Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura ° Spese ° Rinuncia agli atti ° Assenza di domanda in merito alle spese ° Conclusioni del convenuto che chiede che le sue spese siano poste a carico del ricorrente ° Valutazione d' ufficio da parte del giudice comunitario della fondatezza dell' obbligo del ricorrente di sostenere le spese del convenuto ° Condanna della Commissione a sostenere le proprie spese nel caso di ricorrenti che abbiano rinunciato agli atti, qualora la loro azione, volta al risarcimento dei danni subiti nel contesto dell' applicazione del regime delle quote di latte, fosse giustificata nel momento della sua proposizione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 5)
Massima
Se, a norma dell' art. 87, n. 5, del regolamento di procedura, la condanna, in caso di rinuncia, di una parte alle spese sostenute dalla controparte è possibile solo se l' altra parte ha concluso in tal senso, dall' art. 87, n. 5, terzo comma, emerge tuttavia che anche senza una domanda dell' altra parte in tal senso è possibile ammettere che una parte sopporti le proprie spese. Infatti, se un ricorrente rinuncia agli atti senza presentare domanda in merito alle spese, è senz' altro possibile desumere che egli rinunci a chiedere che le proprie spese siano poste a carico della parte convenuta, ma non che egli sia disposto a rimborsare anche le spese di questa. In ragione del fatto che, in caso di rinuncia agli atti, il giudice decide, senza continuare il procedimento, sulla cancellazione della causa e, se del caso, conformemente al primo comma, prima frase, sulla domanda di liquidazione delle spese presentata dalla parte convenuta, il ricorrente non ha la possibilità di opporsi espressamente a tale domanda in merito alle spese. Per tale ragione, la fondatezza dell' obbligo del ricorrente di sostenere le spese della parte convenuta deve, se del caso, essere valutata d' ufficio, quando lo stato della causa lo consente.
Se emerge che il ricorrente è stato indotto a proporre il ricorso in conseguenza del comportamento della parte convenuta e che non è pertanto giustificato condannarlo a sopportare le spese sostenute dalla parte convenuta, la domanda relativa alle spese presentata dalla convenuta va disattesa anche se il ricorrente, all' atto del ritiro del ricorso, ha rinunciato a presentare una propria domanda in merito alle spese. In un simile caso ciascuna delle parti deve sopportare le proprie spese.
Tale soluzione si impone in quanto si tratta della rinuncia agli atti, senza conclusioni sulle spese, di alcuni ricorrenti che avevano proposto ricorsi aventi ad oggetto il risarcimento del pregiudizio da essi subito in conseguenza dell' applicazione di talune disposizioni del regime delle quote di latte. Infatti, al momento della presentazione dei ricorsi, il Consiglio e la Commissione non avevano ancora, come hanno successivamente fatto in una comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, riconosciuto la loro responsabilità e rinunciato ad avvalersi della prescrizione in considerazione del progettato regolamento globale e quindi i ricorsi erano giustificati dalla preoccupazione di far valere pretese il cui fondamento è stato successivamente riconosciuto in occasione delle offerte di risarcimento accettate dai ricorrenti.
Parti
Nelle cause riunite T-158/93 e seguenti (come da allegata specifica),
Detlef Brandt, residente in Manhagen (Repubblica federale di Germania), e gli altri produttori di latte i cui nomi figurano nell' allegato alla presente ordinanza, rappresentati dagli avv.ti Detlef Hansen e Stephan Vieregge, del foro di Lubecca, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Marc Baden, 24, rue Marie-Adélaïde,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal consigliere giuridico Dierk Booss, del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
aventi ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno, a norma degli artt. 178 e 215, n. 2, del Trattato CEE, per responsabilità extracontrattuale della Comunità derivante da determinati regolamenti emanati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE AMPLIATA
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atti depositati in cancelleria tra il 5 maggio e il 20 luglio 1992, i ricorrenti hanno proposto alla Corte, a norma degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, ricorsi contro il Consiglio e la Commissione per il risarcimento dei danni loro prodotti a seguito dell' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13). Con ordinanza della Corte 27 settembre 1993, gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di primo grado.
2 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale tra il 19 e il 30 settembre 1994 i ricorrenti, i quali nel frattempo avevano accettato l' offerta di risarcimento loro sottoposta sulla base del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6), hanno dichiarato di voler ritirare il ricorso. I ricorrenti non hanno presentato domanda in merito alle spese.
3 La Commissione ha chiesto, con riferimento al ritiro dei ricorsi, di porre le spese del procedimento a carico dei ricorrenti conformemente all' art. 87, n. 5, primo comma, prima frase, del regolamento di procedura. La Commissione ha a tal proposito dedotto che, in assenza di una domanda separata in merito alle spese presentata dai ricorrenti contestualmente al ritiro del ricorso e in considerazione della domanda presentata dalla Commissione, la decisione sulle spese sarebbe tassativamente prescritta nel primo comma, prima frase, e non vi sarebbe alcun margine per una decisione ai sensi del primo comma, seconda frase, o terzo comma. A suo parere, il fatto che il ricorso sia dovuto all' atteggiamento della Commissione, potrebbe assumere rilevanza, nel contesto della liquidazione delle spese, solo se il ricorrente avesse presentato in merito alle spese una domanda ai sensi del primo comma, seconda frase.
4 A norma dell' art. 87, n. 5, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, se l' altra parte conclude in tal senso. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell' altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest' ultima. In mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
5 Si deve in primo luogo rilevare che il Consiglio e la Commissione al momento della presentazione del ricorso non avevano ancora riconosciuto, con atto pubblicato il 5 agosto 1992 sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1992, C 198, pag. 4), la loro responsabilità e non avevano ancora rinunciato ad avvalersi della prescrizione nella prospettiva di una progettata normativa generale. I ricorsi erano pertanto giustificati dalla preoccupazione di far valere quei diritti dei ricorrenti che sono stati nel frattempo riconosciuti con l' offerta di indennizzo.
6 Si deve inoltre ricordare che, se è vero che a norma dell' art. 87, n. 5, del regolamento di procedura, in caso di rinuncia agli atti è possibile porre le spese a carico di una parte soltanto se l' altra parte presenta domanda in tal senso, dall' art. 87, n. 5, terzo comma, emerge tuttavia che anche senza una domanda dell' altra parte si può decidere che una parte sopporti le proprie spese. Se il ricorrente rinuncia agli atti senza presentare domanda in merito alle spese, allora è senz' altro possibile ritenere che egli rinunci a chiedere che le proprie spese siano poste a carico della parte convenuta, ma non che egli sia disposto a rimborsare anche le spese di questa. In caso di rinuncia agli atti il Tribunale si pronuncia, senza proseguire il procedimento, sulla cancellazione della causa dal ruolo ed, eventualmente, sulla domanda presentata dalla parte convenuta affinché si provveda sulle spese conformemente al primo comma, prima frase. Il ricorrente non ha la possibilità di opporsi espressamente a tale domanda in merito alle spese. Per tale ragione, occorre valutare d' ufficio, quando lo stato della causa lo permette, se sia giusto addossare al ricorrente le spese della parte convenuta. Se risulta, a questo riguardo, che il ricorrente è stato spinto a proporre ricorso dall' atteggiamento della parte convenuta e che non sarebbe quindi giusto condannarlo a sopportare le spese di quest' ultima, le conclusioni formulate dalla parte convenuta in materia di spese vanno disattese anche se il ricorrente s' è astenuto, quando ha rinunciato agli atti, dal presentare le proprie conclusioni sulle spese. In un simile caso ciascuna delle parti deve sopportare le proprie spese.
7 Da quanto sopra esposto consegue che la domanda della Commissione intesa a far condannare i ricorrenti alle spese dell' intero procedimento è respinta e la decisione sulle spese dev' essere pronunciata nel senso che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. La presente decisione viene pronunciata lasciando impregiudicati gli indennizzi forfettari in applicazione del regolamento n. 2187/93 del 22 luglio 1993, già citato, sulla base del regolamento (CEE) della Commissione 28 settembre 1993, n. 2648/93, recante modalità di applicazione del regolamento n. 2187/93 (GU L 243, pag. 1), i quali non vanno presi in esame nel presente procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE AMPLIATA
DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) Le cause riunite T-158/93, T-161/93, T-163/93, T-175/93, T-176/93, T-177/93, T-186/93, T-203/93, T-206/93, T-208/93, T-209/93 e T-216/93 sono cancellate dal ruolo del Tribunale.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 1 dicembre 1994.
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