Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità ° Spagna ° Portogallo ° Pesca ° Mantenimento delle attività di pesca derivanti da accordi conclusi con paesi terzi ° Accordo CEE-Marocco sulle relazioni in materia di pesca marittima ° Trasmissione di domande di licenza di pesca alle autorità marocchine ° Priorità concessa ai pescatori spagnoli e portoghesi ° Violazione del divieto di discriminazioni basate sulla cittadinanza ° Insussistenza
(Trattato CEE, art. 7; atto di adesione del 1985, artt. 167, n. 3, e 354, n. 3; regolamento del Consiglio n. 3760/92)
Massima
Gli artt. 167, n. 3, e 354, n. 3, dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo, letti alla luce delle altre disposizioni dei capi dell' Atto in cui le dette norme si collocano, dei lavori preparatori nonché del regolamento n. 3760/92, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell' acquacoltura, impongono al Consiglio di preservare le attività di pesca poste in essere dalla Spagna e dal Portogallo sulla base degli accordi di pesca da essi conclusi anteriormente alla loro adesione alle Comunità. Ne consegue che legittimamente la Commissione ha riconosciuto ° per quanto attiene alla trasmissione delle domande di licenza di pesca alle autorità marocchine ai sensi dell' accordo del 1992 sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità e il Marocco ° priorità ai pescatori spagnoli e portoghesi, atteso che il detto accordo non ha creato possibilità di pesca al di là di quelle già utilizzate dai pescatori spagnoli e portoghesi sulla base degli accordi bilaterali di cui al n. 1 dei detti articoli.
Il riconoscimento di tale priorità non costituisce violazione del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità sancito dall' art. 7 del Trattato. Infatti, i pescatori che non disponevano di attività di pesca in determinate zone non si trovano nella stessa situazione di coloro che disponevano di un' attività di pesca nelle zone stesse, ove tale differente situazione legittima il fatto che solamente a questi ultimi sia stata riconosciuta priorità nell' attribuzione di licenze di pesca per le zone di cui trattasi. In tal modo, le esigenze dell' atto di adesione coincidono con quelle del principio di parità di trattamento, atteso che il criterio di distinzione applicabile è fissato dal n. 3 dei menzionati artt. 167 e 354.
Parti
Nella causa T-493/93,
Hansa-Fisch GmbH, società di diritto tedesco, con sede a Schenefeld (Germania), rappresentata inizialmente dall' avv. Heinrich-Werner Goltz, successivamente dall' avv. Rafael Barber-Llorente, entrambi del foro di Amburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Thomas van Rijn e Ulrich Woelker, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione con cui è stata negata la trasmissione alle autorità marocchine, ai sensi dell' allegato I all' accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, approvato dai regolamenti (CEE) del Consiglio 23 giugno 1988, n. 2054, e 19 dicembre 1992, n. 3954 (rispettivamente, GU L 181, pag. 1, e GU L 407, pag. 1), della domanda di licenza di pesca presentata dalla ricorrente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen e R. García-Valdecasas, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 30 novembre 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo
1 L' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo, allegato al Trattato relativo all' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo alla Comunità economica europea, sottoscritto il 12 giugno 1985 (GU L 302, pag. 9; in prosieguo: l' "atto di adesione"), prevede, agli artt. 167 e 354, di identico tenore, quanto segue:
"1. Dal momento dell' adesione la Comunità gestisce gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Spagna con paesi terzi.
2. I diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
3. Appena possibile e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta per ogni caso le decisioni appropriate per mantenere le attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per un periodo massimo di un anno".
2 Con regolamento (CEE) 23 giugno 1988, n. 2054 (GU L 181, pag. 1; in prosieguo: l' "accordo CEE-Marocco"), il Consiglio ha approvato la conclusione di un accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco stabilendo le relative disposizioni di esecuzione.
3 Con regolamento (CEE) 19 dicembre 1992, n. 3954 (GU L 407, pag. 1), il Consiglio ha approvato la conclusione di un nuovo accordo avente il medesimo oggetto. Tale accordo prevede all' art. 8, n. 1, prima frase:
"L' esercizio delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità nella zona di pesca del Marocco è subordinato alla detenzione di una licenza rilasciata dalle autorità del Marocco, su richiesta delle autorità competenti della Comunità (...)".
Il punto A.1. dell' allegato I del medesimo regolamento così recita:
"Tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Marocco, le competenti autorità della Comunità presentano alle competenti autorità del Marocco, con frequenza trimestrale, gli elenchi dei pescherecci che chiedono di esercitare la propria attività di pesca entro i limiti fissati, per categoria di pesca, nelle schede tecniche allegate al protocollo (...)".
4 Le imprese che intendano presentare domanda devono rivolgersi alle autorità dei rispettivi Stati membri (in Germania, il Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft; in prosieguo: il "Bundesamt"), che verificano la sussistenza dei requisiti tecnici e trasmettono quindi le domande alla Commissione.
Fatti
5 La ricorrente è una società costituita ai sensi del diritto tedesco, la cui attività consiste, in particolare, nella gestione di imbarcazioni da pesca. Essa è proprietaria dell' imbarcazione "De Hoop" con cui intende effettuare la pesca al palangaro, nell' ambito dell' accordo CEE-Marocco, nella zona di pesca del Marocco. Per tale motivo presentava alla Commissione, tramite il Bundesamt, una serie di domande di licenza.
6 In considerazione del superamento della stazza autorizzata, la Commissione negava, ai sensi dell' allegato I, la trasmissione alle autorità marocchine delle domande presentate dalla ricorrente ai fini dell' ottenimento delle licenze necessarie per il primo, secondo e quarto trimestre 1992. La domanda relativa al primo trimestre 1993, che presentava un leggero superamento della stazza, veniva invece accettata dopo difficili trattative fra la Commissione e le autorità marocchine, il che induceva la ricorrente a modificare l' attrezzatura del peschereccio "De Hoop" al fine di soddisfare i requisiti fissati per la pesca al palangaro dinanzi alle coste del Marocco.
7 Con lettera 28 dicembre 1992, successivamente del 1 febbraio 1993, la ricorrente presentava presso il Bundesamt una domanda relativa al secondo trimestre 1993 che veniva trasmessa alla Commissione.
8 Anche tale domanda della ricorrente era oggetto di trattative fra la Commissione e le autorità marocchine. Queste ultime facevano inizialmente presente, a titolo provvisorio, che il peschereccio di cui trattasi poteva essere ammesso, nonostante presentasse nuovamente un leggero superamento della stazza. Successivamente, esse insistevano invece sulla necessità di un rigoroso rispetto della stazza. Per tale motivo la Commissione negava l' inclusione del peschereccio "De Hoop" nell' elenco delle domande di licenza di pesca presentato alle autorità marocchine relativamente al secondo trimestre 1993. Tale diniego veniva comunicato telefonicamente al signor Fiedler, del Bundesamt, in data 7 maggio 1993. Tale decisione e la relativa motivazione venivano comunicate alla ricorrente con telescritto del 12 maggio 1993.
9 Ciò premesso, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 luglio 1993 la ricorrente proponeva il presente ricorso. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Il Tribunale invitava tuttavia le parti a rispondere per iscritto ad una serie di quesiti.
10 Con decisione 7 luglio 1994 il Tribunale, sentite le osservazioni delle parti, rinviava la causa alla Quarta Sezione composta da tre giudici.
11 Con lettera 18 luglio 1994 il Tribunale sottoponeva al Consiglio, ai sensi dell' art. 21, secondo comma, del Protocollo sullo Statuto (CE) della Corte di giustizia, due quesiti relativi all' interpretazione degli artt. 167, n. 3, e 354, n. 3, dell' atto di adesione.
12 Il Consiglio rispondeva a tali quesiti con lettera del 30 settembre 1994.
13 La fase orale del procedimento ha avuto luogo il 30 novembre 1994. Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale.
Conclusioni delle parti
14 Nel ricorso, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° annullare il diniego della Commissione di includere la domanda di licenza di pesca relativa al peschereccio HF 571 "De Hoop" nell' elenco delle domande di licenza relative alla categoria di pesca "al palangaro" da sottoporre alle autorità marocchine nell' ambito dell' accordo CEE-Marocco.
Nella replica, conclude, inoltre, che il Tribunale voglia:
° condannare la convenuta alle spese.
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare la ricorrente alle spese.
Mezzi e argomenti delle parti
15 La ricorrente deduce, sostanzialmente, due motivi a sostegno del ricorso. Il primo attiene alla violazione dell' art. 7 del Trattato CEE laddove la Commissione, richiamandosi al principio della stabilità relativa, favorirebbe i pescherecci spagnoli e portoghesi a detrimento di quelli degli altri Stati membri della Comunità. Il secondo motivo attiene alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento laddove la convenuta avrebbe assicurato alla ricorrente di averla inclusa nell' elenco presentato alle autorità marocchine.
Primo motivo: violazione dell' art. 7 del Trattato
Argomenti delle parti
16 La ricorrente sostiene che il diniego della Commissione di trasmettere alle autorità competenti del Marocco la propria domanda di licenza di pesca costituirebbe violazione dell' art. 7 del Trattato, in quanto si tradurrebbe in una pratica discriminatoria della Commissione che favorirebbe, come essa stessa avrebbe riconosciuto, le domande dei pescatori spagnoli e portoghesi a detrimento di quelle presentate dai pescatori di altri Stati membri.
17 La ricorrente sottolinea che tale discriminazione non può essere fondata né sull' accordo CEE-Marocco, né su un accordo interstatale relativo alla ripartizione delle quote di pesca attribuite alla Comunità dall' accordo medesimo, né sul principio della stabilità relativa. Nella replica essa ne deduce che la decisione impugnata sarebbe priva di base giuridica.
18 A tal riguardo la ricorrente espone, in primo luogo, che l' accordo di pesca CEE-Marocco, lungi dal prevedere un diritto di priorità nella concessione delle licenze ai pescatori degli Stati membri che hanno tradizionalmente frequentato le acque marocchine, stabilisce che i diritti di pesca sono attribuiti alla Comunità, a fronte di una contropartita finanziaria pari a 360 000 000 di ECU gravante sulla Comunità stessa e non solo su alcuni Stati membri. Di tali diritti devono quindi beneficiare i pescatori di tutta la Comunità.
19 In secondo luogo essa fa valere che nessun "accordo interstatale" ha ripartito le possibilità di pesca attribuite alla Comunità dall' accordo con il Marocco e, nella replica, che nemmeno il Consiglio ha proceduto ad una ripartizione di tali diritti come impostogli tanto dall' art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 170/83"), quanto dall' art. 8, n. 4, lett. ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell' acquacoltura (GU L 389, pag. 1; in prosieguo il "regolamento n. 3760/92"). La ricorrente ritiene che non spetti alla Commissione sostituirsi al Consiglio per definire ed applicare criteri discriminatori di ripartizione delle possibilità di pesca di cui trattasi.
20 La ricorrente sottolinea, in terzo luogo, che la Commissione non possa giustificare la propria pratica discriminatoria richiamandosi al principio della stabilità relativa sancito dai regolamenti n. 170/83 e 3760/92. Secondo la ricorrente, infatti, tale principio non sarebbe applicabile alla ripartizione delle possibilità di pesca risultanti dagli accordi conclusi con i paesi terzi, quali il Marocco, con riguardo alle zone di pesca di questi ultimi. Nella replica, la ricorrente aggiunge che dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza 16 giugno 1987, causa 46/86, Romkes, Racc. pag. 2671, e 13 ottobre 1992, cause riunite C-63/90 e C-67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5073) emerge che tale principio è unicamente diretto a proteggere la ripartizione dei diritti di pesca attuata tra i precedenti Stati membri nei confronti delle pretese dei nuovi Stati membri quali Spagna e Portogallo.
21 La ricorrente ritiene, infine, che la Commissione non possa nemmeno fondare la propria politica discriminatoria sugli artt. 167, n. 3 (per quanto attiene alla Spagna), e 354, n. 3 (per quanto attiene al Portogallo), dell' atto di adesione. Tali disposizioni imporrebbero, infatti, unicamente al Consiglio di emanare "le decisioni appropriate per mantenere le attività di pesca che (...) derivano" dagli accordi conclusi dalla Spagna e dal Portogallo anteriormente alla loro adesione, senza peraltro stabilire chi debba beneficiare del mantenimento di tali attività di pesca. Al Consiglio spetterebbe la scelta tra prorogare gli accordi conclusi dalla Spagna e dal Portogallo ovvero concludere un accordo con lo Stato terzo di cui trattasi. Ove opti per la prima possibilità, il Consiglio manterrebbe lo statu quo per la Spagna ed il Portogallo per quanto attiene tanto ai loro diritti quanto ai loro obblighi. Ove opti, invece, per la seconda possibilità, il Consiglio sarebbe unicamente tenuto a mantenere le attività di pesca risultanti da tali accordi. Nella specie, il Consiglio avrebbe optato per la seconda possibilità concludendo un nuovo accordo con il Marocco. Per tale motivo esso sarebbe rimasto libero di ripartire le possibilità di pesca in tal modo disponibili tra i singoli Stati membri, atteso che su di essi gravano, attraverso la Comunità, gli oneri finanziari risultanti dall' accordo stesso. La ricorrente ritiene, quindi, che sia decisivo nella specie il fatto che l' accordo CEE-Marocco costituisca un nuovo accordo autonomo e non la proroga di accordi bilaterali conclusi precedentemente dalla Spagna e dal Portogallo.
22 La ricorrente ne trae la conclusione che le disposizioni dell' atto di adesione non possano giustificare la preferenza manifestamente riconosciuta alla Spagna ed al Portogallo quanto all' attribuzione dei diritti di pesca risultanti dall' accordo con il Marocco.
23 La ricorrente fa valere, inoltre, che la propria tesi non determina la creazione di un vuoto giuridico per quanto concerne i criteri di ripartizione delle possibilità di pesca risultanti dall' accordo CEE-Marocco. Tale ripartizione dovrebbe essere operata sulla base di principi generali risultanti dai regolamenti relativi alla politica della pesca, nell' interpretazione loro data dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza Portogallo e Spagna/Consiglio, citata). Secondo la ricorrente, l' accordo con il Marocco "crea (...) nuove possibilità di pesca precedentemente non sfruttate ai sensi della politica comune della pesca", a norma dell' art. 8, n. 4, lett. iii), del regolamento n. 3760/92. Essa ne deduce che spetta al Consiglio, pronunciandosi con maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissare i metodi di ripartizione, tenendo conto degli interessi di tutti gli Stati membri. Secondo la ricorrente, il riconoscimento da parte della Commissione di una manifesta preferenza alla Spagna ed al Portogallo nella ripartizione delle nuove possibilità di pesca offerte dall' accordo concluso con il Marocco non terrebbe conto dell' interesse di tutti gli Stati membri.
24 Per quanto attiene all' inclusione negli elenchi trasmessi alle autorità marocchine sulla base dell' accordo CEE-Marocco, la Commissione ammette senz' altro di riconoscere priorità ai pescherecci spagnoli e portoghesi con conseguente loro assoluta preponderanza rispetto al numero delle domande provenienti da tali paesi.
25 Essa sostiene di esservi tenuta sulla base, da un lato, dell' art. 167, n. 3 (per quanto attiene alla Spagna), nonché dell' art. 354, n. 3 (per quanto attiene al Portogallo), dell' atto di adesione e, dall' altro, dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 170/83, nonché dell' art. 8, n. 4, lett. ii), del regolamento n. 3760/92, che sanciscono il principio della stabilità relativa.
26 Per quanto concerne gli artt. 167, n. 3, e 354, n. 3, dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Commissione fa valere che dalla ratio di tali disposizioni e, soprattutto, dal raffronto tra i rispettivi nn. 1 e 2, da un lato, e 3, dall' altro, emerge come il riferimento contenuto nel n. 3 al mantenimento "delle attività di pesca che ne derivano" possa applicarsi unicamente al periodo successivo alla scadenza definitiva degli accordi bilaterali conclusi fra la Spagna ed il Portogallo da un lato, e gli Stati terzi dall' altro, e come di tale "mantenimento" possano beneficiare solo la Spagna ed il Portogallo. Si tratterebbe, infatti, di "loro" accordi di pesca, vale a dire di accordi "conferiti" nella Comunità e ai quali i detti Stati non possono più dar corso quali accordi bilaterali per effetto del trasferimento di tali poteri alla Comunità. Tale "perdita" dovrebbe essere quindi compensata mediante il "mantenimento" delle attività di pesca dei pescherecci spagnoli e portoghesi. Tale interpretazione dell' atto di adesione sarebbe avvalorata dalla "dichiarazione comune relativa alle relazioni di pesca con i paesi terzi" allegata all' atto di adesione, che fa anch' essa riferimento agli "orientamenti" contenuti nei documenti interni delle conferenze di negoziato del 2 maggio 1985, n. 305 (E) (per quanto riguarda la Spagna), e 7 maggio 1985, n. 259 (P) (per quanto riguarda il Portogallo).
27 Per quanto attiene ai regolamenti, la Commissione sostiene che da essi debba trarsi la stessa conclusione dell' atto di adesione. L' art. 4, n. 1, del regolamento n. 170/83 e l' art. 8, n. 4, lett. ii), del regolamento n. 3760/92, precisano entrambi che le possibilità di pesca sono ripartite "tra gli Stati membri secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati". Le dette disposizioni esigerebbero quindi che la Commissione mantenesse le attività di pesca dei pescatori spagnoli e portoghesi risultanti dagli accordi bilaterali conclusi dai relativi Stati membri con il Marocco e da essi "conferiti" nella Comunità.
28 La Commissione ritiene che, in realtà, i vantaggi derivanti per i pescatori spagnoli e portoghesi dal principio della stabilità relativa, principio desumibile tanto dall' art. 167, n. 3, ovvero dall' art. 354, n. 3, dell' atto di adesione, quanto dall' art. 4, del regolamento n. 170/83 e dall' art. 8, n. 4, lett. ii), del regolamento n. 3760/92, costituiscano la contropartita degli svantaggi ad essi derivanti da tale principio che nega loro l' accesso a determinate quote di pesca comunitarie.
29 La Commissione fa valere, infine, che la tesi della ricorrente, laddove fa riferimento all' assenza di base giuridica della decisione impugnata, deduce un motivo nuovo ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, motivo che dev' essere quindi dichiarato irricevibile in quanto dedotto solamente nella replica.
Giudizio del Tribunale
30 Il Tribunale rileva che la questione sollevata nell' ambito della controversia in esame è se il n. 3 degli artt. 167 e 354 dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nella parte in cui fa riferimento al mantenimento delle "attività di pesca che (...) derivano (dagli accordi di cui al n. 1)", consenta di ritenere legittima, a fronte dell' art. 7 del Trattato, una prassi della Commissione consistente nel dare priorità, negli elenchi trasmessi alle autorità marocchine ai sensi del punto A.1. dell' allegato I all' accordo CEE-Marocco, alle domande di licenza di pesca presentate dai pescatori spagnoli e portoghesi.
31 Si deve sottolineare, in limine, che nella specie la censura dedotta dalla ricorrente attiene unicamente alla circostanza di essere stata sfavorita rispetto ai pescatori spagnoli e portoghesi e non attiene, quindi, alla circostanza che essa sarebbe stata sfavorita rispetto a pescatori di nazionalità diversa da quella spagnola o portoghese.
32 Il Tribunale ritiene che, ai fini della soluzione della questione in esame, occorra procedere ad una lettura degli artt. 167, n. 3, e 354, n. 3, dell' atto di adesione (v. supra, punto 1) alla luce delle altre disposizioni contenute nei rispettivi capi dell' atto in cui le due dette norme sono collocate e dei lavori preparatori che hanno condotto alla loro elaborazione.
33 Dev' essere oggetto di interpretazioni il termine "attività di pesca" risultante dagli accordi di pesca conclusi dalla Spagna e dal Portogallo, anteriormente alla loro adesione alla Comunità, con paesi terzi. Si deve rilevare, anzitutto, che i termini "attività di pesca" ° ovvero i termini equivalenti utilizzati in talune versioni linguistiche ° ricorrono frequentemente nei capi dell' atto di adesione e nel regolamento n. 3760/92. Tali termini sono utilizzati per indicare attività già effettivamente svolte da cittadini di un determinato Stato membro.
34 Il Tribunale ritiene che, se gli autori dell' atto di adesione avessero inteso imporre al Consiglio, come sostenuto dalla ricorrente, il mantenimento, a vantaggio di tutta la Comunità, delle possibilità di pesca derivanti da detti accordi, avrebbero utilizzato il termine "possibilità di pesca", così come è avvenuto agli artt. 161, n. 4, e 349, nn. 2 e 3. Tale ultima disposizione evidenzia, infatti, chiaramente la distinzione esistente tra le possibilità di pesca e le attività di pesca, consentendo al Consiglio di determinare le "possibilità di pesca" nonché il corrispondente numero di navi in base alla "situazione esistente delle attività di pesca", il che dimostra che le attività di pesca costituiscono il risultato dello sfruttamento delle possibilità di pesca da parte di navi determinate.
35 La fondatezza di tale interpretazione è avvalorata dai lavori preparatori dell' atto di adesione in cui si legge, sotto il titolo "Relazioni bilaterali, accordi di pesca sottoscritti dalla Spagna (e dal Portogallo)":
"ii) La Conferenza ha preso atto degli orientamenti ai quali si ispira la Comunità nelle relazioni internazionali in materia di pesca:
° ricerca del mantenimento dei diritti di pesca acquisiti nell' ambito di accordi bilaterali di pesca precedentemente conclusi dagli Stati membri o dalla Comunità, del ripristino delle attività di pesca della Comunità, nonché della concessione di nuovi diritti d' accesso al fine di aumentare le possibilità di pesca complessive delle navi comunitarie. La Comunità agirà quindi secondo tali direttrici al fine di mantenere l' attività delle navi spagnole (portoghesi) e offrirà ai paesi terzi le adeguate contropartite;
° rispetto della stabilità relativa delle attività di pesca"
36 Tale analisi della portata dei termini, rispettivamente, "attività di pesca" e "possibilità di pesca" nell' atto di adesione è confermata dall' esame dell' utilizzazione di tali termini ° o degli equivalenti termini nelle varie versioni linguistiche ° nel regolamento n. 3760/92 e, in particolare, nell' art. 8, n. 4, lett. ii), che precisa che le "possibilità di pesca" sono ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle "attività di pesca" dei singoli Stati membri in relazione ai singoli stock interessati.
37 Dalle considerazioni che precedono emerge che gli artt. 167, n. 3, e 354, n. 3, dell' atto di adesione, laddove fanno riferimento alle attività di pesca, impongono al Consiglio di preservare le attività di pesca poste in essere dalla Spagna e dal Portogallo sulla base degli accordi di pesca da essi conclusi anteriormente alla loro adesione alle Comunità.
38 Conseguentemente, considerato che i termini "attività di pesca" di cui agli artt. 167, n. 3, e 354, n. 3, dell' atto di adesione riguardano le attività dei pescatori spagnoli e portoghesi autorizzate dagli accordi bilaterali conclusi dalla Spagna e dal Portogallo anteriormente alla loro adesione, legittimamente è stata riconosciuta a tali soggetti una priorità per quanto attiene alla trasmissione delle loro domande di licenza di pesca alle autorità marocchine, atteso che non è stato sostenuto che l' accordo CEE-Marocco abbia creato possibilità di pesca al di là di quelle già utilizzate dai pescatori spagnoli e portoghesi sulla base degli accordi bilaterali di cui al n. 1 degli artt. 167 e 354 dell' atto di adesione. Ne consegue, inoltre, che la Commissione disponeva, sulla base degli artt. 167 e 354 dell' atto di adesione, di quel criterio di ripartizione che la ricorrente contesta al Consiglio di non aver fissato.
39 La ricorrente non può affermare che tale soluzione costituisca violazione del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità sancito dall' art. 7 del Trattato. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, la sentenza Romkes, citata, punto 23, e le sentenze 13 ottobre 1992, Portogallo e Spagna/Consiglio, citata, punti 43 e 44; causa C-71/90, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5175, punti 28 e 29; e causa C-73/90, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5191, punti 34 e 35) emerge che è legittimo ritenere che i pescatori che non disponevano di attività di pesca in determinate zone non si trovino nella stessa situazione di coloro che disponevano di un' attività di pesca nelle zone stesse, e che tale differente situazione legittima il fatto che solamente a questi ultimi sia stato riconosciuto il diritto di pescare nelle zone di cui trattasi. In tal modo, le esigenze dell' atto di adesione coincidono con quelle del principio di parità di trattamento, atteso che il criterio di distinzione applicabile è fissato dal n. 3 degli artt. 167 e 354 dell' atto di adesione.
40 Si deve aggiungere inoltre che tale conclusione non è inficiata dal fatto che essa produrrebbe l' effetto di far gravare su tutta la Comunità l' onere finanziario dell' accordo CEE-Marocco di cui beneficiano prioritariamente i pescatori spagnoli e portoghesi. Infatti, il finanziamento delle singole politiche comunitarie che costituiscono attuazione degli artt. 2 e 3 del Trattato CEE rappresenta il risultato di scelte che trovano la loro espressione nel bilancio della Comunità. Una volta esclusa la sussistenza di qualsiasi violazione del principio di parità di trattamento, un singolo non può contestare le scelte di bilancio operate dalla Comunità.
41 Per quanto attiene al motivo dedotto, nella replica, in ordine alla mancanza di base giuridica, si deve rilevare che si tratta di un motivo nuovo ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale e che deve essere, quindi, dichiarato irricevibile.
42 Il Tribunale ritiene comunque tale motivo infondato. Infatti, atteso che i criteri di selezione delle domande trasmesse alle autorità marocchine da parte delle competenti autorità della Comunità definiti agli artt. 167 e 354 dell' atto di adesione non lasciano alcun margine di discrezionalità all' autorità comunitaria competente, il potere di attuare in concreto tale selezione spetta alla Commissione ai sensi dell' art. 155 del Trattato CEE.
43 Dalle considerazioni che precedono consegue che il primo motivo dev' essere respinto.
Secondo motivo: violazione del principio della tutela del legittimo affidamento
Argomenti delle parti
44 La ricorrente sostiene che la Commissione, negando di trasmettere alle autorità marocchine la domanda di licenza presentata dalla ricorrente medesima laddove un funzionario della Comunità avrebbe informato il Bundesamt dell' accoglimento della licenza, avrebbe violato il principio della tutela del legittimo affidamento.
45 Essa aggiunge di aver avuto tutte le ragioni per fidarsi di tale "conferma verbale", in quanto proveniente dal funzionario che l' aveva informata, con riguardo al trimestre precedente, del fatto che una licenza le era stata concessa. La Commissione non potrebbe trincerarsi dietro l' argomento secondo cui il funzionario di cui trattasi non avrebbe avuto i poteri per impegnare la Commissione, in quanto l' unica questione pertinente sarebbe quella di accertare se la dichiarazione del funzionario stesso abbia fatto sorgere o meno una situazione di legittimo affidamento sulla base della quale la Commissione fosse obbligata a riconoscere alla ricorrente lo stesso trattamento che le sarebbe stato riservato nel caso in cui la licenza di pesca fosse stata effettivamente concessa.
46 La Commissione contesta che il proprio funzionario abbia potuto rilasciare la dichiarazione che la ricorrente gli attribuisce, pur riconoscendo che abbia potuto relazionare provvisoriamente sullo stato delle trattative con il Marocco che, in quel momento, volgevano in senso favorevole. La Commissione fa valere che, in ogni caso, la dichiarazione del proprio funzionario non potrebbe essere comunque considerata quale impegno della Commissione stessa, in quanto relativa al passato ed in quanto proveniente da un funzionario non autorizzato né a parlare a nome della Commissione né ad impegnare la responsabilità della medesima.
47 La Commissione sostiene, infine, che, anche a voler ammettere come certi i fatti dedotti dalla ricorrente, l' unico elemento che le potrebbe essere contestato è quello di aver trasmesso un' informazione erronea alla ricorrente. Essa riconosce certamente che una siffatta trasmissione possa causare, in presenza di determinate circostanze, un pregiudizio idoneo a far sorgere il diritto al risarcimento e persino a far sorgere una fattispecie di legittimo affidamento, ma essa rileva che nella specie non è stata dedotta dinanzi al Tribunale nessuna domanda risarcitoria, come la stessa ricorrente riconosce, e che quest' ultima non ha provato che il proprio affidamento fosse effettivamente meritevole di tutela in un modo o nell' altro. Essa aggiunge che, in ogni caso, anche laddove un' informazione erronea fosse stata comunicata alla ricorrente il 17 marzo o il 27 aprile 1993, questa è stata corretta a partire dal 5 maggio 1993, vale a dire anteriormente alla data in cui ha iniziato a produrre effetti la licenza richiesta, cioè il 15 maggio 1993.
Giudizio del Tribunale
48 Il Tribunale rileva che si contesta alla Commissione di aver trasmesso alla ricorrente un' informazione erronea quanto al fatto che le fosse stata concessa una licenza e non di essersi impegnata a concedere una licenza alla ricorrente ovvero a trasmettere la domanda della medesima alle autorità marocchine.
49 In assenza di impegni della Commissione in ordine alla propria futura condotta nei confronti della ricorrente, non può sorgere la questione del principio della tutela del legittimo affidamento che obbligherebbe la Commissione a "riconoscere alla ricorrente lo stesso trattamento che le sarebbe stato riservato ove la licenza di pesca fosse stata effettivamente concessa", come sostenuto dalla ricorrente.
50 Il Tribunale rileva, inoltre, che la ricorrente non deduce di essere stata indotta ad adottare decisioni rivelatesi poi pregiudizievoli per effetto delle informazioni trasmessele dal funzionario della Commissione.
51 Ne consegue che il secondo motivo dev' essere respinto.
52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
53 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e deve essere quindi condannata alle spese, come richiesto dalla Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
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