Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Coesione economica e sociale ° Interventi strutturali ° Finanziamenti comunitari concessi per azioni nazionali ° Finanziamenti condizionati al rispetto dei regolamenti e delle politiche comunitarie ° Sospensione o riduzione di un concorso finanziario concesso ad un' azione nazionale ° Procedura distinta e indipendente da quella del ricorso per inadempimento
[Trattato CEE, art. 169; regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2052/88, art. 7, n. 1, e n. 4253/88, art. 24]
Massima
Ai sensi dell' art. 7, n. 1, del regolamento n. 2052/88, le azioni che costituiscono oggetto di un finanziamento da parte dei fondi strutturali o di un finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) o di un altro strumento finanziario esistente devono essere compatibili con le disposizioni dei Trattati e degli atti adottati in forza di questi ultimi, nonché con le politiche comunitarie, ivi comprese quelle relative alle norme di concorrenza, all' aggiudicazione degli appalti pubblici e alla tutela dell' ambiente. Ai sensi dell' art. 24 del regolamento n. 4253/88, la Commissione può sospendere o ridurre il concorso concesso per un' azione se, dopo avere esaminato il caso nell' ambito di una collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato, accerta la presenza di una irregolarità.
La procedura di sospensione o di riduzione del concorso finanziario comunitario prevista da quest' ultima disposizione è indipendente dalla procedura per inadempimento di cui all' art. 169 del Trattato, nel senso che il perseguimento o l' accertamento di un inadempimento non comporta automaticamente la sospensione o la riduzione del concorso finanziario e la rinuncia al perseguimento di un inadempimento non impedisce affatto alla Commissione di sospendere o di ridurre, anche dopo il completamento dei lavori, il concorso comunitario, in particolare quando una o più condizioni alle quali esso è stato subordinato non sono state rispettate.
Ne deriva che la decisione della Commissione di non avviare una procedura per inadempimento nei confronti di uno Stato membro a causa della mancata osservanza da parte di quest' ultimo dei suoi obblighi in materia di tutela dell' ambiente in occasione della realizzazione di un progetto che beneficia di un concorso finanziario non può essere considerata costituire al tempo stesso una decisione di non fare uso della possibilità di riesaminare detto concorso.
Parti
Nella causa T-461/93,
An Taisce - The National Trust for Ireland, con sede a Dublino, e
WWF UK (World Wide Fund for Nature), con sede a Surrey (Regno Unito),
inizialmente rappresentati dal signor Gerard Bohan, solicitor, successivamente dall' avv. Georg Berrisch, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Turk e Prum, 13 B, avenue Guillaume,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Carmel O' Reilly e dal signor Xavier Lewis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 1992, con la quale quest' ultima non ha sospeso o revocato la concessione di 2,7 milioni di IRL di fondi strutturali comunitari per il finanziamento del centro di osservazione della natura di Mullaghmore (Irlanda) e la condanna della Comunità europea al risarcimento del danno che i ricorrenti hanno subito e subiranno a causa della soprammenzionata decisione della Commissione,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, D.P.M. Barrington, A. Saggio, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Nei mesi di marzo e giugno 1989, il governo irlandese ha sottoposto alla Commissione i suoi programmi di sviluppo regionale ai sensi dell' art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9, in prosieguo: il "regolamento n. 2052/88").
2 Questi programmi davano una descrizione delle azioni prioritarie e indicavano a quali fini sarebbe stato impiegato l' aiuto concesso dai vari fondi comunitari. Il 31 ottobre 1989, la Commissione ha deciso, ai sensi dell' art. 8, n. 5, del regolamento n. 2052/88, di definire un quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Irlanda a titolo dell' obiettivo n. 1, per il periodo 1989-1993. Questa decisione prevedeva un concorso comunitario per un importo totale di 3 672 milioni di ECU, ai quali si dovevano aggiungere 2 454 milioni di ECU di fondi pubblici irlandesi e 2 274 milioni di ECU di fondi privati.
3 Il 21 dicembre 1989, in seguito alla presentazione da parte dell' Irlanda di un programma operativo per il turismo ° il quale tuttavia non conteneva alcun progetto preciso, ma si limitava ad analizzare in termini generali sub-programmi relativi alle infrastrutture, agli impianti, alla formazione e alla commercializzazione °, la Commissione ha approvato questo programma e le ha concesso 188,6 milioni di ECU, di cui 152 milioni di ECU a titolo del Fesr e 36,6 milioni di ECU a titolo del Fondo sociale europeo, per il periodo 1 gennaio 1989 - 31 gennaio 1993. Questa somma copriva il programma nella sua totalità, in quanto nessun importo preciso era stato concesso per progetti specifici.
4 Il 22 aprile 1991, il Minister of State at the Department of Finance (sottosegretario di Stato alle finanze della Repubblica d' Irlanda) ha reso pubblico un progetto di costruzione di un centro turistico di osservazione della natura a Mullaghmore (Irlanda). Il 21 giugno 1991, il ricorrente WWF UK (World Wide Fund for Nature; in prosieguo: il "WWF UK") ha presentato una denuncia dinanzi alla Commissione nei confronti di questo progetto, denuncia alla quale l' altro ricorrente, An Taisce ° The National Trust for Ireland (in prosieguo: l' "An Taisce"), si è unito successivamente.
5 Il ricorrente WWF UK è un' organizzazione non governativa che si occupa della conservazione della natura e delle risorse naturali su scala internazionale. Il ricorrente An Taisce, da parte sua, è una società senza scopo di lucro, finanziata da donazioni private e dai contributi dei suoi membri, avente ad oggetto la protezione della qualità dell' ambiente a beneficio della nazione irlandese. Esso è un organo espressamente previsto dai Local Governement (Planning and Development) Acts 1963-92 e, in tale qualità, ha diritto in particolare di ricevere copie dei progetti preliminari di sistemazione del territorio e delle decisioni adottate su tutte le domande di sistemazione del territorio, accompagnate da studi sull' impatto ambientale.
6 Il 23 agosto 1991, un dipendente della direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile della Commissione (DG XI) ha comunicato per iscritto ai ricorrenti che nessuna decisione che autorizzasse il finanziamento comunitario del centro di Mullaghmore sarebbe stata adottata prima che le autorità irlandesi avessero compiuto uno studio sull' impatto ambientale, in conformità alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40, in prosieguo: la "direttiva 85/337").
7 Su domanda della Commissione, l' Office of Public Works (in prosieguo: l' "OPW") ha disposto uno studio sull' impatto ambientale. Questo studio, che è stato pubblicato nel febbraio 1992, ha costituito oggetto di critiche da parte di organismi di difesa dell' ambiente e di una valutazione critica effettuata dall' Institut of Environmental Assessment su domanda del ricorrente WWF UK. Successivamente su domanda dell' OPW è stata redatta un' altra relazione che introduce cambiamenti nel progetto iniziale, in particolare per quanto riguarda il sistema di evacuazione delle acque usate. Questa relazione ha costituito anch' essa oggetto di critiche da parte del ricorrente WWF UK. L' insieme delle relazioni e delle osservazioni è stato trasmesso alla Commissione.
8 Il 19 giugno 1992, il direttore generale della DG XI ha comunicato per iscritto al rappresentante permanente dell' Irlanda che egli raccomandava alla Commissione di avviare la procedura di cui all' art. 169 del Trattato CEE relativamente al centro di Mullaghmore.
9 Il 7 ottobre 1992, la Commissione ha deciso di non avviare la procedura per inadempimento contro l' Irlanda relativamente al centro di Mullaghmore ed è stato pubblicato a tal riguardo un comunicato stampa:
"IP(92) 797
Irlanda Ambiente:
Centro di ricevimento di visitatori a Mullaghmore, Burren:
La Commissione non avvia alcuna procedura per infrazione.
La Commissione ha deciso in data odierna di chiudere le pratiche che riguardano la costruzione di un centro di ricevimento di visitatori a Mullaghmore (Clare, Irlanda).
Il progetto che costituisce oggetto di tale fascicolo è stato proposto dall' Office of Public Works' in Irlanda (Ufficio responsabile per i lavori pubblici). Si tratta della costruzione di un centro di ricevimento di visitatori del parco naturale di Burren. Questo progetto comporta inoltre la costruzione di una nuova strada di accesso, nonché di una stazione di epurazione delle acque.
Questi ultimi elementi rientrano nella direttiva concernente gli studi sull' impatto ambientale (allegato II della direttiva 85/337/CEE). L' Office of Public Works ha effettuato su richiesta della Commissione uno studio sull' impatto nel 1991 ed ha proceduto ad una pubblica consultazione. La Commissione ritiene che le garanzie fornite da tale procedura corrispondano a quelle previste dalla direttiva. Di conseguenza una procedura per infrazione non è giustificata.
L' applicazione della direttiva sulle acque sotterranee (80/68/CEE) impone un esame preliminare e un' autorizzazione per l' eliminazione di talune sostanze che possono provocare infiltrazioni indirette nelle acque sotterranee.
Benché l' Irlanda non abbia ancora trasposto tale direttiva nel suo diritto nazionale, si è impegnata a rispettarne interamente lo spirito e la lettera nell' esecuzione di questo progetto. Inoltre l' Irlanda si è impegnata a non riversare le acque usate nelle acque sotterranee prima di avere ottenuto l' autorizzazione prevista dalla direttiva. La Commissione ha quindi deciso di non avviare una procedura per infrazione.
Facendo riferimento alla direttiva sugli habitat (92/43/CEE), il signor Van Miert ha indicato che questa direttiva sarebbe entrata in vigore nel 1994, e che perciò la Commissione non poteva fin d' ora pronunciarsi sulla sua applicazione a tale progetto.
Il Commissario ha preso nota degli impegni dell' Irlanda. Egli sottolinea il fatto che in un tale caso la Commissione può solo valutare la conformità del progetto con il diritto comunitario. Essa non ha l' autorità di valutare l' opportunità dell' esatta localizzazione di questo progetto dal punto di vista dell' ambiente".
10 Stando così le cose, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 dicembre 1992, i ricorrenti hanno presentato un ricorso ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE inteso in sostanza ad ottenere l' annullamento delle decisioni che, a loro parere, la Commissione avrebbe adottato il 7 ottobre 1992 di non sospendere o di non revocare la concessione di 2,7 milioni di IRL di fondi strutturali comunitari per il finanziamento del centro di osservazione della natura di Mullaghmore e di non avviare contro l' Irlanda una procedura per inadempimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato. I ricorrenti al tempo stesso hanno presentato una domanda, ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato CEE, mirante alla condanna della Comunità europea a risarcire il danno che essi hanno subito e subiranno a causa delle decisioni soprammenzionate della Commissione. Essi chiedevano, per il resto, la restituzione, da parte dell' Irlanda alla Comunità europea, dell' importo di 2,7 milioni di IRL o, in subordine, la sua "riassegnazione" al programma operativo per il turismo in Irlanda presentato alla Commissione dal governo irlandese il 6 marzo 1989. La causa è stata iscritta nel registro della Corte col numero C-407/92.
11 Con atto separato, registrato nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1992, i ricorrenti hanno presentato una domanda di sospensione dell' esecuzione delle decisioni della Commissione 7 ottobre 1992, soprammenzionate, e una domanda di provvedimenti provvisori mirante a che l' utilizzo di fondi strutturali del programma per il turismo a beneficio del centro di Mullaghmore sia sospeso finché la Corte si sia pronunciata nella causa principale. La causa è stata iscritta nel registro della Corte col numero C-407/92 R. Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 21 giugno 1993 i ricorrenti hanno informato la Corte del fatto che essi rinunciavano alla loro domanda di provvedimenti urgenti. Con ordinanza del presidente della Corte 6 luglio 1993, la causa C-407/92 R è stata radiata dal registro della Corte.
12 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte l' 8 febbraio 1993, la Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità nei confronti dei ricorsi presentati dai ricorrenti.
13 Con ordinanza 27 settembre 1993, la Corte ha rimesso il presente ricorso dinanzi al Tribunale, ai sensi dell' art. 3 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21). La causa è stata iscritta nel registro del Tribunale con il numero T-461/93.
Conclusioni delle parti
14 Nel loro ricorso i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
° annullare le decisioni della Commissione, in data 7 ottobre 1992, in quanto quest' ultima ha deciso di:
a) non sospendere o revocare l' utilizzo di 2,7 milioni di IRL di fondi strutturali comunitari per un centro di osservazione della natura destinato ai visitatori a Mullaghmore;
b) non avviare una procedura di infrazione contro l' Irlanda ai sensi dell' art. 169 del Trattato in considerazione dell' applicazione da essa effettuata di talune direttive comunitarie sull' ambiente, cioè la direttiva 85/337 e la direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43, in prosieguo: la "direttiva 80/68");
c) non avviare la procedura di infrazione contro l' Irlanda in quanto ne è derivata l' attribuzione effettiva di 2,7 milioni di IRL di fondi strutturali comunitari al centro di osservazione di Mullaghmore;
° ordinare che detto importo di 2,7 milioni di IRL sia restituito dall' Irlanda alla Comunità europea o, in subordine, sia riassegnato al programma operativo per il turismo in Irlanda presentato il 6 marzo 1989 alla Commissione dal governo irlandese;
° condannare la Comunità europea a risarcire il danno che l' An Taisce e il WWF UK hanno subito e subiranno a causa delle decisioni soprammenzionate della Commissione;
° concedere gli interessi sull' importo del risarcimento di cui trattasi;
° condannare la Commissione alle spese.
15 La Commissione da parte sua conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile;
° condannare i ricorrenti alle spese.
16 Nelle loro osservazioni sull' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione, i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia respingere l' eccezione della Commissione in quanto infondata e dichiarare il ricorso ricevibile. Essi fanno presente inoltre che non impugnano, in quanto tale, la decisione della Commissione di non avviare una procedura ai sensi dell' art. 169 del Trattato contro l' Irlanda, ma la decisione adottata dalla Commissione il 7 ottobre 1992 di non sospendere o revocare l' attribuzione di fondi strutturali per la costruzione del centro per i visitatori di Mullaghmore. Infine, i ricorrenti affermano che, in realtà, la domanda intesa a che il Tribunale ordini che l' importo di 2,7 milioni di IRL sia restituito dall' Irlanda alla Comunità europea o, in subordine, sia riassegnato al programma operativo per il turismo in Irlanda non costituisce una domanda separata, ma semplicemente la conseguenza che deriverebbe, ai sensi dell' art. 176 del Trattato CEE, dall' annullamento della decisione 7 ottobre 1992.
17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di accogliere la domanda della Commissione di pronunciarsi sull' eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione sul merito e, al tempo stesso, ha invitato la Commissione a rispondere a taluni quesiti scritti. La Commissione ha risposto ai quesiti posti dal Tribunale con atto registrato il 6 maggio 1994. Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all' udienza del 1 giugno 1994.
18 A conclusione dell' udienza, il presidente ha pronunciato la chiusura della fase orale del procedimento sull' eccezione di irricevibilità.
In diritto
19 Il Tribunale rileva, in via preliminare, che i ricorrenti hanno chiaramente comunicato, sia nella loro risposta all' eccezione di irricevibilità sia all' udienza del 1 giugno 1994 che essi non impugnano la decisione della Commissione di non avviare una procedura ai sensi dell' art. 169 del Trattato contro l' Irlanda e che la domanda intesa a che il Tribunale ordini che l' importo di 2,7 milioni di IRL sia restituito dall' Irlanda alla Comunità europea o, in subordine, sia riassegnato al programma operativo per il turismo in Irlanda non costituisce una domanda separata, ma semplicemente la conseguenza che deriverebbe, ai sensi dell' art. 176 del Trattato, dall' annullamento della decisione 7 ottobre 1992.
20 Stando così le cose, il Tribunale ritiene che i ricorrenti hanno rinunciato a queste parti delle loro conclusioni e che, di conseguenza, la presente causa ha come solo oggetto l' annullamento della decisione, che la Commissione avrebbe adottato il 7 ottobre 1992, di non sospendere o di non revocare l' utilizzo di 2,7 milioni di IRL di fondi strutturali comunitari per il centro di osservazione della natura di Mullaghmore e la condanna della Comunità europea al risarcimento del danno che An Taisce e WWF UK hanno subito e subiranno a causa della decisione controversa.
Sulla ricevibilità della domanda di annullamento
Argomenti delle parti
21 Nella sua eccezione d' irricevibilità, la Commissione contesta il fatto che essa abbia adottato una qualsiasi decisione di non sospendere o di non revocare l' attribuzione di fondi strutturali all' Irlanda relativamente al progetto di Mullaghmore, la quale, del resto, non sarebbe stata identificata dai ricorrenti. In ogni caso, una tale decisione sarebbe, secondo la Commissione, distinta da quella di avviare una procedura per inadempimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato, in quanto la procedura di cui all' art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall' altro (GU L 374, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 4253/88"), e la procedura per dichiarazione di inadempimento sono indipendenti l' una dall' altra.
22 La convenuta fa notare che in ogni caso la sua decisione del 21 dicembre 1989 di contribuire al finanziamento del programma operativo per il turismo conferisce alle autorità irlandesi unicamente la possibilità di realizzare taluni progetti di loro scelta con l' aiuto comunitario. Stando così le cose, solo la decisione dello Stato membro, e non quella della Commissione, potrebbe riguardare i ricorrenti.
23 Nelle sue risposte ai quesiti scritti che le sono stati rivolti dal Tribunale, la Commissione fa notare in particolare che, in seguito ad una decisione della Supreme Court irlandese del 26 maggio 1993, i lavori del centro di Mullaghmore sono stati sospesi e l' OPW deve ricominciare tutta la procedura per ottenere il permesso di costruire. Stando così le cose, la Commissione si chiede se il presente ricorso per annullamento non sia divenuto alla fine senza oggetto, in quanto il progetto può essere modificato e l' ammissibilità delle spese effettuate o da effettuare è dubbia. Infatti, la convenuta sottolinea a tal riguardo che, ai sensi dell' art. 5 della decisione 21 dicembre 1989, il concorso comunitario riguarda solo in via di principio le spese per le quali sono stati sottoscritti impegni vincolanti nello Stato membro e il finanziamento comunitario è stato specificamente concesso, al più tardi il 31 dicembre 1993, con una proroga al massimo di dodici mesi.
24 In risposta all' eccezione di irricevibilità, i ricorrenti sottolineano anzitutto che la Comunità non può negare ogni responsabilità per gli effetti che i progetti che essa finanzia possano avere sull' ambiente, soprattutto quando la maggior parte dei progetti finanziati dai fondi strutturali comunitari non sarebbero attuati dagli Stati membri in mancanza di questo finanziamento. Essi aggiungono che, se il giudice comunitario dovesse ritenere che i singoli non siano direttamente e individualmente interessati da una decisione della Commissione di finanziare un certo progetto a carico dei fondi strutturali, non vi sarebbe alcun controllo giurisdizionale sulla prassi della Commissione in materia.
25 Secondo i ricorrenti, la Commissione ha senz' altro adottato due decisioni il 7 ottobre 1992. Essi sostengono al riguardo che, in tale data, la Commissione non solo ha deciso di non avviare contro l' Irlanda una procedura per inadempimento a causa della costruzione del centro di Mullaghmore, ma ha anche deciso che una tale costruzione era compatibile con l' art. 7, n. 1, del regolamento n. 2052/88 e che di conseguenza i fondi strutturali attribuiti all' Irlanda nell' ambito del programma per il turismo potevano essere utilizzati per finanziare il progetto. Ciò sarebbe confermato dal fatto che l' OPW avrebbe ritardato la costruzione del centro di Mullaghmore in attesa della decisione della Commissione, in quanto i lavori sono stati avviati solo il 16 novembre 1992.
26 I ricorrenti aggiungono che nella decisione stessa della Commissione del 21 dicembre 1989, che approva il programma operativo per il turismo, si dichiara che "(...) quando la Commissione avrà la prova del fatto che per una o più determinate operazioni le politiche comunitarie non sono state rispettate, essa revocherà il suo contributo per l' operazione o per le operazioni di cui trattasi e notificherà ciò alle autorità dello Stato membro responsabile dell' esecuzione del programma (...)". Secondo i ricorrenti la Commissione avrebbe del resto già sospeso o revocato, nel passato, l' utilizzo dei fondi attribuiti, nell' ambito di un programma operativo, ad un progetto specifico per violazione delle regole pertinenti in materia di ambiente.
27 Secondo i ricorrenti, la situazione della fattispecie sarebbe analoga a quella che è all' origine della sentenza della Corte 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione, causa C-313/90 (Racc. pag. I-1125), nella quale la Corte ha dichiarato che una decisione di non avviare una procedura ai sensi dell' art. 93, n. 3, del Trattato CEE costituisce una decisione che ha effetti giuridici la quale può essere impugnata dalle parti individualmente e direttamente interessate.
28 Il ricorrente An Taisce si ritiene individualmente interessato dalla decisione impugnata a diversi titoli. Innanzi tutto esso sarebbe uno dei rarissimi proprietari fondiari vicini. In secondo luogo sarebbe stato considerato come una parte nel corso dell' indagine condotta dalla Commissione. Infine, nella sua qualità di organismo incaricato della protezione dell' ambiente, i suoi diritti sarebbero lesi dalla decisione. Il ricorrente WWF UK da parte sua si ritiene anch' esso individualmente interessato dalla decisione impugnata, non solo in quanto è stato attivamente e fortemente implicato nella procedura che ha portato all' adozione della decisione controversa, ma anche a causa della sua partecipazione diretta e attiva nel settore dell' ambiente, il che lo distinguerebbe dalle altre persone o organizzazioni. WWF UK fa presente che esso organizza un certo numero di attività in collaborazione con la Commissione in materia di protezione dell' ambiente, che esso è membro del Comitato permanente della Convenzione di Berna e che, quindi, la sua posizione nell' ambito della presente controversia è analoga a quella del CIRFS nella causa CIRFS e a./Commissione, soprammenzionata.
29 I ricorrenti, che fanno valere al riguardo la sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (Racc. pag. 207), ritengono di essere direttamente interessati dalla decisione controversa in quanto, contrariamente a quanto sostiene la Commissione ° secondo cui la revoca o la sospensione dei fondi non impedirebbe alle autorità irlandesi di costruire il centro °, la possibilità che dette autorità costruiscano il centro di Mullaghmore se il finanziamento comunitario fosse sospeso è puramente teorica. Ciò sarebbe confermato sia dal fatto che le autorità irlandesi hanno prorogato la costruzione del centro fino a quando non hanno ottenuto da parte della Commissione la conferma del fatto che non vi era più alcun ostacolo al finanziamento del progetto mediante fondi strutturali, sia dalla circostanza che questi fondi mirano proprio a consentire la realizzazione di lavori che gli Stati membri non potrebbero intraprendere da soli.
Giudizio del Tribunale
30 Nella fattispecie, dal fascicolo risulta che, in seguito alla denuncia presentata dai ricorrenti, la Commissione ha deciso, il 7 ottobre 1992, di non avviare una procedura per inadempimento contro l' Irlanda. I ricorrenti ritengono che, così facendo, la Commissione abbia necessariamente adottato anche la decisione di non sospendere o di non ridurre il finanziamento comunitario per la costruzione del centro per visitatori di Mullaghmore e che una tale decisione li riguardi direttamente e individualmente.
31 Il Tribunale ritiene che, ancor prima di esaminare se taluni singoli siano legittimati ad impugnare una decisione della Commissione di non sospendere o di non ridurre il concorso finanziario comunitario ad un' azione nazionale, occorra verificare se la Commissione abbia adottato, il 7 ottobre 1992, come asseriscono i ricorrenti, una tale decisione.
32 Nelle circostanze del caso di specie, ciò significa analizzare se il fatto, per la Commissione, di non avviare una procedura per inadempimento contro l' Irlanda relativamente alla costruzione del centro di Mullaghmore costituisca anche una decisione di non sospendere o di non ridurre il concorso finanziario per l' azione di cui trattasi.
33 A tal riguardo occorre osservare innanzi tutto che ai sensi dell' art. 7, n. 1, del regolamento n. 2052/88, "le azioni che sono oggetto di un finanziamento da parte dei fondi strutturali o di un intervento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente debbono essere conformi alle disposizioni dei Trattati e degli atti emanati in base a questi ultimi nonché alle politiche comunitarie, comprese quelle concernenti le regole di concorrenza, la stipulazione di contratti di appalti pubblici e la protezione dell' ambiente".
34 In secondo luogo occorre ricordare che, ai sensi dell' art. 24 del regolamento n. 4253/88, la Commissione può sospendere o ridurre il contributo per l' azione o la misura in questione se, dopo aver proceduto ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione con le autorità dello Stato membro interessato, constata l' esistenza di una irregolarità e soprattutto di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell' azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l' approvazione della Commissione.
35 Occorre constatare poi che la procedura di sospensione o di riduzione del concorso finanziario comunitario per azioni nazionali è indipendente da quella intesa a far constatare e a far cessare il comportamento di uno Stato membro in violazione del diritto comunitario. Infatti, né l' avvio di una procedura per inadempimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato né la constatazione di un tale inadempimento da parte della Corte possono comportare automaticamente la sospensione o riduzione del concorso finanziario comunitario. A tal fine occorre che la Commissione adotti una decisione di sospensione o di riduzione del finanziamento comunitario sulla base dell' art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88. Una tale decisione di sospensione o di riduzione del finanziamento comunitario costituisce infatti, diversamente dall' avvio di una procedura per inadempimento, un atto che reca pregiudizio al suo destinatario, e può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice comunitario.
36 Inoltre, il fatto che la Commissione decida di non avviare una procedura per inadempimento o di rinunciare al proseguimento di una procedura già avviata non può comportare che le sia impedito di sospendere o di ridurre un concorso comunitario per un' azione nazionale, in particolare quando una o più condizioni alle quali il finanziamento comunitario è stato subordinato non sono state rispettate. Infatti la Commissione può in ogni momento adottare una tale decisione, anche dopo la realizzazione dei lavori, come dimostra l' art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 4253/88, secondo cui la Commissione può effettuare controlli sulle azioni finanziate e avere accesso, nel corso dei tre anni successivi all' ultimo pagamento relativo ad un' azione, a tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese relative all' azione. Inoltre l' art. 24, n. 3, del regolamento n. 4253/88 prevede che ogni somma, che dia luogo a ripetizione di indebito, deve essere restituita alla Commissione.
37 Nella fattispecie occorre osservare che la Commissione, come risulta dal suo comunicato stampa (v. sopra punto 9), ha deciso, il 7 ottobre 1992, di non avviare una procedura per infrazione contro l' Irlanda relativamente alla costruzione del centro di Mullaghmore, in considerazione del fatto che essa ha ritenuto che la procedura seguita dall' OPW fornisse garanzie equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/337 e in considerazione degli impegni assunti dalle autorità irlandesi circa il rispetto, all' atto dell' esecuzione del progetto, delle disposizioni della direttiva 80/68, che l' Irlanda non aveva ancora trasposto nel diritto nazionale.
38 Nulla consente, per contro, di concludere nel senso che la Commissione abbia in quel momento anche deciso di non fare uso della possibilità, che le concede il regolamento n. 4253/88, di sospendere o di ridurre l' utilizzo, da parte delle autorità irlandesi, di fondi comunitari per la costruzione del centro di Mullaghmore. Tale possibilità le resta aperta in ogni momento se risulta che sussistono irregolarità, in particolare se modifiche rilevanti incidono sull' attuazione dell' azione. Ciò è tanto più vero nella fattispecie in quanto, come è stato sottolineato precedentemente, i lavori del centro sono attualmente sospesi e hanno costituito quindi solo parzialmente oggetto di un finanziamento comunitario.
39 Stando così le cose e senza che sia necessario controllare se i singoli siano legittimati ad impugnare una decisione della Commissione di non sospendere o di non ridurre il finanziamento comunitario per un' azione nazionale, occorre ritenere che la Commissione non ha adottato il 7 ottobre 1992 una qualsiasi decisione di non sospendere o di non ridurre il finanziamento comunitario per la costruzione del centro per visitatori di Mullaghmore e che di conseguenza il ricorso d' annullamento è irricevibile.
Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento danni
Argomenti delle parti
40 La Commissione ritiene che la domanda di risarcimento danni presentata dai ricorrenti sia anch' essa irricevibile. Essa sostiene al riguardo che i ricorrenti non hanno fatto valere alcun danno che sarebbe stato loro causato dalla decisione 7 ottobre 1992 e che il danno che essi asseriscono, anche supponendolo esistente, sarebbe in ogni caso imputabile alla decisione adottata dalle autorità irlandesi circa il luogo di installazione del centro.
41 I ricorrenti da parte loro ritengono di avere dimostrato l' esistenza di un nesso di causalità diretto tra la decisione controversa e quella delle autorità irlandesi di avviare la costruzione del centro e sostengono che la situazione nella fattispecie è analoga a quella che è alla base della sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/89, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061).
Giudizio del Tribunale
42 Occorre osservare al riguardo che i ricorrenti non solo non svolgono alcun argomento circa l' esistenza di un nesso tra l' atto impugnato e il danno che sarebbe causato all' ambiente di Mullaghmore e alla sua regione nonché al ricorrente An Taisce, nella sua qualità di vicino, ma non quantificano neanche il danno asserito. Essi si limitano infatti a sostenere che il proseguimento della costruzione del centro di Mullaghmore causerebbe danni gravi e irreparabili.
43 Stando così le cose il ricorso è irricevibile anche nella parte in cui è basato sugli artt. 178 e 215 del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
44 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti sono risultati soccombenti, per cui bisogna accogliere le conclusioni della Commissione e condannarli in solido alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) I ricorrenti sono condannati in solido alle spese.
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