Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti per l' adozione ° Danno grave e irreparabile ° Valutazione comparativa di tutti gli interessi in gioco ° Domanda di sospensione di un atto negativo ° Provvedimento richiesto manifestamente inoperante ° Provvedimento richiesto esulante dalle competenze del giudice dell' urgenza ° Provvedimento richiesto manifestamente sproporzionato, considerate le sue conseguenze per l' istituzione interessata ° Danno riparabile mediante l' esecuzione dell' emananda sentenza nel procedimento principale
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Parti
Nel procedimento T-507/93 R,
Paulo Branco, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ex dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv. Dieter Grozinger de Rosnay, assistito dall' avv. David M. Travessa Mendes, entrambi del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli stessi, 6, avenue du X Septembre,
richiedente,
contro
Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai signori Jean-Marie Stenier e Jan Inghelram, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso la sede della Corte dei conti, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione 25 marzo 1993, con cui la convenuta ha escluso il ricorrente dall' elenco dei dipendenti promuovibili redatto nell' ambito della procedura di promozione del 1993, una domanda di sospensione della pubblicazione delle decisioni di promozione adottata nell' ambito della medesima procedura, nonché una domanda di sospensione immediata dell' esecuzione di questi due atti fino alla data della notifica dell' ordinanza conclusiva del procedimento sommario,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 settembre 1993, il richiedente ha proposto, ai sensi dell' art. 91, n. 4, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), un ricorso diretto all' annullamento della decisione 25 marzo 1993 con cui la convenuta lo ha escluso dall' elenco dei dipendenti promuovibili redatto nell' ambito della procedura di promozione relativa al 1993 svoltasi presso la Corte dei conti.
2 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il ricorrente ha del pari proposto, ai sensi dell' art. 91, n. 4, una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione del provvedimento impugnato, una domanda di sospensione della pubblicazione delle decisioni di promozione della Corte dei conti relative al 1993, nonché una domanda di sospensione immediata dell' esecuzione di questi due atti fino alla data della notifica dell' ordinanza conclusiva del procedimento sommario.
3 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 luglio 1993, il richiedente aveva altresì proposto un ricorso diretto all' annullamento della procedura di promozione relativa al 1992 svoltasi presso la Corte dei conti (causa T-45/93).
4 La resistente ha depositato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori il 24 settembre 1993.
5 Prima di esaminare la fondatezza della domanda di provvedimenti provvisori, occorre richiamare brevemente gli elementi di fatto della lite, come sono esposti nell' argomentazione svolta dalle parti.
6 Il richiedente è stato dipendente di ruolo della Corte dei conti delle Comunità europee dal 1 ottobre 1989 al 1 aprile 1993, data in cui è stato trasferito alla Commissione delle Comunità europee.
7 Nella comunicazione al personale n. 21-93 del 25 marzo 1993 l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") ha pubblicato, nell' ambito della procedura di promozione per il 1993, l' elenco dei dipendenti promuovibili, in conformità al combinato disposto dell' art. 45 dello Statuto e della decisione della Corte dei conti 12 ottobre 1990, n. 90-38, relativa alle fasi della procedura prevista nell' ambito delle promozioni stabilite dal segretario generale. Nell' angolo superiore destro della prima pagina di detto elenco figurava la menzione "Redatto alla data del 1 aprile 1993". In questo elenco non compariva il nome del richiedente.
8 Con lettera 26 marzo 1993 il richiedente ha chiesto all' APN, da un lato, di compilare il suddetto elenco con riferimento alla data del 25 marzo 1993 che, a suo parere, era la data di inizio della procedura di promozione e, dall' altro, che il suo nome venisse incluso in questo elenco tra i dipendenti promuovibili con la dicitura "Trasferimento alla Commissione il 1 aprile 1993". Il ricorrente sostiene che l' amministrazione aveva seguito questa prassi nella procedura di promozione del 1992, in cui un dipendente sarebbe stato incluso nell' elenco dei dipendenti promuovibili sia nella prima versione dell' elenco, datata 20 aprile 1992, che nella versione definitiva del 20 maggio 1992, con una dicitura equivalente: "Trasferimento alla Commissione il 1 settembre 1992".
9 Con reclamo proposto il 25 giugno 1993 ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, il richiedente, basandosi sul principio di parità di trattamento, ha chiesto di essere incluso nell' elenco definitivo dei dipendenti promuovibili nel 1993 con la menzione "Trasferimento alla Commissione il 1 aprile 1993", conformemente a una prassi seguita dalla Corte dei conti non soltanto nel caso già menzionato nella predetta lettera del 26 marzo 1993, ma anche in un caso occorso nell' ambito della procedura di promozione del 1991, in cui l' elenco dei dipendenti promuovibili, pubblicato il 13 marzo 1991, includeva un nome affiancato dalla dicitura "Trasferimento alla Commissione il 1 aprile 1991".
10 Il 14 giugno 1993 la Corte dei conti ha adottato la decisione n. 93-41, relativa alle fasi della procedura prevista nell' ambito delle promozioni decise dal segretario generale. L' art. 1 di detta decisione prescrive che il segretario generale della Corte dei conti applichi la nuova procedura "a partire dalle promozioni che intenda attribuire per il 1993". L' art. 2 della medesima decisione ha, dal canto suo, annullato esplicitamente la decisione 12 ottobre 1990, n. 90-38. La nuova procedura si distingue dalla precedente soltanto per la partecipazione dei direttori della Corte dei conti nelle fasi successive alla pubblicazione dell' elenco dei dipendenti promuovibili.
11 Il 21 luglio 1993 l' APN ha pubblicato la comunicazione al personale n. 44-93, contenente l' elenco aggiornato dei dipendenti promuovibili "tenuto conto dei cambiamenti intervenuti nell' organigramma della Corte dalla pubblicazione della comunicazione al personale (...) n. 21-93 del 25 marzo 1993". Nell' angolo superiore destro dell' elenco aggiornato figura la menzione "Redatto alla data del 15 luglio 1993". In quest' elenco non compare il nome del richiedente.
In diritto
12 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o adottare i provvedimenti provvisori necessari.
13 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione debbono precisare l' oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. La misura sollecitata deve avere carattere provvisorio nel senso che non deve pregiudicare la decisione nel merito (v., da ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 29 settembre 1993, causa T-497/93 R II, Hogan/Corte di giustizia, Racc. pag. II-1005).
Argomenti delle parti
14 Il richiedente sostiene in primo luogo che, siccome la procedura di promozione per il 1993 ha avuto inizio il 25 marzo 1993 con la pubblicazione dell' elenco dei dipendenti promuovibili, il suo nome doveva comparire in detto elenco, dato che a quella data egli si trovava ancora in servizio presso la Corte dei conti ed era in possesso di tutti i requisiti necessari per comparirvi. Egli ritiene che, se il Tribunale, sulla base di questi fatti, giungesse soltanto a procedura conclusa e a pubblicazione delle decisioni di promozione avvenuta alla decisione che la resistente avrebbe dovuto includerlo nella procedura di promozione per il 1993, rischierebbe di riprodursi l' irregolarità che, a suo avviso, aveva inficiato la procedura di promozione del 1992, e cioè il fatto che l' esame comparativo dei meriti del richiedente era stato effettuato al di fuori del periodo previsto, in maniera parziale e in una situazione di disparità di trattamento rispetto ai candidati promossi nel frattempo.
15 Alla luce di queste considerazioni, il richiedente ritiene che i suoi interessi possano essere debitamente protetti soltanto con la sospensione dell' esecuzione della decisione con cui egli è stato escluso dall' elenco dei dipendenti promuovibili e, dunque, con la sua inclusione in via provvisoria e condizionale tra i dipendenti promuovibili, di modo che l' esame comparativo dei suoi meriti possa avvenire, in conformità allo Statuto, allo stesso tempo e nelle stesse condizioni in cui è effettuato quello dei meriti dei dipendenti iscritti nell' elenco definitivo dei dipendenti promuovibili. Egli ritiene anche necessario a questo proposito che venga ingiunto alla Corte dei conti di non pubblicare alcuna decisione di promozione dei suddetti dipendenti fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale che stabilirà se il ricorrente debba o meno essere considerato promuovibile o, per lo meno, fino al 16 dicembre 1993, data in cui, negli anni precedenti, sono state pubblicate le decisioni di promozione.
16 Il richiedente sostiene inoltre che la decisione della resistente di escluderlo dall' elenco dei dipendenti promuovibili per il 1993 gli ha causato danni morali notevoli, certi e diretti a motivo dello stato di insicurezza, di incertezza e di inquietudine in cui egli versa in pendenza del procedimento relativo al ricorso che nel frattempo è stato obbligato a proporre e a motivo del deterioramento della sua reputazione professionale, che deriva dalla marginalizzazione cui l' ha costretto la decisione impugnata.
17 La Corte dei conti, dal canto suo, sostiene in via preliminare che la domanda di provvedimenti urgenti in esame è irricevibile sia nella parte in cui mira alla sospensione dell' esecuzione della decisione di escludere il ricorrente dall' elenco dei dipendenti promuovibili, sia nella parte in cui è diretta all' inclusione provvisoria e condizionale del richiedente nelle fasi successive della criticata procedura di promozione sia, infine, in quanto persegue la sospensione della pubblicazione delle decisioni di promozione per il 1993. Da un lato, la resistente ritiene che il richiedente non abbia manifestamente alcun interesse ad agire. La carenza di interesse legittimo, attuale ed effettivo ad ottenere l' annullamento di questa decisione deriverebbe dal fatto che il richiedente non era più dipendente della Corte dei conti alla data in cui è stato redatto l' elenco in causa, cioè il 1 aprile 1993. Di conseguenza la Corte dei conti non sarebbe più competente ad adottare alcuna decisione in merito alla carriera del richiedente. In ogni caso, anche se si dovesse considerare l' elenco controverso redatto alla data della sua pubblicazione, cioè il 25 marzo 1993, detto elenco avrebbe perso ogni importanza per la procedura di promozione considerata, dal momento che è stato sostituito da un elenco definitivo il 15 luglio 1993. Inoltre la resistente rileva che la domanda d' inclusione provvisoria del richiedente nell' elenco contestato è diretta ad ottenere un' ingiunzione, nei confronti dell' APN, per la quale il Tribunale non è competente, secondo una giurisprudenza costante (v., da ultimo, sentenza del Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e a./Commissione, Racc. pag. II-841, punto 44 della motivazione). Secondo la resistente ciò varrebbe anche per la domanda di sospensione dell' esecuzione delle decisioni di promozione, che mirerebbe ad ottenere non già la sospensione dell' esecuzione di un atto già compiuto, bensì un' ingiunzione di non compiere un atto determinato.
18 La resistente, d' altra parte, sostiene che il richiedente non ha dimostrato l' esistenza di danni gravi ed irreparabili, comprovanti l' urgenza di adottare i provvedimenti provvisori richiesti. Il richiedente avrebbe soltanto invocato in termini vaghi l' esistenza di "danni morali enormi", senza dimostrare l' impossibilità di porre rimedio a tali danni nell' ambito dell' esecuzione di una sentenza del Tribunale che annulli la decisione controversa. Secondo la resistente i provvedimenti provvisori richiesti sono, in ogni caso, manifestamente sproporzionati rispetto all' interesse della Corte dei conti a proseguire normalmente nella procedura di promozione.
Valutazione del giudice dell' urgenza
19 Risulta dai documenti del fascicolo che, benché sia stato pubblicato il 25 marzo 1993, l' elenco dei dipendenti promuovibili per il 1993 presso la Corte dei conti si riferiva espressamente alla situazione amministrativa del personale alla data del 1 aprile 1993, cioè alcuni giorni dopo detta pubblicazione. Risulta inoltre dai documenti del fascicolo che questo elenco è stato sostituito da un elenco datato 15 luglio 1993 e redatto in applicazione della decisione n. 93-41, relativa alla procedura di promozione presso la Corte dei conti, che ha espressamente annullato la decisione n. 90-38 sulla cui base era stato redatto il primo elenco. Infine, risulta dai documenti del fascicolo che il richiedente ha effettivamente cessato di essere dipendente della Corte dei conti il 1 aprile 1993.
20 D' altra parte, emerge dalla domanda di provvedimenti provvisori che il richiedente chiede al giudice dell' urgenza di adottare quattro provvedimenti: in primo luogo, la sospensione dell' esecuzione della decisione con cui l' APN lo ha escluso dall' elenco dei dipendenti promuovibili pubblicato il 25 marzo 1993; in secondo luogo, "la sua inclusione provvisoria e condizionale tra i dipendenti promuovibili e l' esame comparativo dei suoi meriti e del suo fascicolo (...) da parte della commissione paritetica per le promozioni"; in terzo luogo, la sospensione dell' ultima fase della procedura di promozione per il 1993, che consiste nella pubblicazione delle decisioni di promozione considerate; in quarto luogo, la sospensione immediata dell' esecuzione della decisione di escluderlo dall' elenco di cui trattasi e la sospensione della pubblicazione delle decisioni di promozione fino alla data della notificazione dell' ordinanza conclusiva del procedimento sommario.
21 Per quanto riguarda la prima domanda, si deve rilevare che essa è diretta ad ottenere un provvedimento provvisorio manifestamente inoperante. In effetti, la sospensione di un atto negativo come la decisione controversa sarebbe, in ogni caso, priva di effetto utile per il richiedente. E' ciò che lo stesso richiedente ha ammesso formulando la seconda domanda. Per quanto riguarda questa seconda domanda, occorre osservare che essa è diretta in realtà ad ottenere un' ingiunzione del giudice dell' urgenza all' APN, volta a far sì che l' APN includa il richiedente nelle fasi successive della procedura di promozione del 1993. Orbene, secondo una giurisprudenza costante (v., da ultimo, sentenza Camara Alloisio e a./Commissione, citata, punto 44 della motivazione), tale ingiunzione non rientra nelle competenze del giudice comunitario. Per quanto riguarda la terza domanda, va rilevato che di fatto essa è diretta ad ottenere non già la sospensione dell' esecuzione di un atto già compiuto, bensì un' ingiunzione volta a far sì che l' APN non compia un atto determinato, che nella fattispecie è l' atto che conclude la stessa procedura di promozione. Orbene, l' adozione di un siffatto provvedimento, che si traduce in pratica nella sospensione della stessa procedura di promozione, sarebbe manifestamente sproporzionata rispetto all' interesse della Corte dei conti a portare a termine la procedura (v. ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 11 luglio 1988, causa 176/88 R, Hanning/Parlamento, Racc. pag. 3915, punto 9 della motivazione). Infine, per quanto riguarda la quarta domanda, basta osservare che, alla luce di quanto considerato in merito alla prima e alla terza domanda, essa è manifestamente divenuta priva di oggetto.
22 Occorre sottolineare comunque che l' urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti dev' essere valutata alla luce della necessità di evitare con essi che, prima della decisione che concluderà il procedimento principale, si verifichi un danno grave ed irreparabile per il richiedente.
23 A questo proposito, si deve essenzialmente rilevare che il richiedente si limita ad addurre "danni morali enormi" a motivo dello stato di insicurezza, di incertezza e di inquietudine cui ha dato origine la decisione oggetto del ricorso d' annullamento, e il deterioramento della sua reputazione professionale derivante dalla marginalizzazione cui l' ha costretto la decisione contestata. Orbene, un determinato margine di incertezza va considerato, nel caso del richiedente, inerente al fatto che un ricorso di questo tipo sia pendente dinanzi ad un giudice.
24 In ogni caso, il richiedente non ha dimostrato che nelle circostanze specifiche del caso in esame la mancanza di provvedimenti provvisori possa avere l' effetto di cagionargli un danno che non sarebbe riparabile nemmeno nel caso in cui l' atto controverso nel procedimento principale fosse annullato. Infatti, i danni subiti dal richiedente potrebbero essere riparati mediante l' esecuzione di una sentenza nel procedimento principale a lui favorevole, in particolare con la sua adeguata inclusione nella procedura di promozione in esame o, per lo meno, con la concessione di un risarcimento.
25 Da quanto precede risulta, senza che sia necessario analizzare la fondatezza prima facie del ricorso principale, che gli argomenti di fatto e di diritto addotti dal richiedente non sono idonei a giustificare l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti e che la domanda del richiedente deve pertanto essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 8 ottobre 1993.
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