione devono, in linea di principio, essere considerati individualmente interessati dalla decisione della Commissione sulla compatibilità di tale operazione con il mercato comune.
43 Nel caso di specie, lo status di rappresentante riconosciuto dei lavoratori delle imprese interessate, ai sensi del citato art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89, non è contestato dalla Commissione per quanto riguarda due ricorrenti, vale a dire il CCE Vittel e il CE Pierval.
44 Pertanto, trattandosi di un unico e medesimo ricorso, non occorre esaminare la legittimazione ad agire del terzo ricorrente, la FGA-CFDT. Come stabilito dalla Corte nella sentenza 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione (Racc. pag. I-1125, punto 31), affinché il ricorso sia ricevibile, è sufficiente che quantomeno uno dei ricorrenti risponda alle condizioni stabilite dall' art. 173 del Trattato.
45 Comunque, spetta agli Stati membri individuare gli organi competenti a rappresentare gli interessi collettivi dei lavoratori e determinare i loro diritti e le loro prerogative, fatto salvo l' intervento di provvedimenti di armonizzazione (v., per esempio, la direttiva del Consiglio 22 settembre 1994, 94/45/CE, riguardante l' istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l' informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; GU L 254, pag. 64). Nel caso di specie la Commissione contesta peraltro, a seguito delle precisazioni apportate dalla ricorrente nella replica, solamente la rappresentatività della FGA-CFDT nel settore agroalimentare e, di conseguenza, nelle imprese di tale settore, come la Vittel ° dove tale sindacato è maggioritario °, che è riconosciuta, in diritto francese, a condizione che tale federazione sindacale aderisca alla confederazione rappresentativa CFDT. Tale circostanza è sufficiente per concludere che la FGA-CFDT costituisce un rappresentante riconosciuto dei lavoratori delle imprese interessate dall' operazione di concentrazione di cui trattasi, ai sensi dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89.
46 D' altra parte, la tesi della Commissione in base alla quale la decisione non riguarda individualmente i ricorrenti, perché non hanno chiesto di essere sentiti nel corso del procedimento amministrativo, ai sensi dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89, è del tutto priva di fondamento. Subordinando in via generale la legittimazione attiva dei terzi qualificati che fruiscono di diritti procedurali nel corso del procedimento amministrativo alla loro effettiva partecipazione a tale procedimento, la tesi della Commissione introduce un requisito di ricevibilità supplementare, sotto forma di un procedimento precontenzioso obbligatorio, non previsto dall' art. 173 del Trattato. Come fatto osservare dai ricorrenti, tale interpretazione restrittiva è in contrasto con le citate disposizioni del Trattato che prevedono che qualsiasi soggetto è legittimato ad impugnare una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente.
47 L' analisi della giurisprudenza della Corte conferma che la legittimazione ad agire dei terzi, in possesso di un interesse sufficiente per essere sentiti nel corso del procedimento amministrativo, non è necessariamente subordinata alla loro partecipazione a tale procedimento. Altre circostanze specifiche possono eventualmente identificare il detto terzo in modo analogo al destinatario della decisione impugnata. Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall' istituzione convenuta, la Corte ha preso unicamente in considerazione, sia in materia di concorrenza e di aiuti di Stato sia di dumping e di sovvenzioni, la partecipazione di terzi qualificati al procedimento amministrativo onde stabilire che, in presenza di particolari condizioni, essa comporta una presunzione a favore della ricevibilità del loro ricorso volto ad ottenere che il giudice comunitario verifichi non solo se i loro diritti procedurali siano stati rispettati ma anche se la decisione adottata all' esito di tale procedimento non sia viziata da un errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere. La Corte non ha mai affermato che la loro partecipazione al procedimento rappresentasse una condizione necessaria per ammettere che la decisione della Commissione riguarda individualmente tali terzi (v., in particolare, sentenze della Corte Metro/Commissione, citata, punto 13, Fediol/Commissione, citata, punti 28-31, 11 ottobre 1983, causa 210/81, Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc. pag. 3045, punti 14 e 15, 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 849, punti 11-17, Cofaz e a./Commissione, citata, punto 25, e 22 ottobre 1986, causa 75/84, Metro/Commissione, Racc. pag. 3021, punti 18-23).
48 Stando così le cose, per quanto riguarda in modo specifico i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate, il cui numero e identità potevano essere conosciuti all' atto dell' adozione della decisione, il solo fatto che il regolamento n. 4064/89 li menzioni in maniera espressa e specifica, come terzi in possesso di un "interesse sufficiente" a presentare le proprie osservazioni dinanzi alla Commissione, è sufficiente a distinguerli rispetto a qualsiasi altro soggetto e ad affermare che la decisione adottata sulla scorta del detto regolamento li riguarda individualmente, a prescindere dal fatto che essi si siano o meno avvalsi dei loro diritti nel corso del procedimento amministrativo. Ne deriva che, nel caso di specie, si deve ritenere che i ricorrenti, per il complesso dei motivi illustrati, soddisfino le condizioni di ricevibilità enunciate dall' art. 173 del Trattato, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno preso parte al procedimento amministrativo.
49 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione volta a stabilire se la decisione impugnata riguardi direttamente i ricorrenti, il Tribunale osserva, anzitutto, che l' argomento dedotto dagli interessati nella replica, secondo il quale la decisione impugnata pregiudicherebbe i loro propri diritti, non costituisce un motivo nuovo. Infatti, tale argomentazione si fonda sulla ripercussione, sui diritti propri dei ricorrenti, degli effetti allegati della cessione dello stabilimento della Pierval sulla struttura della società Vittel e sul livello occupazionale in seno a quest' ultima. Essa è, in tal modo, collegata con il motivo inerente al pregiudizio che tale cessione causerebbe ai diritti collettivi dei lavoratori delle imprese interessate, dedotto nell' atto introduttivo. L' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve quindi essere respinta.
50 Nel merito, si deve rilevare che l' operazione di concentrazione di cui trattasi non può arrecare pregiudizio ai diritti dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese interessate. Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la circostanza che la cessione dello stabilimento della Pierval, imposta dalla decisione di autorizzazione alla concentrazione, comporti in particolare la scomparsa nell' ambito della Vittel del CE di Pierval e, di conseguenza, la scomparsa del comitato aziendale centrale non lede i diritti di quest' ultimo. Esso non ha nessun interesse al mantenimento delle sue funzioni se, a causa della modifica della struttura dell' impresa interessata, non ricorrono più le condizioni in presenza delle quali la normativa nazionale vigente prevede la sua istituzione. Analogamente, come sostengono gli intervenienti, la FGA-CFDT non ha alcun interesse proprio al mantenimento dello stabilimento di Pierval nell' ambito della Vittel, in quanto la cessione di una parte significativa di tale società comporterebbe conseguenze di ordine strutturale e finanziario per tale sindacato. Infatti, gli organi rappresentativi dei lavoratori possono avvalersi unicamente di diritti propri in relazione con le funzioni e le prerogative loro attribuite, ai sensi della normativa vigente, all' interno di un' impresa che presenta una struttura determinata. Essi non possono pretendere che la struttura dell' impresa perduri in eterno. A tal proposito, peraltro, dall' art. 5 della direttiva 77/187 risulta sostanzialmente che, in caso di trasferimento di azienda, i diritti propri degli organi rappresentativi dei lavoratori nonché le misure di protezione di cui fruiscono i rappresentanti dei lavoratori devono essere assicurati in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri. Dal complesso di tali considerazioni discende che solo una decisione in grado di incidere sullo status degli organi rappresentativi dei lavoratori ovvero sull' esercizio delle prerogative o sul perseguimento degli obiettivi loro attribuiti dalla normativa in vigore può colpire gli interessi propri di tali organi. Ciò non può accadere nel caso di una decisione che autorizza una concentrazione.
51 Peraltro, si deve rilevare, in secondo luogo, che anche l' argomento dedotto in subordine dai ricorrenti, secondo cui la decisione impugnata arreca direttamente pregiudizio agli interessi dei lavoratori da essi rappresentati, giacché impone la cessione dello stabilimento di Pierval, il che comporterebbe la perdita di una parte importante del patrimonio della Vittel e la perdita dei vantaggi collettivi e la soppressione di posti di lavoro, appare infondato. A tal proposito, si deve rammentare, in via preliminare, che a norma del trentunesimo 'considerando' del regolamento n. 4064/89, quest' ultimo "non pregiudica assolutamente i diritti collettivi dei lavoratori quali sono riconosciuti nelle imprese interessate".
52 Per quanto riguarda in particolare la dismissione del patrimonio della Vittel, così come asserito dai ricorrenti, il Tribunale sostiene che non può dirsi che una decisione che imponga la cessione di una parte dell' attivo dell' impresa interessata incida in maniera diretta sugli interessi dei lavoratori di questa impresa, in quanto il patrimonio di quest' ultima costituirebbe una garanzia del mantenimento dei posti di lavoro dei dipendenti, che figurano tra i creditori privilegiati dell' impresa, come rilevato dai ricorrenti. Pur ammettendo che una rilevante decisione di ordine patrimoniale, finanziario o industriale, adottata da un' impresa, possa, in taluni casi, produrre effetti sulla situazione dei lavoratori ° il che non è affatto dimostrato, nella fattispecie, a proposito della vendita dello stabilimento di Pierval da parte del gruppo Nestlé °, tali effetti potrebbero, comunque, essere solo indiretti. Questa analisi è confermata dalla giurisprudenza della Corte, che ha ritenuto irricevibile una semplice domanda di intervento presentata da un sindacato nell' ambito di un' azione giudiziale relativa all' assegnazione di una indennità a talune imprese, in grado, in caso di successo, di avere un effetto favorevole sulla prosperità economica di tali imprese e, di conseguenza, sul livello occupazionale di queste ultime, in ragione del fatto che il detto sindacato aveva dimostrato di essere portatore solamente di un interesse indiretto e distante rispetto all' assegnazione di tale indennità (ordinanza 8 aprile 1981, cause riunite 197/80-200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmuehle Erling e a./CEE, Racc. pag. 1041, punti 8 e 9). Inoltre, per quanto riguarda in modo specifico il pregiudizio che deriverebbe, a parere dei ricorrenti, dalla vendita dello stabilimento di Pierval ad un prezzo definito irrisorio, è necessario rammentare che, come dichiarato dal presidente del Tribunale nella sua ordinanza 6 luglio 1993 (CEE Vittel e CE Pierval/Commissione, già citata, punto 26), il prezzo di cessione di tale stabilimento, supponendo che possa essere definito irrisorio, non discende dalla decisione della Commissione, ma è conseguenza delle trattative che la Nestlé ha effettuato con la Castel sulla cessione del complesso delle attività che la Nestlé si è impegnata ad alienare.
53 Per quanto riguarda gli asseriti effetti sul livello e sulle condizioni di lavoro all' interno delle imprese interessate, va sottolineato che la normativa volta a garantire i diritti dei lavoratori, in particolare in caso di concentrazione, osta, come verrà dimostrato al punto seguente, a che la realizzazione di un' operazione di concentrazione comporti, di per sé, effetti di tal genere. La produzione di tali effetti presuppone quindi l' adozione preventiva, a seconda dei casi, da parte delle sole imprese di cui trattasi ovvero delle controparti sociali, alle condizioni rigorosamente definite dalle norme vigenti, di provvedimenti autonomi rispetto alla concentrazione medesima. Tenuto conto in particolare del margine negoziale delle diverse controparti sociali, l' eventualità che tali misure non vengano adottate non è meramente teorica, il che esclude che la decisione che autorizza la concentrazione riguardi direttamente i rappresentanti dei lavoratori (v. sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, e Cofaz e a./Commissione, citata).
54 Da questo punto di vista, il fatto che, in conseguenza di un' operazione di concentrazione, non siano inevitabili esuberi e alterazioni dei vantaggi sociali riconosciuti ai lavoratori della Pierval vuoi dall' accordo collettivo in vigore alla Vittel vuoi dal loro contratto individuale deriva chiaramente dalla normativa vigente. Infatti la direttiva 77/187, all' art. 3, prevede il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi derivanti al cedente da un contratto di lavoro ovvero da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento d' azienda. Inoltre, tale stessa direttiva precisa, all' art. 4, n. 1, primo comma, che "il trasferimento di un' impresa (...) non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario".
55 A tal proposito, occorre peraltro notare che l' annullamento della decisione della Commissione, in quanto impone la cessione dello stabilimento di Pierval, non costituirebbe una garanzia contro qualsiasi provvedimento di soppressione di posti di lavoro, a termini di legge. In tale contesto, il fatto che il citato art. 4 della direttiva 77/187 prosegua precisando che essa "non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d' organizzazione che comportano variazioni sul piano dell' occupazione" conferma che tali licenziamenti non possono in alcun caso derivare direttamente da una operazione di concentrazione, ma richiedono l' adozione di provvedimenti autonomi, assoggettati ad un regime identico a quello che si applica a prescindere dalle operazioni di concentrazione.
56 Del pari, per quanto riguarda più in particolare le affermazioni relative alla perdita dei vantaggi sociali di cui fruiscono i lavoratori della Pierval, si deve rilevare che la medesima direttiva 77/187 dispone, all' art. 3, n. 2, primo comma, che "dopo il trasferimento (...) il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest' ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell' entrata in vigore o dell' applicazione di un altro contratto collettivo". A tal proposito, occorre rammentare che l' art. L. 132-8 del codice del lavoro francese prevede, il che è pacifico fra le parti, che qualsiasi contratto collettivo ° volto, in base alla definizione sancita dall' art. L. 132-1 del detto codice, a disciplinare le condizioni di lavoro nel loro complesso ° e qualsiasi accordo collettivo di lavoro ° che disciplina, secondo la detta definizione, solamente talune condizioni ° a durata indeterminata può essere disdetto dalle parti firmatarie secondo le modalità previste dal contratto o dall' accordo. Allorquando il contratto o l' accordo viene disdetto a causa in particolare di una fusione, di una cessione o di una scissione, la medesima disposizione indica che tale contratto o accordo continuerà ad applicarsi integralmente fino all' entrata in vigore di un nuovo contratto o di un nuovo accordo ovvero, in loro mancanza, per una durata minima di un anno a decorrere dalla disdetta, restando inteso che, qualora il contratto o l' accordo disdetto non venga sostituito al termine di tale periodo, i lavoratori interessati manterranno i vantaggi individuali da essi acquisiti. Peraltro, le garanzie relative al mantenimento dei vantaggi sociali sono ulteriormente rafforzate dall' art. 4, secondo comma, della citata direttiva 77/187, a tenore del quale, qualora il contratto di lavoro si risolva a causa del fatto che il trasferimento dell' azienda provoca una modificazione sostanziale delle condizioni di lavoro a svantaggio dei lavoratori, la risoluzione si considera avvenuta per fatto del datore di lavoro.
57 Dal complesso di tali elementi si desume che i contratti individuali in corso sono integralmente trasferiti alla nuova società. Per quanto riguarda l' accordo collettivo in vigore alla Vittel, esso continuerà ad applicarsi alle condizioni definite dal citato art. L. 132-8 del codice del lavoro. A tal proposito è necessario sottolineare che, ai sensi di tale articolo, la cessione di un' azienda, come accade nel caso di specie, non comporta, di per sé, la disdetta ovvero una qualsiasi modifica dei contratti o degli accordi collettivi in vigore. Se a tale cessione facesse non di meno seguito una messa in discussione del contratto collettivo, l' art. L. 132-8, settimo comma, del codice del lavoro francese prevede un regime identico a quello applicabile a qualsiasi disdetta proveniente da una o più delle parti firmatarie, al di fuori dell' ipotesi di un trasferimento d' azienda, ai sensi della citata direttiva 77/187 (v., in particolare, sentenza della Corte 12 novembre 1992, causa C-209/91, Watson Rask e Christensen, Racc. pag. I-5755, punti 26 e seguenti).
58 Ne deriva che, nel caso di specie, la cessione dello stabilimento di Pierval non comporta, di per sé, nessuna conseguenza diretta sui diritti derivanti ai lavoratori dal proprio contratto ovvero dal proprio rapporto di lavoro. In mancanza di qualsiasi nesso di causalità diretta fra la lamentata lesione di tali diritti e la decisione della Commissione che subordina l' autorizzazione della concentrazione in particolare alla cessione dello stabilimento di Pierval, gli interessati devono disporre di adeguati rimedi giuridici per difendere i propri interessi legittimi non a livello del controllo della regolarità della detta decisione, ma di quello dei provvedimenti direttamente all' origine dei pregiudizi così lamentati, che possono essere adottati dalle imprese e, se del caso, dalle controparti sociali interessate, a prescindere da qualsiasi intervento della Commissione. Infatti, nella fase dell' adozione di tali misure, il cui controllo è di competenza del giudice nazionale, intervengono le garanzie attribuite ai lavoratori sia dalle disposizioni di diritto interno sia da quelle di diritto comunitario come, in particolare, la direttiva 77/187 (v. altresì la proposta di direttiva del Consiglio presentata dalla Commissione l' 8 settembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, allo scopo di modificare tale direttiva; GU C 274 del 1 ottobre 1994, pag. 10), nonché la direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 48, pag. 29), così come modificata dalla direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/56/CEE (GU L 245, pag. 3).
59 Per il complesso dei motivi su esposti, i ricorrenti non possono essere considerati direttamente interessati dalla decisione impugnata, salva la garanzia dei diritti procedurali loro attribuiti dal regolamento n. 4064/89, nel corso del procedimento amministrativo. Infatti, va rammentato che, di norma, quando un regolamento conferisce diritti procedurali a terzi, questi ultimi devono disporre di un mezzo d' impugnazione a tutela dei propri interessi legittimi, in forza di una giurisprudenza consolidata (v., in particolare, sentenza della Corte 25 ottobre 1977, citata, Metro/Commissione, punto 13). A tal proposito, per quanto riguarda in modo specifico il contenzioso concernente le persone fisiche o giuridiche, si deve ricordare, in particolare, che il diritto dei terzi qualificati ad essere regolarmente sentiti, a loro richiesta, nel corso del procedimento amministrativo, può, in linea di massima, essere sancito dal giudice comunitario solamente al momento del controllo della regolarità della decisione definitiva della Commissione. Ne deriva che, sebbene, nel caso di specie, quanto precede lasci intendere che, in sostanza, la decisione definitiva non riguarda direttamente i ricorrenti, questi ultimi sono tuttavia legittimati ad agire avverso la detta decisione allo scopo preciso di verificare se le garanzie procedurali alle quali avevano diritto, nel corso del procedimento amministrativo, ai sensi dell' art. 18 del regolamento n. 4064/89, fossero state disattese, così come asserito dalle parti ammesse ad intervenire a sostegno dei ricorrenti. Solo se il Tribunale dovesse accertare una grave inosservanza di siffatte garanzie, atta a pregiudicare il diritto dei ricorrenti di far utilmente valere la propria posizione nel corso del procedimento amministrativo, qualora ne abbiano fatto domanda, esso dovrebbe annullare tale decisione per inosservanza delle forme sostanziali. In mancanza di una tale violazione sostanziale dei diritti procedurali dei ricorrenti, il solo fatto che questi ultimi, ovvero le parti ammesse ad intervenire a sostegno delle loro conclusioni, abbiano lamentato dinanzi al giudice comunitario la violazione di tali diritti nel corso del procedimento amministrativo non può comportare la ricevibilità del ricorso in quanto fondato su motivi di inosservanza di norme sostanziali, in ragione del fatto che, alla stregua di quanto sopra stabilito dal Tribunale, la decisione non incide direttamente sulla situazione giuridica dei ricorrenti. Solo in presenza di quest' ultimo requisito i ricorrenti sarebbero legittimati, in forza dell' art. 173 del Trattato, a chiedere al Tribunale di esaminare la motivazione e la regolarità materiale della decisione.
60 Il presente ricorso deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile, unicamente nella parte in cui non è volto ad ottenere la tutela delle garanzie procedurali riconosciute ai ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo. Spetta al Tribunale verificare, nel merito, se, come sostengono gli intervenienti, la decisione impugnata non tenga conto di tali garanzie.
Sulla fondatezza del motivo di inosservanza dei diritti procedurali dei ricorrenti
61 Gli intervenienti sostengono che la Commissione non ha assicurato, nel corso del procedimento amministrativo, il rispetto dei diritti dei rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate dall' operazione di concentrazione in questione, in quanto non sarebbero stati informati in tempo utile di tale operazione.
62 Tale tesi non può essere condivisa. Infatti, l' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89 si limita a sancire il diritto dei detti rappresentanti a presentare le proprie osservazioni, a loro richiesta, dinanzi alla Commissione. Su tale istituzione non incombe alcun obbligo di informazione nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese interessate, relativamente all' esistenza del progetto di concentrazione notificatole, come nel caso di specie, dall' impresa che acquisisce il controllo di un' altra impresa. A tal proposito, si deve rammentare che, in caso di trasferimento di azienda, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, l' obbligo di tenere informati i rappresentanti dei lavoratori incombe, in forza dell' art. 6 della citata direttiva 77/187, sia al cedente sia al cessionario, atteso che il primo, in particolare, è tenuto a comunicare ai rappresentanti dei propri lavoratori, in tempo utile, prima della realizzazione del trasferimento, le informazioni concernenti il motivo del trasferimento, le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori nonché i provvedimenti previsti nei confronti di questi ultimi.
63 Ne deriva che, anche supponendo che i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate dall' operazione di concentrazione di cui trattasi non siano stati informati in tempo utile, tale omissione non può essere addebitata alla Commissione. Spetta, infatti, alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali garantire il rispetto, da parte delle imprese, del loro obbligo di informazione degli organi rappresentativi dei lavoratori. Nel caso di specie, quindi, non si può addebitare all' istituzione convenuta di aver leso i diritti procedurali dei ricorrenti.
64 Alla luce di quanto precede, non può dirsi che la decisione sia viziata dall' allegata tardività dell' informazione dei ricorrenti. Il presente ricorso deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato, nella parte in cui è volto al controllo del rispetto dei diritti procedurali dei ricorrenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
65 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia tale articolo prevede, al n. 3, che il Tribunale può decidere, per motivi eccezionali, che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
66 Trattandosi, nel caso di specie, del primo ricorso formulato da organi rappresentativi dei lavoratori delle imprese interessate da un' operazione di concentrazione avverso la decisione della Commissione che autorizza tale operazione in forza del regolamento n. 4064/89, la Commissione dev' essere condannta a sopportare le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ogni parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
3) Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.
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