Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili mediante ricorso ° Nozione ° Atti produttivi di effetti giuridici vincolanti ° Comunicazione inviata dalla Commissione alle autorità di uno Stato membro con cui essa le invita a recuperare alcune somme non percepite o indebitamente versate nell' ambito della politica agricola comune
(Trattato CEE, art. 173)
Massima
Costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante ricorso d' annullamento, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, soltanto i provvedimenti che abbiano effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente. Non è questo il caso di una comunicazione inviata dalla Commissione alle autorità italiane, al termine di un' inchiesta cui essa aveva partecipato a sua richiesta, chiedendo loro di procedere, da una parte, al recupero di alcuni aiuti assegnati ad un' impresa, in base al regime istituito da un' organizzazione comune dei mercati agricoli, aiuti qualificati dalla Commissione illegittimi, e, dall' altra, alla riscossione di alcuni dazi all' importazione, al cui pagamento la ricorrente era tenuta.
Infatti, per quanto riguarda sia il recupero degli aiuti, rientranti nella politica agricola comune, indebitamente erogati, sia il recupero dei dazi all' importazione non riscossi, spetta agli Stati membri, in questo settore, dare attuazione alla normativa comunitaria e adottare, con riguardo agli operatori economici interessati, le decisioni individuali necessarie, conformemente ai principi e alle modalità previsti dalla normativa nazionale, salvi restando i limiti stabiliti dal diritto comunitario. Poiché soltanto tali provvedimenti possono produrre effetti giuridici vincolanti, in grado di arrecare pregiudizio agli interessi degli operatori in parola, questi ultimi sono tenuti, se ritengono fondate le loro pretese, ad avvalersi dei mezzi di ricorso loro offerti dal diritto nazionale per impugnare dinanzi ai giudici nazionali i provvedimenti medesimi.
Parti
Nelle cause riunite T-492/93 e T-492/93 R,
Nutral SpA, società di diritto italiano, con sede a Casalbuttano (Italia), rappresentata dagli avv.ti Emilio Cappelli e Paolo de Caterini, del foro di Roma, e dall' avv. Mario de Bellis, del foro di Mantova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Charles Turk, 13B, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
aventi ad oggetto,
nella causa T-492/93, un ricorso diretto ad ottenere l' annullamento della decisione della Commissione 3 marzo 1993, n. SG(93) D/140.082, nonché di qualsiasi altro atto preliminare, collegato o connesso, che si riferisce in particolare alla relazione d' inchiesta 18 gennaio 1993 dell' unità di coordinamento della lotta antifrodi (in prosieguo: l' "UCLAF"), n. SG(93) D/140.028,
e nel procedimento T-492/93 R, un' istanza diretta ad ottenere:
° la sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 3 marzo 1993, nonché la sospensione dell' esecuzione degli atti preliminari, collegati o connessi, in particolare della relazione d' inchiesta 18 gennaio 1993 dell' UCLAF,
° l' intimazione alla Commissione di dare istruzione alle autorità italiane di sospendere l' esecuzione di qualsiasi atto di recupero degli aiuti versati alla ricorrente e di riscossione dei dazi all' importazione, sino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, C.P. Brïet, D.P.M. Barrington, A. Saggio e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 La ricorrente è una società specializzata nella produzione, nella lavorazione, nell' importazione e nell' esportazione di mangimi per animali. Ritenendo che fossero state commesse irregolarità per quanto riguardava talune importazioni effettuate dalla ricorrente, la Commissione, con lettera 6 agosto 1992, ha chiesto alle autorità italiane, a norma dell' art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1991, n. 595, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell' ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all' istituzione di un sistema d' informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU L 67, pag. 11), di poter partecipare ad un' inchiesta avente ad oggetto alcune importazioni, provenienti dall' Austria, di un preparato a base di latte scremato in polvere, denominato "preparazione alimentare a base di latte scremato liquido, emulsionato con grasso bovino alimentare raffinato".
2 Conformemente a quanto disposto dal regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1968, n. 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all' alimentazione degli animali (GU L 169, pag. 4), e dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli (GU L 198, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 1725/79"), la ricorrente ha beneficiato, tra il 1988 al 1991, tramite l' ente d' intervento italiano, vale a dire l' Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (in prosieguo: l' "AIMA"), di aiuti comunitari contemplati per il latte scremato in polvere che è stato denaturato o utilizzato nella produzione di alimenti composti per animali.
3 Inoltre, poiché detto preparato aveva un contenuto dichiarato di materie grasse del latte inferiore all' 1,5% e di proteine del latte inferiore al 2,5% e, inoltre, era originario di un paese aderente all' Associazione europea di libero scambio, le partite successivamente importate non sono state gravate né con un dazio ad valorem, né con un "elemento mobile", cui di regola sono assoggettate le merci importate da paesi terzi, in forza dell' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1980, n. 3033, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 323, pag. 1).
4 Con lettera 19 gennaio 1993 il direttore dell' UCLAF ha inviato alle autorità italiane la relazione redatta dai funzionari incaricati dalla Commissione di partecipare alla summenzionata inchiesta. Egli ha chiesto loro di adottare i provvedimenti amministrativi necessari per garantire il recupero degli importi di cui trattasi e di informare la Commissione sullo sviluppo giudiziario della pratica.
5 Secondo i risultati cui è giunta la relazione d' inchiesta, il preparato importato dalla ricorrente presentava, contrariamente a quanto dichiarato, un contenuto di proteine del latte superiore al 2,5% e ad esso si sarebbe dovuto quindi applicare l' "elemento mobile" normalmente previsto per le importazioni da paesi terzi. L' inchiesta avrebbe inoltre appurato che una parte del prodotto di cui trattasi (500 t) proveniva originariamente dall' ente d' intervento tedesco ed aveva già beneficiato della restituzione all' esportazione; essa non poteva quindi beneficiare dell' aiuto per il latte scremato in polvere, conformemente all' art. 1, n. 2, lett. b), del predetto regolamento n. 1725/79.
6 Il 26 febbraio 1993 il "Comando nucleo polizia tributaria di Cremona della guardia di finanza" (in prosieguo: la "guardia di finanza") ha redatto, nei confronti della ricorrente, un verbale "al fine di contestare l' indebita percezione di aiuti comunitari nel settore agricolo su 500 tonnellate di latte in polvere, giusto quanto indicato al punto 2) delle conclusioni della relazione d' inchiesta trasmessa con lettera SG(92) D/140.028 del 19.01.93 dell' UCLAF".
7 Il 3 marzo 1993, con lettera recante riferimento n. SG(93) D/140.082, il direttore dell' UCLAF ha comunicato alle autorità italiane quanto segue:
"A maggiore precisazione di quanto indicato al punto 2) delle conclusioni della relazione d' inchiesta (...) rappresento che, sebbene l' aiuto al latte scremato in polvere trasformato in alimenti per animali sia stato legittimamente corrisposto (...) da parte dell' organismo competente alla Nutral, il percepimento di tale aiuto (...) è da considerarsi illegittimo.
Per quanto precede, le Autorità nazionali competenti dovranno provvedere, oltre che all' accertamento dell' elemento mobile relativo alla totalità del prodotto importato ed al recupero dell' aiuto alla trasformazione relativo alla preparazione realizzata a partire dalle 500 tonnellate di polvere in provenienza da Ilyichevsk, al recupero di tutto l' aiuto alla trasformazione concesso alle polveri di latte ricavate dalla preparazione importata dal gennaio 1988 al 14 agosto 1991 (...)".
8 Con lettera 23 marzo 1993 del signor Schmidhuber, membro della Commissione, indirizzata al ministro delle Finanze, al ministro dell' Agricoltura e delle foreste e al ministro delle Politiche comunitarie e degli affari regionali, la Commissione, dopo aver ricordato le sue precedenti comunicazioni 19 gennaio e 3 marzo 1993, ha invitato le competenti autorità italiane ad adottare, nel più breve tempo possibile, le misure necessarie per procedere al recupero degli importi di cui trattasi, conformemente al regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore delle merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 1697/79") e, inoltre, all' art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13; in prosieguo: il "regolamento n. 729/70").
9 Il 27 aprile 1993 la "Guardia di Finanza" ha redatto, nei confronti della ricorrente, un "processo verbale di constatazione" relativo agli aiuti per il latte scremato in polvere indebitamente riscossi dall' AIMA tra il 1988 e il 1991. Una copia del verbale di constatazione è stata inviata al ministero dell' Agricoltura e delle foreste affinché questo emettesse l' "ordinanza - ingiunzione" prevista dall' art. 3 della legge italiana 23 dicembre 1986, n. 898.
10 La ricorrente ha pertanto proposto, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 luglio 1993, un ricorso in forza dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, mirante all' annullamento della decisione della Commissione 3 marzo 1993, n. SG(93) D/140.082, nonché di qualsiasi altro atto preliminare, collegato o connesso, che si riferisca in particolare alla relazione d' inchiesta 18 gennaio 1993 dell' UCLAF.
11 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 agosto 1993, la Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità in forza dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura della Corte.
12 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte il 13 settembre 1993, la Nutral ha chiesto alla Corte di disporre la sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 3 marzo 1993, nonché la sospensione dell' esecuzione degli atti preliminari, in particolare della relazione d' inchiesta dell' UCLAF 18 gennaio 1993 e, inoltre, di ingiungere alla Commissione di dare istruzioni alle autorità italiane di sospendere l' esecuzione di qualsiasi provvedimento di recupero degli aiuti da essa riscossi e di riscossione dei dazi all' importazione, sino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale.
13 Con memoria depositata nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1993, la Commissione ha presentato le sue osservazioni sull' istanza di provvedimenti urgenti.
14 Con ordinanza 27 settembre 1993, la Corte ha rinviato le due cause al Tribunale, a norma dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/ Euratom, CECA, CEE, che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21).
15 A norma dell' art. 106, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, il presidente del Tribunale ha deferito l' istanza di provvedimenti urgenti alla Sezione cui è stato assegnato il procedimento principale.
16 A norma dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. Il Tribunale (Seconda Sezione) ritiene che sia sufficientemente informato nella fattispecie e che non occorra passare alla fase orale.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
17 Nell' eccezione di irricevibilità la Commissione deduce, in primo luogo, che l' atto di cui si chiede l' annullamento non è una decisione impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato, in quanto la lettera 3 marzo 1993 e la sottostante relazione d' inchiesta non costituiscono una decisione né nei confronti dei loro destinatari, vale a dire le autorità italiane, né, a maggior ragione, nei confronti della ricorrente. La Commissione sottolinea che le lettere 3 e 23 marzo 1993, al pari della relazione d' inchiesta, non creano di per sé alcun obbligo a carico dello Stato o, a maggior ragione, della ricorrente. In realtà, l' obbligo per gli Stati membri di recuperare le somme non percepite o indebitamente erogate discenderebbe non dalla lettera impugnata, ma dai predetti regolamenti n. 729/70 e n. 1697/79.
18 La Commissione sostiene, in secondo luogo, che l' atto impugnato non riguarda direttamente la ricorrente, in quanto esso non può avere alcun effetto sulla sua sfera giuridica. Secondo la Commissione, solo un atto di diritto interno, quale il processo verbale redatto dalle autorità italiane e contro il quale la ricorrente può avvalersi dei rimedi giurisdizionali offerti dal diritto italiano, può arrecarle pregiudizio. A questo proposito la Commissione ricorda che la normativa comunitaria nell' ambito della politica agricola comune e in quello delle risorse proprie si è ispirata ad un rigoroso criterio di separazione fra la Commissione e gli Stati membri, da una parte, e fra gli Stati membri e gli operatori economici, dall' altra. Come sarebbe confermato dalla costante giurisprudenza della Corte, spetta agli Stati membri, secondo la Commissione, adottare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e nei limiti sanciti dal diritto comunitario, i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti indebitamente erogati (sentenza 25 maggio 1993, causa C-197/91, Frutticoltori, Racc. pag. I-2658, punto 23 della motivazione).
19 La Commissione ricorda, infine, che la relazione d' inchiesta è stata comunicata alla ricorrente dalle autorità nazionali in allegato al processo verbale 26 febbraio 1993. Secondo la Commissione, ne consegue che in ogni caso il ricorso, nella misura in cui esso è diretto contro la detta relazione, è stato proposto dopo la scadenza del termine previsto dall' art. 173 del Trattato CEE.
20 Invitata a pronunciarsi sull' eccezione di irricevibilità, la ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il problema nella fattispecie non sia quello di stabilire chi sia tenuto a procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, bensì quello della constatazione dell' infrazione. Orbene, sempre secondo la ricorrente, solo nella lettera impugnata col presente ricorso l' aiuto di cui essa ha fruito è stato qualificato "aiuto illegittimo" e l' infrazione è stata constatata. Sarebbe quindi la constatazione definitiva dell' infrazione, formulata inequivocabilmente e in modo perentorio nella lettera impugnata, che avrebbe leso i suoi interessi. Del resto, ciò sarebbe confermato dal comportamento successivo delle autorità italiane. Queste si sarebbero infatti limitate a registrare i risultati dell' inchiesta nel verbale notificato alla ricorrente il 27 aprile 1993, in cui figurava già l' indicazione delle somme da restituire, e a chiedere formalmente, con lettera dell' AIMA 30 giugno 1993, e con intimazione della dogana di S. Candido 9 agosto 1993, il versamento degli importi di cui trattasi, senza che nessuna delle competenti autorità avesse adottato un' "ordinanza - ingiunzione" di accertamento dell' infrazione, conformemente a quanto disposto dalla legge italiana 24 novembre 1981, n. 689.
21 La ricorrente rileva inoltre che, non avendo le autorità italiane iniziato il procedimento previsto dalla precitata legge n. 898, in base alla quale il ministero dell' Agricoltura e delle foreste procede, in caso di frodi al diritto comunitario, all' applicazione di sanzioni amministrative e adotta, se del caso, un' "ordinanza - ingiunzione" di pagamento, essa si trova priva di qualsiasi tutela giurisdizionale. A questo proposito, la ricorrente sostiene in particolare che l' intimazione di pagamento dell' amministrazione doganale non può essere impugnata efficacemente nell' ordinamento giuridico nazionale, in quanto il procedimento applicabile in materia doganale non prevede la possibilità di sospensione del recupero dei contributi. Essa si troverebbe quindi attualmente esposta ad un' azione di recupero per una somma di circa 130 miliardi di LIT, senza poter impugnare i risultati dell' inchiesta dinanzi ai giudici nazionali.
22 Secondo la ricorrente non può essere accolto l' argomento della Commissione, relativo alla mancanza di competenza comunitaria, per sostenere che non vi è una decisione impugnabile. Esso porterebbe infatti a sottrarre al sindacato giurisdizionale qualsiasi misura adottata da un organo incompetente.
23 La ricorrente contesta, infine, l' argomento della Commissione, relativo al fatto che il ricorso sarebbe tardivo nella misura in cui esso è diretto contro la relazione d' inchiesta. A questo proposito, essa osserva che detta relazione, la quale fino allora non aveva che il valore e il significato di un atto preparatorio, solo a seguito della lettera 3 marzo 1993, in cui si constatava l' illegittimità dell' aiuto e si imponeva il suo recupero da parte delle autorità nazionali, ha acquistato un significato e una portata diversi, per quanto attiene alla constatazione dell' infrazione.
Valutazione del Tribunale
24 Per statuire sulla fondatezza dell' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, si deve rilevare preliminarmente che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, "costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante ricorso per annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE soltanto i provvedimenti che abbiano effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente" (ordinanza della Corte 8 marzo 1991, cause riunite C-66/91 e C-66/91 R, Emerald Meats/Commissione, Racc. pag. I-1143, punto 26 della motivazione).
25 Nella fattispecie, come si è sopra rilevato, la Commissione si è rivolta alle autorità italiane, al termine di un' inchiesta cui essa aveva partecipato a sua richiesta, chiedendo loro di procedere, da una parte, al recupero di alcuni aiuti assegnati alla ricorrente, qualificati dalla Commissione illegittimi, e, dall' altra, alla riscossione di alcuni dazi all' importazione, al cui pagamento la ricorrente era tenuta. A seguito delle comunicazioni inviate dalla Commissione alle autorità italiane queste hanno adottato varie misure miranti al recupero delle somme di cui la ricorrente avrebbe indebitamente beneficiato.
26 A questo proposito, si deve osservare che, secondo il sistema istituzionale della Comunità e i principi che disciplinano i rapporti fra la Comunità e gli Stati membri, spetta a questi, in mancanza di una contraria disposizione del diritto comunitario, garantire sul loro territorio l' attuazione della normativa comunitaria, soprattutto nell' ambito della politica agricola comune (sentenza della Corte 7 luglio 1987, cause riunite 89/86 e 91/86, Étoile Commerciale e CNTA/Commissione, Racc. pag. 3005, punto 11 della motivazione). Infatti, in forza dell' art. 8, n. 1, del predetto regolamento n. 729/70, "gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per (...) prevenire e perseguire le irregolarità, recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze".
27 Si deve sottolineare inoltre che, in forza dell' art. 2, n. 1, del summenzionato regolamento n. 1697/79, "quando le autorità competenti accertano che i dazi all' importazione (...) non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un' azione di recupero dei dazi non riscossi". Inoltre, conformemente all' art. 4 dello stesso regolamento, "l' azione di recupero è esercitata dalle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nei confronti sia delle persone fisiche o giuridiche tenute al pagamento dei dazi all' importazione (...)".
28 Da quanto precede risulta che spetta agli Stati membri, in questo settore, dare attuazione alla normativa comunitaria e adottare, con riguardo agli operatori economici interessati, le decisioni individuali necessarie, conformemente ai principi e alle modalità previsti dalla normativa nazionale, salvi restando i limiti stabiliti dal diritto comunitario, al fine di procedere al recupero delle somme che sono state indebitamente erogate (sentenza della Corte Étoile Commerciale e CNTA/Commissione, già citata, punto 12 della motivazione). Pertanto, soltanto i provvedimenti adottati dalle autorità nazionali possono produrre effetti giuridici obbligatori, in grado di arrecare pregiudizio agli interessi della ricorrente.
29 Ne consegue che gli atti impugnati non possono essere considerati decisioni in grado di incidere direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente. Essa è quindi tenuta, se ritiene fondate le sue pretese, ad avvalersi dei mezzi di ricorso offertile dal diritto nazionale per impugnare dinanzi ai giudici nazionali i provvedimenti che sono stati adottati nei suoi confronti.
30 A questo proposito occorre aggiungere che, anche ammesso, come sostiene la ricorrente, che l' ordinamento giuridico nazionale non prevede un procedimento che consenta di sospendere l' esecuzione di un' intimazione di pagamento dell' amministrazione doganale, tale fatto non potrebbe, in ogni caso, modificare la ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri disposta dal Trattato CEE e, di conseguenza, il regime sopra ricordato della ricevibilità dei ricorsi nell' ordinamento giuridico comunitario.
31 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, senza che occorra esaminare se sia stato proposto entro il termine previsto dall' art. 173, terzo comma, del Trattato CEE.
32 L' istanza di provvedimenti urgenti, poiché si basa su un ricorso d' annullamento irricevibile, deve essere pertanto dichiarata anch' essa irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente, e dev' essere quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso nella causa T-492/93 è irricevibile.
2) L' istanza di provvedimenti urgenti nel procedimento T-492/93 R è irricevibile.
3) La ricorrente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 21 ottobre 1993.
Full & Egal Universal Law Academy