Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Procedura - Atto introduttivo - Requisiti formali - Identificazione dell' oggetto della lite
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)]
2. Ricorso di annullamento - Termini - Dies a quo - Atto non notificato al ricorrente - Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione - Obbligo di chiedere il testo integrale dell' atto entro un termine ragionevole una volta conosciutane l' esistenza
(Trattato CEE, art. 173)
3. Ricorso di annullamento - Competenza del giudice comunitario - Conclusioni dirette a far accertare un diritto del ricorrente - Irricevibilità
(Trattato CEE, art. 173)
Parti
Nella causa T-468/93,
Frinil-Frio Naval e Industrial SA, società di diritto portoghese, con sede in Lisbona, rappresentata dall' avv. Manuel Rodrigues, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Azevedo Ângelo Alves, 61, rue de Gasperich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori António Caeiro, consigliere giuridico, e Nicolas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione che riduce il contributo che il Fondo sociale europeo aveva concesso alla ricorrente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, A. Saggio e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 marzo 1993, la ricorrente ha proposto, a norma degli artt. 173 e 174 del Trattato CEE, un ricorso avverso la decisione della Commissione che riduce il contributo concesso dal Fondo sociale europeo (in prosieguo: il "FSE") per un' azione di formazione professionale attuata dalla ricorrente in Portogallo.
2 Secondo l' art. 1, n. 2, lett. a), della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del FSE (GU L 289, pag. 38; in prosieguo: la "decisione 83/516"), il FSE partecipa, fra l' altro, al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionali. A norma dell' art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l' applicazione della decisione 83/516 (GU L 289, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 2950/83"), le domande di contributi del FSE sono presentate dagli Stati membri. All' atto della presentazione di una domanda, lo Stato membro designa, ai sensi dell' art. 5, n. 5, del regolamento n. 2950/83, il destinatario dei pagamenti nonché l' organismo a favore del quale è richiesto il contributo, qualora esso non sia il destinatario dei pagamenti.
3 Quando la domanda viene accolta, la Commissione, a tenore dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, qualora il contributo del FSE non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni.
4 Le autorità portoghesi hanno presentato una domanda di contributo del FSE per un' azione di formazione professionale attuata dalla ricorrente, che consiste nella preparazione di 250 giovani alla ricerca di una prima occupazione. Il Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (Dipartimento per gli Affari del Fondo sociale europeo, in prosieguo: il "DAFSE"), con sede in Lisbona, è stato designato nella domanda come destinatario dei pagamenti.
5 Il progetto di formazione per il quale era stato richiesto il contributo, la cui pratica ha ricevuto il n. 860288P1, veniva approvato con decisione della Commissione 7 maggio 1986, C(86)736. Questa decisione veniva comunicata al DAFSE, poi notificata da questo alla ricorrente con lettera 17 giugno 1986.
6 La decisione della Commissione C(86)736 fissava l' importo del contributo del FSE in 124 992 710 ESC. La lettera del DAFSE, con cui la decisione della Commissione veniva notificata alla ricorrente, prevedeva inoltre che le autorità portoghesi finanziassero lo stesso progetto fino a 102 266 763 ESC.
7 Dai documenti della pratica si evince che il FSE ha versato al DAFSE un anticipo pari al 50% della sua partecipazione al finanziamento dell' azione. Così, la ricorrente ha ricevuto dal FSE, tramite il DAFSE, un anticipo di 62 496 355 ESC nel corso del 1986. Durante lo stesso periodo la ricorrente ha ricevuto un pagamento pari al 50% del contributo dalle autorità portoghesi al finanziamento del progetto.
8 Terminata a suo dire l' azione di formazione, la ricorrente presentava al DAFSE una domanda di pagamento del saldo. Nel 1988 le autorità portoghesi versavano il saldo del loro contributo.
9 Con lettera 19 settembre 1989 la ricorrente si rivolgeva al DAFSE per reclamare il versamento del saldo che doveva essere corrisposto dal FSE.
10 Con lettera 21 gennaio 1991 (nota n. 746) la direzione generale "Occupazione, Relazioni industriali e Affari sociali" della Commissione comunicava al DAFSE la seguente informazione relativa alla pratica n. 860288P1:
"Per quanto riguarda la pratica in oggetto vi inviamo il risultato della missione di controllo dei nostri uffici.
Un importo di 62 496 355 ESC (importo totale approvato dal FSE per questa pratica) è già stato pagato nell' ambito della prima parte. Stando così le cose la pratica sarà chiusa".
11 Nel rapporto di missione cui fa riferimento la nota della Commissione 21 gennaio 1991, n. 746, gli uffici della Commissione constatavano che la ricorrente aveva subappaltato interamente l' azione di formazione e che solo il 10% delle persone ammesse alla formazione erano alle sue dipendenze. Inoltre, in questo rapporto gli uffici della Commissione rilevavano che i documenti che erano stati loro comunicati dalla ricorrente facevano ritenere che il comportamento di quest' ultima avesse obbedito ad una logica estranea ad una sana gestione economica. In base a queste constatazioni il rapporto giungeva alla conclusione che sembrava "opportuno procedere ad un annullamento del saldo".
12 Il 25 febbraio 1991 il DAFSE inviava alla ricorrente una nota n. 1900, il cui primo paragrafo recitava quanto segue:
"Assunto: 'Dossier' 860288P1
(Restituição de verbas)
Para os efeitos convenientes, comunica-se que, de acordo com a decisão da CCE(1), foi fixada em 62 496 355 ESC. a comparticipação/FSE relativa ao 'dossier' acima referido.
(...)
___________________________
(1) V. fotocópia em anexo".
[Oggetto: Pratica n. 860288P1
(Rimborso di crediti)
Per ogni evenienza, vi informiamo che, conformemente alla decisione della CCE(1), il contributo FSE relativo alla pratica summenzionata è stato fissato in 62 496 355 ESC.
(...)
___________________________
(1) V. fotocopia in allegato].
13 La copia della nota n. 1900, come allegata all' atto introduttivo, nel primo paragrafo non conteneva il riferimento (1) alla nota a piè di pagina. La nota "(1) v. fotocopia in allegato" non figurava neppure su questa copia. Tuttavia, poiché la decisione impugnata, così allegata all' atto introduttivo, è illeggibile, il cancelliere della Corte ha invitato la ricorrente a presentare una nuova copia di questa nota. Il contenuto del primo paragrafo di questa nuova copia è stato sopra riprodotto nel punto 12.
14 Il secondo paragrafo della nota del DAFSE 25 febbraio 1991, n. 1900, informava la ricorrente che, stando così le cose, la partecipazione delle autorità portoghesi era stata fissata in 51 133 382 ESC - vale a dire il 50% della partecipazione inizialmente prevista di 102 266 763 ESC - e che perciò la ricorrente - che aveva già ricevuto l' intero contributo delle autorità portoghesi, come inizialmente stabilito - doveva rimborsare un importo di 51 133 381 ESC.
15 Dall' esame della ricevuta di ritorno postale inserita nella pratica emerge che la ricorrente ha ricevuto la nota del DAFSE n. 1900 il 26 febbraio 1991.
16 Il 12 marzo 1991 la ricorrente presentava un ricorso gerarchico al ministro del Lavoro e della Previdenza sociale avverso la decisione di rimborso contenuta nella nota del DAFSE n. 1900. In questo ricorso la ricorrente deduceva che la suddetta decisione era arbitraria, tenuto conto del fatto che "nem sequer (...) a decisão da CEE comunicada ao DAFSE e por este notificada à Recorrente, e não obstante se contestar e não aceitar, manda devolver/restituir o que quer que seja" (la decisione della CEE, comunicata al DAFSE e notificata da quest' ultimo alla ricorrente, e nonostante la sua contestazione e la sua mancata accettazione, non dispone neppure il rimborso/la restituzione di qualsivoglia somma).
17 Il 7 gennaio 1993 la ricorrente riceveva comunicazione della decisione del DAFSE 4 dicembre 1992, n. 121, in allegato ad una nota del direttore generale del DAFSE n. 44. Questa decisione del DAFSE si basava sulla decisione della Commissione di ridurre la partecipazione del FSE al progetto interessato a 62 496 355 ESC per giustificare la domanda di rimborso da parte delle autorità portoghesi.
18 Stando così le cose, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
19 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 25 maggio 1993 la Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità. La ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in ordine all' eccezione di irricevibilità il 6 luglio 1993.
20 Con ordinanza 27 settembre 1993 la Corte ha rinviato la causa al Tribunale, ai sensi dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21).
21 Le conclusioni dell' atto introduttivo sono dirette a che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione della Commissione che riduce la partecipazione del FSE al progetto considerato da 124 992 710 ESC a 62 496 355 ESC;
- riconoscere alla ricorrente il diritto al pagamento del saldo;
- condannare la Commissione alle spese.
22 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- chiedere alla ricorrente di allegare al fascicolo l' originale dei seguenti documenti, da essa ricevuti il 26 febbraio 1991: i) nota del DAFSE 25 febbraio 1991, n. 1900, di cui essa ha allegato una fotocopia su domanda della cancelleria della Corte; ii) copia della nota della direzione generale "Occupazione, Relazioni industriali e Affari sociali" 21 gennaio 1991, n. 746; iii) copia del rapporto di missione relativo alla ricorrente;
- chiedere alla ricorrente di allegare al fascicolo l' originale della nota del DAFSE 25 febbraio 1991, n. 1900, di cui essa ha allegato al suo atto introduttivo una fotocopia, come allegato n. 22, e di spiegare come abbia ottenuto il documento di cui trattasi;
- dichiarare il ricorso irricevibile per inintelligibilità dell' atto introduttivo;
- in subordine, dichiarare irricevibile il ricorso in quanto presentato molto oltre il termine di due mesi di cui all' art. 173, terzo comma, del Trattato CEE;
- in subordine, dichiarare irricevibile la domanda di condanna della Commissione al pagamento del saldo/pratica, in quanto questa domanda non rientra nell' ambito di un ricorso di annullamento;
- condannare la ricorrente alle spese.
23 Ai sensi dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il procedimento sull' eccezione di irricevibilità prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale. Il Tribunale (Seconda Sezione) ritiene di essere, nel caso di specie, sufficientemente informato e che non vi è luogo a passare alla fase orale.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
24 La Commissione deduce in via principale che la decisione di cui la ricorrente chiede l' annullamento è stata identificata nelle conclusioni dell' atto introduttivo come "la decisione, adottata il (?) dalla CCE, di ridurre il contributo da 124 992 710 ESC a 62 496 355 ESC". In mancanza di precisazioni in ordine all' oggetto della controversia, la Commissione conclude che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile in quanto inintelligibile.
25 In subordine la Commissione deduce che il ricorso, presentato il 15 marzo 1993, è tardivo in quanto il 26 febbraio 1991 la ricorrente è venuta a conoscenza della decisione controversa con la nota del DAFSE 25 febbraio 1991, n. 1900. In effetti, secondo la Commissione, questa nota era accompagnata, oltre che da una ricevuta di rimborso, da due allegati, vale a dire, una copia della nota della direzione generale "Occupazione, Relazioni industriali e Affari sociali" della Commissione 21 gennaio 1991, n. 746, e una copia del rapporto di missione redatto dagli uffici della Commissione e concernente la ricorrente. La Commissione ritiene che il termine di due mesi fissato nell' art. 173 del Trattato per la presentazione di un ricorso di annullamento sia stato in tal modo manifestamente superato.
26 La ricorrente deduce che la data della decisione della Commissione le era sconosciuta e che per questo essa ha lasciato un punto interrogativo nell' atto introduttivo.
27 La ricorrente sostiene che soltanto il 7 gennaio 1993 ha avuto conoscenza della decisione della Commissione di ridurre l' importo del contributo del FSE, che le era stato inizialmente concesso con la decisione del DAFSE n. 121/92, allegata alla nota n. 44 del direttore generale del DAFSE. Essa sostiene che soltanto una ricevuta di rimborso era allegata alla nota del DAFSE 25 febbraio 1991, n. 1900. Inoltre, essa deduce di aver interpretato quest' ultima nota come una decisione del DAFSE, che essa ha impugnato, in quanto tale, dinanzi alle autorità e ai giudici portoghesi. Infine, essa ritiene che, anche se avesse ricevuto una copia della nota della Commissione 21 gennaio 1991, n. 746, e del rapporto di missione, essa non avrebbe avuto per questo conoscenza della decisione impugnata in quel momento, tenuto conto del fatto che questi documenti erano vaghi e non le erano indirizzati.
Giudizio del Tribunale
In ordine alle conclusioni dirette ad ottenere l' annullamento della decisione della Commissione che riduce il contributo del FSE
28 In via preliminare il Tribunale rileva, da un lato, che la decisione controversa è costituita dalla nota della direzione generale "Occupazione, Relazioni industriali e Affari sociali" della Commissione 21 gennaio 1991, n. 746, e, dall' altro, che i motivi su cui è basata questa decisione sono illustrati nel rapporto di missione cui essa si richiama.
29 Orbene, nell' atto introduttivo la ricorrente precisa, senza citarne la data, che la decisione controversa ha ridotto da 124 992 710 ESC a 62 496 355 ESC la partecipazione del FSE all' azione da essa attuata. La ricorrente ha allegato all' atto introduttivo copia della decisione della Commissione 7 maggio 1986, C(86)736, che aveva inizialmente fissato il contributo del FSE in 124 992 710 ESC. Essa ha anche allegato copia della decisione del DAFSE 4 dicembre 1992, n. 121.
30 Stando così le cose, il Tribunale ritiene che l' oggetto del ricorso sia stato sufficientemente precisato nell' atto introduttivo e che, pertanto, questo soddisfi i requisiti minimi di cui all' art. 19, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia e dell' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, che si applicavano dalla data della sua presentazione.
31 Per valutare la ricevibilità delle conclusioni intese ad ottenere l' annullamento della decisione controversa, occorre esaminare se siano stati rispettati i termini processuali. A tal fine è opportuno rilevare che l' art. 173, terzo comma, del Trattato CEE, che si applicava alla data della presentazione del ricorso ed è ripreso dall' art. 173, quinto comma, del Trattato CE, fissa il termine per la presentazione di un ricorso di annullamento in due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell' atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza. A norma dell' art. 42 dello Statuto (CEE) della Corte questo termine è aumentato in ragione della distanza, come stabilito dal regolamento di procedura.
32 E' opportuno rilevare che la nota 25 febbraio 1991, n. 1900, che fa riferimento alla decisione controversa, riprende essa stessa in sostanza il contenuto di questa decisione, vale a dire la riduzione del contributo del FSE per l' azione interessata a 62 496 355 ESC. Perciò il Tribunale ritiene che la ricorrente fosse necessariamente venuta a conoscenza, al più tardi il 26 febbraio 1991, non solo dell' esistenza della decisione controversa, ma anche in sostanza del suo contenuto.
33 E' vero che la ricorrente sostiene che, nonostante la nota 25 febbraio 1991, n. 1900, contenga la menzione, con riguardo alla decisione controversa, "v. fotocopia in allegato", la suddetta fotocopia non era allegata a questa nota. Questo argomento non può essere condiviso. Infatti, è accertato che nel ricorso gerarchico, presentato il 12 marzo 1991 dinanzi al ministro portoghese competente avverso la nota del DAFSE n. 1900, la ricorrente ha essa stessa fatto menzione della "decisione della CEE comunicata al DAFSE e notificata da quest' ultimo alla ricorrente". In ogni caso, il Tribunale ritiene che, in quanto la nota n. 1900 non fosse stata di per sé sufficiente ad informare la ricorrente circa i motivi della decisione controversa, spettasse ad essa chiedere, entro un termine ragionevole, alla Commissione o, se del caso, al DAFSE, la comunicazione del testo integrale della decisione interessata, poiché è pacifico che essa era stata informata dell' esistenza della detta decisione [v., in ispecie, sentenza della Corte 5 marzo 1986, causa 59/84, Tezi Textiel/Commissione (Racc. pag. 887, in particolare pag. 919, punto 11); sentenza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-83/92, Zunis Holding e a./Commissione (Racc. pag. 0000, punti 38 e 39)].
34 Orbene, la ricorrente, che non ha fatto menzione di alcuna iniziativa intrapresa a tal fine presso la Commissione, si limita a dedurre che essa si è rivolta al DAFSE il 27 gennaio 1993 per ottenere conferma della decisione controversa "al fine di poterla impugnare dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee" e che il DAFSE ha accolto la sua domanda lo stesso giorno. Stando così le cose, il Tribunale ritiene che la ricorrente abbia formulato la sua domanda diretta ad ottenere la comunicazione della decisione controversa oltre ogni termine ragionevole.
35 Occorre perciò desumerne che le conclusioni dirette all' annullamento del ricorso sono state, in ogni caso, presentate molto oltre il termine di due mesi di cui all' art. 173 del Trattato CEE, aumentato di dieci giorni in ragione della distanza.
In ordine alle conclusioni del ricorso dirette ad ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente al pagamento del saldo del contributo del FSE
36 Occorre ricordare che, nell' ambito di un ricorso di annullamento basato sull' art. 173 del Trattato, il giudice comunitario si limita ad un sindacato di legittimità dell' atto impugnato. Se il ricorso è fondato, il giudice dichiara, a norma dell' art. 174 del Trattato, nullo e non avvenuto l' atto impugnato. Ai sensi dell' art. 176 del Trattato spetta all' istituzione da cui emana l' atto annullato - e non al giudice comunitario - adottare i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza importa.
37 Pertanto la domanda diretta ad ottenere che il Tribunale riconosca il diritto della ricorrente al pagamento del saldo del contributo del FSE è irricevibile in quanto eccede i limiti della competenza conferita dal Trattato CE al giudice comunitario nell' ambito di un ricorso di annullamento.
38 Da tutto quanto precede risulta che, come ha sostenuto la Commissione nell' eccezione di irricevibilità, il ricorso è irricevibile, senza che sia necessario che il Tribunale disponga la comunicazione di documenti richiesti dalla Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
39 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è risultata soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 10 febbraio 1994.
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