Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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1. Procedura ° Intervento ° Procedimento sommario ° Interessati ° Causa principale relativa alla validità di una decisione in applicazione delle norme della concorrenza ° Impresa reclamante
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115]
2. Procedura ° Intervento ° Comunicazione degli atti della procedura agli intervenienti ° Deroga ° Riservatezza
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2]
3. Procedimento sommario ° Presupposti di ricevibilità ° Ricevibilità del ricorso principale ° Ricorso principale che non appare prima facie irricevibile ° Ricevibilità
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
4. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di una decisione in materia di concorrenza ° Presupposti per la concessione ° Danno grave ed irreparabile ° Nozione ° Pericolo futuro, incerto ed aleatorio ° Insussistenza
(Trattato CEE, artt. 85, 86 e 185)
Parti
Nella causa T-24/93 R,
Compagnie Maritime Belge Transport NV, società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Michel Waelbroeck e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, e dall' avv. Aurelio Pappalardo, del foro di Trapani, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Bernd Langeheine e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Grimaldi, società di diritto italiano, con sede in Palermo, e
Cobelfret, società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio),
rappresentate dal signor Mark Clough, barrister of Gray' s Inn, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 23 dicembre 1992, 93/82/CEE, relativa ad un procedimento in forza degli artt. 85 del Trattato CEE (IV/32.448 e IV/32.450: Cewal, Cowac, Ukwal) e 86 del Trattato CEE (IV/32.448 e IV/32.450: Cewal ° GU L 34, pag. 20),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
In fatto
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 marzo 1993, la Compagnie Maritime Belge Transport NV (in prosieguo: la "CMBT") e la Compagnie Maritime Belge NV (in prosieguo: la "CMB") hanno presentato un ricorso ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, tendente all' annullamento della decisione della Commissione 23 dicembre 1992, 93/82/CEE, relativa ad un procedimento in forza degli artt. 85 del Trattato CEE (IV/32.448 e IV/32.450: Cewal, Cowac, Ukwal) e 86 del Trattato CEE (IV/32.448 e IV/32.450: Cewal ° GU L 34, pag. 20).
2 Con separato atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 1993, la CMBT ha presentato inoltre un' istanza ai sensi dell' art. 185 del Trattato CEE, tendente ad ottenere la sospensione dell' esecuzione, da un lato, degli artt. 6 e 7 della decisione controversa che infliggeva un' ammenda alla CMB, fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale e, dall' altro, dell' art. 3 della decisione in quanto obbliga la conferenza Cewal (Associated Central West Africa Lines) e i suoi membri a porre fine all' accordo di cooperazione con l' Office zaïrois de gestion du fret maritime (in prosieguo: l' "Ogefrem").
3 La Commissione ha depositato in data 26 aprile 1993 le sue osservazioni scritte sulla presente istanza.
4 Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 3 maggio 1993 la Grimaldi e la Cobelfret hanno chiesto di essere ammesse ad intervenire nelle cause T-24/93 e T-24/93 R a sostegno delle conclusioni della Commissione.
5 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 3 maggio 1993, la CMBT ha desistito dall' istanza di sospensione dell' esecuzione degli artt. 6 e 7 della decisione, persistendo in quella relativa all' art. 3.
6 Con lettera 3 maggio 1993 il cancelliere del Tribunale ha comunicato alle parti copia dell' istanza di intervento della Grimaldi e della Cobelfret e le ha invitate a pronunciarsi oralmente, prima dell' udienza, sull' istanza medesima nonché su eventuali questioni relative alla riservatezza di taluni documenti del fascicolo depositati presso il Tribunale. Con lettera in pari data, il cancelliere del Tribunale ha altresì invitato le intervenienti a presentarsi all' udienza informandole che sarebbero state autorizzate a presentare osservazioni orali sull' istanza di sospensione, con riserva della decisione da adottarsi dal presidente del Tribunale, sentite le osservazioni delle parti nella causa principale.
7 Le parti al presente procedimento sommario hanno informato il presidente del Tribunale prima dell' udienza di non aver obiezioni da sollevare all' istanza di intervento. Tuttavia, la CMBT ha chiesto che alle intervenienti fosse comunicata una versione del suo ricorso e dei documenti allegati epurata di taluni elementi riservati attinenti al segreto commerciale, e ha dichiarato di avere già comunicato alla Grimaldi e alla Cobelfret una versione non riservata del proprio ricorso in data 4 maggio 1993.
8 I chiarimenti orali delle parti sono stati intesi all' udienza dei procedimenti sommari del 5 maggio 1993.
9 I fatti essenziali all' origine della controversia di cui il Tribunale è investito, come risultano dalla decisione impugnata, nonché dalle memorie depositate dalle parti e dai chiarimenti orali forniti in udienza, possono essere così riassunti.
10 La Commissione riceveva nel 1987 un certo numero di denunce relative ad asserite pratiche restrittive della concorrenza nei trasporti marittimi di linea tra l' Europa e l' Africa occidentale e centrale. A seguito di tali reclami, la Commissione apriva un' inchiesta sul comportamento di diverse conferenze marittime che fornivano servizi di trasporto tra l' Europa e l' Africa.
11 Nella decisione 23 dicembre 1992, la Commissione riteneva sostanzialmente che:
° la conferenza Cewal, Cowac (Continent West Africa Conference) e Ukwal (United Kingdom West Africa Lines Joint Service) e le imprese ad esse aderenti avessero violato le disposizioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, stipulando patti di non concorrenza allo scopo di ripartire geograficamente il mercato del trasporto marittimo di linea tra l' Europa del nord e l' Africa occidentale (art. 1);
° le imprese aderenti alla conferenza Cewal avessero abusato della loro posizione dominante collettiva partecipando all' esecuzione dell' accordo di cooperazione con l' Ogefrem ed invitando al suo stretto rispetto, adottando la pratica delle "fighting ships" e stipulando accordi di fedeltà che eccedono i limiti di quanto ammesso dall' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4056, che determina le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi (GU L 378, pag. 4, in prosieguo: il "regolamento (CEE) n. 4056/86") (art. 2).
12 L' art. 3 della decisione, da un lato, obbliga le imprese destinatarie a porre fine alle infrazioni constatate nell' art. 1, e, dall' altro, obbliga le imprese aderenti alla conferenza Cewal a porre fine alle infrazioni constatate nell' art. 2. I destinatari della decisione sono, giusta l' art. 8, le conferenze marittime Cewal, Cowac e Ukwal, nonché le imprese ad esse aderenti, elencate nell' allegato I della decisione. A motivo delle infrazioni constatate all' art. 2, un certo numero di imprese aderenti alla Cewal sono state condannate al pagamento di ammende, e tra queste la CMB, che è stata condannata ad un' ammenda di 9 600 000 ECU.
13 La CMB ha trasferito nel 1991 le proprie attività relative al traffico da e per lo Zaire alla CMBT, consociata comune, in parti eguali, della CMB e della Saffron Holdings.
In diritto
Sull' istanza di intervento
14 Occorre preliminarmente rilevare che l' istanza di intervento della Grimaldi e della Cobelfret è stata presentata nei termini prescritti.
15 Va notato, in seguito, che la decisione impugnata conclude un procedimento instaurato dalla Commissione in seguito ad un certo numero di denunce tra cui in particolare quella presentata il 7 settembre 1987 dall' Aiwasi (Association of Independent West African Shiping Interests), della quale fanno parte le intervenienti, che offrono anche servizi di trasporto marittimo di linea tra i porti del Mare del nord e quelli dello Zaire e dell' Angola. Esse hanno peraltro partecipato al procedimento avanti la Commissione, in particolare depositando osservazioni scritte e presenziando alle audizioni.
16 Ciò considerato, va ritenuto che la Grimaldi e la Cobelfret sono titolari di un interesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nel presente procedimento sommario.
Sulla questione della riservatezza
17 Per quanto riguarda gli elementi coperti da segreto commerciale, per i quali la ricorrente ha chiesto un trattamento riservato, nella fase del procedimento sommario sembra giustificato accogliere l' istanza della CMBT, in quanto tali elementi sono prima facie meritevoli di essere tutelati dal segreto commerciale.
Sull' istanza di sospensione dell' esecuzione
18 A norma del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, se il Tribunale ritiene che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.
19 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande di sospensione dell' esecuzione ai sensi dell' art. 185 del Trattato CEE debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere carattere provvisorio nel senso che non devono pregiudicare la decisione sul merito della causa.
° Argomenti delle parti
20 La ricorrente rileva preliminarmente che esiste una certa confusione sull' identità del destinatario della decisione. Questa, benché destinata alla CMB, cui è stata inflitta un' ammenda, è stata notificata all' indirizzo della CMBT, che ha rilevato dal 1991 tutte le attività della CMB relative al traffico da e per lo Zaire. Essa ritiene che la decisione debba intendersi destinata alla CMBT per quanto riguarda sia l' ammenda che gli obblighi imposti di porre fine alle infrazioni.
21 Per quanto concerne gli elementi che giustifichino prima facie l' emanazione del richiesto provvedimento sospensivo dell' esecuzione, la ricorrente deduce che il comportamento complessivo tenuto dalla Commissione costituisce un abuso di potere manifesto, in quanto essa non ha provato nessuna delle infrazioni agli artt. 85 e 86 del Trattato asserite nella decisione.
22 La ricorrente sostanzialmente nega l' esistenza di qualsiasi accordo tra le conferenze marittime Cewal, Cowac e Ukwal che preveda che i membri di una conferenza debbano astenersi dall' intervenire come "outsiders" nel territorio delle altre e fa notare che né la conferenza Cewal né i suoi aderenti occupano una posizione dominante individuale o collettiva. La CMBT rileva in particolare che essa non può essere condannata sull' assunto che la Cewal ed i suoi aderenti avrebbero partecipato all' esecuzione dell' accordo di cooperazione con l' Ogefrem, che attiene ad un atto dello Stato zairese, e sottolinea che in realtà la Commissione ha ignorato sia le circostanze all' origine dell' asserita esclusiva ° che peraltro non sarebbe mai esistita ° accordata dallo Zaire alla Cewal, sia i ripetuti sforzi di questa conferenza per opporsi alla politica delle autorità zairesi. La ricorrente sostiene che in ogni caso la Commissione non ha dimostrato che le asserite infrazioni abbiano avuto degli effetti sul mercato comune o sugli scambi tra gli Stati membri.
23 Per quanto concerne l' urgenza, la ricorrente afferma di non avere la possibilità di rescindere l' accordo di cooperazione con l' Ogefrem dato che, da un lato, si tratta di un accordo imposto dalle autorità zairesi, che tutti gli sforzi attuati dalle compagnie, da organismi pubblici e dalla stessa Commissione non sono riusciti a modificare e che, d' altro canto, la rescissione dell' accordo non dipende dalla sola volontà della ricorrente, ma da quella della conferenza Cewal, in cui è maggioritaria la compagnia di navigazione zairese (CMZ). In particolare, la ricorrente sottolinea che, anche supponendo che essa avesse la possibilità di rescindere un simile accordo, tale rescissione potrebbe provocare conseguenze imprevedibili per la conferenza Cewal e per i suoi aderenti; infatti lo Stato zairese potrebbe decidere di rifiutare l' ingresso nei porti zairesi di tutti i servizi di linea non zairesi della Cewal oppure di imporre per l' avvenire delle condizioni molto più pesanti, rendendo così impossibile lo scalo nei porti zairesi.
24 La Commissione, per parte sua, ritiene che gli argomenti della ricorrente sulla questione del vero destinatario della decisione impugnata siano infondati e comunque riguardino il procedimento principale.
25 Per quanto concerne i motivi che giustificherebbero prima facie la concessione del provvedimento sospensivo richiesto dalla ricorrente, la Commissione ritiene che, al contrario di quanto sostenuto dalla controparte, essa non ha ecceduto i propri poteri e non ha adottato una decisione errata. Essa sostiene che la maggior parte degli argomenti della ricorrente riguardano questioni di diritto o di fatto attinenti al procedimento principale. Tale sarebbe il caso segnatamente delle questioni relative all' abusività delle pratiche della Cewal e ai loro effetti all' interno del mercato comune nonché di quelle concernenti i rapporti tra il regolamento (CEE) n. 4056/86 e gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE. La Commissione ricorda che l' accordo di cooperazione con l' Ogefrem contiene una clausola che esclude qualsiasi concorrenza da parte delle compagnie non aderenti alla Cewal. Essa dichiara di non vedere come la partecipazione della conferenza marittima Cewal o dei suoi membri all' applicazione di un accordo potrebbe costituire un atto di uno Stato terzo.
26 Per quanto concerne il pericolo di danno grave ed irreparabile, la Commissione sottolinea che la cessazione di un' infrazione alle regole di concorrenza del Trattato CEE non può costituire un pregiudizio grave ed irreparabile, anche se ne derivano danni economici. Essa rileva che la ricorrente si è limitata a dichiarare che la denuncia dell' accordo Ogefrem potrebbe avere conseguenze imprevedibili per la Cewal e per i suoi aderenti e, in particolare, che lo Zaire potrebbe rifiutare l' ingresso nei suoi porti a tutte le linee Cewal non zairesi. Secondo la Commissione non si capisce perché lo Zaire si comporterebbe in questo modo, dato che, da una parte, l' unica compagnia di questo Stato non possiede alcuna nave e, d' altra parte, lo stesso accordo prevede all' art. 11, la possibilità di denuncia unilaterale. In ogni caso, secondo la Commissione, questo genere di supposizioni non consente di dimostrare l' esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
° Valutazione del giudice dei procedimenti sommari
Sulla ricevibilità della domanda di provvedimenti urgenti
27 In primo luogo occorre rilevare che l' art. 3 della decisione impugnata obbliga le imprese aderenti alla Cewal a porre fine alle infrazioni constatate nell' art. 2 e segnatamente a quella consistente nella partecipazione all' applicazione dell' accordo di cooperazione con l' Ogefrem.
28 In secondo luogo, occorre constatare che è la CMB e non la CMBT che compare nell' elenco ° che costituisce l' allegato I della decisione ° delle imprese aderenti alle conferenze marittime Cewal, Cowac e Ukwal definite dall' art. 8 della decisione come destinatarie della stessa.
29 Al riguardo è il caso di ricordare che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che questa li riguarda ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, solo se la decisione li colpisce a motivo di determinate qualità loro peculiari e di una situazione di fatto che li contraddistingua rispetto a chiunque altro e, per questo motivo, li individui in modo analogo al destinatario (v., da ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 2 aprile 1993, causa T-12/93 R, CCE Vittel e CE Pierval/Commissione, Racc. pag. II-449, punto 21 della motivazione).
30 E' pacifico che la CMB ha trasferito alla CMBT le sue attività relative al traffico da e per lo Zaire con effetto dal 1 gennaio 1991, e che la CMBT aderisce attualmente alla Cewal. Su questi presupposti non si può prima facie escludere che, benché la decisione non sia formalmente indirizzata alla CMBT, un certo numero di obblighi disposti nella decisione, ed in particolare quello relativo alla partecipazione all' applicazione dell' accordo Ogefrem, riguardino direttamente e individualmente la CMBT. Pertanto tale questione non può essere risolta in fase di procedimento sommario.
Sul pericolo di danno grave e irreparabile
31 Risulta da una costante giurisprudenza (v. ordinanza del presidente del Tribunale 15 dicembre 1992, causa T-96/92 R, CCE Grandes Sources e a./Commissione, Racc. pag. II-2579, punto 42 della motivazione) che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori dev' essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. La parte che chiede la sospensione dell' esecuzione è pertanto tenuta a provare di non poter attendere l' esito della causa principale senza dover subire personalmente un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili.
32 Al riguardo è il caso di ricordare che la ricorrente, a sostegno della propria istanza di sospensione dell' esecuzione, si è limitata a dichiarare che, da un lato, essa non ha la possibilità da sola di rescindere l' accordo di cooperazione con l' Ogefrem e, dall' altro, la rescissione dell' accordo potrebbe avere conseguenze imprevedibili per la Cewal e per i suoi aderenti.
33 Per quanto riguarda il primo argomento risulta che, comunque, come la Commissione ha rilevato in udienza, l' art. 3 della decisione non obbliga i suoi destinatari a rescindere l' accordo di cooperazione con l' Ogefrem. Esso li obbliga solo a porre fine alla loro partecipazione all' esecuzione dell' accordo e alle iniziative tendenti al suo rigoroso adempimento. Orbene, la ricorrente non ha provato, né ha peraltro sostenuto, di trovarsi nell' impossibilità di porre fine alla propria partecipazione all' esecuzione dell' accordo o di correre il rischio di un danno grave e irreparabile non partecipando all' esecuzione dell' accordo.
34 Per quanto concerne il secondo argomento, occorre evidenziare che delle circostanze imprevedibili come quelle invocate dalla ricorrente non possono essere interpretate come un pericolo di danno grave e irreparabile ai fini della concessione del provvedimento provvisorio richiesto. Simili circostanze non costituiscono un pericolo di danno attuale, ma un pericolo futuro incerto ed aleatorio, contro il quale la ricorrente potrà far valere i propri diritti dinanzi al giudice comunitario nel caso esso si concretizzasse (v. l' ordinanza del presidente del Tribunale 7 giugno 1991, causa T-19/91 R, Vichy/Commissione, Racc. pag. II-265).
35 Alla luce di quanto sopra, e senza che occorra valutare il fumus boni juris dei motivi invocati dalla ricorrente nell' atto introduttivo del procedimento principale, occorre dichiarare che non sussistono le condizioni giuridiche per la concessione del provvedimento provvisorio richiesto e che l' istanza deve pertanto essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La Grimaldi e la Cobelfret sono ammesse ad intervenire nella causa T-24/93 R a sostegno delle conclusioni della convenuta.
2) Va accolta, in fase di procedimento sommario, la richiesta di trattamento riservato presentata dalla CMBT per taluni elementi contenuti nella sua istanza di sospensione dell' esecuzione.
3) L' istanza di provvedimenti provvisori è respinta.
4) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 13 maggio 1993.
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