Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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1. Procedura ° Spese ° Spese ripetibili ° Nozione ° Spese indispensabili sostenute dalle parti ° Spese per avvocati delle istituzioni o di organi comunitari
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
2. Procedura ° Spese ° Liquidazione ° Spese ripetibili ° Nozione ° Elementi da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
Massima
1. Qualora, in un controversia dinanzi al Tribunale, un' istituzione o un organo comunitario si avvalga della facoltà, riconosciuta dall' art. 17, primo comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia, di farsi assistere da un avvocato, la retribuzione di tale avvocato rientra nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento ai sensi dell' art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale.
2. Nell' ambito dell' art. 91 del regolamento di procedura, il Tribunale è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Ne consegue che non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti.
Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l' aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell' entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare all' avvocato e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.
Considerato che il Tribunale, nel fissare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della controversia fino al momento della pronuncia, non occorre statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento di liquidazione delle spese.
Parti
Nella causa T-460/93 DEP,
Etienne Tête, residente a Caluire-et-Cuire (Francia),
Jean-Pierre Raffin, residente a Parigi,
Felix Massola, residente a Villeurbanne (Francia),
Louis-Max Duplessy, residente a Villeurbanne,
Marie-Louise Guigen, residente a Villeurbanne,
Henri Chevaleyre, residente a Villeurbanne,
François Meillasson, residente a Villeurbanne,
Jean Margerand, residente a Villeurbanne,
Jean-Claude Pagand, residente a Villeurbanne,
Henri Alloix, residente a Villeurbanne,
Groupe des élus verts au conseil régional, con sede a Charbonnières-les-Bains (Francia),
Collectif auto-stop, con sede a Lione (Francia),
Association sauvegarde de l' Ouest lyonnais, con sede a Caluire-et-Cuire,
con l' avv. Jean-Marc Bazy, del foro di Lione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Monique Wirion, 1, place du Théâtre,
ricorrenti,
contro
Banca europea per gli investimenti, rappresentata dall' avv. Luigi La Marca, giurista principale presso la direzione "Affari giuridici", in qualità di agente, assistito dall' avv. Charles Turk, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso la sede della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuta,
avente ad oggetto la liquidazione delle spese relative all' ordinanza del Tribunale 26 novembre 1993, causa T-460/93, Tête e a./BEI (Racc. pag. II-1257),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, A. Saggio, H. Kirschner, A. Kalogeropoulos e dalla signora V. Tiili, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso 18 novembre 1992 i ricorrenti avevano chiesto l' annullamento di una decisione della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la "BEI") in data 12 novembre 1991, con cui si concedeva alla comunità urbana di Lione un prestito diretto al finanziamento del suo contributo al progetto del raccordo periferico nord dell' agglomerato lionese. Con ordinanza 26 novembre 1993, il Tribunale ha respinto il ricorso dichiarandolo irricevibile ed ha condannato in solido i ricorrenti alle spese.
2 A tale titolo la BEI ha inviato ai ricorrenti una domanda di rifusione delle spese e degli onorari per un ammontare pari a 1 016 640 BFR. A seguito del rifiuto di questi ultimi di corrispondere tale somma, la BEI ha domandato al Tribunale, con ricorso registrato nella cancelleria il 12 ottobre 1994, in applicazione dell' art. 92 del regolamento di procedura,
° di dichiarare la presente domanda ricevibile e fondata;
° di affermare che nella causa T-460/93 la BEI aveva diritto di far assistere il suo agente da un avvocato;
° di affermare che la remunerazione di tale avvocato fa parte delle spese indispensabili sostenute nell' interesse del procedimento;
° di condannare in solido i ricorrenti, in conformità con l' ordinanza 26 novembre 1993, a rifondere alla BEI, a titolo di spese ripetibili, gli importi dalla medesima sborsati, pari ad un totale di 1 016 640 BFR, oltre agli interessi moratori al tasso legale a decorrere dal 9 giugno 1994, data di scadenza dell' intimazione di pagamento.
I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
° fissare l' importo totale delle spese a carico dei ricorrenti in 180 000 BFR tasse comprese;
° respingere tutte le altre domande della BEI;
° compensare fra le parti le spese del presente ricorso.
3 La BEI rammenta che in base agli artt. 17, primo comma, e 46, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, "(...) le istituzioni della Comunità sono rappresentate (...) da un agente nominato per ciascuna causa; l' agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro". La BEI sottolinea che tale disposizione le accorda un diritto che non è limitato da nessun testo. Un corollario di tale principio consisterebbe nel fatto che le spese e la remunerazione, cui hanno dato luogo i servizi resi dall' avvocato, devono essere considerate come spese indispensabili, sostenute dalla parte per lo svolgimento della causa e costituenti spese ripetibili, ai sensi dell' art. 91, lett. b), del regolamento di procedura.
4 La BEI osserva che l' ammontare totale delle spese propriamente dette, vale a dire 66 640 BFR, non forma oggetto di contestazione. Per quanto riguarda l' importo degli onorari, esso è giustificato, secondo la BEI, dall' entità dell' oggetto del processo, considerato che la decisione di cui si chiedeva l' annullamento verteva su un' apertura di credito di oltre 7,2 miliardi di BFR. La complessità della controversia, vale a dire segnatamente l' interpretazione più appropriata da dare all' art. 180 del Trattato CE, e la messa in discussione della reputazione della BEI giustificherebbero del pari l' importo delle spese e degli onorari richiesti. Le questioni sollevate nonché l' entità economica della controversia avrebbero dato luogo ad un notevole lavoro di ricerca e di interpretazione, che sarebbe stato riassunto nella memoria della BEI dell' 8 marzo 1993.
5 I ricorrenti contestano gli onorari richiesti in ragione del fatto che l' intervento di un avvocato non era indispensabile, essendo la BEI già rappresentata da un agente, e che l' importo degli onorari è comunque eccessivo. I ricorrenti ritengono tuttavia legittima un' indennità totale pari a 180 000 BFR comprendente spese ed onorari.
6 A tenore dell' art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili "le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all' agente, consulente o avvocato".
7 E' pertanto necessario esaminare anzitutto se potevano essere ritenute spese ripetibili gli onorari corrisposti dalla BEI ai suoi avvocati, considerato che quest' ultima era già rappresentata da un agente.
8 A tenore dell' art. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, la BEI è espressamente equiparata, ai fini dell' applicazione del detto regolamento, alle istituzioni. Tale disposizione precisa infatti: "Ai fini dell' applicazione del presente regolamento, il termine 'istituzione' designa le istituzioni delle Comunità europee ed altresì la Banca europea per gli investimenti".
9 Peraltro, l' art. 17, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia recita:
"Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunità sono rappresentati davanti alla Corte da un agente nominato per ciascuna causa; l' agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro".
10 Secondo la giurisprudenza della Corte, da tale disposizione deriva che le istituzioni sono libere di far ricorso all' assistenza di un avvocato, la cui remunerazione rientra in tal caso nella nozione di spese indispensabili sostenute per la causa (v. ordinanze della Corte 21 giugno 1979, causa 126/76 DEP, Dietz/Commissione, Racc. pag. 2131, punti 5 e 6, e 15 settembre 1994, causa C-370/89 DEP, BEI/SGEEM e Etroy, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 9).
11 Dovendosi pertanto escludere tale prima obiezione dei ricorrenti, conviene stabilire l' importo delle spese ripetibili. In via preliminare occorre rammentare che "[il giudice comunitario è] competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Ne consegue che [il Tribunale] non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti. Poiché nel diritto comunitario non figurano disposizioni di natura tariffaria, [il Tribunale] deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l' aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell' entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti od ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti" (v. ordinanza della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727) (ordinanza del Tribunale 9 giugno 1993, causa T-78/89 DEP, PPG Industries Glass/Commissione, Racc. pag. II-573, punto 36).
12 Nel caso di specie va rilevato che nell' ambito del procedimento principale la BEI ha presentato solo una domanda diretta ad ottenere una pronuncia sulla irricevibilità del ricorso. Anche se la BEI ha invocato molteplici argomenti a sostegno di tale domanda, dall' ordinanza del Tribunale 26 novembre 1993 risulta che la detta irricevibilità derivava dal testo stesso dell' art. 180 del Trattato. Visto che il Tribunale ha aggiunto nella sua ordinanza considerazioni di ordine accessorio, è giocoforza constatare che la difesa nella controversia principale rivestiva un carattere relativamente semplice e che il prestigio della BEI non era assolutamente in discussione. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che l' importo totale delle spese ripetibili deve essere fissato nella somma di 220 000 BFR, ivi comprese le spese non contestate.
13 Tenuto conto del fatto che il diritto della BEI al rimborso di tale somma nella sua intierezza trae fondamento giuridico dalla presente ordinanza, la domanda di interessi moratori relativi ad un periodo anteriore, decorrente dal 9 giugno 1994 deve essere respinta (v. in tal senso la citata ordinanza PPG Industries Glass/Commissione, punti 28 e 29).
14 Considerato che il Tribunale, nel fissare le spese ripetibili, ha tenuto conto di tutte le circostanze della controversia fino al momento della pronuncia, non occorre statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti ai fini del presente procedimento accessorio (v. ordinanza del Tribunale 5 luglio 1993, causa T-84/91 DEP, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II-757, punto 16).
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
così provvede:
L' importo totale delle spese ripetibili dalla convenuta nella causa T-460/93 è fissato in 220 000 BFR.
Lussemburgo, 6 febbraio 1995.
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