Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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1. Procedimento sommario ° Presupposti di ricevibilità ° Ricevibilità del ricorso principale ° Mancanza di pertinenza ° Limiti
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione totale o parziale, richiesta dagli organismi rappresentativi dei lavoratori, dell' esecuzione di una decisione che autorizza, a determinate condizioni, una concentrazione tra imprese ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Valutazione comparativa dei rispettivi interessi delle parti ° Rischio, che giustifica l' intervento del giudice del procedimento sommario, di porre in essere senza necessità una situazione irreversibile
[Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89]
3. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione totale o parziale dell' esecuzione di una decisione che autorizza, a determinate condizioni, una concentrazione tra imprese ° Insufficienza dei ragguagli forniti al Tribunale ° Parte invitata a trasmettere informazioni ° Sospensione concessa fino alla pronuncia, da parte del giudice del procedimento sommario, alla luce delle informazioni trasmesse, in ordine all' osservanza delle condizioni stabilite nella decisione
(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Parti
Nella causa T-12/93 R,
Comité central d' entreprise de la société anonyme Vittel, organo di rappresentanza del personale ai sensi delle disposizioni del Libro IV del codice del lavoro francese,
e
Comité d' établissement de Pierval, organo di rappresentanza del personale ai sensi della normativa citata,
con sede in Vittel (Francia), con gli avv.ti François Nativi, Hélène Rousseau e Françoise Bienayme-Galaz, del foro di Parigi, assistiti dall' avv. Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 31, Grand-rue,
richiedenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco Enrique González Díaz, membro del servizio giuridico e Géraud de Bergues, esperto nazionale messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell' ambito del regime degli esperti nazionali in distacco, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto la domanda di sopensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 22 luglio 1992, relativa ad una procedura a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 sul controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (IV/M. 190 ° Nestlé/Perrier, GU L 356, pag. 1),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
In fatto
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 3 febbraio 1993, il Comité central d' entreprise de la société anonyme Vittel, il Comité d' établissement de Pierval, e la Fédération générale agroalimentaire CFDT hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 22 luglio 1992, relativa ad una procedura a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 (IV/M.190 ° Nestlé/Perrier, in prosieguo: la "decisione").
2 Con atto separato, registrato il 2 marzo 1993 presso la cancelleria del Tribunale, il Comité central d' entreprise de la société anonyme Vittel e il Comité d' établissement de Pierval (in prosieguo: i "richiedenti") hanno inoltre presentato, a norma degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, un' istanza volta a ottenere, in via principale, la sospensione dell' esecuzione della decisione controversa e, in subordine, la sospensione dell' esecuzione della decisione nella parte in cui essa impone la cessione della Pierval, fino alla decisione sul merito del ricorso.
3 La Commissione ha depositato le proprie osservazioni scritte sulla presente domanda di provvedimenti provvisori il 17 marzo 1993. Le parti sono state sentite il 23 marzo 1993.
4 I fatti principali che hanno dato origine alla controversia sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, quali risultano dalle memorie depositate dalle parti e dalle spiegazioni orali fornite nel corso dell' udienza, possono essere riassunti nei seguenti termini.
5 In data 25 febbraio 1992 la società Nestlé SA (in prosieguo: la "Nestlé") notificava alla Commissione, in conformità all' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 4064/89"), un' offerta pubblica di acquisto delle azioni della società Source Perrier SA (in prosieguo: la "Perrier"). Dopo aver esaminato tale notificazione, la Commissione decideva, in data 25 marzo 1992, ai sensi dell' art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, di avviare il procedimento in quanto l' operazione di concentrazione notificata suscitava seri dubbi in ordine alla sua compatibilità con il mercato comune.
6 Il 22 luglio 1992 la Commissione, alla luce, in particolare, degli impegni assunti nei suoi confronti dalla Nestlé, adottava una decisione nella quale veniva dichiarata la compatibilità dell' operazione di concentrazione con il mercato comune. La decisione stabiliva le condizioni e gli oneri intesi ad assicurare il rispetto, da parte della Nestlé, degli impegni da essa assunti. Una delle condizioni poste dalla decisione prevedeva che la Nestlé dovesse vendere a un concorrente, previa approvazione da parte della Commissione ed entro il termine assegnato dalla decisione medesima, i marchi e le fonti Vichy, Thonon, Pierval, Saint Yorre e alcune altre fonti locali, nonché le capacità di acqua da imbottigliare relative alle suddette fonti.
7 In data 26 gennaio 1993, la Nestlé indicava alla Commissione un acquirente, il gruppo Castel, già presente nel settore delle bevande. Questo acquirente dichiarava il proprio interesse a rilevare tre delle fonti di importanza nazionale che la Nestlé si era impegnata a cedere (Vichy, Thonon, Saint Yorre), nonché alcune altre fonti minori. Avendo la Commissione ritenuto che la suddetta cessione non soddisfaceva la globalità delle condizioni poste dalla decisione, i gruppi Nestlé e Castel stipulavano, il 18 febbraio 1993, un nuovo accordo avente per oggetto, oltre alle fonti già citate, la cessione della fonte Pierval.
8 In data 3 marzo 1993, la Commissione pubblicava un comunicato stampa nel quale informava che la proposta di acquisto avanzata dal gruppo Castel rappresentava un elemento decisivo per il soddisfacimento dell' insieme delle condizioni previste e annunciava la propria intenzione di procedere alla definizione della presente questione non appena fossero stati rimossi gli ostacoli alla cessione effettiva delle fonti, riferendosi in particolare al trasferimento al gruppo Castel dei diritti di sfruttamento della Vichy e della Thonon, detenuti rispettivamente dallo Stato francese e dalla città di Thonon-les-Bains.
In diritto
9 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o i provvedimenti provvisori necessari.
10 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative ai provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato CEE debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Le misure richieste devono presentare carattere provvisorio, nel senso che esse non debbono pregiudicare la decisione sul merito (v., in ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 19 febbraio 1993, cause riunite T-7/93 R e T-9/93 R, Langnese-Iglo e Schoeller/Commissione, Racc. pag. II-131).
Argomenti delle parti
11 Secondo i richiedenti, tutte le condizioni di diritto per l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti ricorrono nel caso di specie.
12 Per quanto riguarda l' urgenza, i richiedenti fanno valere che la cessione dello stabilimento Pierval comporterebbe un danno grave e irreparabile, imminente e certo, direttamente ricollegabile alla decisione controversa. Ad avviso dei richiedenti, la cessione delle attività della Pierval danneggerebbe, in particolare, gli interessi dei dipendenti dello stabilimento suddetto nonché gli interessi dei dipendenti della società Vittel in generale, in quanto tale cessione violerebbe il diritto degli stessi alla conservazione del patrimonio aziendale, per il fatto, soprattutto, che il corrispettivo finanziario della cessione sarebbe, nella fattispecie, irrisorio. I richiedenti sottolineano inoltre che, per effetto della cessione, i dipendenti della Pierval non potrebbero più beneficiare dei notevoli vantaggi sociali a essi riconosciuti sia dal contratto individualmente stipulato, sia dal contratto collettivo applicato all' interno della società Vittel. Secondo i richiedenti, un simile danno sarebbe irreparabile nella misura in cui la cessione, qualora intervenisse, produrrebbe effetti giuridici irreversibili, nonostante l' esistenza di condizioni sospensive o risolutive. Tale danno, aggiungono i richiedenti, deriverebbe direttamente dalla decisione della Commissione che ha imposto, quale condizione per la dichiarazione di compatibilità con il mercato comune dell' operazione di concentrazione tra la Nestlé e la Perrier, la cessione di varie fonti, tra cui la Pierval.
13 Quanto agli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione del provvedimento richiesto, i richiedenti rinviano ai mezzi e agli argomenti esposti nell' atto introduttivo del ricorso principale, nel quale essi contestano sostanzialmente alla Commissione:
° di aver violato il regolamento (CEE) n. 4064/89 applicando l' art. 2, n. 3 ad un mercato caratterizzato da un dominio oligopolistico;
° di aver commesso un errore di diritto basando la sua decisione, anziché sulla necessità di salvaguardare una situazione di concorrenza preesistente, sulla ricerca dei mezzi per garantire lo sviluppo della concorrenza;
° di aver commesso un eccesso di potere;
° di aver commesso un errore di fatto, subordinando la concessione dell' autorizzazione all' operazione di concentrazione notificata a condizioni di impossibile realizzazione, come la cessione di alcuni marchi e alcune fonti, tra cui la Thonon e la Vichy, che non figurano nelle attività né della Perrier né della Nestlé; e infine,
° di aver commesso uno sviamento di potere, riservandosi la facoltà di revocare la sua decisione, e quindi di dichiarare l' incompatibilità con il mercato comune dell' operazione programmata, in base ad una condizione che non è suscettibile di essere realizzata.
14 La Commissione ritiene, da parte sua, che il ricorso principale sia manifestamente irricevibile e che dall' istanza di provvedimenti provvisori non emergano, in ogni caso, circostanze che motivino l' urgenza né, tantomeno, argomenti di fatto o di diritto che giustifichino prima facie l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti.
15 Quanto all' irricevibilità manifesta del ricorso principale, la Commissione fa valere che, nella misura in cui i richiedenti non hanno inteso avvalersi delle garanzie procedurali previste dal regolamento (CEE) n. 4064/89, essi non possono in alcun caso essere considerati come individualmente interessati dalla decisione controversa, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE. Conseguentemente, la presente domanda di provvedimenti provvisori dovrebbe essere dichiarata irricevibile. Ad avviso della Commissione, tale conclusione non è in alcun modo inficiata dall' ordinanza del presidente del Tribunale 15 dicembre 1992 (causa T-96/92 R, CCE Grandes Sources e a./Commissione, Racc. pag. II-2579), secondo la quale la questione volta ad accertare in quale misura i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori di un' impresa che prende parte a un' operazione di concentrazione possano disporre di un' azione a tutela dei propri interessi legittimi richiede un esame approfondito e, di conseguenza, non è possibile, in sede di procedimento sommario, concludere nel senso dell' irricevibilità manifesta del ricorso. Infatti, secondo la Commissione, nessuna delle parti richiedenti nel procedimento in corso soddisfa, contrariamente ai ricorrenti nel procedimento CCE Grandes Sources e a./Commissione, citato, la condizione, quanto meno necessaria, se non essenziale, di aver preso parte alla procedura prevista dal regolamento.
16 Per quanto riguarda l' urgenza, la Commissione ritiene che i richiedenti non abbiano dimostrato l' esistenza di un danno certo e imminente derivante dalla decisione controversa. In particolare, la Commissione rileva che non è stato chiarito in che modo la cessione della Pierval da parte della Nestlé determinerebbe necessariamente un indebolimento della Vittel, posto che la capacità di quest' impresa dev' essere valutata nel contesto del gruppo Nestlé, al quale fa capo già dal 1987. Orbene, quest' ultimo gruppo può solo uscire rafforzato dall' operazione di concentrazione in quanto esso avrebbe, in caso contrario, rinunciato all' acquisizione della Perrier. La Commissione osserva inoltre che, qualora il prezzo della cessione dovesse risultare, secondo quanto sembrano voler affermare i richiedenti, in contrasto con le regole commerciali vigenti in Francia, essi potrebbero adire il giudice nazionale competente.
17 La Commissione reputa, peraltro, che la cessione di una parte del patrimonio di un' azienda non costituisca, di per sé, un danno nei confronti dei dipendenti della medesima, a meno che tale cessione non si risolva nel ledere necessariamente un loro interesse specifico, come avverrebbe in caso di perdita del posto di lavoro, ipotesi che non si verifica nella fattispecie. Quanto all' argomento relativo al danno che subirebbero, in particolare, i dipendenti della Pierval in seguito alla cessione, la Commissione sottolinea che non è affatto certo che la cessione dell' impresa comporti necessariamente la rimessa in discussione dell' accordo collettivo e che, in ogni caso, il detto accordo rimarrà in vigore per la durata di un anno o fino alla stipulazione di un nuovo accordo in sua vece, fermo restando che, qualora non venisse raggiunta un' intesa nell' anno successivo alla cessione dell' impresa, i dipendenti manterranno i benefici individuali acquisiti in applicazione dell' accordo concluso precedentemente alla cessione. La Commissione rileva, inoltre, che gli accordi collettivi avrebbero potuto comunque essere disdetti dalla direzione della Vittel anche nell' ipotesi in cui lo stabilimento Pierval non fosse stato ceduto. Ne consegue, secondo la Commissione, che il recesso da tali accordi non è una conseguenza necessaria della cessione della Pierval e che il danno, nei confronti dei dipendenti di quest' impresa, non è pertanto né certo né imminente.
18 La Commissione, contestando l' esistenza di un nesso di causalità tra il danno asserito e la decisione, fa inoltre valere che, anche nell' ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che i richiedenti abbiano dimostrato le circostanze che giustificano l' urgenza, la valutazione comparativa degli interessi delle parti dovrebbe condurre a un rigetto dell' istanza di provvedimenti provvisori, in quanto tali provvedimenti inciderebbero non solo sui suoi interessi ma anche sugli interessi del gruppo Nestlé nonché su quelli del futuro acquirente della Pierval, i quali non sono parti di questo procedimento.
19 Qanto al "fumus boni juris", la Commissione ritiene che i mezzi di annullamento dedotti dai richiedenti siano irricevibili o, quanto meno, infondati. La resistente fornisce quindi un' analisi dettagliata di ciascuno dei mezzi e degli argomenti dedotti dai ricorrenti e rileva che, nella maggior parte dei casi, tali mezzi e argomenti possono trovare una risposta già nel testo del regolamento (CEE) n. 4064/89 o della decisione stessa. Per quanto riguarda, in particolar modo, il mezzo relativo a un errore di fatto commesso dalla Commissione, in quanto né la fonte Thonon né la fonte Vichy apparterrebbero alla Nestlé, la Commissione contesta l' esistenza di un interesse ad agire dei ricorrenti, in quanto, se la realizzazione delle condizioni poste risultasse effettivamente impossibile, ne conseguirebbe che il progetto di concentrazione notificato sarebbe dichiarato incompatibile, circostanza che renderebbe inutile la vendita della Pierval. La resistente rileva che essa non potrebbe, d' altro canto, essere ritenuta responsabile nell' ipotesi in cui la condizione di cui trattasi fosse irrealizzabile, in quanto la vendita delle fonti suddette è stata proposta dalla Nestlé che non ha mai comunicato che queste fonti non le appartenevano. In ogni caso, prosegue la Commissione, tale condizione non può essere considerata irrealizzabile dato che la Nestlé ha facoltà di rinunciare ai propri diritti di sfruttamento e le autorità competenti per la concessione di tali diritti hanno tutto l' interese a che le fonti Thonon e Vichy siano sfruttate da una nuova impresa, come dimostrano peraltro le trattative in corso tra le dette autorità e il gruppo Castel.
Giudizio del presidente
A ° Sull' irricevibilità manifesta dei ricorsi principali
20 Emerge da una giurisprudenza costante che "(...) se l' eccezione sollevata verte sull' irricevibilità manifesta del ricorso, spetta al giudice del procedimento sommario stabilire se il ricorso presenti, prima facie, degli elementi che consentano di concludere nel senso di una sua probabile ricevibilità" (v., in ultimo, ordinanza CCE Grandes Sources e a./Commissione, citata).
21 A tale riguardo, va ricordato che chi non sia destinatario di una decisione può assumere di essere soggetto interessato ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE unicamente se la decisione lo riguardi a causa di determinate sue qualità particolari o di una situazione di fatto che lo contraddistingua rispetto a chiunque altro e, per questo motivo, lo individui in modo analogo al destinatario (sentenza della Corte 22 ottobre 1986, causa 75/84, Metro/Commissione, Racc. pag. 3021).
22 Come ha rilevato il presidente del Tribunale nella sua ordinanza CCE Grandes Sources e a./Commissione, citata, emerge dalla giurisprudenza della Corte in tema di legittimazione ad agire dei terzi, sia in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, sia per quanto concerne il dumping e le sovvenzioni (v. sentenze della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875; 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fediol/Commissione, Racc. pag. 2913 e 28 gennaio 1986, causa 164/84, Cofaz/Commissione, Racc. pag. 391), che la necessità di tutela degli interessi legittimi può costituire un criterio determinante allorché si tratta di stabilire se una persona fisica o giuridica, che abbia la facoltà di presentare osservazioni nell' ambito di un procedimento amministrativo, possa essere considerata direttamente o individualmente interessata da una decisione, alla stessa stregua del suo destinatario.
23 Nella fattispecie va rilevato che, diversamente da quanto prevedono le corrispondenti disposizioni dei regolamenti che disciplinano le procedure relative all' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, l' art. 18, n. 4, del regolamento (CEE) n. 4064/89 attribuisce espressamente ai rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate il diritto di essere sentiti, allo stesso titolo delle altre persone fisiche o giuridiche.
24 Orbene, se è pur vero che, come è stato rilevato dalla Commissione, i ricorrenti non hanno chiesto di essere sentiti nel corso del procedimento amministrativo, appare tuttavia incontestabile che la cessione di alcune fonti, tra cui la Pierval, è stata presa in considerazione solo in una fase molto avanzata di tale procedimento. E' del resto pacifico che i ricorrenti hanno preso conoscenza del progetto di cessione di cui trattasi unicamente in seguito all' adozione della decisione 22 luglio 1992. Di conseguenza, non si può, in via di principio, rimproverare ai ricorrenti il fatto di non aver chiesto di essere sentiti, dal momento che nulla lasciava supporre, a prima vista, che l' autorizzazione per l' operazione di concentrazione sarebbe stata subordinata all' adempimento di alcune condizioni, tra cui la cessione della Pierval.
25 Stando così le cose, appare evidente che la questione volta ad accertare in quale misura i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori di un' impresa, la cui cessione costituisca una condizione essenziale per l' autorizzazione di un' operazione di concentrazione, possano disporre di un' azione a tutela dei propri interessi legittimi, richiede un esame approfondito.
26 Da quanto precede risulta che il giudice del procedimento sommario non può, in questa fase, riscontrare alcuna irricevibilità manifesta del ricorso diretto all' annullamento della decisione controversa.
B ° Sull' istanza di provvedimenti provvisori
27 E' opportuno ricordare che la presente istanza di provvedimenti provvisori è volta a ottenere, in via principale, la sospensione dell' esecuzione della decisione con la quale la Commissione ha autorizzato l' acquisizione del controllo della Perrier da parte della Nestlé e, in subordine, che il Tribunale ordini la sospensione della decisione, nella parte in cui essa impone la cessione della Pierval, fino alla conclusione del procedimento di merito.
28 In via preliminare, è d' uopo rilevare, per quanto riguarda la domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata, che, come ha dichiarato il presidente del Tribunale nella sua ordinanza CCE Grandes Sources/Commissione, citata, un provvedimento in tal senso comporterebbe, in questo caso, la sospensione, per l' intera durata del contenzioso, dell' autorizzazione concessa dalla Commissione all' operazione di concentrazione notificata e, di conseguenza, dell' esercizio, da parte della Nestlé, dei suoi diritti di voto nell' ambito del gruppo Perrier, il che potrebbe gravemente ostacolare il funzionamento stesso delle imprese del gruppo.
29 Quanto alla domanda volta a ottenere che il Tribunale ordini la sospensione della decisione nella parte in cui essa impone la cessione della Pierval, fino alla conclusione del procedimento di merito, è opportuno sottolinare che, secondo quanto ha dichiarato la stessa Commissione (v. comunicato stampa del 3 marzo 1993, menzionato al precedente punto 8), essa intende procedere alla "definizione della presente questione non appena saranno rimossi gli ostacoli alla cessione effettiva delle fonti, con particolare riferimento al trasferimento al gruppo Castel dei diritti di sfruttamento della Vichy e della Thonon-les-Bains". Risulta da quanto sopra che l' esecuzione delle condizioni alle quali è stata subordinata l' autorizzazione della concentrazione notificata dipende, a questo punto, da una presa di posizione da parte dello Stato francese e della città di Thonon-les-Bains.
30 Dinanzi a simili circostanze di fatto e di diritto, spetta al giudice del procedimento sommario il compito di effettuare una valutazione comparativa non soltanto degli interessi dei ricorrenti, da una parte, e dell' interesse della Commissione al ristabilimento di una situazione di concorenza effettiva, dall' altra, ma anche degli interessi di terzi quali la Nestlé e la Castel, in modo tale da evitare, nel contempo, la creazione di una situazione irreversibile e la sopravvenienza di un danno grave e irreparabile nei confronti di una delle parti in causa o di un terzo, ovvero per l' interesse pubblico (v. ordinanza CCE Grandes Sources/Commissione, citata).
31 A tale riguardo, è opportuno osservare che, indipendentemente dalla questione se la cessione di una parte del patrimonio di un' azienda sia suscettibile di costituire un danno grave e irreparabile per i dipendenti della stessa, tale cessione produce normalmente, secondo quanto ha ammesso la stessa Commissione nel corso dell' udienza, effetti giuridici ed economici irreversibili. Ora, se è senz' altro vero che la mera irreversibilità di una situazione non può implicare, di per sé, l' esistenza di un danno grave e irreparabile nei confronti dei ricorrenti, non vi è dubbio che, nella fattispecie, il giudice del procedimento sommario non può non prendere in considerazione il carattere irreversibile degli effetti che potrebbe produrre la cessione della Pierval, soprattutto perché risulta che la realizzazione dell' insieme delle condizioni alle quali la decisione ha subordinato l' autorizzazione dell' operazione di concentrazione dipende pur sempre dall' assenso di soggetti estranei alla presente controversia, vale a dire lo Stato francese e la città di Thonon-les-Bains. Sembra, infatti, necessario evitare che la condizione relativa alla cessione delle attività della Pierval sia attuata prima che sia stato pienamente accertato che l' insieme delle altre condizioni fissate dalla decisione sono effettivamente realizzabili e, di conseguenza, che la detta cessione può risultare, in seguito, priva di utilità.
32 Tale conclusione non può, in questa fase, essere rimessa in dicussione dall' argomento della Commissione secondo il quale i ricorrenti sarebbero privi di interesse ad agire, in quanto l' eventuale accertamento che le suddette condizioni sono di realizzazione impossibile darebbe luogo a una dichiarazione di incompatiilità dell' operazione di concentrazione, privando così di qualsiasi utilità la vendita della Pierval. Infatti, tale argomento presuppone che la cessione della Pierval non intervenga in alcun caso prima di un accertamento in tale senso. Orbene, nessun elemento della decisione consente di concludere che la cessione di alcune attività, in ogni caso della Pierval, debba intervenire solo quando siano state soddisfatte tutte le condizioni stabilite. Invero, la decisione si limita a dichiarare (punto 136): "Nestlé agrees to sell the assets concerned by (...) Nestlé shall be deemed to have complied with this obligation if, by (...), it has entered into a binding contract for the sale of the divestiture assets to a purchaser approved by the Commission, provided that such sale is completed within a time limit agreed to by the Commission" ["Nestlé acconsente a vendere le attività di cui trattasi entro il (...) Si ritiene che Nestlé abbia assolto quest' obbligo se, entro il (...), avrà concluso un contratto vincolante per la cessione delle attività da dismettere a un acquirente approvato dalla Commissione, a condizione che tale cessione sia portata a termine entro un periodo di tempo concordato con la Commissione"].
33 Stando così le cose, e al fine di evitare il determinarsi di una situazione irreversibile a danno delle parti in causa o dei terzi interessati, appare giustificato ordinare alla Commissione, a titolo di provvedimento provvisorio, di informare il Tribunale, non appena sarà in possesso dei relativi elementi, del ricorrere di tutte le condizioni relative alla cessione delle attività previste nella decisione e, in particolare, del fatto che gli ostacoli al trasferimento dei diritti di sfruttamento della Vichy e della Thonon sono stati rimossi. E' opportuno inoltre, a titolo conservativo, ordinare la sospensione dell' esecuzione della decisione, nella parte in cui la dichiarazione di compatibilità dell' operazione di concentrazione notificata viene subordinata al rispetto della condizione relativa alla cessione della Pierval, fintantoché il giudice del procedimento sommario non sarà in grado di pronunciarsi alla luce delle informazioni che gli verranno trasmesse dalla Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La Commissione informerà il Tribunale, non appena sarà in possesso dei relativi elementi, del ricorrere di tutte le condizioni relative alla cessione delle attività previste nella decisione 22 luglio 1992, relativa a una procedura a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 sul controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (IV/M.190 ° Nestlé/Perrier), e, in particolare, della rimozione degli ostacoli al trasferimento dei diritti di sfruttamento della Vichy e della Thonon.
2) L' esecuzione della predetta decisione, nella parte in cui ordina la cessione della Pierval, è sospesa fintantoché il giudice del procedimento sommario non si pronunci sulla domanda di sospensione dell' esecuzione, alla luce delle informazioni che gli verranno trasmesse dalla Commissione conformemente al punto 1 del dispositivo della presente ordinanza.
Lussemburgo, 2 aprile 1993.
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