Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Regolamento che allinea anticipatamente i prezzi dello zucchero applicabili in Spagna sui prezzi comuni
[Trattato CE, artt. 173, quarto comma, e 189; regolamento (CEE) del Consiglio n. 3814/92]
2. Responsabilità extracontrattuale ° Presupposti ° Atto normativo che implica scelte di politica economica ° Violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli
(Trattato CE, art. 215, secondo comma)
3. Responsabilità extracontrattuale ° Presupposti ° Atto normativo che implica scelte di politica economica ° Violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli ° Allineamento anticipato dei prezzi dello zucchero applicabili in Spagna sui prezzi comuni ° Assenza di compensazione per i produttori di isoglucosio ° Principi di legittimo affidamento e di non discriminazione ° Violazione ° Insussistenza ° Responsabilità non sussistente
(Trattato CE, artt. 40, n. 3, secondo comma, e 215, secondo comma; atto di adesione del 1985, art. 70, n. 3; regolamento del Consiglio n. 3814/92)
Massima
1. E' irricevibile il ricorso di annullamento diretto dai produttori spagnoli di isoglucosio contro il regolamento n. 3814/92, che allinea anticipatamente i prezzi dello zucchero applicabili in Spagna sui prezzi comuni, concede aiuti ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero e ai produttori di zucchero per lo zucchero che si trova in giacenza e autorizza la Spagna a concedere un aiuto di adeguamento alle imprese produttrici di zucchero.
In primo luogo, infatti, tale regolamento introduce misure di portata generale, che si applicano a situazioni obiettivamente determinate e che implicano effetti giuridici nei confronti di una categoria di operatori considerata in modo generale e astratto, cioè i produttori nel settore dello zucchero, e, ammesso che, pur non menzionandoli, esso riguardi i produttori spagnoli di isoglucosio in attività al momento della sua adozione, ciò avverrebbe solo nella qualità obiettiva di produttori di isoglucosio degli stessi, allo stesso titolo di qualunque altro operatore dello stesso settore economico che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica.
In secondo luogo, la pretesa situazione concorrenziale svantaggiosa, relativa al fatto che essi non beneficiano, contrariamente ai produttori spagnoli di zucchero, di compensazioni a seguito dell' allineamento anticipato del prezzo operato dal regolamento, e di cui parlano le ricorrenti, non può ritenersi configurare l' esistenza di circostanze specifiche tali da giustificare una legittimazione ad agire da parte loro, poiché il legislatore comunitario ha operato una scelta di politica economica alla luce della situazione specifica dei produttori di zucchero, diversa dalla loro.
Infine, il fatto che un atto che opera obiettivamente possa avere effetti concreti diversi per le varie categorie di operatori cui si applica non contrasta con la sua indole di regolamento.
2. La responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni causati dagli atti normativi adottati dalle sue istituzioni può sussistere solo in presenza di una violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli. In un contesto normativo caratterizzato dall' esercizio di un ampio potere discrezionale, come quello indispensabile per l' attuazione della politica agricola comune, la responsabilità della Comunità può sussistere solo se l' istituzione di cui trattasi ha violato, in modo palese e grave, i limiti che s' impongono all' esercizio dei suoi poteri.
3. Il regolamento n. 3814/92, che allinea anticipatamente i prezzi dello zucchero applicabili in Spagna sui prezzi comuni, concede aiuti ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero e ai produttori di zucchero per lo zucchero che si trova in giacenza e autorizza la Spagna a concedere un aiuto di adeguamento alle imprese produttrici di zucchero, non fa sorgere la responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori spagnoli di isoglucosio, verso i quali la sua adozione non ha costituito una violazione né del principio di tutela del legittimo affidamento, né di quello di non discriminazione sancito dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato.
Infatti, innanzitutto, da un' interpretazione dell' art. 70, n. 3, lett. a) e b), dell' atto di adesione della Spagna emerge che, in primo luogo, le ricorrenti non potevano legittimamente attendersi, in forza di quest' ultimo, che il ravvicinamento tra i prezzi spagnoli e i prezzi comuni nel settore dello zucchero si estendesse nel tempo oltre l' entrata in vigore del regolamento impugnato. In secondo luogo, neppure il regolamento n. 1716/91, che prevede un ravvicinamento dei prezzi in due tappe fino al 1995, ha potuto ingenerare in capo a tali produttori un legittimo affidamento, tenuto conto, nel contempo, quanto alla prima tappa, dell' obiettivo della realizzazione del mercato unico per il 1 gennaio 1993, assegnato al legislatore comunitario dall' Atto unico europeo, che era tale da far presagire ad un operatore economico prudente e avveduto un' accelerazione del ravvicinamento dei prezzi e, quanto alla seconda tappa, del fatto che dall' art. 7 di detto regolamento emerge che le modalità di ravvicinamento per quest' ultimo periodo non sono state fissate in occasione dell' adozione del regolamento stesso, dato che l' adozione di tali modalità era prevista per una data successiva.
D' altra parte, il fatto che il regolamento non preveda, a favore dei produttori spagnoli di isoglucosio, misure transitorie destinate a consentire loro di far fronte alla situazione creata dall' allineamento anticipato dei prezzi, mentre ne prevede, in particolare sotto forma di aiuti, per i produttori di zucchero, non costituisce una discriminazione nei confronti dei primi, dato che gli uni e gli altri si trovano, soprattutto per quanto riguarda le modalità di approvvigionamento in materie prime e di produzione, in situazioni obiettivamente diverse.
Parti
Nella causa T-472/93,
Campo Ebro Industrial, SA, Levantina Agrícola Industrial, SA, Cerestar Ibérica, SA, società di diritto spagnolo, con l' avv. Paul Glazener, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e Guus Houttuin, membro del servizio giuridico, con domicilio
eletto in Lussemburgo presso il signor Xavier Herlin, direttore della direzione degli Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso proposto, da un lato, ai sensi dell' art. 173 del Trattato e inteso ad ottenere l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3814, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 e relativo all' applicazione in Spagna dei prezzi previsti da detto regolamento nel settore dello zucchero (GU L 387, pag. 7), e, dall' altro, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato e inteso ad ottenere il risarcimento dei danni,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, B. Vesterdorf e C.W. Bellamy, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell' 8 luglio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
I fatti all' origine della controversia
1 L' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è disciplinata dal regolamento di base (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785 (GU L 177, pag. 4, in prosieguo: il "regolamento n. 1785/81"), successivamente modificato a più riprese.
2 L' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, allegato al Trattato relativo all' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea, firmato il 12 giugno 1985 (GU L 302, pag. 9, in prosieguo: l' "atto di adesione"), prevede all' art. 70, n. 3, lett. a), applicabile allo zucchero e all' isoglucosio in virtù dell' art. 108, che, se il prezzo di un prodotto agricolo in Spagna è, alla data di adesione, superiore al prezzo comune, il prezzo più elevato in vigore in Spagna resterà congelato al suo livello e che il ravvicinamento dei prezzi deve risultare dall' evoluzione dei prezzi comuni nel corso dei sette anni successivi all' adesione. Secondo l' art. 70, n. 3, lett. b), dell' atto di adesione, qualora alla fine del quarto anno successivo all' adesione il prezzo di un prodotto agricolo in Spagna sia sensibilmente più elevato del prezzo comune, il Consiglio procede a un' analisi dell' evoluzione del ravvicinamento dei prezzi, sulla base di un parere della Commissione, eventualmente corredato di adeguate proposte.
3 Poiché l' allineamento dei prezzi previsto dall' atto di adesione non si è verificato, il Consiglio ha, di conseguenza, proceduto ad un esame dei prezzi dopo i primi cinque anni e ha emanato il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1716, concernente il ravvicinamento ai prezzi comuni dei prezzi dello zucchero e della barbabietola da zucchero applicabili in Spagna (GU L 162, pag. 18, in prosieguo: il "regolamento n. 1716/91").
4 Il Consiglio ha deciso, da un lato, di prorogare il periodo di ravvicinamento dei prezzi fino al 1 luglio 1995 e, dall' altro, di introdurre un ravvicinamento in due tappe. Così, l' art. 2 del regolamento n. 1716/91 prevede:
"Il periodo di ravvicinamento dei prezzi in Spagna è prorogato fino al 1 luglio 1995. Il ravvicinamento di cui all' articolo 1 è effettuato in due tappe, la prima comprendente le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993 e la seconda le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996".
5 In virtù del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1718, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, i prezzi d' intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d' intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d' entrata, l' importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo (GU L 162, pag. 23), il prezzo d' intervento dello zucchero in Spagna è stato abbassato per la campagna 1991/1992. Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1749, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, i prezzi d' intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d' intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d' entrata, l' importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo (GU L 180, pag. 14, in prosieguo: il "regolamento n. 1749/92"), ha fatto altrettanto per la campagna 1992/1993. L' abbassamento è stato, rispettivamente, di 0,41 e di 1,72 ECU per 100 kg di zucchero bianco.
6 Il regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3814, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 e relativo all' applicazione in Spagna dei prezzi previsti da detto regolamento nel settore dello zucchero (GU L 387, pag. 7, in prosieguo: il "regolamento impugnato"), prevede un allineamento completo dei prezzi a partire dal 1 gennaio 1993 in vista della realizzazione del mercato interno. Il prezzo d' intervento dello zucchero in Spagna è stato così ridotto di 5,16 ECU per 100 kg di zucchero bianco, e il nuovo prezzo sostituisce il prezzo più elevato fissato nel contesto delle misure transitorie adottate in applicazione dell' atto di adesione, cioè, fra l' altro, il regolamento n. 1716/91, il quale è stato, di conseguenza, abrogato dal regolamento impugnato.
7 L' art. 2 del regolamento impugnato prevede aiuti transitori e decrescenti ai bieticoltori e ai produttori di canna da zucchero in Spagna. Il regolamento impugnato concede ai produttori di zucchero un aiuto pari a 5,16 ECU per 100 kg di zucchero espressi in zucchero bianco ai prodotti che formano oggetto dei contingenti e che, fatta eccezione per la riserva minima, alla mezzanotte del 31 dicembre 1992 si trovano in magazzino presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio a norma dell' art. 8 del regolamento n. 1785/81.
8 Per di più l' art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento impugnato fissa per il periodo 1 gennaio 1993 - 30 giugno 1993, riducendolo, il nuovo prezzo minimo della barbabietola pagato dai produttori di zucchero, per i quali la barbabietola costituisce una materia prima.
9 Infine, l' art. 3 del regolamento impugnato autorizza la Spagna a concedere alle imprese produttrici di zucchero, durante le campagne di commercializzazione 1993/1994 - 1995/1996, un aiuto di adeguamento nel contesto di piani di ristrutturazione intesi a razionalizzare l' industria saccarifera in Spagna.
10 Le ricorrenti sono gli unici produttori in Spagna di isoglucosio. In occasione dell' istituzione, all' atto dell' adesione della Spagna, di un regime di quote per la produzione di isoglucosio, le quote per le imprese produttrici di isoglucosio in Spagna (75 000 tonnellate nel contesto delle quote A e 8 000 tonnellate nel contesto delle quote B) sono state attribuite alle ricorrenti. Queste ultime non hanno ricevuto aiuti comunitari al momento dell' entrata in vigore del regolamento impugnato.
Procedimento
11 Sulla base di queste circostanze, il 23 marzo 1993 le ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
12 Con ordinanza del presidente della Corte 13 settembre 1993 la Commissione è stata ammessa ad intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
13 Dato che, conformemente alla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), a partire dal 1 agosto 1993 il ricorso rientra nella competenza di quest' ultimo, la Corte con ordinanza 27 settembre 1993 ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale.
14 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
15 Nel corso dell' udienza dell' 8 luglio 1994, sono state sentite le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.
Conclusioni delle parti
16 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
i) annullare il regolamento impugnato;
ii) condannare il Consiglio a risarcire il danno subito dalle ricorrenti in conseguenza di detto regolamento e a valutare il danno subito dalla Campo Ebro Industrial, SA, in 3 540 650 ECU, dalla Levantina Agrícola Industrial, SA, in 1 313 415 ECU, e dalla Cerestar Ibérica, SA, in 1 865 029 ECU, o in qualsiasi altro importo che il Tribunale giudicherà adeguato, maggiorato degli interessi al tasso dell' 8% annuo a partire dalla data del deposito del ricorso fino alla data del pagamento; e/o
iii) condannare il Consiglio a qualsiasi altro risarcimento che il Tribunale giudicherà appropriato in diritto o in via equitativa;
iv) condannare il Consiglio alle spese.
17 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
i) dichiarare irricevibile la domanda di annullamento presentata dalle ricorrenti o, in subordine, respingerla;
ii) respingere la domanda di risarcimento presentata dalle ricorrenti,
e in entrambi i casi:
iii) condannare le ricorrenti alle spese di causa.
18 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
i) dichiarare irricevibile la domanda di annullamento o, in subordine, respingerla;
ii) respingere la domanda di risarcimento;
iii) condannare le ricorrenti alle spese.
Sulla ricevibilità della domanda di annullamento
Argomenti delle parti
19 Il Consiglio, senza con questo sollevare formale eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura, ritiene che la domanda di annullamento sia irricevibile, poiché il regolamento impugnato non costituisce una decisione che, benché adottata sotto forma di regolamento, riguardi direttamente e individualmente le ricorrenti.
20 Il Consiglio sottolinea, in primo luogo, che il regolamento impugnato è un atto generale e che le ricorrenti sono interessate da esso solo per la loro qualifica obiettiva di operatori economici che svolgono un' attività nel settore considerato.
21 Il Consiglio, inoltre, sostiene che l' esistenza di un regime di quote nel settore dell' isoglucosio non è sufficiente a dimostrare che le ricorrenti sono interessate nella "loro situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che le caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e le identificano in modo analogo al destinatario" come prescritto dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz e Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941, e ordinanze 24 maggio 1993, causa C-131/92, Arnaud e a./Consiglio, Racc. pag. I-2573, e 21 giugno 1993, causa C-282/93, Comafrica e a./Consiglio e Commissione, non pubblicata nella Raccolta). Il Consiglio ricorda che da questa giurisprudenza emerge altresì che la possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o addirittura l' identità dei soggetti di diritto ai quali un dato provvedimento si applica non implica affatto che questi soggetti debbano considerarsi individualmente interessati da detto atto, purché sia assodato che tale applicazione si effettui in ragione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall' atto in esame.
22 Inoltre, il Consiglio rileva che le ricorrenti, nella loro replica, hanno ammesso che sia i produttori di zucchero spagnoli sia esse stesse subiranno tutti allo stesso modo, in conseguenza dell' adozione del regolamento impugnato, un abbassamento del margine di profitto nelle vendite. Le ricorrenti non sarebbero pertanto "individualmente" interessate dal regolamento impugnato in misura maggiore dei produttori di zucchero spagnoli.
23 Il Consiglio conclude che, conformemente alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, e 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I-6061), la domanda di annullamento deve essere dichiarata irricevibile poiché il regolamento non riguarda individualmente le ricorrenti.
24 Le ricorrenti deducono che le condizioni dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE sono soddisfatte. In primo luogo, il regolamento impugnato sarebbe direttamente applicabile, dal momento che non lascia agli Stati membri alcun margine nella scelta delle modalità di applicazione. Inoltre esso le riguarderebbe individualmente, conformemente ai criteri elaborati a questo riguardo dalla Corte nelle sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 197), e 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraïki-Patraïki e a./Commissione (Racc. pag. 207).
25 A sostegno di questa tesi, le ricorrenti sottolineano, da un lato, che esse sono i soli produttori in Spagna di isoglucosio in seguito all' istituzione del regime delle quote in occasione dell' adesione della Spagna e che tali resteranno in un prevedibile futuro e, dall' altro, che sono i soli produttori posti in una situazione particolarmente svantaggiosa sul piano della concorrenza a causa dell' abbassamento del prezzo d' intervento dello zucchero. Le ricorrenti aggiungono, a questo proposito, che, dato lo strettissimo rapporto di concorrenza esistente tra i prezzi d' intervento dello zucchero e il prezzo di vendita dell' isoglucosio, come riconosciuto dal Consiglio (v., in particolare, il secondo e il terzo 'considerando' del regolamento n. 1785/81 e la sentenza della Corte 25 ottobre 1978, cause riunite 103/77 e 145/77, Royal Scholten-Honig e a., Racc. pag. 2037), è stato loro impedito di aumentare i loro prezzi di vendita onde tener conto della svalutazione del tasso verde della peseta in conseguenza della riduzione del prezzo d' intervento dello zucchero. A differenza dei produttori di zucchero, esse non avrebbero ricevuto alcuna compensazione per l' abbassamento del loro margine di profitto a seguito del regolamento impugnato.
26 Del resto, il Consiglio sarebbe stato in grado di sapere che, adottando il regolamento impugnato senza prevedere misure transitorie a favore dei produttori di isoglucosio, detto regolamento avrebbe toccato esclusivamente gli interessi delle ricorrenti (v. la menzionata sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione).
27 Infine, le ricorrenti hanno aggiunto, nella loro replica, che la Corte, nella citata sentenza Alusuisse/Consiglio e Commissione, nel dichiarare il ricorso irricevibile ha posto l' accento sul fatto che la ricorrente in detta causa era legittimata ad impugnare dinanzi ai giudici nazionali gli atti individuali adottati dalle autorità nazionali per l' applicazione dei regolamenti comunitari controversi. Orbene, le ricorrenti rilevano che, nella specie, tale possibilità non è loro consentita.
28 La Commissione, parte interveniente, si conforma, nelle linee essenziali, alla tesi sviluppata dal Consiglio e aggiunge che la situazione delle ricorrenti è analoga a quella della ricorrente nella causa AEFMA/Commissione (ordinanza della Corte 12 luglio 1993, causa C-107/93, Racc. pag. I-3999), nella quale la Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile.
Giudizio del Tribunale
29 Si deve ricordare che l' art. 173, quarto comma, del Trattato CE, il quale riproduce il disposto dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, consente alle persone fisiche o giuridiche di proporre ricorso contro le decisioni prese nei loro confronti o contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, le riguardano direttamente ed individualmente. Tuttavia dalla costante giurisprudenza risulta che un ricorso di annullamento proposto da un singolo non è ricevibile nella misura in cui esso si dirige contro un regolamento di portata generale, ai sensi dell' art. 189, secondo comma, del Trattato, poiché il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione deve essere ricercato, secondo una giurisprudenza consolidata, nella portata generale o no dell' atto controverso (v. citata sentenza Alusuisse/Consiglio e Commissione). Occorre quindi esaminare, nella specie, la natura del regolamento impugnato e, in particolare, gli effetti giuridici che è inteso a produrre o che effettivamente produce.
30 Dal regolamento impugnato emerge che questo è inteso a modificare il regolamento n. 1785/81, regolamento di base nel settore dello zucchero, e che verte sull' applicazione in Spagna, in detto settore, dei prezzi previsti da detto regolamento. Esso prevede un allineamento dei prezzi dello zucchero applicabili in Spagna sui prezzi comuni, cioè una riduzione del prezzo d' intervento dello zucchero e del prezzo minimo della barbabietola in Spagna. Per facilitare l' allineamento dei prezzi, il regolamento impugnato concede, da un lato, aiuti ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero e, dall' altro, un aiuto ai produttori di zucchero per lo zucchero che si trova immagazzinato al 31 dicembre 1992.
31 Siffatte disposizioni si presentano come misure di portata generale, ai sensi dell' art. 189 del Trattato, che si applicano a situazioni obiettivamente determinate e che implicano effetti giuridici nei confronti di categorie di persone contemplate in modo generale e astratto, cioè i produttori nel settore dello zucchero. Si deve sottolineare che i produttori di isoglucosio non sono menzionati nelle dette disposizioni.
32 Occorre quindi ricordare che da una giurisprudenza consolidata emerge che la portata generale e, pertanto, la natura di regolamento di un atto non vengono messe in discussione dalla possibilità di determinare il numero o addirittura l' identità dei soggetti di diritto ai quali si applica in un determinato momento, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in ragione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall' atto, in relazione allo scopo di quest' ultimo (v., ad esempio, la citata sentenza Alusuisse/Consiglio e Commissione, e l' ordinanza della Corte 12 luglio 1993, causa C-128/91, Gibraltar e Gibraltar Development/Consiglio, Racc. pag. I-3971, punto 15).
33 Anche se, nella specie, le ricorrenti sono attualmente, in conseguenza dell' istituzione di un regime di quote, i soli produttori in Spagna di isoglucosio, e, ammesso che il regolamento impugnato, nella misura in cui si applica a situazioni future, le riguardi, esse sarebbero comunque interessate da esso esclusivamente nella loro qualità obiettiva di produttori di isoglucosio, allo stesso titolo di qualsiasi operatore economico del settore dello zucchero che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica.
34 Per quanto riguarda la tesi delle ricorrenti, secondo la quale esse sono gli unici operatori che si trovano in una situazione particolarmente svantaggiosa sul piano della concorrenza, poiché, contrariamente ai produttori di zucchero spagnolo, non hanno ricevuto compensazioni a seguito della riduzione del prezzo d' intervento dello zucchero, si deve valutare se una siffatta situazione possa ritenersi configurare l' esistenza di circostanze specifiche ai sensi della sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione (Racc. pag. 459).
35 Come emerge dalla valutazione del Tribunale nel merito della causa in relazione alla domanda di indennizzo (v., infra, i punti 82-91), la scelta di politica economica operata dal legislatore comunitario è stata basata su circostanze di fatto peculiari degli operatori direttamente considerati dal regolamento impugnato. Il solo fatto che le ricorrenti si trovino in una pretesa situazione concorrenziale svantaggiosa non può, pertanto, costituire una circostanza specifica tale da renderle individualmente interessate dal regolamento impugnato, mentre esse si trovano in una situazione di fatto diversa dalle situazioni obiettivamente determinate da detto regolamento.
36 Si deve inoltre ricordare che, anche supponendo che le ricorrenti siano state interessate dal regolamento impugnato, dalla giurisprudenza emerge che il fatto che una disposizione contenuta in un atto possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non contrasta con la sua indole di regolamento, ove tale situazione sia obiettivamente determinata (v. sentenze della Corte 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Racc. pag. 541, e 5 maggio 1977, causa 101/76, Koninklijke Scholten Honig/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 797). Tale giurisprudenza nella specie è tanto più pertinente in quanto il regolamento non è applicabile alle ricorrenti. La questione se avrebbe dovuto esserlo, del resto, conformemente al sistema di rimedi giurisdizionale istituito dal diritto comunitario, dipende dall' esame di un' eventuale responsabilità extracontrattuale della Comunità.
37 Da quanto sopra considerato deriva che la domanda di annullamento è irricevibile.
Sulla domanda di indennizzo
Sul fondamento della responsabilità
Argomenti delle parti
38 Le ricorrenti sostengono che il Consiglio, nell' adottare il regolamento impugnato, ha commesso un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità della Comunità.
39 Esse ritengono, in primo luogo, facendo riferimento alle conclusioni dell' avvocato generale VerLoren van Themaat, connesse alla sentenza della Corte 5 marzo 1986, causa 59/84, Tezi/Commissione (Racc. pag. 887, in particolare pag. 914), che le condizioni elaborate dalla Corte in materia di responsabilità da atti normativi non sono applicabili, poiché il regolamento impugnato costituisce in realtà, nei loro confronti, una decisione che le riguarda direttamente e individualmente. Il solo fatto che si sia avuta violazione dei principi di diritto comunitario farebbe sorgere la responsabilità della Comunità circa il pregiudizio che ne deriva senza che si renda necessario esaminare la gravità dell' infrazione.
40 Il Consiglio ritiene, da parte sua, che il regolamento impugnato costituisca un provvedimento normativo, poiché il regolamento impugnato è applicabile a tutti gli operatori economici che presentano un legame economico con il settore dello zucchero in Spagna. Si tratterebbe di una scelta di politica economica operata in un contesto normativo, caratterizzato dall' esercizio di un ampio potere discrezionale di valutazione, indispensabile per l' attuazione della politica agricola comune.
Giudizio del Tribunale
41 Si deve ricordare, in limine, che il regolamento impugnato, dato il contesto nel quale è stato adottato, cioè l' organizzazione comune dei mercati agricoli, costituisce un atto normativo di portata generale che implica una scelta di politica economica. Inoltre, il Tribunale ha già qui sopra dichiarato che le ricorrenti non sono, pertanto, direttamente e individualmente interessate dal regolamento impugnato.
42 L' art. 215, secondo comma, del Trattato dispone che, in materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni nell' esercizio delle loro funzioni. In ordine ad atti normativi che implicano scelte di politica economica, la responsabilità della Comunità può sorgere solo in presenza di una violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli (v. sentenze della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consiglio, Racc. pag. 975, e 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3061).
43 Secondo una giurisprudenza costante, una violazione sufficientemente grave implica, in un contesto normativo come quello in esame, caratterizzato dall' esercizio di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l' attuazione della politica agricola comune, che la responsabilità della Comunità può sussistere solo se l' istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che s' impongono all' esercizio dei suoi poteri (v. sentenza della Corte 25 maggio 1978, cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, e la già citata sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione).
44 Occorre quindi valutare se, nella specie, una siffatta violazione sia stata commessa. A questo riguardo si devono valutare i motivi delle ricorrenti relativi rispettivamente ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio di non discriminazione.
Sull' asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
Argomenti delle parti
45 Riferendosi alla sentenza della Corte 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione (Racc. pag. 533), le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento adottando il regolamento impugnato senza preavviso e senza prevedere misure transitorie a loro favore.
46 A sostegno di questa tesi le ricorrenti deducono che il ravvicinamento dei prezzi d' intervento dello zucchero sarebbe dovuto risultare dall' attuazione dei prezzi comuni in Spagna nel corso dei sette anni successivi all' adesione. Tuttavia, poiché i prezzi comuni non hanno avuto il previsto andamento, con il regolamento n. 1716/91 il periodo di ravvicinamento è stato prolungato, in due tappe, fino alla campagna di commercializzazione 1995/1996.
47 Secondo le ricorrenti, le loro legittime aspettative circa la fissazione dei livelli di ravvicinamento per il restante periodo della prima tappa, cioè dal 1 gennaio 1993 al 1 luglio 1993, sono incontestabili. Per quanto il regolamento n. 1716/91 non abbia emanato alcuna precisa disposizione circa l' allineamento dei prezzi nel corso della seconda tappa di ravvicinamento, esso avrebbe esteso il periodo di allineamento dei prezzi fino alla campagna di commercializzazione 1995/1996, con conseguente graduale introduzione delle modifiche di prezzo per tutto questo periodo.
48 Le ricorrenti rilevano che il regolamento n. 1716/91, fondato su un' analisi del mercato dello zucchero, conformemente all' art. 70, n. 3, lett. b), dell' atto di adesione, è stato adottato nel momento in cui la necessità di istituire il mercato interno già esisteva. Orbene, il regolamento impugnato, che è stato adottato in vista della realizzazione di detto mercato, avrebbe costituito per esse una totale sorpresa.
49 Il Consiglio ricorda, innanzitutto, che le ricorrenti hanno ammesso nella loro replica di non aver abbassato i loro prezzi di vendita in pesetas al 1 gennaio 1993, perché l' abbassamento del prezzo d' intervento dello zucchero in ECU sarebbe stato assorbito interamente dalla svalutazione del tasso verde della peseta. Siccome le ricorrenti gestiscono la loro impresa in moneta nazionale e siccome il loro asserito legittimo affidamento risiede, secondo il Consiglio, nel fatto che hanno supposto, sulla base del regolamento n. 1716/91, che i prezzi dello zucchero (in pesetas) sarebbero rimasti più elevati in Spagna fino alla campagna di commercializzazione 1995/1996, non sarebbe stato in essere, nella specie, un legittimo affidamento che abbia potuto essere disatteso.
50 Quand' anche si supponesse che così non fosse, il Consiglio ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, ogni operatore prudente e accorto deve aspettarsi modifiche della pertinente normativa che si impongono al fine di tener conto dell' andamento del mercato (v. sentenze 1 febbraio 1978, causa 78/77, Luehrs, Racc. pag. 169, e 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395) e che gli operatori economici non possono invocare un legittimo affidamento, degno di tutela, nel mantenimento di un vantaggio economico loro concesso nel contesto di un' organizzazione comune di mercato e questo non certamente quando la giustificazione economica di detto provvedimento è venuta meno nel frattempo. A questo proposito il Consiglio ricorda che la data del 1 luglio 1995, la quale segna la fine della proroga del periodo di ravvicinamento prevista dal regolamento n. 1716/91, non è stata tale da ingenerare un legittimo affidamento, poiché tale proroga traeva la sua giustificazione dalla situazione economica nella quale versavano i bieticoltori e i produttori di zucchero spagnoli, situazione che, nel frattempo, sarebbe cambiata in modo da consentire un allineamento anticipato dei prezzi al 1 gennaio 1993.
51 La Commissione sostiene gli argomenti del Consiglio e aggiunge che le disposizioni considerate del regolamento impugnato erano identiche alle corrispondenti disposizioni contenute nella proposta che la Commissione aveva indirizzato al Consiglio l' 11 novembre 1992 e che è stata oggetto di valutazione da parte della stampa spagnola fin dal luglio 1992.
Giudizio del Tribunale
52 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che sussiste una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento quando un' istituzione comunitaria, in assenza di un contrario interesse pubblico imperativo, abolisce, con effetto immediato e senza preavviso, un vantaggio specifico degno di tutela per le imprese interessate, senza adottare misure transitorie appropriate (v. la citata sentenza CNTA/Commissione). Orbene, come pure emerge dalla giurisprudenza della Corte, la sfera di applicazione del principio del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l' impero della disciplina anteriore, e ciò in particolare in un campo come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica per l' appunto un continuo adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica (v. sentenza della Corte 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563).
53 Spetta così al Tribunale verificare se la normativa anteriore al regolamento impugnato abbia ingenerato negli operatori economici del settore considerato un legittimo affidamento.
54 A questo proposito va constatato, in primo luogo, che dall' art. 70, n. 3, lett. a), dell' atto di adesione emerge che per il ravvicinamento tra i prezzi dello zucchero applicabili in Spagna e i prezzi comuni è stato previsto un periodo transitorio di sette anni successivo all' adesione, poiché, fatta salva la lett. b) del n. 3, i prezzi comuni sarebbero stati applicabili al momento del settimo ravvicinamento. Secondo il terzo 'considerando' del regolamento n. 1716/91, il periodo transitorio doveva terminare con la campagna di commercializzazione 1992/1993.
55 Il Tribunale rileva, in secondo luogo, che dall' art. 70, n. 3, lett. b), dell' atto di adesione emerge che, qualora i prezzi dello zucchero in Spagna fossero sensibilmente più elevati dei prezzi comuni, alla fine del quarto anno successivo all' adesione, il Consiglio doveva procedere ad un' analisi dell' evoluzione del ravvicinamento dei prezzi, sulla base di un parere della Commissione eventualmente corredato di adeguate proposte. Il Consiglio poteva, in particolare, prorogare il periodo di ravvicinamento dei prezzi nonché decidere altri metodi di ravvicinamento accelerato dei prezzi.
56 Ne consegue che il Consiglio era abilitato, dopo le prime quattro campagne di commercializzazione, ad adottare un metodo di ravvicinamento differente e, almeno a partire dal settimo ravvicinamento successivo all' adesione, a procedere ad un allineamento completo dei prezzi dello zucchero mediante regolamento. Pertanto, le ricorrenti non potevano, in virtù dell' atto di adesione, legittimamente attendersi che un periodo transitorio di ravvicinamento restasse garantito oltre l' inizio della campagna di commercializzazione 1992/1993.
57 Occorre poi esaminare se l' adozione del regolamento n. 1716/91 abbia potuto ingenerare un legittimo affidamento nelle ricorrenti.
58 Per quanto riguarda la prima tappa del ravvicinamento previsto da detto regolamento, il Tribunale ricorda, in limine, che il regolamento impugnato ha modificato, durante la campagna di commercializzazione 1992/1993, il regime dei prezzi dello zucchero quale fissato con il regolamento n. 1749/92 nel contesto degli artt. 3 e 4 del regolamento n. 1716/91. Spetta pertanto al Tribunale valutare se tale modifica del regime dei prezzi costituisca un' abolizione, con effetto immediato e senza preavviso, di uno specifico vantaggio degno di tutela.
59 A questo proposito, si deve ricordare che dal quarto e quinto 'considerando' del regolamento n. 1716/91 emerge che il periodo di ravvicinamento dei prezzi è prorogato per un periodo che copre cinque campagne di commercializzazione, fino al 1 luglio 1995, da un lato, per non far gravare in particolare sugli agricoltori una riduzione troppo rapida del prezzo della barbabietola e, dall' altro, per tener conto della situazione estremamente difficile del settore saccarifero in Spagna, messa in luce dall' analisi all' epoca effettuata.
60 Dal regolamento impugnato emerge altresì che il legislatore comunitario, al momento dell' adozione dell' atto impugnato, ha ritenuto (v. il terzo 'considerando' del regolamento) che un allineamento totale dei prezzi a partire dal 1 gennaio 1993 fosse possibile integrando, allo stesso tempo, il reddito dei bieticoltori spagnoli e, se del caso, il reddito dei produttori di canna da zucchero mediante la concessione di un aiuto transitorio e decrescente. Il legislatore comunitario ha, infatti, considerato che la realizzazione del mercato unico per il 1 gennaio 1993 rendeva auspicabile l' eliminazione degli ostacoli agli scambi (v. il primo 'considerando' del regolamento).
61 Si deve inoltre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le istituzioni comunitarie hanno un ampio potere discrezionale in materia di politica agricola comune e che gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente, la quale può essere modificata da decisioni adottate da dette istituzioni nell' ambito del loro potere discrezionale (v. la citata sentenza Delacre e a./Commissione).
62 Sulla base di queste constatazioni, il Tribunale considera che il Consiglio non ha, in conseguenza delle scelte di politica economica da esso effettuate, ecceduto i limiti del suo potere discrezionale. Infatti, la motivazione dell' atto impugnato dimostra che la concessione dell' aiuto è stata basata su considerazioni che non eccedono i limiti del suo potere discrezionale. La decisione di sopprimere il periodo di ravvicinamento è stata, pertanto, una scelta di politica economica legittima, che si iscrive tra gli atti normativi che la Comunità poteva adottare nell' interesse superiore della realizzazione del mercato interno.
63 Inoltre, per quanto il regolamento n. 1716/91, che proroga il periodo di ravvicinamento, sia stato adottato dopo l' entrata in vigore dell' Atto unico europeo, il Tribunale considera che operatori economici prudenti e avveduti dovevano ritenere scontato che la realizzazione del mercato unico potesse altresì avere come effetto un allineamento anticipato dei prezzi d' intervento dello zucchero, poiché lo scarto tra i prezzi esistenti in questo settore ha dato luogo all' istituzione di un regime di importi compensativi "adesione" in grado, contrariamente all' obiettivo della realizzazione di un mercato interno, di mantenere ostacoli agli scambi tra Stati membri.
64 Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui le proposte presentate dalla Commissione al Consiglio l' 11 novembre 1992, e che hanno portato all' adozione del regolamento impugnato, sono state oggetto di una valutazione preventiva da parte della stampa spagnola nel luglio 1992.
65 Il Tribunale rileva, pertanto, che le ricorrenti, per quanto riguarda la prima tappa del ravvicinamento, non hanno dimostrato l' esistenza, nei loro confronti, di un legittimo affidamento che sia stato disatteso.
66 Per quanto riguarda la seconda tappa del ravvicinamento, è sufficiente constatare che sia dal settimo 'considerando' sia dall' art. 7 del regolamento n. 1716/91 emerge che le modalità di ravvicinamento per questo periodo non sono state fissate in occasione dell' adozione di detto regolamento. Secondo l' art. 7, il Consiglio doveva adottare anteriormente al 1 gennaio 1993 le modalità di ravvicinamento per questa seconda tappa. Questo motivo permette di per sé di escludere che le ricorrenti abbiano potuto riporre un legittimo affidamento degno di tutela nelle modalità con le quali sarebbe stato effettuato il ravvicinamento dei prezzi a partire dalla campagna 1993/1994.
67 Ne consegue che le ricorrenti non hanno dimostrato l' esistenza, a loro favore, di un legittimo affidamento che sia stato disatteso dal ravvicinamento totale del prezzo dello zucchero operato a partire dal 1 gennaio 1993.
68 Di conseguenza, il motivo relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento deve essere respinto.
Sull' asserita violazione del principio di non discriminazione
Argomenti delle parti
69 Le ricorrenti deducono che il regolamento impugnato è stato adottato anche in violazione del principio di non discriminazione enunciato all' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato.
70 In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la disparità di trattamento tra operatori economici non è obiettivamente giustificata, poiché il regolamento impugnato non contiene alcuna motivazione quanto a tale disparità. Di conseguenza detto regolamento dovrebbe essere, per questa sola ragione, annullato per violazione dell' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato.
71 In secondo luogo, le ricorrenti ricordano che la Corte, nella citata sentenza 25 ottobre 1978, Royal Scholten-Honig e a., ha ritenuto che lo zucchero e l' isoglucosio debbono, in linea di principio, essere trattati allo stesso modo. Il regolamento impugnato, per contro, tratterebbe i due prodotti in modo diverso: a differenza delle ricorrenti, i produttori di zucchero potrebbero, infatti, beneficiare allo stesso tempo di un aiuto ai prodotti in magazzino al 1 gennaio 1993 (art. 2, n. 2) e di una riduzione del prezzo della barbabietola, che costituisce una delle loro materie prime [art. 1, n. 2, lett. b)].
72 A questo proposito, le ricorrenti rilevano, da un lato, che la questione del magazzinaggio sollevata dal Consiglio è priva di pertinenza, dato che sia i produttori di zucchero sia esse stesse subiscono una perdita di utili sulle vendite effettuate dopo l' entrata in vigore del regolamento impugnato, quale che sia la proporzione dei quantitativi in magazzino al 1 gennaio 1993. Dall' altro, le ricorrenti sarebbero altresì obbligate ad acquistare le loro materie prime, cioè i cereali, a prezzi minimi nel contesto dell' organizzazione comune del mercato cerealicolo, la quale istituisce un prezzo d' intervento che definisce il prezzo base sul mercato.
73 Le ricorrenti infine ricordano, per quanto riguarda l' autorizzazione conferita alla Spagna di concedere, a determinate condizioni, un aiuto di adeguamento alle imprese produttrici di zucchero, che esse si trovano di fronte a problemi analoghi a quelli di queste ultime, a causa della riduzione del 30% circa della loro capacità produttiva all' atto dell' introduzione del regime delle quote.
74 Il Consiglio nega che il regolamento impugnato violi il principio di non discriminazione, poiché la situazione nella quale si trovavano i produttori di zucchero era obiettivamente diversa da quella dei produttori di isoglucosio.
75 Il Consiglio considera, in primo luogo, che l' aiuto versato per lo zucchero in magazzino era giustificato da ragioni obiettive, poiché i produttori di isoglucosio, al contrario dei produttori di zucchero, non sono obbligati a tenere riserve, come ineluttabile conseguenza del procedimento di trasformazione, dato che l' isoglucosio deve essere utilizzato subito dopo la sua fabbricazione. Infatti, i produttori di zucchero avevano pagato, per lo zucchero in magazzino al 1 gennaio 1993, le barbabietole della raccolta 1992 al prezzo minimo più elevato applicabile durante la campagna di commercializzazione 1991/1992 e non avevano pertanto profittato della diminuzione del prezzo delle barbabietole a seguito dell' entrata in vigore del regolamento impugnato. I produttori di isoglucosio sarebbero, per contro, liberi di acquistare le loro materie prime senza essere obbligati a pagare un prezzo minimo fissato dalla Comunità.
76 Per quanto riguarda poi l' aiuto nazionale che la Spagna è autorizzata, in virtù dell' art. 3 del regolamento impugnato, a versare ai produttori di zucchero al fine di facilitare gli adeguamenti strutturali, il Consiglio afferma che i produttori di isoglucosio non incontrano problemi strutturali comparabili. Infatti, i produttori di isoglucosio spagnoli dispongono di metodi e di installazioni più idonei e moderni di quelli utilizzati dai produttori di zucchero.
77 Infine il Consiglio contesta che esista un nesso di causalità tra l' entrata in vigore del regolamento impugnato e le perdite che le ricorrenti assumono aver subito. Il Consiglio ricorda, da un lato, che le ricorrenti hanno ammesso di non aver abbassato i loro prezzi di vendita in pesetas dopo l' entrata in vigore del regolamento impugnato e, dall' altro, che i dati forniti dalle ricorrenti sembrano contraddire la loro affermazione secondo la quale avrebbero aumentato il loro prezzo di vendita se il regolamento impugnato non fosse stato adottato.
78 La Commissione ricorda che il regolamento impugnato non ha concesso effettivamente un aiuto ai produttori di zucchero come sostenuto dalle ricorrenti. Oltre all' aiuto versato ai detentori di giacenze al 31 dicembre 1992, l' aiuto ai produttori di zucchero si limiterebbe all' aiuto nazionale autorizzato dall' art. 3 del regolamento impugnato nel contesto del piano di ristrutturazione. Se un aiuto fosse stato concesso ai produttori di isoglucosio in detto regolamento, essi sarebbero stati allora trattati in modo diverso rispetto ai produttori di zucchero, dal momento che non avevano alcun bisogno di un aiuto alla ristrutturazione.
Giudizio del Tribunale
79 Il Tribunale ricorda, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza consolidata, la motivazione richiesta dall' art. 190 del Trattato deve essere adattata alla natura dell' atto controverso. Essa deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l' argomentazione dell' autorità comunitaria, da cui promana l' atto considerato onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo (v. sentenza della Corte 30 settembre 1982, causa 108/81, Amylum/Consiglio, Racc. pag. 3107).
80 Il regolamento impugnato indica come motivazione, da un lato, che "l' instaurazione del mercato interno alla data del 1 gennaio 1993 rende auspicabile la soppressione degli ostacoli agli scambi", "che, nel settore dello zucchero, agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri si applicano gli importi compensativi adesione fino al termine della campagna 1994/1995" e, dall' altro, che "l' allineamento anticipato dei prezzi al 1 gennaio 1993 e, di conseguenza, l' abolizione a tale data di tutti gli importi compensativi adesione possono essere realizzati integrando il reddito dei bieticoltori spagnoli con un aiuto transitorio decrescente". Infine, dai 'considerando' di detto regolamento emerge "che la situazione del mercato spagnolo dimostra la necessità di applicare in tale Stato i prezzi previsti dal presente regolamento".
81 Questa motivazione, per quanto laconica, soddisfa il requisito posto dall' art. 190 del Trattato. Infatti, non si può pretendere che il regolamento impugnato indichi perché non prevede misure transitorie a favore dei produttori che potrebbero essere interessati in maniera indiretta dal regolamento. La tesi, avanzata dalle ricorrenti, secondo la quale il regolamento impugnato è inficiato da carenza di motivazione, deve pertanto essere respinta.
82 Si deve poi ricordare che secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvoché una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata (v., da ultimo, sentenza della Corte 21 febbraio 1990, cause riunite da C-267/88 a C285/88, Wuidart e a., Racc. pag. I-435).
83 A questo proposito, il Tribunale rileva, in primo luogo, che per quanto riguarda l' esistenza di un rapporto concorrenziale tra l' isoglucosio e lo zucchero, dal secondo e terzo 'considerando' del regolamento n. 1785/81 emerge che "(...) l' isoglucosio è un prodotto di sostituzione diretta dello zucchero liquido ottenuto dalla trasformazione delle barbabietole o delle canne da zucchero; che, pertanto, i mercati dello zucchero e dell' isoglucosio sono ancor più strettamente connessi tra loro; (...) che ogni decisione comunitaria relativa ad uno di questi prodotti si ripercuote necessariamente sull' altro (...) che di tali garanzie di prezzo date allo zucchero beneficiano di fatto ugualmente gli sciroppi di saccarosio e gli sciroppi di isoglucosio, i cui prezzi dipendono da quelli dello zucchero (...)".
84 Si deve, in secondo luogo, ricordare che la Corte, nella citata sentenza 25 ottobre 1978, Royal Scholten-Honig e a., in una causa relativa all' istituzione di un regime di contributi gravanti sulla produzione di isoglucosio, facendo riferimento ai 'considerando' dei regolamenti controversi relativi all' esistenza di un nesso di concorrenza tra i due prodotti, 'considerando' successivamente riprodotti, in sostanza, nel preambolo del regolamento n. 1785/81, ha dichiarato che lo zucchero e l' isoglucosio si trovavano in situazioni comparabili.
85 Il Tribunale considera, cionondimeno, che non si può escludere che possano esistere circostanze peculiari della produzione dello zucchero, idonee a giustificare, se del caso, un diverso trattamento dei produttori di zucchero rispetto ai produttori di isoglucosio.
86 Spetta pertanto al Tribunale valutare se esista un' eventuale differenza di trattamento tra i produttori di zucchero e i produttori di isoglucosio e, se del caso, in quale misura siffatta differenza di trattamento sia giustificata.
87 In primo luogo, per quanto riguarda l' aiuto che la Spagna è autorizzata a versare alle imprese produttrici di zucchero nel contesto dei progetti di ristrutturazione intesi a razionalizzare l' industria saccarifera, il Tribunale rileva che le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento che consenta di confutare la tesi del Consiglio. Sulla base delle ragioni da questo indicate (v., supra, punto 76), il Tribunale pertanto considera che il legislatore comunitario, nell' autorizzare questo aiuto, non ha violato in modo palese e grave i limiti che si impongono all' esercizio dei suoi poteri.
88 Per quanto riguarda l' aiuto versato ai produttori di zucchero detentori di giacenze al 31 dicembre 1992, occorre poi ricordare che, come giustamente sottolineato dal Consiglio, detto aiuto è inteso a fornire una compensazione ai produttori di zucchero che per i prodotti detenuti in giacenza a tale data avevano pagato le barbabietole del raccolto 1992 al prezzo minimo più elevato in vigore prima dell' entrata in vigore del regolamento impugnato.
89 Dagli atti emerge, e ciò non è stato contestato dalle ricorrenti, che i produttori di zucchero sono, come ineluttabile conseguenza del processo di trasformazione in zucchero (raccolta delle barbabietole nell' autunno di un determinato anno, successiva trasformazione delle barbabietole in zucchero e graduale commercializzazione nel corso della campagna), di fatto obbligati a tenere giacenze e che la totalità dello zucchero che doveva essere venduto nel corso della campagna 1992/1993 si trovava in giacenza il 31 dicembre 1992. Orbene, durante la fase scritta del procedimento, le ricorrenti hanno riconosciuto che solo una parte limitata dei loro prodotti, che doveva essere venduta durante gli ultimi sei mesi della campagna di commercializzazione sopra menzionata, cioè circa il 7% (Campo Ebro Industrial), il 2% (Levantina Agrícola Industrial) e l' 1% (Cerestar Ibérica), si trovava in giacenza al momento dell' entrata in vigore del regolamento impugnato. Inoltre, dagli atti risulta altresì che la produzione di isoglucosio non comporta necessariamento, per la sua stessa natura, la costituzione di giacenze del prodotto finito e che, al contrario dello zucchero, l' isoglucosio non si presta, per le sue caratteristiche, ad essere immagazzinato per lunghi periodi.
90 Per di più, si deve constatare che i produttori di isoglucosio, a differenza dei produttori di zucchero, non sono soggetti all' obbligo di pagare un prezzo minimo fissato dalla Comunità per le loro materie prime. Infatti, la tesi sviluppata dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale durante la fase orale dimostra che esse hanno pagato, per le loro materie prime, un prezzo determinato dalle condizioni di mercato, rispetto alle quali il prezzo d' intervento era solo uno degli elementi.
91 Infine, per quanto riguarda la riduzione del prezzo minimo della barbabietola, in virtù dell' art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento impugnato, si deve ricordare che, anche se la produzione di isoglucosio è soggetta, al pari di quella dello zucchero, ad un regime di quote, i produttori di isoglucosio non sono, come è stato qui sopra rilevato, soggetti all' obbligo di acquistare le loro materie prime ad un prezzo minimo fissato dalla Comunità. Le ricorrenti possono pertanto, se del caso, profittare direttamente di eventuali miglioramenti delle condizioni sul mercato dei cereali, mentre i produttori di zucchero non hanno la stessa possibilità per quanto riguarda le loro materie prime.
92 In base a quanto sopra considerato, il Tribunale ritiene che non risulti dimostrato che il Consiglio, non adottando analoghe misure transitorie a favore dei produttori di isoglucosio, abbia violato in modo palese e grave i limiti che si impongono all' esercizio dei suoi poteri, dato che le ricorrenti si trovano in una situazione obiettivamente diversa da quella dei produttori di zucchero.
93 Ne consegue che anche il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione deve essere respinto.
94 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che nei confronti del Consiglio non può essere accertata alcuna violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore che tuteli i singoli. Senza che si renda necessario esaminare se il danno asserito ecceda i limiti dei normali rischi economici inerenti al settore considerato, la domanda di risarcimento danni va pertanto respinta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
95 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, vanno condannate a sopportare le loro spese come pure quelle sostenute dal Consiglio, che ha concluso in tal senso.
96 Le spese sostenute dalla Commissione, intervenuta a sostegno delle conclusioni presentate dal Consiglio, conformemente all' art. 87, n. 4, del regolamento di procedura resteranno a carico della stessa.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3814, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 e relativo all' applicazione in Spagna dei prezzi previsti da detto regolamento nel settore dello zucchero.
2) Il ricorso è respinto nella parte in cui è inteso a ottenere il riconoscimento del risarcimento danni.
3) Le ricorrenti sopporteranno le loro spese come pure, in solido, quelle sostenute dal Consiglio.
4) Le spese sostenute dalla Commissione restano a carico della stessa.
Full & Egal Universal Law Academy