Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura ° Spese ° Ricorso per il risarcimento dei danni subiti nell' ambito dell' applicazione del regime delle quote di latte ° Rinuncia agli atti a seguito di una dichiarazione resa dalla convenuta dinanzi al Tribunale, in un altro ricorso, a proposito della propria condotta in caso di annullamento del regolamento n. 2187/93, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività ° Insussistenza delle condizioni per la condanna della controparte alle spese ° Compensazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 5; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2187/93]
Massima
La presa di posizione delle istituzioni, iscritta al verbale di un' udienza dinanzi al Tribunale, sulle conseguenze che esse trarrebbero dall' eventuale annullamento da parte del giudice comunitario del regolamento n. 2187/93, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività, ossia che tutti gli interessati potrebbero, anche se non erano parti del ricorso diretto ad ottenere tale annullamento, esigere un risarcimento calcolato senza le limitazioni previste dagli artt. 8 e 14 del detto regolamento, può aver indotto a rinunciare agli atti taluni dei ricorrenti che avevano presentato un ricorso per il risarcimento dei danni subiti nell' ambito dell' applicazione del regime delle quote di latte. Tale dichiarazione infatti consentiva a questi ultimi di conoscere la posizione del Consiglio e della Commissione in merito alle conseguenze dell' accettazione dell' offerta di indennizzo contenuta nel regolamento controverso, nel caso di annullamento dello stesso.
La natura di tale dichiarazione non è tuttavia tale da giustificare, ai sensi dell' art. 87, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale, l' addebito delle spese dei ricorrenti alle istituzioni convenute. Stando così le cose, ciascuna parte deve sopportare le proprie spese.
Parti
Nella causa T-524/93,
Humphrey Hennessy, residente in Timoleague (Irlanda), e gli altri produttori di latte i cui nominativi figurano nell' allegato alla presente ordinanza, con gli avv.ti James O' Reilly, SC, del foro di Irlanda, e Philippa Watson, barrister, su incarico dell' avv. Oliver Ryan-Purcell, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Fyfe Business Centre, 29, rue Jean-Pierre Brasseur,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e Michel Bishop, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione "Affari giuridici" della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dierk Booss, consigliere giuridico, e Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuti,
avente ad oggetto la domanda di risarcimento, ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, del danno che i ricorrenti ritengono sia stato loro cagionato dall' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 28 ottobre 1993, Humphrey Hennessy e gli altri ricorrenti indicati nell' allegato alla presente ordinanza hanno proposto contro il Consiglio e la Commissione, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto al risarcimento del danno che ritengono sia stato loro cagionato dall' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13, in prosieguo: il "regolamento n. 857/84"), in quanto esso non prevedeva l' assegnazione di un quantitativo di riferimento rappresentativo ai produttori che avevano assunto l' impegno di non produrre latte per un periodo determinato, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di riconversione delle mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1).
2 I ricorrenti sono anche parti nella causa T-541/93, McCutcheon e a./Consiglio, nella quale chiedono l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6, in prosieguo: il "regolamento n. 2187/93"). Essi hanno altresì partecipato al procedimento T-541/93 R, nel quale hanno chiesto la sospensione del predetto regolamento. La domanda di sospensione è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 1º febbraio 1994, Jones e a./Commissione e Consiglio (cause T-278/93 R e T-555/93 R, T-280/93 R e T-541/93 R, Racc. pag. II-11).
3 Con lettere registrate presso la cancelleria del Tribunale tra il 24 febbraio ed il 26 luglio 1994, i ricorrenti, ad eccezione del signor Terry Wall, hanno rinunciato agli atti.
4 A norma dell' art. 87, n. 5, prima frase, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, se l' altra parte conclude in tal senso. Nel presente caso, tuttavia, i ricorrenti chiedono che il Tribunale applichi l' art. 87, n. 5, seconda frase, del regolamento, secondo il quale l' altra parte può essere condannata alle spese se ciò appare giustificato dal suo comportamento.
5 Nelle proprie osservazioni depositate in cancelleria tra il 10 maggio ed il 10 agosto 1994 il Consiglio e la Commissione si sono opposti alla domanda dei ricorrenti relativa alle spese.
6 I ricorrenti deducono tre argomenti principali a sostegno della loro domanda. In primo luogo, sostengono che, come la Corte ha già stabilito nella sentenza 19 maggio 1992, Mulder e a./Consiglio e Commissione (cause riunite C-104/89 e C-37/90, Racc. pag. I-3061), le istituzioni convenute sono responsabili dei danni cagionati dalla mancata attribuzione nel regolamento n. 857/84 di un quantitativo di riferimento ai produttori di latte che avevano assunto l' impegno di non consegnare latte per un determinato periodo. Orbene nel regolamento n. 2187/93, adottato in esecuzione della citata sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione, le istituzioni convenute avrebbero opposto la prescrizione a produttori che si trovano in una situazione simile a quella dei ricorrenti. Inoltre, secondo l' art. 14 del regolamento, per ricevere l' indennizzo loro offerto i produttori devono rinunciare a qualsiasi azione contro le istituzioni comunitarie per il danno che forma oggetto dell' indennizzo offerto. Tale comportamento ha, secondo i ricorrenti, l' effetto di privarli del diritto all' indennizzo per una parte dei danni che ritengono di avere subito. In secondo luogo, i ricorrenti deducono il fatto che, poiché con il regolamento (CEE) 28 settembre 1993, n. 2648, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2187/93 (GU L 243, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 2648/93"), la Commissione ha accettato di pagare forfettariamente gli onorari degli avvocati di tutti i produttori di latte che avevano agito prima della comunicazione 5 agosto 1992 (GU C 198, pag. 4), essa doveva, analogamente, pagare le spese legali successive al 5 agosto 1992, in quanto l' intervento di tali avvocati si è rivelato necessario per migliorare la posizione dei produttori. In terzo luogo, i ricorrenti deducono che dalla citata ordinanza Jones e a./Consiglio e Commissione discende che, nel caso di declaratoria di illegittimità delle disposizioni del regolamento n. 2187/93 impugnate nelle cause principali, essi non subirebbero alcun pregiudizio per avere nel frattempo accettato l' indennizzo offerto in tale regolamento. I ricorrenti spiegano di poter ora rinunciare agli atti a causa dell' accresciuta certezza del loro diritto, portata dall' ordinanza.
7 Nelle loro osservazioni scritte, il Consiglio e la Commissione sostengono che la presentazione di questi ricorsi non era necessaria e contestano il secondo ed il terzo degli argomenti dei ricorrenti, affermando che la citata ordinanza Jones e a./Consiglio e Commissione si limita a riconoscere che le istituzioni saranno tenute a prendere i provvedimenti che comporta l' esecuzione di una sentenza del Tribunale o della Corte che, eventualmente, annullasse il regolamento n. 2187/93 per errata applicazione delle norme dello Statuto (CEE) della Corte in materia di prescrizione. Tale ordinanza non giustificherebbe la rinuncia dei produttori di latte in questione agli atti nei loro ricorsi individuali per risarcimento. Quanto all' offerta di pagamento delle spese legali di cui al regolamento n. 2648/93, questa sarebbe condizionata dall' accettazione dell' offerta di indennizzo le cui modalità sono state definite dal regolamento n. 2187/93 e non trova applicazione fuori da tale contesto.
8 Occorre ricordare innanzitutto che il regolamento n. 2187/93 dispone, all' art. 8, che l' indennizzo forfettario ivi previsto viene offerto solo per il periodo per il quale il relativo diritto non è prescritto e che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall' art. 43 dello Statuto (CEE) della Corte in materia extracontrattuale si considera interrotto alla data della domanda presentata dal produttore ad una delle istituzioni della Comunità, o alla data dell' instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte, oppure alla data della comunicazione 5 agosto 1992, con la quale il Consiglio e la Commissione si sono impegnati ad applicare la citata sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione a tutti i produttori di latte interessati. A norma dell' art. 14 del regolamento n. 2187/93, l' accettazione dell' offerta di indennizzo comporta la rinuncia a qualsiasi azione nei confronti delle istituzioni comunitarie per il danno oggetto delle domande di indennizzo.
9 Occorre successivamente rilevare che nel corso dei procedimenti sommari nella causa T-541/93 R, McCutcheon e a./Consiglio, cui hanno partecipato i ricorrenti del presente procedimento, ed in altre cause analoghe (v. la citata ordinanza Jones e a./Consiglio e Commissione), il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato, nella fase scritta, che l' accettazione da parte dei ricorrenti dell' indennizzo offerto e la rinuncia a qualsiasi azione nei confronti delle istituzioni non comportava necessariamente la perdita di tutti i loro diritti all' indennizzo per l' intero periodo per il quale essi ritenevano di avervi diritto, nel caso in cui il Tribunale o la Corte fossero pervenuti a ritenere illegittime le disposizioni in materia di prescrizione di cui all' art. 8 del regolamento n. 2187/93. Secondo il Cosiglio, in questo caso, l' indennizzo sarebbe dovuto in linea di principio per l' intero periodo oggetto della controversia.
10 Nel corso dell' udienza del 6 gennaio 1994, nei citati procedimenti sommari, gli agenti del Consiglio e della Commissione hanno accettato l' iscrizione a verbale di una dichiarazione dello stesso tenore (v. la citata ordinanza Jones e a./Consiglio e Commissione, punto 51).
11 Stando così le cose, non può negarsi che, anche se la domanda di provvedimenti urgenti è stata respinta, questa dichiarazione delle istituzioni può avere indotto i ricorrenti a decidere di rinunciare agli atti nelle azioni di risarcimento, che erano state proposte dopo la pubblicazione del regolamento n. 2187/93, in quanto essa ha reso loro manifesta la posizione del Consiglio e della Commissione in merito alle conseguenze dell' accettazione dell' offerta di indennizzo prevista dal regolameno controverso nel caso di annullamento dello stesso.
12 La natura di tale dichiarazione non è tuttavia tale da giustificare, ai sensi dell' art. 87, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale, l' addebito delle spese dei ricorrenti alle istituzioni convenute. Stando così le cose, ciascuna parte deve sopportare le proprie spese. Su tale conclusione non incide il regolamento n. 2648/93, il cui art. 2 prevede solo il pagamento delle spese legali anteriori al 5 agosto 1992.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) I nominativi del signor Humphrey Hennessy e degli altri produttori di latte indicati nell' allegato alla presente ordinanza sono cancellati dall' elenco dei ricorrenti nella causa T-524/93, ad eccezione di quello del signor Terry Wall.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 13 gennaio 1995.
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