Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Nozione ° Qualificazione che dipende dalla valutazione del giudice
(Statuto del personale, art. 90, n. 2)
2. Dipendenti ° Ricorso ° Atto che arreca pregiudizio ° Nozione ° Atto preparatorio ° Decisione di passare, per assegnare un posto vacante, dalla procedura di cui all' art. 29, n. 1, dello Statuto, a quella di cui al n. 2 del medesimo articolo, senza esclusione delle candidature già accolte
(Statuto del personale, artt. 29 e 90)
3. Dipendenti ° Vacanza di posto ° Passaggio da una procedura interna di assegnazione di un posto a una procedura di assunzione aperta a candidature esterne ° Ammissibilità ° Corrispondenza necessaria tra i requisiti indicati nell' avviso di posto vacante e in quello relativo alla procedura di assunzione in caso di esame simultaneo di tutte le candidature presentate in risposta ai due avvisi
(Statuto del personale, art. 29)
4. Dipendenti ° Ricorso ° Motivi ° Sviamento di potere ° Nozione
5. Dipendenti ° Assunzione ° Applicazione dell' art. 29, n. 2, dello Statuto ° Scelta tra i candidati ° Potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti
(Statuto del personale, art. 29, n. 2)
6. Dipendenti ° Assunzione ° Criteri ° Equilibrio geografico ° Meriti personali dei candidati ° Contemperamento
(Statuto del personale, artt. 7 e 27)
7. Dipendenti ° Assunzione ° Applicazione dell' art. 29, n. 2, dello Statuto ° Interpretazione restrittiva ° Passaggio dal quadro linguistico alla categoria A ° Ammissibilità
(Statuto del personale, artt. 29, nn. 1 e 2, e 45, n. 2)
8. Dipendenti ° Decisione che arreca pregiudizio ° Rigetto di una candidatura ° Obbligo di motivazione da adempiere non oltre la fase del rigetto del reclamo ° Inosservanza ° Regolarizzazione in pendenza di giudizio ° Inammissibilità
(Statuto del personale, artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2)
9. Dipendenti ° Ricorso ° Competenza anche di merito del Tribunale ° Rigetto di una candidatura illegittimo per carenza di motivazione ° Annullamento quale sanzione eccessiva ° Risarcimento, mediante assegnazione di un indennizzo, del danno morale causato dall' illecito commesso dall' istituzione
(Statuto del personale, art. 91, n. 1)
Massima
1. La qualificazione esatta di una lettera o di una nota dipende unicamente dalla valutazione del Tribunale e non dalla volontà delle parti. Costituisce reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, la lettera con la quale un dipendente, senza chiedere espressamente la revoca di una decisione, mira chiaramente ad ottenere soddisfazione in via amichevole quanto alle proprie censure o anche la lettera con cui il ricorrente manifesta chiaramente la propria volontà di contestare la decisione che gli arreca pregiudizio.
2. Possono costituire oggetto di impugnazione solo quegli atti e quelle decisioni in grado di produrre effetti giuridici obbligatori tali da ledere direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando seriamente la situazione giuridica di quest' ultimo. Tale ipotesi non ricorre nei confronti di un dipendente, il quale abbia presentato la propria candidatura a un posto vacante durante la fase di assegnazione di quest' ultimo secondo la procedura di cui all' art. 29, n. 1, dello Statuto, qualora si adotti la decisione di passare alla procedura di cui all' art. 29, n. 2, nell' ambito della quale la sua candidatura resti ancora valida. Detta decisione rappresenta un mero atto preparatorio, che non lede immediatamente la situazione giuridica dell' interessato e avverso il quale quest' ultimo non può proporre domanda di annullamento.
3. Quando, nel caso di un posto da coprire, l' autorità che ha il potere di nomina, ampliando discrezionalmente, com' è in suo potere, nell' interesse del servizio, le sue possibilità di selezione, decide di passare da una procedura di assunzione interna ad una procedura di assunzione aperta a candidature esterne e, parallelamente, decide che i candidati presentatisi nell' ambito della prima saranno, d' ufficio, tenuti in considerazione in occasione della seconda, detta autorità è obbligata a garantire la corrispondenza tra i requisiti indicati negli avvisi relativi all' una e all' altra procedura. Infatti, se potessero modificare, da una fase all' altra del procedimento per l' assegnazione di un posto, le condizioni di partecipazione, in particolare attenuandole, le istituzioni sarebbero di fatto libere di effettuare assunzioni all' esterno senza dover esaminare le candidature interne.
4. La nozione di sviamento di potere ha un preciso significato che fa riferimento al fatto che un' autorità amministrativa abbia fatto uso dei suoi poteri per un fine diverso da quello per il quale le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata allo scopo di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati.
5. Quando provvede all' assegnazione di un posto di grado A2 facendo uso della facoltà concessale dall' art. 29, n. 2, dello Statuto, l' autorità che ha il potere di nomina dispone, nel raffrontare i meriti dei candidati e nel valutare l' interesse del servizio, di un ampio potere discrezionale. Il sindacato del Tribunale deve limitarsi ad accertare se, visti gli elementi sui quali si è fondata l' amministrazione per prendere la sua decisione, quest' ultima non abbia ecceduto limiti ragionevoli, nel corso della procedura non abbia commesso irregolarità e non si sia avvalsa delle sue facoltà in modo palesemente erroneo o per fini diversi da quelli per i quali dette facoltà le sono state conferite. Inoltre, in sede di confronto dei meriti dei candidati, detta autorità deve basarsi su una valutazione complessiva delle qualifiche di ogni candidato in possesso delle qualifiche richieste in rapporto a quelle auspicabili per il posto da coprire.
6. Procedendo alla nomina a un posto, l' autorità che ha il potere di nomina può valersi della cittadinanza come criterio preferenziale onde conservare o ristabilire l' equilibrio geografico, purché da uno scrutinio comparativo delle candidature risulti che i titoli di due o più candidati sono notevolmente equivalenti.
7. L' art. 29, n. 2, dello Statuto ha carattere eccezionale e pertanto deve essere interpretato restrittivamente. Tale interpretazione restrittiva va tuttavia operata solo in merito alle condizioni che devono essere rispettate affinché l' autorità che ha il potere di nomina possa far ricorso alla procedura disciplinata da detta disposizione. Al contrario, una volta soddisfatte tali condizioni, qualsiasi limitazione delle candidature che possano essere prese in considerazione nell' ambito di questa procedura pregiudicherebbe lo scopo stesso di quest' ultima.
Pertanto, la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto sostituisce, sotto tutti gli aspetti, quella del concorso e l' avvio di tale procedura non può in nessun caso impedire all' autorità che ha il potere di nomina di prendere in considerazione candidati che avrebbero potuto eventualmente partecipare alla procedura di concorso. Ne discende che l' art. 45, n. 2, dello Statuto, consentendo il passaggio da un quadro a un altro o da una categoria a un' altra mediante concorso, va interpretato nel senso che tale passaggio è anche possibile quando detta autorità ha deciso, nel rispetto delle forme prescritte, di avviare, al posto della procedura di concorso, la procedura alternativa di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto.
Per di più, un' interpretazione secondo la quale l' art. 45, n. 2, dello Statuto porterebbe alla conseguenza che il passaggio da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a un' altra categoria sarebbe vietato persino nell' ambito della procedura ai sensi dell' art. 29, n. 2, dello Statuto potrebbe sfavorire i dipendenti delle istituzioni rispetto ai candidati provenienti dall' esterno, il che violerebbe gli stessi principi sui quali si fonda l' art. 29 dello Statuto, il n. 1 del quale riconosce, in linea generale, la prevalenza dei candidati già in possesso della qualifica di dipendenti.
8. Benché non esista per essa un obbligo di motivare le decisioni di nomina adottate in esito alla procedura basata sull' art. 29, n. 2, dello Statuto, l' autorità che ha il potere di nomina ha viceversa l' obbligo di motivare la sua decisione recante rigetto di un reclamo inoltrato in forza dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, da parte di un candidato non promosso, in quanto si presume che la motivazione di tale decisione di rigetto coincida con la motivazione della decisione contro cui è diretto il reclamo. Il totale difetto di motivazione di una decisione di nomina non può essere sanato da eventuali spiegazioni fornite da detta autorità dopo la presentazione di un ricorso, giacché in tale fase siffatte spiegazioni non assolverebbero più la loro funzione, cioè fornire all' interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza del rigetto della sua candidatura e l' opportunità di proporre un ricorso al Tribunale e, dall' altro, consentire a quest' ultimo di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.
9. Gli ampi poteri spettanti nel merito al Tribunale nell' ambito delle controversie di carattere pecuniario comprendono quello di condannare l' istituzione convenuta, anche in mancanza di rituali conclusioni a tal fine, al risarcimento del danno morale derivato da un illecito che essa abbia commesso. Qualora l' annullamento, per difetto di motivazione, della decisione recante il rigetto della candidatura del ricorrente e, di conseguenza, della decisione recante la nomina di un altro candidato possa costituire una sanzione sproporzionata per l' irregolarità commessa, tale da ledere in maniera eccessiva i diritti di tale terzo, la condanna al versamento di un indennizzo costituisce la forma di risarcimento che meglio risponde agli interessi del ricorrente e, al tempo stesso, alle esigenze del servizio.
Parti
Nella causa T-586/93,
Petros Kotzonis, dipendente del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con gli avv.ti Olivier Slusny e Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Comitato economico e sociale delle Comunità europee, rappresentato dall' avv. Dominique Lagasse, del foro di Bruxelles, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento, in primo luogo, della decisione del Comitato economico e sociale di adottare la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee per coprire il posto dichiarato vacante con l' avviso di posto vacante n. 62/91, in secondo luogo, della decisione del Comitato economico e sociale di respingere la candidatura del ricorrente al suddetto posto e, in terzo luogo, della decisione recante la nomina del signor B. a direttore presso il segretariato generale del Comitato economico e sociale,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M. Barrington e A. Saggio, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 novembre 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti
1 Dal 1 giugno 1991 il ricorrente ricopre il posto di capodivisione di grado A3, in qualità di controllore finanziario, presso il Comitato economico e sociale (in prosieguo: il "CES"). Dal 1981 al 31 maggio 1991 egli aveva ricoperto un posto di capodivisione di grado A3 presso la Corte dei conti in vari settori riguardanti il controllo e la gestione dei fondi comunitari.
2 Con l' avviso di posto vacante n. 62/91 (in prosieguo: l' "avviso di posto vacante"), pubblicato il 23 ottobre 1991, il CES avviava la procedura per la copertura del posto, di grado A2, di direttore presso la direzione A dei lavori consultivi del CES. I requisiti indicati nell' avviso di posto vacante erano i seguenti:
"° Studi universitari completi comprovati da un diploma di laurea o esperienza professionale di livello equivalente;
° vasta esperienza nella direzione di un' importante unità amministrativa;
° conoscenza approfondita dei problemi economici;
° conoscenza approfondita di una lingua delle Comunità e conoscenza di un' altra lingua delle Comunità; si auspica la conoscenza di una terza lingua comunitaria".
3 Nell' avviso di posto vacante era inoltre indicato che l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") avrebbe esaminato prioritariamente le possibilità di coprire il posto vacante mediante promozione o trasferimento, ma che altri dipendenti avrebbero potuto dichiararsi interessati a partecipare a un concorso interno il quale sarebbe stato eventualmente organizzato in una fase ulteriore della procedura di assunzione. Si indicava infine che il posto avrebbe potuto essere assegnato diversamente in base a un' eventuale riorganizzazione dei servizi del CES ipotizzata per il 1992.
4 Tredici dipendenti del CES presentavano la loro candidatura entro i termini fissati dall' avviso di posto vacante. Tale gruppo comprendeva un dipendente di grado A2 del CES, dieci dipendenti di grado A3 del CES, tra cui il ricorrente, e due dipendenti di grado LA 3, sempre del CES, tra cui il signor B., di cittadinanza spagnola, capodivisione della traduzione spagnola sin dalla sua entrata in servizio presso il CES nel 1989.
5 L' ufficio di presidenza del CES, organo competente per l' organizzazione e il funzionamento del CES ai sensi dell' art. 8 del suo regolamento interno (GU 1986, L 354, pag. 1), il 26 novembre 1991 nella 359ª riunione esaminava le candidature al posto dichiarato vacante. In merito alle candidature dei due dipendenti di grado LA 3 e di quella di uno dei dipendenti di grado A3, il quale non aveva ancora maturato il minimo di due anni di anzianità necessario ai fini di una promozione in base all' art. 45, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), si dichiarava nel processo verbale che esse sarebbero state prese in considerazione qualora si fosse organizzato un concorso interno.
6 Il 28 gennaio 1992 l' ufficio di presidenza del CES, nella 361ª riunione, decideva di adottare la procedura di assunzione di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto. Il 24 marzo 1992, dopo che il Consiglio, conformemente all' art. 57 del regolamento interno del CES, aveva espresso il suo consenso al riguardo, veniva pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1992, C 73 A, pag. 1) l' avviso di posto vacante CES/62/91 (in prosieguo: l' "avviso di assunzione") concernente il posto di cui trattasi. Con lettera datata 31 marzo 1992 il presidente del CES informava il ricorrente della decisione riguardante l' adozione della suddetta procedura di assunzione, comunicandogli che la sua candidatura sarebbe stata "oggetto di riesame nell' ambito della procedura di cui all' art. 29, n. 2, qualora non [si decida] diversamente". Nei termini stabiliti dall' avviso di assunzione un centinaio di persone, che esercitavano le loro funzioni sia all' interno che all' esterno del CES, presentavano la propria candidatura.
7 Risulta dagli atti che l' ufficio di presidenza del CES, per essere assistito nella procedura di selezione, nominava un gruppo ad hoc, composto di sei membri, il quale, al termine di un primo esame dei fascicoli dei candidati, constatava che 80 di loro non possedevano le qualifiche richieste nell' avviso di assunzione. Conclusa l' audizione dei candidati, il gruppo ad hoc ne selezionava sei, giudicati come i più idonei. Tra i sei candidati preselezionati c' erano il ricorrente, il signor B. e il signor V., capodivisione di grado A3 presso la direzione agricoltura e pesca del CES e di cittadinanza spagnola. In una nota datata 2 febbraio 1993 il ricorrente definiva quest' ultimo "il candidato considerato in possesso delle maggiori possibilità di essere prescelto".
8 Il 23 febbraio 1993, nella 374ª riunione, l' ufficio di presidenza del CES decideva, a scrutinio segreto, di proporre al Consiglio, conformemente all' art. 57 del regolamento interno del CES, la nomina del signor B. al posto vacante. Tale proposta veniva comunicata al Consiglio con lettera del presidente del CES in data 25 febbraio 1993. Gli altri candidati venivano successivamente informati, con lettera del segretario generale del CES datata 1 marzo 1993, del mancato accoglimento delle loro candidature.
9 Con decisione del presidente del Consiglio 10 maggio 1993, il signor B. veniva promosso al grado A2 e nominato direttore presso il segreteriato generale del CES, con effetti dal 1 maggio 1993. Tale provvedimento veniva modificato da una decisione del presidente del Consiglio 30 giugno 1993, recante la nomina del signor B. a direttore presso il segreteriato generale del CES, con effetti dal 1 giugno 1993.
10 Nel frattempo, il 25 maggio 1993, il ricorrente aveva inoltrato per via gerarchica un documento, intitolato "Reclamo contro il Comitato economico e sociale in base all' art. 90, n. 2, dello Statuto", lamentando la violazione degli artt. 7, 25, 27, 29 e 45 dello Statuto. Il CES non rispondeva a tale documento nel termine di quattro mesi previsto dall' art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto.
Procedimento
11 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 1993 il ricorrente ha presentato il ricorso in esame.
12 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia esso ha invitato le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti.
13 Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all' udienza del 24 novembre 1994.
Conclusioni delle parti
14 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° annullare la decisione dell' ufficio di presidenza del CES attestante il mancato accoglimento della propria candidatura;
° annullare la decisione dell' ufficio di presidenza del CES di adottare la procedura di assunzione di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto;
° annullare la decisione recante la nomina del signor B. a direttore presso il segreteriato generale del CES;
° condannare la controparte alle spese.
15 Il CES conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile, o quantomeno infondato;
° di conseguenza, respingerlo e statuire sulle spese come di diritto.
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
16 Il CES allega l' irricevibilità del ricorso, in quanto fondato su un reclamo esso stesso irricevibile. A sostegno della sua tesi il CES deduce, in primo luogo, che il documento intitolato "Reclamo", inoltrato il 25 maggio 1993, non contiene nessuna domanda e che esso è diretto non avverso una decisione precisa, bensì "contro il Comitato economico e sociale".
17 In secondo luogo, il CES allega che il documento di cui trattasi, in quanto fondato su una violazione dell' art. 29, n. 1, dello Statuto, è stato manifestamente inoltrato dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui all' art. 90, n. 2, dello Statuto.
18 Il ricorrente nega la mancanza di chiarezza del suo reclamo e sottolinea che esso doveva necessariamente essere rivolto contro il CES, in quanto istituzione coinvolta.
19 Il ricorrente ritiene di avere legittimamente inoltrato il suo reclamo, pur se fondato sulla violazione dell' art. 29, n. 1, dello Statuto, entro il termine di tre mesi a partire dalla notificazione della decisione recante il rigetto della sua candidatura, cioè a partire dal 2 marzo 1993, data in cui ha ricevuto la lettera del segretario generale del CES datata 1 marzo 1993.
Giudizio del Tribunale
20 Il Tribunale rileva preliminarmente che il primo motivo di irricevibilità sollevato dal CES va interpretato nel senso che il documento intitolato "Reclamo contro il Comitato economico e sociale in base all' art. 90, n. 2, dello Statuto" non costituiva un reclamo ai sensi della suddetta norma e che il requisito del regolare svolgimento del procedimento amministrativo che precede la presentazione di un ricorso in via contenziosa non è pertanto soddisfatto.
21 Occorre ricordare al riguardo che, secondo una giurisprudenza costante, la qualificazione esatta di una lettera o di una nota dipende unicamente dalla valutazione del Tribunale e non dalla volontà delle parti. Inoltre, secondo una giurisprudenza parimenti consolidata, costituisce un reclamo la lettera con la quale un dipendente, senza chiedere espressamente la revoca della decisione controversa, mira chiaramente ad ottenere soddisfazione in via amichevole quanto alle proprie censure o anche la lettera con cui il ricorrente manifesta chiaramente la propria volontà di contestare la decisione che gli arreca pregiudizio (v., ad esempio, ordinanza del Tribunale 15 luglio 1993, causa T-115/91, Hogan/Parlamento, Racc. pag. II-895, punto 36).
22 Nella fattispecie, il Tribunale rileva che dal titolo stesso del documento, inoltrato per via gerarchica ai sensi dell' art. 90, n. 3, dello Statuto, discende che si tratta di un reclamo a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto.
23 Per di più, dal tenore del suddetto documento discende parimenti che il ricorrente contesta la decisione recante la nomina del signor B. a direttore presso il segretariato generale del CES, nonché la decisione recante il rigetto della propria candidatura. Il ricorrente allega in particolare che le summenzionate decisioni sono state adottate in violazione degli artt. 7, 25, 27, 29 e 45 dello Statuto, il che può essere interpretato solo nel senso che il ricorrente chiedeva, benché non espressamente, la revoca di tali provvedimenti.
24 Poiché le decisioni costituenti oggetto del documento inoltrato dal ricorrente il 25 marzo 1993, avendo inciso direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del ricorrente, sono atti che gli arrecano pregiudizio, il Tribunale ne deduce che detto documento rappresentava effettivamente un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, come allegato dal ricorrente.
25 Per quanto concerne il secondo motivo di irricevibilità dedotto dal CES, secondo il quale il reclamo è stato inoltrato dopo la scadenza dei termini di cui all' art. 90, n. 2, dello Statuto, occorre rilevare che, come ammesso dallo stesso CES, esso riguarda solo la parte del reclamo fondata sulla violazione dell' art. 29, n. 1, dello Statuto. Non essendo necessario, nell' ambito del reclamo in quanto tale, valutare se quest' ultimo sia stato inoltrato dopo la scadenza dei termini per la parte in cui lamenta un' asserita violazione dell' art. 29, n. 1, occorre rilevare che un ritardo parziale di tal genere non può in nessun caso comportare l' irricevibilità del ricorso.
Sulla ricevibilità delle conclusioni miranti all' annullamento della decisione di adottare la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto
26 Il CES deduce l' irricevibilità del ricorso per la parte in cui esso mira all' annullamento della decisione dell' ufficio di presidenza del CES 28 gennaio 1992 di adottare la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto, dato che il ricorrente avrebbe omesso di presentare in tempo utile al CES un reclamo avverso detta decisione.
27 Il ricorrente allega che, all' epoca dei fatti, esso non era tenuto ad inoltrare reclami avverso tale decisione.
28 Il Tribunale ricorda preliminarmente che da una giurisprudenza costante discende che possono costituire oggetto di impugnazione solo quegli atti e quelle decisioni in grado di produrre effetti giuridici obbligatori tali da ledere direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando seriamente la situazione giuridica di quest' ultimo (v. sentenza del Tribunale 15 giugno 1994, causa T-6/93, Pérez Jiménez/Commissione, Racc. PI pag. II-497, punto 34).
29 Occorre peraltro ricordare che, in materia di ricorso di dipendenti, gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto e non possono quindi essere impugnati se non in via incidentale, in occasione di un ricorso contro gli atti impugnabili (v., in ultimo, sentenza Pérez Jiménez/Commissione, citata).
30 Nella fattispecie, la decisione di adottare la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto, che non escludeva la partecipazione del ricorrente alla suddetta procedura, essendo stato egli informato dal segretario generale, con lettera datata 31 marzo 1992, che la sua candidatura sarebbe stata tenuta in considerazione, non ha leso immediatamente la situazione giuridica del ricorrente. Ne consegue che, all' epoca dei fatti, il ricorrente non era tenuto a inoltrare un reclamo avverso la suddetta decisione.
31 Tuttavia, in base a una giurisprudenza consolidata, i presupposti di ricevibilità di un ricorso stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono tassativi e inderogabili e il giudice comunitario può pertanto valutarli d' ufficio (v., ad esempio, ordinanza del Tribunale 11 maggio 1992, causa T-34/91, Whitehead/Commissione, Racc. pag. II-1723, e sentenza del Tribunale 6 dicembre 1990, causa T-130/89, signora B./Commissione, Racc. pag. II-761). Stando così le cose, e malgrado il CES non abbia dedotto motivi di irricevibilità al riguardo, il Tribunale ritiene che le conclusioni miranti all' annullamento della decisione di adottare la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto vanno dichiarate irricevibili, in quanto dirette avverso un atto preparatorio che non costituisce atto recante pregiudizio al ricorrente (v., nello stesso senso, sentenza signora B./Commissione, citata).
32 Il Tribunale aggiunge che il fatto che dette conclusioni siano dichiarate irricevibili non osta a che il ricorrente, a sostegno delle censure rivolte avverso gli atti impugnabili, faccia riferimento ad eventuali irregolarità della decisione avente ad oggetto l' adozione della procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto (v. supra, punto 29).
Nel merito
33 Il ricorrente deduce cinque motivi fondati, rispettivamente, sulla violazione dell' art. 29 dello Statuto, sulla violazione dell' obbligo di procedere a uno scrutinio comparativo delle candidature, sullo sviamento di potere o di procedura e sulla violazione degli artt. 7 e 27 dello Statuto, sulla violazione dell' art. 45 dello Statuto e, infine, sulla violazione dell' art. 25 dello Statuto.
Sul motivo fondato sulla violazione dell' art. 29 dello Statuto
34 Nell' ambito di tale motivo il ricorrente deduce in sostanza che il CES avrebbe dovuto obbligatoriamente rispettare le varie fasi procedurali menzionate nell' art. 29, n. 1, dello Statuto, che l' avviso di assunzione era viziato, in quanto non redatto in conformità all' avviso di posto vacante, e che la decisione di adottare la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto non era giustificata.
35 Il CES contesta la ricevibilità di tale motivo in quanto dedotto dall' irregolarità dell' avviso di assunzione, non avendo il ricorrente nessun interesse a farvi riferimento. Il CES allega inoltre che il ricorrente avrebbe dovuto comunque inoltrare reclamo avverso l' avviso di assunzione nel termine di tre mesi dalla sua pubblicazione.
36 Date le circostanze del caso, il Tribunale ritiene tuttavia opportuno esaminare subito il motivo nel merito.
Argomenti delle parti
37 Il ricorrente deduce che dev' essere obbligatoriamente rispettato l' ordine delle diverse fasi procedurali menzionate nell' art. 29, n. 1, dello Statuto per come ivi indicato; obbligo cui il CES non avrebbe ottemperato.
38 Il ricorrente fa rilevare per di più che l' avviso di assunzione non parlava di un posto determinato, ma semplicemente dell' assunzione di un direttore. Le funzioni descritte nell' avviso di posto vacante, al contrario, erano quelle riguardanti un posto di direttore presso la direzione A dei lavori consultivi. Ciò posto, il ricorrente sottolinea che al signor B. è stato alla fine assegnato un posto di direttore presso la direzione della comunicazione, il che comporterebbe compiti del tutto diversi da quelli di un direttore presso la direzione A dei lavori consultivi. Il ricorrente deduce che il CES ha pertanto esorbitato dall' ambito legale che esso stesso si era tracciato. A sostegno della sua tesi, secondo la quale si è pertanto in presenza di una violazione dell' art. 29 dello Statuto, il ricorrente fa richiamo alla sentenza della Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I-225), e alla sentenza del Tribunale 3 marzo 1993, causa T-58/91, Booss e Fischer/Commissione (Racc. pag. II-147, segnatamente punto 72).
39 Per quanto concerne la decisione di adottare la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto, il ricorrente sostiene inoltre che l' ufficio di presidenza del CES disponeva già di un numero sufficiente di candidati tra i quali effettuare una scelta nell' ambito della procedura di promozione o di trasferimento, poiché fra i tredici candidati che avevano presentato la propria candidatura c' erano un direttore e dodici capidivisione.
40 Fondandosi sul dettato dell' art. 29, n. 2, dello Statuto e sulla sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-18/92 e T-68/92, Coussios/Commissione (Racc. PI pag. II-171, punto 58), il CES si oppone all' interpretazione del ricorrente secondo cui sarebbe obbligatorio rispettare l' ordine delle varie fasi procedurali menzionate nell' art. 29, n. 1, dello Statuto, per come ivi indicato.
41 Per quanto riguarda l' asserzione del ricorrente secondo cui l' avviso di assunzione non faceva riferimento a nessun posto determinato, il CES allega che il suddetto avviso si uniformava perfettamente all' avviso di posto vacante. Per di più, l' assegnazione del signor B. a un posto di direttore presso la direzione della comunicazione sarebbe stato solo il risultato di una riorganizzazione dei servizi del CES, la cui eventualità era stata espressamente messa in conto sia nell' avviso di posto vacante sia nell' avviso di assunzione.
42 Il CES chiarisce inoltre che, dato il livello elevato del posto da coprire e il fatto che solo tredici dipendenti avevano presentato la loro candidatura in seguito alla pubblicazione dell' avviso di posto vacante, l' ufficio di presidenza del CES ha ritenuto indispensabile poter disporre del maggior numero possibile di candidature, ivi comprese quelle provenienti dall' esterno del CES.
Giudizio del Tribunale
43 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l' uso del termine "possibilità" nel dettato dell' art. 29 dello Statuto indica chiaramente che l' APN non è assolutamente obbligata ad adottare le misure ivi menzionate, ma deve unicamente esaminare di volta in volta se esse possano risolversi nella nomina di una persona in possesso delle più alte qualità di competenza, di rendimento e d' integrità (v., in ultimo, sentenza Coussios/Commissione, citata, punto 98). Ne consegue che l' argomento del ricorrente secondo cui il CES avrebbe dovuto obbligatoriamente rispettare l' ordine delle diverse fasi procedurali menzionate nell' art. 29, n. 1, dello Statuto, per come ivi indicato, risulta infondato.
44 In merito alla legittimità della decisione di adottare la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, l' APN non è obbligata a proseguire una procedura d' assunzione da essa promossa, ma può ampliare discrezionalmente le sue possibilità di selezione, nell' interesse del servizio (v., in ultimo, sentenza del Tribunale 14 febbraio 1990, causa T-38/89, Hochbaum/Commissione, Racc. pag. II-43, punto 15). Il Tribunale rileva inoltre che, nella fattispecie, il ricorrente non ha addotto nessun elemento in grado di dimostrare che la decisione di adottare la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto non sia stata presa per ampliare le possibilità di selezione dell' APN o che la valutazione di quest' ultima, secondo la quale detto ampliamento era auspicabile, sia stata viziata da errori di diritto o di fatto. Il Tribunale sottolinea al riguardo che la semplice circostanza che tredici candidati (un direttore e dodici capidivisione) avessero presentato la loro candidatura nell' ambito della procedura di promozione o di trasferimento non può voler dire necessariamente che l' APN disponesse già di un sufficiente ventaglio di scelte.
45 Per quanto concerne la formulazione dell' avviso di assunzione, occorre rilevare che l' APN, benché disponga di un' ampia discrezionalità nella comparazione dei titoli dei candidati, è obbligata ad esercitare tale potere nell' ambito che essa stessa si è tracciata in sede di avviso di posto vacante (v., ad esempio, sentenze Culin/Commissione, citata, punto 19, e Booss e Fischer/Commissione, citata, punto 72). Se, come nel caso di specie, l' APN decide di passare da una procedura di assunzione interna ad una procedura di assunzione aperta a candidature esterne e, parallelamente, decide che i candidati presentatisi nell' ambito della prima sono, d' ufficio, tenuti in considerazione in occasione della seconda, occorre applicare lo stesso principio di corrispondenza in merito ai requisiti indicati, rispettivamente, nell' avviso di posto vacante e nell' avviso di assunzione. Infatti, come già dichiarato dalla Corte, le istituzioni, se potessero modificare le condizioni di partecipazione da una fase all' altra del procedimento, in particolare attenuandole, di fatto sarebbero libere di effettuare assunzioni all' esterno senza dover esaminare le candidature interne (sentenza 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86 e 266/86, 222/87 e 232/87, Van der Stijl e Cullington/Commissione, Racc. pag. 511, punto 52).
46 Tuttavia, nella fattispecie, la differenza rilevata tra i due avvisi consiste nel solo fatto che l' avviso di assunzione non menziona la circostanza che il posto da coprire è quello di direttore presso la direzione A dei lavori consultivi. Poiché i requisiti indicati sono rimasti immutati, il Tribunale ritiene che una simile differenza non è tale da incidere in alcun modo sia sullo svolgimento della procedura di assunzione sia sulla decisione finale di nomina.
47 Al riguardo il Tribunale rileva inoltre che l' avviso di posto vacante fa espresso riferimento alla possibilità di una diversa assegnazione del posto da coprire. Ciò posto, l' omessa menzione nell' avviso di assunzione dell' esatta assegnazione prevista per il nuovo direttore non può in nessun caso essere considerata una modifica dei requisiti dell' avviso di posto vacante.
48 Di conseguenza, anche ammettendone per ipotesi la ricevibilità, tale motivo dev' essere comunque respinto.
Sul motivo fondato sulla violazione dell' obbligo di procedere ad uno scrutinio comparativo delle candidature
Argomenti delle parti
49 Il ricorrente deduce che non si è proceduto a uno scrutinio comparativo dei candidati. A tal proposito contesta il fatto che la lettera del presidente del CES, datata 27 gennaio 1993, per mezzo della quale quest' ultimo informava i membri dell' ufficio di presidenza del CES in merito alla possibilità che essi avevano di consultare gli atti di candidatura e i relativi fascicoli, trasmettendo loro un secondo esemplare della documentazione riservata predisposta per il gruppo di preselezione ad hoc, dimostri, secondo quanto allegato dal CES, l' esistenza di uno scrutinio di tal genere. Facendo richiamo all' interpretazione dell' art. 45 dello Statuto formulata nelle sentenze del Tribunale 30 gennaio 1992, causa T-25/90, Schoenherr/CES (Racc. pag. II-63), e della Corte 9 dicembre 1993, causa C-115/92 P, Parlamento/Volger (Racc. pag. I-6549), il ricorrente chiede al Tribunale di disporre la produzione della suddetta documentazione da parte del CES.
50 Il ricorrente deduce infine che la decisione di adottare la procedura di assunzione di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto è stata presa senza aver proceduto, secondo il disposto dell' art. 45 dello Statuto, al previo scrutinio dei fascicoli personali e dei rapporti informativi dei candidati che avevano già presentato la propria candidatura. Per di più, all' epoca dei fatti non sarebbe nemmeno esistito un rapporto informativo concernente il signor B.
51 Il CES richiama la circostanza che la decisione di nominare il signor B. al posto vacante è stata adottata al termine di una procedura, la cui durata testimonia proprio la cura con la quale il CES ha inteso garantire un attento scrutinio comparativo delle candidature. Il CES, facendo parimenti riferimento alla summenzionata lettera del suo presidente datata 27 gennaio 1993, allega che quest' ultima dimostra che l' intera documentazione ivi menzionata è stata presa in considerazione dall' ufficio di presidenza del CES.
52 Il CES sottolinea inoltre che, pur essendo vero che non esistevano rapporti informativi riguardanti il signor B. nel momento in cui fu deciso di adottare la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto, detta circostanza è irrilevante, dato che l' art. 45 dello Statuto si applica solo nell' ambito della procedura di promozione.
Giudizio del Tribunale
53 Il Tribunale rileva innanzitutto che il ricorrente non ha addotto elementi tali da dimostrare che la decisione di adottare la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto sia stata presa senza un previo scrutinio comparativo delle candidature già presentate, né che la decisione finale recante la nomina del signor B. al posto vacante sia stata adottata in assenza di un esame di tal genere. Dal fascicolo discende, al contrario, che, come dedotto dal CES, l' ufficio di presidenza di quest' ultimo si è trovato in possesso sia di tutti i fascicoli personali dei 20 candidati preselezionati sia del rapporto del gruppo di preselezione ad hoc, contenente i risultati dello scrutinio comparativo effettuato da detto gruppo in merito a tutte le candidature presentate nell' ambito della procedura avviata in forza dell' art. 29, n. 2, dello Statuto.
54 Il Tribunale aggiunge al riguardo che non è opportuno ordinare al CES la produzione dei fascicoli personali di tutti i candidati, essendo tali fascicoli irrilevanti al fine di accertare se uno scrutinio comparativo sia stato realmente compiuto.
55 Infine, dato che è pacifico che la candidatura del signor B. non poteva essere presa in considerazione nell' ambito della procedura di promozione o di trasferimento, occorre rilevare che il fatto che l' ufficio di presidenza del CES non disponesse, all' epoca dei fatti, di un rapporto informativo concernente quest' ultimo non ha potuto incidere in nessun modo sullo svolgimento della procedura di assunzione.
56 Ne consegue che il motivo è infondato.
Sul motivo fondato sullo sviamento di potere o di procedura e sulla violazione degli artt. 7 e 27 dello Statuto
Argomenti delle parti
57 Il presente motivo si suddivide in più parti. Con la prima parte, il ricorrente deduce la violazione da parte del CES degli artt. 7 e 27 dello Statuto, in quanto esso ha destinato il posto vacante a un cittadino di un determinato Stato membro, vale a dire a un cittadino spagnolo. A tal proposito il ricorrente allega che, all' atto della sua entrata in servizio presso il CES, l' ex presidente dello stesso aveva promesso che un posto di direttore di grado A2 sarebbe stato assegnato a un dipendente spagnolo. Il ricorrente prosegue affermando che tale promessa del presidente del CES ha pesato sull' intera procedura di assunzione e che il solo scopo di quest' ultima è stato quello di garantire la nomina di un dipendente spagnolo. Egli sostiene sul punto che, in sede di votazione finale, un dipendente spagnolo ha espressamente dichiarato che "il posto di direttore era destinato a un dipendente spagnolo e che la designazione di un candidato diverso da un dipendente spagnolo era fuori discussione".
58 In sede di replica, il ricorrente aggiunge che il dipendente spagnolo designato dall' ex presidente del CES al posto di direttore era il signor B. Y. V. Tuttavia, il gruppo di preselezione ad hoc non avrebbe tenuto in considerazione la candidatura di quest' ultimo. Ciò malgrado, per mantenere la promessa dell' ex presidente del CES, il gruppo di preselezione ad hoc avrebbe fatto rientrare, tra gli ultimi sei candidati, due dipendenti spagnoli, ad onta del fatto che essi rientrassero nel novero dei dipendenti di grado A3 di più recente assunzione.
59 Il ricorrente cita i nomi di testimoni che potrebbero, a suo dire, confermare quanto da lui affermato e fa inoltre riferimento a vari carteggi, risalenti al 1989 e al 1990, tra il CES e diverse personalità spagnole, i quali dimostrerebbero, a suo parere, l' intervento di alte personalità spagnole miranti all' assegnazione di un posto di grado A2 ad un dipendente della medesima cittadinanza.
60 In base a tali elementi e richiamandosi alle sentenze della Corte 4 marzo 1964, causa 15/63, Lassalle/Parlamento (Racc. pag. 57), e 30 giugno 1983, causa 85/82, Schloh/Consiglio (Racc. pag. 2105), il ricorrente lamenta un abuso di potere da parte del CES.
61 Con la seconda parte del motivo il ricorrente deduce che il gruppo di preselezione ad hoc ha esercitato funzioni ed ha adottato decisioni che, ai sensi dell' art. 57 del regolamento interno del CES, spettavano al Consiglio. Egli nega inoltre che l' ufficio di presidenza dello stesso Comitato abbia vigilato sulla decisione da adottare per l' intera durata della procedura di nomina.
62 Con la terza parte del motivo il ricorrente deduce che la nomina del signor B. al posto vacante non è assolutamente giustificata e che l' ufficio di presidenza del CES non ha posto a confronto la competenza e l' esperienza del signor Kotzonis con quelle del signor B. Il ricorrente ritiene che egli fosse in possesso sia dei requisiti indicati nell' avviso di posto vacante e nell' avviso di assunzione sia di qualifiche di livello indiscutibilmente superiore a quelle del signor B. Il ricorrente sottolinea in merito che il signor B. ha quasi otto anni meno di lui e che in precedenza era un diplomatico. Egli deduce per di più che il signor B. non era in possesso di una conoscenza approfondita dei problemi economici, requisito espressamente indicato sia nell' avviso di posto vacante sia nell' avviso di assunzione.
63 Il ricorrente nega infine che il CES avesse il diritto di prendere in considerazione l' eventualità di una diversa assegnazione del posto in base ad una riorganizzazione dei servizi dello stesso Comitato, poiché la suddetta possibilità non era menzionata nella versione spagnola dell' avviso di assunzione. Il ricorrente nega del resto che ci sia stata una riorganizzazione dei servizi del CES.
64 Con la quarta parte il ricorrente deduce che la decisione dell' ufficio di presidenza del CES di proporre al Consiglio la nomina del signor B. al controverso posto di direttore è stata adottata senza che i membri del detto ufficio abbiano tenuto in considerazione i compiti che sarebbero stati affidati al nuovo direttore.
65 Con la quinta parte del motivo il ricorrente deduce infine che il tutto è stato una "montatura" finalizzata alla nomina di un dipendente spagnolo, senza far ricorso a criteri precisi e trasparenti, il che è dimostrato, secondo il suo parere, dal fatto che il Consiglio ha prima promosso il signor B. al posto di direttore di cui trattasi e, successivamente, ha sostituito tale decisione con un' asserita nomina.
66 Per quanto concerne la prima parte del motivo, il CES deduce che la tesi del ricorrente, secondo la quale la nomina del signor B. è il risultato di uno sviamento di potere, si fonda su mere illazioni del ricorrente. Per quanto concerne, in particolare, il carteggio fra il CES e varie personalità spagnole, esso nega che ciò possa essere considerato indizio di uno sviamento di tal genere.
67 Secondo il CES, le deduzioni del ricorrente risultano per di più confutate dal fatto che il signor B. Y. V. non è stato ricompreso dal gruppo di preselezione ad hoc tra i sei candidati giudicati in possesso delle qualifiche migliori, malgrado il ricorrente sostenga che l' ex presidente del CES aveva deciso di sceglierlo.
68 Il CES ricorda infine che dalla giurisprudenza della Corte discende comunque che, in presenza di uno scrutinio comparativo dal quale risulti che i titoli dei candidati sono decisamente equivalenti, l' APN può fare della cittadinanza il criterio preferenziale. Esso afferma che a ciò si aggiunge il fatto che, per i dipendenti di grado A1 e A2, l' APN ha una libertà di scelta maggiore che per i dipendenti di grado inferiore.
69 Quanto alla seconda parte del motivo, il CES afferma che il suddetto gruppo si è limitato a preparare le deliberazioni dell' ufficio di presidenza del CES e nega pertanto che gli siano stati conferiti poteri spettanti al Consiglio.
70 Per quanto concerne la terza parte del motivo, il CES deduce che la decisione di nominare il signor B. è stata adottata in base ad uno scrutinio comparativo delle diverse candidature e che le competenze e l' esperienza di tutti i candidati sono state prese in considerazione dall' ufficio di presidenza del CES.
71 Riguardo alla quarta parte del motivo, il CES sottolinea che la decisione concernente la copertura del posto di direttore è stata rinviata alla riunione dell' ufficio di presidenza del CES del 23 febbraio 1993 proprio per tener conto delle esigenze del nuovo piano organizzativo.
72 Infine, relativamente alla quinta parte del motivo, il CES deduce che il Consiglio, con decisione 30 giugno 1993, ha semplicemente proceduto alla rettifica di un errore contenuto nella decisione 10 maggio 1993.
Giudizio del Tribunale
73 Occorre preliminarmente ricordare, da un lato, che la nozione di sviamento di potere ha un preciso significato che fa riferimento al fatto che un' autorità amministrativa abbia fatto uso dei suoi poteri per un fine diverso da quello per il quale le sono stati conferiti e, dall' altro, che, secondo una giurisprudenza costante, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata allo scopo di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (sentenza del Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-80/92, Turner/Commissione, Racc. pag. II-1465, punto 70).
74 Ebbene, nel caso di specie, sono irrilevanti gli indizi dedotti dal ricorrente a sostegno della sua tesi, secondo la quale la nomina del signor B. è il risultato di uno sviamento di potere.
75 In primo luogo, infatti, anche ammettendo per ipotesi che l' ex presidente del CES avesse promesso al signor B. Y. V., entro un breve lasso di tempo, un posto di grado A2 in quanto dipendente spagnolo, una promessa del genere non avrebbe potuto vincolare i membri dell' ufficio di presidenza del CES. Per di più il Tribunale rileva che il signor B. Y. V. non è stato nemmeno inserito fra i sei candidati giudicati dal gruppo di preselezione ad hoc come i più qualificati, il che dimostra che un' eventuale promessa da parte dell' ex presidente del CES non ha comunque influenzato lo svolgimento della procedura di assunzione.
76 In secondo luogo, il carteggio cui fa richiamo il ricorrente non contiene elementi tali da far apparire viziata da sviamento di potere la decisione recante la nomina del signor B. Si tratta per di più di un carteggio anteriore all' avvio della procedura di cui trattasi.
77 In terzo luogo, dall' esame degli atti non risultano elementi che consentano di affermare che il gruppo di preselezione ad hoc abbia, come dedotto dal ricorrente, esercitato funzioni spettanti al Consiglio, ai sensi dell' art. 57 del regolamento interno del CES. Come la Corte ha infatti già dichiarato, tale norma va interpretata nel senso che al CES non è precluso proseguire una procedura di nomina col consenso tacito del Consiglio e della Commissione, i quali hanno del resto partecipato all' atto conclusivo della procedura (sentenza 20 giugno 1987, causa 307/85, Gavanas/CES, Racc. pag. 2435, punti 17-20). Il Tribunale rileva inoltre che risulta dagli atti che il gruppo di preselezione ad hoc ha avuto il solo compito di assistere l' ufficio di presidenza del CES nella fase preparatoria della decisione finale. Ebbene, secondo una consolidata giurisprudenza, l' APN può far intervenire, nella fase preparatoria delle sue decisioni, un organo consultivo di cui può liberamente stabilire la composizione e i compiti (v., in ultimo, sentenza del Tribunale 25 febbraio 1992, causa T-11/91, Schloh/Consiglio, Racc. pag. II-203, punto 47).
78 In quarto luogo, il ricorrente ha dedotto che l' ufficio di presidenza del CES non ha tenuto in considerazione i compiti che sarebbero stati affidati al nuovo direttore, mentre dal processo verbale della riunione dell' ufficio di presidenza del CES del 26 gennaio 1993 risulta espressamente che la decisione finale del suddetto ufficio è stata rinviata a data successiva proprio per tener conto dei compiti che il nuovo direttore avrebbe dovuto svolgere in seguito alla riorganizzazione degli uffici del CES. Tale allegazione è pertanto parimenti infondata. Al riguardo, il Tribunale rileva del resto che dai piani organizzativi degli uffici del CES del gennaio 1992 e del giugno 1993 discende che tale riorganizzazione è stata realmente effettuata, così come dedotto dal convenuto. Inoltre, in merito al fatto che l' eventualità di una diversa assegnazione in base alla riorganizzazione dei servizi non sia stata menzionata nella versione spagnola dell' avviso di assunzione, basti rilevare che il ricorrente non prova quale interesse egli avrebbe a lamentare detta omissione. Per quanto concerne infatti il ricorrente, che è di cittadinanza ellenica e che aveva presentato la propria candidatura in base al precedente avviso di posto vacante, non si tratta di una censura che lo riguardi personalmente e della quale egli possa validamente avvalersi (v., nello stesso senso, sentenze della Corte 30 giugno 1983, Schloh/Consiglio, citata, punto 14, e del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-3/92, Latham/Commissione, Racc. PI pag. II-83, punto 53).
79 In quinto luogo, infine, il Tribunale rileva che non c' è niente che autorizzi a porre in dubbio che la decisione del Consiglio 30 giugno 1993, che modifica la precedente decisione 10 maggio 1993 e che reca la nomina, invece della promozione, del signor B. a direttore di grado A2, abbia avuto l' unico fine di procedere alla rettifica di un errore materiale, come allegato dal CES.
80 Giunti a questo punto, è compito del Tribunale valutare gli argomenti del ricorrente in merito alle qualifiche richieste nell' avviso di assunzione.
81 A tal proposito, in considerazione del fatto che il posto da coprire era di grado A2, il Tribunale ricorda che, in base ad una giurisprudenza consolidata, l' APN dispone, nel raffrontare i meriti dei candidati ad un posto del genere, che implica ingenti responsabilità, e nel valutare l' interesse del servizio, di un ampio potere discrezionale. Il sindacato del Tribunale deve perciò limitarsi ad accertare se, visti gli elementi sui quali si è fondata l' amministrazione per prendere la sua decisione, quest' ultima non abbia ecceduto limiti ragionevoli, nel corso della procedura non abbia commesso irregolarità e non si sia avvalsa delle sue facoltà in modo palesemente erroneo o per fini diversi da quelli per i quali dette facoltà le sono state conferite (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-20/89, Moritz/Commissione, Racc. pag. II-769, punto 29).
82 Il Tribunale ricorda inoltre che l' APN, in sede di confronto dei meriti dei candidati, deve basarsi su una valutazione complessiva delle qualifiche di ogni candidato in possesso delle qualifiche richieste in rapporto a quelle auspicabili per il posto da coprire. Il Tribunale sottolinea al riguardo che l' ufficio di presidenza del CES aveva il diritto di prendere in considerazione le implicazioni che avrebbe potuto avere la riorganizzazione degli uffici del CES sui compiti che il nuovo direttore avrebbe dovuto svolgere, e ciò a maggior ragione in quanto l' eventualità di una tale riorganizzazione era stata menzionata sia nell' avviso di posto vacante sia nell' avviso di assunzione.
83 Alla luce di tali principi, il Tribunale ritiene che dall' esame degli atti non risultino elementi che consentano di concludere che la valutazione dei meriti dei candidati sia stata viziata da errori di fatto o di diritto.
84 Il Tribunale rileva infatti che, in merito alla questione del possesso, da parte del signor B., di una "conoscenza approfondita dei problemi economici", dalla documentazione prodotta dal CES in risposta a un quesito posto dal Tribunale risulta che la valutazione dell' ufficio di presidenza del CES, secondo la quale il signor B. aveva acquisito, nel corso dei suoi studi e della sua esperienza professionale, le conoscenze richieste, non può ritenersi viziata da errori di diritto o di fatto.
85 Alla luce di tutte le circostanze e delle considerazioni appena illustrate, il Tribunale prende atto che il ricorrente non ha fornito a questo giudice nessun indizio obiettivo e rilevante di uno sviamento di potere da parte del convenuto. Il Tribunale giudica pertanto che non occorre ascoltare i testimoni indicati dal ricorrente.
86 Il Tribunale sottolinea al riguardo che, come dedotto dal CES, secondo una giurisprudenza costante l' APN può valersi della cittadinanza come criterio preferenziale onde conservare o ristabilire l' equilibrio geografico, purché da uno scrutinio comparativo delle candidature risulti che i titoli di due o più candidati sono notevolmente equivalenti (v., in particolare, sentenza della Corte 30 giugno 1983, Schloh/Consiglio, citata, punto 26). In forza di tale ulteriore motivo il Tribunale ritiene che sarebbe comunque inutile ascoltare i testimoni indicati dal ricorrente.
87 Tale motivo dev' essere pertanto respinto.
Sul motivo fondato sulla violazione dell' art. 45, n. 2, dello Statuto
Argomenti delle parti
88 Il ricorrente deduce la violazione dell' art. 45, n. 2, dello Statuto, poiché da tale articolo risulta che il signor B. sarebbe potuto passare dal quadro linguistico alla categoria A solo mediante un concorso, il quale nella fattispecie non si è svolto. Egli aggiunge che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 21 dicembre 1992, n. 3947, che modifica lo Statuto dei dipendenti delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità (GU L 404, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3947/92"), contiene indubbiamente alcune norme le quali consentono di derogare all' art. 45, n. 2, dello Statuto, ma che all' epoca dei fatti nessun provvedimento d' attuazione era stato ancora adottato dal CES.
89 Per quanto concerne l' affermazione del CES, secondo la quale l' art. 45, n. 2, dello Statuto non è applicabile nell' ambito della procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto, il ricorrente deduce che le norme generali riguardanti la carriera dei dipendenti, tra le quali rientra l' art. 45, n. 2, dello Statuto, devono essere rispettate anche nell' ambito di una procedura del genere.
90 Secondo il CES, l' art. 45, n. 2, dello Statuto è inapplicabile nell' ambito di una procedura di assunzione ai sensi dell' art. 29, n. 2, dello Statuto. Detta procedura avrebbe infatti lo scopo di ampliare al massimo le possibilità di scelta dell' APN. Dato che alla procedura adottata erano stati ammessi candidati esterni ad essa dovevano a maggior ragione essere ammessi i candidati interni appartenenti a un quadro diverso.
Giudizio del Tribunale
91 Il Tribunale ricorda preliminarmente che, in forza dell' art. 45, n. 2, dello Statuto, "il passaggio di un dipendente da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso". A tal proposito il Tribunale sottolinea che i nn. 3 e 4 del suddetto articolo, aggiunti in forza del regolamento n. 3947/92, i quali concedono la possibilità di derogare alle disposizioni del n. 2, sono pacificamente inapplicabili al caso di specie.
92 Per quanto concerne l' interpretazione dell' art. 45, n. 2, dello Statuto, nella sentenza 5 dicembre 1974, causa 176/73, Van Belle/Consiglio (Racc. pag. 1361), la Corte ha dichiarato che la suddetta disposizione costituisce una norma fondamentale che corrisponde allo scaglionamento del rapporto d' impiego comunitario in diverse categorie, che richiedono qualifiche distinte, e che l' art. 29, n. 2, dello Statuto, dato il suo carattere derogatorio, va interpretato in senso stretto e non può avere la prevalenza nei confronti della norma contenuta, in modo generico e assoluto, nell' art. 45, n. 2. Occorre ricordare che tale causa verteva sulla nomina di un dipendente, inquadrato precedentemente nel grado B1, a un posto A6. Secondo l' istituzione convenuta, a tale nomina si era giunti al termine di una procedura basata sull' art. 29, n. 2, dello Statuto, la quale poteva essere adottata in via eccezionale per posti vacanti implicanti una particolare specializzazione. La Corte ha annullato la nomina, motivando che, ai sensi dell' art. 45, n. 2, dello Statuto, il passaggio ad una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso. Il Tribunale ritiene che occorre tuttavia rimeditare tale giurisprudenza.
93 A tal proposito il Tribunale sottolinea in primo luogo che le procedure ordinarie a disposizione delle istituzioni comunitarie per coprire i posti vacanti sono, ai sensi dell' art. 29, n. 1, dello Statuto, la promozione, il trasferimento, l' organizzazione di concorsi interni nell' ambito dell' istituzione e, infine, il trasferimento di dipendenti di altre istituzioni delle Comunità. Dal suddetto numero discende parimenti che solo dopo aver esaminato, in ciascuna ipotesi, se le possibilità summenzionate siano in grado di portare alla nomina di una persona in possesso delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità l' APN può adottare la procedura del concorso per titoli, per esami o per titoli ed esami. In base a ciò, il Tribunale conclude che l' art. 45, n. 2, dello Statuto, disponendo che il passaggio da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a un' altra categoria può avvenire soltanto mediante concorso, esclude che un tale passaggio possa avvenire mediante le altre possibilità di copertura di un posto vacante, menzionate nell' art. 29, n. 1, dello Statuto.
94 In secondo luogo, il Tribunale sottolinea che, in forza dell' art. 29, n. 2, dello Statuto, "per l' assunzione dei dipendenti di grado A1 e A2 (...), l' autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso". Ne discende che la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto può eventualmente sostituire quella del concorso. Nondimeno, conformemente al principio di buona amministrazione, prima di adottare la procedura di cui all' art. 29, n. 2, le istituzioni devono di volta in volta valutare se le procedure di assunzione menzionate nel n. 1 del suddetto articolo possano portare alla nomina di una persona in possesso delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità.
95 In terzo luogo, il Tribunale sottolinea che dall' art. 28, lett. d), dello Statuto discende che l' APN può ammettere alla procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto anche candidati non facenti parte delle istituzioni comunitarie, i quali non abbiano superato un concorso. Il Tribunale ritiene sulla base di ciò che l' art. 29, n. 2, ha lo scopo di consentire all' APN, in caso ce ne sia bisogno, di disporre del numero più alto possibile di candidature da tenere in considerazione per l' assunzione di dipendenti di grado A1 e A2 o, in casi eccezionali, per la copertura di posti che richiedano qualifiche speciali.
96 Questo giudice sottolinea infine che sia la Corte sia il Tribunale hanno dichiarato, in occasione di alcune pronunce più recenti, che il passaggio da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a un' altra categoria può avvenire soltanto mediante concorso (sentenze della Corte 21 ottobre 1986, cause riunite 269/84 e 292/84, Fabbro e a./Commissione, Racc. pag. 2983, e 9 luglio 1987, causa 279/85, Misset/Consiglio, Racc. pag. 3187, e sentenza del Tribunale 9 ottobre 1992, causa T-50/91, De Persio/Commissione, Racc. pag. II-2365). Questa giurisprudenza non si è pronunciata tuttavia sulla questione se il passaggio da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a un' altra categoria possa avvenire in base ad una procedura fondata sull' art. 29, n. 2, dello Statuto.
97 Alla luce di quanto illustrato, il Tribunale ritiene che l' art. 29, n. 2, dello Statuto ha carattere certamente eccezionale e pertanto, come già dichiarato dalla Corte nella sentenza Van Belle/Commissione, citata, deve essere interpretato restrittivamente. Il Tribunale tuttavia ritiene che tale interpretazione restrittiva va operata solo in merito alle condizioni che devono essere rispettate affinché l' APN possa far ricorso alla procedura disciplinata da detta disposizione. Al contrario, una volta soddisfatte tali condizioni, qualsiasi limitazione delle candidature che possano essere prese in considerazione nell' ambito di questa procedura ne pregiudicherebbe lo scopo, quale prima definito.
98 Il Tribunale pertanto ritiene che l' art. 29, nella sua integralità, va interpretato nel senso che la procedura eccezionale di cui al n. 2 dello stesso sostituisce, sotto tutti gli aspetti, quella del concorso e che l' avvio di tale procedura non può in nessun caso impedire all' APN di prendere in considerazione candidati che avrebbero potuto eventualmente partecipare alla procedura di concorso. Ne discende che l' art. 45, n. 2, dello Statuto, consentendo il passaggio da un quadro a un altro o da una categoria a un' altra mediante concorso, va interpretato nel senso che tale passaggio è anche possibile quando l' APN ha deciso, nel rispetto delle forme prescritte, di avviare, al posto della procedura di concorso, la procedura alternativa di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto.
99 Il Tribunale per di più rileva che un' interpretazione secondo la quale l' art. 45, n. 2, dello Statuto porterebbe alla conseguenza che il passaggio da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a un' altra categoria sarebbe vietato persino nell' ambito della procedura ai sensi dell' art. 29, n. 2, dello Statuto potrebbe sfavorire i dipendenti delle istituzioni rispetto ai candidati provenienti dall' esterno. Ebbene, un trattamento sfavorevole di tal genere violerebbe gli stessi principi sui quali si fonda l' art. 29 dello Statuto, il n. 1 del quale riconosce, in linea generale, la prevalenza dei candidati già in possesso della qualifica di dipendenti. Il Tribunale ritiene pertanto che una simile interpretazione non può essere accolta.
100 Da quanto esposto discende che questo motivo dev' essere parimenti respinto.
Sul motivo fondato sulla violazione dell' art. 25 dello Statuto
Argomenti delle parti
101 Secondo il ricorrente, l' art. 25 dello Statuto è stato violato in quanto la lettera del segretario generale del CES datata 1 marzo 1993, recante il rigetto della sua candidatura, è priva di motivazione.
102 Il CES deduce che l' unica decisione ufficiale è stata quella di nomina del signor B. al posto vacante. Il CES nega pertanto che l' art. 25 dello Statuto sia stato violato per omessa motivazione della lettera con la quale si comunicava il rigetto della candidatura del ricorrente. Il CES allega inoltre che l' art. 25 dello Statuto è applicabile solo alle decisioni lesive dei diritti dei dipendenti e che il diritto di essere nominato a conclusione di una procedura di assunzione fondata sull' art. 29, n. 2, dello Statuto non rientra nel novero dei detti diritti.
103 Facendo infine richiamo alle sentenze della Corte 6 luglio 1993, causa C-242/90 P, Commissione/Albani e a. (Racc. pag. I-3839), e del Tribunale Coussios/Commissione, citata, il CES deduce che l' annullamento della decisione di nomina del signor B. al posto di direttore di cui trattasi costituirebbe in ogni caso una sanzione eccessiva a fronte dell' illecito commesso.
Giudizio del Tribunale
104 Il Tribunale innanzi tutto rileva che la lettera del segretario generale del CES datata 1 marzo 1993, mediante la quale il ricorrente è stato informato del rigetto della sua candidatura, non contiene nessuna motivazione in merito a tale giudizio. Il Tribunale rileva inoltre che il ricorrente non ha ricevuto nessuna decisione motivata di rigetto della sua candidatura prima della presentazione del ricorso innanzi al Tribunale; ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, l' omessa risposta al suo reclamo ha valore di decisione implicita di rigetto.
105 Ebbene, secondo una giurisprudenza ben consolidata, non esiste un obbligo per l' APN di motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi, mentre esiste al contrario quello di motivare la sua decisione recante rigetto di un reclamo inoltrato in forza dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, da parte di un candidato non promosso, in quanto si presume che la motivazione di tale decisione di rigetto coincida con la motivazione della decisione contro cui è diretto il reclamo (v., ad esempio, sentenza Coussios/Commissione, citata, punto 69). Detta giurisprudenza si applica parimenti nell' ipotesi di una decisione di nomina adottata a conclusione di una procedura basata sull' art. 29, n. 2, dello Statuto (v., nello stesso senso, sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, cause riunite T-160/89 e T-161/89, Kalavros/Corte di giustizia, Racc. pag. II-871). Per di più, come il Tribunale ha già dichiarato nella sentenza Coussios/Commissione, citata, il totale difetto di motivazione di una decisione di nomina non può essere sanato da eventuali spiegazioni fornite dall' APN dopo la presentazione di un ricorso, giacché in tale fase siffatte spiegazioni non assolverebbero più la loro funzione, cioè fornire all' interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza del rigetto della sua candidatura e l' opportunità di proporre un ricorso al Tribunale e, dall' altro, consentire a quest' ultimo di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.
106 Il motivo fondato sul difetto di motivazione del rigetto della candidatura del ricorrente è pertanto fondato.
107 Occorre tuttavia valutare quali siano le conseguenze da trarre nella fattispecie dalla violazione dell' obbligo di motivazione del rigetto della candidatura del ricorrente. Al riguardo, da una giurisprudenza consolidata discende che occorre prendere in considerazione non solo gli interessi dei ricorrenti, vittime di un illecito, ma anche quelli dei terzi il cui legittimo affidamento potrebbe risultare pregiudicato dall' accoglimento di una domanda di annullamento (v., in ultimo, sentenza Coussios/Commissione, citata). E' per questa ragione che il Tribunale, nel corso dell' udienza, ha chiesto alle parti se, nel caso in cui esso fosse giunto alla conclusione di accogliere soltanto il motivo fondato sul difetto di motivazione, esse non potessero raggiungere un accordo in merito alla sanzione da applicare per l' illecito commesso.
108 Poiché le parti non hanno raggiunto un accordo in merito a tale sanzione, il Tribunale ricorda che, in considerazione degli ampi poteri che ad esso spettano nel merito nell' ambito delle controversie di carattere pecuniario, anche in mancanza di rituali conclusioni a tal fine esso può condannare l' istituzione convenuta al risarcimento del danno morale derivato da un illecito che essa abbia commesso (v., in particolare, sentenza della Corte 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthuer/Commissione, Racc. pag. 1743, punto 14). Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che l' annullamento, per difetto di motivazione, della decisione recante il rigetto della candidatura del ricorrente e, di conseguenza, della decisione recante la nomina del signor B. a direttore presso il segretariato generale del CES costituirebbe una sanzione sproporzionata per l' irregolarità commessa, tale da ledere in maniera eccessiva i diritti di quest' ultimo, e che la condanna al versamento di un indennizzo costituisce la forma di risarcimento che meglio risponde agli interessi del ricorrente e, al tempo stesso, alle esigenze del servizio.
109 In sede di valutazione del danno sofferto, occorre tener presente che il ricorrente è stato costretto a promuovere un giudizio per conoscere la motivazione della decisione recante il rigetto della sua candidatura. Ciò posto, il Tribunale ritiene "ex aequo et bono" che il riconoscimento del diritto a un indennizzo di importo pari a 2 000 ECU costituisca un adeguato risarcimento per il ricorrente (v. parimenti sentenza Coussios/Commissione, citata, punto 108).
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
110 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. Poiché il ricorrente, pur essendo rimasto soccombente, è stato obbligato a proporre il presente ricorso per ottenere una motivazione della decisione recante il rigetto della sua candidatura, il Tribunale ritiene che occorre condannare il CES, che è rimasto soccombente in un suo motivo, a sostenere, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Comitato economico e sociale è condannato a versare al ricorrente una somma di 2 000 ECU a titolo di risarcimento danni per l' illecito da esso commesso.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) Sono a carico del Comitato economico e sociale le spese da esso sostenute e la metà delle spese del ricorrente. Resta a carico del ricorrente l' altra metà delle sue spese.
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