Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura ° Spese ° Liquidazione ° Spese ripetibili ° Nozione ° Aspetti da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]
Massima
In mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, spetta al giudice comunitario, in sede di liquidazione delle spese, valutare liberamente, a norma dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, i termini della causa, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l' aspetto del diritto comunitario nonché del grado di difficoltà della stessa, dell' entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti od ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti, senza prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati o eventuali accordi conclusi tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti.
Poiché il Tribunale, nel fissare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della pronunzia, non v' è motivo di statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione alla procedura di liquidazione delle spese.
Parti
Nella causa T-2/93, (92),
Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France, società di diritto francese, con sede in Parigi, con l' avv. Eduard Marissens, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco Enrique González Díaz, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor John D. Colahan, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dal signor Christopher Vajda, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
TAT SA, società di diritto francese, con sede in Tours (Francia), con l' avv. Antoine Winckler, del foro di Parigi, e con il signor Romano Subiotto, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich,
e
British Airways plc, società di diritto inglese, con sede in Hounslow (Regno Unito), con i signori William Allan e James E. Flynn, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,
intervenienti,
avente ad oggetto un' istanza di liquidazione delle spese che la ricorrente deve rimborsare all' interveniente TAT SA a seguito della sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-2/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II-323,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Procedimento
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 1993, la Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France (in prosieguo: la "Air France") ha proposto, a norma dell' art. 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 1992 (IV/M.259 ° British Airways/TAT, in prosieguo: la "decisione"), relativa ad un procedimento in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rettificata pubblicata nella GU 1990, L 257, pag. 13, in prosieguo: il "regolamento"). L' operazione di concentrazione esaminata in tal sede riguardava l' acquisizione, da parte della British Airways, del 49,9% del capitale della compagnia TAT European Airlines, mentre la quota rimanente del 50,1% restava di proprietà della TAT SA (in prosieguo: la "TAT").
2 Con ordinanza 15 luglio 1993, il Tribunale ha ammesso il Regno Unito nonché la British Airways e la TAT ad intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.
3 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
4 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza del 23 febbraio 1994.
5 Con sentenza 19 maggio 1994, il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato la Air France a sopportare le proprie spese nonché quelle, tra l' altro, dell' interveniente TAT.
6 Con lettera del 1 giugno 1994 indirizzata alla Air France, lo studio legale dal quale la TAT era rappresentata ha chiesto alla ricorrente il rimborso di un importo complessivo di 328 000 franchi francesi (FF). Tale ammontare è costituito da esborsi (comunicazioni telefoniche, telecopie, produzione di documenti, fotocopie, bolli, spese di elezione di domicilio e spese di viaggio) per un importo complessivo di 19 908 FF e da onorari per un importo di 308 092 FF.
7 Stando così le cose, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 luglio 1994, la Air France ha proposto un' istanza di liquidazione delle spese, chiedendo al Tribunale di fissare le spese ripetibili da parte della TAT in un importo di 65 600 FF.
8 Il 5 settembre 1994 la TAT ha depositato le proprie osservazioni in merito all' istanza di liquidazione delle spese. Le altre parti in causa non hanno depositato osservazioni.
Nel merito
9 A sostegno della sua istanza di liquidazione delle spese, la Air France deduce i seguenti argomenti:
° per quanto concerne la questione della ricevibilità del ricorso, la TAT si sarebbe limitata, nella sua memoria di intervento, a richiamare una giurisprudenza americana di cui avrebbe semplicemente riprodotto il contenuto;
° per quanto concerne il merito, la TAT si sarebbe limitata a riprendere la tesi della Commissione;
° in sede dibattimentale, la TAT avrebbe pronunciato osservazioni di natura meramente politica ed estranee al dibattito, in quanto limitate a questioni di aiuti statali;
° ciò posto, non sarebbe stato necessario che la TAT fosse rappresentata da due avvocati.
10 La Air France sostiene inoltre che l' importo degli esborsi parrebbe parimenti sorprendente in relazione alle necessità oggettive dell' intervento della TAT.
11 Per parte sua, replicando agli argomenti della Air France, la TAT presenta un' illustrazione sintetica del contenuto della sua memoria di intervento nonché delle osservazioni presentate in occasione della fase orale. La TAT contesta quanto allegato dalla Air France in merito all' irrilevanza di queste ultime. Secondo il suo parere, l' istanza di liquidazione della Air France sarebbe solo una prova ulteriore della volontà persistente di quest' ultima di opporsi alle conseguenze del diritto applicabile e delle decisioni dei giudici europei.
12 In merito al contenuto della sua memoria di intervento, la TAT sottolinea inoltre che la questione della ricevibilità dei ricorsi proposti da terzi concorrenti contro decisioni della Commissione in materia di concentrazioni di imprese era nuova, il che avrebbe giustificato un' analisi del diritto americano su tale punto.
13 Per quanto riguarda l' entità del lavoro, la TAT afferma che la causa ha richiesto ricerche approfondite di dottrina giuridica ed economica, un' analisi di tutti gli elementi del fascicolo e un costante coordinamento nonché numerose riunioni con la Commissione e con la British Airways. Stando così le cose, la TAT si sarebbe giustamente fatta rappresentare sia da un associato presso uno studio legale sia, per una tariffa meno elevata, da un collaboratore di quest' ultimo, per far sì che il lavoro fosse effettuato in modo più efficace. Inoltre, il numero totale di ore fatturate dallo studio legale per la predisposizione della memoria di intervento e la rappresentanza della TAT in udienza sarebbe di circa 168 ore.
14 La TAT deduce poi che gli interessi economici che la controversia rappresentava per essa giustificano onorari elevati. La TAT fa rinvio in merito alle tariffe tedesche che determinano gli onorari degli avvocati, la cui applicazione avrebbe portato ad onorari molto superiori a quelli richiesti dai legali della TAT.
15 La TAT ricorda infine che gli esborsi fatturati rappresentano le spese sostenute nell' ambito dell' intervento. In conclusione, essa chiede pertanto al Tribunale di determinare l' importo delle spese conformemente alle somme indicate nella lettera datata 1 giugno 1994 indirizzata alla Air France dallo studio legale che ha rappresentato la TAT.
16 Il Tribunale preliminarmente ricorda che, per giurisprudenza consolidata, in mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, esso deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l' aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell' entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti od ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti e che, a tal fine, non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti (ordinanza della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727, e ordinanza del Tribunale 25 febbraio 1992, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia, Racc. pag. II-153, punto 13).
17 Il Tribunale rileva che nella fattispecie la causa ha richiesto l' analisi di questioni sia economiche sia giuridiche, nonché l' esame di fatti complessi. La natura della controversia giustificava pertanto il fatto che la TAT fosse rappresentata sia da un associato di uno studio legale sia da un collaboratore di quest' ultimo. Il Tribunale ritiene inoltre che tali considerazioni valgono anche per quanto concerne la rappresentanza della TAT in occasione del dibattimento.
18 In merito al contenuto della memoria di intervento della TAT, il Tribunale rileva che la TAT non si è limitata, come dedotto dalla Air France, a invocare la giurisprudenza americana in materia, a sostegno della sua tesi mirante a dimostrare l' irricevibilità del ricorso. A tal proposito, il Tribunale del resto ritiene che la breve analisi del diritto americano contenuta nella memoria non può essere considerata inutile, date le circostanze della fattispecie.
19 Inoltre, benché nella sua memoria di intervento abbia soprattutto analizzato la questione della ricevibilità del ricorso, la TAT ha inoltre dedotto osservazioni personali e rilevanti nel merito, diverse da quelle presenti nelle memorie della Commissione.
20 Il Tribunale poi rileva che le allegazioni della Air France relative allo svolgimento della fase orale sono infondate. Infatti, benché sia vero che taluni commenti formulati dalla TAT in tal sede possono essere definiti di natura "politica", detti commenti costituivano solo una parte delle osservazioni presentate da quest' ultima.
21 Il Tribunale giudica infine che non occorre ridurre l' importo delle spese dichiarate dai legali della TAT, quali illustrate nella summenzionata lettera datata 1 giugno 1994, dato che tali spese appaiono ragionevoli alla luce della natura della controversia.
22 Tuttavia, anche se le precise obiezioni sollevate dalla Air France a carico dell' importo delle spese di cui la TAT domanda la ripetizione non possono essere accolte, il Tribunale, come sopra ricordato, deve valutare liberamente la misura in cui gli onorari dovuti da una parte ai propri avvocati possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese.
23 Il Tribunale ritiene al riguardo che sia la natura della controversia, sia gli interessi economici che essa ha costituito per le parti giustificano onorari elevati.
24 In merito all' importanza della controversia sotto l' aspetto comunitario, la difficoltà della causa e l' entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto provocare agli avvocati della TAT, il Tribunale rileva che, come si ricava dal contenuto stesso della memoria di intervento della TAT, quest' ultima si è in gran parte concentrata sulla questione della ricevibilità dei ricorsi intentati da terzi concorrenti contro decisioni della Commissione in materia di concentrazioni d' imprese, questione che ha richiesto ricerche rilevanti da parte dei legali della TAT.
25 Alla luce delle considerazioni svolte, l' importo totale delle spese da rifondere alla TAT da parte della Air France, ivi comprese quelle sostenute dagli avvocati della TAT, va fissato in 220 000 FF.
26 Poiché il Tribunale, nel fissare le spese ripetibili, ha tenuto conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della presente pronunzia, non v' è motivo di statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione all' attuale procedimento accessorio.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
così provvede:
L' importo totale delle spese che la ricorrente deve rifondere all' interveniente TAT SA è fissato in 220 000 FF.
Lussemburgo, 8 marzo 1995.
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