Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura ° Spese ° Ricorso divenuto privo di oggetto ° Mancanza di rinuncia agli atti da parte del ricorrente ° Applicazione delle norme stabilite in caso di non luogo a statuire
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 6)
Massima
Quando un ricorso che era ricevibile al momento della sua proposizione è divenuto privo di oggetto, in quanto la decisione impugnata è stata sostituita da una nuova decisione che dà pienamente ragione al ricorrente, e in mancanza di rinuncia agli atti, le spese vanno liquidate conformemente al disposto dell' art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, che stabilisce che in caso di non luogo a statuire il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
Parti
Nella causa T-41/93,
B., dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, rappresentato dall' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
sostenuto da
Union syndicale-Bruxelles, pubblico impiego europeo, con sede a Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Gérard Collin e Thierry Demaseure, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento di una decisione della Commissione che nega al ricorrente il rimborso all' aliquota del 100% delle spese dentarie causate da una malattia grave,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori C.P. Briët, presidente, A. Saggio e C.W. Bellamy, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti, procedimento e conclusioni
1 Il ricorrente, dipendente della Commissione, è un diabetico insulino-dipendente. Poiché la sua malattia era stata equiparata a una malattia grave dall' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: "l' APN"), egli beneficia di un rimborso al 100% delle spese mediche, a norma dell' art. 72, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").
2 Il 13 gennaio 1993, il ricorrente presentava, presso l' Ufficio di liquidazione del regime di assicurazione contro le malattie comune alle istituzioni delle Comunità europee, un preventivo relativo a spese dentarie riguardanti la collocazione di quattro impianti mandibolari e di una protesi mobile di quattordici elementi. Il 14 gennaio 1993, l' Ufficio di liquidazione approvava il preventivo presentato dal ricorrente, ma soltanto per quanto riguardava la collocazione della protesi mobile di quattordici elementi. Non veniva autorizzato alcun rimborso per i quattro impianti mandibolari. Inoltre, per quanto riguardava il rimborso delle spese relative alla protesi mobile di quattordici elementi, l' Ufficio di liquidazione applicava l' aliquota dell' 80% prevista per il rimborso delle cure e protesi dentarie al punto VI dell' allegato I della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee (in prosieguo: la "normativa di copertura").
3 Il 3 febbraio 1993, il ricorrente presentava, a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo contro la decisione 14 gennaio 1993 dell' Ufficio di liquidazione. Il ricorrente, il quale sosteneva che tutte le spese dentarie in questione erano state causate dalla sua "malattia grave" ai sensi dell' art. 72, n. 1, dello Statuto e del punto IV dell' allegato I della regolamentazione di copertura, riteneva di aver diritto, in applicazione di tali disposizioni, ad un rimborso al 100%. In mancanza di risposta, entro il termine di quattro mesi previsto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto, il reclamo diveniva oggetto di una decisione implicita di rigetto il 3 giugno 1993.
4 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 giugno 1993, il ricorrente presentava ricorso, affinché fossero annullate:
° la decisione 14 gennaio 1993 che negava il rimborso in toto delle spese dentarie relative ai quattro impianti mandibolari, nonché la decisione di non applicare la percentuale di rimborso del 100% a tutte le prestazioni dentarie specificate nel preventivo;
° se necessario, la decisione implicita di rigetto opposta al reclamo da lui presentato il 3 febbraio 1993;
e affinché la Commissione fosse condannata alle spese.
5 L' Union syndicale di Bruxelles, su sua richiesta registrata nella cancelleria del Tribunale il 22 giugno 1993, veniva ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente con ordinanza 14 luglio 1993.
6 Su richiesta del ricorrente, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale decideva di concedergli il beneficio dell' anonimato in tutte le pubblicazioni.
7 Il 16 luglio 1993, il direttore generale del personale e dell' amministrazione inviava al ricorrente una nota con la quale lo informava che il suo reclamo era stato accolto. Il testo di detta nota è il seguente:
"Per quanto riguarda il rimborso degli impianti, mi pregio di informarLa che ho deciso, dopo aver preso conoscenza del parere n. 9/93 del Comitato di gestione di assicurazione contro le malattie, emesso il 5 maggio 1993, che Le venga concesso un rimborso, a titolo eccezionale, e tenuto conto del punto XV, n. 2, dell' allegato I della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee. Tale decisione è basata, in particolare, sulla constatazione di un' assoluta necessità degli impianti, causata dalla malattia grave.
Quanto al rimborso delle altre spese previste dal preventivo, ho deciso che Le verrà accordata un' aliquota del 100% dato che anch' esse sono state causate dalla malattia grave.
Il rimborso in questione sarà effettuato dopo la richiesta di rimborso che Lei presenterà successivamente".
8 Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 30 giugno 1993, la Commissione opponeva contro il ricorso un' eccezione di irricevibilità, in forza dell' art. 114 del regolamento di procedura, e chiedeva che si deliberasse sulle sue conclusioni senza impegnare la discussione nel merito.
9 Le osservazioni del ricorrente, nonché quelle dell' interveniente sull' eccezione di irricevibilità, venivano depositate nella cancelleria del Tribunale il 6 settembre 1993.
10 Nel procedimento sull' eccezione di irricevibilità, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile per mancanza di oggetto;
° statuire come di diritto sulle spese.
11 Nelle sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° sospendere il procedimento, o stabilire un termine per consentire alla Commissione di dichiarare se accetta di pagare gli interessi e le spese del ricorso.
12 L' interveniente conclude che il Tribunale voglia:
° non porre termine all' azione con un' ordinanza d' irricevibilità.
13 A norma dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato dall' esame degli atti del fascicolo e che non occorra passare alla fase orale del procedimento.
Sulla mancanza di oggetto della lite
Argomenti delle parti
14 Poiché la decisione 16 luglio 1993 ha accolto favorevolmente la richiesta del ricorrente, la Commissione ritiene che il ricorrente non abbia più interesse ad agire e che, quindi, il ricorso sia divenuto privo di oggetto. Infatti, la Commissione sostiene che la nozione d' interesse ad agire si riferisce all' interesse perseguito dai ricorrenti d' impugnare in giudizio gli atti dell' amministrazione loro pregiudizievoli.
15 Il ricorrente, dal canto suo, ritiene di aver avuto, il giorno della proposizione del ricorso, un interesse personale, sorto contemporaneamente all' azione, e che la ricevibilità di un' azione possa essere valutata soltanto rispetto al giorno in cui è stata promossa. Aggiunge che la decisione 16 luglio 1993 lo soddisfa soltanto in parte, dato che essa dispone che "il rimborso in questione sarà effettuato dopo la richiesta di rimborso che Lei presenterà successivamente". Il ricorrente sostiene che, in questo modo, l' APN pare escludere il rimborso delle spese dentarie a partire dal giorno in cui esse sono state sostenute. Inoltre, il ricorrente sottolinea che, né nella decisione suddetta né nell' eccezione d' irricevibilità da essa sollevata, la Commissione ha dichiarato di accollarsi le spese che egli è stato costretto a sostenere. Il ricorrente conclude che accetterebbe di rinunciare agli atti soltanto qualora la Commissione accetti di versargli interessi calcolati al tasso annuo dell' 8%, a partire dalla data di pagamento delle spese dentarie controverse, nonché di accollarsi le spese del ricorso.
16 L' interveniente sostiene le conclusioni del ricorrente e, in particolare, la sua richiesta di non porre termine all' azione con un' ordinanza d' irricevibilità.
Giudizio del Tribunale
17 La regolamentazione di copertura prevede due stadi nel procedimento volto ad ottenere il rimborso delle spese di alcune protesi dentarie e di trattamento ortodontico (punto VI dell' allegato I della regolamentazione di copertura). A norma dell' art. 11, n. 1, della regolamentazione di copertura, il funzionario deve, innanzi tutto, chiedere un' autorizzazione preliminare all' Ufficio di liquidazione presentando una stima delle spese mediche. Se viene concessa detta autorizzazione, deve poi presentare, ai sensi dell' art. 11, n. 2, della regolamentazione di copertura, una richiesta di rimborso delle spese sostenute che deve essere corredata dei documenti giustificativi originali.
18 Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che il preventivo che è stato presentato dal ricorrente il 13 gennaio 1993 costituisse una richiesta di autorizzazione preliminare, ai sensi dell' art. 11, n. 1, della regolamentazione di copertura, e che pertanto la decisione controversa costituisse una risposta a detta richiesta. La decisione 16 luglio 1993, che autorizza il rimborso di tutte le spese dentarie specificate nel preventivo 13 gennaio 1993, nella misura del 100% e senza alcuna eccezione, si è sostituita alla decisione controversa.
19 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, qualora la decisione oggetto del ricorso venga sostituita da una nuova decisione che soddisfa completamente il ricorrente, si deve ritenere che il ricorso sia divenuto privo di oggetto. In tali circostanze non vi è più luogo a statuire (v., per esempio, ordinanza del Tribunale 9 giugno 1992, causa T-81/91, Feltz/Parlamento, Racc. pag. II-1827; sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-2285).
20 Il ricorrente non può sostenere che la decisione 16 luglio 1993 lo soddisfi soltanto in parte dato che il rimborso avverrà solo a seguito della presentazione di una richiesta specifica. Occorre rammentare infatti che l' art. 11, n. 1, lett. c), della regolamentazione di copertura dispone che un dipendente, per poter beneficiare del rimborso di spese derivanti da prestazioni sottoposte ad autorizzazione, deve presentare una richiesta di rimborso dopo aver ottenuto l' autorizzazione preliminare. Il preventivo che è stato presentato dal ricorrente il 13 gennaio 1993 costituiva una richiesta di autorizzazione preliminare. La decisione 16 luglio 1993 produceva l' effetto di concedere l' autorizzazione preliminare richiesta e dovrebbe quindi soddisfare completamente il ricorrente.
21 Inoltre, il fatto che la decisione 16 luglio 1993 non preveda alcuna assegnazione di interessi in favore del ricorrente non può comportare il mantenimento dell' oggetto del ricorso, poiché questo è diretto soltanto all' annullamento della decisione controversa, non già al risarcimento del danno che la Commissione avrebbe causato al ricorrente adottando detta decisione.
22 Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene che il ricorso, che è stato presentato previo esaurimento del ricorso amministrativo, e prima dell' adozione della decisione che accoglie la richiesta del ricorrente, fosse ricevibile quando è stato proposto, ma che la decisione 16 luglio 1993 abbia privato la lite di qualunque oggetto. Non vi è quindi più luogo a statuire.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Ai sensi dell' art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
24 Il Tribunale constata che solo dopo la proposizione del ricorso in esame, e oltre i termini previsti dall' art. 90, n. 2, dello Statuto, la convenuta ha notificato al ricorrente la decisione 16 luglio 1993 di accoglimento del suo reclamo. Del pari, l' Union syndicale è stata ammessa ad intervenire nella lite con ordinanza 14 luglio 1993 del presidente della Quarta Sezione del Tribunale, vale a dire due giorni prima dell' adozione della decisione che ha accolto la richiesta del ricorrente.
25 Tuttavia, si deve tener conto del fatto che il ricorrente non ha rinunciato al suo ricorso dopo essere stato soddisfatto dalla decisione 16 luglio 1993. Di conseguenza, il Tribunale ritiene equo porre a carico della Commissione tutte le spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente, eccetto le spese sostenute dal ricorrente e dall' interveniente a partire dal 16 luglio 1993, le quali dovranno essere sostenute da questi ultimi.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Non vi è luogo a statuire.
2) La convenuta sosterrà tutte le spese, comprese quelle dell' interveniente, eccetto le spese sostenute dal ricorrente e dall' interveniente a partire dal 16 luglio 1993, le quali saranno a loro carico.
Lussemburgo, 25 ottobre 1995.
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