Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Dipendenti ° Ricorso ° Convenuto ° Istituzione presso la quale l' interessato presta servizio
(Statuto del personale, art. 2)
2. Privilegi e immunità delle Comunità europee ° Dipendenti delle Comunità ° Assoggettamento al diritto nazionale per quanto riguarda i rapporti giuridici privati ° Pignoramento presso terzi della retribuzione di un dipendente ordinato da un giudice nazionale ° Obblighi dell' istituzione interessata
(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 1; Statuto del personale, art. 23, primo comma)
3. Procedura ° Ricorso di una persona fisica o giuridica tendente a far dichiarare una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro ° Incompetenza del giudice comunitario ° Irricevibilità
(Trattato CE, artt. 164 e seguenti)
Massima
1. L' autorità avente il potere di nomina agisce in nome dell' istituzione che l' ha designata, per cui gli atti che incidono sulla situazione giuridica dei dipendenti e che possono arrecare loro pregiudizio devono essere attribuiti all' istituzione presso la quale sono in servizio e un eventuale ricorso giurisdizionale deve essere diretto contro l' istituzione da cui emana l' atto arrecante pregiudizio.
2. I privilegi e le immunità, concessi dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee esclusivamente nell' interesse di queste ultime, hanno carattere funzionale in quanto mirano ad evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento ed all' indipendenza delle Comunità. A norma dell' art. 23, primo comma, dello Statuto, i dipendenti, per quanto riguarda i loro rapporti giuridici privati con altri privati, sono soggetti al diritto nazionale applicabile, fatte salve le norme del menzionato Protocollo.
Quando, nell' ambito di un procedimento esecutivo intrapreso dinanzi a un giudice nazionale, un terzo intenda eseguire un pignoramento presso terzi sulla retribuzione di un dipendente nelle mani di un' istituzione, nella sua veste di datore di lavoro, compete all' istituzione valutare innanzitutto se i privilegi e le immunità previsti dal Protocollo siano applicabili al procedimento in questione e successivamente valutare, in caso affermativo, in quale misura essa ritenga opportuno avvalersene o no.
Una volta che l' istituzione in questione abbia ritenuto non in contrasto con gli interessi della Comunità il non avvalersi dei propri privilegi ed immunità, è tenuta, in virtù del proprio dovere di collaborazione leale con le autorità nazionali, a dar seguito all' ordinanza di pignoramento presso terzi pronunciata dal giudice nazionale.
3. Il Trattato non prevede alcun tipo di ricorso che consenta alle persone fisiche o giuridiche di sottoporre al giudice comunitario una questione riguardante la compatibilità dei comportamenti delle autorità di uno Stato membro con il diritto comunitario. Sono pertanto irricevibili le domande tendenti a far dichiarare una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro.
Parti
Nella causa T-497/93,
Anne Hogan, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con l' avv. Giancarlo Lattanzi del foro di Massa-Carrara, con domicilio eletto in Lussemburgo, 33, rue Godchaux,
ricorrente,
contro
Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Luigia Maggioni e dal signor Niels Lierow, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Piero Ferrari, del foro di Roma, con domicilio eletto presso la signora Maggioni, nella sede della Corte di giustizia, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento delle decisioni della Corte di giustizia relative ad una trattenuta su una parte della retribuzione della ricorrente a seguito di un pignoramento presso terzi, alla restituzione della somma trattenuta, alla riparazione dei danni morali e materiali assertivamente subiti dalla ricorrente e, in subordine, alla dichiarazione di illegittimità del procedimento nazionale alla base del pignoramento,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen e R. García-Valdecasas, giudici,
cancelliere: signora B. Pastor, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 dicembre 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti del procedimento
1 La signora Hogan, ricorrente, è dipendente di grado C1 del Parlamento europeo. All' epoca dei fatti di causa era distaccata presso la Corte di giustizia. Dal 1º novembre 1993 è rientrata al Parlamento europeo.
2 Ad istanza in data 18 maggio 1993 di un avvocato lussemburghese, che invocava il pagamento di "spese ed onorari liquidati il 3 febbraio 1993", il juge de paix di Lussemburgo autorizzava, con ordinanza 21 maggio 1993, notificata alla Corte e da questa registrata il 25 maggio 1993, il pignoramento della quota pignorabile della retribuzione della signora Hogan presso il suo datore di lavoro, la Corte, per un importo di 43 811 LFR, pari al credito così come provvisoriamente valutato dal giudice.
3 La Corte effettuava, in data 27 maggio 1993, tramite il capo del servizio del personale, signor Pommiès, una "dichiarazione affermativa", con la quale comunicava al cancelliere capo del Tribunal de paix di Lussemburgo l' importo della retribuzione della ricorrente e indicava che la somma pignorata sarebbe stata versata su un conto speciale. Successivamente, in esecuzione di tale pignoramento, e come risulta dal foglio paga della signora Hogan per il mese di luglio 1993, la somma di 43 811 LFR è stata effettivamente trattenuta e versata su un conto speciale tenuto presso la Corte.
4 In seguito alla domanda di convalida presentata il 26 maggio 1993 dal creditore procedente, in data 1 giugno 1993 il juge de paix convocava le parti interessate ad un' udienza fissata per il 28 luglio 1993. La Corte non si è presentata a tale udienza. La signora Hogan, nella sua qualità di debitore pignorato, ha sollevato obiezioni nella forma e nel merito, presentando a sua volta una domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti del creditore.
5 Parallelamente, la signora Hogan presentava all' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), il 1 giugno 1993, una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), chiedendole di ordinare al servizio del personale di non operare trattenute sulla sua retribuzione. Il 3 giugno 1993, ella proponeva un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello stesso Statuto, diretto contro la "dichiarazione affermativa" già menzionata. Il 15 luglio 1993, il presidente della Corte informava la signora Hogan che la domanda e il reclamo da lei presentati erano stati esaminati dal comitato amministrativo della Corte il quale aveva deciso di respingerli.
6 Con sentenza 30 settembre 1993, il Tribunal de paix di Lussemburgo dichiarava fondata la domanda di condanna della signora Hogan a pagare la somma di 43 811 LFR e convalidava il pignoramento presso terzi autorizzato in data 21 maggio 1993. Tale sentenza veniva notificata alla Corte in data 26 novembre 1993.
7 In data 23 febbraio 1994 il cancelliere capo del Tribunal de paix di Lussemburgo rilasciava al creditore procedente un certificato di non interposto appello, il quale veniva comunicato alla Corte con lettera del creditore in data 24 febbraio 1994. Sulla sua base, nel marzo 1994, il servizio del personale della Corte versava al creditore procedente la somma di 43 811 LFR, informandone la signora Hogan con lettera 23 marzo 1994.
8 Un' istanza di rimessione in termini presentata dalla signora Hogan al Tribunal d' arrondissement di Lussemburgo per poter impugnare, malgrado la scadenza del termine, la sentenza 30 settembre 1993 veniva dichiarata irricevibile con decisione 5 maggio 1994, pervenuta al servizio del personale della Corte il 20 maggio 1994.
Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti
9 Pertanto la signora Hogan ha instaurato il 6 agosto 1993 il presente ricorso, che, giusta l' atto introduttivo, è rivolto contro "l' autorità che ha il potere di nomina della Corte di giustizia".
10 Con separato atto registrato nella cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha presentato istanza di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere l' immediata restituzione della somma controversa, nelle more del giudizio di merito e con riserva di eventuale ripetizione. Avendo la ricorrente comunicato al Tribunale con lettera 12 agosto 1993 la propria rinuncia all' istanza di provvedimenti provvisori, il presidente del Tribunale ha ordinato in data 16 agosto 1993 la cancellazione dal ruolo della causa T-497/93 R.
11 Con altro separato atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 24 agosto 1993 la ricorrente ha presentato una nuova istanza di provvedimenti provvisori con lo stesso oggetto della precedente. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 29 settembre 1993 (causa T-497/93 R II, Hogan/Corte di giustizia, Racc. pag. II-1005).
12 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 1 ottobre 1993 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l' irregolarità della citata ordinanza 29 settembre 1993, di dichiararla nulla e di modificarla, e ha rinnovato le istanze già formulate nel precedente procedimento sommario. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 26 ottobre 1993 perché manifestamente irricevibile (causa T-497/93 R II, Hogan/Corte di giustizia, non pubblicata nella Raccolta).
13 Invitata dal Tribunale a precisare l' indicazione della convenuta, la ricorrente ha dichiarato, con lettera 30 settembre 1993, di non avere nulla da aggiungere a quanto indicato nel ricorso.
14 La fase scritta si è conclusa con il deposito del controricorso poiché la ricorrente non ha depositato una replica nei termini prescritti.
15 La convenuta ha fornito al Tribunale, con lettera 21 giugno 1994, informazioni complementari sullo svolgimento del procedimento di pignoramento presso terzi che è all' origine della causa.
16 La ricorrente ha presentato osservazioni su tali informazioni complementari con lettera 18 luglio 1994.
17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
18 La ricorrente ha concluso affinché il Tribunale voglia:
in via principale:
° dichiarare che l' importo di 43 811 LFR trattenuto dal servizio del personale dallo stipendio del mese di luglio della ricorrente è sprovvisto di adeguata base legale;
° ordinare l' immediata restituzione di tale somma, indebitamente trattenuta dal servizio del personale, e dei relativi accessori, in particolare gli interessi bancari e la svalutazione monetaria per il periodo dal 15 luglio 1993 al soddisfo;
° dichiarare che la ricorrente ha diritto ad un adeguato risarcimento dei danni materiali e morali subiti da quantificare e convenire in separata sede;
in subordine:
° constatare l' illegittimità dell' ordinanza del juge de paix di Lussemburgo;
in ulteriore subordine:
° constatare che una procedura quale quella lussemburghese in questione può facilmente assumere natura vessatoria.
19 La convenuta ha concluso affinché il Tribunale voglia:
in via principale:
° dichiarare il ricorso irricevibile in quanto diretto contro l' APN della Corte di giustizia;
in subordine:
° dichiarare irricevibili tutte le domande diverse da quelle di annullamento e di risarcimento;
° in ogni caso respingere il ricorso;
° statuire sulle spese in conformità degli artt. 87, n. 2, e 88 del regolamento di procedura.
20 Con comunicazione in data 10 dicembre 1994, la ricorrente ha formulato diverse istanze relative allo svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale, ossia:
° l' attribuzione della causa al Tribunale in seduta plenaria;
° la ricusazione del giudice di nazionalità lussemburghese;
° la designazione di un avvocato generale;
° l' applicazione dell' art. 65 del regolamento di procedura al fine, in particolare, di ordinare la comparizione personale delle parti e del marito della ricorrente, nonché di un rappresentante del governo lussemburghese;
° la riunione della presente causa alle cause T-479/93 e T-559/93.
21 Nella stessa comunicazione 10 dicembre 1994 la ricorrente ha inoltre chiesto, senza addurre motivi, il differimento della trattazione orale fissata al 14 dicembre 1994 e ha ribadito che il ricorso è diretto contro l' APN della Corte e non contro la Corte stessa e che gli agenti della Corte erano comparsi irritualmente per l' APN della Corte. L' istanza di differimento della trattazione orale è stata respinta dal Tribunale il 13 dicembre 1994.
22 La ricorrente non era rappresentata dal suo avvocato nel corso della trattazione orale che ha avuto luogo il 14 dicembre 1994.
23 Con comunicazione in data 20 dicembre 1994 la ricorrente ha reiterato le istanze menzionate al punto 20, riaffermando la necessità di riaprire la trattazione orale. In tale comunicazione ha inoltre insistito sul fatto che il ricorso è diretto contro l' APN della Corte e non contro la Corte stessa.
24 Per le considerazioni esposte in prosieguo, il Tribunale ritiene che le istanze summenzionate vadano respinte.
25 Per quanto riguarda l' istanza di attribuzione della causa al Tribunale in seduta plenaria, va ricordato che, giusta l' art. 12, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le cause tra le Comunità e i loro dipendenti sono attribuite alle sezioni composte di tre giudici e che soltanto qualora la difficoltà in diritto o l' importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino una causa può essere rimessa al Tribunale in seduta plenaria o ad una sezione composta di un numero di giudici diverso, a norma dell' art. 14, n. 1, del predetto regolamento. Orbene, nella presente causa, la Quarta Sezione ha ritenuto non sussistenti le condizioni per tale rimessione.
26 Quanto all' istanza di ricusazione del giudice di nazionalità lussemburghese, come il Tribunale ha ricordato nell' ordinanza 29 novembre 1994 (cause riunite T-479/93 e T-559/93, Bernardi/Commissione, Racc. pag. II-1115, punto 19), l' art. 16, ultimo comma, dello Statuto (CEE) della Corte, applicabile al Tribunale in forza del suo art. 44, osta a che una parte invochi la nazionalità di un giudice per richiedere la modifica della composizione del Tribunale o di una sua sezione.
27 Riguardo all' istanza di designazione di un avvocato generale, l' art. 18 del regolamento di procedura prevede che il Tribunale, quando siede in sezione, può essere assistito da un avvocato generale se ritiene che lo esigano la difficoltà in diritto o la complessità in fatto della causa. Nella presente causa, il Tribunale ha ritenuto che tali condizioni non sussistessero.
28 Per quanto attiene alle istanze relative alla comparizione personale di talune persone, occorre ricordare che il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse bisogno di procedere ad istruttoria.
29 Per quanto concerne la riunione della presente causa ai ricorsi di cui alle cause riunite T-479/93 e T-559/93, va rilevato che questi ultimi ricorsi sono stati respinti con ordinanza del Tribunale 29 novembre 1994, così che rimane esclusa la possibilità di riunirli alla presente causa.
30 Infine, il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia dedotto circostanze tali da giustificare la riapertura della trattazione orale.
Nel merito
31 Il Tribunale constata che la ricorrente non solo nell' atto introduttivo ha diretto il ricorso contro l' APN, ma ha anche insistito a più riprese sul fatto che il ricorso era diretto contro "l' APN della Corte di giustizia" e non contro l' istituzione "Corte di giustizia". Tale constatazione da sola basterebbe per dichiarare il ricorso irricevibile, giacché, secondo la costante giurisprudenza, dall' art. 2 dello Statuto discende che l' APN agisce in nome dell' istituzione che l' ha designata, per cui gli atti che incidono sulla situazione giuridica dei dipendenti e che possono arrecare loro pregiudizio devono essere attribuiti all' istituzione presso la quale sono in servizio e un eventuale ricorso giurisdizionale deve essere diretto contro l' istituzione da cui emana l' atto arrecante pregiudizio (v., in particolare, sentenze della Corte 19 marzo 1964, causa 18/63, Schmitz/CEE, Racc. pag. 163; 10 giugno 1987, causa 307/85, Gavanas/CES e Consiglio, Racc. pag. 2435, e sentenza del Tribunale 22 novembre 1990, causa T-162/89, Mommer/Parlamento, Racc. pag. II-679, punti 18 e 19). Cionondimeno, il Tribunale ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e nell' interesse della tutela giurisdizionale, si debba procedere all' esame nel merito del ricorso nel suo complesso.
La domanda di annullamento
32 La ricorrente deduce contro la decisione controversa sostanzialmente quattro motivi. Il primo motivo è fondato sull' incompetenza, il secondo sull' eccesso di potere, il terzo sulla violazione delle forme sostanziali e il quarto sulla violazione delle regole del Trattato o delle regole emanate per la sua applicazione.
Il motivo fondato sull' incompetenza
° Argomenti delle parti
33 La ricorrente ritiene che il servizio del personale della Corte fosse incompetente a dare esecuzione diretta nell' ordinamento comunitario all' ordinanza di pignoramento in questione. Inoltre, il servizio del personale della Corte sarebbe incompetente ad interpretare l' effettivo contenuto giuridico di tale decisione ed a riconoscere la regolarità di un atto di un giudice diverso da quello comunitario.
34 La ricorrente ritiene che l' ordinanza lussemburghese sia giuridicamente inesistente nel contesto del diritto comunitario, dato che il giudice nazionale non può autorizzare la Corte a fare alcunché.
35 La convenuta sostiene che dall' art. 183 del Trattato CEE discende che i giudici nazionali possono, se del caso, pronunciare sentenze di condanna nei confronti delle istituzioni comunitarie e che tali sentenze possono in linea di principio dar luogo ad esecuzione forzata, fatta salva soltanto l' autorizzazione della Corte prescritta dall' art. 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in prosieguo: il "Protocollo"). Del resto il pignoramento di cui trattasi non riguarda affatto i rapporti tra il giudice lussemburghese e la Corte, ma solo le obbligazioni private della ricorrente.
36 La convenuta sottolinea che la retribuzione dei dipendenti delle Comunità può essere pignorata in applicazione di una decisione di un giudice nazionale. Essa ricorda inoltre che l' art. 1 del Protocollo si applica solo nel caso in cui l' istituzione comunitaria nelle cui mani un terzo intende procedere ad un pignoramento muova obiezioni fondate sul pericolo che il progettato pignoramento possa ostacolare il funzionamento e l' indipendenza delle Comunità. Nel caso di specie, l' istituzione interessata ha ritenuto di non avere alcun motivo per opporsi al pignoramento, non costituendo quest' ultimo una minaccia né per il suo funzionamento né per la sua indipendenza. Pertanto il servizio del personale sarebbe stato competente a dare seguito alla richiesta del giudice nazionale.
° Giudizio del Tribunale
37 Il Tribunale sottolinea, preliminarmente, che qualsiasi istituzione comunitaria è tenuta, in forza del dovere di collaborazione leale con gli organi giudiziari nazionali che le compete, a dare risposta a richieste quali quella all' origine della presente controversia.
38 Il Tribunale rileva, in seguito, che il pignoramento in questione sorge da rapporti giuridici privati tra la ricorrente ed un altro privato. A norma dell' art. 23, primo comma, dello Statuto, i dipendenti sono soggetti al diritto nazionale applicabile per tali rapporti, in particolare per quanto attiene al rispetto delle loro obbligazioni private, indipendentemente dall' esistenza di taluni privilegi ed immunità in forza del menzionato Protocollo.
39 In un pignoramento presso terzi, quindi, l' istituzione comunitaria viene in rilievo solo come terzo, ossia datore di lavoro, e non come parte alla controversia tra un suo dipendente ed un altro privato.
40 La convenuta era quindi competente, nella persona del capo del servizio del personale, a rispondere alla richiesta del giudice nazionale. Tale risposta si è espressa nella "dichiarazione affermativa" resa il 27 maggio 1993 dal capo del servizio del personale della Corte e si è concretizzata nella trattenuta litigiosa.
41 Data l' autonomia statutaria ed istituzionale della Corte per quanto attiene alle decisioni in materia di reclami di dipendenti, il comitato amministrativo all' uopo istituito dalla Corte era competente a pronunciarsi a nome della Corte sul reclamo presentato dalla ricorrente contro la decisione menzionata sopra.
42 Il motivo fondato sull' incompetenza va pertanto respinto.
Il motivo fondato sull' eccesso di potere
° Argomenti delle parti
43 Secondo la ricorrente, il servizio del personale ha abusato dei propri poteri sottomettendosi all' autorità di un giudice diverso da quello comunitario e dando esecuzione ai suoi atti senza tenere conto dell' autonomia e del primato dell' ordinamento comunitario.
44 Secondo la ricorrente, anche la lettera 15 luglio 1993 del presidente della Corte appare viziata da eccesso di potere perché annuncia in modo informale ed incompleto una decisione di rigetto dell' APN che avrebbe dovuto esserle comunicata integralmente e formalmente. Inoltre la decisione dell' APN ai sensi dell' art. 90 dello Statuto, ossia quella del comitato amministrativo del 12 luglio 1993, sarebbe viziata in quanto costituisce una presa di posizione in campo amministrativo da parte di un organo presieduto e composto da magistrati che fanno parte allo stesso tempo dell' organo giurisdizionale sovraordinato di cui all' art. 91 dello Statuto.
45 Per quanto riguarda le modalità del procedimento amministrativo precontenzioso, la convenuta fa osservare che l' organizzazione interna di un' istituzione rientra nel potere discrezionale di quest' ultima e che nulla impedisce alla Corte di costituire un comitato amministrativo, APN per le decisioni sui reclami, avvalendosi dei suoi stessi membri.
46 La convenuta non vede quindi come gli organi competenti della Corte avrebbero commesso un eccesso di potere adottando le loro decisioni su tale questione.
° Giudizio del Tribunale
47 Il Tribunale sottolinea che il presente motivo concerne sostanzialmente la correttezza della decisione controversa rispetto alle norme del Protocollo.
48 Al riguardo, il Tribunale rileva che le prerogative stabilite dal Protocollo sono concesse ai funzionari ed altri agenti delle Comunità esclusivamente nell' interesse di queste ultime. Infatti, come ha dichiarato la Corte, i privilegi e le immunità riconosciuti alle Comunità dal Protocollo "assumono carattere funzionale in quanto mirano ad evitare ostacoli al funzionamento ed all' indipendenza delle Comunità" (v. ordinanze della Corte 11 aprile 1989, causa 1/88 SA, Générale de Banque SA/Commissione, Racc. pag. 857, punto 9, e 13 luglio 1990, causa C-2/88 Imm., Zwartveld e a., Racc. pag. I-3365, punti 19 e 20, e sentenza del Tribunale 19 novembre 1992, causa T-80/91, Campogrande/Commissione, Racc. pag. II-2459, punto 42).
49 E' giurisprudenza costante che, tenuto conto degli obiettivi di tutela perseguiti dal detto Protocollo, il creditore interessato può presentare alla Corte una domanda di autorizzazione a procedere a pignoramento presso terzi solo nel caso in cui l' istituzione comunitaria nelle cui mani egli intende procedere al pignoramento sollevi obiezioni sulla base dell' assunto che il progettato pignoramento possa ostacolare il funzionamento e l' indipendenza delle Comunità (v., ad esempio, ordinanze della Corte 11 maggio 1971, causa SA 1/71, Racc. pag. 363, punto 7, e 17 giugno 1987, causa 1/87 SA, Universe Tankship/Commissione, Racc. pag. 2807, punto 5).
50 Quanto alla posizione che un' istituzione comunitaria deve adottare nell' ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi, compete all' istituzione valutare innanzitutto se i privilegi e le immunità previste dal Protocollo siano applicabili al procedimento in questione e successivamente valutare, in caso affermativo, in quale misura essa ritenga opportuno avvalersene o no.
51 Nel presente caso, il Tribunale constata che, come risulta dai chiarimenti forniti nella menzionata lettera 15 luglio 1993, la convenuta ha ritenuto non in contrasto con gli interessi della Comunità il non avvalersi dei propri privilegi ed immunità. In virtù del proprio dovere di collaborazione leale con le autorità nazionali, essa doveva quindi dare seguito all' ordinanza di pignoramento presso terzi pronunciata dal giudice nazionale.
52 Per quanto riguarda l' argomento della ricorrente relativo alla composizione del comitato amministrativo della Corte, basti osservare che l' art. 2, primo comma, dello Statuto dispone che ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dallo Statuto all' APN. Ne discende che nulla impedisce alla Corte di costituire un comitato amministrativo, APN per le decisioni sui reclami, avvalendosi dei suoi stessi membri.
53 Il motivo fondato sull' eccesso di potere deve quindi essere respinto.
Il motivo fondato sulla violazione delle forme sostanziali
° Argomenti delle parti
54 La ricorrente sostiene che la trattenuta litigiosa è un provvedimento provvisorio di tipo cautelativo preso all' insaputa dell' interessata, che non è previsto dallo Statuto del personale. Si tratta pertanto di una procedura priva di base legale, che applica in via analogica procedure straniere in una materia speciale dove l' analogia non è ammissibile.
55 La ricorrente sostiene che la trattenuta non soddisferebbe neppure le garanzie previste dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Pertanto l' ordinanza inaudita altera parte del giudice nazionale non sarebbe suscettibile di esecuzione diretta nell' ordinamento giuridico comunitario.
56 La ricorrente considera la trattenuta illegittima anche con riferimento al diritto della difesa di cui al Trattato e alle convenzioni internazionali sui diritti dell' uomo. Inoltre, l' amministrazione della Corte non sarebbe stata autorizzata a rivelare a terzi dati informatici segreti di carattere personale e riservato.
57 La convenuta sostiene che la legislazione lussemburghese applicabile in materia obbliga il datore di lavoro terzo pignorato a rilasciare la "dichiarazione affermativa", a pena di essere dichiarato debitore puro e semplice delle trattenute non operate. Il terzo pignorato non potrebbe valutare il merito del pignoramento e gli sarebbe vietato effettuare pagamenti al debitore pignorato fintantoché il pignoramento non sia stato revocato. Procedendo alla dichiarazione affermativa sopra menzionata e operando la trattenuta controversa per versarla su un conto speciale, l' amministrazione della Corte avrebbe adottato il solo comportamento compatibile con la sua posizione di datore di lavoro.
58 Per quanto riguarda il richiamo alla Convenzione di Bruxelles, la convenuta ritiene che esso non sia pertinente. Nella fattispecie non si tratterebbe dell' esecuzione di una decisione emanata da un giudice di un altro Stato membro, ma dell' esecuzione in Lussemburgo di una decisione giudiziaria lussemburghese.
59 Secondo la convenuta non vi è stata violazione del diritto al segreto dei dati informatici relativi all' ammontare della retribuzione in questione, poiché la protezione di questi dati trova il suo limite nelle disposizioni nazionali cui l' amministrazione della Corte aveva l' obbligo di conformarsi. La "dichiarazione affermativa" deve infatti indicare l' ammontare della retribuzione del dipendente, poiché in base a tale ammontare si calcola la quota pignorabile. Parimenti, non vi sarebbe stata nemmeno una violazione del diritto alla difesa poiché questa questione non si porrebbe nei rapporti tra il dipendente e l' amministrazione della Corte, ma nell' ambito del procedimento nazionale pendente tra la ricorrente e il suo creditore davanti al giudice lussemburghese.
° Giudizio del Tribunale
60 Il Tribunale osserva preliminarmente che il procedimento controverso appartiene al diritto privato e non è disciplinato dallo Statuto del personale, ma da disposizioni del diritto lussemburghese in materia. Nella sfera dei rapporti di diritto privato ° e fatte salve le disposizioni dello Statuto e del Protocollo ° i dipendenti delle Comunità europee restano interamente soggetti alle norme nazionali che si applicano ai rapporti giuridici di cui essi sono parti come tutti gli altri cittadini (conclusioni dell' avvocato generale Cruz Vilaça relative alla sentenza della Corte 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/Commissione, Racc. pag. 3911, in particolare pag. 3918, paragrafo 32).
61 Per quanto concerne il caso di specie, il Tribunale ricorda che il procedimento di pignoramento presso terzi in questione è stato attuato su una base legittima dal punto di vista del diritto comunitario, come esposto sopra, nei punti 48-53.
62 Per quanto riguarda l' argomentazione della ricorrente relativa alla Convenzione di Bruxelles, il Tribunale osserva che, come fatto giustamente presente dalla convenuta, questa Convenzione non è applicabile ad un procedimento di pignoramento come quello in questione.
63 Il Tribunale rileva altresì che l' amministrazione della Corte non ha comunicato al giudice lussemburghese alcun dato personale della ricorrente. Nella "dichiarazione affermativa", infatti, essa ha indicato solo l' ammontare della retribuzione del dipendente debitore pignorato, come previsto della legge lussemburghese, poiché è sulla base di questo importo che viene calcolata la quota pignorabile della retribuzione.
64 Per quanto riguarda l' argomentazione della ricorrente relativa al rispetto dei diritti della difesa, il Tribunale rileva che la ricorrente è stata avvertita dal servizio del personale della richiesta del giudice nazionale nonché dell' intenzione dell' amministrazione di darle seguito.
65 Il motivo fondato sulla violazione delle forme sostanziali deve quindi essere respinto.
Il motivo fondato sulla violazione delle regole del Trattato o di quelle emanate per la sua applicazione
° Argomenti delle parti
66 La ricorrente osserva che la trattenuta è in contrasto anche con i principi del bilancio delle Comunità, secondo i quali tanto l' erogazione ed il prelievo delle somme stanziate in bilancio, tra le quali le retribuzioni dei dipendenti, quanto il prelievo delle relative trattenute debbono rigorosamente fondarsi su norme comunitarie e non su leggi ed atti giuridici stranieri.
67 La ricorrente sostiene che la trattenuta de qua è stata operata in contrasto con le norme comunitarie in materia di bilancio e reca pregiudizio al suo diritto di essere integralmente pagata per il lavoro presso un' istituzione della Comunità. Le retribuzioni andrebbero infatti versate nel contesto della procedura legale sull' esecuzione del bilancio comunitario, che non prevede alcuna possibilità di diminuirle mediante procedure giudiziarie nazionali.
68 A parere della convenuta, il diritto alla retribuzione che, per quanto riguarda i rapporti tra dipendente e istituzione presso la quale è in servizio, è sancito dallo Statuto non può ostare, nei confronti dei terzi, all' applicazione del principio secondo cui il patrimonio del debitore è garanzia comune dei suoi creditori.
69 Quanto all' asserita violazione delle norme di bilancio, la convenuta osserva che la trattenuta in questione non ha riflessi nei confronti del bilancio delle Comunità, anche se una parte di tale retribuzione è stata versata su un conto speciale aperto per dare esecuzione all' ordinanza di pignoramento.
° Giudizio del Tribunale
70 Per quanto riguarda la legittimità della trattenuta litigiosa rispetto alle norme del bilancio comunitario, il Tribunale ritiene che un pignoramento presso terzi non ha alcuna incidenza sull' esecuzione del bilancio della Corte e non ha effetto sui flussi finanziari disciplinati dalle norme di bilancio né sulle varie prerogative delle istituzioni in materia di bilancio che sono oggetto di dette norme. Infatti sugli stanziamenti di cui dispone la Corte è stato esattamente addebitato l' importo corrispondente alla retribuzione della ricorrente.
71 Il motivo fondato sulla violazione delle regole del Trattato o di quelle emanate per la sua applicazione deve quindi essere respinto.
72 Tenuto conto di tutto quanto sopra, la domanda di annullamento delle decisioni della Corte relative alla trattenuta operata sulla retribuzione della ricorrente va respinta.
La domanda di restituzione della somma controversa
73 La ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla Corte la restituzione della somma trattenuta. Al riguardo è sufficiente rilevare che il Tribunale ha respinto la domanda principale della ricorrente relativa all' annullamento. Pertanto, anche la domanda di restituzione non è fondata.
Sulla domanda di risarcimento
Argomenti delle parti
74 La ricorrente deduce un pregiudizio materiale e morale subito in relazione al comportamento dell' amministrazione della Corte e al pignoramento in questione.
75 La convenuta sottolinea che una decisione non illegittima non può in alcun modo essere fonte di responsabilità per l' istituzione interessata.
Giudizio del Tribunale
76 Dato che, come è stato giudicato sopra, la trattenuta operata sulla retribuzione della ricorrente è stata applicata nel rispetto delle norme di diritto applicabili, non sussiste responsabilità della convenuta.
77 La domanda di risarcimento va pertanto respinta.
Le subordinate domande di diverse declaratorie da parte del Tribunale
78 La ricorrente chiede in subordine al Tribunale di dichiarare l' illegittimità dell' ordinanza del juge de paix lussemburghese e, in ulteriore subordine, di dichiarare che una siffatta procedura lussemburghese può facilmente assumere natura vessatoria.
79 Occorre rilevare che il Trattato non prevede alcun tipo di ricorso che consenta alle persone fisiche o giuridiche di sottoporre al giudice comunitario una questione riguardante la compatibilità dei comportamenti delle autorità di uno Stato membro con il diritto comunitario (v. la citata ordinanza Bernardi/Commissione, punto 35). Tali domande devono pertanto essere dichiarate irricevibili.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
80 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità ed i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Le domande della ricorrente di cui alle sue comunicazioni in data 10 e 20 dicembre 1994 sono respinte.
2) Il ricorso è respinto.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
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