Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente ed individualmente ° Regolamento che estende l' applicazione del regime di premio per le vacche nutrici ad una nuova categoria di produttori
(Trattato CEE, art. 173, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 125/93)
2. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Associazione di categoria che agisce per difendere gli interessi generali di una categoria di imprenditori ° Irricevibilità
(Trattato CEE, art. 173, secondo comma)
Massima
1. La natura di regolamento di un atto non viene meno ove sia possibile determinare il numero o anche l' identità dei destinatari in un determinato momento, purché la qualità di destinatario dipenda da una situazione obiettiva di diritto e di fatto, definita dall' atto in relazione con la sua finalità. Perché tali soggetti possano essere considerati individualmente interessati, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, dal provvedimento del quale domandano l' annullamento, è necessario che il provvedimento stesso influisca sulla loro situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che li caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identificano in modo analogo al destinatario.
Orbene, un regolamento che estende la possibilità di giovarsi del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici ai piccoli e medi produttori di latte che dispongono di un quantitativo di riferimento individuale superiore a 60 000 kg di latte, ma inferiore o pari a 120 000 kg, e posseggono vacche nutrici, si applica a situazioni determinate oggettivamente ed implica effetti giuridici nei confronti di persone considerate in modo generale e astratto. Esso riguarda i produttori di latte che rientrano in quella categoria soltanto nella loro oggettiva qualità di operatori economici nel settore delle carni bovine, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in una situazione identica.
2. Non si può ammettere il principio secondo il quale un' associazione, in quanto rappresentante di una categoria d' imprenditori, sarebbe individualmente lesa da un atto che pregiudichi gli interessi generali della stessa categoria.
Parti
Nella causa T-476/93,
Fédération régionale des syndicats d' exploitants agricoles (FRSEA), associazione di diritto francese, con sede sociale in Laxou (Francia), e
Fédération nationale des syndicats d' exploitants agricoles (FNSEA), associazione di diritto francese, con sede sociale in Parigi,
con gli avv.ti Stéphane Massé, del foro di Nancy, e Jean Kopf, del foro di Épinal, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Claude Wassenich, 6, rue Dicks,
ricorrenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal signor Jean-Paul Jacqué, direttore del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 18 gennaio 1993, n. 125, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 18, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, C.P. Briët, D.P.M. Barrington, A. Saggio e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti, ambito normativo della controversia e procedimento
1 Le ricorrenti sono due associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei produttori agricoli in Francia.
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 5 giugno 1980, n. 1357, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (GU L 140, pag. 1), ha istituito un premio per le vacche nutrici destinato ai produttori che non consegnano né latte né prodotti caseari provenienti dalla loro azienda agricola. Come si evince dal preambolo del regolamento, questo provvedimento si proponeva, considerata la situazione sfavorevole del mercato delle carni bovine, di assicurare ai produttori che non consegnano latte un reddito equo con il mantenimento delle vacche nutrici.
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 7 maggio 1990, n. 1187, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1357/80 che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (GU L 119, pag. 34), ha esteso la possibilità di giovarsi di questo premio ai produttori di latte con "un quantitativo di riferimento individuale reale disponibile che (...) è inferiore o uguale a 60 000 chilogrammi per il periodo di 12 mesi in cui è presentata la domanda di premio (...). In questo caso il premio è limitato a dieci vacche nutrici per azienda" (art. 1, n. 3). L' estensione della concessione del premio ai piccoli produttori di latte aveva la finalità di consentire a questi ultimi di diversificare la propria produzione mediante la detenzione di "vacche lattifere" e di "vacche nutrici".
4 In una fase iniziale, il detto regime veniva mantenuto nell' ambito della riforma della politica agricola comune; tuttavia, questa riforma determinava una diminuzione del prezzo di intervento nel settore delle carni bovine, che veniva compensata con la concessione di un premio ai produttori. Per questa ragione, il premio per vacca nutrice è stato aumentato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2066, recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (GU L 215, pag. 49).
5 E' parso, tuttavia, alle autorità comunitarie, che il mantenimento del regime particolare concesso ai piccoli produttori poneva altri produttori di latte, anch' essi detentori di vacche nutrici, in una situazione difficile, in quanto, disponendo di un quantitativo di riferimento superiore ai 60 000 kg, essi non potevano fruire del premio, senza poter peraltro fruire dell' indennizzo previsto per i produttori specializzati.
6 Nell' intento di porre rimedio alla situazione sopra descritta, veniva adottato il regolamento (CEE) del Consiglio 18 gennaio 1993, n. 125, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 18, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento impugnato"). Per quanto riguarda i produttori di latte, il regolamento impugnato porta il quantitativo di riferimento da 60 000 a 120 000 kg (art. 1, n. 3, primo comma) mentre la motivazione di tale modifica è così formulata nel preambolo del regolamento: "considerando che, nel caso di aziende che detengano vacche lattifere e vacche nutrici, la possibilità di fruire del premio per vacca nutrice è stata finora limitata ai piccoli produttori con una quantità di riferimento individuale pari o inferiore a 60 000 kg di latte; che a partire dal 1993 i produttori piccoli o medi, che dispongono di una quantità di riferimento superiore a 60 000 kg e posseggono vacche nutrici per le quali non beneficiano del premio, saranno confrontati ad una riduzione di prezzo; che occorre dunque aumentare la quantità di riferimento per la produzione di latte".
7 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 aprile 1993, le ricorrenti hanno proposto, a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento n. 125/93 dianzi citato. Con atto depositato nella cancelleria della Corte in data 13 maggio 1993, le ricorrenti hanno presentato una rettifica al loro ricorso.
8 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 10 giugno 1993, il Consiglio ha sollevato un' eccezione di irricevibilità, a norma dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura della Corte. Le ricorrenti non hanno presentato alcuna osservazione sulla predetta eccezione di irricevibilità, pur essendovi state regolarmente invitate.
9 Con ordinanza 27 settembre 1993, la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, in conformità all' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21).
10 Nell' atto introduttivo, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
° annullare il provvedimento 10 gennaio 1993 (regolamento n. 125/93, citato);
° condannare il convenuto a tutte le spese.
11 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile;
° condannare le ricorrenti alle spese.
12 A norma dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il procedimento sulla domanda relativa all' eccezione di irricevibilità prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale. Il Tribunale (Seconda Sezione) ritiene di essere sufficientemente edotto e che non occorre pertanto far luogo alla trattazione orale.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
13 Il Consiglio, nella sua eccezione, ha dedotto tre motivi di irricevibilità del presente ricorso: in primo luogo, i produttori, destinatari del regolamento impugnato, assumerebbero tale veste in virtù di una loro situazione oggettiva e non potrebbero essere considerati come direttamente interessati; in secondo luogo, il ricorso sarebbe stato proposto da associazioni di produttori agricoli, le quali non potrebbero essere considerate come direttamente ed individualmente interessate dal regolamento impugnato; in terzo luogo, infine, l' atto introduttivo del ricorso non sarebbe conforme ai requisiti enunciati dal regolamento di procedura per quanto concerne l' esposizione sommaria dell' oggetto della controversia e dei mezzi dedotti.
14 Il Consiglio sostiene, innanzi tutto, che al fine di valutare se un provvedimento li riguardi, è necessario non solo che i produttori che aderiscono alle associazioni ricorrenti siano toccati dal regolamento in modo specifico, distinto dal modo in cui esso incide sulla sfera giuridica di altre persone, anche se i soggetti ai quali verrà applicato siano identificabili, ma è necessario altresì che l' autore del provvedimento fosse consapevole che questo atto avrebbe inciso esclusivamente sugli interessi e sulla posizione giuridica di tali soggetti. Il Consiglio si richiama, a tale riguardo, alle sentenze della Corte 1 luglio 1965, cause riunite 106 e 107/63, Toepfer e Getreide Import Gesellschaft/Commissione, (Racc. pag. 508), 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio (Racc. pag. 595), 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (Racc. pag. 207) e, infine, 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione (Racc. pag. I-6061).
15 Orbene, sostiene il Consiglio, il regolamento impugnato riguarda, in modo generale, tutti i produttori di latte che dispongano di un quantitativo di riferimento di latte inferiore a 120 000 kg, purché essi detengano, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di premio, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale il premio stesso è stato chiesto. Stando così le cose, i produttori ai quali si riferisce il regolamento sarebbero toccati esclusivamente in ragione di una situazione oggettiva, in relazione all' oggetto del provvedimento, talché non può ritenersi che quest' ultimo li riguardi.
16 In secondo luogo, il Consiglio rileva che, trattandosi di un ricorso proposto da associazioni di produttori agricoli, occorre rifarsi ad una giurisprudenza costante della Corte secondo la quale tali ricorsi devono considerarsi irricevibili. Esso si richiama, a tale riguardo, all' ordinanza della Corte 5 novembre 1986, causa 117/86, UFADE/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 3255). Il Consiglio ne deduce che le ricorrenti non possono essere considerate come direttamente ed individualmente interessate dal regolamento impugnato.
17 In terzo luogo, infine, il Consiglio fa valere che l' atto introduttivo del ricorso, tutt' altro che circostanziato, pur denunciando la violazione del Trattato CEE e di taluni principi giuridici generali, non conterrebbe gli argomenti necessari a consentire la valutazione della fondatezza dei motivi di annullamento in esso dedotti. Il ricorso non chiarirebbe, nello specifico, in quale misura il regolamento sarebbe in contrasto con l' esigenza di assicurare ai produttori un tenore di vita equo; pur deducendo, peraltro, un' inosservanza del divieto di discriminazioni, il ricorso non spiegherebbe in alcun modo, secondo il Consiglio, come potrebbe ravvisarsi una discriminazione tra i produttori di latte e gli altri agricoltori, i quali, per loro natura, non costituiscono una categoria omogenea. Di conseguenza, il ricorso non soddisferebbe i requisiti prescritti dal regolamento di procedura, in quanto non conterrebbe alcuna indicazione precisa circa l' oggetto della controversia o l' esposizione sommaria dei mezzi dedotti.
18 Le ricorrenti, che non hanno preso posizione riguardo all' eccezione d' irricevibilità sollevata nei termini sopra esposti, si sono limitate a sostenere quanto segue, nel proprio ricorso: "Per quel che riguarda l' interesse ad agire, appare evidente che l' atto impugnato riguarda direttamente e individualmente le ricorrenti (...). Questo provvedimento colpisce individualmente e direttamente gli allevatori di vacche lattifere che si vedranno sopprimere i premi dei quali potevano fruire fino ad allora. La FNSEA (...), che rappresenta la quasi totalità degli allevatori interessati, è legittimata ad impugnare il regolamento di cui trattasi in base al pregiudizio recato ai suoi associati".
Giudizio del Tribunale
19 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE attribuisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, ancorché adottata in forma di regolamento, li riguardi direttamente ed individualmente. Come la Corte ha rilevato nella sentenza 17 giugno 1980, cause riunite 789 e 790/79, Calpak e Società emiliana lavorazione frutta/Commissione (Racc. pag. 1949), lo scopo di tale disposizione è in particolare quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo tocca direttamente ed individualmente, e quindi di precisare che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto. La natura di regolamento di un atto non viene meno ove sia possibile determinare il numero o anche l' identità dei destinatari in un determinato momento, purché la qualità del destinatario dipenda da una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita dall' atto stesso in relazione con la sua finalità (v., in ultimo, sentenza Buckl e a./Commissione, citata)
20 La Corte ha stabilito inoltre che, affinché un operatore economico possa essere considerato individualmente interessato dal provvedimento del quale domanda l' annullamento, è necessario che il provvedimento stesso influisca sulla sua situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che lo caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e lo identificano in modo analogo al destinatario (v., in ultimo, ordinanza della Corte 21 giugno 1993, causa C-288/93, Comaco/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta).
21 Nella fattispecie va ricordato, in via preliminare, che il regolamento n. 125/93, contestato in toto dalle ricorrenti, non riguarda esclusivamente il regime di premio per vacca nutrice, ma prevede altresì l' istituzione di diritti supplementari a tale premio, la tutela dell' ambiente da parte degli Stati membri nel contesto della produzione di carni bovine, nonché la previsione di un' eccezione a titolo transitorio a favore dei produttori nei nuovi laender tedeschi. Le ricorrenti non hanno precisato la portata delle loro conclusioni dirette all' annullamento del regolamento impugnato.
22 Il Tribunale ritiene necessario esaminare, in ordine successivo, in quale misura il regolamento impugnato possa interessare direttamente ed individualmente gli operatori economici membri delle associazioni di categoria ricorrenti, da un lato, e le associazioni di categoria suddette, dall' altro.
23 E' opportuno rilevare, in primo luogo, che, nei limiti in cui il ricorso debba essere inteso come essenzialmente diretto contro l' art. 1, n. 3, primo comma, del regolamento impugnato, questa disposizione si propone di evitare che i piccoli e medi produttori di latte, che dispongono di un quantitativo di riferimento superiore a 60 000 kg di latte e posseggono vacche nutrici per le quali non fruiscono del premio, si trovino a dover affrontare una riduzione di prezzo a partire dal 1993 (v. supra, punto 6). Queste disposizioni si applicano, quindi, a situazioni determinate oggettivamente ed implicano effetti giuridici nei confronti di persone considerate in modo generale e astratto.
24 Ne consegue che il regolamento impugnato riguarda i produttori di latte, membri delle associazioni ricorrenti, soltanto nella loro oggettiva qualità di operatori economici nel settore delle carni bovine, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in una situazione identica.
25 In secondo luogo, appare pienamente fondato l' argomento del Consiglio secondo il quale le ricorrenti, nella loro qualità di associazioni professionali di produttori agricoli, non essendo esse stesse direttamente ed individualmente interessate dal regolamento impugnato, non sono legittimate a domandare l' annullamento del regolamento controverso. Risulta infatti da una giurisprudenza consolidata della Corte che non si può accogliere il principio secondo cui un' associazione, in quanto rappresentante di una categoria di imprenditori, sarebbe individualmente lesa da un atto che pregiudichi gli interessi generali della stessa categoria (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 16 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, Racc. pag. 877; 10 luglio 1986, causa 282/85, DEFI/Commissione, Racc. pag. 2469, e sentenza UFADE/Consiglio e Commissione, citata).
26 Da quanto precede emerge che l' eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio deve essere accolta e che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, senza che occorra esaminare il motivo di irricevibilità relativo alla asserita non conformità del ricorso alle prescrizioni dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale, segnatamente in riferimento all' ordinanza del Tribunale 28 aprile 1993, causa T-85/92, De Hoe/Commissione (Racc. pag. II-523), secondo la quale la mera enunciazione astratta dei mezzi nell' atto introduttivo non soddisfa le prescrizioni dello Statuto e del regolamento di procedura e, inoltre, l' espressione "esposizione sommaria dei motivi", usata nei testi suddetti, significa che l' atto introduttivo del ricorso deve rendere manifesto in cosa consista il motivo sul quale il ricorso si basa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
Lussemburgo, 28 ottobre 1993.
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